Skip to main content

Nel corso del mese di agosto sono state introdotte importanti novità in materia di aiuti, congedi parentali, trasparenza nei rapporti di lavoro, mediante l’adozione di una serie di corposi interventi legislativi:

  • lgs. 30 giugno 2022 n. 105 (Recante norme di “Equilibrio tra attività lavorativa e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza”) pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29.07.22;
  • Decreto Legge 09 agosto 2022 n. 115 (c.d. “Aiuti Bis”) pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09.08.2022
  • lgs. 27 giugno 2022 n. 104 (c.d. “Decreto Trasparenza”) pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29.07.22;

 

Analizziamo di seguito i contenuti del D. Lgs 30 giugno 2022 n. 105, recante nuove tutele per la genitorialità ed i prestatori di assistenza e che introduce, a partire dal prossimo 13 agosto, nuove tutele in materia di congedo di paternità obbligatorio, indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, astensione anticipata per gravidanza a rischio, diritto al congedo parentale.

 

CONGEDO DI PATERNITA’ (Artt. 1, 2, 10)

  • Il congedo di paternità, di 10 giorni lavorativi, diventa obbligatorio. Il medesimo congedo spetta nella misura di 20 giorni in caso di parto plurimo.
  • i giorni di permesso possono essere fruiti anche a ore, ed in contemporanea al permesso di maternità;

Le disposizioni normative si applicano anche ai padri adottivi o affidatari.

È introdotta la possibilità di fruire del congedo anche nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, ferma restando la possibilità di utilizzarlo nei 5 mesi successivi al parto.

Per l’esercizio del diritto di padre deve inviare comunicazione scritta al datore di lavoro.

Viene infine introdotta una sanzione amministrativa, in capo ai datori di lavoro che contravvengono ai diritti del genitore, da 516 a 2.582 euro ed il mancato conseguimento della certificazione relativa alla parità di genere ove nei 2 anni precedenti la richiesta il datore abbia già manifestato comportamenti simili.

 

CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO (Art. 2)

  • viene prolungata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo/con affidamento esclusivo del figlio;
  • sale a 12 anni l’età del bambino, entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale indennizzato;
  • nella base di calcolo della retribuzione rientra anche il rateo giornaliero relativo alle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, ecc.);
  • durante la fruizione del congedo maturano i ratei di ferie, riposi, tredicesima mensilità;
  • Si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa sempre un’indennità pari al 30% della retribuzione. Quindi, i mesi di congedo parentale coperto da indennità aumentano da sei a nove.

 

CONGEDO STRAORDINARIO PER PRESTATORI DI ASSISTENZA (Art. 2)

Si novella parzialmente la disciplina sul congedo (continuato o frazionato e non superiore a due anni) spettante al coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità accertata.

Sono inseriti, quali soggetti beneficiari, espressamente, la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.

 

PERMESSI PER L’ASSISTENZA DI PERSONE DISABILI (Art. 3)

Il Decreto interviene a parziale modifica dei permessi ex Legge 104/1992 volti all’assistenza di persone in situazione di gravità accertata:

  • estensione, fra i beneficiari, anche alle parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto;
  • possibilità di fruizione dei 3 giorni di permesso mensile anche suddivisi fra più aventi diritto in riferimento alla stessa persona da assistere.

In tema di Lavoro agile infine viene estesa la priorità nella concessione ai:

  • lavoratori che fruiscano delle 2 ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio con disabilità grave oppure dei permessi mensili per l’assistenza a una persona che non sia necessariamente il figlio;
  • lavoratori con grave disabilità accertata;
  • lavoratori che assistono un familiare in condizioni di handicap o necessità (d. caregiver).

 

LAVORATRICI AUTONOME, LIBERE PROFESSIONISTE E PARASUBORDINATI (Artt. 2, 4)

Viene esteso il diritto all’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di estensione anticipati per gravidanza a rischio, limitatamente alle ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto.

Inoltre il diritto al trattamento economico per congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata viene prolungato a 9 mesi in totale tra i genitori, così suddivisi:

  • tre mesi per ciascuno dei genitori (sei in totale);
  • ulteriori tre mesi, trasferibili tra i genitori.

Si prevede, inoltre, che l’età del bambino entro cui spetta la relativa indennità sia elevata, in entrambi casi, ai dodici anni.

 

MODALITÀ DI LAVORO FLESSIBILI (artt. 3, 4, 5)

Viene ampliata la platea dei soggetti a cui è riconosciuto un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale per assistere familiari affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, ora estesa alla parte di un’unione civile ed al convivente di fatto.

Si conferma, inoltre, il ruolo centrale del lavoro agile, riconoscendo una priorità di accesso a:

  • lavoratori con figli fino a 12 anni o, senza alcun limite di età, in caso di figli disabili;
  • lavoratori disabili in situazione di gravità accertata;
  • dipendenti che fruiscono di permessi fino al terzo anno di vita del figlio disabile in situazione di gravità accertata o per l’assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata;
  • lavoratori caregivers.

 

Lo Studio resta a disposizione dei Clienti per ogni eventuale necessaria esigenza di chiarimento o approfondimento.