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In data 05.02.2021 è stato sottoscritto tra le parti sociali l’Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Metalmeccanica Industria.

L’Accordo, che ha validità dal 05.02.2021 al 30.06.2024, sarà adottato solo a seguito della favorevole votazione mediante consultazione certificata indetta dalle Parti firmatarie. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sull’esito della consultazione.

Questi i principali contenuti:

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le Parti hanno convenuto una profonda riforma del sistema d’inquadramento professionale.

Pertanto a partire dal 1° giugno 2021, in luogo dell’attuale sistema di inquadramento viene introdotta per i lavoratori rientranti nelle diverse categorie legali di quadri, impiegati ed operai una classificazione unica articolata in 9 livelli ricompresi in 4 campi di

responsabilità di ruolo (in luogo delle previgenti mansioni):

  • D Ruoli operativi: livelli D1 e D2;
  • C Ruoli tecnico specifici: livelli C1, C2 e C3;
  • B Ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2 e B3;
  • A Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: livello A1.

A far data dal 1° giugno 2021 viene eliminata la 1a categoria: i lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inquadrati in 1a categoria sono riclassificati nel livello D1 a partire dal 1° giugno 2021.

L’accordo dispone, altresì, che i lavoratori già in forza al 31 maggio 2021, interessati dalla suddetta riclassificazione, conservano l’anzianità di servizio già maturata a tale data a tutti gli effetti contrattuali.

Pertanto entro il 31 maggio 2021 le aziende procederanno alla riclassificazione dei lavoratori in forza secondo la seguente tabella di comparazione fra le previgenti categorie ed i nuovi livelli di professionalità.

Attuale categoria Campo professionale Nuovo livello
A

Ruoli di gestione del cambiamento ed innovazione

A1
B

Ruoli specialistici e gestionali

B3
B2
5° Super B1
C

Ruoli tecnico specifici

C3
C2
3° Super C1
D

Ruoli operativi

D2
D1
ELIMINATA ———————–

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno concordato un incremento retributivo da corrispondere in 4 tranches, decorrenti dal 01 giugno 2021, così dettagliate:

LIVELLO Dal 01.06.21 Dal 01.06.22 Dal 01.06.23 Dal 01.06.24 TOTALE
A1 € 32,86 € 32,86 € 35,49 € 46,01 € 147,22
B3 € 32,10 € 32,10 € 34,66 € 44,93 € 143,79
B2 € 28,75 € 28,75 € 31,05 € 40,25 € 128,80
B1 € 26,80 € 26,80 € 28,94 € 37,52 € 120,06
C3 € 25,00 € 25,00 € 27,00 € 35,00 € 112,00
C2 € 23,34 € 23,34 € 25,21 € 32,68 € 104,57
C1 € 22,86 € 22,86 € 24,69 € 32,01 € 102,42
D2 € 22,38 € 22,38 € 24,17 € 31,33 € 100,26
D1 € 20,18 € 20,18 € 21,79 € 28,25 € 90,40

 

Conseguentemente, questo il valore dei nuovi minimi, alle relative scadenze:

LIVELLO AL 31.05.2021 Dal 01.06.21 Dal 01.06.22 Dal 01.06.23 Dal 01.06.24
A1 € 2.392,00 € 2.424,86 € 2.457,72 € 2.493,21 € 2.539,22
B3 € 2.336,02 € 2.368,12 € 2.400,22 € 2.434,88 € 2.479,81
B2 € 2.092,45 € 2.121,20 € 2.149,95 € 2.181,00 € 2.221,25
B1 € 1.950,39 € 1.977,19 € 2.003,99 € 2.032,93 € 2.070,45
C3 € 1.819,64 € 1.844,64 € 1.869,64 € 1.896,64 € 1.931,64
C2 € 1.699,07 € 1.722,41 € 1.745,75 € 1.770,96 € 1.803,64
C1 € 1.663,88 € 1.686,74 € 1.709,60 € 1.734,29 € 1.766,30
D2 € 1.628,69 € 1.651,07 € 1.673,45 € 1.697,62 € 1.728,95
D1 € 1.468,71 € 1.488,89 € 1.509,07 € 1.530,86 € 1.559,11

Qualora l’adeguamento annuale all’Indice dei Prezzi al Consumo risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno, i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante dall’adeguamento.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Viene stabilita l’estensione dell’assistenza sanitaria ai pensionati che sono stati iscritti al Fondo MètaSalute in maniera continuativa per almeno 2 anni prima di andare in pensione, con versamento del contributo volontario a carico del pensionato.

Inoltre, è consentita l’iscrizione anche ai lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa e maturato 2 anni di anzianità di iscrizione al Fondo continuativamente all’atto di andare in pensione entro la data di avvio della gestione separata pensionati.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A partire dal 01.06.2022 il contributo a carico del datore di lavoro al Fondo COMETA per i lavoratori di nuova adesione e con età inferiore ai 35 anni compiuti è fissato nella misura del 2,2% dei minimi contrattuali. Si segnala che l’attuale aliquota per la generalità dei dipendenti è fissata nella misura del 2,00%.

 

FLEXIBLE BENEFIT (WELFARE AZIENDALE)

Sono confermati per ogni anno di vigenza del contratto i 200,00 euro di welfare aziendale istituiti con il CCNL 26 novembre 2016.

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

In considerazione delle novità relative sistema di inquadramento, la Parti provvederanno alla modifica della disciplina retributiva del contratto di apprendistato professionalizzante, attraverso la sostituzione del regime del sottoinquadramento con quello basato sulle percentuali, che saranno pari all’85%, 90%, 95% della retribuzione del livello d’inquadramento dei 3 periodi di eguale durata ivi previsti.

 

DONNE VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE

Sul tema, il Contratto recepisce la più recente normativa in materia.

 

FORMAZIONE CONTINUA

Nell’arco di ogni triennio le aziende coinvolgeranno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del contratto non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite, in relazione al fabbisogno formativo.

Alla fine del 2° anno del triennio ai lavoratori per i quali, in virtù della formazione già effettuata o programmata nel 3° anno, non risultino utilizzate le 24 ore previste, saranno riconosciute quelle mancanti per partecipare ad iniziative di formazione continua.

Per i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito delle 24 ore di formazione di competenza del triennio 2017-2019, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021, dopodiché decadranno.

Il finanziamento dei servizi per la formazione, nell’attuale vigenza contrattuale, avverrà mediante un contributo aziendale una tantum pari a 1,50 euro per dipendente, da versare nel mese di luglio 2021, con modalità successivamente concordate tra le parti. Al fine del calcolo del contributo sarà considerato il personale in forza a tempo indeterminato al 31 dicembre 2020.

 

CAMBI DI APPALTO

Viene rivista la disciplina nei casi di cessazione di appalto, con una estensione dei termini di preavviso ora individuati in n. 30 giorni.

 

QUOTA CONTRIBUZIONE SINDACALE UNA TANTUM

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuare a partire dal 01 marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di giugno 2021.

È pertanto fatta richiesta alle aziende di distribuire, insieme alle buste paga di aprile 2021, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnata all’azienda entro il 15 maggio 2021.

Ad esito dell’effettiva adozione del presente accordo, conseguente alla favorevole votazione mediante consultazione certificata indetta dalle Parti firmatarie, sarà nostra cura fornirvi la relativa documentazione.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.