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Indice

  • [1] Verbale di stipula
  • [2] Art. 1 – Campo di applicazione
  • [3] Art. 2 – Durata ed efficacia
  • [4] Art. 3 – Condizioni di miglior favore
  • [5] Art. 4 – Assunzioni – Formalità
  • [6] Art. 5 – Osservatorio Unico di Settore
  • [7] Art. 6 – Classificazione del Personale
  • [8] Art. 7 – Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego
  • [9] Art. 8 – Norme sui “Quadri Intermedi”
  • [10] Art. 9 – Periodo di prova
  • [11] Art. 10 – Permessi
  • [12] Art. 11 – Orario
  • [13] Art. 12 – Lavoro straordinario, festivo, notturno
  • [14] Art. 13 – Banca ore
  • [15] Art. 14 – E.D.R.
  • [16] Art. 15 – Retribuzione
  • [17] Art. 16 – Maggiorazione per titolo di studio
  • [18] Art. 17 – Scatti di anzianità
  • [19] Art. 18 – Indennità di cassa
  • [20] Art. 19 – Mezzi di trasporto
  • [21] Art. 20 – Trasferta
  • [22] Art. 21 – Casa
  • [23] Art. 22 – Apprendistato professionalizzante
  • [24] Art. 23 – Rapporti di lavoro a tempo parziale
  • [25] Art. 24 – Erogazione di secondo livello legate alla produttività
  • [26] Art. 25 – C.I.S.O.A.
  • [27] Art 26 – Tutela della maternità
  • [28] Art. 27 – Ferie solidali
  • [29] Art. 28 – Misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro
  • [30] Art. 29 – Violenze di genere
  • [31] Art. 30 – Aumenti retributivi
  • [32] Art. 31 – Provvedimenti Disciplinari
  • [33] Art. 32 – Stesura del contratto provinciale
  • [34] Art. 33 – Impegno a verbale

 

[1] Verbale di stipula

Il giorno 23 novembre 2022, presso la Sede di Confagricoltura Ferrara tra CONFAGRICOLTURA di Ferrara, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Ferrara, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di Ferrara e FEDER.D.I.A.,     F.L.A.I. – C.G.I.L. di Ferrara, F.A.I. – C.I.S.L. di Ferrara, U.I.L.A. – U.I.L. di Ferrara si conviene il rinnovo del C.P.L., ai sensi di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Impiegati Agricoli.

 

[2] Art. 1 – Campo di applicazione

A conferma di quanto previsto all’art. 1 del C.C.N.L. Impiegati e Quadri Agricoli del 7 luglio 2021, il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole della provincia di Ferrara, siano esse singole od associate, di qualsiasi tipo o forma e relativi Consorzi e/o soggetti pubblici e privati, Centri, Enti, Fondazioni, ecc. operanti comunque secondo regole e per materie assimilabili al comparto agricolo, ovvero comunque riconducibili ad esso ed agli impiegati, tecnico e/o amministrativi da esse dipendenti.

La disciplina del presente Contratto si applica, quindi, in tutte le imprese agricole a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, ivi comprese le imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie, le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, le imprese che svolgono coltivazioni idroponiche, le aziende tabacchicole, le imprese che svolgono attività di agricoltura sociale, le imprese agricole produttrici di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti, nonché le imprese che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine e le attività svolte ai sensi dell’art. 2135 c.c.

 

[3] Art. 2 – Durata ed efficacia

 

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2022 per terminare con il 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali e stata prevista apposita data di entrata in vigore. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non sia disdettato, con lettera “Raccomandata A/R” o via Pec, da una delle Parti contraenti almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia anche dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo Regolamento collettivo. La parte che ha dato disdetta dove comunicare all’altra le proposte per il rinnovo almeno 3 mesi prima della scadenza. Le trattative dovranno avere inizio due mesi prima del termine di scadenza.

 

[4] Art. 3 – Condizioni di miglior favore

 

Sono fatte salve le condizioni individuali eventualmente di miglior favore in essere alla stipula del presente accordo.

 

[5] Art. 4 – Assunzioni – Formalità

 

L’assunzione dell’impiegato deve avvenire con le modalità previste dall’art. 8 del vigente CCNL. La comunicazione di assunzione deve essere effettuata anche alla Fondazione E.N.P.A.I.A. con le modalità previste dal regolamento dell’Ente.

