A seguito della riforma legislativa che ha interessato gli enti sportivi professionistici e dilettantistici e, più in particolare, il rapporto di lavoro sportivo, le Parti Sociali hanno provveduto ad armonizzare
le previsioni contrattuali mediante la stipula di un Testo Unico del CCNL per i lavoratori dello sport.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie di lavoratori. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
Questi i principali contenuti:
DECORRENZA E DURATA
Il contratto ha validità triennale e, previa ratifica degli organismi delle Parti, entra in vigore dal 01.01.2024 e scade il 31.12.2026.
SFERA APPLICATIVA
Il nuovo contratto trova applicazione nei confronti dei lavoratori occupati da enti, federazioni, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro, caratterizzati da un’organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla gestione degli atleti, nonché alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere.
Rispetto alla definizione di impianto sportivo viene fatto riferimento a qualsiasi struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione del personale viene ampiamente rivista, introducendo diverse figure professionali riconducibili al concetto di lavoratore sportivo quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
Inoltre viene eliminato il 7° livello, cui appartenevano i lavoratori con mansioni di pulizia o equivalenti, conseguentemente i lavoratori attualmente inquadrati in tale livello dal 1° gennaio 2024 si intenderanno ricompresi nel 6° livello.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Molto importante, viene previsto un graduale allineamento dei due regimi contrattuali ai fini dell’equiparazione dei trattamenti economici applicati ai dipendenti assunti ante e post 22 dicembre 2015.
Attraverso un meccanismo di parificazione retributiva è previsto il raggiungimento della stessa retribuzione nazionale conglobata, tra assunti ante e post 22 dicembre 2015, a far data dal 1° novembre 2029.
I nuovi valori retributivi, alle relative scadenze, sono riportati nell’allegato “CCNL LAVORATORI SPORTIVI – TABELLE RETRIBUTIVE”, determinati secondo le seguenti specifiche:
- Sono previsti per tutti i lavoratori, assunti prima o dopo il 22 dicembre 2015, incrementi retributivi alle seguenti scadenze: 1° luglio 2024, 1° luglio 2025, 1° luglio 2026.
- La quattordicesima mensilità pertanto cesserà di essere riconosciuta a tutti i lavoratori assunti ante 22 dicembre 2015, già a decorrere dall’anno 2024.
In sua sostituzione, al fine di garantire ai lavoratori i medesimi trattamenti retributivi, viene prevista l’erogazione di una specifica una tantum alla data del 30.06.2024 e di specifici superminimi assorbibili e non assorbibili.
- A partire dal 1° novembre 2029, saranno equiparate le tabelle relative agli assunti ante e post 22 dicembre 2015, con la sola differenza generata dal superminimo non assorbibile riservato e riconosciuto agli assunti ante 22 dicembre 2015.
- A partire dal 01 gennaio 2024 l’EDR collegato all’effettiva presenza giornaliera cessa di essere erogato quale elemento distinto della retribuzione e sarà incluso nella retribuzione mensile.
- Viene abrogata la disciplina relativa agli scatti di anzianità anche per gli assunti ante 22 dicembre 2015, che pertanto non saranno ulteriormente maturati
BILATERALITÀ
Viene modificata la modalità di contribuzione all’Ente Bilaterale, che passa da una quota fissa ad una quota mensile variabile di natura contributiva calcolata sulla retribuzione complessiva mensile o sul compenso, nella misura di:
- 0,10% a carico del datore di lavoro;
- 0,05% a carico del lavoratore.
In caso di omissione da parte datoriale del versamento della suddetta quota, la stessa deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,30% della retribuzione complessiva mensile o del compenso.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST
In materia di assistenza sanitaria integrativa resta confermata l’adesione al Fondo Est, con i già previsti valori contributivi (€ 10,00 mensili a carico del datore di lavoro e € 2,00 euro mensili a carico del lavoratore). Il nuovo testo contrattuale non pare circoscrivere l’iscrizione ai soli lavoratori a tempo indeterminato: si attende sul tema un necessario chiarimento delle Parti sottoscrittrici relativamente ai lavoratori a termine.
FERIE E PERMESSI
Anche in questo caso viene eliminata la precedente differenza tra assunti ante e post 22 dicembre 2015: al personale dipendente sono riconosciuti 173 ore di ferie annuali (pari a 26 giorni) e 72 ore di permessi retribuiti annui (di cui 32 ore permessi ex festività e 40 ore Permessi R.O.L.). I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione verranno liquidati o, in alternativa, potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
MALATTIA
Viene introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare con un preavviso di 30 giorni la data di scadenza del periodo di comporto mediante lettera raccomandata AR o PEC.
