Indice
- [1] Testi Integrati
- [2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
- [3] Ipotesi di accordo di rinnovo contrattuale Aziende Alberghiere e Complessi Turistico-Ricettivi all’aria aperta e Turismo
- [4] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
- [5] POLITICHE PER IL GOVERNO DEL SETTORE
- [6] PARTE GENERALE
- [7] TITOLO I – Validità e sfera di applicazione
- [8] Art. 1 Sfera di applicazione
- [9] Art. 2 Inscindibilità delle norme contrattuali
- [10] Art. 3 Servizi in comune
- [11] TITOLO II – Relazioni sindacali
- [12] CAPO I – Diritti di informazione
- [13] Art. 4 Livello nazionale
- [14] Art. 5 Livello territoriale
- [15] Art. 6 Livello aziendale
- [16] CAPO II – Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
- [17] Art. 7 Pari opportunità
- [18] Art. 7/BIS Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
- [19] Art. 8 Utilizzo degli impianti
- [20] Art. 9 Politiche attive del lavoro
- [21] CAPO III – Secondo livello di contrattazione
- [22] Art. 10 Contrattazione integrativa
- [23] Art. 11 Premio di risultato
- [24] Art. 12 Indicatori
- [25] Art. 13 Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
- [26] Art. 14 Materie della contrattazione
- [27] Art. 15 Clausole di uscita
- [28] Art. 16 Retribuzione onnicomprensiva
- [29] Art. 17 Archivio dei contratti
- [30] CAPO IV – Enti Bilaterali
- [31] Premessa
- [32] Art. 18 Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo
- [33] Art. 19 Sostegno al reddito
- [34] Art. 20 Enti Bilaterali Territoriali del Settore Turismo
- [35] Art. 21 Statuto tipo
- [36] Art. 22 Centri di servizio
- [37] Art. 23 Finanziamento
- [38] Art. 24 Analisi del funzionamento
- [39] Art. 25 Conciliazione delle controversie
- [40] CAPO V – Formazione
- [41] Art. 26 Formazione professionale
- [42] Art. 27 Formazione continua
- [43] Art. 28 Sicurezza sul lavoro
- [44] CAPO VI – Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
- [45] Art. 29 Composizione della Commissione Paritetica Nazionale
- [46] Art. 30 Compiti della Commissione Paritetica Nazionale
- [47] Art. 31 Commissioni Paritetiche Territoriali
- [48] Art. 32 Procedure per la composizione delle controversie collettive
- [49] Art. 33 Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
- [50] Art. 34 Collegio arbitrale
- [51] Art. 35 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
- [52] Art. 36 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
- [53] Art. 37 Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
- [54] CAPO VII – Attività sindacale
- [55] Art. 38 Delegato aziendale
- [56] Art. 39 Dirigenti sindacali
- [57] Art. 40 Permessi sindacali
- [58] Art. 42 Diritto di affissione
- [59] Art. 43 Assemblea
- [60] Art. 44 Referendum
- [61] Art. 45 Norme generali
- [62] Art. 46 Norma transitoria
- [63] Art. 47 Contributi associativi
- [64] TITOLO III – Classificazione del personale
- [65] Art. 48 Classificazione del personale declaratorie
- [66] Art. 49 Valorizzazione della professionalità
- [67] Art. 50 Inquadramento
- [68] Art. 51 Passaggi di qualifica
- [69] Art. 52 Mansioni promiscue
- [70] TITOLO IV – Mercato del lavoro
- [71] Premessa
- [72] CAPO I – Contratto di apprendistato
- [73] Premessa
- [74] Art. 53 Tipologie di apprendistato
- [75] Art. ___ Apprendistato professionalizzante
- [76] Art. 54 Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
- [77] Art. 55 Numero di apprendisti
- [78] Art. 56 Obblighi del datore di lavoro
- [79] Art. 57 Obblighi dell’apprendista
- [80] Art. 58 Retribuzione
- [81] Art. 59 Modalità di erogazione della Formazione
- [82] Art. 60 Piano formativo
- [83] Art. 61 Durata della formazione
- [84] Art. 62 Profili formativi
- [85] Art. 63 Intese con le regioni e le province autonome
- [86] Art. 64 Apprendistato in cicli stagionali
- [87] Art. 65 Trattamenti normativi
- [88] Art. 66 Assistenza sanitaria integrativa
- [89] Art. 66/BIS Previdenza complementare
- [90] Art. 67 Clausola di salvaguardia
- [91] Art. ___ Disciplina contrattuale del l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca
- [92] CAPO II – Contratto a tempo parziale
- [93] Art. 68 Lavoro a tempo parziale
- [94] Art. 69 – Instaurazione del rapporto
- [95] Art. 70 Caratteristiche del rapporto
- [96] Art. 71 Esame congiunto
- [97] Art. 72 Condizioni di miglior favore
- [98] Art. 73 Clausole elastiche
- [99] Art. 74 Disciplina delle clausole flessibili
- [100] Art. 75 Disciplina delle clausole elastiche
- [101] Art. 76 Modalità applicative
- [102] Art. 77 Part time week-end
- [103] CAPO III – Contratti a termine e aziende di stagione
- [104] Art. 78 Disciplina del lavoro a tempo determinato
- [105] Art. 79 Limiti quantitativi
- [106] Art. 80 Nuove attività
- [107] Art. 81 Sostituzione e affiancamento
- [108] Art. 82 Stagionalità
- [109] Art. 83 Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
- [110] Art. 84 Cause di forza maggiore
- [111] Art. 85 Comunicazioni
- [112] Art. 86 Diritto di precedenza
- [113] Art. 87 Disciplina della successione dei contratti
- [114] Art. 88 Informazioni
- [115] Art. 89 Formazione
- [116] CAPO IV – Somministrazione di lavoro a tempo determinato
- [117] Art. 90 Casi di ricorso
- [118] Art. 91 Comunicazioni
- [119] Art. 92 Formazione
- [120] CAPO V – Lavoro extra e di surroga
- [121] Art. 93 Lavoro extra e di surroga
- [122] CAPO VI – Lavoratori studenti
- [123] Art. 94 Lavoratori studenti
- [124] CAPO VII – Contratto di inserimento
- [125] Art. 95 Contratto di inserimento
- [126] CAPO VIII
- [127] Art. 96 Lavoro ripartito
- [128] CAPO IX – Appalto di servizi
- [129] Art. 97 Appalto di servizi
- [130] CAPO X – Telelavoro/Lavoro Agile
- [131] Art. 98 Telelavoro
- [132] CAPO XI – Lavoratori stranieri
- [133] Art. 99 Promozione dell’integrazione
- [134] Art. 100 Lavoro stagionale
- [135] Art. 101 Convenzioni
- [136] Art. 102 Competenze linguistiche
- [137] Art. 103 Rinnovo del permesso di soggiorno
- [138] Art. 104 Traduzione del testo contrattuale
- [139] CAPO XII – Esclusione dalle quote di riserva
- [140] Art. 105 Quote di riserva
- [141] TITOLO V – Rapporto di lavoro
- [142] CAPO I – Instaurazione del rapporto
- [143] Art. 106 Assunzione
- [144] CAPO II – Periodo di prova
- [145] Art. 107 Periodo di prova
- [146] CAPO III – Orario di lavoro
- [147] Art. 108 Orario normale settimanale
- [148] Art. 109 Durata massima dell’orario di lavoro
- [149] Art. 110 Riposo giornaliero
- [150] Art. 111 Riduzione dell’orario
- [151] Art. 112 Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero
- [152] Art. 113 Distribuzione dell’orario settimanale
