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Indice

  • [1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [2] PARTE INTRODUTTIVA
  • [3] Art. 1 Oggetto del contratto
  • [4] Art. 2 Decorrenza e durata
  • [5] Art. 3 Efficacia del contratto
  • [6] RELAZIONI SINDACALI – OSSERVATORIO – COMITATI
  • [7] Art. 4 Relazioni sindacali
  • [8] Art. 5 Osservatorio Unico
  • [9] MERCATO DEL LAVORO
  • [10] Art. 6 Assunzione
  • [11] Art. 7 Part – time
  • [12] Art. 8 Alloggio non residenti
  • [13] Art. 9 Staffetta generazionale
  • [14] Art. 10 Assunzione per fase lavorativa
  • [15] Art. 11 Apprendistato
  • [16] Art. 12 Riassunzione
  • [17] Art. 13 Convenzioni
  • [18] Art. 14 Appalti
  • [19] Art. 15 Formazione
  • [20] CLASSIFICAZIONE
  • [21] Art. 16 Aree di classificazione del personale
  • [22] Art. 17 Classificazione del personale
  • [23] Norma sperimentale per il periodo di vigenza pel presente contratto (sino al 31/12/2023)
  • [24] NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
  • [25] Art. 18 Orario di lavoro
  • [26] Art. 19 Ferie e riposi compensativi
  • [27] Art. 20 Lavoro straordinario, supplementare, festivo e notturno
  • [28] Art. 21 Turni di lavoro
  • [29] Art. 22 Permessi straordinari
  • [30] NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
  • [31] Art. 23 Salario
  • [32] Art. 24 Calamità atmosferiche e situazioni di crisi – Clausola di salvaguardia dell’occupazione
  • [33] Art. 25 Anticipo ind. economiche pubbliche
  • [34] Art. 26 CIMAAV – EBAT
  • [35] Art. 27 Maggiorazione incarico di “Capo”
  • [36] Art. 28 Mensa e refettori
  • [37] Art. 29 Cassa integrazione salari
  • [38] Art. 30 Trattamento di prestito per infortunio sul lavoro
  • [39] Art. 31 Rimborsi spese
  • [40] Art. 32 Contributo CIMAAV – EBAT e di Assistenza Contrattuale – CAC
  • [41] NORME DI TUTELA SINDACALE
  • [42] Art. 33 Diritti sindacali
  • [43] Art. 34 Quote sindacali per delega
  • [44] NORME FINALI
  • [45] Art. 35 Norme disciplinari – Operai agricoli
  • [46] Art. 36 Risoluzione rapporto di lavoro
  • [47] Art. 37 Controversie individuali
  • [48] Art. 38 Modalità di pagamento della retribuzione e degli “Istituti”
  • [49] Art. 39 Abrogazione di norme
  • [50] Art. 40 Condizioni di miglior favore
  • [51] Art. 41 Stesura e stampa
  • [52] Art. 42 Allegati
  • [53] ALLEGATO 1 – Linee guida per la gestione “dell’Osservatorio provinciale Unico” e dei Comitati
  • [54] ALLEGATO 2 – Linee guida per la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da adottare e specificare nell’ambito delle attività regolatorie e normative del Comitato Paritetico e secondo accordi specifici da definire tra le rappresentanze sindacali e datoriali provinciali
  • [55] ALLEGATO 3 – Linee guida per la modifica dello statuto
  • [56] ALLEGATO 4
  • [57] TABELLE SALARIALI CON VIGENZA DALL’1/6/2021
  • [58] Settore Tradizionale
  • [59] Settore Florovivaio

 

[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/5/2021, tra la CONFAGRICOLTURA di Bologna, la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Bologna, la CIA Agricoltori Italiani Emilia Centro, la CIA Confederazione Italiana Agricoltori di Imola, e la FLAI-CGIL di Bologna e di Imola, la FAI-CISL Area Metropolitana Bolognese, la UILA-UIL di Bologna si è raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna, visti gli articoli 92 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti del 19/6/2018.

Il presente CIPL decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023.

 

[2] PARTE INTRODUTTIVA

 

[3] Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente CPL, unitamente al CCNL del 19/6/2018, si applica alle aziende operanti nella provincia di Bologna regola i rapporti tra i datori di lavoro dell’agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, aziende della filiera agro energetica e per la produzione di biomasse e bioenergie, le aziende di filiera, e di rete, in genere, comprese le aziende “farmer market oriented”, e le imprese che svolgono attività agrituristiche ed e enoturistiche, le aziende faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, ittiche e di acquacoltura, le aziende con colture idroponiche, le imprese che svolgono attività di agricoltura sociale ovvero le imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.

 

[4] Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente contratto provinciale di lavoro decorre dall’1/1/2020 e scadrà col 31/12/2023.

In caso di mancata disdetta il contratto si intende prorogato per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima e ciò a mente dell’art. 92 del vigente CCNL (art. 93 per gli operai florovivaisti).

Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.

li presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo, che sarà rinnovato congiuntamente dalle O.O.S.S, firmatarie del presente verbale.

 

[5] Art. 3 Efficacia del contratto

 

Le norme del presente CPL sono da intendersi applicative e vincolanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti. Il contratto sarà operante anche per le Organizzazioni o le aziende le quali aderiscano o comunque applichino le normative del presente CPL.

Le parti stipulanti, fermi restando gli artt. 92 e 93 del CCNL del 19/6/2018, sono impegnate a rispettare ed a far rispettare la normativa di cui al presente CPL.

 

[6] RELAZIONI SINDACALI – OSSERVATORIO – COMITATI

 

[7] Art. 4 Relazioni sindacali

 

Alla crisi economica che ha pervaso ogni settore produttivo, compreso il comparto agricolo nelle sue peculiarità e nelle differenti caratteristiche di attività (che vanno da quelle primarie fino a quelle più vicino al prodotto finito e alla catena di distribuzione) si accompagnano criticità di mercato in settori tipici dell’Area Metropolitana Bolognese caratterizzato da colture e piani colturali stabili oramai da decenni, che presentano specifiche criticità, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo ed ai cambiamenti climatici fattori che rendono complesso lo sviluppo e l’ampliarsi, sul territorio, di filiere produttive agroalimentari ed agroindustriali, la innovazione delle produzioni, evidenziandosi forti elementi di criticità in relazione alle nuove forme di parassitosi.

In questo contesto l’elemento che continua a risultare marginalizzato e penalizzato risulta essere ancora “il lavoro” globalmente inteso, sia quello “datoriale”, che quello “dipendente”. Le parti ritengono la contrattazione di secondo livello territoriale indispensabile per la regolamentazione degli interessi di sistema, settoriali e di categoria, il perseguimento degli obiettivi di equità sostanziale, fonte regolatrice del rapporto di lavoro e delle dinamiche sindacali per il governo del comparto – atta a delineare un contesto normativo certo e condiviso, teso alla valorizzazione dell’impresa e della professionalità dei lavoratori.

Le parti si riportano alle tematiche ed ai principi ispiratori del “Patto per il lavoro e per il clima ” del 14/12/2020, promosso dalla Regione Emilia Romagna e sottoscritto da tutte le parti sociali.

Le parti firmatarie il presente CPL assumono come obiettivo comune quello proprio della competitività dell’agricoltura, ritenendo lo sviluppo delle comunità rurali quale elemento strategico per il rilancio dell’occupazione, della salvaguardia del territorio e dell’ambiente in un contesto a forte valenza economica. Il rafforzamento delle relazioni fra il mondo della ricerca e quello delle imprese, la programmazione, la qualificazione delle produzioni, lo sviluppo di modalità produttive compatibili, la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole debbano perseguire finalità economiche idonee e tese alla creazione di nuove occasioni di reddito e di lavoro; le parti quindi intendono promuovere un insieme di iniziative forti, per integrare il sistema agricolo con il sistema agroalimentare, e promuovere nel contempo la difesa del paesaggio, la tipicità delle produzioni ed il turismo rurale.

Essendo le politiche agricole il frutto di specifiche politiche europee (PAC) applicate attraverso le scelte delle regioni (PSR) le parti ritengono la concreta attuazione delle linee guida del Patto per il lavoro una opportunità, che deve vedere il contributo attivo delle parti sottoscrittrici il CPL, per indirizzare in maniera proficua sul territorio bolognese gli investimenti sul “sistema agroalimentare”, alla qualificazione delle produzioni, alle modalità produttive sostenibili, diversificazione e multifunzionalità delle aziende agricole, dell’organizzazione delle filiere alimentari, e della formazione.

Saranno pertanto oggetto di confronto in sede sindacale:

 

– situazioni di crisi aziendali al fine di definire, ogni possibile soluzione alternativa alla ricaduta occupazionale per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;

 

– la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare i livelli Istituzionali, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi, a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;

 

– concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;

 

– monitorare, ed eventualmente censire, l’andamento complessivo dell’avventiziato di lungo periodo presente sul territorio provinciale, con lo scopo di individuare percorsi di consolidamento occupazionale, in particolare per i rapporti di lavoro in essere da almeno 10 anni nella medesima azienda;

 

– verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.

 

Con il presente CPL le parti si propongono di perseguire un’evoluzione del modello di relazioni sindacali che sia finalizzato a realizzare gli obiettivi in premessa (legalità e valorizzazione dell’agricoltura) accompagnando i processi di cambiamento in atto, in particolare per conseguire i seguenti obiettivi:

 

– centralità del lavoro e competenze del lavoratore;

 

– creazione valore aggiunto e l’aumento della competitività del sistema agricolo bolognese;

 

– un assetto del mercato del lavoro pubblico che sia funzionale alla crescita di occupazione stabile e tutelata nella piena legalità.

 

Le parti nel darsi atto della necessità di assicurare un Sistema di Relazioni Sindacali finalizzato allo sviluppo dell’impresa e dell’occupazione, ritengono utile l’adesione della aziende agricole alla rete del lavoro agricolo di qualità; le parti confermano l’impegno, già assunto nell’ambito del precedente CPL, nei confronti della buona occupazione attraverso il pieno rispetto della legalità e confermano l’intento comune di perseguire, attraverso il rispetto delle norme che regolano la competitività delle imprese la lotta all’illegalità ed al rispetto delle leggi e contratti in materia del lavoro quale elemento di civiltà, in tal ambito le parti sono impegnate alla attivazione ed alla concreta e condivisa gestione della articolazione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità presso la CISOA – Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli – prevista dalla Legge n. 199/2016.

Le parti si impegnano altresì ad attivare un tavolo di confronto con la Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana, Centro per l’Impiego, I.T.L. prov. di Bologna ed eventualmente anche con la Regione Emilia – Romagna, onde implementare un progetto per acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare riguardo a:

 

– flussi emigratori ed immigratori;

 

– esercizio del diritto di riassunzione;

 

– convenzione ex art. 28 CCNL;

 

– collocamento obbligatorio;

 

– sviluppo del sistema produttivo agricolo, agroalimentare ed agroindustriale;

 

– andamento domanda / offerta di lavoro;

 

Le parti ritengono altresì che la bilateralità fin ora praticata ha dato risposte integrative, di utilità generale, laddove carente o assente un sistema di regole e strumenti di tutela dei lavoratori, pertanto il miglioramento delle prestazioni erogate ed eventuali altre funzioni che la contrattazione ad essa demanderà, deve far sì che la bilateralità continui ad esercitare una funzione integrativa e non si spinga verso modelli sostitutivi di ciò che il sistema centrale/pubblico deve garantire.

Conseguentemente in ordine a quanto previsto dall’art. 6 e dal vigente CCNL, visto l’art. 26 del presente CPL, le parti, previo accordo sindacale sottoscritto dalle Organizzazioni firmatarie del CPL, applicato al settore agricolo e CIPL applicato al settore cooperativo, convengono di attivare le procedure previste dall’art. 8 del CCNL, anche sulla base delle linee guida di cui all’all. 7 del CCNL vigente operai agricoli, al fine di:

 

  1. a) integrare le regole statutarie della Cassa C.I.M.A.A.V, – EBAT, introducendo gli elementi di bilateralità concordati nel CCNL ed eventualmente recepiti e/o definiti nel presente CPL definendo, come da testo allegato e che forma parte integrante del presente contratto, gli elementi di bilateralità sanciti dal vigente CCNL anche eventualmente individuando su base pattizia elementi incentivanti, in favore delle aziende, onde favorire lo sviluppo coerente con quanto previsto dal presente articolo;

 

  1. b) modificare la previsione normativa statutaria e regolamentare dell’attuale Cassa al fine dell’ampliamento dell’operatività della Cassa, dell’adeguamento normativo e funzionale del fondo, in considerazione della vigente autonomia gestionale delle gestioni C.I.M.A.A.V.-EBAT di cui agli artt. 6, primo comma, e 7 dello Statuto, definendo la piena autonomia prestazionale e contributiva di ogni gestione, come da testo che si allega al presente contratto e che ne forma parte integrante;

 

  1. c) acquisire alla bilateralità provinciale, sulla base di quanto sopra convenuto, anche eventualmente per i soli aspetti gestionali, amministrativi, contabili e finanziari, i compiti previsti per l’intervento della Cassa, con la costituzione nell’ambito dell’Ente Bilaterale C.I.MAA.V. – EBAT, di specifici fondi finanziati dal sistema delle imprese, per indicativamente gestire:

 

– le attribuzioni di cui all’art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e di cui al DM 27/3/2013 in materia di visite mediche (art 2), ed i compiti di sorveglianza sanitaria;

 

– le attribuzioni di cui all’art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertito In legge n. 27/2020 e di cui al DM 27/07/2013 in materia di sicurezza del lavoro, formazione e informazione;

 

– nell’ambito dell’attività istituzionale del Comitato Paritetico, di cui ai verbali di accordo 19/6/2018 allegato al CCNL, per la regolamentazione del R.L.S. e R.L.S.T., in assenza del RLS va regolamentata la figura del RLST nell’ambito dell’attività istituzionale del comitato paritetico, sulla base delle normative di derivazione collettiva nazionale; attraverso i fondi devoluti allo scopo nell’ambito della bilateralità, affidandone l’operatività al Comitato paritetico Provinciale, come da testo allegato e che forma parte integrante del presente contratto;

 

– le attribuzioni di cui all’art. 5 del presente CPL in materia di raccordo tra domanda ed offerta di lavoro.

 

Le parti si impegnano ad apportare le predette modificazioni Statutarie e Regolamentari, attualmente in vigore, entro e non oltre il 30/12/2021.

Welfare contrattuale: si veda quanto disposto dagli artt. 26 e 32 del presente CPL.

 

[8] Art. 5 Osservatorio Unico

 

Le parti, sulla base di quanto sul punto disposto dal vigente CCNL, condividono la necessità di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.

In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quarto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti paritetici di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al previgente Protocollo sulla “Tutela della Salute e sicurezza dei lavoratori) ed al “Protocollo Provinciale sulla Formazione Professionale e di impresa per il lavoro sicuro e tutelato ed una agricoltura moderna e dinamica” del 27/4/2007″ nonché nell’ambito di ogni altro organismo che le parti riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.

La costituzione (e il funzionamento) dell’Osservatorio Unico dovrà essere sancita da un apposito accordo sindacale sottoscritto congiuntamente dalle O.O.S.S. e dalle O.O.D.D, firmatarie del presente contratto e del contratto della cooperazione, secondo le linee guida allegate al presente CPL, e tenendo conto delle specificità di ogni settore anche sotto il profilo della contribuzione C.I.M.AAV. – EBAT. Le parti firmatarie del presente CPL, convengono relativamente alla bilateralità di regolare, in tale contesto, la gestione delle materie inerenti la sicurezza del lavoro, formazione e informazione, attività di gestione a supporto dei compiti del Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute e sui luoghi di lavoro, come da allegati che formano parte integrante del presente CPL. Le parti convengono pertanto di recepire l’Accordo 19/6/2018, in materia di RLST, l’Accordo 19/6/2018, in materia di RLS, nella formulazione allegata al CCNL 19/6/2018, il protocollo Governo – Sindacati 24/4/2020 “COVID-19”, impegnandosi al pieno recepimento operativo dei suddetti accordi e concordano di definire, entro il 31/12/2021 un accordo sindacale e/o protocollo provinciale di recepimento e promozione delle funzioni delegate, come stigmatizzate negli accordi citati, al fine di fornire al Comitato Paritetico Territoriale appropriate linee guida ed operative per la concreta attuazione di quanto concordato, anche per favorire l’operatività, nell’alveo della bilateralità, delle iniziative tese al rafforzamento e la promozione del lavoro sicuro, della tutela in azienda della sicurezza del lavoro e dei lavoratori e ciò sulla base dei testi allegati al presente CPL.

L’Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali firmatarie del presente CPL, nonché del CIPL, in forma paritetica, secondo le intese.

Compiti dell’Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana, Centro per l’Impiego, ispettorato Territoriale del Lavoro, I.N.P.S., U.S.L, Questura, Prefettura) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:

 

– le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;

 

– l’analisi delle politiche agricole comunitarie e dell’impatto che esse hanno nel contesto Nazionale Regionale e dell’area metropolitana Provinciale;

 

– i riflessi e le ricadute della PAC sull’economia agricola e sugli assetti colturali ed occupazionali in Provincia di Bologna;

 

– la formazione professionale;

 

– la tutela della salute e dell’ambiente anche in relazione alle nuove normative di legge;

 

– lo studio e l’analisi inerente al monitoraggio relativamente alle colture OGM e loro conseguente impatto sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza del lavoro e sulla sicurezza dell’ambiente;

 

– raccolta e tenuta delle iniziative formative rese in favore dei Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza;

 

– il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale, anche in relazione all’andamento del mercato del lavoro;

 

– monitoraggio delle politiche per l’incrocio della domanda ed offerta di lavoro;

 

– i rapporti della filiera agricola nel mercato globale;

 

– Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.

 

– l’Osservatorio sarà la sede per l’esame delle necessità a favore dei lavoratori del settore. Anche implementando, in rapporto con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo “lavoro-formazione”.

 

– Costituire una banca dati per verificare il complessivo andamento occupazionale, e monitorarne i flussi nonché i processi di stabilizzazione nei rapporti di lavoro.

 

– In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio dovrà:

 

– fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;

 

– fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro.

 

L’Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti anche agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari, nonché verificare la possibilità di implementare ai sensi dell’art. 5 del presente CPL procedure atte a favorire in sede pubblica l’incrocio di lavoro tra domanda ed offerta.

L’Osservatorio ha inoltre il compito di monitorare e di fornire alla articolazione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità le informazioni relative ai flussi di mobilità, i flussi immigratori di personale non comunitario e comunitario.

Compito dell’Osservatorio è quello altresì di fornire informazioni utili alle parti sociali per definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi. Le parti convengono sulla necessità di sostenere, attraverso accordi specifici, le azioni di monitoraggio, elaborate dall’Osservatorio.

