È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 06 giugno 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore Alimentari Artigianato, con decorrenza -retroattiva- dal 01.01.2023 e scadenza il 31.12.2026.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Sono previste n. 4 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.04.2024, 01.01.2025, 01.11.2025 e 01.04.2026.
Gli aumenti relativi alla prima tranche (dal 1° aprile 2024) vanno erogati in un’unica soluzione, in occasione del cedolino paga del mese di giugno 2024, sotto la voce “Arretrato CCNL”.
Di seguito si riportano i valori degli aumenti alle relative scadenze:
Livello | Aumento dal 01.04.2024 | Aumento dal 01.01.2025 | Aumento dal 01.11.2025 | Aumento dal 01.04.2026 | Aumento
TOTALE |
1° S | € 78,34 | € 52,22 | € 71,81 | € 66,59 | € 268,96 |
1° | € 70,33 | € 46,89 | € 64,47 | € 59,78 | € 241,47 |
2° | € 64,39 | € 42,92 | € 59,02 | € 54,73 | € 221,06 |
3° A | € 60,00 | € 40,00 | € 55,00 | € 51,00 | € 206,00 |
3° | € 56,75 | € 37,83 | € 52,02 | € 48,24 | € 194,84 |
4° | € 54,44 | € 36,29 | € 49,90 | € 46,27 | € 186,90 |
5° | € 51,92 | € 34,62 | € 47,60 | € 44,13 | € 178,27 |
6° | € 48,58 | € 32,39 | € 44,53 | € 41,29 | € 166,79 |
Per effetto dei suddetti incrementi questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:
Livello | Retribuzione al 31.03.2024 | Retribuzione dal 01.04.2024 | Retribuzione dal 01.01.2025 | Retribuzione dal 01.11.2025 | Retribuzione dal 01.04.2026 |
1° S | € 2.237,60 | € 2.315,94 | € 2.368,16 | € 2.439,97 | € 2.506,56 |
1° | € 2.009,01 | € 2.079,34 | € 2.126,23 | € 2.190,70 | € 2.250,48 |
2° | € 1.839,16 | € 1.903,55 | € 1.946,47 | € 2.005,49 | € 2.060,22 |
3° A | € 1.713,85 | € 1.773,85 | € 1.813,85 | € 1.868,85 | € 1.919,85 |
3° | € 1.621,06 | € 1.677,81 | € 1.715,64 | € 1.767,66 | € 1.815,90 |
4° | € 1.554,94 | € 1.609,38 | € 1.645,67 | € 1.695,57 | € 1.741,84 |
5° | € 1.483,14 | € 1. 535,06 | € 1.569,68 | € 1.617,28 | € 1.661,41 |
6° | € 1.387,62 | € 1.436,20 | € 1.468,59 | € 1.513,12 | € 1.554,41 |
UNA TANTUM
Viene disposta, a favore dei soli lavoratori in forza alla data del 6 giugno 2024, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (01 gennaio 2023 – 31 marzo 2024), la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 160,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’una tantum:
- è corrisposta in 2 tranches di pari importo: € 80,00 con la retribuzione del mese di giugno 2024 e € 80,00 con la retribuzione del mese di settembre 2024;
- agli apprendisti viene erogata, con le suddette nella misura del 70%;
- è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
TEMPO DETERMINATO
Si conferma che è ammessa l’apposizione del termine al contratto di durata non superiore a 36 mesi, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione.
Si conviene la conferma delle ulteriori causali di stipula, rinnovo o proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i suddetti limiti massimi:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
LAVORO INTERMITTENTE “A CHIAMATA”
Il contratto prevede la possibilità di attivare contratti di lavoro intermittente nei seguenti casi:
- vettori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti presso il consumatore;
- un ulteriore aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando questi svolgono direttamente attività di vendita.
PERMESSI PER INSERIMENTO NIDO / SCUOLA DELL’INFANZIA
Alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, al fine dell’inserimento all’asino nido o alla scuola d’infanzia del figlio/a, spettano (tramite richiesta avanzata al datore di lavoro con un adeguato preavviso) spetta un permesso retribuito fino ad un massimo di 8 ore annue, frazionabili.
PREAVVISO DI DIMISSIONI E LICENZIAMENTO
Questi i nuovi termini di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore non in prova:
Livello | Operai | Impiegati |
1° S | 120 giorni | |
1° | 90 giorni | |
2° | 45 giorni | |
3° A | 45 giorni | 45 giorni |
3° | 45 giorni | 45 giorni |
4° | 30 giorni | 30 giorni |
5° | 15 giorni | 30 giorni |
6° | 15 giorni |
VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.
MALATTIA
In caso di malattie di lunga durata, il periodo con diritto alla conservazione del posto di lavoro (c.d. comporto) è elevato di ulteriori 90 giorni per i lavoratori con una disabilità certificata.