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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 01 marzo 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore Industria Alimentare.

Il contratto ha validità quadriennale, decorre retroattivamente dal 01.12.2023 e scade il 30.11.2027.

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 5 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.12.2023, 01.09.2024, 01.01.2025, 01.01.2026 e 01.01.2027.  Gli incrementi di dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024 saranno corrisposti con la retribuzione di aprile 2024.

Di seguito si riportano i valori degli aumenti alle relative scadenze:

Livello Aumento dal 01.12.2023 Aumento dal 01.09.2024 Aumento dal 01.01.2025 Aumento dal 01.01.2026 Aumento dal 01.01.2027 Aumento complessivo
1° S € 33,58 € 58,76 € 100,73 € 100,73 € 65,47 € 359,27
€ 29,20 € 51,09 € 87,59 € 87,59 € 56,93 € 312,40
€ 24,09 € 42,15 € 72,26 € 72,26 € 46,97 € 257,73
3° A € 21,17 € 37,04 € 63,50 € 63,50 € 41,28 € 226,49
€ 18,98 € 33,21 € 56,93 € 56,93 € 37,01 € 203,06
€ 17,52 € 30,66 € 52,55 € 52,55 € 34,16 € 187,44
€ 16,06 € 28,10 € 48,18 € 48,18 € 31,31 € 171,83
€ 14,60 € 25,55 € 43,80 € 43,80 € 28,47 € 156,22

Per effetto dei suddetti incrementi questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:

Livello Minimi al 30.11.2023 Minimi dal 01.12.2024 Minimi dal 01.09.2024 Minimi dal 01.01.2025 Minimi dal 01.01.2026 Minimi dal 01.01.2027
1° S € 3.033,10 € 3.066,68 € 3.125,44 € 3.226,17 € 3.326,90 € 3.392,37
€ 2.702,96 € 2.732,16 € 2.783,25 € 2.870,84 € 2.958,43 € 3.015,36
€ 2.317,87 € 2.341,96 € 2.384,11 € 2.456,37 € 2.528,63 € 2.575,60
3° A € 2.097,78 € 2.118,95 € 2.155,99 € 2.219,49 € 2.282,99 € 2.324,27
€ 1.932,75 € 1.951,73 € 1.984,94 € 2.041,87 € 2.098,80 € 2.135,81
€ 1.822,69 € 1.840,21 € 1.870,87 € 1.923,42 € 1.975,97 € 2.010,13
€ 1.712,68 € 1.728,74 € 1.756,84 € 1.805,02 € 1.853,20 € 1.884,51
€ 1.602,64 € 1.617,24 € 1.642,79 € 1.686,59 € 1.730,39 € 1.758,86

 

INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (IAR)

Viene stabilito un aumento dell’incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR). Gli importi del suddetto incremento per i vari livelli sono i seguenti:

Livello IAR al 30.11.2023 Aumento dal 01.12.2023 IAR dal 01.12.2023 Aumento dal 01.09.2027 IAR dal 01.01.2027
1° S € 58,77 € 92,34 € 151,11 € 18,47 € 169,57
€ 51,10 € 80,29 € 131,39 € 16,06 € 147,45
€ 42,16 € 66,24 € 108,40 € 13,25 € 121,65
3° A € 37,05 € 58,21 € 95,26 € 11,64 € 106,90
Livello IAR al 30.11.2023 Aumento dal 01.12.2023 IAR dal 01.12.2023 Aumento dal 01.09.2027 IAR dal 01.01.2027
€ 33,22 € 52,19 € 85,41 € 10,44 € 95,85
€ 30,66 € 48,18 € 78,84 € 9,64 € 88,47
€ 28,11 € 44,16 € 72,27 € 8,83 € 81,10
€ 25,55 € 40,15 € 65,70 € 8,03 € 73,73

 

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MANCATA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Le Parti stabiliscono che a decorrere dal 01.01.2027 le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi eroghino, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi indicati nella seguente tabella:

Livello Trattamento per mancata contrattazione di 2° livello
1° S € 75,55
€ 65,69
54,20
3°A € 47,63
€ 42,70
€ 39,42
€ 36,13
€ 32,85

I suddetti importi, che verranno riconosciuti sempre per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza le erogazioni attualmente svolgenti funzione analoga.

Tali importi non hanno alcun riflesso sugli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.

 

BILATERALITÀ

Si conviene di assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum mediante l’ente bilaterale di settore (EBS), al quale andrà versata, da parte del datore di lavoro, una specifica contribuzione mensile (riferita da 12 mensilità) pari a € 3,50 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato.