 

[6] Art. 5 – Osservatorio Unico di Settore

 

Ai dipendenti aventi qualifica impiegatizia è estesa l’operatività dell’Osservatorio Unico di settore di cui all’art. 6 del vigente CPL Operai Agricoli della provincia di Ferrara ed art. 2 e 3 del vigente CIPL del Settore cooperativo.

 

[7] Art. 6 – Classificazione del Personale

 

Gli impiegati agricoli si classificano in sei categorie, comprendenti gli impiegati di concetto e d’ordine. Mentre per i primi, nello svolgimento delle mansioni loro affidate, vi è più o meno presente autonomia di concezione e potere d’iniziativa, per i secondi non vi è alcuna autonomia di concezione ed apporto di iniziativa.

 

1° CATEGORIA

 

Declaratoria

 

Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il datore di lavoro, con il dirigente o con il quadro, all’organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell’azienda, con autonomia di concezione e potere di iniziativa.

 

Profili

 

Direttori tecnici, amministrativi, commerciali, di produzione ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, “fattori”. Nelle aziende di servizi rientra in tale la Categoria il Direttore del Centro elaborazione dati (CED) che collabora con le funzioni aziendali per la definizione delle politiche manageriali, definisce le politiche di sicurezza dei dati e coordina gli analisti CED/Data Analyst e gli operatori CED.

Rientrano nella la Categoria gli “Agenti” che pur assunti con tale qualifica, collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente nell’ipotesi di aziende prive di direttori ed ai quali siano affidati dal medesimo titolare dell’impresa poteri ed incombenze propri di detta 1° Categoria e che provvedono quindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa, all’organizzazione e gestione generale tecnica e/o amministrativa dell’azienda.

Analogamente, nelle aziende vitivinicole rientrano nella la Categoria quegli “Enologi” che collaborano direttamente con il titolare dell’impresa o con il dirigente, nell’ipotesi di aziende prive di direttore e che provvedono, quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le operazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.

 

2° CATEGORIA

 

Declaratoria

 

Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell’azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa e/o commerciale.

 

Profili

 

Capo reparto e Capo Ufficio tecnico, commerciale, vendite, amministrativo, “fattore”.

 

Agente: l’impiegato che dispone, in riferimento al piano di coltivazione prestabilito, l’esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipendente; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, agli acquisti dei concimi, mangimi, sementi, ecc., alle vendite dei prodotti, alla compravendita del bestiame; provvede altresì, su autorizzazione del datore di lavoro o di chi per lui, all’assunzione ed ai licenziamenti del personale.

 

Enologo: provvede a tutte le operazioni concernenti la produzione di vini o bevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura, fermentazione, chiarificazione e correzione delle uve, dei mosti e delle vinacce stabilendo modalità e tempi dell’effettuazione dei travasi. Accerta, anche attraverso analisi di campioni, le caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevanda alcolica.

 

Progettista: responsabile dell’elaborazione e realizzazione di progetti di parchi e giardini.

 

Analisti CED/Data Analyst: l’impiegato cui sono affidati compiti di elaborazione, analisi, raccolta, gestione dei dati, con l’obbiettivo di estrapolare informazioni utili al processo aziendale, individuare e proporre soluzioni ai problemi dei vari comparti aziendali. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i responsabili delle singole funzioni, gli “input” e gli “output” del sistema informativo, nonché la forma, la periodicità ed i supporti relativi.

 

Analista: l’impiegato che effettua le analisi dei terreni dell’azienda e/o quelle di laboratorio, riguardanti i prodotti agricoli e/o il controllo dei prodotti impiegati in azienda, e/o l’analisi e i controlli di qualità su materie prime e semilavorati e/o verifica della sicurezza igienico sanitaria degli alimenti (sistema HACCP), e/o analisi e controllo delle modalità di preparazione, conservazione, tracciabilità, rintracciabilità degli alimenti.

 

Ricercatore: l’impiegato che opera su programmi e/o progetti di ricerca agronomica dell’azienda, partecipando alla loro realizzazione.

 

Responsabile commerciale della programmazione: promozione e valorizzazione delle attività agrituristiche, in possesso di idoneo titolo di studio e/o di qualificazione professionale.

Social media manager/gestore comunicazioni sociali: l’impiegato con competenze tecniche e professionali specifiche, a cui sono affidati i compiti di editore manageriale ed editore esecutivo del marketing, della pubblicità e della promozione digitale sui vari canali social.

 

3° CATEGORIA

 

Declaratoria

 

Appartengono a questa categoria gli impiegati di concetto che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi, senza autonomia di concezione e potere di iniziativa, esplicando mansioni nel ramo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, di cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.

 

Profili

 

Sottoagenti, contabili, impiegati amministrativi o commerciali, aiuto enologo, corrispondente in lingue estere, “sottofattori”, guida turistica in possesso di abilitazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, impiegati addetti ai controlli di qualità, alla tracciabilità, rintracciabilità e origine dei prodotti.

Impiegati addetti alle nuove tecnologie digitali, con conoscenza di progettazione e sviluppo tecnico della comunicazione e dell’informazione digitale che applica quanto disposto dal social media manager che è il responsabile finale delle pubblicazioni.

 

4° CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che, sotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità, amministrazione e simili e le istruzioni per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti.

 

Profili

 

Addetti ai servizi amministrativi, commerciali od ai reparti, assistenti, operatori CED, disegnatori tecnici, magazzinieri, anche di aziende vitivinicole, cioè gli impiegati cui è affidata la responsabilità del magazzini, con la tenuta dei libri di carico e scarico, e che rispondono della buona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensili e di quant’altro occorrente ai bisogni dell’azienda; su disposizioni impartite direttamente dal datore di lavoro o da impiegati gerarchicamente superiori, provvedono alla ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato ed alla relativa registrazione contabile-amministrativa.

 

5° CATEGORIA

 

Declaratoria

 

Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale.

 

Profili

 

Stenografi, dattilografi, addetti a semplici mansioni amministrative e/o di segreteria, addetti alle spedizioni, terminalista CED, addetto all’acquisizione dei dati.

 

6° CATEGORIA

 

Declaratoria

 

Appartengono a questa categoria gli impiegati d’ordine che svolgono mansioni comuni proprie della loro qualifica.

 

Profili

 

Uscieri, fattorini, commessi.

 

[8] Art. 7 – Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego

Le Parti nell’intento di migliorare, da un lato, l’occupazione nel settore degli impiegati agricoli mediante l’assunzione di dipendenti e, dall’altro, consentire alle aziende di disporre di nuove leve di lavoro nella categoria impiegatizia con retribuzione adeguata alla qualità iniziale della prestazione professionale, ai sensi dell’art. 12 CCNL del 7 luglio 2021, convengono quanto segue:

premesso che detta regolamentazione non si applica a coloro che vengono assunti con contratti di apprendistato, tenuto conto che le procedure di assunzione sono le medesime previste per la generalità degli impiegati, al personale al primo impiego verrà corrisposta:

 

– nei primi 5 mesi del rapporto di lavoro, una retribuzione pari al 70% del corrispondente stipendio contrattuale mensile,

 

– dal 6° al 9° mese di lavoro una retribuzione pari all’80% del corrispondente stipendio contrattuale mensile,

 

– dal 10° al 15° mese di lavoro una retribuzione pari al 90% dello stipendio contrattuale mensile.

 

Trascorsi 15 mesi dalla data di assunzione, il dipendente avrà diritto a percepire il 100% dello stipendio contrattuale mensile. L’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione anche ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

L’assunzione deve avvenire con atto scritto sul quale deve essere specificato l’impegno del datore di lavoro che, trascorsi 15 mesi dall’inizio del rapporto, il dipendente sarà inquadrato nella categoria in cui è stato assunto od in una categoria superiore.

 

[9] Art. 8 – Norme sui “Quadri Intermedi”

 

  1. a) Definizione della figura dei “Quadri”

 

In applicazione dell’art.2 della legge 13/05/1985 n.190, sono considerati “quadri” quei lavoratori che, operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi generali dell’impresa con discrezionalità di iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento dell’attività aziendale.

Ciò premesso, appartengono alla categoria di quei lavoratori che svolgono funzioni di coordinamento generale dell’attività aziendale, con autonomia nei confronti dei datori di lavoro.

Si riconosce, pertanto, la qualifica di “quadro” a quegli impiegati che assolvono funzioni di rappresentanza del datore di lavoro, con responsabilità di coordinamento ed organizzazione delle attività e del personale che svolge funzioni e compiti di rilievo.

A tali figure, come sopra individuate, si applica la disciplina legislativa sull’orario di lavoro prevista per il personale direttivo.

 

  1. b) Indennità di funzione

 

Alla categoria dei “quadri” come individuata nella precedente lett. a), visto il vigente C.C.N.L., spetta una indennità mensile pari ad € 100,00 da corrispondersi per 145 mensilità.

 

  1. c) Variazione e mansioni di qualifica

 

In base all’art. 6 della legge n. 190/1985, nel caso di svolgimento delle mansioni di “quadro” da parte di lavoratori di livello inferiore che non sia avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’assegnazione della qualifica di “quadro” diventa definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi.

 

  1. d) Responsabilità civile verso terzi

 

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali, ai sensi dell’art. 17 del CCNL del 7 luglio 2021.

 

[10] Art. 9 – Periodo di prova

 

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo, l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto, in base alle mansioni che è chiamato a svolgere.

Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per i quadri e gli impiegati di 1°, 2° e 3° categoria ed in mesi 2 per gli impiegati di 4°, 5° e 6° categoria.

Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° agosto 2022 il periodo di prova è fissato in mesi 6 per i quadri e gli impiegati di 1° e 2° categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3° e 4° categoria, in mesi 3 per gli impiegati di 5° e 6° categoria.

L’impiegato acquista il diritto all’assistenza ed alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso, in tal caso l’impiegato deve, entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato.

ln caso di recesso nel corso del periodo di prova od al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è avvenuto il recesso, nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive. All’erogazione del trattamento di fine rapporto provvede l’ENPAlA con le modalità previste dal “Regolamento del Fondo per il TFR”. Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto, per sé e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.

 

[11] Art. 10 – Permessi

 

Sono concesse tre giornate di permesso nel caso di decesso di parenti di primo grado. L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto a un permesso straordinario di 20 giorni lavorativi con retribuzione normale, in caso di “settimana corta” la giornata del sabato deve essere computata come lavorativa.

In caso di nascita, di adozione internazionale o di affidamento pre-adottivo di un minore, all’impiegato spetta un giorno di permesso retribuito.

L’impiegato ha diritto a permessi retribuiti fino a 5 giorni nell’anno, frazionabili anche ad ore, per motivi familiari ed altri casi documentati.

Il coefficiente orario giornaliero è pari a 6,5 ore.

 

[12] Art. 11 – Orario

 

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.

La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è disposta dal datore di lavoro sulla base delle necessità aziendali nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore, così distribuite: 8 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.

S’intende applicabile a tali ore aggiuntive l’ordinaria retribuzione. La mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

In caso di distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni e per i soli periodi di fruizione della settimana corta, per il calcolo delle giornate di fruizione feriale verrà utilizzato il coefficiente di moltiplicazione 1,20.

 

[13] Art. 12 – Lavoro straordinario, festivo, notturno

 

Si considera:

 

– Lavoro straordinario quello eseguito oltre lorario ordinario di lavoro di cui all’art. 11. Coerentemente a quanto previsto all’art. 20 del vigente CCNL, il lavoro straordinario non può superare le 2 (due) ore giornaliere, le 12 (dodici) settimanali, le 300 (trecento) annue.

 

– Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all’art. 22 del vigente C.C.N.L.

 

– Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle 22 alle ore 5 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.

 

[14] Art. 13 – Banca ore

 

Per gli impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per gli impiegati con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 12 mesi, è istituita la “Banca ore”. Nei casi di richiesta di prestazione straordinaria a carattere individuale od a carattere collettivo, in alternativa alla remunerazione come straordinario delle ore prestate, nonché in regime di maggiorazione di orario, il lavoratore può optare mediante richiesta scritta e nell’ambito del calendario annuo, per l’accantonamento delle ore medesime in una “Banca ore” individuale, dalla quale attingere per fruire di riposi supplementari, anche cumulativi, da collocare temporalmente a sua scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda. Le ore che alla data del 31 dicembre non fossero state usufruite, verranno monetizzate applicando, per le sole ore di lavoro accantonate in relazione a prestazioni straordinarie, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

 

[15] Art. 14 – E.D.R.

 

L’elemento distinto dalla retribuzione è da ritenersi elemento della retribuzione utile ai fini del calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, festivo, ecc., come previsto e disciplinato dal CCNL 19/11/2012.

 

[16] Art. 15 – Retribuzione

 

La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta:

 

  1. a) minimo nazionale di stipendio-base mensile;

 

  1. b) indennità di contingenza;

 

  1. c) elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.);

 

  1. d) minimo di stipendio integrativo;

 

  1. e) aumenti periodici di anziani.

 

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169.

Il coefficiente orario giornaliero è pari a 6,5 ore.

Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, ecc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati ai punti a), b), c) d), e) del presente articolo. Da tale conteggio è in ogni caso escluso l’importo erogato “ad personam” concernente il valore del “titolo di studio”; al riguardo sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore in essere alla stipula delle presenti intese.

 

[17] Art. 16 – Maggiorazione per titolo di studio

 

Il compenso per il titolo di studio è congelato in cifra fissa sulla base dell’art. 20 del CCNL impiegati agricoli del 10/04/1992, ed è corrisposto unicamente agli impiegati in servizio alla data del 1° agosto 1988 che ne abbiano diritto.

 

[18] Art. 17 – Scatti di anzianità

 

L’impiegato per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa.

L’importo degli aumenti periodici per anzianità è fissato per ogni categoria di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nelle seguenti misure:

 

1° categoria: € 33,05

 

2° categoria: € 29,44

 

3° categoria: € 26,86

 

4° categoria: € 24,79

 

5° categoria: € 23,76

 

6° categoria: € 22,21

 

L’importo degli aumenti periodici per determinati dai contratti integrativi regionali o provinciali secondo le norme del C.C.N.L. del 26 gennaio 1982, restano validi per gli aumenti periodici maturati alla data del 31 dicembre 1985.

Gli aumenti periodici per sono stabiliti nel numero massimo di dodici e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità

 

[19] Art. 18 – Indennità di cassa

 

L’indennità di cassa e prevista in misura pari ad € 70,00.

 

[20] Art. 19 – Mezzi di trasporto

 

Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli; qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso riferito alle tariffe stabilite dall’Automobile Club Italiano (ACI), secondo il modello, la cilindrata ed il tipo di alimentazione del mezzo effettivamente utilizzato.

Sarà pure convenuto direttamente con il datore di lavoro il risarcimento del danno subito dall’automezzo dell’impiegato, nel caso di incidente per sua colpa, subito durante il disbrigo delle mansioni espressamente affidategli dall’Azienda, per ogni altra questione ci si riporta all’art. 48 T.u.i.r.

 

[21] Art. 20 – Trasferta

 

Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili, sostenute dall’impiegato per ragioni inerenti al servizio, previa documentazione, debbono essere rimborsate entro il termine previsto per il pagamento degli emolumenti riconducibili alla mensilità in cui il viaggio od il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. Sul solo importo delle spese di vitto ed alloggio, deve applicarsi una maggiorazione del 25%, a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfetizzazioni.

 

[22] Art. 21 – Casa

 

Si rimanda all’art. 48 T.u.i.r.; la concessione della casa è pattuita a livello individuale ed aziendale. Relativamente al personale per il quale, stante le specifiche mansioni espletate, sia convenuto tra le Parti Fuso gratuito dell’abitazione aziendale, nell’ipotesi in cui tale abitazione non risponda alle esigenze igienico sanitarie e l’impiegato conseguentemente sia indotto ad alloggiare fuori azienda, è previsto il rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI, così come previsto all’art. 18 del presente CPL.

 

[23] Art. 22 – Apprendistato professionalizzante

 

S’intende applicabile la disciplina prevista dall’Accordo del Settore Agricolo sull’Apprendistato Professionalizzante o di mestiere così come previsto dall’art. 13 del vigente CCNL. Le aziende trasmetteranno all’Osservatorio Unico di Settore copia dei contratti di apprendistato stipulati.

 

[24] Art. 23 – Rapporti di lavoro a tempo parziale

 

Ci si riporta integralmente a quanto previsto all’art. 11 del CCNL 07/07/2021.

Compatibilmente con le esigenze aziendali, alle lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni è concessa la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno, qualora ciò sia conciliabile con le esigenze aziendali.

I malati oncologici che desiderano continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti, anche al fine di conciliare i tempi di cura con i trattamenti terapeutici, possono optare per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione proporzionale dello stipendio fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consenta di riprendere il normale orario di lavoro.

 

[25] Art. 24 – Erogazione di secondo livello legate alla produttività

 

Il vigente CCNL affida al secondo livello di contrattazione la definizione di erogazioni legate alla produttività, che abbiano quelle caratteristiche previste dalla legge (incertezza nella corresponsione e nell’ammontare, correlazione con incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione) per poter intercettare le agevolazioni di carattere contributivo e fiscale.

