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Indice

  • [1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [2] Art. 1 Sistema informativo regionale – Osservatorio regionale
  • [3] Art. 2 Formazione professionale
  • [4] Art. 3 Assemblea sindacale
  • [5] Art. 4 Diritti
  • [6] Art. 5 Trattamento economico di malattia ed infortunio
  • [7] Art. 6 Molestie sessuali
  • [8] Art. 7 Pari opportunità
  • [9] Art. 8 Previdenza integrativa
  • [10] Art. 9 Ferie
  • [11] Art. 10 Orario di lavoro
  • [12] Art. 11 Salario
  • [13] Erogazione del premio
  • [14] Verifica degli indicatori
  • [15] Una Tantum
  • [16] Art. 12 Quota contrattuale
  • [17] ALLEGATO 1
  • [18] ALLEGATO 2

 

[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il 30/4/2001, tra la CONFARTIGIANATO,la CNA, la CASA, la CLAAI e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILSIC-UIL, si è stipulato il presente CIRL delle Arti Grafiche cartotecnica, Fotografia, Videografia ed affini, eliografie copisterie dell’Emilia Romagna.

Il presente CIRL decorre dal 30/4/2001.

 

[2] Art. 1 Sistema informativo regionale – Osservatorio regionale

Le parti ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio Regionale sulle imprese artigiane e relative articolazioni territoriali.

Tale Osservatorio, che potrà trovare collocazione nell’Ente Bilaterale, fornirà informazioni di carattere generale ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per categoria e territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale e occupazionale in particolare riguardo ai flussi occupazionali in riferimento al tipo di contratto (CFL, apprendistato lavoro a domicilio ecc.); quantità e qualità degli investimenti. rapporto con il sistema creditizio principali indicatori industriali ed economici.

Per il lavoro a domicilio, verranno altresì forniti gli elementi indispensabili di conoscenza sulle tipologie produttivo interessate e/o eventuali arco di prevalenza di tale lavoro.

A questo fine, le parti in coordinamento con le istanze confederali, si attiveranno presso l’Ente Regione per:

 

– reperire le risorse necessarie;

 

– sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento dell’istituzione nei confronti di tutti i soggetti che operaio nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, INPS, etc.), con lo scopo di giungere ad un unico strumento generale per l’artigianato, prevedendo tutte le articolazioni che le parti sociali riterranno necessarie;

 

– superare una politica di sprechi e sovrapposizioni;

 

– tempi di risposta rapidi.

 

L’articolazione settoriale dell’Osservatorio Generale funzionerà attraverso incontri tra le parti sociali firmatarie del presente accordo, le quali potranno avvalersi delle competenze di esperti esterni.

Le parti concordano nell’assumersi l’onore, sulla base di quanto fornito dall’Osservatorio Regionale, di analizzare dati disaggregati (anche per comparto e territorio) in relazione all’evoluzione delle dinamiche del sistema delle imprese e rispetto alle tendenze relative alle risorse lavoro.

Le articolazioni settoriali avranno il compito di fornire elementi di analisi e supporto per lo stesso ruolo di carattere contrattuale,

Una prima verifica verrà effettuata dopo sei mesi dalla firma del presente accordo.

 

[3] Art. 2 Formazione professionale

 

Le parti esprimono la comune esigenza di rilanciare la formazione professionale in rapporto all’evoluzione e soprattutto al fabbisogno del settore, e di rendere fruibile ogni opportunità formativa anche attraverso l’uso degli strumenti previsti nel protocollo Sindacati – Regione – Parti datoriali in materia di formazione. mobilità e occupazione.

In particolare andrà instaurato un rapporto periodico con l’Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, Ente competente per legge, in modo da conoscere le linee programmatiche e proporre le esigenze formative sul piano regionale da Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali.

In questo ambito i progetti formativi devono rispondere ai bisogni degli utenti intesi come imprese e lavoratori, in modo da far incontrare la domanda e l’offerta.

Pertanto la formazione non potrà prescindere dalla domanda espressa dal mercato e avrà come fine la creazione di figure particolarmente richieste e perciò più facilmente collocabili. Per le valutazioni dei processi di cui sopra e per l’attivazione di iniziative adeguate verranno prese in riferimento anche le informazioni provenienti dall’Osservatorio.

