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In data 10.01.2025 è stata sottoscritta tra le parti sociali l’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti degli Istituti socio assistenziali Agidae, la cui riserva è stata sciolta in data 03 febbraio 2025.

L’Accordo ha validità, retroattiva dal 01.01.2023 e scade il 31.12.2025.

Questi i principali contenuti:

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Le Parti hanno concordato che gli incrementi retributivi definiti vengano corrisposti in 2 tranches, così dettagliate:

    Dal 01.02.2025 Dal 01.10.2025
Livelli Tabellare al 31.12.2022 1a tranche Tabellare 2a tranche tabellare  
A € 1.093,27 € 64,17 € 1.157,44 € 48,17 € 1.205,62  
A2 € 1.465,25 € 86,01 € 1.551,26 € 64,56 € 1.615,82  
A3 € 1.512,66 € 88,79 € 1.601,45 € 66,65 € 1.668,11  
B2 € 1.580,10 € 92,75 € 1.672,85 € 69,62 € 1.742,48  
C1 € 1.634,03 € 95,92 € 1.729,95 € 72,00 € 1.801,95  
C2 € 1.701,89 € 100,00 € 1.801,89 € 75,00 € 1.876,89  
D € 1.747,17 € 102,56 € 1.849,73 € 76,99 € 1.926,71  
D1 € 1.842,36 € 108,15 € 1.950,51 € 81,18 € 2.031,69  
D2 € 1.892,10 € 111,07 € 2.003,17 € 83,37 € 2.086,54  
E1 € 1.941,83 € 113,99 € 2.055,82 € 85,56 € 2.141,38  
E2 € 2.058,78 € 120,85 € 2.179,63 € 90,72 € 2.270,35  
F1 € 2.176,87 € 127,78 € 2.304,65 € 95,92 € 2.400,57  
F2 € 2.293,80 € 134,65 € 2.428,45 € 101,07 € 2.529,52  

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Nell’ambito dell’area socio assistenziale educativa, viene soppresso il livello A per il “personale senza titolo specifico, addetto a prestazione esclusivamente di attesa notturna nelle comunità per minori, laddove non sia possibile garantire la presenza con il personale già assunto.

 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il singolo contratto a termine potrà avere durata massima di 24 mesi. Contratti di durata superiore a 12 mesi, e comunque fino al massimo di 24 mesi, saranno consentiti esclusivamente in caso di presenza delle seguenti causali giustificative:

  1. esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  3. per garantire le indispensabili necessità dei servizi e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;
  4. per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla struttura;
  5. per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
  6. per particolari necessità conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione;
  7. per temporanea inidoneità al lavoro accertata ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 81/2008

Ferma restando la durata massima di 24 mesi di un singolo contratto, il periodo massimo di attività che il lavoratore può prestare in azienda mediante più pattuizioni a termine è di 36 mesi.

 

CONTRATTO DI LAVORO PART TIME

Resta ferma la possibilità di svolgere attività supplementare nel limite del 15% dell’orario part time settimanale. Per le prestazioni supplementari viene ora introdotta una maggiorazione oraria pari al 15%.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Viene individuato nel fondo Previfonder il fondo di previdenza complementare di riferimento, da costituirsi entro il 09 aprile 2025.

Il fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro pari al 1,50% della retribuzione tabellare, rapportata al part time, per 13 mensilità, dovuto per tutti i lavoratori che non rinuncino espressamente, mediante comunicazione scritta, all’iscrizione al Fondo.

L’eventuale versamento sarà calcolato dal 01 febbraio 2025 ed effettuato dal mese successivo quello di comunicazione di costituzione del fondo.

 

INDENNITA’ DI PRESENZA NOTTURNA

Viene abrogato l’articolo relativo all’indennità di presenza notturna per le figure educative operanti in strutture socio-assistenziali per minori.

 

MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO

La maggiorazione per lavoro notturno (lavoro prestato nella fascia ricompresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00) viene elevata al 20% della quota oraria spettante (in precedenza era il 15%).

La maggiorazione per lavoro notturno festivo viene elevata al 40% della quota oraria spettante (in precedenza era il 30%).

La maggiorazione oraria riconosciuta per il lavoro festivo è elevata al 20% (in precedenza era il 15%).

 

INDENNITA’ DI MATERNITA’ OBBLIGATORIA

L’indennità spettante durante i 5 mesi di maternità obbligatoria viene elevata al 100% (in precedenza 90%) della retribuzione media globale giornaliera.