- [153] Art. 114 Flessibilità
- [154] Art. 115 Distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro
- [155] Art. 115/BIS Part time e orario multi periodale
- [156] Art. 116 Orario di lavoro dei minori
- [157] Art. 117 Riposo dei minori
- [158] Art. 118 Recuperi
- [159] Art. 119 Intervallo per la consumazione dei pasti
- [160] Art. 120 Lavoro notturno
- [161] Art. 121 Lavoratori notturni
- [162] Art. 122 Lavoro straordinario
- [163] Art. 123 Riposi compensativi
- [164] CAPO IV – Riposo settimanale
- [165] Art. 124 Riposo settimanale
- [166] Art. 125 Modalità di godimento del riposo settimanale
- [167] Art. 126 Lavoro domenicale
- [168] CAPO V – Festività
- [169] Art. 127 Festività
- [170] Art. 128 IV Novembre
- [171] CAPO VI – Ferie
- [172] Art. 129 Determinazione del periodo di ferie
- [173] Art. 130 Modalità di fruizione
- [174] Art. 131 Ricongiungimento familiare
- [175] Art. 132 Rinvio alla contrattazione integrativa
- [176] CAPO VII – Permessi e congedi
- [177] Art. 133 Congedo per matrimonio
- [178] Art. 134 Congedo per motivi familiari
- [179] Art. 135 Permessi per elezioni
- [180] Art. 136 Permessi per lavoratori studenti – Diritto allo studio
- [181] CAPO VIII – Norme di comportamento
- [182] Art. 137 Doveri del lavoratore
- [183] Art. 138 Sanzioni disciplinari
- [184] Art. 139 Assenze non giustificate
- [185] Art. 140 Divieto di accettazione delle mance
- [186] Art. 141 Consegne e rotture
- [187] Art. 142 Corredo – Abiti di servizio
- [188] CAPO XI – Norme specifiche per l’area quadri
- [189] Art. 143 Disposizioni generali
- [190] Art. 144 Assistenza sanitaria integrativa
- [191] Art. 145 Indennità di funzione
- [192] Art. 146 Formazione ed aggiornamento
- [193] Art. 147 Responsabilità civile
- [194] TITOLO VI – Trattamento economico
- [195] CAPO I – Elementi della retribuzione
- [196] Art. 148 Elementi della retribuzione
- [197] Art. 149 Competenza della contrattazione collettiva
- [198] Art. 150 Determinazione della retribuzione giornaliera
- [199] Art. 151 Determinazione della retribuzione oraria
- [200] CAPO II – Paga base nazionale
- [201] Art. 152 Paga base nazionale
- [202] Art. 153 Una tantum
- [203] CAPO III – Contingenza
- [204] Art. 154 Contingenza
- [205] Art. 155 Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
- [206] CAPO IV – Corresponsione della retribuzione
- [207] Art. 156 Corresponsione della retribuzione
- [208] CAPO V – Assorbimenti
- [209] Art. 157 Assorbimenti
- [210] CAPO VI – Scatti di anzianità
- [211] Art. 159 Anzianità ai fini della maturazione
- [212] CAPO VII – Mensilità supplementari
- [213] Art. 160 Tredicesima mensilità
- [214] Art. 161 Quattordicesima mensilità
- [215] CAPO VIII – Previdenza complementare
- [216] Art. 162 Previdenza complementare
- [217] CAPO IX – Assistenza sanitaria integrativa
- [218] Art. 163 Assistenza sanitaria integrativa
- [219] Art. 164 Welfare contrattuale
- [220] Art. 165 Contribuzione
- [221] TITOLO VII – Sospensione del rapporto
- [222] CAPO I – Malattia
- [223] Art. 166 Definizione
- [224] Art. 167 Adempimenti
- [225] Art. 168 Visite di controllo
- [226] Art. 169 Prestazioni
- [227] CAPO II – Infortunio
- [228] Art. 170 Infortunio
- [229] Art. 171 Divieto di cumulo
- [230] Art. 172 Anticipazione indennità Inail
- [231] CAPO III – Conservazione del posto