A tal fine si concorda quanto segue:

 

  1. a) le OO.AA. recepiranno i fabbisogni professionali espressi dalle imprese e le OO.SS. raccoglieranno le esigenze formative dei lavoratori dipendenti. Entrambe le necessità scaturite saranno valutato in forma bilaterale regionale e su questa base verranno definiti e promossi gli interventi e i progetti formativi ritenuti più idonei all’obiettivo della collocazione dei lavoratori nelle imprese. Le parti potranno avvalersi dell’intervento di esperti esterni per una valutazione complessiva del mercato.

 

  1. b) Le parti lavoreranno a livello regionale per quanto riguarda l’indirizzo generale e le priorità formative da attuare, assieme ai territori nella gestione dei progetti formativi.

 

  1. c) Per i lavoratori già in forza si prevede la possibilità di utilizzo delle 150 ore.

 

  1. d) Le imprese artigiane che si renderanno disponibili a mettere a disposizione i loro laboratori e la loro tecnologia per stages, di praticantato durante il percorso formativo.

 

[4] Art. 3 Assemblea sindacale

 

A fronte di quanto previsto dall’art. 6, pane prima, del vigente CCNL, lo svolgimento delle assemblee all’interno dei luoghi di lavoro viene concordemente ritenuto un elemento ulteriore di qualificazione delle relazioni industriali.

A tale scopo a richiesta di una delle parti si potranno svolgere incontri regionali e/o territoriali per verificare l’andamento dello svolgimento delle assemblee.

 

[5] Art. 4 Diritti

 

  1. Potranno essere concessi brevi permessi retribuiti alle lavoratrici e lavoratori, a fronte della partecipazione a programmi di prevenzione connessi a patologie oncologiche.

 

  1. Nel rispetto dei tempi massimi previsti dalle Legge 53/2000 potranno essere richiesti periodi di aspettativa non retribuita, o diverse articolazioni dell’orario di lavoro Le parti concordano di anticipare quanto previsto dal comma 4 art. 4 della legge 53/2000 e di individuare Io seguenti casistiche tra quelle che potranno dare diritto alle aspettative : in casi di assistenza; a famigliari portatori di handicap, affetti da gravi malattie e/o allo stadio terminale, assistenza nei casi di riabilitazione/reinserimento per tossicodipendenza. L’intervento della normativa prevista dall’art. 4 comma 4 delle Legge 53/2000, la casistica riportata sarà integrata o assorbita.

 

  1. Nei casi di aspettativa non retribuita derivanti dalle previsioni della Legge 53/2000 le aziende potranno assumere personale a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in aspettativa oltre i limiti previsti dal CCNL.

 

[6] Art. 5 Trattamento economico di malattia ed infortunio

 

Infortuni e malattie professionali

Con il presente articolo le parti convengono sulla opportunità di promuovere iniziative politico-sindacali nei confronti degli Enti assicurativi con lo scopo di sollecitare le necessarie modifiche amministrativo idonee a consentire l’anticipazione delle spettanze dovute in caso di infortuni e malattie professionali ai dipendenti alla normali scadenze retributive.

 

[7] Art. 6 Molestie sessuali

 

Le parti riconoscono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa alla dignità della persona.

Pertanto favoriranno nell’ambito delle leggi vigenti l’adozione di tutte le iniziative utili ad evitare il verificarsi di tali comportamenti.

 

[8] Art. 7 Pari opportunità

 

Le parti riconoscono che la discriminazione della persona nei luoghi di lavoro rappresenta la negazione di diritti costituzionali inalienabili.

Pertanto concordano sulla opportunità di verificare la possibilità di avviare concrete azioni volte a promuovere politiche per una piena affermazione delle pari opportunità e di Azioni positive, innanzitutto, impegnandosi nei confronti della propria rappresentanza.

 

[9] Art. 8 Previdenza integrativa

 

Le parti concordano di favorire l’adesione al fondo integrativo pensionistico del comparto artigiano.

Resta ferma la volontarietà dell’adesione al fondo per la singola lavoratrice o lavoratore.

