OGGETTO: Dirigenti Industria – Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13.11.2024
In data 13.11.2024 tra Confindustria e Federmanager è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti delle imprese industriali.
Il presente contratto decorre dall’01.01.2025 e scadrà il 31.12.2027.
Di seguito riassumiamo le più importanti novità.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Viene maggiormente dettagliato il concetto di dirigente, adeguando la definizione contrattuale a quella già codificata da prassi e giurisprudenza, estendendo il concetto di ruolo dirigenziale anche a quelle figure “professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo”.
TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO di GARANZIA (TMCG)
Il livello del trattamento minimo di garanzia annuo è determinato come segue:
- Dall’anno 2025, € 80.000,00
- Dall’anno 2026, € 85.000,00
Relativamente alla disciplina transitoria prevista nel precedente contratto in materia di scatti di anzianità, riservata ai dirigenti già in forza al 24.11.2004 che non avessero maturato il numero massimo di dieci “scatti” biennali, la stessa non è stata rinnovata ed ha cessato pertanto i suoi effetti.
Infine, a copertura del periodo di vacanza contrattuale per l’anno 2024, viene riconosciuto entro la mensilità di marzo 2025 un importo una tantum pari al 6% del trattamento economico annuo lordo fruito nel 2024, soltanto ai dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2019;
- fruiscano nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo fino a € 100.000;
- nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 13 novembre 2024 non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura al di fuori di quelli dovuti per l’adeguamento al TMCG o per gli aumenti di anzianità.
TRASFERTE E MISSIONI
Fermo restando il rimborso delle spese sostenute, viene concordato l’innalzamento ad € 100,00 dell’importo dovuto in caso di trasferta di almeno 12 ore.
FORMAZIONE, CULTURA MANAGERIALE, POLITICHE ATTIVE
In luogo dell’associazione 4Manager, a decorrere dal 2025 la gestione delle politiche attive in materia di formazione sarà accentrata presso la Fondazione Taliercio, costituita presso FondDirigenti.
La Fondazione Taliercio con decorrenza dal 01.01.2025 riceverà dalle imprese la quota di euro 100,00 annue, per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata Fasi, all’esclusivo fine di rendere strutturale il finanziamento delle iniziative di politiche attive, orientamento e placement ad esso affidate, a favore dei dirigenti di aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che siano coinvolti in processi di ristrutturazione o che, comunque, siano interessati da processi che comportino la risoluzione del loro rapporto per fondati motivi e non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica.
Dal 01.01.2025 all’associazione 4Manager sarà invece affidato lo scopo di diffondere la cultura d’impresa attraverso l’approfondimento di temi strategici (come, ad esempio, lo sviluppo di nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale generativa) e lo scambio di conoscenze, informazioni e valori. A finanziamento della propria attività l’Associazione continuerà a ricevere dalle aziende il contributo annuale di euro 100,00, per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata Fasi.
MALATTIA
Il periodo di conservazione del posto di lavoro, nel caso di patologie oncologiche, è elevato a 18 mesi, rispetto al periodo di comporto di 12 mesi generalmente riconosciuto.
I 6 mesi aggiuntivi, per i casi di patologie oncologiche, trovano applicazione soltanto nell’arco del primo triennio dall’insorgenza della patologia, ove debitamente certificata e comunicata dal dirigente all’azienda.
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’
In tema di genitorialità condivisa, viene previsto:
- che durante i periodi di astensione obbligatoria (di maternità o paternità) il dirigente, se lo desidera, possa concordare con il datore, modalità per rimanere costantemente informato sulle attività di propria competenza e sulle novità operative della propria area o dell’azienda, al fine di facilitare il reinserimento nell’organizzazione al rientro;
- che per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 D. Lgs. 151/2001 l’indennità prevista dall’art. 34 del decreto, nel caso di fruizione del permesso fino al sesto anno di vita del bambino, è integrata fino al 100 % per il primo mese di congedo;
- che il diritto alla conservazione del posto e di rimanervi fino al compimento di 1 anno di vita del bambino, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, deve essere garantito al rientro dei periodi di congedo di maternità/paternità obbligatorio e, naturalmente, anche nel caso di fruizione, durante il primo anno di vita del bambino, dei periodi di congedo parentale, salvo che la/il dirigente vi rinunci espressamente in sede protetta;
- la possibilità per le imprese di prevedere un più ampio periodo di congedo di paternità obbligatorio rispetto ai 10 giorni previsti per legge.
CONGEDO MATRIMONIALE
Introdotto, per il dirigente non in prova, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi, da fruirsi nei termini concordati con l’impresa, previa richiesta da effettuarsi con un preavviso di almeno tre mesi dal suo inizio, salvo casi eccezionali. Durante il periodo il dirigente è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio retribuita al 100% con relativo trattamento previdenziale.
In ogni caso, il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento o di dimissioni.
COPERTURA ASSICURATIVA
A decorrere dal 01.01.2025 le polizze assicurative da sottoscrivere a carico dell’azienda per tutelare il dirigente in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurne in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica, devono garantire un premio nella misura di:
- € 300.000,00 (in precedenza € 200.000) quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge;
- € 400.000,00 (in precedenza € 300.000) quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge.
Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di € 300,00 annui (in precedenza € 200,00), che saranno trattenuti dall’azienda sulla sua retribuzione.
TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto:
- nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età;
- nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 50° anno di età, per i dirigenti con figli minori di età;
- nei confronti del dirigente con figli a carico con disabilità riconosciuta.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Alla quota minima a carico dell’impresa, pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di 200.000,00 (precedentemente fissato a 180.000 euro) e nella misura minima di € 4.800 euro, viene aggiunta un’ulteriore quota del 2%. Per un totale pari al 6%.
Parallelamente la quota a carico del dirigente viene ridotta dal 4% al 2%, facendo sempre salva l’ipotesi che l’impresa possa farsi carico di un ulteriore 1%, nel qual caso il contributo a carico del dirigente rimane fissato in una quota percentuale di pari valore.