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Come ampiamente divulgato e dibattuto, lo scorso mercoledì 22 settembre è entrato in vigore il decreto legge n. 127/2021, il cui fine è l’introduzione di misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

Di seguito un compendio della regolamentazione introdotta, unitamente alla modulistica che lo Studio ha prodotto al fine di affiancare i clienti nel disbrigo degli adempimenti che la normativa pone loro in capo.

  1. Nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dell’attuale stato di emergenza dovuto al COVID-19, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;
  2. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, il prestatore di lavoro occasionale accessorio ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;
  3. Il campo di applicazione del decreto non prevede esclusioni, pertanto la normativa è applicata anche ai datori di lavoro privati per i rapporti di lavoro domestico (colf / badanti) in essere;
  4. Al datore di lavoro è fatto obbligo, entro il 15 ottobre 2021, di definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori, anche mediante controlli a campione.

A tal fine si potrà procedere alla verifica sia mediante l’acquisizione del certificato in forma cartacea sia utilizzando l’app da scaricare:

Per android su https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US

Per IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.

  1. Il soggetto dedicato a svolgere i controlli può essere il medesimo datore di lavoro ovvero un suo delegato.
  2. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, non potranno prestare l’attività lavorativa e saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
  3. Relativamente alle sanzioni:
  4. Per i lavoratori, l’accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  5. Per i datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;

Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

 

Il Decreto presenta indubbie criticità interpretative e conseguentemente lo Studio si riserva l’invio di ulteriori integrazioni e precisazioni non appena saranno emanati i necessari chiarimenti ministeriali.

Stiamo infatti attendendo le linee guida ministeriali per poter fornire alle aziende ulteriori precisazioni anche in merito alle modalità di delega delle funzioni di controllo al lavoratore incaricato e di informativa generale per tutti i lavoratori.

Cordiali saluti