È stata pubblicata sulla G.U. n. 153 del 03.07.2023 la Legge n. 85 del 03.07.2023, di Conversione del Decreto Legge n. 48/2023, ribattezzato “Decreto Lavoro”.
La Legge è in vigore dal 04 luglio 2023.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi inseriti dalla legge di conversione.
Per quanto non contenuto nella presente, si rimanda alla sintesi di cui alla Circolare dello Studio sul Decreto Lavoro.
Articolo | Contenuto |
14 | SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI
Viene confermato che in occasione della visita medica preventiva o preassuntiva il medico competente possa richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria rilasciata al termine del precedente rapporto di lavoro, fatto salvo che per il lavoratore ne sia oggettivamente impossibile il reperimento. |
23 Bis | STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI
La legge di conversione introduce questo nuovo articolo volto a tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e i professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS. Per tali soggetti, qualora siano stati annullati i debiti contributivi contenuti nelle cartelle esattoriali fino a 1.000 € (art. 1 comma 22 Legge 192/2022), viene introdotta la possibilità di richiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. |
24 | CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Importanti le novità introdotte sul tema. In primo luogo il rinnovo dei contratti a termine viene ora equiparato alla proroga, e pertanto un contratto a termine può ora essere liberamente prorogato o rinnovato senza apposizione di causale giustificativa qualora la durata complessiva del/dei rapporto/i non superi i 12 mesi. Inoltre la legge di conversione di fatto neutralizza i pregressi rapporti a termine intercorsi, prevedendo che ai fini del conteggio dei primi 12 mesi di rapporto a tempo determinato tra azienda e lavoratore si considerano esclusivamente i contratti sottoscritti a decorrere dal 05 maggio 2023. |
26 | INFORMAZIONI IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO
La legge di conversione elimina la possibilità di fornire le informazioni relative all’orario del rapporto di lavoro mediante rimando alle clausole del contratto collettivo nei casi in cui il rapporto di lavoro sia caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, senza la previsione di un orario normale di lavoro programmato. Tale informazione deve pertanto necessariamente essere indicata sul contratto di lavoro. |
28 Bis | PROROGA LAVORO AGILE
La legge di conversione introduce questo nuovo articolo volto a prorogare al 30 settembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione in modalità agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa per le seguenti categorie: – dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare a) non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa b) non vi sia genitore non lavoratore. Tali lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali; – dipendenti per i quali, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, sia accertata una maggiore esposizione a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità. |
39 Bis | SETTORE TURISMO – DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
La legge di conversione introduce questo nuovo articolo che prevede per i lavoratori del settore del turismo un trattamento speciale integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il periodo dal 01.06.2023 al 21.09.2023 a titolo di lavoro notturno o straordinario effettuato nei giorni festivi. La disposizione è applicata a quei lavoratori che ne effettuino richiesta e autocertifichino il possesso di un reddito, per il 2022, inferiore a € 40.000. L’eventuale trattamento spettante è riconosciuto dal datore di lavoro, che ne recupera il valore mediante compensazione in F24. |