In data 01.03.2021 è stato sottoscritto tra le parti sociali l’Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Industria Cuoio e Pelli.
L’Accordo ha validità (retroattiva) dal 01.04.2019 al 31.03.2023, ferma restando l’applicazione delle novità introdotte dalla data del 01 marzo 2021.
Questi i principali contenuti:
INCREMENTI RETRIBUTIVI
Non viene prevista l’erogazione di Una Tantum.
Le Parti hanno concordato un incremento retributivo da corrispondere in 4 tranches, decorrenti dal 01 novembre 2021, così dettagliate:
LIVELLO | Dal 01.11.21 | Dal 01.04.22 | Dal 01.10.22 | Dal 01.03.22 | TOTALE (*) |
6Q | € 25,34 | € 31,68 | € 25,34 | € 16,47 | € 98,84 |
6 | € 25,34 | € 31,68 | € 25,34 | € 16,47 | € 98,98 |
5 | € 23,14 | € 28,92 | € 23,14 | € 15,04 | € 90,23 |
4S | € 21,64 | € 27,05 | € 21,64 | € 14,07 | € 84,40 |
4 | € 21,09 | € 26,37 | € 21,09 | € 13,71 | € 82,27 |
3 | € 20,00 | € 25,00 | € 20,00 | € 13,00 | € 78,00 |
2 | € 18,90 | € 23,63 | € 18,90 | € 12,29 | € 73,73 |
1 | € 11,37 | € 14,21 | € 11,37 | € 7,39 | € 44,34 |
(*) Si evidenzia come nel testo dell’accordo per alcuni livelli la somma matematica delle singole tranche di aumento differisca per un centesimo dal totale complessivo ivi riportato.
Conseguentemente, questo il valore dei nuovi minimi, alle relative scadenze:
LIVELLO | Dal 01.11.21 | Dal 01.04.22 | Dal 01.10.22 | Dal 01.03.22 |
6Q | € 2.110,63 | € 2.142,31 | € 2.167,66 | € 2.184,13 |
6 | € 2.110,63 | € 2.142,31 | € 2.167,66 | € 2.184,13 |
5 | € 1.909,91 | € 1.938,83 | € 1.961,96 | € 1.977,00 |
4S | € 1.789,78 | € 1.816,83 | € 1.838,48 | € 1.852,54 |
4 | € 1.749,25 | € 1.775,62 | € 1.796,72 | € 1.810,54 |
3 | € 1.673,70 | € 1.698,70 | € 1.718,70 | € 1.731,70 |
2 | € 1.589,05 | € 1.612,68 | € 1.631,59 | € 1.643,88 |
1 | € 1.244,59 | € 1.258,80 | € 1.270,17 | € 1.277,56 |
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (E.G.R.)
A proposito dell’importo a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, riconosciuto ai lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, l’ipotesi di accordo dispone il suo innalzamento a 230,00 euro lordi annui (in precedenza 200,00 euro) a partire dall’anno 2021, con erogazione a febbraio 2022. Si ricorda che l’EGR:
- è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;
- va corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri;
- è riproporzionato per i lavoratori part-time in base al minor orario contrattuale.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dal 1° aprile 2021 la contribuzione a carico azienda al Fondo SANIMODA viene innalzata a 12,00 euro mensili (in precedenza 8,00 euro mensili), per 12 mensilità per ogni lavoratore, con le seguenti decorrenze:
- al superamento del periodo di prova, per i lavoratori a tempo indeterminato;
- dal 13° mese di rapporto, per i lavoratori a tempo determinato.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A partire dal 01.06.2022 il contributo a carico del datore di lavoro al Fondo COMETA per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti è fissato nella misura del 2,2% dei minimi contrattuali. Si segnala che l’attuale aliquota per la generalità dei dipendenti è fissata nella misura del 2,00%.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO PREVIMODA
Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all’1,50%, a decorrere dal 1° aprile 2022 il contributo a carico dell’azienda al Fondo PREVIMODA viene elevato al 2,00%.
BANCA ORE
Nella banca individuale delle ore, ciascun lavoratore può far confluire le prime 40 ore annue (in precedenza 32 ore) di lavoro straordinario/supplementare che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Rimane confermata la confluenza nella banca ore delle 4 giornate complessive di permesso per ex festività.
FLESSIBILITA’ DI ORARIO
Ferma restando l’obbligatorietà della sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale aziendale, in ragione delle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda è prevista la possibilità per l’azienda di realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell’anno (in precedenza 96 ore annue).
CONGEDI PARENTALI
La disciplina contrattuale dei congedi parentali viene aggiornata alla più recente normativa sul tema, con la previsione di fruizione degli stessi su base oraria, giornaliera o settimanale.
MALATTIA
In caso di malattia, il tempo in cui il lavoratore deve informare l’azienda dell’assenza viene ridotto a 4 ore, salvo caso di oggettivo impedimento. A partire dal 01.01.2022 tale termine viene ridotto a 2 ore.
Nell’ipotesi di superamento dei limiti di conservazione del posto, il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso per il lavoratore il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (non è più menzionato il diritto al TFR).
In tema di aspettativa non retribuita, prevista nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto, la stessa viene innalzata (su richiesta del lavoratore) da 4 a 8 mesi nell’ipotesi di ricorso a terapie o cure “salvavita”.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
La disciplina di tale tipologia contrattuale viene rivista in conformità alla più recente normativa sul tema.
Durata
La durata massima del contratto a termine viene fissata in 24 mesi (in luogo dei precedenti 36 mesi).
Limiti quantitativi
Fatte salve le fattispecie esenti, il numero complessivo massimo dei contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro, compresi i contratti di somministrazione a termine, è pari al 30% (prima 25%) medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5). Tale percentuale è elevabile con accordo aziendale.
Nelle aziende fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non venga superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.
Attività stagionali
L’accordo individua, oltre alle attività stagionali previste dal DPR n. 1525/1963, le seguenti ulteriori attività stagionali (per le quali trovano applicazione le deroghe normative in tema di durata massima, intervalli temporali, indicazioni delle causali, limiti quantitativi):
- attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
- allestimenti di stand fieristici, show-room, campagna vendite, esposizioni ed attività connesse;
- attività connesse a corner ed esposizioni.
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
In tema di limiti quantitativi, la percentuale massima di lavoratori che possono essere impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare nell’arco di 12 mesi la media del 15% (prima 10%) dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si conferma che le frazioni derivanti dall’applicazione di tale percentuale vanno sempre arrotondate all’unità superiore e che la stessa percentuale è elevabile mediante accordo aziendale.
PREAVVISO DI DIMISSIONI
Con riferimento ai termini di preavviso relativi all’intermedio e all’impiegato, viene eliminata la disposizione per cui gli stessi sono ridotti alla metà nell’ipotesi di dimissioni.
DUMPING CONTRATTUALE
L’accordo contiene una specifica disposizione (che sarà soggetta a verifiche periodiche) per arginare il fenomeno del così detto “dumping contrattuale”, diffusosi nel settore attraverso la formalizzazione di alcuni CCNL diversi da quelli firmati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sottoscritti da associazioni e OO.SS. di dubbia rappresentatività.
A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere
Distinti saluti.