 

[10] Art. 9 Ferie

 

Fermo restando la procedura prevista dal CCNL in materia, la programmazione delle ferie avverrà di norma entro il mese di marzo di ogni anno.

 

Lavoratori immigrati

 

Al fine di agevolare il ritorno temporaneo dei lavoratori immigrati nei paesi di provenienza, su richiesta scritta del lavoratore l’azienda potrà consentire l’utilizzo delle diverse opportunità di assenza retribuite contrattualmente anche in un unico periodo.

Nel caso in cui queste non fossero sufficienti a coprire l’arco di tempo di permanenza nel paese di origine, possono essere concordati ulteriori permessi non retribuiti o eventuale recuperi in corso d’anno.

 

[11] Art. 10 Orario di lavoro

 

Le parti, ribadito il comune impegno al contenimento delle prestazioni straordinarie, e in relazione alla gestione dei regimi di orario di lavoro in rapporto a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell’attività produttiva e del lavoro con lo scopo di salvaguardare il mantenimento dei rapporto di lavoro e della relativa retribuzione ai lavoratori delle imprese interessate a tali fenomeni, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno al reddito e di gestione di crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti, concordano l’applicazione delle seguenti normative.

 

Flessibilità dell’orario di lavoro

 

Le parti convengono di utilizzare in via assolutamente prioritaria lo strumento della flessibilità dell’orario di lavoro, nelle modalità stabilite dal vigente CCNL, in questo senso, si concorda di utilizzare tale strumento a parziale copertura delle variazioni dell’attività lavorativa a orario ridotto.

Tale utilizzo è riferito alle sospensioni di lavoro ed in particolare a quelle inferiori a 5 giorni consecutivi ed interesserà un numero di 40 ore annue di flessibilità dell’orario di lavoro, nella forma cosiddetta in negativo, a tale scopo, le parti si attiveranno nei confronti dell’Eber affinché tale scelta diventi operativa.

 

Banca ore

 

Le parti concordano che le prime 40 ore siano utilizzate nei periodi di minore attività produttiva, attivandole preventivamente o in modo coordinato alle forme bilaterali di sostegno al reddito.

A questo scopo, le parti considerano fondamentale il monitoraggio di questi andamenti e verificheranno annualmente i dati elaborati dall’Eber regionale.

 

[12] Art. 11 Salario

 

Fermo restando le quantità salariali già definite nelle precedenti tornate contrattuali ed erogate mensilmente secondo i seguenti importi:

 

Importi retributivi CCRL settore grafica e affini

 

+———+———–+———+

| Livelli | Parametri | Importi |

+———+———–+———+

|   1°A   |    272    |  66.000 |

+———+———–+———+

|   2°B   |    228    |  54.000 |

+———+———–+———+

|    2°   |    204    |  49.000 |

+———+———–+———+

|    3°   |    180    |  43.000 |

+———+———–+———+

|    4°   |    156    |  37.000 |

+———+———–+———+

|   5°B   |    128    |  30.000 |

+———+———–+———+

|    5°   |    116    |  28.000 |

+———+———–+———+

|    6°   |    100    |  24.000 |

+———+———–+———+

 

L’Art 7 punto 2 del CCIRL dei 26/9/1996 è da intendersi abrogato.

Quanto eventualmente corrisposto nell’anno 2000 a titolo di salario variabile è da intendersi come anticipo sul ” premio di risultato ” previsto dal presente contratto e sarà, pertanto, riassorbibile dalla quota che verrà erogata nel mese di giugno 2001.

Le parti convengono di istituire in attuazione di quanto previsto dai Protocolli del 3/12/1992 e del 23/7/1993 e dall’art. 4 del vigente CCNL di riferimento, un “premio di risultato”, annuo variabile, i cui importi varieranno in base ai risultati conseguiti annualmente avendo a riferimento gli indicatori di seguito richiamati e desunti da fonte Eber:

 

  1. a) Andamento numero – imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane dell’Emilia Romagna Settore Grafico e Fotografico un terzo, importo massimo annuale L. 420.000.

 

  1. b) Dinamica dei dipendenti dell’Osservatorio Eber Settore Grafico e Fotografico = un terzo, importo massimo annuale L. 420.000.

