È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 28 marzo 2023, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del settore Lavanderie – aziende industriali, che avrà validità sino al 31.12.2025.
L’intesa sarà sottoposta all’approvazione dei lavoratori e le Organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle parti stipulanti l’avvenuto scioglimento della riserva entro il 31 maggio 2023.
Questi i principali contenuti.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Vengono previste n. 4 tranche di aumento salariale, alle date del 01.03.2023, 01.05.2024, 01.05.2025, 01.10.2025. La quota di marzo sarà riconosciuta esclusivamente al personale in forza alla data del 01 aprile 2023.
Gli importi relativi agli aumenti ed ai conseguenti nuovi minimi sono riportati nell’Allegato n. 1, parte integrante della presente Circolare informativa.
ELEMENTO PEREQUATIVO
In assenza di contrattazione aziendale volta alla definizione di uno specifico premio di risultato variabile, viene confermata la corresponsione ai lavoratori, nel mese di dicembre di ciascun anno, di un elemento perequativo per i seguenti importi:
- € 260,00 lordi per l’anno 2023 (confermato)
- € 300,00 lordi per l’anno 2024 (introdotto)
- € 350,00 lordi per l’anno 2025 (introdotto)
Tale importo:
- va riconosciuto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori (a tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero);
- è riproporzionato per i lavoratori part-time in base al minor orario contrattuale.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Con riferimento all’Area A – Operativa, i neo assunti al livello A1 passeranno al livello A2 decorsi 20 mesi di effettivo lavoro.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO FASIL
La contribuzione a carico azienda al Fondo FASIIL viene stabilita in:
- 10,00 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2024;
- 12,00 euro mensili a partire dal 1° gennaio 2025.
In caso di omesso versamento delle suddette quote l’azienda deve erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 18,00 euro per tutte le mensilità previste dal CCNL, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.
PERMESSI
Al fine di contemperare il diritto ai permessi mensili ex legge 104 con le normali esigenze organizzative e tecnico produttive dell’impresa, il lavoratore titolare dei permessi fa pervenire in azienda il calendario di prevista fruizione degli stessi su base almeno mensile. Il lavoratore ha facoltà di modificare, per comprovate ragioni, la data comunicata dandone preavviso scritto in azienda non inferiore a 2 giorni lavorativi, fatti salvi comunque i casi di improvvisa grave urgenza.
In conformità alle previsioni di legge, si prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Durante il congedo, al padre lavoratore è riconosciuta, per tutto il periodo, un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
MALATTIA E INFORTUNIO – TEMPI DI COMUNICAZIONE
L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro va comunicata all’azienda entro l’inizio dell’orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, sempreché l’azienda abbia predisposto un meccanismo interno idoneo alla ricezione di questo tipo di comunicazioni.
L’eventuale prosecuzione dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale va comunicata all’azienda almeno 1 giorno prima della data di prevista ripresa del servizio, salvo giustificato motivo oggettivo, e va attestata da successivi certificati medici, da consegnare o far pervenire all’azienda entro il 2° giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate vanno compensate con la quota oraria di retribuzione maggiorata nella misura del 15%.
Nell’ipotesi di accordo per l’applicazione delle clausole elastiche, tali da consentire uno spostamento della collocazione temporale della prestazione part time ovvero una sua estensione, va corrisposta dall’azienda una maggiorazione del 15%. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i lavoratori in forza alla data del 1° aprile 2023.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ATTIVITA’ STAGIONALI
Vengono considerate stagionali le attività delle lavanderie industriali che operano per le strutture turistico-ricettive e della ristorazione, nello specifico nelle lavorazioni svolte dai reparti della logistica, del magazzino, della manutenzione e della produzione. Inoltre, sono considerate attività stagionali quelle attività connesse a picchi e/o intensificazioni dell’attività produttiva non gestibili esclusivamente con le risorse presenti in azienda.