Ai lavoratori affetti da malattie gravi ed invalidanti quali malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi e ricoveri ospedalieri per trapianti viene garantita la conservazione del posto di lavoro per 18 mesi complessivi.
VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
La disciplina di tale tipologia contrattuale viene aggiornata in conformità alle più recenti disposizioni normative in materia.
In materia di DURATA vengono previste specifiche causali che consentono l’apposizione di un termine al contratto eccedente i dodici mesi, ma comunque entro i 36 mesi:
- esigenze di promuovere l’occupazione di giovani fino a 35 anni o persone con più di 50 anni;
- assunzione di lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro con integrazione salariale negli ultimi 6 mesi;
- assunzione di soggetti inoccupati o disoccupati da almeno 6 mesi;
- assunzioni connesse all’apertura nuovi impianti;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti in azienda.
In materia di STAGIONALITA’ viene previsto che la stessa sia riconducibile a tutte le imprese elencate nella sfera applicativa del CCNL che nel corso dell’anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore ad almeno 60 giornate. In tutti gli altri casi, non rientranti nel suddetto ambito applicativo, la stagionalità è individuata nei seguenti periodi dell’anno:
- periodi connessi a festività, religiose e civili;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Fatti salvi ulteriori accordi definiti in sede di contrattazione territoriale o aziendale, il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso:
- per particolari punte di attività;
- per lo svolgimento di servizi e lavori che richiedono l’impiego di professionalità e di specializzazioni di cui il datore di lavoro non dispone stabilmente.
LAVORO SUPPLEMENTARE
Anche in questo caso viene eliminata la precedente differenza tra assunti ante e post 22 dicembre 2015 e a tutti i lavoratori in caso di prestazioni supplementari verranno riconosciute indistintamente le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:
- Supplementare diurno feriale, maggiorazione nella misura del 25%
- Supplementare prestato nei giorni festivi, maggiorazione del 28%
- Supplementare notturno, maggiorazione del 30%
LAVORO INTERMTTENTE
Il Contratto introduce una organica disciplina del lavoro “a chiamata”, prevedendo che lo stesso possa essere sottoscritto esclusivamente per le qualifiche di hostess e steward degli impianti sportivi, e relativi coordinatori.
Per tali lavoratori viene previsto che:
- la prestazione giornaliera richiesta non possa essere inferiore a 4 ore
- sia considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 8 ore giornaliere
- la retribuzione oraria sia la medesima dei lavoratori non intermittenti di pari livello, con l’applicazione di una maggiorazione del 20%
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Le Parti hanno concordato la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative applicabili alle figure professionali presenti all’interno della classificazione del personale.
Il rapporto di collaborazione potrà considerarsi autonomo qualora il collaboratore possa gestire unilateralmente e discrezionalmente la propria attività, fatta salva la garanzia del raggiungimento degli obbiettivi concordati tra le parti. Il collaboratore sarà tenuto al rispetto delle forme di coordinamento concordate con il committente, anche con riferimento a tempi e luoghi di esecuzione dell’attività, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze organizzative aziendali entro i limiti del fondamentale requisito dell’autonomia. Le parti potranno anche concordare le fasce orarie entro cui il collaboratore eseguirà la prestazione in relazione agli orari di apertura delle strutture aziendali, ferma restando l’autonomia di quest’ultimo nella scelta della collocazione temporale dell’attività pattuita in assenza di specifici vincoli di orario. Può essere stabilito che, in caso di assenza nel giorno e nella fascia oraria identificate, il collaboratore
ne dia tempestivamente avviso al committente, ma senza obbligo di giustificazione o autorizzazione.
In materia di CORRISPETTIVO al collaboratore non può essere riconosciuto un trattamento inferiore a quanto previsto nel CCNL, fatte salve diverse condizioni di miglior favore concordate a livello aziendale o individuale. I valori orari lordi individuati dalla contrattazione collettiva, alle relative scadenze, sono riassunti nell’allegato “CCNL LAVORATORI SPORTIVI – TABELLE RETRIBUTIVE”.
La gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza l’erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Al contrario in caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
È riconosciuta anche ai collaboratori la possibilità di esercitare i propri diritti sindacali, sia aderendo al sindacato con la sottoscrizione di apposita delega sia partecipando alle assemblee.
