Il Decreto Legge n. 5/2023 ha parzialmente confermato, all’articolo 1, la misura già introdotta per l’anno 2022 relativa alla possibilità per i datori di lavoro privati, limitatamente al periodo d’imposta 2023, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante esenti, ai fini della formazione del reddito, fino ad un massimo di 200 euro per lavoratore.
Di seguito si fornisce un compendio della normativa in esame, dopo la pubblicazione della prassi di riferimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
L’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono escluse le amministrazioni pubbliche.
LAVORATORI INTERESSATI
Possono essere destinatari dei buoni carburante esclusivamente i lavoratori che producono reddito di lavoro dipendente.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Si tratta delle erogazioni in natura – fringe benefit – corrisposte dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante (benzina, gasolio, GPL e metano, ricarica di veicoli elettrici) mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, con esclusione quindi di erogazioni dirette in denaro.
I buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Per fruire dell’agevolazione il riconoscimento dei buoni carburante deve avvenire entro il 12 gennaio 2024, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
ASPETTI FISCALI
L’erogazione, entro il limite massimo di € 200,00, risulta fiscalmente esente, e pertanto non concorre a formare il reddito del lavoratore.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il riconoscimento del presente fringe benefit è cumulabile con gli ulteriori beni ceduti ai dipendenti nel limite di esenzione annuo di euro 258,23. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere
- un valore di euro 200 per uno o più buoni carburante e
- un valore di euro 258,23, per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.
ASPETTI PREVIDENZIALI
Ai fini previdenziali, invece, il valore dei buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, eccedenti il limite di esenzioni annuo di euro 258,23, risulta imponibile, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.
DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO DI IMPRESA
È prevista l’integrale deducibilità del costo connesso all’acquisto dei buoni carburante dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti