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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 05 luglio 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore Turismo e Alberghi Confcommercio, con decorrenza dal 01.07.2024 e scadenza il 31.12.2027.

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Viene mantenuto l’attuale sistema di classificazione basato su 10 livelli professionali (di cui 2 relativi alla categoria quadri) con una razionalizzazione delle mansioni e l’inserimento di nuovi profili in relazione all’evoluzione dei modelli organizzativi.

Secondo la nuova formulazione, nell’ipotesi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore oppure ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo 6 mesi.

In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 5 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.07.2024, 01.06.2025, 01.05.2026, 01.04.2027 e 01.11.2027.

Di seguito si riportano i valori degli aumenti alle relative scadenze:

Livello Aumento dal 01.07.2024 Aumento dal 01.06.2025 Aumento dal 01.05.2026 Aumento dal 01.04.2027 Aumento dal 01.11.2027
QA € 99,77 € 57,01 € 49,88 € 49,88 € 28,51
QB € 92,37 € 52,78 € 46,18 € 46,18 € 26,39
€ 86,06 € 49,18 € 43,03 € 43,03 € 24,59
€ 78,66 € 44,95 € 39,33 € 39,33 € 22,47
€ 74,18 € 42,39 € 37,09 € 37,09 € 21,20
€ 70,00 € 40,00 € 35,00 € 35,00 € 20,00
€ 65,65 € 37,51 € 32,82 € 32,82 € 18,76
6° S € 63,12 € 36,07 € 31,56 € 31,56 € 18,04
€ 62,23 € 35,56 € 31,11 € 31,11 € 17,78
€ 58,31 € 33,32 € 29,16 € 29,16 € 16,66

 

Per effetto dei suddetti incrementi questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:

Livello Minimo dal 30.06.2024 Minimo dal 01.07.2024 Minimo dal 01.06.2025 Minimo dal 01.05.2026 Minimo dal 01.04.2027 Minimo dal 01.11.2027
QA € 2.210,16 € 2.309,93 € 2.366,94 € 2.416,82 € 2.466,71 € 2.495,22
QB € 2.046,20 € 2.138,57 € 2.191,35 € 2.237,53 € 2.283,72 € 2.310,11
€ 1.906,44 € 1.992,50 € 2.041,68 € 2.084,71 € 2.127,73 € 2.152,32
€ 1.742,47 € 1.821,13 € 1.866,07 € 1.905,40 € 1.944,73 € 1.967,20
€ 1.643,37 € 1.717,55 € 1.759,94 € 1.797,04 € 1.834,13 € 1.855,32
€ 1.550,69 € 1.620,69 € 1.660,69 € 1.695,69 € 1.730,69 € 1.750,69
€ 1.454,28 € 1.519,93 € 1.557,44 € 1.590,27 € 1.623,09 € 1.641,85
6° S € 1.398,37 € 1.461,49 € 1.497,57 € 1.529,13 € 1.560,69 € 1.578,72
€ 1.378,55 € 1.440,78 € 1.476,34 € 1.507,45 € 1.538,57 € 1.556,35
€ 1.291,81 € 1.350,12 € 1.383,45 € 1.412,60 € 1.441,76 € 1.458,42

 

Si ricorda che ai livelli A e B spetta un’indennità di funzione pari, rispettivamente, a € 75,00 e € 70,00.

 

BILATERALITA’

In caso di omissione del versamento della quota di finanziamento all’Ente Bilaterale (pari allo 0,20% della paga base per 14 mensilità), il datore deve corrispondere al lavoratore, per 14 mensilità, un elemento distinto della retribuzione (EDR) pari allo 0,60% della paga base conglobata, comprensiva dell’ex indennità di contingenza.

Il versamento non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità verso il lavoratore per la perdita delle prestazioni erogate dall’Ente bilaterale, incluse quelle concernenti il sostegno al reddito.