Relativamente al RECESSO il contratto di collaborazione potrà essere risolto prima della scadenza per mutuo consenso manifestato delle parti contraenti.
È riconosciuta al committente la possibilità del recesso unilaterale prima della scadenza del termine pattuito, nei seguenti casi:
- per giusta causa, nelle ipotesi di gravi inadempienze contrattuali, interruzione ingiustificata della prestazione, danneggiamento o furto di beni, uso improprio di beni aziendali, violazione degli obblighi di riservatezza, sicurezza e del divieto di concorrenza, commissione di reati inerenti alla prestazione;
- per oggettiva inidoneità professionale del collaboratore tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.
Il collaboratore potrà invece recedere unilateralmente prima della scadenza del termine pattuito per giusta causa, nelle ipotesi di grave ritardo nella corresponsione del compenso o di gravi inadempienze contrattuali da parte del committente.
Il recesso del collaboratore prima della scadenza del termine potrà avvenire, dandone preavviso di 10 giorni di calendario (in caso di collaborazioni di durata inferiore a 6 mesi) o di 30 giorni di calendario (in caso di collaborazioni di durata superiore pari o superiore a 6 mesi).
Nel presente allegato si riporta di seguito il dettaglio delle retributive contrattuali spettanti ai lavoratori, alle relative scadenze, per effetto del disposto del Contratto Collettivo sottoscritto in data 12 gennaio 2024, ivi compresi gli elementi finalizzati all’armonizzazione delle retribuzioni tra il personale assunto ante e post 22 dicembre 2024.
AUMENTI E MINIMI RETRIBUTIVI PER TUTTI I LAVORATORI
Questo il valore degli aumenti previsti indistintamente per ogni lavoratore occupato:
Livello | Aumento dal 01/07/2024 | Aumento dal 01/07/2025 | Aumento dal 01/07/2026 | Aumento complessivo |
Quadri | € 55,83 | € 41,87 | € 41,87 | € 139,57 |
1 | € 53,18 | € 39,89 | € 39,89 | € 132,96 |
2 | € 48,40 | € 36,30 | € 36,30 | € 121,00 |
3 | € 43,63 | € 32,72 | € 32,72 | € 109,07 |
4 | € 40,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 100,00 |
5 | € 37,69 | € 28,27 | € 28,27 | € 94,23 |
6 | € 35,55 | € 26,66 | € 26,66 | € 88,87 |
Questo il conseguente valore dei minimi contrattuali, alle relative scadenze:
Livello | Retribuzione Previgente | EDR conglobato | Minimo al 01.01.2024 | Retribuzione dal 01/07/2024 | Retribuzione dal 01/07/2025 | Retribuzione dal 01/07/2026 |
Quadri | € 1.855,93 | € 88,00 | € 1.943,93 | € 1.999,76 | € 2.041,62 | € 2.083,49 |
1 | € 1.768,08 | € 88,00 | € 1.856,08 | € 1.909,26 | € 1.949,15 | € 1.989,04 |
2 | € 1.609,04 | € 77,00 | € 1.686,04 | € 1.734,44 | € 1.770,74 | € 1.807,04 |
3 | € 1.450,36 | € 77,00 | € 1.527,36 | € 1.570,99 | € 1.603,71 | € 1.636,42 |
4 | € 1.329,82 | € 77,00 | € 1.406,82 | € 1.446,82 | € 1.476,82 | € 1.506,82 |
5 | € 1.253,18 | € 66,00 | € 1.319,18 | € 1.356,87 | € 1.385,15 | € 1.413,42 |
6 | € 1.181,94 | € 66,00 | € 1.247,94 | € 1.293,49 | € 1.310,16 | € 1.336,82 |
ULTERIORI AUMENTI AL SOLO PERSONALE ASSUNTO POST 22.12.2015
Al fine di garantire la graduale equiparazione delle retribuzioni a tutto il personale dipendente, ai lavoratori assunti post 22.12.2015 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori aumenti, e relativi minimi:
Livello | Aumento dal 01/11/2026 | Retribuzione dal 01/11/2026 | Aumento dal 01/11/2028 | Retribuzione dal 01/11/2028 | Aumento dal 01/11/2029 | Retribuzione dal 01/11/2029 |