Trattasi di erogazioni premiali finalizzate ad aumentare l’efficienza e la produttività aziendale, pertanto esse vengono riconosciute solo al verificarsi di determinate condizioni preventivamente stabilite.

Indicatori di produttività, qualità ed altri elementi di competitività

Le erogazioni legate ai risultati, devono essere riconosciute in presenza di incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Le erogazioni possono essere previste anche distintamente per settore merceologico, al fine di facilitare l’individuazione di indicatori mirati e selettivi.

Gli indicatori di riferimento saranno i seguenti:

 

– Fatturato

 

– Fatturato/ore effettive di lavoro, con esclusione delle ore di malattia, maternità, infortunio, Legge 104

 

– Riduzione costi di esercizio

 

La verifica delle condizioni per la corresponsione del premio sarà eseguita presso l’osservatorio Unico di Settore, di cui all’art. 6 del vigente CPL Operai Agricoli della provincia di Ferrara ed art. 2 e 3 del vigente CIPL del Settore cooperativo. All’Osservatorio Unico di Settore viene demandata la raccolta e verifica dei dati, nonché la dichiarazione di sussistenza dell’incremento di produttività, qualità od altri elementi di competitività che determina la corresponsione dell’erogazione premiale.

Il premio di produttività, qualora istituito a livello aziendale, verrà erogato all’inizio dell’anno solare successivo a quello di riferimento, compatibilmente con le tempistiche afferenti la raccolta e verifica dei dati da parte dell’Osservatorio Unico di Settore. Il premio di risultato compete al personale assunto a tempo indeterminato.

Su richiesta di una delle parti, qualora se ne ravvisino le condizioni, potrà essere costituita una commissione nell’ambito dell’Osservatorio Unico di Settore, che provvederà all’elaborazione di un regolamento atto a definire erogazioni di un premio di risultato aventi caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali agevolati previsti dalla normativa di legge.

 

Norma di salvaguardia

 

Limitatamente alle aziende che non avranno erogato retribuzioni legate al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini della competitività, che rispondono ai requisiti previsti dalla legislazione per l’accesso ai benefici fiscali e contributivi, verrà corrisposto, contestualmente agli emolumenti afferenti alla mensilità di dicembre, il seguente compenso, il quale non influenza gli istituti contrattuali retributivi diretti, indiretti e differiti, ivi compresi i TFR.

 

1° Categoria  € 100,00

 

2° Categoria  € 90,00

 

3° Categoria  € 80,00

 

4° Categoria  € 60,00

 

5° Categoria  € 58 00

 

6° Categoria  € 55,00

 

ln caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedentemente al 31 dicembre, il compenso di cui sopra dovrà essere erogato in occasione della corresponsione degli emolumenti afferenti all’ultima mensilità lavorativa e l’importo verrà calcolato in proporzione al periodo di lavoro nell’anno. Nel caso di assunzione in corso d’anno, il compenso di cui sopra verrà erogato proporzionalmente al periodo di lavoro effettuato.

 

[26] Art. 25 – C.I.S.O.A.

 

Le Parti convengono che all’impiegato posto in cassa Integrazione Guadagni sia garantita una integrazione economica tale da consentire la corresponsione di uno stipendio pari 100% dello stipendio tabellare di qualifica.

 

[27] Art 26 – Tutela della maternità

 

Il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità riconosciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta alla quale la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale prestazione.

 

[28] Art. 27 – Ferie solidali

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2015 e dall’art. 22 bis del CCNL Impiegati Agricoli del 7 luglio 2021, gli impiegati assunti con rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie, i permessi per ex festività soppresse ed eventuali riposi compensativi maturati nell’ambito della banca ore, ad altri impiegati dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere il coniuge ed i parenti ed affini di primo grado i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. La cessione delle ferie e permessi di cui al presente articolo:

 

– Può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali.

 

– Può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal D.Lgs n. 66/2008, pari a 24 giorni.

 

– La cessione si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie da parte del beneficiario, il quale dovrà avere preventivamente esaurito le ferie, permessi ed eventuali riposi compensativi dallo stesso maturati; le ferie, i permessi e  riposi compensativi non possono in nessun caso essere monetizzati.

 

– Deve essere giustificata da documentazione attestante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

 

– I giorni di ferie dovranno essere fruiti esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. n. 151/2015.

