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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 04.05.2022, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del settore edilizia artigianato, che avrà validità, retroattiva, dal 01.05.2022 al 30.09.2024.

Questi i principali contenuti:

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 2 tranche di aumento salariale, alle date del 01.05.2022 e 01.07.2023.

Livelli Aumenti dal 01.05.22 Aumenti dal 01.07.23 TOTALE
7 € 106,60 € 82,00 € 188,60
6 € 93,60 € 72,00 € 165,60
5 € 78,00 € 60,00 € 138,00
4 € 72,28 € 55,60 € 127,88
3 € 67,60 € 52,00 € 119,60
2 € 59,80 € 46,00 € 105,80
1 € 52,00 € 40,00 € 92,00

 

Questi i valori dei nuovi minimi, alle relative scadenze:

Livelli Minimi al 30.04.22 Minimi dal 01.05.22 Minimi dal 01.07.23
7 € 2.489,47 € 2.596,07 € 2.678,07
6 € 2.150,93 € 2.244,53 € 2.316,53
5 € 1.876,29 € 1.954,29 € 2.014,29
4 € 1.783,55 € 1.855,83 € 1.911,43
3 € 1.692,30 € 1.759,90 € 1.811,90
2 € 1.573,45 € 1.633,25 € 1.679,25
1 € 1.418,21 € 1.470,21 € 1.510,21

 

Non sono previste Una tantum.

 

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Viene prevista una riformulazione dell’elemento variabile della retribuzione, centrato anche sull’andamento aziendale, attraverso un dettagliato sistema contrattuale di riforma dello strumento.

Viene inoltre specificato che tale elemento, costituendo elemento premiale derivante da “incrementi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità”, sarà tassato separatamente e non avrà incidenza su alcun ulteriore trattamento retributivo.

 

FORMAZIONE E INQUADRAMENTO

Viene introdotta la figura del “Mastro formatore artigiano“, con lo scopo di valorizzare la competenza e la professionalità acquisita dallo stesso in cantiere negli anni, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sotto inquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto al dumping.

 

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

I termini di preavviso di licenziamento, o le dimissioni, dell’operaio vengono elevati a:

  • 7 giorni lavorativi, per dipendenti fino a 3 anni di anzianità
  • 10 giorni lavorativi, per dipendenti con più di 3 anni di anzianità

Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile, ovvero appositamente convocato per iscritto dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi. Da tale data decorrerà l’ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.

 

CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE

Viene ora demandato all’accordo territoriale, tra le altre, la determinazione dell’aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni.

 

ORARIO DI LAVORO

Al fine di garantire la maggiore sicurezza di lavoratori e cittadini, in caso di particolari lavorazioni (quali quelle realizzate nei centri storici, presso scuole o uffici pubblici, in aree a vocazione turistica durante i picchi di stagione, ecc.) sarà possibile adattare regimi di orario di lavoro idonei alle esigenze temporanee dell’impresa, previa comunicazione ed eventuale confronto con le organizzazioni sindacali.

 

CONTRATTO A TERMINE

La disciplina dell’istituto viene aggiornata ed adeguata alla più recente normativa in materia, mediante un integrale richiamo al disposto del D. Lgs. 81/2015.

Al contratto a tempo determinato potrà inoltre essere apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni: avvio di un nuovo cantiere; proroga dei termini di un appalto; avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata; assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni; assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi. assunzione di cassaintegrati.

 

FORMAZIONE E SICUREZZA

L’accordo prevede, a partire dal 1° ottobre 2022, l’istituzione di un’apposita aliquota contributiva pari allo 0,20% destinato specificatamente al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso ogni Cassa Edile/Edilcassa.

Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale nonché per premialità a favore delle imprese.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.