Dal 1° gennaio 2025 l’importo della contribuzione sarà elevato a € 4,50 mensili con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 1° gennaio 2025, il contributo a carico azienda al Fondo FASA viene elevato a 16,00 euro mensili (€ 12,00 mensili sino al 31.12.2024), per 12 mensilità.

A far data dal 1° gennaio 2029 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2,00 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.

 

PERMESSI RIDUZIONE ORARIO

A decorrere dal 01.01.2027 è previsto il riconoscimento di ulteriori 4 ore a titolo di riduzione annua di orario di lavoro (ROL).

Per gli impiegati (ad eccezione del personale svolgente mansioni legate all’utilizzazione degli impianti), la riduzione oraria maturata a partire dal 01.01.2024 andrà fruita entro l’anno. I permessi non goduti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione andranno liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31 dicembre dell’anno di maturazione.

 

MALATTIA

In materia di conservazione del posto, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, al lavoratore non in prova spetta la conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:

  • 186 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni compiuti;
  • 365 giorni di calendario per anzianità oltre i 5 anni.

I suddetti periodi di conservazione del posto sono aumentati di 90 giorni per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 68/1999. Durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto non decorre retribuzione né anzianità per alcun istituto.

L’azienda almeno 48 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, e in ogni caso 48 ore prima dell’adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, deve informare il lavoratore.

In materia di trattamento economico, durante l’evento malattia ai lavoratori va riconosciuto, oltre all’indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, un trattamento integrativo a carico azienda fino a concorrenza delle seguenti percentuali della retribuzione normale netta:

Anzianità di servizio Durata assenza % retribuzione
Fino a 5 anni compiuti Primi 186 giorni di calendario 100%
 

Oltre 5 anni

Primi 186 giorni di calendario 100%
Successivi 187 giorni di calendario 50%

 

CONGEDI PARENTALI

A favore dei genitori, anche adottivi, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992, è prevista la possibilità della richiesta di fruizione di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, previa presentazione di idonea documentazione, potrà usufruire di permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili per l’inserimento all’asilo nido/infanzia del figlio di età fino a 4 anni.

 

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO

Ai genitori, alternativamente, è riconosciuto il diritto all’astensione dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, di cui 1 giorno retribuito ed i restanti non retribuiti e fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere (compatibilmente con le esigenze organizzative), per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 12 anni.

 

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.

 

PATTO FORMATIVO

Nell’ipotesi in cui il lavoratore avanzi la richiesta della partecipazione a corsi di specializzazione per l’acquisizione di competenze riferibili alle attività aziendali (anche se non immediatamente collegate alle mansioni svolte) oppure l’azienda intenda far frequentare al lavoratore un corso per l’acquisizione di competenze difficilmente reperibili sul mercato, sussiste la possibilità della concessione di specifici permessi retribuiti fino ad un massimo di 40 ore, a fronte dell’impegno da parte del lavoratore alla permanenza in azienda per un periodo di 2 anni seguenti il termine del corso.

In caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, ad eccezione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa, in occasione della cessazione del rapporto l’azienda provvederà al recupero delle ore di formazione dal monte residuo di ROL, ex-festività e ferie.

In caso di incapienza, l’azienda tratterrà una somma pari all’importo retributivo orario equivalente.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina di tale tipologia contrattuale viene aggiornata in conformità alle più recenti disposizioni normative in materia.

Relativamente ai limiti quantitativi viene fissato nel 25% il limite di ricorso ai contratti a tempo determinato, da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Viene ribadito che nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato.

In materia di durata vengono previste specifiche causali che consentono l’apposizione di un termine al contratto eccedente i dodici mesi, ma comunque entro i 24 mesi:

  • esecuzione di un progetto, di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività (es. migrazione a nuovi software, cambi di sistemi informatici, etc.);
  • realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi (es. attività di engineering e impiantistica).

In materia di causali sostitutive, viene previsto che l’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può essere anticipata fino a 2 mesi prima dell’inizio del congedo.

 

PREAVVISO

I termini di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni per gli operai vengono innalzati a 12 giorni di calendario in caso di anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti e 20 giorni di calendario in caso di anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.

Per gli impiegati vengono rivisti come da seguente tabella:

 

Livelli

Anzianità di servizio
Inferiore a tre anni compiuti Da tre a sette anni compiuti Superiore a sette anni compiuti
1°S e 1° 90 giorni di calendario 120 giorni di calendario 150 giorni di calendario
40 giorni di calendario 60 giorni di calendario 90 giorni di calendario
3° e 3°A 30 giorni di calendario 45 giorni di calendario 60 giorni di calendario
Altri 20 giorni di calendario 40 giorni di calendario 50 giorni di calendario