 

[9] MERCATO DEL LAVORO

 

[10] Art. 6 Assunzione

 

Le parti si faranno promotrici di iniziative da sviluppare nei confronti dell’Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana, Centro per l’Impiego, I.T.L. prov. di Bologna, INPS ed INAIL, fornendo, anche su base convenzionale, analisi e ricerche dell’Osservatorio, in materia di mercato del lavoro, al fine di individuare procedure utili alla maggiore fluidità di informazione e raccordo ed incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, in sede pubblica, inerente l’impiego e il reimpiego dei lavoratori in altre aziende.

Premesso il richiamo alle modalità dell’assunzione del personale – sono regolate dagli artt. 13 e seguenti del CCNL, cui integralmente ci si riporta, secondo le norme relative alla c.d. fase lavorativa, oltre che ai termini di cui al precitato articolo – le parti convengono quanto segue.

 

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE

 

Relativamente all’assunzione di personale, le parti si danno atto della necessità, per le figure operaie assunte a tempo indeterminato o determinato di cui alle lettere b) e c) degli articoli 21 e 22 del CCNL 19/6/2018, di redigere, firmare e scambiare, all’atto della assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lettera a) dei precitati articoli 21 e 22 secondo le modalità previste dall’art. 23 del richiamato CCNL, il contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge.

 

ASSUNZIONI CONGIUNTE – CONTRATTI DI RETE

 

Le parti richiamano quanto previsto all’art. 9, comma 11, del D.L. 8/6/2013, n, 76 (convertito con modificazioni dalla l. 9/8/2013, n. 99) in materia di Assunzione Congiunta, anche al fine di stabilizzare l’occupazione agricola provinciale.

A tali lavoratori è applicato il contratto collettivo proprio del settore agricolo, qualora la prestazione risulti essere riconducibile alle mansioni del settore agricolo (CCNL e CPL di Bologna).

Le parti, al fine di valorizzare le filiere agricole del territorio bolognese, convengono di favorire la nascita di reti di impresa, che abbiano come principale bacino di azione l’Area Metropolitana Bolognese.

 

[11] Art. 7 Part – time

 

Le parti si riportano a quanto previsto dall’art. 17 del vigente CCNL in materia di lavoro a tempo parziale.

Ai sensi del comma 5 comma dell’art 17 del richiamato CCNL, relativamente alle casistiche di cui al quarto comma dello stesso articolo, le parti convengono:

 

1) i limiti per prestazioni settimanali sono pari a 18 ore, per prestazioni mensili sono pari a 52 ore e per prestazioni annuali sono pari a 450 ore; le parti si danno atto che tali limitazioni d’orario dovranno preferibilmente essere rese nell’ambito di part time verticali;

 

2) per le “attività peculiari temporanee” presenti negli agriturismi, maneggi, spacci o negozi aziendali per la vendita diretta, fattorie didattiche, le mansioni interessate di carattere esecutivo, per il cui svolgimento non necessitano particolari conoscenze ed esperienze, le prestazioni non potranno d’ordinario essere inferiori a 8 ore settimanali.

 

Nel caso in cui nel corso del rapporto siano violate le norme in materia di orario di lavoro in particolare per il superamento dell’orario ordinario settimanale convenuto, il predetto orario verrà automaticamente portato all’orario contrattuale di cui all’art. 17, terzo comma, punto 1) del vigente CCNL, come definito dal presente punto 1).

 

[12] Art. 8 Alloggio non residenti

 

Le parti, a fronte delle problematiche relative all’alloggio, connesse all’impiego di lavoratori stagionali non residenti d’ordinario nella Provincia di Bologna, anche di nazionalità diversa dall’italiana, individuano nell’atto di assunzione il contesto in cui il trattamento di ospitalità, come per legge, dev’essere regolato.

In caso di fruizione dell’alloggio, il valore attribuito non altera il salario contrattuale provinciale. Inoltre, il TFR verrà corrisposto al termine del rapporto di lavoro con le competenze dell’ultima retribuzione.

La normativa di cui al presente articolato trova applicazione anche per i casi di convenzioni interaziendali e/o per le assunzioni congiunte.

 

[13] Art. 9 Staffetta generazionale

 

Le parti, nell’intento di migliorare l’occupazione del settore e di disporre, nell’ambito delle politiche di ”staffetta generazionale”, in affiancamento a dipendenti in forza, di nuove leve di lavoro con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della prestazione, convengono che a decorrere dall’1/6/2017 al personale di prima assunzione in azienda si applica, indipendentemente dalla mansioni di avviamento il salario previsto dal CPL 18/1/2013, art. 17, per il livello Comune B, aumentato della quota del 2,5% di cui all’art. 23 del CPL 7/6/2017 e della quota di cui all’art. 23 del presente CPL e da eventuali ulteriori aumenti salariali nazionali. Tale salario parametrale si applica per avviamenti al lavoro sino al raggiungimento di 3 mesi, anche frazionati, di lavoro e, comunque, nel massimo per 78 giornate, anche a cavaliere d’anno.

Nelle tabelle salariali sarà indicato, a parte, il corrispondente livello retributivo.

 

[14] Art. 10 Assunzione per fase lavorativa

 

Come richiamato all’art. 6 del presente CPL, l’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L’assunzione degli operai a tempo determinato è effettuata per fase lavorativa.

Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).

Più in generale si definisce fase lavorativa il periodo necessario allo svolgimento di una determinata operazione colturale.

Agli assunti per fase lavorativa o per più fasi lavorative il datore di lavoro garantirà l’occupazione per tutta la durata della fase per l’orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro. Ciò si renderà inoltre applicabile qualora vi fosse il rientro di unità attive familiari e/o e dagli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali da non consentire l’esaurimento della fase come programmata od usuale.

La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l’attività lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di cinque giornate lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capo verso precedente.

Fatto salvo da quanto previsto dalle norme vigenti in materia, la norma di cui al comma che precede non si applica alle assunzioni per più fasi lavorative continuative.

 

[15] Art. 11 Apprendistato

 

Le parti recepiscono integralmente quanto disposto dall’art. 18 del CCNL 19/6/2018 dall’accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, secondo l’Accordo del settore agricolo del 23/2/2017 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere e ulteriormente recepiscono l’Accordo del settore agricolo del 19/6/2018 per la disciplina dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015.

In particolare per quanto attiene all’apprendistato professionalizzante o di mestiere le parti, stante il sistema classificatorio vigente in specie per il personale “fisso”, con norma di interpretazione autentica, definiscono per le professionalità operaie la seguente tavola applicativa, anche per la gestione delle norme organizzative (durata) e di carattere economico (inquadramento e retribuzione):

 

Area 1° periodo 2° periodo 3° periodo Durata

complessiva

Prima 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Seconda 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Terza   12 mesi 12 mesi 24 mesi

 

L’inquadramento ed il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è così determinato:

 

– nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;

 

– nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;

 

– nel terzo periodo: a livello di destinazione finale;

 

Pertanto:

 

LAVORATORI AREA 1 LIVELLO 7

– per i primi 12 mesi: livello 5

– per i secondi 12 mesi: livello 6

– per il periodo finale 12 mesi: livello 7

 

LAVORATORI AREA 1 LIVELLO 6

– per i primi 12 mesi: livello 4

– per i secondi 12 mesi: livello 5

– per il periodo finale 12 mesi: livello 6

 

LAVORATORI AREA 1 LIVELLO 5

– per i primi 12 mesi: livello 3

– per i secondi 12 mesi: livello 4

– per il periodo finale 12 mesi: livello 5

 

LAVORATORI AREA 1 LIVELLO 4

– per i primi 12 mesi: livello 2

– per i secondi 12 mesi: livello 3

– per il periodo finale 12 mesi: livello 4

 

LAVORATORI AREA 2 LIVELLO 3

– per i primi 12 mesi: livello 1

– per i secondi 12 mesi: livello 2

-per il periodo finale 12 mesi: livello 3

 

LAVORATORI AREA 3 LIVELLO 2

– per i primi 12 mesi: livello 1

– per i secondi 12 mesi: livello 2

 

Stante la particolarità della classificazione provinciale relativa al personale, a tempo indeterminato, ai fini della presente normativa per gli aspetti classificatori e retributivi si farà riferimento alle tabelle salariali de! personale O.T.D., comunque dedotto il 3° elemento, e ciò in quanto la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti appartenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive, delle festività, del TFR, delle ferie e della bilateralità nazione e territoriale con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. É comunque facoltà delle parti di utilizzare, quale modalità di computo economico normativo, le tabelle retributive degli O.T.D. comprensive del terzo elemento, di tale facoltà si dovrà dare conto nel contratto di apprendistato; in tal caso al lavoratore dovranno essere comunque garantiti permessi annui, non retribuiti, pari ai giorni di ferie e festività proprie del personale operaio a tempo indeterminato.

 

[16] Art. 12 Riassunzione

 

Le parti convengono sull’applicazione dell’opzione inerente la riassunzione alle figure di operai a tempo determinato, con avviamenti annui superiore alle settantotto giornate (78) presso la stessa azienda.

Tale diritto è esercitato mediante richiesta scritta avanzata al datore di lavoro entro il termine del 31 marzo di ogni anno. La facoltà è esercitata dal lavoratore mediante l’invio, anche per il tramite della propria organizzazione sindacale, della istanza che si riproduce appresso.

 

– Norma transitoria –

In relazione all’emergenza Covid-19, per l’esercizio del diritto per il solo anno 2022, le giornate utili previste al primo comma (anno 2021), saranno pari a 51.

 

“Mittente

 

_____________________

_____________________

 

Diritto di Riassunzione – Comunicazione ex art. 12 CPL Operai Agricoli e Florovivaisti provincia di Bologna

 

Spettte Azienda

_____________________

_____________________

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________________ il _______________ C.F. ______________________________, già dipendente OTD della azienda in indirizzo per l’anno _____________assunto:

 

– per le mansioni di ______________________________ effettivamente svolte dal ___________ al _____________;

– per le mansioni di ______________________________ effettivamente svolte dal ___________ al _____________;

 

con la presente intende avvalersi del diritto di riassunzione per le esigenze produttive aziendali dell’anno ____________.

 

Distinti saluti

 

Il Lavoratore

 

______________________________”

 

Fermo restando quanto sopra il diritto di riassunzione impegna le aziende a dare priorità ai lavoratori, che abbiano già svolto nell’ambito dell’avviamento di cui sopra almeno 78 giorni di lavoro nell’anno precedente; in caso di diminuzione dell’occupazione e/o in caso di avviamento al lavoro scalare si applicheranno i criteri previsti per l’avviamento per fase lavorativa, ossia verranno avviati per primi i lavoratori con il maggior numero di giornate nell’anno precedente e parimenti verrà cessato il rapporto per ultimi in caso di fine lavori.

In ogni caso il diritto di riassunzione, ed il conseguente nuovo rapporto O.T. Det., è limitato al numero di giornate di lavoro effettuate nell’anno precedente all’esercizio del diritto nell’ambito della mansione effettivamente svolta ed oggetto dell’esercizio della facoltà di precedenza.

 

[17] Art. 13 Convenzioni

 

Le parti auspicano lo sviluppo delle convenzioni.

Oggetto della convenzione saranno altresì le dinamiche organizzative in tema di orario di lavoro, ed eventuali variazioni o diverse distribuzioni, forme di flessibilità, assetto categoriale e retribuzione. Nella convenzione, inoltre, si potranno determinare altresì le norme per il governo delle crisi produttive e per le avversità.

Le parti individuano nella convenzione (art. 28 CCNL 19/6/2018) uno strumento utile per il consolidamento e l’estensione dell’occupazione in agricoltura, e ciò attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della competitività delle aziende agricole. Sulla base delle opportunità fornite dalla vigente legislazione, le parti intendono perseguire la stipulazione di convenzioni aziendali con applicazione sia aziendali e interaziendali che intersettoriali, che di filiera o di rete.

Le parti firmatarie entro il 31/12/2021 si impegnano a redigere un protocollo quadro per favorire la stipula delle convenzioni.

Tale strumento contrattuale dovrà prevedere la realizzazione di programmi di assunzione, avuto particolare riguardo alla stagionalità dell’attività produttiva; tali programmi riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti all’interno dell’azienda ed affidate al personale aziendale, calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino, qualifiche e mansioni dei lavoratori; livelli economici applicati, processi formativi endoaziendali, i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali.

 

[18] Art. 14 Appalti

 

Sulla base del dettato di cui all’art. 30 del vigente CCNL, vista la legge 29/10/2016, n. 199, le parti ribadiscono l’opportunità che le imprese agricole le quali intendano esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo siano tenute a verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda possiedano adeguati requisiti; l’appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio di impresa.

Le parti considerato come in taluni casi, il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi può dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, convengono di individuare, in raccordo con le organizzazioni del settore cooperativo agricolo, nello strumento dell’avviso comune, il giusto veicolo per diffondere i valori della legalità.

Le parti, onde favorire il contrasto alla diffusione di un uso distorto degli appalti, convengono sui seguenti principi:

 

– l’affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l’azienda committente abbia verificato che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio di impresa, in via generale possono essere appaltate le attività per le quali occorrano professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;

 

– la mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva in agricoltura del settore privato e dei settore cooperativo;

 

– a fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le Parti riconoscono l’importanza ed a tale proposito si adopereranno, affinché le aziende applichino correttamente le previste procedure.

 

Le parti convengono, inoltre, nella logica testé delineata, sull’opportunità di proseguire il monitoraggio dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto (con esclusione di quelli aventi ad oggetto lavorazioni meccaniche agricole – c.d. contoterzismo – ) attivati nel territorio provinciale.

Le aziende che attiveranno i suddetti contratti dovranno fornirne immediata comunicazione in forma scritta all’Osservatorio, fornendo i seguenti dati:

 

– ragione sociale delle parti contraenti;

– luogo della lavorazione;

– periodo della lavorazione;

– tipo di lavorazione,

– numero dei lavoratori,

– inquadramento dei lavoratori,

– CCNL applicato, eventuali alti contratti collettivi applicati (di secondo livello).

 

Resta inteso che, in caso di ricorso al lavoro in appalto, a tutti i lavoratori che partecipano al ciclo produttivo dovranno essere assicurate le medesime condizioni economiche e normative.

Dai presente testo normativo è escluso il c.d. contoterzismo agricolo.

 

[19] Art. 15 Formazione

 

Le parti, visto l’art. 17 del presente CPL si impegnano ad incontrarsi entro il 30/9/2021 per valutare l’opportunità di stipulare un apposito allegato tecnico provinciale.

Le Parti convengono, sulla base delle intese assunte in seno all’Osservatorio di cui all’art. 5 del CPL; di sviluppare l’adesione al FOR.AGRI di cui all’art. 10 del vigente CCNL.

 

[20] CLASSIFICAZIONE

 

[21] Art. 16 Aree di classificazione del personale

 

AREA 1.a – DECLARATORIA

 

Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

AREA 2.a – DECLARATORIA

 

Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

 

AREA 3.a – DECLARATORIA

 

Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

 

Nell’ambito del presente CPL, pertanto, le varie aree ricomprendono i seguenti profili e parametri:

 

     
AREA 1 – comprende: Spec. super (7° liv. Paramet.)
Spec. intermedio (6° liv. Paramet.)
Specializzato (5° liv. Paramet.)
AREA 2 – comprende: Qual. super (4° liv. Paramet.)
Qualificato (3° liv. Paramet.)
AREA 3 – comprende: Comune A (2° liv. Paramet.)
Comune B (1° liv. Paramet.)

 

[22] Art. 17 Classificazione del personale

 

Le parti, visto l’art. 31 del CCNL vigente e visto l’art 16 del presente CPL, individuano, come segue, le aree professionali, le mansioni e i relativi profili assegnando i relativi parametri economici.

 

AREA 1.a – DECLARATORIA

 

Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

 

7 livello: operaio super specializzato

 

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori altamente specializzati in possesso di specifiche capacità professionali qualitativamente elevate – che consentono loro di operare con elevata polivalenza ed autonomia su tutte le fasi lavorative. A titolo esemplificativo si individuano i seguenti profili professionali: autista di autocarri ed autoarticolati, meccanico, conduttore responsabile di macchine operatrici, responsabile dei lavori negli impianti orticoli e/o frutticoli, casaro, frigorista, capo stalla, innestatore, sessatore, responsabile di cantina con almeno due dipendenti, fabbro, falegname, idraulico, elettricista, capo cuoco, istruttore ippico con brevetto F.I.S.E., responsabile della manutenzione in azienda agrituristica, conduttore responsabile di impianti agrobioenergetici.

Sono classificati al livello i lavoratori che svolgono prestazioni similari con contenuto professionale analogo e/o mansioni analoghe non innanzi specificate.

 

6 livello: operaio super intermedio

 

Sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in grado di svolgere lavori specializzati ed in particolare dotati di speciali capacità di coordinamento di attività. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: operaio coordinatore di cantiere, gruppo di lavoro e/o squadra, coordinatore di attività aziendali, trattorista operatore su macchine complesse, cuoco/responsabile dì cucina unico in azienda agrituristica, cameriere responsabile di sala in azienda agrituristica, addetto alla progettazione e realizzazione di giardini.

Sono classificati al livello i lavoratori che svolgono prestazioni similari con contenuto professionale analogo e/o mansioni analoghe non innanzi specificate.

 

5 livello: operaio specializzato

 

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori specializzati in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica e per titolo, che consentono loro di eseguire una o più attività o fase lavorativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: conduttore di macchine agricole, carrellista, addetto a tutte le operazioni di impianto e coltivazione dei frutteti e degli impianti orticoli, potatore di frutteto o vigneto specializzato, irroratore di fruttiferi, irroratore di vigneti, addetta alla semina del riso, cuoco, cameriere, istruttore/accompagnatore/addestratore ippico, in azienda agrituristica, addetto agli impianti agro bioenergetici, manutentore in aziende agrituristiche.

Sono classificati al livello i lavoratori che svolgono prestazioni similari con contenuto professionale analogo e/o mansioni analoghe non innanzi specificate.

 

AREA 2.a – DECLARATORIA

 

Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono lavori generici e semplici, nonché quelli con compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

 

4 livello: operaio qualificato super

 

Sono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali altamente qualificate, acquisite, per pratica e per titolo, che consentono loro di svolgere le attività di preparazione agricola che richiedono competenza sia sul processo lavorativo che sul prodotto, nonché di intervenire su più fasi lavorative con autonomia operativa. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: addetti a operazioni di campionatura, cernita e/o confezionamento dei prodotti ortofrutticoli sia in campo che in magazzino, conduttore macchine leggere e carri raccolta, potatore in genere, addetto alle operazioni di governo ordinario in allevamenti (bovini, suini, ovini, ittici ed avicoli), addetto di sala e cucina con qualifica di aiuto in azienda agrituristica, addetto alla guardiania /giurata/custode in azienda faunistico – venatoria, addetto allo spaccio aziendale, addetto alla vendita diretta; assistente alle attività ludico – ricreative – sportive in agriturismo, se dotato di tesserino abilitativo.