 

  1. c) Numero di sospensioni Eber Settore Grafico e Fotografico = un terzo, importo massimo annuale L. 420.000.

 

  1. d) Indicatore relativo al saldo annuale delle imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane Emilia Romagna Settore Grafico e Fotografico.

 

+—————-+—————-+

|   N° Imprese   |    Importi     |

|                | corrispondenti |

+—————-+—————-+

| Fino a  2500   |        0       |

+—————-+—————-+

| da 2501 a 3400 |     50.000     |

+—————-+—————-+

| da 3401 a 3700 |    100.000     |

+—————-+—————-+

| da 3701 a 4000 |    130.000     |

+—————-+—————-+

| da 4001 a 4300 |    160.000     |

+—————-+—————-+

| da 4301 a 4600 |    190.000     |

+—————-+—————-+

| da 4601 a 4900 |    210.000     |

+—————-+—————-+

| da 4901 a 5200 |    260.000     |

+—————-+—————-+

| da 5201 a 5500 |    300.000     |

+—————-+—————-+

| da 5501 a 5800 |    350.000     |

+—————-+—————-+

| da 5801 in poi |    420.000     |

+—————-+—————-+

 

  1. e) Indicatore relativo alla dinamica dei dipendenti Osservatorio Eber Settore Grafico e Fotografico.

 

+—————-+———+

|  N° Dipendenti | Importo |

+—————-+———+

| fino a 4400    |    0    |

+—————-+———+

| da 4401 a 4600 | 100.000 |

+—————-+———+

| da 4601 a 4800 | 150.000 |

+—————-+———+

| da 4801 a 5000 | 190.000 |

+—————-+———+

| da 5001 a 5200 | 240.000 |

+—————-+———+

| da 5201 a 5400 | 270.000 |

+—————-+———+

| da 5401 a 6000 | 300.000 |

+—————-+———+

| da 6001 in poi | 420.000 |

+—————-+———+

 

  1. f) Indicatore relativo al numero di sospensioni Eber Settore Grafico e Fotografico

 

+—————-+———+

| N° Sospensioni | Importi |

+—————-+———+

| da 51 in poi   |    0    |

+—————-+———+

| da 50 a 41     |  70.000 |

+—————-+———+

| da 40 a 31     | 120.000 |

+—————-+———+

| da 30 a 21     | 190.000 |

+—————-+———+

| da 20 a 16     | 240.000 |

+—————-+———+

| da 15 a 11     | 300.000 |

+—————-+———+

| fino a 10      | 420.000 |

+—————-+———+

 

Gli importi indicati sono riferiti al 4° livello e dovranno essere riparametrati come segue:

 

+———+———–+

| Livello | Parametro |

+———+———–+

|   1°A   |    272    |

+———+———–+

|   2°B   |    228    |

+———+———–+

|    2°   |    204    |

+———+———–+

|    3°   |    180    |

+———+———–+

|    4°   |    156    |

+———+———–+

|   5°BIS |    128    |

+———+———–+

|    5°   |    116    |

+———+———–+

|    6°   |    100    |

+———+———–+

 

[13] Erogazione del premio

 

Il premio di risultato verrà erogato in un’unica trance annuale, comprensivo di tutti gli Istituti di legge e di contratto entro il 30 del mese di giugno di ogni anno, prendendo a riferimento i risultati dell’anno precedente.

Il premio di risultato verrà erogato ai lavoratori in forza al 30 giugno sulla base di dodicesimi corrispondenti ai mesi di esistenza del rapporto di lavoro dell’anno solare precedente l’erogazione (1/12 = 15 gg. lavorati nel mese).

Ai lavoratori part-time e agli apprendisti il premio sarà riproporzionato rispettivamente sulla base dell’orario di lavoro effettuato e sulla base dello scaglione percentuale di riferimento.

Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro prima della data di erogazione del premio lo stesso verrà corrisposto nella misura dei 50% del -premio erogato nell’anno precedente e sulla base dei dodicesimi di durata del rapporto di lavoro nell’anno precedente la cessazione del rapporto.

Ai lavoratori a tempo determinato assunti e cessati in corso d’anno il premio verrà erogato al momento della scadenza del termine nella misura del 50% del premio dell’anno precedente e per tanti dodicesimi quanto è la durata del contratto.