 

[29] Art. 28 – Misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro

 

Al fine di prevenire il fenomeno delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro, le Parti firmatarie il presente contratto si impegnano a recepire integralmente e a diffondere quanto previsto dal vigente

CCNL all’allegato “Accordo Quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo”. Vengono assunte ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CE del 20/07/1999 e la Direttiva Comunitaria n. 73/2002

 

[30] Art. 29 – Violenze di genere

 

Le Parti si impegnano a promuovere presso le aziende l’inserimento lavorativo di coloro che seguono un percorso di uscita da una situazione di violenza, al fine di sostenerne l’autonomia economica. Le dipendenti assunte a tempo indeterminato inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui alla Legge 15 ottobre 2012, n. 119, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione, per un periodo massimo di cinque mesi, usufruito su base giornaliera e/ o oraria nell’arco temporale di tre anni. Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro. Durante il periodo di congedo le lavoratrici hanno diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta, per i primi tre mesi, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità nel settore agricolo. Per le ulteriori due mensilità si rimanda al Regolamento Eban in materia.

 

– Le lavoratrici di cui al presente articolo potranno richiedere, compatibilmente con le esigenze aziendali, la trasformazione del contratto full-time in part-time per un periodo temporaneo non superiore a 12 mesi. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 15 bis del vigente CCNL, le donne che hanno subito violenze di genere avranno diritto a 5 giorni di permessi retribuiti “una tantum”.

 

[31] Art. 30 – Aumenti retributivi

 

Agli impiegati della provincia di Ferrara competerà un aumento da applicarsi sul totale lordo mensile in vigore alla data del 1° agosto 2022, nella misura complessiva del 4,7% per tutte le categorie. Tale aumento è corrisposto in due soluzioni, con decorrenza la prima, pari al 3,2%, dal 1° dicembre 2022, la seconda, pari al 1,5%, dal 1° aprile 2023.

 

[32] Art. 31 – Provvedimenti Disciplinari

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 07/07/2021, per la validità delle sanzioni irrogate, il datore di lavoro ha l’onere di predisporre il codice disciplinare e di portarlo a conoscenza mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti.

Nel codice disciplinare devono essere indicate le sanzioni, le infrazioni per le quali queste possono essere irrogate e le procedure che devono essere osservate.

Per quanto attiene alla predisposizione del codice, è sufficiente il riferimento alle vigenti norme contrattuali e di legge (artt. 2104, 2105, 2106 c.c. ed art.7 della Legge n. 300/1970). Il tipo e l’entità delle sanzioni devono essere determinate in relazione ai seguenti criteri generali:

 

– sussistenza di circostanze aggravanti od attenuanti;

 

– concorso nell’infrazione di più lavoratori;

 

– intenzionalità del comportamento;

 

– grado di negligenza, imprudenza od imperizia;

 

– rilevanza degli obblighi violati;

 

– responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

 

– rilevanza del danno arrecato o del pericolo procurato.

 

L’inosservanza da parte del dipendente dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari conservativi, secondo la gravita del comportamento e la eventuale recidiva:

 

  1. a) richiamo verbale;

 

  1. b) richiamo scritto;

 

  1. c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione;

 

  1. d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni;

 

  1. e) licenziamento disciplinare.

 

Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Ai sensi dell’art.7 della Legge n. 300/1970, l’impiegato potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

 

[33] Art. 32 – Stesura del contratto provinciale

 

Le Parti convengono, nell’ambito dell’Osservatorio di cui all’art. 5 del presente contratto, di provvedere alla stesura coordinata del contratto provinciale impiegati agricoli anche attraverso il recupero delle norme cui il presente CPL si riferisce in via ricettizia. Ciò entro tre mesi dalla sottoscrizione del CPL.

 

[34] Art. 33 – Impegno a verbale

 

Le Parti firmatarie, in relazione al dettato di cui all’art. 2 del CCNL Quadri ed Impiegati Agricoli del 7 luglio 2021, ed in considerazione dell’andamento degli indicatori economici di riferimento e del contesto economico generale e territoriale del settore agricolo, si impegnano ad incontrarsi entro il mese di ottobre 2023 onde effettuare la ricognizione comparativa dei principali indicatori inflattivi e la dinamica retributiva definita con il presente accordo, allo scopo di individuare soluzioni contrattuali atte al recupero dell’eventuale differenziale qualora esistente e rilevante, tenendo conto dell’andamento economico del settore e degli indici di riferimento categoriali, nel pieno rispetto degli odierni assetti contrattuali e delle compatibilità economiche aziendali, nel limite massimo dello 0,5%.