Operaio addetto alla manutenzione del verde.

Sono classificati al livello i lavoratori che svolgono prestazioni similari con contenuto professionale analogo e/o mansioni analoghe non innanzi specificate.

 

3 livello: operaio qualificato (tempo determinato)

 

Sono inquadrati in questo livello parametrale i lavoratori in possesso di diploma di scuola superiore inerente le mansioni richieste ovvero di qualificante capacità professionali e specifiche conoscenze, che consentano loro di intervenire su singole mansioni attività e fasi lavorative richiedenti sicura manualità e conoscenza professionale, acquisita per pratica e/o per titolo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: raccolta prodotti ortofrutticoli con selezione e confezionamento in campo o in magazzino, trapianto ortaggi, trapianto in genere, lavori manuali in serra e fungaie, diradamento, addetto di sala e di cucina in azienda agrituristica, addetto al maneggio, addetto al banco bar in azienda agrituristica, addetto d’ordine alle attività didattiche ludico – ricreative – sportive e di custodia in azienda agrituristica, guardia in azienda faunistico – venatoria. I lavoratori assunti al terzo livello dotati di diploma in materia agraria e inerente le mansioni di avviamento decorso un periodo continuativo pari a 4 mesi, verranno classificati al quarto livello qualificato super.

Sono classificati al livello i lavoratori che svolgono prestazioni similari con contenuto professionale analogo e/o mansioni analoghe non innanzi specificate.

 

AREA 3.a – DECLARATORIA

 

Appartengono a quest’area i lavoratori, a tempo determinato, capaci di eseguire solo mansioni esecutive generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

 

2 livello: comune A

 

Sono inquadrati in questo livello parametrale Comune A esclusivamente i lavoratori in grado di intervenire su singola fase e mansione de! processo produttivo. A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti profili professionali: addetti alla raccolta agevolata e/o meccanica in campo, la raccolta manuale con selezione e calibratura e/o controllo dei prodotti ortofrutticoli in campo, Addetti in magazzino/cantina/serra/stalla al carico/scarico/movimentazione agevolata delle merci, alla preparazione, con selezione manuale dei prodotti per l’alimentazione degli impianti automatici o semi automatici anche di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli. Vangatore – zappatore – roncatore. Addetto al governo alla pulizia del bestiame in azienda agriturista, con maneggio, addetti alla pulizia in genere delle parti comuni alle aziende agrituristiche, lavapiatti in azienda agrituristica. Sono classificati al livello i lavoratori che svolgono prestazioni similari con contenuto professionale analogo e/o mansioni analoghe non innanzi specificate.

 

1 livello: comune B

 

Appartengono al 1° livello parametrale Comune B, a partire dall’1/6/2017, i lavoratori addetti a mansioni esecutive generiche e semplici nell’ambito di una sola fase lavorativa come indicata all’atto dell’avviamento, comunque non richiedente alcun requisito professionale specifico o curriculare od esperienza pratica maturata.

 

PROFILI

 

A titolo esemplificativo si individuano i seguenti profili, compiti e mansioni:

 

– raccolta generica alla rinfusa di prodotti agricoli ed ortofrutticoli, senza selezione e controllo;

 

– addetti in magazzino/cantina/serra/staIla alla preparazione e posizionamento dei prodotti per l’alimentazione degli impianti automatici o semi automatici anche di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli; pulizie generiche in magazzino/cantina/serra/stalla; operazioni di movimentazione manuale di merci e di facchinaggio in genere.

Sono classificati al livello i lavoratori che svolgono prestazioni similari con contenuto professionale analogo e/o mansioni analoghe non innanzi specificate.

 

– Nuove dinamiche classificatorie – Impegno tra le parti –

Le Parti reputano opportuna – in una coerente logica di qualificazione e di sviluppo del settore, anche tecnologica, nell’ambito di vigenza contrattuale – la revisione dell’articolato attualmente convenuto al fine di adeguare il sistema classificatorio, le declaratorie ed i profili, alla modernizzazione dell’agricoltura, in una visione moderna dinamica e di coerente sviluppo economico e sociale, tenendo conto dell’evoluzione ecologica e digitale anche correlata al programma governativo “Next Generation EU”. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CPL, verrà istituita, nell’ambito dell’Osservatorio, una commissione paritetica al fine di ottenere elementi conoscitivi delle dinamiche sopra esposte e sulle quali avviare il confronto.

 

[23] Norma sperimentale per il periodo di vigenza pel presente contratto (sino al 31/12/2023)

 

Personale avviato per inserimento professionalizzante e/o in percorso formativo.

 

La parti nell’intento di qualificare, da un lato, l’occupazione nel settore degli operai agricoli, mediante un incremento dell’occupazione e, dall’altro, consentire alle aziende di disporre di lavoratori da occupare e stabilizzare, nelle forme contrattualmente vigenti, per lo svolgimento di lavorazioni quali:

 

– la potatura degli alberi da frutto,

 

– la conduzione di macchine agricole e mezzi meccanici,

 

– lavorazioni in magazzino/serre/cantine,

 

necessitanti formazione specifica, in specie endo – aziendale, indirizzo e controllo, con attribuzione classificatoria adeguata alla qualità iniziale della prestazione professionale, convengono una nuova definizione classificatoria di tale personale secondo quanto appresso, e ciò per il personale che nell’anno precedente non abbia raggiunto le 100 giornate di lavoro presso la stessa azienda.

 

– Potatore in inserimento professionalizzante o formativo: gli operai addetti alla potatura degli alberi da frutto e delle viti, mansione per la quale si prevede d’ordinario l’inquadramento al 5° livello, sprovvisti della necessaria professionalità per eseguire i lavori con sicurezza ed autonomia, che necessitano di specifica formazione, indirizzo e controllo, sono assunti, a termine, ex art. 21 CCNL, con inquadramento al 3° livello parametrale fino al raggiungimento di n. 52 giornate di lavoro nell’ambito della stessa azienda e per lo svolgimento di detta mansione. Al superamento di tale soglia, i lavoratori verranno inquadrati al 4° livello parametrale per un massimo di ulteriori n. 52 giornate ed al superamento, al 5° livello, sulla base della professionalità acquisita.

 

– Conduttore di macchine agricole e/o mezzi meccanici in inserimento professionalizzante o formativo: gli operai, assunti a termine ex art. 21 CCNL, addetti alla conduzione di mezzi meccanici per lo svolgimento di lavorazioni riconducibili alle mansioni indicate al 5° livello parametrale dell’art. 17 del presente contratto, sprovvisti della necessaria professionalità per eseguire i lavori in condizione di autonomia esecutiva, e che necessitano di indirizzo e controllo, verranno inquadrati al 3° livello parametrale fino al raggiungimento di n. 52 giornate di lavoro nell’ambito della stessa azienda e per lo svolgimento di detta mansione. Al termine di tale percorso, i lavoratori verranno inseriti nel 4° livello parametrale per ulteriori 52 giornate; al superamento verranno inquadrati nel livello parametrale 5° e relativo alla mansione svolta, sulla base della professionalità acquisita.

 

– Conduttore di macchine agricole e/o mezzi meccanici in inserimento professionalizzante o formativo: gli operai, assunti a termine ex art. 21 CCNL, addetti alla conduzione di mezzi meccanici per lo svolgimento di lavorazioni riconducibili alle mansioni indicate al 4° livello parametrale dell’art. 17 del presente contratto, sprovvisti della necessaria professionalità per eseguire i lavori in condizione di autonomia esecutiva, e che necessitano di indirizzo e controllo, verranno inquadrati al 2° livello parametrale fino al raggiungimento di n. 52 giornate di lavoro nell’ambito della stessa azienda e per lo svolgimento di detta mansione. Al termine di tale percorso, i lavoratori verranno inseriti nel 3° livello parametrale, per ulteriori 52 giornate al superamento verranno inquadrati nel livello parametrale 4° e relativo alla mansione svolta, sulla base della professionalità acquisita.

 

– Addetto al magazzino/serra/cantina: gli operi addetti al magazzino/serra/cantina ed assunti a termine ex art. 21 CCNL, per lo svolgimento di mansioni indicate al 3° livello parametrale dell’art. 17 del presente contratto, sprovvisti della necessaria professionalità per eseguire i lavori in condizione di sicura autonomia esecutiva, e che necessitano di specifica formazione, indirizzo controllo verranno inquadrati al 1° livello parametrale fino al raggiungimento di n. 52 giornate di lavoro nell’ambito della stessa azienda; al termine di tale percorso, i lavoratori verranno inseriti nel 2° livello parametrale per ulteriori 28 giornate; al superamento verranno inquadrati nei livello parametrale 3° e relativo alla mansione svolta, secondo la professionalità acquisita.

 

– Addetto al magazzino/ serra/cantina: gli operi addetti al magazzino/serra/cantina ed assunti a termine ex art. 21 CCNL, per lo svolgimento di mansioni indicate al 4° livello parametrale dell’art. 17 del presente contratto, sprovvisti della necessaria professionalità per eseguire i lavori in condizione di sicura autonomia esecutiva, e che necessitano di specifica formazione, indirizzo controllo verranno inquadrati al 2° livello parametrale fino al raggiungimento di n. 52 giornate di lavoro nell’ambito della stessa azienda; al termine di tale percorso, i lavoratori verranno inseriti nel 3° livello parametrale per ulteriori 28 giornate; al superamento verranno inquadrati nel livello parametrale 4° e relativo alla mansione svolta, secondo la professionalità acquisita.

 

Al termine di periodo di inserimento professionalizzante formativo, che non potrà in alcun caso superare le 104/80 giornate di lavoro effettivo, secondo le normative sopra riportate, per il raggiungimento del requisito degli obiettivi di professionalizzazione previsti, il lavoratore interessato acquisirà il diritto alla riassunzione, come previsto dall’art. 12 del presente CPL e ciò per la mansione in concreto svolta nell’ambito dell’inserimento professionalizzante e formativo.

Le parti convengono altresì, ai fine di supportare le attività formative aziendali di cui alla presente normativa, di dare impulso alle attività formative di cui all’art. 15 del presente CPL, sviluppando l’adesione al FOR.AGRI, ed in raccordo con la Cassa CIMAAV – EBAT, implementando opportune linee formative come individuate in via pattizia, anche con il supporto dell’Osservatorio di cui all’art. 5 del presente CPL.

La presente normativa transitoria conserva la propria validità per il periodo di vigenza del presente CPL.

 

[24] NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

 

[25] Art. 18 Orario di lavoro

 

1) Orario di Lavoro

 

L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.

L’orario ordinario settimanale è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5° comma dell’art. 34 del CCNL del 19/6/2018, ovvero 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, 7 ore al venerdì distribuite su cinque giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto all’art. 34, secondo comma, del vigente CCNL. L’azienda, in ogni caso, informerà tramite apposita comunicazione l’orario aziendalmente praticato.

 

2) Variazione di orario

 

Salvo quanto sopra ovvero in assenza di determinazioni aziendali sulla base di quanto previsto dall’art. 3, 2° comma, del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66 e di quanto previsto all’art. 34, 3° comma del CCNL vigente, indicativamente tra il 1° luglio ed il 31 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali, con particolare riferimento ai settore ortofrutticolo, previa preventiva informazione alle rappresentanze aziendali e/o sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere individuato un diverso periodo di effettuazione dell’orario ordinario di cui si tratta.

Tale maggiorazione di orario ordinario settimanale potrà indicativamente essere svolto nel limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione del recupero in altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore orario ordinano non da luogo ad alcuna maggiorazione di cui all’art. 21 del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni, notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non lavorate a causa di intemperie.

In relazione alla emergenza sanitaria Covid-19, per il periodo 1/6/2021-31/12/2022, alle aziende agrituristiche che abbiano usufruito delle misure stabilite dal D.L, n. 19/2020 e smi ed atte ad assicurare ii reddito al personale dipendente, è riconosciuta la facoltà di utilizzare la predetta flessibilità d’orario (44 ore settimanali) nell’ambito di tutta l’annata. Per il personale O.T.Det, in caso di mancato recupero, si darà luogo alla retribuzione del residuo con la mensilità di dicembre.

 

3) Lavoro Notturno

 

Sulla base dell’art. 42 del CCNL vigente, si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.

 

4) Lavoro straordinario

 

Il lavoro straordinario è, sulla base dell’art. 42 del CCNL vigente, quello eseguito oltre l’orario ordinario dì lavoro, giornaliero e/o settimanale e/o part – time (oltre il lavoro supplementare), come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti previsti dalla legge di 3 ore giornaliere e le 18 settimanali. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all’art. 20 del presente CPL.

 

5) Lavoro supplementare – part-time

 

Il lavoro supplementare, qualora previsto nei contratti di cui all’art. 17 CCNL e dell’art. 7 del presente CPL, è quello eventualmente eseguito oltre l’orario contrattuale di lavoro previsto dal contratto individuale, fermi restando i limiti di tre ore giornaliere, 18 ore settimanali e di 300 ore annuali complessive e il consenso del lavoratore interessato.

 

6) Attività zootecniche

 

Ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del vigente CCNL, per le attività zootecniche, l’orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su sei giorni.

Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito preventivamente.

 

– Impegno a verbale –

A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all’art. 34 secondo comma del vigente CCNL.

 

[26] Art. 19 Ferie e riposi compensativi

 

Agli operai con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative, nonché il godimento di n. 4 giornate di permessi per ex festività soppresse.

Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie e dei permessi, deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e delle richieste dei lavoratori nell’ambito del calendario annuo; tale calendario sarà possibilmente redatto entro il 31 marzo di ogni anno. I lavoratori interessati dovranno comunicare i rispettivi calendari entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata segnalazione, il calendario è disposto dai datore di lavoro, per il godimento effettivo del periodo feriale annuale spettante.

Le ferie devono essere usufruite entro i termini previsti dalla Legge.

Il periodo minimo di ferie annuali previsto dalia Legge, pari a 4 settimane, va goduto per almeno 2 settimane continuative nell’anno di maturazione, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 213/2004. Eventuali residui potranno essere goduti nei 18 mesi successivi al termine dell’anno solare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 66/2003.

 

[27] Art. 20 Lavoro straordinario, supplementare, festivo e notturno

 

A parziale modifica di quanto stabilito all’art. 42 del vigente CCNL, si considera:

 

  1. a) LAVORO STRAORDINARIO; quello eseguito oltre il normale orario aziendalmente stabilito sulla base dell’art. 18 del presente CPL.

 

  1. b) LAVORO FESTIVO: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all’art. 42 del vigente CCNL, sempre salva la possibilità di stabilire il riposo settimanale in altra giornata diversa dalla domenica.

 

  1. c) LAVORO NOTTURNO: come previsto all’art. 18 del presente CPL, per lavoro notturno si intende quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è vigente l’ora solare e dalle 22,00 alle 5,00 nei periodi in cui è vigente l’ora legale.

 

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta dei datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

  1. d) MAGGIORAZIONI: Le percentuali di maggiorazione da applicare sulla retribuzione, visto l’art. 42 CCNL, visto l’art. 17 del CCNL e l’art. 7 dei presente CPL, sono le seguenti:

 

   
– LAVORO STRAORDINARIO 25%
– LAVORO FESTIVO 40%
– LAVORO NOTTURNO 40%
– LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO 50%
– LAVORO NOTTURNO FESTIVO 60%
– LAVORO NOTTURNO/FESTIVO IN AZ. AGRITURISTICHE PART-TIME, art. 7 CPL 20%
– LAVORO STRAORDINARIO PART-TIME, art. 7 CPL 25%
– LAVORO CLAUSOLE FLESSIBILI/ELASTICHE, LAVORO SUPPLEMENTARE PART-TIME, art. 7 CPL 15%

 

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal “3° elemento” questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

 

[28] Art. 21 Turni di lavoro

 

Per turno di lavoro, si intende la prestazione effettuata in orari avvicendati e successivi predefiniti; il turno di lavoro stesso costituisce l’intero orario contrattuale giornaliero di ciascun lavoratore adibito ai turni. Al lavoratore dovrà essere concessa, a richiesta dello stesso per necessità fisiologiche, recupero energie psico fisiche e consumazione del pasto, per turni superiori alle sei ore, una pausa non inferiore a minuti 10, d’ordinario a fine turno. Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, fatto salvo quanto previsto all’art. 42 del vigente CCNL, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 15% sulla retribuzione con l’aggiunta, se previsto, del “3° Elemento”, ma nella misura in atto per le ordinarie.

 

[29] Art. 22 Permessi straordinari

 

A modifica ed integrazione dell’art. 38 del vigente CCNL si stabilisce quanto segue:

 

  1. a) permessi straordinari per matrimonio. In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni;

 

  1. b) permessi straordinari per decesso di parenti. In caso di decesso di parenti e conviventi entro il secondo grado l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni, per il personale a tempo determinato tale permesso verrà goduto in proporzione alla durata dei rapporto ed in specie da 1-100: 1 giorno; da 101-151: 2 giorni; oltre 152: 3 giorni.

Ai fini della applicazione della presente norma si valuteranno le giornate dell’anno precedente alla richiesta e per il personale neo assunto dal numero delle giornate previste all’atto dell’assunzione se superiore a quelle già rese nell’anno.

 

  1. c) oltre a quanto previsto per legge in casi motivati e documentabili nel rispetto delle compatibilità aziendali, è possibile la concessione di permessi giornalieri e/o aspettative non retribuite, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno, per lavoratori agricoli a tempo indeterminato e/o familiari di soggetti “deboli”.

 

  1. d) le parti rinviano, per quanto attiene la tutela della maternità e della paternità, a quanto disposto dal D.Lvo 151/2001 ed alla legge 8/3/2000, n. 53 e s.m.i.

 

In generale, salvo il caso di forza maggiore, per poter fruire dei permessi il dipendente ha l’onere di inoltrare la richiesta con preavviso di almeno tre giorni e ciò sia in caso di permesso e/o aspettativa retribuita o non retribuita.

 

[30] NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO

 

[31] Art. 23 Salario

 

Ai sensi degli artt. 13, 31, 32, 44 e 49 dei vigente CCNL le parti confermano che la corresponsione del salario avverrà per il lavoro e l’orario effettivamente prestato ed in relazione alle mansioni per le quali è avvenuta l’assunzione, perfezionata ai sensi di legge e di contratto. Relativamente al disposto di cui all’art. 2, c. 9, del vigente CCNL, le parti si riportano all’art. 24 del CPL 7/6/2017.

Tra le Parti si concorda, con effetto dall’1/6/2021, sulla base dell’art. 2 del vigente CCNL, l’aumento del salario contrattuale vigente al 31/12/2019, sia per il personale O.T.I. che O.T.D., tradizionale e florovivaistico, nella misura complessiva dell’1,7%.

