È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 22 marzo 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore Commercio.
Il contratto ha validità quadriennale, decorre retroattivamente dal 01.03.2023 e scade il 31.03.2027.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Sono previste n. 6 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.04.2023 (più che un aumento si tratta del recepimento dell’acconto su futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario 12 dicembre 2022 – Vd. nostra circolare n. 33/2022), 01.04.2024, 01.03.2025, 01.11.2025, 01.11.2026 e 01.02.2027
Di seguito si riportano i valori degli aumenti alle relative scadenze:
Livello | Aumento dal 01.04.2023 (*) | Aumento dal 01.04.2024 | Aumento dal 01.03.2025 | Aumento dal 01.11.2025 | Aumento dal 01.11.2026 | Aumento dal 01.02.2027 |
Q | € 52,09 | € 121,54 | € 52,09 | € 60,77 | € 60,77 | € 69,44 |
1° | € 46,92 | € 109,48 | € 46,92 | € 54,74 | € 54,74 | € 62,55 |
2° | € 40,59 | € 94,70 | € 40,59 | € 47,35 | € 47,35 | € 54,11 |
3° | € 34,69 | € 80,94 | € 34,69 | € 40,47 | € 40,47 | € 46,25 |
4° | € 30,00 | € 70,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 40,00 |
5° | € 27,10 | € 63,24 | € 27,10 | € 31,62 | € 31,62 | € 36,14 |
6° | € 24,33 | € 56,78 | € 24,33 | € 28,39 | € 28,39 | € 32,45 |
7° | € 20,83 | € 48,61 | € 20,83 | € 24,31 | € 24,31 | € 27,78 |
(*) Trattasi dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 (Vd. nostra circolare n. 33/2022).
Per effetto dei suddetti incrementi questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:
Livello | Minimo dal 01.04.2023 (*) | Minimo dal 01.04.2024 | Minimo dal 01.03.2025 | Minimo dal 01.11.2025 | Minimo dal 01.11.2026 | Minimo dal 01.02.2027 |
Q | € 2.749,86 | € 2.871,40 | € 2.923,49 | € 2.984,26 | € 3.045,03 | € 3.114,47 |
1° | € 2.292,93 | € 2.402,41 | € 2.449,33 | € 2.504,07 | € 2.558,81 | € 2.621,36 |
2° | € 2.050,97 | € 2.145,67 | € 2.186,26 | € 2.233,61 | € 2.280,96 | € 2.335,07 |
3° | € 1.825,74 | € 1.906,68 | € 1.941,37 | € 1.981,84 | € 2.022,31 | € 2.068,56 |
4° | € 1.646,68 | € 1.716,68 | € 1.746,68 | € 1.781,68 | € 1.816,68 | € 1.856,68 |
5° | € 1.536,05 | € 1.599,29 | € 1.626,39 | € 1.658,01 | € 1.689,63 | € 1.725,77 |
6° | € 1.430,20 | € 1.486,98 | € 1.511,31 | € 1.539,70 | € 1.568,09 | € 1.600,54 |
7° | € 1.296,98 | € 1.345,59 | € 1.366,42 | € 1.390,73 | € 1.415,04 | € 1.442,82 |
(*) Trattasi dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 (Vd. nostra circolare n. 33/2022).
UNA TANTUM
Viene prevista la corresponsione di un importo forfettario “una tantum” ai soli lavoratori in forza al 22 marzo 2024.
L’importo viene determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, con corresponsione in due tranches, di eguale importo, con le retribuzioni di competenza luglio 2024 e luglio 2025.
L’importo di “una tantum”, inoltre:
- deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro;
- non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.
Gli importi dell’“una tantum” spettanti nelle due decorrenze per ciascun livello sono i seguenti:
Livello | Tranche Luglio 2024 | Tranche Luglio 2025 |
Q | € 303,81 | € 303,81 |
1° | € 273,67 | € 273,67 |
2° | € 236,73 | € 236,73 |
3° | € 202,34 | € 202,34 |
4° | € 175,00 | € 175,00 |
5° | € 158,11 | € 158,11 |
6° | € 141,95 | € 141,95 |
7° | € 121,53 | € 121,53 |
INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
Viene previsto un preciso meccanismo di tutela retributiva in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo.
Qualora decorrano 6 mesi dalla scadenza del CCNL (ora prevista al 31.03.2027) senza che sia subentrato un nuovo accordo di rinnovo ai lavoratori dipendenti cui si applica il contratto dovrà essere corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione (cd. “indennità di vacanza contrattuale”) calcolato sulla base del valore dell’Indice dei Prezzi al Consumo (IPCA).
BILATERALITÀ
Viene precisato che il contributo a finanziamento degli enti bilaterali territoriali, dovuto nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolati su paga base e contingenza, è dovuto per quattordici mensilità. Pertanto anche l’elemento distinto della retribuzione (0,30% di paga base e contingenza), dovuto ai lavoratori dalle aziende che omettono la contribuzione all’ente bilaterale, spetta ai lavoratori per quattordici mensilità.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dal 1° aprile 2025, il contributo a carico azienda al Fondo EST viene elevato di € 3,00 mensili.
Conseguentemente, dal 1° aprile 2025 il contributo ordinario dovuto al Fondo EST da parte del datore di lavoro sarà pari a 15,00 euro mensili.
CASSA QUAS
Viene previsto l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri.
Nel particolare, il contributo obbligatorio dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta:
- dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui;
- dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui.
Conseguentemente, la contribuzione alla Cassa QUAS è cosi ridefinita:
Decorrenza |
Contributo DATORE DI LAVORO | Contributo LAVORATORE | Contributo TOTALE ANNUO |
Fino al 31.12.2024 | € 350,00 | € 56,00 | € 406,00 |
Dal 01.01.2025 | € 370,00 | € 56,00 | € 426,00 |
Dal 01.01.2026 | € 390,00 | € 56,00 | € 446,00 |
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
La disciplina di tale tipologia contrattuale viene aggiornata in conformità alle più recenti disposizioni normative in materia. In particolare vengono analiticamente individuate le causali per le quali è legittima l’apposizione del termine al contratto individuale di lavoro:
- saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
- fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
- festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
- festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
- riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
- terziario avanzato: lavoratori assunti con specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
- digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi;
- incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.
CLAUSOLE ELASTICHE NEL PART TIME
La disciplina dell’istituto viene aggiornata in conformità alle più recenti disposizioni normative in materia.
Contestualmente viene previsto che l’indennità annuale alternativa alla maggiorazione dell’1,5% dovuta per la variazione temporale della distribuzione delle ore di lavoro, dal 1° gennaio 2025 aumenti ad un importo non inferiore, su base annua, a 155 euro, da corrispondere in quote mensili.
CONGEDI PARENTALI
Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.
Contestualmente viene ridotto a 5 giorni il preavviso scritto che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale (in precedenza, 15 giorni).
VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.