In data 18.06.2024 è stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori Impiegati e Quadri delle aziende del settore Agricoltura.
L’Accordo ha validità, retroattiva, dal 01.01.2024 al 31.12.2027.
Questi i principali contenuti:
TRATTAMENTI MINIMI CONTRATTUALI
Le Parti hanno concordato un incremento retributivo pari al 6,90% rispetto ai precedenti minimi, suddivisi in due tranche:
- 5,00% a decorrere dal 01.04.2024, con effetto retroattivo
- 1,90% a decorrere dal 01.01.2025
Pertanto i minimi di stipendio mensile conglobato, comprensivi dell’elemento territoriale provinciale, sono i seguenti:
Livelli | Minimo dal 01.04.24 | Minimo dal 01.01.25 |
QUADRI | € 2.630,11 | € 2.677,70 |
1° | € 2.530,55 | € 2.576,14 |
2° | € 2.168,74 | € 2.207,99 |
3° | € 1.966,35 | € 2.001,93 |
4° | € 1.809,84 | € 1.842,59 |
5° | € 1.729,46 | € 1.760,76 |
6° | € 1.644,81 | € 1.674,58 |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – AGRIFONDO
Fino alla scadenza del presente contratto, è confermato in via sperimentale un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a € 10,00 mensili per ciascun impiegato e quadro, da versare ad Agrifondo.
Per i quadri e gli impiegati iscritti ad Agrifondo tale contributo è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i quadri ed impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Dal 2025 viene previsto che il contributo a carico azienda per l’iscrizione al FIA (Fondo di assistenza sanitaria integrativa) sia elevato a 520,00 annui (rispetto agli attuali 470,00).
PERMESSI
Vengono introdotte n. 8 ore di permesso retribuito per assenze motivate dalla malattia del figlio fino a 8 anni di età o dall’esigenza di assistere genitori non autosufficienti (questi ultimi esclusivamente qualora il dipendente non benefici già dei permessi ex Legge 104/1992).
Introdotto inoltre un periodo di aspettativa della durata di sei mesi fruibili, in aggiunta all’ordinaria tutela di malattia, in caso di patologie oncologiche o gravi interventi chirurgici.