Di norma il salario mensile è corrisposto, ai sensi dell’art. 38 del presente CPL, entro il 10 del mese successivo alla maturazione.

All’uopo si allegano le relative tabelle.

 

[32] Art. 24 Calamità atmosferiche e situazioni di crisi – Clausola di salvaguardia dell’occupazione

 

Nelle aziende colpite da eventi calamitosi o situazioni di crisi di mercato accertati dagli organi preposti che compromettono significative quantità del raccolto, tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi occupazionali attesi, le parti sindacali provinciali valuteranno l’opportunità di convenire specifiche condizioni che consentano l’effettuazione di tutte le operazioni colturali necessarie, compresa la raccolta del prodotto; tale incontro avverrà a richiesta datoriale entro 3 giorni dall’evento calamitoso.

Gli eventuali accordi tra le parti saranno perfezionati attraverso apposite convenzioni a livello aziendale, interaziendale settoriale e/o territoriale.

Nell’ambito degli strumenti convenzionali di cui sopra, che saranno sottoscritti congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CPL, le Parti prenderanno a riferimento, per le operazioni colturali da svolgersi nell’ambito del periodo di crisi di mercato/calamità atmosferiche, la non derogabilità della retribuzione, definita dal CCNL, all’art. 49, 13° comma, e dall’allegato 1 al CCNL.

 

[33] Art. 25 Anticipo ind. economiche pubbliche

 

Le parti si riportano a quanto previsto dall’art. 64 del CCNL vigente.

Relativamente alla malattia si conviene quanto segue:

 

  1. a) Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo dell’invio telematico e comunque il certificato relativo entro due giorni, a mezzo telefono, raccomandata A/R, posta elettronica, fax o mezzi analoghi;

 

  1. b) Il tardivo invio della comunicazione comporta la perdita dell’indennità di malattia per tutti i giorni di ritardo.

 

L’obbligo di comunicazione della malattia e/o dell’infortunio non professionale e dell’invio del certificato è previsto anche in caso di ricovero ospedaliero.

Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro a corrispondere i trattamenti di anticipazione in caso di eventi infortunistici, così come previsto dal CCNL e dalle leggi vigenti, le parti di attiveranno nei confronti dell’istituto (INAIL), per sollecitare la definizione delle necessarie procedure applicative.

A riguardo si condivide inoltre l’esigenza di procedere all’attivazione di un tavolo di confronto con le sedi provinciali INPS ed INAIL per valutare la complessiva situazione.

 

[34] Art. 26 CIMAAV – EBAT

 

Le parti, sulla base di quanto disposto dagli artt. 6, 8, 9 e 10 del vigente CCNL visto il dettato di cui al “Protocollo d’intesa (all. 16 al CCNL) ” in tema di “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, visto l’accordo 30/7/2012 in materia di “Linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse Extra Legem” (all. 7 al CCNL), visto l’art. 62 del vigente CCNL, visto l’art. 4 del presente CPL, si impegnano ad attuare il completamento delle competenze della attuale Cassa Extra Legem, CIMAAV – EBAT, nel senso della bilateralità, ridefinendo – previa modifica statutaria – la Cassa come CIMAAV – EBAT, quali ad esempio formazione ed informazione in materia di sicurezza del lavoro, anche per le nuove assunzioni, le visite all’atto dell’assunzione, i comitati paritetici come istituiti o istituendi (ad oggi Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, accordo del 11/9/1997), formazione dei RLST e gestione degli stessi quando istituiti, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri. Quanto sopra previa la valutazione circa la compatibilità contributiva.

Le parti convengono, preso atto dell’esito della sperimentazione avviata con il CPL del 29/7/2004, di stabilizzare l’assetto normativo concernente la integrazione, al lavoratore, della previdenza di cui ai presente articolo, in particolare, anche attraverso una norma di consolidamento dell’attuale prassi tesa ad anticipare l’integrazione di malattia/infortunio, sia per il personale O.T.I.ND. , sia per il personale O.T.D. in costanza di rapporto, previa domanda del soggetto interessato e meccanismi contrattuali di garanzia di recupero in caso di eventuale revoca del beneficio da parte degli enti interessati.

Entro il 31/12/2021 sarà redatto dalla parti apposito atto regolamentare di carattere pattizio, che dovrà essere recepito in seno al fondo CIMAAV – EBAT in raccordo con le altre componenti sindacali e datoriali firmatarie del presente contratto per le aziende del settore cooperativo.

A parziale modifica ed integrazione dell’art. 27 del precedente CPL si conviene, con effetto dall’1/1/2022:

 

  1. a) Ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro verrà riconosciuto anche per i primi tre giorni di astensione dal lavoro un contributo pari a quello previsto per l’integrazione del trattamento INAIL dal 4° al 20° giorno.

 

  1. b) Al personale OTI e OTD è riconosciuta a far tempo dall’1/1/2022 una indennità integrativa, come appresso stabilita:

 

1 – Malattia

Dal 4 al 20 giorno (escluse festività e domeniche) € 20,50 al giorno

Dal 21 al 180 giorno € 12,00 al giorno

Per ogni evento con prognosi di altri 7 giorni lavorativi al lavoratore è inoltre corrisposta una somma forfettaria di € 22,50.

 

2 – Infortunio

Dal 4 al 90 giorno € 17,50 al giorno

Dal 91esimo giorno € 7,00 al giorno

 

  1. c) Welfare Contrattuale

 

c.1) Integrazione al reddito familiare per le lavoratrici madri: alle lavoratrici madri aventi diritto alle prestazioni INPS, è corrisposta, a decorrere dall’1/1/2022; una indennità a forfait “una tantum”, in connessione alla erogazione della prestazione INPS di maternità a titolo di integrazione del reddito familiare della lavoratrice madre o dei lavoratore padre, se operai agricoli iscritti negli elenchi anagrafici INPS, pari a € 1.000,00 per ogni figlio nato. Con apposito regolamento da emanarsi a cura del C.d.A. della Cassa Extralegem, verranno disciplinate le modalità ed i limiti dell’erogazione.

 

c.2) Welfare, integrazione assistenziale straordinaria al reddito: con decorrenza dall’1/1/2022 è attributo al personale assunto a tempo indeterminato, a domanda dell’interessato o di propri aventi causa, il seguente trattamento assistenziale integrativo al reddito:

 

c.2a – Licenziamento

Agli operai agricoli e florovivaisti, assunti a tempo indeterminato e licenziati, per giustificato motivo oggettivo, per un periodo massimo di due mesi successivi al licenziamento, a domanda, è riconosciuta un’indennità economica “una tantum” pari ad € 750,00 mensili.

 

c.2b – Gravi patologie

In caso di fruizione da parte del lavoratore, assunto a tempo indeterminato, di periodi di aspettativa non retribuita in ragione di gravi patologie e disabilità invalidanti certificate dall’ASL competente ed impedienti la prestazione lavorativa, è riconosciuto un importo a titolo indennitario, per un periodo massimo di due mesi pari ad € 750,00 mensili.

 

c.2c – Lavoratrici vittime di violenze di genere ex art. 69 del vigente CCNL

Alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che usufruiscano del congedo contrattualmente previsto è riconosciuta un’indennità assistenziale, su base mensile, di € 750,00, per un massimo di due mesi di congedo fruiti successivamente ai tre mesi previsti per legge ed indennizzati dall’INPS; l’indennità è frazionabile in rapporto al periodo di congedo.

 

La Cassa CIMAAV – EBAT provvederà, sulla base di specifici accordi raggiunti in sede sindacale, ad emanare un apposito regolamento per la disciplina erogativa delle provvidenze di cui al presente punto c); in via sperimentale le parti indicano opportuno fissare, transitoriamente e comunque nel l’arco di vigenza contrattuale, una norma di copertura come precisato all’art. 32, ultimo comma, del presente CPL.

La Cassa CIMAAV – EBAT, visto l’art. 4 del presente CPL, è impegnata in rapporto con il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura a predisporre in materia di tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della manodopera in stesura multilinguistica, come sancito all’art. 5 del presente CPL ed agli allegati al CPL.

Relativamente agli impegni di spesa le parti rinviano a quanto previsto all’art. 7 dello Statuto CIMAAV – EBAT e al punto 1, lettera b), del Regolamento CIMAAV – EBAT, impegnandosi ad incontrarsi per la revisione degli aspetti prestazionali ed eventualmente contributivi, fatto salvo il principio dell’autonomia e dell’equilibrio prestazionale tra la componente delle separate gestioni relative alle aziende private e di quelle delle aziende cooperative.

Alla luce di quanto previsto dal presente CPL, solo per il personale O.T.IND., in relazione alla legge n. 81/2006, le parti convengono sulla opportunità che la CIMAAV – EBAT anticipi la quota integrativa relativa agli eventi di malattia ed infortunio e ciò a semplice presentazione della busta paga da parte del dipendente; le parti danno mandato ai propri rappresentanti in seno alla Cassa per predisporre gli appositi atti normativi e di regolamentazione in relazione a quanto sopra.

Tutti gli importi indicati nel presente articolo si intendono al lordo delle ritenute di legge.

 

[35] Art. 27 Maggiorazione incarico di “Capo”

 

Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di Capo, verrà riconosciuta, per il periodo dell’incarico, la corresponsione di una indennità di funzione del 7% se operaio agricolo e del 11% se florovivaista sulla retribuzione lorda complessiva.

La maggiorazione per l’incarico di “capo” è da intendersi decaduta quando il lavoratore stesso non espleti più l’attività che ne aveva giustificato l’attribuzione.

 

[36] Art. 28 Mensa e refettori

 

Le aziende agricole, secondo la effettiva possibilità, metteranno a disposizione dei lavoratori un locale da usare ad uso refettorio. Per la fruizione di servizio mensa, qualora ciò sia possibile ed effettivo e comunque in funzione delle realtà aziendali, della consistenza dell’organico e dell’economicità del servizio, potranno essere perfezionate intese aziendali, prevedendo compartecipazione economica ai costi.

 

[37] Art. 29 Cassa integrazione salari

 

In caso di messa in Cassa Integrazione, il datore di lavoro corrisponderà all’operaio agricolo a tempo indeterminato una integrazione dell’indennità di legge pari al 16% del salario tabellare del mese in cui l’operaio viene posto in cassa integrazione riferito alla qualifica di appartenenza e relativi scatti.

 

[38] Art. 30 Trattamento di prestito per infortunio sul lavoro

 

In relazione alla anticipazione del trattenuto INAIL ci si riporta a quanto già dedotto all’art. del presente CPL; in attesa degli opportuni chiarimenti avuto comunque riguardo all’art. 64 del vigente CCNL, agli operai a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro, ferma restando la conservazione del posto di lavoro contrattualmente stabilita, il datore di lavoro corrisponderà a titolo di prestito il salario tabellare; le somme anticipate dovranno essere restituite dal lavoratore al momento dell’incasso delle indennità relative corrispostegli dall’INAIL ai netto della retribuzione giornaliera relativa al giorno in cui è occorso l’infortunio e di quella spettante per i tre giorni successivi (carenza assicuratrice prevista dalla legge).

 

[39] Art. 31 Rimborsi spese

 

Al riguardo si applica l’art. 55 del CCNL del 19/6/2018.

 

[40] Art. 32 Contributo CIMAAV – EBAT e di Assistenza Contrattuale – CAC

 

Il contributo CIMAAV – EBAT totale, per tutte le contribuzioni in escussione, indipendentemente dalla gestione di competenza, dall’1/1/2017 è pari ad € 0,75 giornalieri per tutte le aziende della provincia che applicano i contratti collettivi del settore agricolo e le correlate normative di competenza dalla CIMAAV – EBAT e, salvo quanto appresso, secondo i previgenti riparti.

Relativamente alle aziende agricole del settore tradizionale, cui si applica il presente CPL, con decorrenza dall’1/1/2022 il contributo giornaliero CIMAAV – EBAT ordinario è pari ad € 0,3342 di cui 0,1826 a carico del datore di lavoro ed € 0,1516 a carico del lavoratore.

Il contributo CAC è fissato, dall’1/1/2022, pari ad € 0,2158 giornaliere, di cui € 0,1230 a carico del datore di lavoro ed € 0,0928 a carico del lavoratore.

Le Parti convengono inoltre, relativamente alle aziende agricole dei settore tradizionale cui si applica il presente CPL, la misura del contributo CIMAAV – EBAT per il finanziamento della bilateralità nella misura di € 0,2000 giornaliere di cui € 0,1300 posto a carico dei datori di lavoro e 0,0700 a carico dei lavoratori. Nell’ambito della predetta contribuzione, posta a carico dei datori di lavoro, la quota pari ad € 0,1100 è devoluta alle misure previste sulla sicurezza e la quota di € 0,0200 è devoluta alle misure in materia di Welfare contrattuale, così come allo stesso scopo è destinata la quota prevista innanzi a carico dei lavoratori. All’uopo nell’ambito della gestione CIMAAV – EBAT verranno creati appositi fondi dedicati e di scopo.

Ciò posto, per le aziende del settore agricolo tradizionale e che applicano il presente CPL, del contributo CIMAAV-EBAT predetto (€ 0,75 giornalieri) € 0,4356 sono posti a carico del datore di lavoro ed € 0,3144 sono posti a carico del lavoratore.

Le modalità di escussione de! contributo assistenza contrattuale, sempre salvi gli accordi e gli usi ad oggi in essere, saranno definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente; il CAC è comunque escusso per il tramite della cassa extralegem CIMAAV – EBAT mediante convenzione non onerosa. Annualmente le parti potranno definire, con appositi accordi, la misura del contributo giornaliero per l’integrazione malattia, infortuni e per le ulteriori attività prestazionali della cassa extralegem, nonché per il contributo di assistenza contrattuale provinciale.

In fase di prima attuazione delle norme convenute in materia di bilateralità, le parti si danno atto che gli oneri da sostenere saranno disposti attingendo dai fondi attualmente apprestati ne! bilancio CIMAAV, denominati “Fondo per iniziative varie”, Fondo Provvidenze ed interventi CPL”, Fondo Adempimenti iniziative Welfare”, “Fondo bilateralità”.

In relaziona alle novità introdotte in specie in rapporto alle misure di cui al presente CPL, punto C dell’art. 26 – Welfare Contrattuale, le parti prevedono di appostare, in via straordinaria e sperimentale nella gestione del settore tradizionale , una somma pari indicativamente ad € 30.000,00 annui, dando all’uopo mandato agli amministratori della Cassa CIMAAV – EBAT di provvedere conformemente, ovvero di valutarne la compatibilità, all’uopo sensibilizzando le parti sindacali firmatarie del presente CPL,come sancito dallo statuto della CIMAAV – EBAT.

 

[41] NORME DI TUTELA SINDACALE

 

[42] Art. 33 Diritti sindacali

 

Previa comunicazione alle Organizzazioni datoriali provinciali con un preavviso minimo di gg. 2 o alle aziende con preavviso di 48 ore, sono possibili assemblee retribuite, per tematiche di carattere generale, fuori dai locali dell’azienda per un massimo di 4 ore annue nell’ambito delle 13 ore retribuite di assemblea riconosciute dal CCNL.

 

[43] Art. 34 Quote sindacali per delega

 

In relazione a quanto disposto dall’art. 88 del vigente CCNL, e preso atto che le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con criteri che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale, la quota sindacale per delega del valore pari all’1% della retribuzione mensile percepita dal lavoratore al netto delle trattenute previdenziali, fiscali e degli assegni familiari; la quota è escussa mensilmente dalle aziende per gli operai a tempo indeterminato e determinato che abbiano debitamente sottoscritto l’apposito modulo individuale di delega. Il pagamento è effettuato trimestralmente secondo le opportune istruzioni, fomite dalle OO.SS. provinciali. Per il personale OTD la delega conferita all’atto della prima assunzione si intende automaticamente prorogata salva revoca espressa.

 

[44] NORME FINALI

 

[45] Art. 35 Norme disciplinari – Operai agricoli

 

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporto tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’art. 89 del CCNL. Sono fatte salve le norme di cui agli artt. 74, 76, 78, e 79 del vigente CCNL per il settore florovivaistico, cui integralmente ci si riporta.

L’inosservanza da parte dell’operaio dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari conservativi, secondo la gravità del comportamento e la eventuale recidiva:

 

  1. a) richiamo verbale;

 

  1. b) richiamo scritto;

 

  1. c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione;

 

  1. d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni;

 

  1. e) licenziamento disciplinare.

 

Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’operaio senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/70, l’operaio potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Per quanto non disciplinato le parti rinviano al dettato di cui all’art. 7 della Legge n. 300/70. L’ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore, secondo gravità:

 

1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione;

 

2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

 

3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;

 

4) che arrechi per disattenzione danni alle attrezzature macchine, anche lievi, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;

 

5) che sia trovato addormentato;

 

6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;

 

7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nelle aree aziendali;

 

8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;

 

9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;

 

10) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell’azienda;

 

11) violazione delle disposizioni relative all’uso dei mezzi di protezione antinfortunistica o delle norme di cui al D.lgs, n. 81/2008.

 

[46] Art. 36 Risoluzione rapporto di lavoro

 

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge vigente.

 

GIUSTA CAUSA – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

 

Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:

 

1) rissa o vie di fatto nell’azienda;

 

2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all’anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;

 

3) gravi offese verso i rappresentanti aziendali o i compagni di lavoro;

 

4) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo alla applicazione, anche di una sola delle sanzioni disciplinari conservative nei dodici mesi antecedenti;

 

5) furto in azienda;

 

6) danneggiamento volontario di attrezzature di lavoro, impianti, di macchinari o di materiali, coltivazioni, immobili aziendali;

 

7) danneggiamento volontario o messa fuori uso di dispositivi antinfortunistici;

 

8) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per la azienda;

 

9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;

 

10) insubordinazione verso i superiori o diretti rappresentanti dell’azienda;

 

11) condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;

 

GIUSTIFICATO MOTIVO

 

Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali:

 

– Le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;

 

– La sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti; l’adesione dell’azienda a programmi comunitari tali da comportare un minore utilizzo di manodopera, in specie agroambientale, set-aside, ecc.;

 

– La consistenza modifica quali – quantitativa degli ordinamenti colturali o della organizzazione aziendale;

 

– La cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico;

 

– L’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio;

 

– L’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il secondo grado, anche se non conviventi.

 

Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo raccomandata A/R e contenere i motivi che lo hanno determinato. L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, la quale esperirà il tentativo di amichevole componimento. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai aventi diritto alla pensione, secondo le regole pensionistiche medio tempore vigenti vigenti.

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di licenziamento non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a mezzo di raccomandata A/R.

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

 

– Due mesi nel caso di licenziamento.

 

– Un mese nel caso di dimissioni.

 

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dell’operaio.

