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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 23 maggio 2022, di rinnovo del Contratto Collettivo per gli operai delle aziende agricole, che avrà validità sino al 31.12.2025.

Questi i principali contenuti.

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 23.05.2022 sono aumenti di un importo complessivo del 4,70%, da ripartirsi in 3 tranches alle seguenti scadenze:

  • 3,00% a partire dal 06.2022
  • 1,20% a partire dal 01.2023
  • 0,50% a partire dal 06.2023

Di seguito si riportano i minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale:

Operai Agricoli – minimi salariali di area mensili
Area Professionale Minimo
Area 1 € 1.389,15
Area 2 € 1.266,90
Area 3 € 944,62

 

Operai Florovivaisti – minimi salariali di area orari
Area Professionale Minimo
Area 1 € 8,41
Area 2 € 7,71
Area 3 € 7,24

I minimi salariali sopra riportati trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati o rinnovati i contratti provinciali secondo il CCNL 19 giugno 2018 come nel caso della Vostra realtà, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2025. Per tali contratti continueranno quindi ad essere applicate le tariffe attualmente in vigore.

 

WELFARE INTEGRATIVO A LIVELLO NAZIONALE

In merito alle prestazioni erogate dall’Ente bilaterale agricolo nazionale (EBAN), l’accordo introduce un’indennità a favore della lavoratrice dipendente assunta con contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione obbligatoria), pari al 20% del minimo retributivo della II area (che si aggiunge all’80% attualmente riconosciuto dall’INPS) per un massimo di 5 mensilità.

Inoltre, l’accordo dispone che:

  • l’assegno di solidarietà, pari all’80% del minimo retributivo della II area per un massimo di 6 mensilità, in favore degli operai a tempo indeterminato (OTI) affetti da patologie oncologiche che usufruiscano dell’aspettativa non retribuita (artt. 60 e 61 del CCNL), va riconosciuto anche in caso di OTI che abbiano subito grandi interventi chirurgici;
  • l’indennità (fissata nella misura del 100% del minimo retributivo della II area) in favore delle donne lavoratrici a tempo indeterminato vittime di violenza di genere, che usufruiscano del periodo di congedo ex art. 69 del CCNL, spetta per i 3 mesi (in precedenza 2 mesi) di congedo fruiti successivi ai 3 mesi previsti dalla legge e indennizzati dall’INPS.

Viene inoltre assunto l’impegno all’istituzione di una Cassa rischio vita in favore degli OTI, mediante specifico accordo da definirsi entro il 31 dicembre 2022.

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le Parti hanno convenuto l’aggiornamento di alcuni profili professionali all’interno della classificazione e l’introduzione di nuovi profili, con specifico riferimento agli operai florovivaisti.

In particolare, si segnala:

  • nell’ambito dell’Area 1a l’inserimento al livello “a” – ex specializzato super, del profilo dell’arboricoltore specializzato ed al livello “b” – ex specializzati, del profilo di giardiniere in grado di operare secondo le regole agronomiche/paesaggistiche nella costruzione e manutenzione di parchi e giardini ed aree a verde in genere.
  • nell’ambito dell’Area 2a l’inserimento al livello “c” – ex qualificati super, del profilo di giardiniere manutentore ed al livello “d” – ex qualificati, del profilo di operaio addetto alla vendita, senza responsabilità di cassa, di piante e fiori negli spacci aziendali, nonché del profilo di giardiniere generico.

 

FERIE SOLIDALI

Viene data piena attuazione all’istituto delle Ferie solidali cioè la cessione, da parte degli Operai a Tempo Indeterminato, a titolo gratuito e volontario di parte delle proprie ferie a colleghi con la necessità di prestare assistenza a familiari in gravi condizioni di salute, secondo la disciplina dell’art. 24 del Decreto Legislativo 151/2015.

 

MALATTIA

Vengono analiticamente dettagliati tutti i grandi interventi chirurgici (debitamente documentati) per i quali il lavoratore può richiedere, oltre che nel caso di patologie oncologiche, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.