In tali casi viene ammessa la stipula di contratti a tempo determinato stagionali, tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, di durata complessiva non superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno.
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO – LIMITI NUMERICI
Il numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare, nell’arco di 12 mesi, la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a termine sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
TRASFERTA
Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati in una località diversa e distante per più di 25
km rispetto a quella in cui svolgono normalmente la propria attività, spetta il rimborso delle spese
di viaggio, vitto e alloggio, in base a nota documentata.
REPERIBILITA’
L’accordo dispone che la disciplina di tale istituto sia demandata alla contrattazione territoriale o aziendale.
A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
ALLEGATO N. 1 – Minimi salariali dal 01.03.2023
Con riferimento alla Circolare n. 13/2023, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, si dettagliano di seguito le n. 4 tranche di aumento salariale, alle date del 01.03.2023, 01.05.2024, 01.05.2025, 01.10.2025, previste dall’ipotesi di accordo del 28.03.2023.
AREA |
MODULO |
LIVELLO |
AUMENTI DAL | ||||
01.03.2023 | 01.05.2024 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | TOTALE | |||
4° Direttiva | Quadri | D2 | € 79,05 | € 88,93 | € 98,81 | € 39,52 | € 306,31 |
3° Tecnica |
Consolidato | C3 | € 79,05 | € 88,93 | € 98,81 | € 39,52 | € 306,31 |
Centrato | C2 | € 61,59 | € 69,29 | € 76,98 | € 30,79 | € 238,65 | |
Base | C1 | € 51,11 | € 57,50 | € 63,89 | € 25,56 | € 198,06 | |
2° Qualificata |
Consolidato | B3 | € 50,16 | € 56,43 | € 62,70 | € 25,08 | € 194,37 |
Centrato | B2 | € 43,17 | € 48,57 | € 53,97 | € 21,59 | € 167,30 | |
Base | B1 | € 40,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 20,00 | € 155,00 | |
1° Operativa |
Consolidato | A3 | € 39,05 | € 43,93 | € 48,81 | € 19,52 | € 151,31 |
Centrato | A2 | € 36,51 | € 41,07 | € 45,63 | € 18,25 | € 141,46 | |
Base | A1 | € 31,75 | € 35,71 | € 39,68 | € 15,87 | € 123,01 |
Di conseguenza, questi i valori dei nuovi minimi, alle relative scadenze:
AREA |
MODULO |
LIVELLO |
MINIMI A PARTIRE DAL | |||
01.03.2023 | 01.05.2024 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | |||
4° Direttiva | Quadri | D2 | € 2.649,84 | € 2.738,77 | € 2.837,58 | € 2.877,10 |
3° Tecnica |
Consolidato | C3 | € 2.649,84 | € 2.738,77 | € 2.837,58 | € 2.877,10 |
Centrato | C2 | € 2.281,94 | € 2.351,22 | € 2.428,21 | € 2.459,00 | |
Base | C1 | € 2.039,24 | € 2.096,74 | € 2.160,63 | € 2.186,19 | |
2° Qualificata |
Consolidato | B3 | € 1.970,15 | € 2.026,58 | € 2.089,28 | € 2.114,36 |
Centrato | B2 | € 1.813,25 | € 1.861,83 | € 1.915,79 | € 1.937,38 | |
Base | B1 | € 1.732,54 | € 1.777,54 | € 1.827,54 | € 1.847,54 | |
1° Operativa |
Consolidato | A3 | € 1.701,90 | € 1.745,83 | € 1.794,64 | € 1.814,16 |
Centrato | A2 | € 1.618,10 | € 1.659,17 | € 1.704,80 | € 1.723,06 | |
Base | A1 | € 1.432,50 | € 1.468,21 | € 1.507,89 | € 1.523,77 |
Il valore dell’elemento retributivo denominato Incentivo di Modulo rimane invariato.