 

[47] Art. 37 Controversie individuali

 

In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale potrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.

 

[48] Art. 38 Modalità di pagamento della retribuzione e degli “Istituti”

 

II pagamento della retribuzione per le varie figure di operai avverrà nel seguente modo:

 

1) Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato (avventizi) la retribuzione per le ore di lavoro effettuate verrà erogata entro i primi dieci giorni del mese successivo la prestazione lavorativa;

 

2) Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la retribuzione verrà erogata entro i primi dieci giorni del mese successivo la prestazione lavorativa.

 

Per tutti gli operai a tempo indeterminato e/o le figure ad esso assimilati, gli “Istituti” previsti dai vigenti Contratti di lavoro sono erogati alle seguenti scadenze:

 

– la 13ma mensilità, pari alla retribuzione, di cui all’art. 51 CCNL, del mese di dicembre, deve essere corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno;

 

– la 14ma mensilità, pari alla retribuzione, di cui all’art. 52 CCNL, del mese di aprile, deve essere corrisposta ai 30 aprile di ogni anno;

 

– fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 8/4/2003, n. 66, l’eventuale indennità compensativa ferie non godute, calcolata sul salario in vigore nel mese di dicembre, deve essere corrisposta, fermo restando quanto disposto all’art. 19 del presente CPL in tema di ferie, entro il 10 gennaio di ogni anno;

 

– le festività nazionali ed infrasettimanali debbano essere retribuite nel mese nel quale ricorrono;

 

– tutti gli istituti contrattuali sono calcolati utilizzando i seguenti divisori e coefficienti contrattuali: la paga oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 o moltiplicando quella oraria per 6,5, come previsto dall’art. 49 del vigente CCNL.

 

[49] Art. 39 Abrogazione di norme

 

Sono abrogate tutte le norme disciplinate o comunque in contrasto col presente articolato, ed in particolare si intendono abrogate tutte le normative previste dal CIPL del 7/12/88, comprese tutte le norme previste per i lavoratori di mietitura e trebbiatura di grano e riso. È altresì abrogato tutto il CIPL 8/7/93 e tutto l’accordo 9/7/96, CPL del 19/6/2000 e CPL del 27/7/2004, del CPL 18/7/2008, del CPL 18/1/2013, del CPL 7/6/2017 in quanto non richiamati nel testo odierno. Sono altresì abrogate le norme di cui agli artt. 7, 10 e 29 del previgente CPL e la norma transitoria in calce all’art. 16 del CPL 7/6/2017.

Agli operai agricoli della provincia di Bologna, a far tempo dalla entrata in vigore del presente CPL e comunque dal 27/5/2021 – sempre salve le diverse decorrenze previste specificatamente nell’articolato – si applicano pertanto, in via esclusiva, le normative previste dal presente CPL e dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19/6/2018, quando non modificate od integrate dal presente articolato.

 

[50] Art. 40 Condizioni di miglior favore

 

Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore da qualsiasi fonte contrattuale comunque acquisiti.

 

[51] Art. 41 Stesura e stampa

 

Entro il 31/12/2021 si procederà alla stesura definitiva e alla stampa del presente CPL.

 

[52] Art. 42 Allegati

 

Al presente CPL sono allegati:

 

1) linee guida per la gestione “dell’osservatorio provinciale unico” e dei comitati

 

2) linee guida per la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da adottare e specificare nell’ambito delle attività regolatorie e normative del comitato paritetico e secondo accordi specifici da definire tra le rappresentanze sindacali e datoriali provinciali

 

3) linee guida per la modifica dello statuto CIMAAV

 

4) bozza del regolamento CiMAAV

 

5) tabelle salariali vigenti dall’1/6/2021

 

allegati che formano parte integrante del presente CPL.

 

[53] ALLEGATO 1 – Linee guida per la gestione “dell’Osservatorio provinciale Unico” e dei Comitati

 

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di costituire, “l’Osservatorio provinciale Unico”, e ciò anche sulla base dell’art ___ del CIPL Coop. Consorzi Agricoli del ___.

Tale Osservatorio, che ha competenze di ricerca, monitoraggio ed analisi sulle tematiche devolute dalla innanzi richiamata normativa contrattuale, cui ci si riporta integralmente, potrà dotarsi di specifiche banche dati e potrà promuovere iniziative pubbliche.

La Cassa C.I.M.A.A.V. – EBAT, sulla base delle specifiche intese sindacali formalizzare in appositi accordi e sottoscritte all’unanimità da tutti i soggetti costitutori la Cassa, se firmatari, del CPL e del CIPL territoriali, potrà valutare forme di finanziamento delle iniziative dell’Osservatorio. Per quanto attiene il presente contratto si veda quanto previsto all’art. __;

 

COMPOSIZIONE DELL’OSSERVATORIO

 

L’Osservatorio Unico è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e cosi meglio specificato:

 

   
n. 1 Confagricoltura Bologna n. 2 F.L.A.I.-C.G.I.L
n. 1 C.I.A. n. 2 F.A.I.-C.I.S.L.
n. 1 Federazione Coltivatori Diretti n. U.I.L.A.-U.I.L.
n. 1 Confcooperative Bologna  
n. 1 Lega delle Cooperative Bologna  
n. 1 AGCI Provinciale di Bologna  

 

Per ogni componente dovrà essere indicato un supplente.

La partecipazione è a titolo gratuito.

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL ‘OSSERVATORIO UNICO

 

Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell’Osservatorio Unico.

L’Osservatorio ha la propria sede presso il C.I.M.A.A.V. – EBAT; le parti convengono di soprassedere alla nomina detta Presidenza e ciò in deroga a quanto previsto dalle fonti contrattuali sovraordinate.

La Segreteria organizzativa dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente con mandato biennale, da un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei lavoratori; la segreteria curerà le necessità amministrative, (verbali, spedizione delle convocazioni e quanto altro), i lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.

La convocazione a cura del Segretario organizzativo dell’osservatorio dovrà avvenire su richiesta di almeno 6 componenti con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo lettera, mail pec, ed in caso di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.

Per la validità dei lavori dell’osservatorio dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei componenti fermo restando la possibilità dei componenti impossibilitati alla partecipazione di differire tale riunione ad altra data, qualora tale richiesta, da far pervenire al Segretario, sia effettuata di norma entro 4 giorni dal ricevimento della convocazione in tal caso la nuova convocazione dovrà essere inviata con un preavviso di 15 giorni.

Le attività dell’Osservatorio e gli atti saranno definiti dal consiglio con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti.

L’ordine del giorno sarà definito di volta in volta dall’Osservatorio stesso.

Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo.

L’Osservatorio, con delibera del Consiglio, potrà costituire gruppi di lavoro su temi specifici, cui potranno partecipare esperti “esterni”, nonché avvalersi, per temi complessi e a valenza generale, di rappresentanti di enti economici, pubblici e del lavoro, le conclusioni a cui giungerà l’osservatorio saranno oggetto di confronto in sede sindacale.

i componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni e comunicati a tutte le altre componenti dello osservatorio stesso.

Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca, o dimissioni.

É ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.

In casi di carenza o di mancata designazione o di indisponibilità di uno o più membri dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.

 

Operatività dell’Osservatorio e dei Comitati operanti nell’ambito della bilateralità provinciale

 

Gli eventuali costi di gestione per la funzionalità dell’Osservatorio provinciale saranno definiti in ogni caso mediante intese tra le parti in sede sindacale, da recepirsi in seno alla Cassa ExtraLegem/EBAT, previo raccordo con la componente del settore cooperativo.

 

Operatività del Comitato paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro

 

Le parti concordano di adottare il riportato regolamento, da aggiornare e qualificare secondo le linee guida appresso convenute; le presenti linee guida sono comunque immediatamente applicabili e sino alta eventuale diversa regolamentazione se convenuta tra le odierne parti stipulanti il CPL.

Le parti recepiscono in toto l’Accordo 19/6/2018, in materia di RLST e l’Accordo 19/6/2018, in materia di RLS, e relativi Comitati paritetici, nella formulazione allegata al CCNL 19/6/2018, concordano di definire, entro il 30/6/2021, un protocollo provinciale di recepimento e promozione delle funzioni delegate, come stigmatizzate negli accordi citati, al fine di fornire al Comitato appropriate linee guida ed operative per la concreta attuazione di quanto concordato, anche per favorire l’operatività, nell’alveo delta bilateralità, delle iniziative tese ai rafforzamento della tutela della sicurezza del lavoro e dei lavoratori.

Per la costituzione e il funzionamento dei Comitato paritetico, per la gestione della RLST e RLS di cui ai verbali allegati al CCNL 19/6/2018, le parti si doteranno, entro e non oltre il 30/6/2021, di un regolamento funzionale basato sulla presente normativa applicabile all’Osservatorio e su quanto previsto agli art. ____ del presente CPL nonché di quanto previsto dalle linee guida – ex art. 4 Osservatorio e Comitato paritetico – allegate al presente CPL.

 

Compiti del Comitato

 

l compiti del Comitato sono quelli indicati nel presente articolato; sono altresì assegnati al Comitato Paritetico i seguenti compiti:

 

– le funzioni generali di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori, in materia di sicurezza;

 

– raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti detta sicurezza RLS: all’uopo si precisa che copia del verbale o della comunicazione dell’avvenuta elezione e designazione dei RLS dovrà essere trasmessa al Comitato direttamente dal segretario della riunione elettiva ovvero tramite i rappresentanti delle Organizzazioni sindacati di norma entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell’elezione, parimenti la cessazione dell’incarico di RLS dovrà essere comunicata al Comitato dallo stesso lavoratore dell’azienda o per il tramite delle Organizzazioni datoriali Sindacali di norma entro 10 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

 

– raccolta e tenuta dette iniziative formative rese in favore dei rappresentanti alla sicurezza;

 

– gestione dei RLST secondo gli accordi che saranno definiti in sede sindacale provinciale e/o di Osservatorio, in specie per quanto attiene le modalità di individuazione dei RLST, la durata dell’incarico, i requisiti di accesso, le modalità di esercizio dette funzioni, i compensi, la formazione, le linee di intervento sul territorio, le competenze e quanto altro utile per la piena applicazione dell’istituto;

 

– iniziative concernenti l’informazione e la formazione in specie dei RLS e RLST;

 

– promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza per i lavoratori dipendenti, anche diffondendo idoneo materiale divulgativo multilingue per assicurare all’azienda ed al lavoratore la conoscenza dei temi relativi alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. In particolare, la informativa potrà interessare:

 

– i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa agricola;

 

– le misure ed attività di prevenzione;

 

– le norme e le disposizioni aziendali di sicurezza;

 

– i rischi specifici cui è esposto il lavoratore;

 

– i pericoli connessi all’uso delle sostanze;

 

– le procedure e gli addetti alla prevenzione incendi;

 

– il responsabile del servizio di prevenzione;

 

– il medico competente, ove previsto, e suite procedure di pronto soccorso;

 

– ogni ulteriore elemento delegato su base legale o pattizia.

 

– Dichiarazione a verbale delle Parti stipulanti –

Le parti convengono di attivarsi nei confronti delle rispettive rappresentanze nazionale affinché si possano individuare, in ambito Regionale, specifiche materie di competenza ed attribuzioni negoziali proprie, anche esclusive, avuto riguardo in particolare alle valutazioni di sistema e dello sviluppo del settore agricolo regionale, in raccordo con le prospettive economico produttive del settore agroalimentare ed agroindustriale. Parimenti le parti convengono di attivarsi, nei confronti delle rispettive rappresentanze nazionale, affinché siano definiti i criteri e le regole per la formazione dell’Osservatorio regionale, integrando all’uopo il regolamento allegato 7) al CCNL.

 

[54] ALLEGATO 2 – Linee guida per la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da adottare e specificare nell’ambito delle attività  regolatorie e normative del Comitato Paritetico e secondo accordi specifici da definire tra le rappresentanze sindacali e datoriali provinciali

 

Le parti, dato atto della assegnazione pattizia dei compiti di assistenza organizzativa e gestionale a supporto della attività dei Comitati Paritetici come previsto dal precedente art. ___ del presente CPL, il tutto in un contesto istituzionale di devoluzione dell’Istituto alla bilateralità C.I.M.A.A.V. – EBAT, con il presente articolato intendono dare pieno recepimento alle norme di cui agli Accordi nazionali 19/6/2018 (allegati al CCNL) in materia di R.L.S. e R.L.S. T..

Contestualmente, individuano le presente linee guida, atte a consentire la migliore operatività alle rappresentanze dei lavoratori in un corretto alveo relazionale; le presenti linee guida dovranno quindi essere utilizzate per redigere, anche in sede di Comitato paritetico le opportune regolamentazioni per la gestione delle rappresentanze, in specie per quanto riguarda le modalità di individuazione del R.LS.T., la durata dell’incarico, i requisiti di accesso, le modalità di esercizio delle funzioni, i compensi, i costi, la formazione, le linee di intervento sul territorio, le competenze e quanto altro utile come ritenuto dalle organizzazioni firmatarie, riservandosi altresì eventuali ulteriori accordi integrativi ed esplicativi.

 

  1. RIFERIMENTI NORMATIVI ED ISTITUZIONALI

 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, si applicano nell’ambito dei settore agricolo in merito atta figura dei rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le normative di cui agli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del precitato decreto; parimenti a livello contrattuale si recepisce il contenuto pattizio e regotatorio del CCNL 19/6/2018 così come si recepiscono gli accordi nazionali 19/6/2018 per quanto riguarda il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati paritetici” nonché relativamente al “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

 

  1. R.L.S.- ATTRIBUZIONI

 

Tenuto conto di quanto all’uopo stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

 

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;

 

  1. è consultato e coinvolto preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

 

  1. è consultato ed informato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

 

  1. è consultato ed informato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla base dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;

 

  1. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

 

  1. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

 

  1. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dal citato articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008;

 

  1. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

 

  1. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;

 

  1. partecipa, nelle aziende, alla riunione periodica di cui all’art. 35 D.Lgs n. 81/2008;

 

  1. elabora proposte in merito alla attività di prevenzione;

 

  1. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

 

  1. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

In sede di Comitato paritetico potranno essere individuate le indicazioni/raccomandazioni programmatiche per l’esercizio delle funzioni di cui sopra tenendo conto di quanto stabilito nell’art. 6 al CCNL di settore, fermo restano quanto previsto all’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito della sua funzione potrà, previa sua formale richiesta, ricevere e comunque ha diritto di consultare, copia del documento inerente la valutazione dei rischi.

Le parti si danno atto e si impegnano ad informare tutti gli interessati incaricati delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli obblighi concernenti la riservatezza e la segretezza, ed il necessario riserbo, relativamente alle Informazioni, ai processi lavorativi, al contenuto del documento di valutazione dei rischi apprese in relazione atte funzioni di RLS, salvo le necessità correlate atta funzione medesima. Parimenti le parti si danno atto che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

 

  1. R.L.S.T – ATTRIBUZIONI

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita, nei casi in cui non sia stato individuato il rappresentante dei lavoratori a livello aziendale, le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui al precedente punto 2).

Le modalità di individuazione del RLST e di esercizio delle funzioni sono sancite in sede di contrattazione collettiva ed assunte in sede di Comitato paritetico. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati in sede di Comitato paritetico, informando le aziende con almeno un preavviso di tre giorni, sempre salvo il caso di infortunio grave; in tal caso l’accesso in azienda da parte del RLST potrà avvenire previa segnalazione al Comitato Paritetico. In sede di Comitato paritetico si potranno altresì individuare preliminarmente, su proposta delle rappresentanze sindacali, gli ambiti territoriali specifici di competenza, il numero dei RLST, le linee operative; i programmi settoriali di intervento, la programmazione degli interventi e quanto altro utile alla attività dei rappresentanti.

Il Comitato Paritetico ha l’onere di informare aziende e lavoratori circa il nominativo dei rappresentante della sicurezza territoriale; tale onere potrà essere assolto anche mediante comunicazione “ad hoc” e pubblicazione sul sito istituzionale della Cassa Extralegem dei relativi nominativi.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza concernente l rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di Comitato paritetico, sulla base di quanto previsto a livello di contrattazione collettiva, comunque prevedendo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. Le Parti si danno atto che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative. Tutti i costi e le indennità previste e relative al RLST sono posti a carico della bilateralità C.I.M.A.A.V – EBAT, sulla base di quanto sancito all’art. 4, lett c, del presente CPL.

 

  1. R.LS. – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE – PERMESSI – MODALITÀ DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

Sulla base dell’Accordo Nazionale, allegato al CCNL, del 19/6/2018, visto il 2° comma dell’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008 “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, le parti convengono:

 

  1. a) che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;

 

  1. b) in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori a di quelle di cui al punto precedente.

 

Modalità di elezione

 

La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.

La riunione può essere convocata dalle RSA/RSU, ovvero dalle Organizzazioni Sindacali provinciali firmatarie, ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro. Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.

La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di norma potrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.

L’elezione si svolge a suffragio universale, non sono ammesse deleghe.

Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

La durata dell’incarico, per il personale a tempo determinato, è di norma annuale e comunque pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato; di norma, per il personale assunto a tempo indeterminato è nel massimo di tre anni.

L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, al momento della elezione.

Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.

 

Permessi retribuiti

 

Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, permessi retribuiti annui che le parti convengono sulla base del vigente CCNL siano pari a:

 

– 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.

 

– 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg.

 

– 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg.

 

Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.

Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente.

In sede di Comitato paritetico saranno definite le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza. I costi dei permessi sono posti a carico della C.I.M.A.A. V.- EBA T, si potrà valutare la concessione di ulteriori permessi per le aziende con più unità produttive e di logistica complessa. Annualmente, l’azienda interessata provvederà a chiedere il rimborso dei costi sostenuti.

 

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

 

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 81/2008.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.

Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore che dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti potranno definire ulteriori programmi formativi in aggiunta a quanto sopra.

In sede di Comitato paritetico saranno definite ulteriormente le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza.

Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero di ore sopra indicate come previsto dal CCNL sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Le parti potranno definire ulteriori programmi formativi in aggiunta a quanto sopra previsto, per un massimo di ulteriori 12 ore.

Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista una integrazione della formazione.

 

Riunioni periodiche

 

In applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.

Della riunione viene redatto verbale.

 

Comitato paritetico provinciale

 

I compiti previsti dai protocolli nazionali e relativi ai Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono, in via indicativa, i seguenti:

 

– raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;

 

– raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;

 

– promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.

 

Formazione ed informazione dei lavoratori

 

Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, con contratti inferiori a 51 giornate annue, la formazione ed informazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.

 

  1. R.L.S.T. – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

 

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) opera a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato designato il Rappresentante dei lavoratori per sicurezza (R.L.S.), secondo le linee strutturali e organizzative individuate al punto 3).

