In data 09.07.2021 è stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Industria Pulizie e Multiservizi.
L’Accordo ha validità fino al 31.12.2024.
Questi i principali contenuti:
Art. 73 – TRATTAMENTI MINIMI CONTRATTUALI
Non sono previste, per il pregresso periodo di vacanza contrattuale, una tantum.
Le Parti hanno concordato un incremento retributivo da corrispondere in 5 tranches, decorrenti dal 01 luglio 2021, così dettagliate:
Livelli | Aumenti
Dal 01.07.21 |
Aumenti
Dal 01.07.22 |
Aumenti
Dal 01.07.23 |
Aumenti
Dal 01.07.24 |
Aumenti
Dal 01.07.25 |
Totale |
QUADRI | 80,73 | 40,37 | 60,55 | 40,37 | 20,18 | 242,20 |
7° | 73,76 | 36,88 | 55,32 | 36,88 | 18,44 | 221,28 |
6° | 63,85 | 31,93 | 47,89 | 31,93 | 15,96 | 191,56 |
5° | 51,38 | 25,69 | 38,53 | 25,69 | 12,84 | 154,13 |
4° | 46,97 | 23,49 | 35,23 | 23,49 | 11,74 | 140,92 |
3° | 43,30 | 21,65 | 32,48 | 21,65 | 10,83 | 129,91 |
2° | 40,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 120,00 |
1° | 36,70 | 18,35 | 27,52 | 18,35 | 9,17 | 110,09 |
MINIMI TABELLARI
Questi, di conseguenza, i nuovi minimi comprensivi di EDR, alle relative scadenze:
Livelli | Dal 01.07.21 | Dal 01.07.22 | Dal 01.07.23 | Dal 01.07.24 | Dal 01.07.25 |
QUADRI | € 1.953,62 | € 1.993,99 | € 2.054,54 | € 2.094,91 | € 2.115,09 |
7° | € 1.831,75 | € 1.868,63 | € 1.923,95 | € 1.960,83 | € 1.979,27 |
6° | € 1.651,25 | € 1.683,18 | € 1.731,07 | € 1.763,00 | € 1.778,96 |
5° | € 1.426,92 | € 1.452,60 | € 1.491,14 | € 1.516,82 | € 1.529,67 |
4° | € 1.348,91 | € 1.372,40 | € 1.407,63 | € 1.431,11 | € 1.442,86 |
3° | € 1.282,69 | € 1.304,34 | € 1.336,82 | € 1.358,47 | € 1.369,30 |
2° | € 1.223,50 | € 1.243,50 | € 1.273,50 | € 1.293,50 | € 1.303,50 |
1° | € 1.164,52 | € 1.182,87 | € 1.210,39 | € 1.228,74 | € 1.237,91 |
Viene inoltre introdotto un nuovo meccanismo di verifica dell’inflazione registrata nel quadriennio.
Nel mese di giugno 2025 le parti procederanno ad effettuare una verifica circa l’eventuale scostamento fra l’indice IPCA considerato alla data di stipula e quello effettivamente registrato nel periodo. Nel caso in cui risultasse differente rispetto al valore del 3,9% oggi stimato si procederà:
- all’erogazione di una ulteriore somma in sede di pagamento della quinta tranche (luglio 2025) rapportata all’eventuale differenziale positivo tra la (maggiore) inflazione realizzata e la stima disponibile al momento del rinnovo; oppure
- al recupero delle maggiori somme erogate da datori di lavoro su incrementi retributivi che saranno definiti nel successivo rinnovo del CCNL, in caso di differenziale negativo tra valore inflattivo considerato e quello che sarà consuntivato da ISTAT.
Viene infine introdotto un nuovo meccanismo che prevede clausole automatiche nel caso in cui il contratto non fosse rinnovato, con adeguamenti economici rapportati all’inflazione (IPCA al netto degli energetici), disattivabili a fronte di formale disdetta del CCNL ad opera di una delle Parti stipulanti.
Art. 4 – Cambio appalto
In caso di cambi di appalto, viene effettuata una ridefinizione della procedura sindacale da esperire tra azienda subentrante ed azienda cedente.
Art. 7 – Bis Contrasto alla violenza e molestie sessuali sui luoghi di lavoro
La disciplina contrattuale recepisce la più recente normativa sul tema.
Art. 11 – Contratto a tempo determinato
La disciplina contrattuale sul tema viene aggiornata ai più recenti interventi normativi, mediante la previsione:
- Della possibilità di assumere lavoratori a termine fino ad un massimo di 36 mesi (fermo restando la necessità di individuazione di una clausola giustificativa per contratti oltre i 12 mesi di durata), per quelle aziende che abbiano provveduto a trasformare a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti a termine scaduti nei 12 mesi precedenti;
- Della mancata applicazione dei limiti posti dalla legge al ricorso al contratto a termine, in caso di attività stagionali come individuate ai sensi del DPR 1525/1963, oltre che alle attività di derattizzazione e disinfestazione;
- Della mancata applicazione dei limiti posti dalla legge al ricorso al contratto a termine, in caso di fase di avvio di nuova attività, sostituzione lavoratori assenti, assunzione soggetti con più di 50 anni di età;
- Della mancata applicazione degli intervalli temporali in caso di riassunzione con contratto a tempo determinato dello stesso lavoratore già in forza a termine (il così detto “stop and go”) in caso di assunzione di lavoratori per attività stagionali, sostituzione di lavoratori assenti, assunzione di soggetti posti in cassa integrazione da altra azienda, assunzione di percettori di Naspi, assunzione di disoccupati con più di 50 anni di età.
Art. 16 – Percentuali di utilizzo contratti a termine ed in somministrazione
Svengono innalzati i limiti quantitativi di utilizzo cumulativo del contratto a termine e della somministrazione a tempo determinato che devono essere rispettati dai datori di lavoro.
La percentuale complessiva di ricorso a tali tipologie contrattuali in rapporto ai contratti a tempo indeterminato in forza nell’anno solare precedente, è stata innalzata al 35% (in luogo del precedente 30%), con un massimo per la somministrazione anch’esso innalzato al 15% (in luogo del 12%).
Art 33 – Lavoro a tempo parziale
In caso di ricorso, nei contratti part time, alle clausole elastiche, vengono previste nuove causali per le quali il dipendente potrà legittimamente sottrarsi alla facoltà del datore di lavoro di variare la sua prestazione, chiedendo l’annullamento del patto:
- Patologie gravi o oncologiche del coniuge, del convivente, dei figli o dei genitori;
- Presenza di figlio convivente fino a 13 anni di età
- Presenza di figlio convivente con handicap
- Lavoratore studente
Art. 48 Licenziamento per mancanze
Viene introdotta e codificata un’ulteriore fattispecie di licenziamento nei confronti di quei lavoratori che, in modo ingiustificato, non si presentino sul posto di lavoro per 10 giorni continuativi dopo la loro ultima presenza accertata.
Per tali lavoratori viene previsto, oltre al licenziamento senza preavviso, anche una penale consistente in una trattenuta pari alla somma dovuta a titolo di indennità per il mancato preavviso.
Art. 52 – Bis Congedi per le donne vittima di violenza di genere
La disciplina contrattuale recepisce la più recente normativa sul tema.
A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti.