È stata pubblicata sulla G.U. n. 252 del 21 Ottobre 2021 il Decreto Legge n. 146 del 21.10.2021, ribattezzato “Decreto Fiscale”, in vigore dal 22 ottobre 2021.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse in materia di lavoro.
Articolo | Contenuto |
Articolo 8
Comma 1 Lettera a) |
QUARANTENA ASSIMILATA ALLA MALATTIA ANCHE PER L’ANNO 2021
Fino al 31 dicembre 2021, i periodi che i lavoratori trascorrono in quarantena, a causa del Covid-19, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico e non sono computabili nel periodo di comporto. Viene, così, scongiurato il rischio di scopertura per gli eventi di quarantena verificatisi nel corso del 2021 per i quali l’INPS aveva segnalato l’impossibilità di riconoscere la tutela previdenziale a suo carico per mancanza di stanziamento dei fondi necessari. |
Articolo 8
Comma 1 Lettera b) e c) |
RIMBORSO FORFETTARIO PER I LAVORATORI SENZA INDENNITÀ DI MALATTIA
Gli oneri relativi ai periodi di quarantena assimilata a malattia e ai periodi di assenza dal servizio assimilati a ricovero ospedaliero (lavoratori fragili) posti a carico del bilancio dello Stato sono esclusivamente quelli sostenuti: – dall’INPS per le indennità a suo carico e – dai datori di lavoro limitatamente ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’Istituto. Risulta, pertanto, esclusa la possibilità di porre a carico del bilancio dello Stato gli oneri sostenuti, per i periodi in questione, dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori dipendenti aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS. Relativamente ai lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia a carico dell’Istituto (esempio impiegati settore industria, impiegati settore artigiano, ecc.) i datori di lavoro del settore privato, per il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto a un rimborso forfettario. Per ciascun anno solare, il rimborso è: – riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore, – previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati. Modalità e termini di invio della domanda in oggetto saranno forniti dall’INPS. |
Articolo 9 | CONGEDO PARENTALE
I genitori lavoratori dipendenti, per i figli di età minore di 14 anni conviventi, hanno diritto ad uno specifico congedo a carico INPS, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, per tutta la durata dell’evento in caso di: – sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, – infezione da Covid19 del figlio, – messa in quarantena del figlio come disposta dalla ASL competente. Il congedo spetta anche ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. La fruizione del congedo in esame è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992. Il medesimo congedo, alle medesime condizioni, spetta anche ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ma in questo caso non è previsto il diritto ad alcuna indennità. |
Articolo 11
Commi da 1 a 6 |
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Per la Cassa Integrazione in Deroga, prevista la concessione di ulteriori 13 settimane di intervento da utilizzare nel periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale. Per il Fondo di integrazione Salariale (FIS) o per il Fondo di solidarietà del Trentino prevista la concessione di ulteriori 13 settimane di intervento da utilizzare nel periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale. Per il Fondo di solidarietà del settore artigiano, prevista la concessione di ulteriori 13 settimane di intervento da utilizzare nel periodo dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale. Possono rientrare nei trattamenti i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021. Potranno accedere alle nuove settimane previste dal presente Decreto le aziende che abbiano integralmente esaurito la fruizione degli ammortizzatori sociali concessi ai sensi della precedente normativa emergenziale. |
Articolo 11
Commi da 7 a 8 |
DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il blocco dei licenziamenti attualmente in corso viene esteso fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che facciano ricorso alla cassa integrazione in deroga, del fondo di integrazione salariale, del fondo di solidarietà Trentino, e del fondo di solidarietà del settore artigiano, come previste dal presente Decreto, per i soli periodi di fruizione. Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati: – dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; – dal fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione; |
Articolo 13
Comma 4 Lettera d) |
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ PER IL LAVORO NERO
Il decreto dispone la diminuzione dal 20% al 10% della quota di lavoratori irregolari (privi cioè di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) i quali, se individuati dall’Ispettorato del lavoro nell’ambito di un’ispezione, viene prevista la sospensione dell’attività d’impresa. Il provvedimento di sospensione non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. Inoltre, la sospensione dell’attività d’impresa viene altresì prevista in caso di gravi violazioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Dette violazioni saranno individuate con un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro, in attesa del quale si farà riferimento all’Allegato I, in calce alla presente circolare per comodità di consultazione. È condizione per la revoca del provvedimento: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni; d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a € 2.500 fino a cinque lavoratori irregolari e pari a € 5.000 qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; e) nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni previste, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. |
Lo studio rimane a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti sui singoli temi.
Distinti saluti
Allegato I
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.