AZIENDE CON 60% FATTURATO DERIVANTE DAL SETTORE SANITARIO
Per le aziende che abbiano avuto nell’anno 2022 un’incidenza del fatturato derivante per il 60% dal settore sanitario gli incrementi saranno corrisposti con le diverse decorrenze e modalità alle date del 01.03.2023, 01.12.2023, 01.06.2024, 01.04.2025.
A tali aziende è fatto obbligo della sottoscrizione di un apposito verbale di accordo (una copia del quale va inviata all’Ente Bilaterale di riferimento EBLI), entro il mese di aprile 2023, con le organizzazioni territoriali sindacali firmatarie del CCNL, nel quale indicare il valore dell’incidenza del fatturato derivante dal settore sanitario sul totale del fatturato stesso (per le aziende multisito si farà riferimento al fatturato complessivo di gruppo).
Per tali aziende dettagliano di seguito le n. 4 tranche di aumento salariale:
AREA |
MODULO |
LIVELLO |
AUMENTI DAL | ||||
01.03.2023 | 01.05.2024 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | TOTALE | |||
4° Direttiva | Quadri | D2 | € 39,52 | € 39,52 | € 98,81 | € 128,45 | € 306,30 |
3° Tecnica |
Consolidato | C3 | € 39,52 | € 39,52 | € 98,81 | € 128,45 | € 306,30 |
Centrato | C2 | € 30,79 | € 30,79 | € 76,98 | € 100,08 | € 238,64 | |
Base | C1 | € 25,56 | € 25,56 | € 63,89 | € 83,06 | € 198,07 | |
2° Qualificata |
Consolidato | B3 | € 25,08 | € 25,08 | € 62,70 | € 81,51 | € 194,37 |
Centrato | B2 | € 21,59 | € 21,59 | € 53,97 | € 70,16 | € 167,31 | |
Base | B1 | € 20,00 | € 20,00 | € 50,00 | € 65,65 | € 155,00 | |
1° Operativa |
Consolidato | A3 | € 19,52 | € 19,52 | € 48,81 | € 63,45 | € 151,30 |
Centrato | A2 | € 18,25 | € 18,25 | € 45,63 | € 59,33 | € 141,46 | |
Base | A1 | € 15,87 | € 15,87 | € 39,68 | € 51,59 | € 123,01 |
Di conseguenza, per tali aziende, questi i valori dei nuovi minimi, alle relative scadenze:
AREA |
MODULO |
LIVELLO |
MINIMI A PARTIRE DAL | |||
01.03.2023 | 01.05.2024 | 01.05.2025 | 01.10.2025 | |||
4° Direttiva | Quadri | D2 | € 2.610,31 | € 2.649,84 | € 2.748,65 | € 2.877,10 |
3° Tecnica |
Consolidato | C3 | € 2.610,31 | € 2.649,84 | € 2.748,65 | € 2.877,10 |
Centrato | C2 | € 2.251,14 | € 2.281,94 | € 2.358,92 | € 2.459,00 | |
Base | C1 | € 2.013,69 | € 2.039,24 | € 2.103,13 | € 2.186,19 | |
2° Qualificata |
Consolidato | B3 | € 1.945,07 | € 1.970,15 | € 2.032,85 | € 2.114,36 |
Centrato | B2 | € 1.791,67 | € 1.813,25 | € 1.867,22 | € 1.937,38 | |
Base | B1 | € 1.712,54 | € 1.732,54 | € 1.782,54 | € 1.847,54 | |
1° Operativa |
Consolidato | A3 | € 1.682,37 | € 1.701,90 | € 1.750,71 | € 1.814,16 |
Centrato | A2 | € 1.599,84 | € 1.618,10 | € 1.663,73 | € 1.723,06 | |
Base | A1 | € 1.416,62 | € 1.432,50 | € 1.472,18 | € 1.523,77 |
Il valore dell’elemento retributivo denominato Incentivo di Modulo rimane invariato.