Di seguito si riporta l’elenco delle fattispecie che determinano una decurtazione dei punti posseduti sulla patente a crediti, che a decorrere dal 01 ottobre 2024 risulterà necessaria per operare nei cantieri edili temporanei o mobili
FATTISPECIE | DECURTAZIONE PUNTI |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. |
20 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro. |
15 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. |
10 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro. |
8 |
– Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
– Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni. |
5 |
– Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
– Omessa elaborazione piano operativo di sicurezza; – Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; – Mancanza di protezioni verso il vuoto; – Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’art. 28; – Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche; – Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020; – Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi; – Provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati oltre sessanta giorni di effettivo lavoro di cui all’articolo 3, comma 3, lett. c), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002. |
3 |
– Omessi formazione e addestramento;
– Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; – Mancata installazione di armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; – Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; – Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; – Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); – Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; – Omessa valutazione del rischio di annegamento; – Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; – Provvedimento sanzionatorio disposto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati sino a trenta giorni di effettivo lavoro, di cui all’articolo 3, comma 3, lett. a), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002. |
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2 |
– Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;
– messa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o omessi sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 177/2011; – Provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro di cui all’articolo 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002; – Provvedimenti sanzionatori previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori stranieri, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’articolo 3, comma 3-quater, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002. |
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I crediti sono suscettibili di decurtazione qualora nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti o preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, siano stati adottati provvedimenti definitivi sanzionatori (accertanti le violazioni summenzionate), i quali, secondo la riformulazione in oggetto, sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della Legge n. 689/1981.
Ai fini della decurtazione dei crediti, l’amministrazione che emana i provvedimenti definitivi è tenuta a comunicarli entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, anche con modalità informatiche, alla competente sede territoriale dell’INL.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella sopraesposta, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.