Quadri | € 53,62 | € 2.137,11 | € 53,61 | € 2.190,72 | € 53,62 | € 2.244,34 |
1 | € 51,07 | € 2.040,11 | € 51,08 | € 2.091,19 | € 51,08 | € 2.142,27 |
2 | € 46,48 | € 1.853,52 | € 46,48 | € 1.900,00 | € 46,49 | € 1.946,49 |
3 | € 41,90 | € 1.678,32 | € 41,90 | € 1720,22 | € 41,90 | € 1.762,12 |
4 | € 38,42 | € 1.545,24 | € 38,41 | € 1.583,65 | € 38,42 | € 1.622,07 |
5 | € 36,20 | € 1.449,62 | € 36,20 | € 1.485,82 | € 36,21 | € 1.522,03 |
6 | € 34,14 | € 1.370,96 | € 34,15 | € 1.405,11 | € 34,14 | € 1.439,25 |
MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE AL SOLO PERSONALE ASSUNTO ANTE 22.12.2015
Al fine di garantire la graduale equiparazione delle retribuzioni a tutto il personale dipendente, ai lavoratori assunti ante 22.12.2015 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori elementi retributivi:
- Superminimo non assorbibile
Livello | Superminimo non assorbibile |
Quadri | € 74,24 |
1 | € 70,72 |
2 | € 64,36 |
3 | € 58,01 |
4 | € 53,19 |
5 | € 50,13 |
6 | € 47,28 |
- Superminimo assorbibile per scadenze ed importi determinati dal contratto collettivo, riconosciuto a graduale assorbimento nella paga base della 14sima mensilità
Livello | Valore dal 01/01/2024 al 31/10/2026 | Valore dal 01/11/2026 al 31/12/2027 | Valore dal 01/01/2028 al 31/12/2028 | Valore dal 01/01/2029 in poi |
Quadri | € 160,85 | € 107,23 | € 53,62 | € 0,00 |
1 | € 153,23 | € 102,16 | € 51,08 | € 0,00 |
2 | € 109,45 | € 92,97 | € 46,48 | € 0,00 |
3 | € 125,70 | € 83,80 | € 41,90 | € 0,00 |
4 | € 115,25 | € 76,83 | € 38,42 | € 0,00 |
5 | € 108,61 | € 72,41 | € 36,20 | € 0,00 |
6 | € 102,43 | € 68,29 | € 34,14 | € 0,00 |
- UNA TANTUM, da erogarsi al 30 giugno 2024 a titolo di rateo ex 14a mensilità per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023, per i seguenti importi:
Livello | Una tantum |
Quadri | € 965,08 |
1 | € 919,40 |
2 | € 836,70 |
3 | € 754,19 |
4 | € 691,51 |
5 | € 651,65 |
6 | € 614,61 |
Il contratto definisce inoltre i VALORI RETRIBUTIVI MINIMI ORARI DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, alle relative scadenze, calcolati a partire dalla retribuzione spettante ad un lavoratore subordinato svolgente i medesimi compiti e quindi inquadrabile nel medesimo livello.
Tali retribuzioni orarie, specificatamente per il personale in collaborazione coordinata e continuativa, vengono determinate con una maggiorazione forfettaria del 25% a compensazione di ogni istituto diretto o indiretto non applicato al rapporto (straordinari, mensilità supplementari, ferie e permessi, ecc.).
Livello |
Compenso orario dal 01.01.24 | Compenso orario dal 01.07.24 | Compenso orario dal 01.07.25 | Compenso orario dal 01.07.26 | Compenso orario dal 01.11.26 | Compenso orario dal 01.11.28 | Compenso orario dal 01.11.29 |
Quadri | € 14,05 | € 14,45 | € 14,75 | € 15,05 | € 15,44 | € 15,83 | € 16,22 |
1 | € 13,41 | € 13,80 | € 14,08 | € 14,37 | € 14,74 | € 15,11 | € 15,48 |
2 | € 12,18 | € 12,53 | € 12,79 | € 13,06 | € 13,39 | € 13,73 | € 14,06 |
3 | € 11,04 | € 11,35 | € 11,59 | € 11,82 | € 12,13 | € 12,43 | € 12,73 |
4 | € 10,16 | € 10,45 | € 10,67 | € 10,89 | € 11,17 | € 11,44 | € 11,72 |
5 | € 9,53 | € 9,80 | € 10,01 | € 10,21 | € 10,47 | € 10,74 | € 11,00 |
6 | € 9,02 | € 9,27 | € 9,47 | € 9,66 | € 9,91 | € 10,15 | € 10,40 |