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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 26 gennaio 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del settore Cooperative Sociali.

Di seguito si riepilogano i principali contenuti, specificando che trattandosi di Ipotesi di accordo le parti sottoscrittrici si sono riservate eventuali correzioni o variazioni in sede di stesura definitiva, di cui lo Studio vi fornirà nel caso pronta comunicazione.

 

DECORRENZA E DURATA

Il contratto ha validità triennale, entra in vigore, con effetto retroattivo, dal 01.01.2023 e scade il 31.12.2025.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di disciplina del contratto collettivo viene rivisto, attraverso una maggiore specifica delle realtà riconducibili alla sfera di applicazione.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina di tale tipologia contrattuale viene aggiornata in conformità alle più recenti disposizioni normative in materia.

In materia di durata vengono previste specifiche causali che consentono l’apposizione di un termine al contratto eccedente i dodici mesi, ma comunque entro i 36 mesi:

  1. punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
  2. per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le attività durante il periodo annuale programmato di ferie;
  3. per l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubbliche o private;
  4. per l’effettuazione di nuove attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale non ordinarie in collaborazione con ASL, Province, Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti di durata predefinita fino alla strutturazione definitiva delle attività stesse;
  5. per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla cooperativa;
  6. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
  7. per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1 Legge n. 381/1991 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.

In materia di stabilizzazione, sarà possibile per le Cooperative apporre una causale oltre il limite dei 24 mesi di durata di un contratto, fino ad un massimo di 36, solo qualora risultino aver confermato a tempo indeterminato almeno il 25% dei lavoratori a termine assunti per un periodo eccedente i 24 mesi e scaduti nei 12 mesi precedenti.

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Vengono introdotti i seguenti profili aggiuntivi:

  • addetti ai servizi di decoro delle comunità urbane, al livello B1
  • giardiniera/e, operaia/o agricola/o qualificata/o, al livello B1
  • Necroforo, al livello B1
  • Agronomo, al livello E2
  • Referente operativa/o, al livello D2

A partire dal 01.01.2025 a favore degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e degli educatori professionali socio pedagogici, inquadrati nel livello D1, viene riconosciuto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile (da evidenziare nel cedolino del lavoratore con l’indicazione “ETDR Educatore”) pari a 41,00 euro, che sarà incrementato di ulteriori 41,00 euro mensili (risultando così pari a 82,00 euro mensili) a decorrere dal 01.09.2025.

Tale elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e non può essere conservato in ogni caso di passaggio di livello o di mansioni.

Dal 1° gennaio 2026 i suddetti educatori transiteranno al livello D2 senza conservazione dell’elemento temporaneo aggiuntivo. Sono fatti salvi gli accordi in essere.

 

REPERIBILITA’ CON VINCOLO DI PERMANENZA NELLA STRUTTURA

Alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura residenziale viene prevista una specifica disciplina per le attività di lavoro notturno.

Per ciascuna notte effettivamente passata nella struttura, il servizio sarà articolato come di seguito:

  1. si considera orario di lavoro retribuito quello prestato dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 07.00 alle 09.00, al di là della prestazione di servizio effettivo;
  2. Per il periodo compreso tra le 00.00 e le 07.00 è riconosciuta un’indennità di 20 euro per ciascuna notte. In caso di servizio effettivo le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie.

 

TUTELA DELLA MATERNITA’

L’accordo introduce a favore delle lavoratrici madri l’obbligo, in capo al lavoratore, di integrare al 100% l’indennità economica riconosciuta dall’INPS durante il periodo di maternità obbligatoria (i 5 mesi a cavallo del parto, quindi con esclusione di eventuali estensioni per lavorazione o gravidanza a rischio).

 

ABITI DA LAVORO

Viene previsto l’’obbligo in capo all’impresa, ove richiesto dalla natura dell’attività svolta, di fornire ai lavoratori 2 abiti da lavoro all’anno, con costo a proprio carico. Viene parimenti posto a carico del datore di lavoro il lavaggio dell’abito da lavoro ove sussista un rischio di carattere biologico.

Il tempo di vestizione e svestizione riconosciuto come orario di lavoro viene definito in complessivi 15 minuti, stante la possibilità di difforme disciplina a livello territoriale o aziendale.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 01 gennaio 2025 il contributo mensile dovuto a finanziamento del fondo di integrazione sanitario, spettante ad ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, viene incrementato ad € 10 (rispetto agli attuali € 5,00).

 

AUMENTI RETTRIBUTIVI

Relativamente alla parte retributiva, vengono definite tre distinte tranche di aumento:

 

LIVELLO

Aumento dal 01.02.2024 Aumento dal 01.10.2024 Aumento dal 01.10.2025 AUMENTO COMPLESSIVO
F2 € 96,83 € 48,42 € 48,42 € 193,67
F1 € 84,74 € 42,37 € 42,36 € 169,47
E2 € 76,87 € 38,42 € 38,42 € 153,71
D3 / E1 € 71,03 € 35,53 € 35,53 € 142,09
D2 € 66,84 € 33,42 € 33,42 € 133,68
C3 / D1 € 63,17 € 31,58 € 31,58 € 126,33
C2 € 61,58 € 30,79 € 30,79 € 123,16
C1 € 60,00 € 30,00 € 30,00 € 120,00
B1 € 55,80 € 27,89 € 27,90 € 111,59
A2 € 53,16 € 26,58 € 26,58 € 106,32
A1 € 52,60 € 26,32 € 26,31 € 105,23

 

Pertanto questi i valori dei nuovi minimi, alle relative scadenze

 

LIVELLO

Minimi al 31.01.2024 Minimi dal 01.02.2024 Minimi dal 01.10.2024 Minimi dal 01.10.2025
F2 € 2.310,42 € 2.407,25 € 2.455,67 € 2.504,09
F1 € 2.023,07 € 2.107,81 € 2.150,18 € 2.192,54
E2 € 1.831,71 € 1.908,58 € 1.947,00 € 1.985,42
D3 / E1 € 1.697,06 € 1.768,09 € 1.803,62 € 1.839,15
D2 € 1.594,15 € 1.660,99 € 1.694,41 € 1.727,83
C3 / D1 € 1.511,24 € 1.574,41 € 1.605,99 € 1.637,57
C2 € 1.467,90 € 1.529,48 € 1.560,27 € 1.591,06
C1 € 1.425,21 € 1.485,21 € 1.515,21 € 1.545,21
B1 € 1.325,20 € 1.381,00 € 1.408,89 € 1.436,79
A2 € 1.266,21 € 1.319,37 € 1.345,95 € 1.372,53
A1 € 1.254,62 € 1.307,22 € 1.333,54 € 1.359,85

 

In ragione di situazioni di possibile difficoltà di tenuta economico finanziaria per alcune imprese e/o territori, mediante accordi di gradualità viene ammessa la possibilità di determinare uno slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi, con esclusione della prima tranche da riconoscere a febbraio 2024.

 

QUATTORDICESIMA MENSILITA’

A partire dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità, che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, di importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.

Tale importo non sarà dovuto esclusivamente per aspettativa non retribuita o altre causali di sospensione dello stipendio, e va computato agli effetti del TFR e dell’indennità sostitutiva di preavviso.