È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 05 marzo 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore Legno e Arredamento Artigianato.
Il contratto ha validità quadriennale, decorre retroattivamente dal 01.01.2023 e scade il 31.12.2026.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Sono previste n. 4 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.03.2024, 01.01.2025, 01.01.2026 e 01.10.2026.
Di seguito si riportano i valori degli aumenti alle relative scadenze:
Livello | Aumento dal 01.03.2024 | Aumento dal 01.01.2025 | Aumento dal 01.01.2026 | Aumento dal 01.10.2026 | Aumento complessivo |
AS | € 74,83 | € 68,02 | € 54,42 | € 47,62 | € 244,89 |
A | € 69,75 | € 63,40 | € 50,72 | € 44,38 | € 228,25 |
B | € 63,75 | € 57,96 | € 46,37 | € 40,57 | € 208,65 |
CS | € 60,98 | € 55,44 | € 44,35 | € 38,81 | € 199,58 |
C | € 58,18 | € 52,89 | € 42,32 | € 37,03 | € 190,42 |
D | € 55,00 | € 50,00 | € 40,00 | € 35,00 | € 180,00 |
E | € 52,09 | € 47,35 | € 37,88 | € 33,15 | € 170,47 |
F | € 48,94 | € 44,49 | € 35,59 | € 31,14 | € 160,16 |
Per effetto dei suddetti incrementi questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:
Livello | Minimi al 28.02.2024 | Minimi dal 01.03.2024 | Minimi dal 01.01.2025 | Minimi dal 01.01.2026 | Minimi dal 01.10.2026 |
AS | 2.033,54 | € 2.108,37 | € 2.176,39 | € 2.230,81 | € 2.278,43 |
A | 1.895,44 | € 1.965,19 | € 2.028,59 | € 2.079,31 | € 2.123,69 |
B | 1.732,57 | € 1.796,32 | € 1.854,28 | € 1.900,65 | € 1.941,22 |
CS | 1.657,27 | € 1.718,25 | € 1.773,69 | € 1.818,04 | € 1.856,85 |
C | 1.581,22 | € 1.639,40 | € 1.692,29 | € 1.734,61 | € 1.771,64 |
D | 1.494,71 | € 1.549,71 | € 1.599,71 | € 1.639,71 | € 1.674,71 |
E | 1.415,50 | € 1.467,59 | € 1.514,94 | € 1.552,82 | € 1.585,97 |
F | 1.329,97 | € 1.378,91 | € 1.423,40 | € 1.458,99 | € 1.490,13 |
UNA TANTUM
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data del 05.03.2024 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato (dal 01.01.2023 al 28.02.2024) pari a 130 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo:
- € 65,00 con la retribuzione del mese di aprile 2024,
- € 65,00 con la retribuzione del mese di maggio 2024.
Agli apprendisti sarà erogato l’importo di cui sopra nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.
L’importo di “una tantum” inoltre:
- sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part- time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- non incide su alcun istituto, diretto o indiretto, compreso il trattamento di fine rapporto;
- è riconosciuto anche in caso di dimissioni o licenziamento
SCATTI DI ANZIANITA’
Vengono rivisti gli importi degli scatti di anzianità biennale maturati dai lavoratori.
Gli importi degli scatti di anzianità che matureranno a far data dal 1° gennaio 2025 saranno i seguenti:
Livello | Trattamento per mancata contrattazione di 2° livello |
AS | € 20,494 |
A | € 18,944 |
B | € 16,879 |
CS | € 16,181 |
C | € 15,329 |
D | € 14,296 |
E | € 13,522 |
Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo scatto maturato.
APPRENDISTATO – ANZIANITA’ AZIENDALE
A decorrere dal 1° gennaio 2025 anche gli apprendisti, compresi quelli con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità, che vengono maturati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati.
L’importo dello scatto di anzianità biennale maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.
VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
In materia di durata vengono previste ulteriori causali che consentono l’apposizione di un termine al contratto eccedente i dodici mesi, ma comunque entro i 24 mesi:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
PREAVVISO
I termini di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni per gli operai vengono rivisti come da seguente tabella:
Livello | Preavviso |
AS | 2 mesi |
A | 2 mesi |
B | 2 mesi |
CS | 2 mesi |
C | 1 mese |
D | 1 mese |
E | 1 mese |
F | 15 giorni |