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S. T.) viene designato dal Comitato paritetico, previa segnalazione/indicazione delle OO SS dei lavoratori per ogni eventuale ambito predeterminato ed opererà secondo le linee programmatiche individuate in sede di Comitato paritetico.

Il soggetto (o i soggetti) da designare devono possedere ovvero acquisire adeguate conoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sia in materia di lavorazioni agricole, all’uopo segnalando al Comitato paritetico i titoli ed i documenti comprovanti le conoscenze innanzi precisate.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative nell’ambito del comparto agricolo nonché con il ruolo di componente dell’Osservatorio o del Comitato paritetico ovvero altri incarichi nell’ambito della bilateralità agricola; in tate ambito si dovranno altresì definire le tipologie di rapporto collaborativo ed i costi relativi.

Le modalità di esercizio delle funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), nonché la durata dell’incarico, di norma annuale, ed i contenuti specifici della sua formazione, sono definite in sede di contrattazione provinciale e recepite in sede di Comitato paritetico, fermo restando quanto previsto all’art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

[55] ALLEGATO 3 – Linee guida per la modifica dello statuto

 

Le parti visto quanto disposto all’art. ___ del CPL convengono le seguenti linee guida per la modifica ed attuazione della bilateralità provinciale come convenuto tra le parti.

 

Art. 1 Denominazione

 

In applicazione degli artt. 8, 62 e 92 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti vigente, stipulato il 19/6/2018 e degli artt. 3 e 27 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato, per la Provincia di Bologna, il 7/6/2017 e in applicazione dell’art. ____ del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro peri dipendenti delle Cooperative e Consorzi Agricoli, stipulato il ___  e dell’art. ___ del Contratto Collettivo Integrativo provinciale stipulato il ___ per iniziativa e su proposta delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali di categoria – che all’uopo costituiscono la base degli associati – Confagricoltura di Bologna, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Bologna-Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori di Bologna (C.I.A.), Confederazione Italiana Agricoltori di Imola (C.I.A.), COPAGRI Bologna (ex UIMEC – UH), U.G.C. – C.I.S.L Bologna, F.L.A.I. – C.G.I.L di Bologna, F.L.A.I. – C.G.I.L di Imola, F.A.I. – C.I.S.L. territoriale di Bologna, U.I.LA. – U.I.L. di Bologna, Confcooperative Unione Provinciale di Bologna, Lega Provinciale delle Cooperative di Bologna, Associazione Generale Cooperative Italiane A.G.C.I. di Bologna, è costituita al fine di integrare, sulla base di norme contrattuali collettive, le prestazioni assistenziali in favore degli operai agricoli della Provincia, una associazione – ex art 36 e ss c.c. – denominata “Cassa per l’integrazione Malattie ed Assistenze Agricole Varie – Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Bologna” ovvero in acronimo “C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA “, di seguito per brevità denominata anche la Cassa.

 

Art. 2 Durata

 

La C.I.M.A.A.V – E.B.A.T. BOLOGNA ha sede in Bologna ed opera, senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell’art. 36 e seguenti del C.C..

La sua durata è stabilita sino al 2050.

La cassa potrà essere sciolta:

 

  1. a) per decorso del termine;

 

  1. b) per sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo;

 

  1. c) per decisione unanime di tutte le organizzazioni che hanno contribuito a costituirlo o vi hanno aderito successivamente.

 

Art. 3 Scopo

 

La Cassa ha per scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia ed infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori aventi qualifica di operaio agricolo ed occupato nell’ambito del settore della provincia di Bologna/Area Metropolitana.

Potrà inoltre adempiere ad altri compiti assistenziali ed integrativi, di welfare e/o sociali disciplinati dalla contrattazione collettiva. Possono fruire dell’assistenza solo quei lavoratori operai agricoli, siano essi O.T.Det che O.T.lnd. le cui aziende agricole e/o cooperative siano in regola con le norme contrattuali, statutarie e regolamentari proprie della Cassa.

 

Art. 4 Oggetto

 

La Cassa si propone di:

 

  1. a) erogare integrazioni salariali per i casi di malattia ed infortunio come definito dai vigenti accordi sindacali; provvedere alla erogazione delle prestazioni integrative in caso di maternità contrattualmente previste e altri interventi assistenziali o indennitari – integrativi, come previsti dalle fonti collettive;

 

  1. b) svolgere, sulla base di accordi collettivi stipulati dalle O.O.S.S, e O.O.D.D. di settore, firmatarie dei CIP. e CIPL, nei limiti dette disponibilità finanziarie, ulteriori attività assistenziali, di welfare contrattuale, integrative e sociali, nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell’ambito della Provincia/Area Metropolitana;

 

  1. c) promuovere e sostenere ogni iniziativa ed azione per l’integrazione dell’assistenza pubblica nei confronti del lavoratori del settore agricolo, sia da parte delle Organizzazioni Sindacali, sia da parte degli altri organismi, associazioni, Comitati e simili;

 

  1. d) escutere per le funzioni istituzionali le contribuzioni previste, su base contrattuale, dal CPL Operai Agricoli e dal CIPL Coop e Consorzi Agricoli vigenti per la provincia di Bologna, per il finanziamento delle integrazioni salariali per i casi di malattia e infortunio, per le integrazioni in caso di maternità e le altre ipotesi di welfare e per interventi inerenti la bilateralità come sanciti nei richiamati contratti provinciali, per le iniziative dell’Osservatorio, per la sicurezza del lavoro, la formazione, il funzionamento del comitato paritetico RLS e RLST; il tutto come stabilito nei contratti provinciali o altre forme pattizie, medio tempore intervenute tra le parti che abbiano sottoscritto i CCNL e CPL e CIPL vigenti per la provincia di Bologna;

 

  1. e) rendere disponibile per le Organizzazioni associate e per Enti ed uffici preposti al settore, mediante raccolta ed elaborazioni di dati privati e pubblici e pubblicazione degli stessi, dati e notizie sulle condizioni del settore agricolo, sui piani colturali, sulle condizioni di lavoro ed occupazionali, sulle prospettive e quant’altro afferente ed utile all’agricoltura bolognese. La Cassa potrà inoltre stipulare convenzioni con Associazioni, Enti ed uffici al fine della raccolta di tutti i dati e notizie utili;

 

  1. f) promuovere convenzioni per garantire le visite mediche, ex art. 78 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, attraverso specifiche convenzioni, secondo quanto previsto nel CPL Operai Agricoli e dal CIPL Coop e Consorzi Agricoli, vigenti per la provincia di Bologna;

 

  1. g) promuovere la formazione ed informazione in materia di sicurezza del lavoro, anche attraverso specifiche convenzioni con gli istituti preposti;

 

  1. h) promuovere interventi utili a consentire lo svolgimento della funzione e relativa formazione del RLST, a seguito di accordi nazionali sulla base degli accordi territoriali sottoscritti da tutti i firmatari del CCNL e dei CPL e CIPL richiamati in premessa;

 

  1. i) fornire la sede e i servizi di segreteria per il funzionamento dell’Osservatorio Unico;

 

  1. j) fornire la sede per il funzionamento del Comitato paritetico previsto secondo quanto dalla contrattazione collettiva provinciale;

 

  1. k) attuazione deI welfare contrattuale come eventualmente previsto a livello territoriale da accordi sindacali sottoscritti da tutti i firmatari del CCNL e dei CPL e CIPL di settore;

 

  1. l) predisporre la pubblicazione del materiale informativo e formativo in materia di sicurezza dei lavoro;

 

  1. m) effettuare, per conto dette organizzazioni firmatarie dei Contratti Collettivi di lavoro, la riscossione del C.A.C. (Contributo Assistenza Contrattuale) eventualmente previsto in sede negoziate per le aziende del settore sia agricolo che cooperativo;

 

  1. n) ogni altro compito delegato dalla contrattazione collettiva provinciale.

 

Art. 5 Patrimonio

 

Il patrimonio della Cassa è costituito:

 

  1. a) dai contributi previsti dai contratti provinciali del lavoro per il finanziamento dei fondi per le prestazioni e le attività come previste dall’art. 4 del presente statuto;

 

  1. b) dai contributi, liberalità ed erogazioni da chiunque disposti,

 

  1. c) da ogni altra eventuale entrata.

 

Art. 6 Gestioni

 

La Cassa opererà attraverso la istituzione di due gestioni separate ed autonome, la prima per le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai agricoli e florovivaisti (settore privato), la seconda per le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cooperative e loro Consorzi (settore cooperativo).

Nell’ambito di ogni gestione sono previsti appositi fondi e sono costituite apposite e distinte poste contabili per la esazione dei contributi e la erogazione di quanto previsto all’art. 4 del presente Statuto;

Il gettito dei contributi ed ogni altra entrata, potranno essere accreditati su distinti conti correnti bancari anche di competenza di ogni gestione; da tali conti verranno prelevate le somme necessarie per la liquidazione delle prestazioni fomite dalla Cassa sulla base degli accordi sindacati collettivi, per le spese di gestione e di funzionamento e cosi in via esemplificativa: consulenze esterne, canoni locazione ed attrezzature, spese postali, telefoniche, cancelleria, stampati, controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese per personale ed oneri previdenziali ed assicurativi, spese finalizzate alle erogazioni integrative di cui agli artt. 3 e 4 che precedono. È facoltà dell’organo amministrativo – sulla base delle esigenze amministrative, pur nel rispetto della autonomia anche finanziaria delle gestioni – operare, mediante conti bancari cumulativi ovvero fondi all’uopo definiti. In caso di necessità, e comunque fatto salvo quanto previsto al punto 7), il fondo cumulativo integrerà le necessità finanziarie delle singole gestioni, sempre salva la successiva regolazione delle somme tra le gestioni. Le spese di funzionamento della Cassa verranno viceversa imputate proporzionalmente alle singole gestioni secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un apposito regolamento.

 

Art. 7 Gestioni non autosufficienti

 

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 5, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l’erogazione delle prestazioni integrative di cui alla lettera a) dell’art. 4, il Consiglio di Amministrazione, segnalerà ciò alle Organizzazioni Sindacali e Datoriali per adottare gli opportuni provvedimenti in sede contrattuale, analogamente si opererà qualora il gettito dedicato alle iniziative previste su basi contrattuali si riveli insufficiente.

 

Art. 8 Esercizio associativo

 

L’esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio d’Amministrazione redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo che verranno presentati a tutte le Organizzazioni Sindacali e Datoriali promotrici, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Art. 9 Responsabilità

 

Le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura della Provincia di Bologna/Area Metropolitana promuovono la costituzione e l’attività della Cassa nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente né indirettamente della gestione e amministrazione della Cassa e degli atti da questa adottati o dei provvedimenti od obbligazioni assunti né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell’esercizio delle loro funzioni in seno la Cassa o per conto della stessa. Ciascuna organizzazione proponente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la nomina del membro negli Organi statutari. L’esercizio di tale facoltà costituisce decadenza a tutti gli effetti del membro revocato.

 

Art. 10 Organi associativi

 

Sono organi della Cassa:

 

  1. a) L’Assemblea degli associati;

 

  1. b) Il Consiglio di Amministrazione – C.d.A.;

 

  1. c) II Presidente;

 

  1. d) Il Collegio Sindacale.

 

Art. 11 Assemblea

 

L’assemblea della Cassa è costituita dalle organizzazioni sindacali e datoriali associate, cosi come definite all’art. 1.

Spetta all’assemblea, in via ordinaria:

 

  1. a) la nomina del Consiglio d’Amministrazione;

 

  1. b) la nomina del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso;

 

  1. c) fissare l’eventuale compenso agli amministratori ed ai componenti del Collegio sindacale;

 

  1. d) l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, dei rendiconti e i criteri di gestione della contribuzione e della erogazione prestazionale;

 

  1. e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell’associazione riservati alta sua competenza;

 

  1. f) approva eventuali regolamenti.

 

Spetta all’assemblea, in via straordinaria deliberare sui seguenti argomenti:

 

  1. a) le modifiche statutarie dell’ente, l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

 

  1. b) scioglimento dell’ente;

 

  1. c) liquidazione dell’ente.

 

L’assemblea si riunisce d’ordinario almeno una volta all’anno, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo caso, se gli amministratori, o i sindaci in loro vece, non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale di Bologna.

L’assemblea è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, almeno dieci giorni prima della riunione, con lettera riportante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione.

In caso di urgenza la convocazione dell’assemblea può essere fatta con preavviso non inferiore a tre giorni.

Oltre che mediante la posta ordinaria la convocazione dell’assemblea può essere disposta anche via fax, e-mail p.e.c., telegramma o comunque con altre forme idonee a perfezionare la conoscenza.

Per la validità delle deliberazioni è comunque necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti dell’assemblea stessa, in seconda convocazione l’assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di almeno sei associati di cui 3 di OO.DD. e 3 di OO.SS;

In ogni caso le decisioni e le delibere dell’Assemblea si intendono approvate con il voto favorevole ed unanime dei presenti, l’astensione ha valore di voto favorevole. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Al termine della riunione è redatto un verbale che, approvato dall’assemblea, sarà successivamente sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, fa fede tra le parti e verso i terzi.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’ente ed in sua assenza dal vice presidente o dal consigliere con maggiore anzianità di carica.

La nomina del segretario è a cura del presidente dell’assemblea in apertura dei lavori

 

Art. 12 Consiglio di amministrazione – Nomina

 

Il consiglio d’amministrazione è composto da un numero di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall’assemblea; salvo successiva diversa determinazione, in sede di prima attuazione il C.d.A. è composto da sette membri individuati sulla base della previsione che segue.

 

Art. 13 Consiglio di amministrazione – Composizione, Competenze e durata

 

Spetta al consiglio d’amministrazione della Cassa la gestione generale dell’ente nonché l’accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l’erogazione delle medesime. Il consiglio di amministrazione è composto da membri in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle rispettive Organizzazioni associate in rapporto al numero dei componenti il C.d.A.. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; salvo diversa determinazione, in sede di prima attuazione sono 4 i rappresentanti dei datori di lavoro e 3 i rappresentanti dei lavoratori; parimenti per ogni rappresentanza si provvederà ad indicare un membro supplente, in ulteriore difetto il supplente verrà indicato di volta in volta, in forma scritta, dalle Organizzazioni di appartenenza.

Nella sua prima riunione il consiglio d’amministrazione nomina, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente, il presidente, su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro, il vice presidente, su designazione delle organizzazioni dei lavoratori e durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, l’organizzazione sindacale che lo aveva indicato designa un nuovo membro che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando contemporaneamente oltre la metà dei componenti si intendono decaduti tutti i membri del consiglio di amministrazione, che dovrà essere ricostituito per intero. Il consiglio di amministrazione decide e delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi associativi, essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nell’ambito dei mandati ed indirizzi assembleari in caso di vacanza o decadenza verrà convocata l’assemblea dei soci, per le opportune determinazioni.

In particolare, il consiglio di amministrazione decide e delibera in merito:

 

  1. a) alle linee programmatiche dell’attività istituzionale e della gestione della cassa;

 

  1. b) all’elezione, fra i propri membri, del presidente e del vice presidente;

 

  1. c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 5;

 

  1. d) alla annuale redazione del bilancio preventivo e del rendiconto (bilancio consuntivo) economico e finanziario;

 

  1. e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all’andamento della gestione e al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli aventi diritto in conformità a quanto definito in sede sindacale;

 

  1. f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;

 

  1. g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità finanziarie dell’ente, da effettuarsi con le dovute e prudenziali garanzie;

 

  1. h) alla eventuale nomina di un consigliere delegato, da individuarsi tra i membri del C.d.A. con deleghe operative e gestionali da precisare con apposita delibera;

 

  1. i) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione della Cassa;

 

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di predisporre e sottoporre all’Assemblea, per l’approvazione ed adozione, i regolamenti relativi alle modalità e alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative. Ogni regolamento deve in ogni caso essere adottato e/o modificato entro il 30 aprile di ogni esercizio, Il consiglio ha facoltà di predisporre relazioni, documenti, anche programmatici e studi – circa l’andamento contributivo e prestazionale della cassa – da sottoporre per le opportune valutazioni alle organizzazioni sindacali e datoriali associate.

 

Art. 14 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio Sindacale.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegrafo o fax, e-mail p.e.c., o altro mezzo idoneo alla conoscenza, con un preavviso di almeno tre giorni.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono valide con l’intervento della maggioranza dei componenti aventi diritto e delibera all’unanimità dei presenti.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto processo verbale da redigersi su apposito libro e da firmarsi dal presidente e dal segretario e da approvarsi nella seduta immediatamente successiva. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere convocati. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate con il voto favorevole ed unanime dei presenti, l’astensione ha valore di voto favorevole.

 

Art. 15 Presidente del C.d.A.

 

Il presidente ha i seguenti poteri:

 

  1. a) la rappresentanza legale della Cassa e la firma sociale e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti;

 

  1. b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

 

  1. c) cura e segue l’attività della Cassa accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall’Assemblea;

 

  1. d) nomina avvocati e/o procuratori, da corso ad azioni giudiziarie a tutela degli interessi della Cassa, secondo i deliberati consigliari.

 

Ad esso spetta il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica e il relativo compenso, se stabilito dall’assemblea.

 

Art. 16 Vicepresidente, Consigliere anziano del C.d.A.

 

Il Vice presidente sostituisce, in caso di comprovata assenza od impedimento, il Presidente con i poteri di cui al precedente art. 15; in mancanza le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere con maggior anzianità di carica.

 

Art. 17 Collegio Sindacale

 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; l’Assemblea potrà deliberare un eventuale compenso per il loro mandato. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare, il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione della Cassa, vigila sull’osservanza dette leggi delle norme statutarie e regolamentari; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto consuntivo.

Il Collegio Sindacale accerta altresì, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della cassa.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l’andamento della gestione o determinate operazioni.

 

Art. 18 Scioglimento e liquidazione

 

In caso di scioglimento dell’ente, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In mancanza ciascuna delle organizzazioni sindacali e datoriali potrà fare ricorso al giudice ordinario perché provveda alla nomina. Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o comunque fini di pubblica utilità (salvo diversa disposizione di legge), per scopi idonei al miglioramento del trattamento assistenziale delle condizioni di vita e di sicurezza degli operai agricoli della provincia di Bologna.

 

Approvato dall’assemblea degli associati convocata in adunanza  straordinaria del _______________.

 

Il presente Statuto è stato redatto con le forme dell’atto privato ed è sottoposto a registrazione.

 

[56] ALLEGATO 4

 

Le parti si danno atto della necessità di definire il regolamento sotto riportato alla luce delle indispensabili verifiche tecnico – normative, anche tenuto conto del presente accordo.

 

BOZZA REGOLAMENTO

 

Le parti visto quanto disposto all’art. ___ del CPL convengono le seguenti linee guida per la modifica ed attuazione della bilateralità provinciale come convenuto tra le parti.