 

VITTO E ALLOGGIO

Con riferimento alla Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio, viene stabilito che il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio corrisponderà il relativo prezzo all’azienda fornitrice nelle seguenti misure:

 

SERVIZIO VALORE DAL 01.07.2024 VALORE DAL 01.01.2026
Un pranzo € 0,95 € 1,05
Una prima colazione € 0,17 € 0,19
Un pernottamento € 1,09 € 1,17

Eventuali valori di vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli sopra indicati saranno

adeguati nelle seguenti misure massime.

SERVIZIO ADEGUAMENTO DAL 01.07.2024 ADEGUAMENTO DAL 01.01.2026
Un pranzo € 0,10 € 0,20
Una prima colazione € 0,01 € 0,03
Un pernottamento € 0,09 € 0,17

 

PREMIO DI RISULTATO

Viene anzitutto stabilito che nell’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, il datore provvederà all’erogazione, con la retribuzione del mese di novembre 2027, dei seguenti importi:

Livello Importo
A, B € 186,00
1, 2, 3 € 158,00
4, 5 € 140,00
6S, 6, 7 € 112,00

Il premio di risultato è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga riconosciuto successivamente al 1° luglio 2024.

Si conferma che in alternativa alle suddette somme, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda potrà destinare l’importo di 140,00 euro (riproporzionato per i part time) a strumenti di welfare.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 1° Luglio 2027, il contributo a carico azienda al Fondo FAST viene elevato di € 3,00 mensili.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2027 il contributo ordinario dovuto al Fondo FAST sarà pari a 15,00 euro mensili (di cui € 13,00 a carico datore di lavoro ed € 2,00 a carico del lavoratore).

In caso di omissione del versamento delle suddette quote il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR), non assorbibile, pari a 14,00 euro mensili (per 14 mensilità), fermo restando il diritto alle prestazioni sanitarie ed al risarcimento del maggior danno subito.

L’eventuale EDR è utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e di legge, incluso il TFR.

 

CASSA QUAS

Il rinnovo prevede l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri. Nel particolare, il contributo obbligatorio dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta:

  • dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui;
  • dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui.

Conseguentemente, la contribuzione alla Cassa QUAS è cosi ridefinita:

Decorrenza Contributo DATORE Contributo LAVORATORE Contributo TOTALE
Al 31.12.2024 € 340,00 € 50,00 € 390,00
Dal 01.01.2025 € 360,00 € 50,00 € 410,00
Dal 01.01.2026 € 380,00 € 50,00 € 430,00

 

MATURAZIONE MENSILITA’ SUPPLEMENTARI

Viene modificato la modalità di calcolo dei ratei maturati nell’ipotesi di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno.

Relativamente alla tredicesima mensilità, il rinnovo dispone che i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”), nonché i periodi di congedo parentale, vadano computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della mensilità aggiuntiva.

Relativamente alla quattordicesima mensilità, il rinnovo dispone che i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) a decorrere dal 01.07.2024 vadano computati vadano computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della mensilità aggiuntiva., mentre i periodi di congedo parentale verranno computati a decorrere dal 31 dicembre 2027.

 

MATURAZIONE FERIE E PERMESSI

In materia di riduzione dell’orario di lavoro, fermo restando che i permessi ROL non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, viene precisato che, tuttavia, i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale sono utili ai fini della loro maturazione.

Parimenti ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per congedo di maternità e paternità, per congedo parentale, nonché per malattia od infortunio.

 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Le Parti hanno concordato sulla possibilità di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi (e non eccedente i 24 mesi complessivi) nell’ipotesi di grandi eventi (ad es. Olimpiadi, Expo, Giubileo) da individuare a livello territoriale con apposito accordo sottoscritto dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie il CCNL.

 

TUTELA DELLA GENITORIALITA’

Il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni.

La disciplina del congedo di paternità obbligatorio e dei congedi parentali viene adeguata alla più recente normativa in materia.

 

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.