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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 20 luglio 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore Ortofrutticoli ed agrumari, con decorrenza retroattiva dal 01.01.2024 e scadenza al 31.12.2027.

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 4 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.09.2024, 01.06.2025, 01.06.2026, 01.08.2027.

Di seguito si riportano i valori degli aumenti alle relative scadenze:

 

 

Livello

Aumento dal 01.09.2024 Aumento dal 01.06.2025 Aumento dal 01.06.2026 Aumento dal 01.08.2027 Aumento complessivo
Quadro € 97,39 € 29,97 € 29,97 € 89,90 € 247,23
€ 92,93 € 28,59 € 28,59 € 85,78 € 235,89
€ 82,11 € 25,27 € 25,27 € 75,80 € 208,45
€ 78,52 € 24,16 € 24,16 € 72,48 € 199,32
€ 71,11 € 21,88 € 21,88 € 65,64 € 180,51
€ 68,05 € 20,94 € 20,94 € 62,82 € 172,75
6° S € 66,60 € 20,49 € 20,49 € 61,48 € 169,06
€ 65,00 € 20,00 € 20,00 € 60,00 € 165,00
€ 62,51 € 19,23 € 19,23 € 57,70 € 158,67

 

In attesa della pubblicazione delle tabelle definitive, per effetto dei suddetti incrementi questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:

 

 

Livello

Minimo al 31.08.2024 Minimo dal 01.09.2024 Minimo dal 01.06.2025 Minimo dal 01.06.2026 Minimo dal 01.08.2027
QA € 2.239,26 € 2.336,65 € 2.366,62 € 2.396,59 € 2.486,49
€ 2.136,72 € 2.229,65 € 2.258,24 € 2.286,83 € 2.372,61
€ 1.888,05 € 1.970,16 € 1.995,43 € 2.020,70 € 2.096,50
€ 1.805,39 € 1.883,91 € 1.908,07 € 1.932,23 € 2.004,71
€ 1.635,13 € 1.706,24 € 1.728,12 € 1.750,00 € 1.815,64
€ 1.564,72 € 1.632,77 € 1.653,71 € 1.674,65 € 1.737,47
6° S € 1.531,31 € 1.597,91 € 1.618,40 € 1.638,89 € 1.700,37
€ 1.494,53 € 1.559,53 € 1.579,53 € 1.599,53 € 1.659,53
€ 1.437,29 € 1.499,80 € 1.519,03 € 1.538,26 € 1.595,96

 

Si precisa che in assenza delle tabelle retributive ufficiali pubblicate dalle Parti sociali i valori riportati sono stati calcolati manualmente sulla base dei parametri contrattuali dei singoli livelli.

 

ASSEMBLEE

Viene previsto un innalzamento delle ore di assemblea sindacale riconosciuto ai lavoratori (attualmente nel limite di 2 ore annuali), nelle seguenti misure:

  • 12 ore annuali (massimo due ore a bimestre) nelle unità aziendali con almeno 15 dipendenti
  • 4 ore annuali (2 ore a semestre) nelle unità aziendali con meno di 15 dipendenti

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 1° gennaio 2027, il contributo a carico azienda al Fondo EST viene elevato di € 3,00 mensili. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2027 il contributo ordinario dovuto al Fondo EST sarà pari a 13,00 euro mensili a carico del datore di lavoro.

In caso di omissione del versamento delle quote di iscrizione al Fondo il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore il rimborso diretto delle prestazioni sanitarie previste dal regolamento del Fondo.

 

MATURAZIONE MENSILITA’ SUPPLEMENTARI

Il rinnovo dispone che per i periodi di congedo di maternità obbligatoria spetti alla lavoratrice il diritto alla percezione della quattordicesima mensilità da parte dell’azienda nella misura del 20% (analogamente a quanto già precedentemente disposto relativamente alla tredicesima mensilità).

 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Viene introdotto un limite più stringente al ricorso al contratto a tempo determinato: il numero di lavoratori assumibile assumibile è ridotto al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza in ogni unità produttiva. Resta ferma, nelle unità che occupano fino a 30 dipendenti, la possibilità di stipulare un massimo di 6 contratti a termine.

In merito alla durata del periodo di prova viene stabilito che il calcolo vada effettuato prendendo a riferimento i periodi di prova fissati per i rapporti a tempo indeterminato, rapportati a 12 mesi sulla base del numero dei mesi della durata iniziale del contratto a termine.

 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

L’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.

Si evidenzia che la suddetta percentuale (20%) non risulta più elevabile con accordo territoriale.

 

LAVORATORI STAGIONALI

La disciplina dei lavoratori stagionali viene equiparata a quella dei lavoratori a termine per quanto attiene l’applicazione dei seguenti istituti: festività, permessi retribuiti, ferie, diritto di precedenza.

In merito alla durata del periodo di prova viene stabilito un termine massimo di 3 giorni di lavoro effettivo per i contratti fino ad un mese e 6 giorni di lavoro effettivo per contratti di durata superiore.

 

LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

Per il lavoratore assunto con contratto di lavoro part time, in caso di svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro ridotto (c.d. lavoro supplementare) vengono elevate le maggiorazioni orarie spettanti al 42% per prestazioni festive ed al 60% per prestazioni festive notturne.

 

APPRENDISTATO

In caso di apprendistato in “cicli stagionali”, viene individuato in 4 mesi la durata minima di ciascun contratto con il medesimo soggetto.

PREAVVISO

Per il personale a tempo determinato e stagionale, in caso di dimissioni è dovuto all’azienda un periodo di preavviso pari al periodo di prova previsto per il livello di inquadramento.

 

LAVORI DISAGIATI

L’erogazione della maggiorazione del 10% per lavori nelle celle frigorifere non viene più limitata ai lavori di facchinaggio e stivaggio.

Inoltre viene introdotta una maggiorazione “disagio caldo”, pari al 10% della retribuzione oraria, per i lavoratori posizionati a distanza inferiore a 3 metri rispetto a impianti con fiamme vive, con temperatura dell’impianto maggiore di 10 gradi rispetto a quella ambientale ed esposti al calore per lunghi periodi.

 

TUTELA DELLA GENITORIALITA’

La disciplina del congedo di paternità obbligatorio e dei congedi parentali viene adeguata alla più recente normativa in materia.

 

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.