Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 200 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.
BENEFICIARI
L’accesso alla suddetta misura è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione:
- non titolari di trattamenti pensionistici o di reddito di cittadinanza
- che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva INPS a carico del dipendente (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022, e che lo Studio ha provveduto a conteggiare e quantificare unitamente ai cedolini paga del mese di aprile 2022.
Si segnala che relativamente a quest’ultimo requisito si pone il problema dei lavoratori cessati prima dell’erogazione, prevista per luglio 2022, e dei lavoratori assunti successivamente al mese di aprile 2022, per i quali il datore di lavoro non dispone di informazioni circa la fruizione del suddetto esonero in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre 2022.
A tale riguardo si resta in attesa di un necessario intervento chiarificatore da parte dell’INPS.
Il Decreto individua anche una serie di soggetti a cui l’indennità verrà riconosciuta direttamente ed automaticamente dall’INPS, quali i titolari di pensione, di indennità di disoccupazione NASpI, Dis-Col e disoccupazione agricola ed i percettori di reddito di cittadinanza.
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
Al fine di fruire dell’indennità ciascun lavoratore interessato (intendendo per tale, si sottolinea nuovamente, il lavoratore che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, abbia beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS) deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta:
- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.
Si precisa che rispetto alla dichiarazione in esame la norma non fornisce alcuna indicazione, ed è pertanto a tal proposito auspicabile un intervento chiarificatore in merito alle modalità di rilascio.
CARATTERISTICHE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM
L’indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
L’indennità, inoltre:
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né a fini contributivi.
Si tratta di fatto di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.
MODALITÀ DI RECUPERO DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM
L’importo delle indennità liquidate dal datore di lavoro ai dipendenti sarà dallo stesso recuperato in compensazione con i contributi dovuti all’INPS, mediante le modalità che saranno fornite dall’Istituto.
ULTERIORI CASI DI RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DA PARTE DELL’INPS
Il Decreto dispone che l’INPS, previa apposita domanda, eroghi l’indennità una tantum pari a 200 euro anche alle seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022. Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:
- la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021;
- non essere essere titolari di trattamenti pensionistici;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 35.000;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 35.000;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:
- l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti;
- essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.
- agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.
Lo Studio si riserva un ulteriore approfondimento alla pubblicazione, da parte dell’INPS, delle necessarie prassi operative, e resta a disposizione dei Clienti per ogni eventuale necessaria esigenza di chiarimento o approfondimento.