 

Visto lo Statuto CIMA.A.V – E.B.AT. BOLOGNA del _____

Vista la normativa di rinvio ivi stabilita

Ad integrazione dette norme di cui allo Statuto della Cassa l’Assemblea del fondo, su proposta del C.d.A. delibera il seguente Regolamento interno, atto al miglior funzionamento della Cassa sostitutivo del Regolamento del 26/11/2008.

 

PARTE ISTITUZIONALE

 

1) Bilancio e contabilità

 

1.a Patrimonio

 

Il patrimonio della Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA è costituito:

 

  1. a) dai contributi previsti dai contratti collettivi provinciali del lavoro per il finanziamento delle prestazioni in favore degli operai agricoli e di quanto altro previsto, statutariamente, in relazione all’art. 4 dello Statuto CIMAA V – EBAT;

 

  1. b) dai contributi, liberalità ed erogazioni da chiunque disposti,

 

  1. c) da ogni altra eventuale entrata.

 

1.b Gestione contabile – Bilancio

 

Qualora il gettito del contributi, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l’erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e per lo svolgimento delle altre attività previste dallo Statuto, il C.d.A. della Cassa promuoverà iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle Organizzazioni sindacali e datoriali costituenti la cassa affinché, entro i termini di presentazione del bilancio della Cassa, siano attuate modifiche delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Relativamente all’art. 6 dello Statuto C.I.M.A.A.V. – E.B.A. T. BOLOGNA si precisa:

 

  1. a) in ogni gestione (la gestione per le aziende che applicano il contratto collettivo per gli operai agricoli del settore privato e la gestione per le aziende che applicano il contratto  collettivo per gli operai del settore cooperativo); nell’ambito di ogni gestione sono costituite due contabilità, la prima per la esazione e la erogazione dei contributi assistenziali e trattamenti previdenziali, per la esazione ed erogazione dei contributi di welfare contrattuale, per la esazione ed erogazione dei contributi del comitato paritetico per la sicurezza (rlst), la seconda per la esazione e corresponsione dei contributi CAC, mediante la costituzione di appositi fondi; si dovrà inoltre redigere una contabilità appropriata, secondo regole di correttezza contabile e prudenza nonché redatto un conto economico di competenza, sia per quanto attiene all’aspetto contributivo sia per quanto attiene l’aspetto prestazionale; analogamente per quanto attiene alla amministrazione del C.A.C.

 

  1. b) il conto economico di ogni gestione e delle relative contabilità previste al punto che precede, costituirà elemento essenziale per la redazione del conto economico e/o del bilancio.

 

  1. c) in tale bilancio complessivo si dovrà tenere conto delle spese generali che verranno ripartite nelle gestioni con modalità e criteri proporzionali, in rapporto alle giornate di lavoro rispettive dei settori economici, da deliberarsi dall’Assemblea su proposta del C.d.A. della Cassa CIMAAV EBAT BOLOGNA

 

L’amministrazione si deve ispirare a criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle direttive individuate dall’Assemblea e dal C.d.A. della Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA. L’Assemblea annualmente verifica la rispondenza della tenuta amministrativa con questi criteri, in ogni caso si dovrà garantire equilibrio economico gestionale complessivo della Cassa e non si provvederà a liquidazioni in carenza di equilibrio finanziario, sospendendo le procedure di pagamento sino al raggiungimento dell’obiettivo gestionale.

Il gettito dei contributi ed ogni altra entrata, saranno d’ordinario accreditati su appositi conti correnti bancari è facoltà del C.d A. di accreditare i fondi di competenza di ogni gestione; da tali conti verranno prelevate le somme necessarie per la liquidazione delle prestazioni e delle spese per altri interventi istituzionali nonché proporzionalmente al numero delle giornate denunciate nell’anno precedente, le somme per le spese di gestione e di funzionamento e così in via esemplificativa: consulenze esterne, canoni locazione ed attrezzatura sede, spese postali, telefoniche, telegrafiche, cancelleria, stampati, controllo elenchi datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese per personale, le spese per la bilateralità e per eventuali interventi integrativi straordinari, qualora deliberati dal C.d.A. É comunque facoltà, per motivi di opportunità e praticità dell’organo amministrativo, operare mediante conti bancari cumulativi per tutte le gestioni e contabilità interne al sistema amministrativo della cassa; in caso di necessità il fondo cumulativo integrerà le necessità delle singole gestioni se carenti, salvo sempre la successiva regolazione compensativa delle somme imputate. Qualora il gettito dei contributi, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l’erogazione delle prestazioni integrative, il Consiglio segnalerà ciò all’Assemblea ed alle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, le quali adotteranno in sede contrattuale gli opportuni provvedimenti.

 

1.c Bilancio e.rendiconto

 

L’esercizio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio d’Amministrazione redige il rendiconto consuntivo che viene presentato mediante invio postale, mail o mezzi similari da inviarsi, a cura delta segreteria, entro 10 giorni dall’approvazione da parte del Consiglio a tutte le Organizzazioni associate, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale.

É vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

1.d Archivi

 

In ordine alla finalità di erogazione delle prestazioni e di ogni ulteriore compito assegnato statutariamente, la Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA provvederà annualmente alla formazione di un elenco delle aziende datrici di manodopera e di un elenco degli operai agricoli beneficiari delle provvidenze. Al fine detta formazione di tali elenchi il C.d.A. potrà acquisire dagli Enti previdenziali, dagli Enti pubblici competenti ovvero d’intesa con le OO.SS. proponenti e costituenti la Cassa e firmatarie la contrattualistica provinciale, gli elementi utili ed idonei a tale scopo.

All’uopo verranno istituite le due banche dati, la prima denominata “Anagrafica delle aziende agricole” come base su cui organizzare l’attività di riscossione dei contributi e la seconda denominata “Anagrafica degli operai agricoli della provincia di Bologna” per la liquidazione delle prestazioni, con modalità rispondenti agli obblighi previsti nella gestione dei dati personali.

L’adesione ad una organizzazione sia sindacale del lavoratori che datoriale costituisce autorizzazione per l’utilizzo dei dati in quanto la Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA costituisce parte integrante della Contrattazione collettiva. Le nuove adesioni alle OO.DD. vengono comunicate alla Cassa CIMAAV EBAT BOLOGNA, su segnalazione delle organizzazioni o su richiesta espressa. Annualmente si verifica la rispondenza della banca dati “Anagrafica delle aziende agricole” con gli elenchi degli associati e quelli desunti dagli elenchi anagrafici INPS. Per i non associati al momento della richiesta contributi si richiede autorizzazione per il trattamento dei dati.

 

2) Funzionamento degli organi statutari

 

2.a Procedure elettorali e assembleari

 

Le organizzazioni proponenti la Cassa si impegnano, in vista dei rinnovi degli organi della Cassa ad indicare, per le opportune procedure, al Presidente della Cassa i nominativi dei componenti entro 30 giorni dalla scadenza degli organi statutari. La indicazione dovrà essere effettuata con atto scritto, avente data certa il quale contenga il nominativo del designato, i dati anagrafici, il domicilio eletto ovvero la residenza, il codice fiscale.

Dell’Assemblea si redigerà apposito verbale; i verbali sono depositati presso la sede della Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA; i membri dell’Assemblea possono chiedere copia dei verbali della riunione.

 

2.b Compiti dell’Assemblea

 

L’assemblea è costituita dai proponenti la CIMAAV EBAT BOLOGNA.

Spetta all’assemblea, in via ordinaria:

 

  1. a) la nomina del Consiglio d’Amministrazione e dei membri supplenti;

 

  1. b) la nomina del Collegio sindacale e del Presidente dello stesso;

 

  1. c) fissare il compenso agli amministratori ed al componenti del Collegio sindacale;

 

  1. d) l’approvazione del bilancio annuale e dei rendiconti la deliberazione circa le linee programmatiche dell’attività istituzionale e dei criteri di gestione della contribuzione ed erogazione delle prestazioni;

 

  1. e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell’ente se non previsti in capo al C.d.A;

 

  1. f) approva eventuali regolamenti;

 

  1. g) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati e/o proponenti;

 

  1. h) esame e decisione su eventuali ricorsi depositati da lavoratori agricoli in materia di prestazioni ovvero di datori di lavoro in materia contributiva.

 

Spettano all’assemblea, in via straordinaria:

 

  1. a) le modifiche statutarie;

 

  1. b) lo scioglimento dell’Ente;

 

  1. c) la liquidazione dell’Ente;

 

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, e comunque entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno tre associati. In questo caso, se gli amministratori, o i sindaci in loro vece, non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.

L’assemblea è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci almeno dieci giorni prima della riunione, con lettera riportante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione. Le decisioni dell’Assemblea si intendono approvate con il voto favorevole ed unanime di tutti i presenti; l’astensione ha valore di voto favorevole.

Per la validità delle deliberazioni è comunque necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza del componenti dell’assemblea stessa. In seconda convocazione l’assemblea, sta ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con n. 6 minimo di associati di cui 3 di OO.DD. e 3 di OO.SS.. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe, in caso di urgenza la convocazione dell’assemblea può essere fatta con preavviso non inferiore a tre giorni anche via fax, E-mail p.e.c., telegramma o comunque altre forme idonee a perfezionare la conoscenza.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice presidente o dal consigliere con maggiore anzianità di carica. La nomina del segretario è a cura del presidente in apertura del lavori.

Al termine della riunione è redatto un verbale che, approvato dall’assemblea sarà successivamente sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, fa fede tra le parti e verso i terzi.

 

2.c Consiglio di amministrazione

 

Il consiglio d’amministrazione è composto, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, da sette membri eletti dall’Assemblea.

Spetta al consiglio d’amministrazione la gestione della C.I.M.A.A.V – E.B.A.T. BOLOGNA nonché l’accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l’erogazione delle medesime, il consiglio di amministrazione è composto, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, da 3 membri in rappresentanza dei lavoratori e da 4 rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive Organizzazioni promotrici. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il consiglio d’amministrazione nomina, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente. Il presidente, su designazione delle organizzazioni del datori di lavoro, il vice presidente, su designazione delle organizzazioni dei lavoratori, anche a rotazione qualora concordato tra le rappresentanza della parte sindacale, all’uopo recependosi le intese da parte della Cassa; questi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, l’organizzazione sindacale che lo aveva indicato designa un nuovo membro che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando contemporaneamente oltre la metà dei componenti si intendono decaduti tutti i membri del consiglio di amministrazione, che dovrà essere ricostituito per intero. Il consiglio di amministrazione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi della Cassa CIMAAV EBAT BO, essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nell’ambito dei mandati assembleari. In caso di vacanza o di decadenza verrà convocata, in via d’urgenza, l’assemblea dei soci per le opportune determinazioni.

In particolare, il consiglio di amministrazione delibera in merito:

 

  1. a) alla generale gestione della cassa;

 

  1. b) all’elezione, fra i propri membri, del presidente e del vicepresidente;

 

  1. c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui alla lettera a) dello Statuto.

 

  1. d) alla redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;

 

  1. e) alle eventuali modifiche da proporre od apportare al sistema delle prestazioni in relazione all’andamento della gestione e al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli aventi diritto in rapporto o in conformità a quanto definito in sede sindacale;

 

  1. f) alla istruttoria per eventuali ricorsi in materia di prestazioni presentati dai lavoratori ovvero di datori di lavoro in materia contributiva;

 

  1. g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità da effettuarsi con le dovute garanzie;

 

  1. h) alla eventuale nomina, previa proposta del consiglio di amministrazione, di un consigliere delegato da individuarsi tra i membri del C.d.A. con deleghe operative e gestionali da precisare con apposita delibera;

 

  1. i) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione delta Cassa;

 

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di predisporre e sottoporre all’Assemblea per l’approvazione regolamenti relativi alte modalità e alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali anche integrative. Il regolamento, ovvero le modifiche allo stesso, deve in ogni caso essere adottato e/o modificato entro il 30 aprile di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Collegio Sindacale.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegrafo o fax, e-mail, p.e.c. o altro mezzo idoneo, con un preavviso di almeno tre giorni.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È possibile tenere le riunioni in remoto.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto processo verbale da firmarsi a cura del presidente e dal segretario e da approvarsi nella seduta immediatamente successiva. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e devono essere convocati. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate con il voto favorevole ed unanime dei presenti, l’astensione ha valore di voto favorevole.

 

2.d Organi della presidenza

 

Il presidente ha i seguenti poteri;

 

  1. a) la rappresentanza legale del C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA e la firma sociale e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti;

 

  1. b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

 

  1. c) cura e segue l’attività del C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi ed ai regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;

 

  1. d) nomina avvocati e/o procuratori, da corso ad azioni giudiziarie a tutela degli interessi del Fondo, secondo i deliberati consiglieri.

 

Ad esso spetta il rimborso delle spese sostenute in funzione della carica nonché l’indennità di carica, se stabilita dall’Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente con i poteri di cui sopra. In mancanza del Vice Presidente le funzioni sono esercitate – previa decisione da assumere nell’occasione con voto unanime del C.d.A. – uti singuli dal consigliere anziano che assume, nel corso dell’adunanza, funzioni vicarie; per consigliere anziano si intende il consigliere con l’età anagrafica più alta.

 

3) Contribuzioni – Prestazioni

 

3.a Contribuzione

 

La misura della contribuzione per il finanziamento delle attività della Cassa è determinata secondo appositi accordi raggiunti in sede sindacale, e recepiti dalla Cassa. Si veda, da ultimo, l’art. 32 del CPL operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna del 27/5/2021 e dall’art. ___ del ClPL Settore Cooperativo.

Le modalità di escussione del contributo assistenza contrattuale, sempre salvi gli accordi e gli usi ad oggi in essere, saranno eventualmente definite da apposite intese da perfezionarsi successivamente; il CAC è comunque escusso, per il tramite della Cassa C.I.M.A.A.V – E.B.A.T. BOLOGNA, con modalità non onerose.

 

3.b Prestazioni malattia e infortuni

 

  1. DESCRIZIONE PRESTAZIONI

 

La Cassa, sulla base dello Statuto ha il compito di liquidare le indennità giornaliere ad integrazione, od eventualmente aggiuntive, delle provvidenze erogate dagli Enti assicurativi obbligatori INPS e INAIL, come stabilite dalla vigente contrattualistica di settore. Le prestazioni verranno liquidate secondo le modalità riportate ai punti che seguono dal presente Regolamento, sempre salve norme contrattuali integrative o successivi accordi sindacali.

 

  1. AVENTI DIRITTO

 

Hanno diritto alle prestazioni di cui al precedente punto A) tutti gli operai agricoli a tempo indeterminato o determinato, iscritti regolarmente nei relativi elenchi anagrafici che prestino, o abbiano prestato, nell’anno di competenza, attività in aziende agricole site in Provincia di Bologna, precedentemente all’evento di malattia o infortunio sul lavoro od antecedente alla maternità; per il personale trasfertista fa fede il luogo di assunzione.

 

  1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

Per ottenere la prestazione, l’interessato dovrà presentare apposita domanda, utilizzando i moduli all’uopo predisposti dalla cassa C.I.M.A.A.V – E.B.A.T. BOLOGNA entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla liquidazione definitiva degli Enti erogatori INPS – INAIL, corredata da idonea documentazione pubblica – prospetto di liquidazione e busta paga del periodo precedente l’evento. In calce si riproducono i moduli per la domanda delle prestazioni.

 

  1. DOMANDE INCOMPLETE/PERVENUTE IN RITARDO

 

Sulle domande giudicate dalla Cassa incomplete od inesatte, si provvederà, a cura delta segreteria, a richiedere la documentazione o le informazioni mancanti.

Alla richiesta, l’aspirante beneficiario della prestazione, dovrà fornire adeguato riscontro da far pervenire alla Cassa C.I.M.A.A.V – E.B.A.T. BOLOGNA entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Oltre tate termine la domanda verrà sottoposta al parere del C.d.A. e potrà essere considerata decaduta con conseguente perdita dei diritto alla prestazione.

 

  1. ANTICIPAZIONE DELLE INDENNITÀ C.I.M.A.A.V – E.B.A.T.; INFORTUNIO E MALATTIA – STABILIZZAZIONE DEL PERCORSO SPERIMENTALE

 

Premesso che a livello sindacale le parti hanno convenuto di stabilizzare l’assetto normativo sperimentale concernente la integrazione, al lavoratore, delle prestazioni CIMAAV EBAT BOLOGNA, in particolare, attraverso il consolidamento dell’attuale prassi tesa ad anticipare l’integrazione di malattia/infortunio, sia per il personale O.T.I., sia per il personale O.T.D. in costanza di rapporto – previa domanda del soggetto interessato a condizione che sussistano meccanismi contrattuali di garanzia di recupero in caso di eventuale revoca del beneficio da parte degli enti interessati (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) – al fine di dare attuazione a quanto definito in sede sindacale si procederà con le seguenti modalità:

 

  1. a) il lavoratore interessato alla anticipazione ha l’onere di proporre domanda al C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA mediante l’invio della richiesta di anticipazione così come definita nell’allegato modello “Mod. Prest. ANTICIP.” allegando il certificato di malattia o infortunio, e la busta paga del mese precedente l’evento; l’anticipazione è ammessa previa delibera del C.d A. della Cassa,

 

  1. b) possono essere liquidate anticipazioni per periodi, comunque, non superiori a 18 giorni per ogni evento o 30 per eventi frazionatì;

 

  1. c) la Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA liquiderà l’anticipazione direttamente al lavoratore entro un 7giorni lavorativi dalia richiesta.

 

La presente norma ha comunque carattere sperimentale e valenza sino al 31/12/2023, con verifica semestrale circa la efficacia dell’istituto, definendo, se del caso, le ulteriori fasi negoziati idonee alla stabilizzazione dell’istituto delle “anticipazioni” come innanzi regolato e previsto, anche per garantire la equilibrata gestione economica dlla Cassa C.I.M.A.A.V – E. B.A.T. ed il recupero degli indebiti. In ogni caso, nell’ambito della fase sperimentale, è fissato un tetto nelle erogazioni pari ad € 1.000,00 per ogni lavoratore ed € 30.000,00 per l’interà annualità di gestione dell’istituto; in caso di superamento del tetto è valevole l’ordine di arrivo delle domande, salvo diversa determinazione del C.d.A.. In caso di andamento regolare la norma di cui sopra potrà essere tacitamente prorogata di anno in anno.

All’atto della consegna da parte del lavoratore della domanda ordinaria con la allegazione delle documentazioni di prassi si procederà alla liquidazione delle spettanze di norma trattenendo l’anticipazione erogata.

All’atto della domanda di anticipazione il lavoratore assumerà, con sottoscrizione dell’apposita dichiarazione di riconoscimento del debito, l’impegno alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito, anche delegando all’uopo il datore di lavoro che potrà liquidare le somme alla Cassa mediante trattenuta sulla retribuzione.