Il premio non matura in caso di servizio militare e aspettativa non retribuita.

 

[14] Verifica degli indicatori

 

Le parti si incontreranno per la verifica annuale degli indicatori entro il 31 maggio di ogni anno i dati degli indicatori saranno raccolti dall’EBER che attraverso un’apposita convenzione si incarica del monitoraggio degli andamenti; EBER trasmetterà i dati in tempo utile alle parti per la verifica annuale.

 

[15] Una Tantum

 

Le parti concordano che, a copertura del periodo 1/7/1999 – 31/12/1999, verrà erogata ai lavoratori dipendente delle aziende di cui alla declaratoria dell’accordo regionale già citato una “una tantum” di L. 300.000 con le seguenti modalità:

 

  1. l’una tantum verrà erogata a tutti i dipendenti in forza all’aprile 2001 proporzionalmente ai mesi lavorati nel periodo 1/7/1999- 31/12/1999;

 

  1. l’una tantum sarà riproporzionata per i lavoratori part-time e apprendisti;

 

  1. l’una tantum sarà corrisposta con la mensilità di aprile 2001 senza riparametrazione.

 

[16] Art. 12 Quota contrattuale

 

Le lavoratrici e i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale contribuiranno ai costi contrattuali versando L. 30,000 (trentamila) alle OO.SS. da trattenersi in busta paga con la retribuzione di Giugno 2001.

Sulla base di quanto sopra stabilito con la busta paga del mese di Maggio 2001 verrà consegnato un avviso, parte integrante del presente CCRIL al fine di operare la trattenuta di cui al punto precedente. Tale trattenuta sarà operativa per tutte le. lavoratrici e i lavoratori che non abbiano sottoscritto espressa rinuncia entro il mese di Giugno 2001. L’importo in parola verrà accreditato alle OO.SS. secondo le indicazioni che da esse perverranno.

Le parti concordano che per quanto attiene la quota di sottoscrizione contrattuale a favore delle OO.SS. a partire dal futuro CCRIL saranno seguito le disposizioni previste dal CCNL di settore 1997/2001.

 

[17] ALLEGATO 1

 

AVVISO A TUTTI I DIPENDENTI

 

Il contratto collettivo regionale (CCRL) del tuo settore firmato all’inizio del 1996 ha previsto l’istituzione di. una “quota contratto” cioè un piccolo contributo, a carico delle lavoratrici e dei lavoratori non iscritti al sindacato, per i costi sostenuti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la sottoscrizione del contratto. In questo modo potrai anche ricevere copia del Contratto regionale.

Ti invitiamo ad aderire. a questa iniziativa (sempre che tu non sia già iscritta/o) perché il sindacato, come sai, vivo dei contributo volontario mensile di chi è iscritto, perciò cogliamo anche l’occasione per invitarti ad iscriverti alle organizzazioni sindacali rivolgendoti alle sedi locali della tua provincia. Tuttavia, poiché il – contributo che ti chiediamo è volontario, se non intendi versare la “quota contratto” di L. 30.000, puoi firmare la delega di rifiuto che troverai allegata alla presente.

Un cordiale saluto SLC-CGIL FISTEL-CISL UILSIC-UIL regionali Emilia Romagna

 

DELEGA DI RIFIUTO

 

AZIENDA ____________ PROV. ___ ADERENTE A _______________

 

NON INTENDO SOTTOSCRIVERE LA QUOTA CONTRATTO PREVISTA DAL VIGENTE CCRL (contratto collettivo regionale di lavoro) DI L. 30.000 A FAVORE DELLE OO.SS.

 

[18] ALLEGATO 2

 

DITTA _______________ PROV. ____ ADERENTE A____________________

 

  1. DIPENDENTI ________ N. DIP. NON ISCRITTI ALLE OO.SS. FIRMATARIE _______

 

  1. DIP. NON ISCRITTI CHE HANNO VERSATO QUOTA CONTRATTUALE ________

 

SI ALLEGANO:

 

[…] FOTOCOPIA EFFETTUAZIONE VERSAMENTO;

[…] N. COPIE DELEGHE RIFIUTO.