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È stata sottoscritta tra le parti sociali l’Ipotesi di accordo del 06.12.2021, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del settore Alimentari – Artigiani, che avrà validità, retroattiva, dal 01.01.2019 al 31.12.2022.

Questi i principali contenuti:

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 3 tranche di aumento salariale, alle date del 01.11.2021 (retroattiva), 01.03.2022 e 01.07.2022.

 

Aumenti retributivi

Livelli Aumenti

Dal 01/11/2021

Aumenti

Dal 01/03/2022

Aumenti

Dal 01/07/2022

Totale

aumenti

1 S € 41,78 € 39,17 € 19,58 € 100,53
1 € 37,51 € 35,17 € 17,58 € 90,26
2 € 34,34 € 32,19 € 16,10 € 82,63
3 A € 32,00 € 30,00 € 15,00 € 77,00
3 € 30,27 € 28,38 € 14,19 € 72,83
4 € 29,03 € 27,22 € 13,61 € 69,86
5 € 27,69 € 25,96 € 12,98 € 66,63
6 € 25,91 € 24,29 € 12,14 € 62,34

 

Minimi tabellari

Livelli Minimi al 31.10.2021 Nuovo minimo

dall’1/11/2021

Nuovo minimo

Dal 01/3/2022

Nuovo minimo

Dal 01/07/2022

1 S € 2.137,07 € 2.178,85 € 2.218,02 € 2.237,60
1 € 1.918,75 € 1.956,26 € 1.991,43 € 2.009,01
2 € 1.756,53 € 1.790,87 € 1.823,06 € 1.839,16
3 A € 1.636,85 € 1.668,85 € 1.698,85 € 1.713,85
3 € 1.548,23 € 1.578,50 € 1.606,88 € 1.621,06
4 € 1.485,08 € 1.514,11 € 1.541,33 € 1.554,94
5 € 1.416,51 € 1.444,20 € 1.470,16 € 1.483,14
6 € 1.325,28 € 1.351,19 € 1.375,48 € 1.387,62

 

UNA TANTUM CONTRATTUALE

Ai lavoratori in forza alla data del 06.12.2021 verrà corrisposta un’una tantum di importo lordo pari ad € 140,00, frazionabile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo dal 01.01.2019 al 31.10.2021.

L’importo non avrà riflessi sugli Istituti contrattuali, compreso il Trattamento di fine rapporto.

L’una tantum verrà riconosciuta in due tranche, alle seguenti scadenze:

  • 50% con i cedolini di paga del mese di Febbraio 2022
  • 50% con i cedolini di paga del mese di Aprile 2022

Agli apprendisti è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70%.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Vengono previste ulteriori specifiche causali di ricorso al lavoro a termine, in aggiunta a quelle di legge:

– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;

– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

 

CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE “A CHIAMATA”

Viene prevista la possibilità per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL di ricorrere al contratto di lavoro intermittente limitatamente a quelle figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il domicilio dei clienti del datore di lavoro.

La disciplina contrattuale ha al momento carattere sperimentale, con validità sino al 31.12.2023.

 

TUTELA DELLA MATERNITA’ / PATERITA’

Viene prevista la possibilità di concedere alla lavoratrice madre che ne faccia richiesta, compatibilmente con le esigenze aziendali, un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi consecutivi, a partire dal terzo anno di vita del proprio figlio. La medesima concessione può essere richiesta dal lavoratore padre mono-affidatario.

Prevista inoltre la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori con almeno otto anni di servizio di ottenere, durante il periodo di astensione facoltativa, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto nella misura del 30%.

Per i genitori di figli fino a tre anni d’età o impegnati nell’inserimento dei figli all’asilo nido sono previste forme di flessibilità nell’orario di entrata e di uscita, da concordare individualmente.

 

PERMESSI LAVORATORI MIGRANTI

Ai lavoratori stranieri viene concesso il riconoscimento di n. 150 ore di permesso retribuito ogni tre anni al fine della partecipazione a corsi per l’apprendimento della lingua italiana, godibili anche in un solo anno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

distinti saluti.