 

  1. SOSPENSIONE DELLA DOMANDA

 

Resta comunque inteso che, in caso di reiterato mancato versamento da parte dell’azienda dei contributi e comunque per almeno due annualità, le domande di prestazione da parte dei dipendenti dell’Azienda morosa, comprese le anticipazioni di cui sopra, verranno sospese e la relativa liquidazione non potrà avvenire fino a quando l’Azienda datrice di lavoro non avrà provveduto al pagamento integrale dei contributi dovuti. Della sospensione si dovrà informare il lavoratore interessato e se conosciuta sia l’organizzazione sindacale del lavoratore che l’organizzazione datoriale dell’azienda.

La Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA si farà promotrice di tutte le iniziative utili e necessarie al recupero dei crediti nei confronti delle Aziende inadempienti o ritardatarie.

 

  1. ESCUSSIONE CONTRIBUTI

 

D’ordinario, la escussione dei contributi avverrà annualmente entro il mese di ottobre; in via sperimentale, si potrà provvedere alla escussione contributiva con periodicità diversa; in tal caso le aziende provvederanno (trimestralmente/semestralmente) al pagamento dei contributi C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T BOLOGNA in relazione al numero di giornate che le Aziende stesse avranno denunciato agli enti previdenziali.

Qualora i versamenti siano effettuati mediante autocertificazione delle giornate contributive imponibili, la Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA si riserverà di eseguire accertamenti presso INPS o presso le banche dati delle Organizzazioni Agricole Professionali e Cooperative.

 

  1. TEMPI DI LIQUIDAZIONE ORDINARI DELLE PRESTAZIONI E PRESCRIZIONE

 

Le prestazioni della Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA saranno erogate, fatto salvo quanto previsto in caso di anticipazione, e sempre salve le casistiche di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, d’ordinario ed in via ordinatoria, comunque ed in ogni caso entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Per i casi riferiti a periodi a cavaliere si procederà analogamente a quanto disposto dagli istituti previdenziali ed assistenziali.

Prescrizione: il termine prescrizionale onde accedere alle prestazioni fornite dalla cassa, in caso di malattia ed infortunio, ovvero per maternità, è fissato in un anno dall’evento.

Decadenza: per la decadenza il decorso del termine si computa in relazione alle singole tempistiche come stabilite dal presente regolamento.

 

  1. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E PRESTAZIONI DALL’1/1/2022

 

Visto l’art. 26 del presente CPL, con effetto dall’1/1/2022:

 

  1. a) Ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro verrà riconosciuto anche per i primi tre giorni di astensione dal lavoro un contributo pari a quello previsto per l’integrazione del trattamento INAIL dal 4° al 20° giorno.

 

  1. b) Al personale OTI e OTD è riconosciuta a far tempo daII’1/1/2022 una indennità integrativa, come appresso stabilita:

 

1 – Malattia

Dal 4 al 20 giorno (escluse festività e domeniche) € 20,50 al giorno

Dal 21 al 180 giorno € 12,00 al giorno

Per ogni evento con prognosi di altri 7 giorni lavorativi al lavoratore è inoltre corrisposta una somma forfettaria di € 22,50.

 

2 – Infortunio

Dal 4 al 90 giorno € 17,50 al giorno

Dal 91esimo giorno € 7,00 al giorno

 

  1. c) Welfare Contrattuale

 

c.1) Integrazione al reddito familiare per le lavoratrici madri: alle lavoratrici madri aventi diritto alle prestazioni INPS, è corrisposta, a decorrere dall’1/1/2022; una indennità a forfait “una tantum”, in connessione alla erogazione della prestazione INPS di maternità a titolo di integrazione del reddito familiare della lavoratrice madre o del lavoratore padre, se operai agricoli iscritti negli elenchi anagrafici INPS, pari a € 1.000,00 per ogni figlio nato.

Tali prestazioni ed i limiti della erogazione, stante il mandato e le linee indicate dal C.d.A della Cassa con delibera del ____, verranno erogate secondo le seguenti norme regolamentari

________________________________________________________________________________________________________________________.

 

c.2) Welfare, integrazione assistenziale straordinaria al reddito: con decorrenza dall’1/1/2022 è attributo al personale assunto a tempo indeterminato, a domanda dell’interessato o di propri aventi causa, il seguente trattamento assistenziale integrativo al reddito:

 

c.2a. – Licenziamento

Agli operai agricoli e florovivaisti, assunti a tempo indeterminato e licenziati, per giustificato motivo oggettivo, per un periodo massimo di due mesi successivi al licenziamento, a domanda, è riconosciuta un’indennità economica “una tantum” pari ad € 750,00 mensili.

 

c.2b – Gravi patologie

In caso di fruizione da parte del lavoratore, assunto a tempo indeterminato, di periodi di aspettativa non retribuita in ragione di gravi patologie e disabilità invalidanti certificate dall’ASL competente ed impedienti la prestazione lavorativa, è riconosciuto un importo a titolo indennitario, per un periodo massimo di due mesi pari ad € 750,00 mensili.

 

  1. 2c – Lavoratrici vittime di violenze di genere ex art. 69 del vigente CCNL

Alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che usufruiscano del congedo contrattualmente previsto è riconosciuta un’indennità assistenziale, su base mensile, di € 500,00, per un massimo di tre mesi di congedo fruiti successivamente ai tre mesi previsti per legge ed indennizzati dall’INPS; l’indennità è frazionabile in rapporto al periodo di congedo.

Tali prestazioni ed i limiti della erogazione, stante il mandato e le linee indicate dal. C.d.A della Cassa con delibera del ____, verranno erogate secondo le seguenti norme regolamentari

_____________________________________________________________________________________________________________________________.

Per l’anno corrente, come contrattualmente previsto la Cassa CIMAAV – EBAT provvederà in via sperimentale ad erogare le prestazioni predette secondo le coperture economiche come precisate all’art. 32, ultimo comma, del CPL operai agricoli e florovivaisti 27/5/2021.

La Cassa CIMAAV – EBAT, visto l’art. 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti 27/5/2021, è impegnata, in rapporto con i! Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura, a predisporre in materia di tutela della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della manodopera in stesura multilinguistica, come sancito all’art. 5 del richiamato CPL ed agli allegati al CPL.

Relativamente agli impegni di spesa la Cassa prende atto che le parti, in sede di contrattazione sindacale provinciale, hanno espressamente rinviato a quanto previsto all’art. 7 dello Statuto CIMAAV – EBAT e al punto 1, lettera b), del Regolamento CIMAAV – EBAT, impegnandosi ad incontrarsi per la revisione degli aspetti prestazionali ed eventualmente contributivi, fatto salvo il principio dell’autonomia e dell’equilibrio prestazionale tra la componente delle separate gestioni relative alle aziende private e di quelle delle aziende cooperative.

Alla luce di quanto previsto dal presente CPL, solo per il personale O.T.IND., in relazione alla legge n. 81/2006, le parti convengono sulla opportunità che la CIMAAV – EBAT anticipi la quota integrativa relativa agli eventi di malattia ed infortunio e ciò a semplice presentazione della busta paga da parte del dipendente; le parti danno mandato ai propri rappresentanti in seno alla Cassa per predisporre gli appositi atti normativi e di regolamentazione in relazione a quanto sopra.

La Cassa CIMAAV – EBAT provvederà, sulla base di specifici accordi raggiunti in sede sindacale, ad emanare un apposito regolamento per la disciplina erogativa delle provvidenze di cui al presente punto c); in via sperimentale le parti indicano opportuno fissare, transitoriamente e comunque nell’arco di vigenza contrattuale, una norma di copertura come precisato all’art. 32, ultimo comma, dei presente CPL.

Tutti gli importi indicati nel presente articolo si intendono al lordo delle ritenute di legge.

 

4) Regime fiscale e previdenziale dei contributi

 

La quota di contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore alla Cassa per l’erogazione dei trattamenti di integrazione al reddito in caso di malattia ed infortunio, deve considerarsi – secondo i principi elaborati in materia dal Ministero delle Finanze (cfr. Circolare Ministero delle Finanze n. 55/e del 4/3/1999) – come contribuzione assistenziale di carattere sociale. Essa infatti è obbligatoria ai sensi delle relative previsioni della contrattazione collettiva nazionale e provinciale e destinata ad integrare le indennità di legge in caso di malattia e infortunio.

Conseguentemente tale quota di contribuzione concorre a formare il reddito del lavoratore e deve essere soggetto all’imposizione fiscale ordinaria.

Sotto il profilo previdenziale, la quota di contribuzione a carico del lavoratore destinata al finanziamento delle indennità assistenziali integrative previste dalla contrattazione collettiva è assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale ordinarla; mentre la quota a carico del datore di lavoro avente la medesima finalità e natura è assoggettata al contributo di solidarietà del 10% (D.lgs. n. 314/1997).

 

4.a Trattamento fiscale delle indennità erogate

 

Per quanto riguarda invece il trattamento fiscale delle prestazioni erogate dalle Casse extra legem, la circolare ministeriale citata (cfr. Circolare Ministero delle Finanze n. 55/E del 4/3/1999) precisa che esso debba essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l’imposizione fiscale sui redditi.

Pertanto essendo le prestazioni erogata dalla Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA sostitutive del reddito di lavoro dipendente, queste sono assoggettate a tassazione con le modalità previste per il reddito da lavoro che va a sostituire.

La cassa extra legem in relazione alle provvidenze erogate rientranti nell’alveo di cui all’art. 48 T.U.I.R., procederà all’effettuazione delle ritenute sugli importi erogati.

 

5) Responsabilità

 

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura della provincia di Bologna promuovono la costituzione e l’attività della Cassa nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza; non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione della Cassa e degli atti da questa/o adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell’esercizio delle loro funzioni in seno alla Cassa. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta della/o stessa/o, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali

 

6) Visite mediche – Sorveglianza sanitaria

 

Le parti, sulla base dell’art. 7 del D.L n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, in applicazione anche di quanto previsto all’art. 2 del D.M. 27/3/2013, convengono per quanto attiene i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, ad eccezione delle attività che comportano esposizione a rischi specifici, che gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva.

La Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA attraverso l’utilizzo del fondo di scopo relativo alla bilateralità, promuoverà, su base convenzionale, iniziative finalizzate a favorire la sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle imprese agricole con numero di giornate inferiore a 51.

 

7) Norme di chiusura

 

  1. SICUREZZA DEL LAVORO

 

La cassa C.I.M.A.A.V – E.B.A.T. BOLOGNA assicura la funzionalità, demandata contrattualmente alla Cassa, ex art. 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti del 27/5/2021, del Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura; in particolare, la Cassa predispone in materia di tutela della salute ed infortuni materiale informativo/formativo, ad uso della manodopera, possibilmente in stesura multi linguistica.

 

  1. LIMITI DI INTEGRAZIONE E PERIODI DI CARENZA

 

Il periodo di prestazione integrativa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA sarà in ogni caso quello liquidato dall’INPS e dall’INAIL.

Nel caso di malattia od infortunio sul lavoro che si protragga su due annualità l’indennità di integrazione sarà liquidata facendo riferimento alla misura prevista per l’anno in cui è iniziato l’evento.

Salvo quanto previsto dal CPL. operai agricoli del 18/7/2008 e s.m.i, da CIPL contratto cooperative e Consorzi agricoli del 28/10/2008 e s.m.i. e dal presente Regolamento, nessuna indennità integrativa compete al lavoratore se il periodo di sospensione dal lavoro non supera le tre giornate di malattia.

 

  1. INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E LIQUIDAZIONE A GLI EREDI LEGITTIMI

 

In caso di decesso del lavoratore beneficiario della prestazione, i legittimi eredi potranno fare richiesta della indennità previste secondo le regole ordinarie.

La liquidazione potrà avvenire ad avvenuta presentazione nei termini consueti di idonea documentazione attestante il decesso del beneficiario e relativa autocertificazione riguardante l’identificazione degli eredi, l’esistenza o meno di un testamento ed in mancanza di ciò l’indicazione dell’erede legittimato o delegato a riscuotere la prestazione.

 

  1. OSSERVATORIO E PORTALE INTERNET CASSA

 

In relazione a quanto previsto dal CPL operai agricoli la sede funzionale dell’Osservatorio è stabilita presso la sede della Cassa, in Bologna, Via degli Orti, 44.

Le parti si danno atto di quanto stabilito all’accordo provinciale, in ordine allo sviluppo di un assetto informatico – informativo della Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA (portale Internet ed APP).

Le domande relative alle prestazioni, utilizzando i relativi moduli potranno essere inoltrate con mezzo telematico, sempre salva la acquisizione delle relative documentazioni, attraverso il Portale istituzionale.

Nel sito istituzionale della C.I.M.A.A.V – E.B.A.T. BOLOGNA è possibile, anche mediante gli intermediari autorizzati e le rappresentanze sindacali:

 

– compilare online la domanda di integrazione malattia/infortunio/maternità;

 

– scaricare il modulo, da compilare, della domanda di integrazione malattia/infortunio, maternità;

 

– scaricare il modulo per la richiesta dell’anticipazioni;

 

– visualizzare i manuali e le pubblicazioni periodiche;

 

– visualizzare le tabelle contributi e salariali.

 

  1. C.A.C.

 

Il contributo di assistenza contrattuale è definito sulla base delle intese raggiunte dalle organizzazioni sindacali firmatarie il CPL della provincia di Bologna.

Di norma il C.d.A. della Cassa CIMAAV EBAT BOLOGNA, nel mese di dicembre, provvede alla ratifica del pagamento di cui sopra se avvenuto.

 

Il presente Regolamento può essere modificato in ogni tempo previa delibera propositiva del C.d.A. della Cassa C.I.M.A.A.V. – E.B.A.T. BOLOGNA e approvazione dell’Assemblea ed entrerà in vigore il _________.

 

[57] TABELLE SALARIALI CON VIGENZA DALL’1/6/2021

 

[58] Settore Tradizionale

 

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO 1/6/2021

 

Livello e Qualifica Salario Contrattuale all’1/4/2019 Aumento CPL 1/6/2021 (1,7%) Salario Contrattuale Totale all’1/6/2021 3° Elemento (30,44%) Salario Totale all’1/6/2021
7 Liv. Spec. Sup. 10,06 0,17 10,23 3,11 13,35
6 Liv. Spec. Interm. 9,57 0,16 9,73 2,96 12,70
5 Liv. Specializz. 9,53 0,16 9,69 2,95 12,64
4 Liv. Qual. Sup. 8,82 0,15 8,97 2,73 11,70
3 Liv. Qualif. 8,29 0,14 8,43 2,57 11,00
2 Liv. Comuni A 7,59 0,13 7,72 2,35 10,07
1 Liv. Comuni B 6,13 0,11 6,42 1,95 8,37
           
Staffetta Generazionale – Prima Assunzione 5,80 0,10 5,90 1,80 7,69

 

Segue..

 

Livello e Qualifica Straordinario Feriale 25% Lavoro Festivo e Notturno 40% Straordinario Festivo 50% Val. acc.to TFR 8,63%
7 Liv. Spec. Sup. 15,90 17,44 18,46 0,88
6 Liv. Spec. Interm. 15,13 16,59 17,56 0,84
5 Liv. Specializz. 15,07 16,52 17,49 0,84
4 Liv. Qual. Sup. 13,94 15,29 16,19 0,77
3 Liv. Qualif. 13,11 14,37 15,21 0,73
2 Liv. Comuni A 12,00 13,16 13,93 0,67
1 Liv. Comuni B 9,98 10,94 11,58 0,55
         
Staffetta Generazionale – Prima Assunzione 9,17 10,05 10,64 0,51

 

 

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO 1/6/2021

 

Livello e Qualifica Salario Contrattuale 1/6/2019 Aumento CPL 1/6/2021 (1,7%) Salario Contrattuale dall’1/6/2021
7 Liv. Spec. Sup. 1750,37 29,76 1780,13
6 Liv. Spec. Interm. 1657,53 28,18 1685,71
5 Liv. Specializz. 1649,30 28,04 1677,34
4 Liv. Qual. Sup. 1518,60 25,82 1544,42

 

 

SCATTI DI ANZIANITÀ O.T.I.

 

Livello e Qualifica 1° Biennio 2° Biennio 3° Biennio 4° Biennio 5° Biennio
7 Liv. Spec. Sup. 12,78 25,56 38,34 51,12 63,90
6 Liv. Spec. Interm. 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50
5 Liv. Specializz. 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50
4 Liv. Qual. Sup. 11,93 23,85 35,79 35,79 59,65

 

 

[59] Settore Florovivaio

 

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO 1/6/2021

 

Livello e Qualifica Salario Contrattuale all’1/4/2019 Aumento CPL 1/6/2021 (1,7%) Salario Contrattuale Totale all’1/6/2021 3° Elemento (30,44%) Salario contrattuale all’1/6/2021
7 Liv. Spec. Sup. 10,24 0,17 10,42 3,17 13,59
6 Liv. Spec. Interm. Ex Op. Mot. 9,90 0,17 10,07 3,07 13,14
5 Liv. Specializz. 9,71 0,17 9,88 3,01 12,89
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 8,97 0,15 9,12 2,78 11,89
3 Liv. Qualificato 8,74 0,15 8,89 2,71 11,60
2 Liv. Comuni 7,78 0,13 7,92 2,41 10,33

 

Segue..

 

Livello e Qualifica Straordinario Feriale 29% Lavoro Festivo 40% Straordinario Festivo 50% Val. acc.to TFR 8,63%
7 Liv. Spec. Sup. 16,61 17,75 18,79 0,90
6 Liv. Spec. Interm. Ex Op. Mot. 16,06 17,17 18,17 0,87
5 Liv. Specializz. 15,75 16,84 17,83 0,85
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 14,54 15,54 16,45 0,79
3 Liv. Qualificato 14,18 15,16 16,05 0,77
2 Liv. Comuni 12,62 13,49 14,28 0,68

 

 

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO 1/6/2021

 

Livello e Qualifica Salario Contrattuale 1/4/2019 Aumento CPL 1/6/2021 (1,7%) Salario Contrattuale all’1/6/2021
7 Liv. Spec. Sup. 10,27 0,17 10,44
6 Liv. Spec. Interm. Ex Op. Mot. 9,90 0,17 10,07
5 Liv. Specializz. 9,76 0,17 9,93
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,00 0,15 9,15
3 Liv. Qualificato 8,76 0,15 8,91
2 Liv. Comuni 7,80 0,13 7,93

 

 

SCATTI DI ANZIANITÀ O.T.I

 

Livello e Qualifica 1° Biennio 2° Biennio 3° Biennio 4° Biennio 5° Biennio
7 Liv. Spec. Sup. 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40
6 Liv. Spec. Interm. Ex Op. Mot. 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35
5 Liv. Specializz. 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35
3 Liv. Qualificato 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35
2 Liv. Comuni 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30