- [232] Art. 173 Conservazione del posto
- [233] Art. 174 Aspettativa generica
- [234] Art. 175 Malattie oncologiche
- [235] Art. 176 Rinvio ad altre disposizioni
- [236] Art. 177 Lavoratori affetti da tubercolosi
- [237] CAPO IV – Gravidanza e puerperio
- [238] Art. 178 Tutela della genitorialità
- [239] Art. 179 Integrazione
- [240] Art. 180 Congedo parentale
- [241] Art. 181 Permessi giornalieri
- [242] Art. 181/BIS Congedo per la malattia del figlio
- [243] Art. 182 Obblighi della lavoratrice
- [244] Art. 183 Part time post partum
- [245] Art. 183/BIS Ulteriori ipotesi di part time
- [246] CAPO V – Chiamata alle armi
- [247] Art. 184 Servizio militare di leva
- [248] Art. 185 Richiamo alle armi
- [249] TITOLO VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro
- [250] CAPO I – Recesso
- [251] Art. 186 Recesso
- [252] CAPO II – Preavviso
- [253] Art. 187 Preavviso
- [254] Art. 188 Indennità sostitutiva del preavviso
- [255] CAPO III – Dimissioni
- [256] Art. 189 Dimissioni
- [257] Art. 190 Giusta causa
- [258] Art. 191 Matrimonio
- [259] CAPO IV – Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
- [260] Art. 192 Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
- [261] Art. 193 Licenziamento simulato
- [262] Art. 194 Licenziamento discriminatorio
- [263] Art. 195 Matrimonio
- [264] CAPO V – Trattamento di fine rapporto
- [265] Art. 196 Trattamento di fine rapporto
- [266] Art. 197 Modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto
- [267] CAPO VI – Restituzione documenti di lavoro
- [268] Art. 198 Restituzione documenti di lavoro
- [269] TITOLO IX – Vigenza contrattuale
- [270] Art. 199 Decorrenza e durata
- [271] Art. 200 Procedure per il rinnovo del CCNL
- [272] PARTE SPECIALE
- [273] TITOLO X – Aziende alberghiere
- [274] CAPO I – Classificazione del personale
- [275] Art. 201 Classificazione del personale
- [276] CAPO II – Classifica Esercizi Alberghieri
- [277] Art. 202 Classifica Esercizi Alberghieri
- [278] CAPO III – Stagiaires
- [279] Art. 203 Stagiaires
- [280] CAPO IV – Contratti a termine e aziende di stagione
- [281] Art. 204 Contratti a termine
- [282] Art. 205 Aziende di stagione
- [283] Art. 206 Rapporti di lavoro
- [284] Art. 207 Trattamento
- [285] Art. 208 Periodo di prova
- [286] Art. 209 Maggiorazioni
- [287] Art. 210 Preavviso
- [288] Art. 211 Indennizzi
- [289] Art. 212 Spese di viaggio
- [290] Art. 213 Forza maggiore
- [291] CAPO V – Orario di lavoro
- [292] Art. 214 Distribuzione orario settimanale
- [293] Art. 215 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
- [294] Art. 216 Maggiorazione per lavoro notturno
- [295] Art. 217 Distribuzione dell’orario notturno
- [296] Art. 218 Lavoratori notturni
- [297] Art. 219 Lavoro straordinario
- [298] CAPO VI – Festività
- [299] Art. 220 Festività
- [300] CAPO VII – Ferie
- [301] Art. 221 ferie
- [302] CAPO VIII – Elementi economici
- [303] Art. 222 Paga base Aziende Alberghiere Minori
- [304] Art. 223 Trattamenti salariali integrativi
- [305] Art. 224 Perequazione
- [306] Art. 225 Calcolo dei ratei
- [307] Art. 226 Scatti di anzianità – Norme transitorie
- [308] Art. 227 Premio di anzianità
- [309] CAPO IX – Malattia
- [310] Art. 228 Trattamento economico
- [311] CAPO X – Infortunio
- [312] Art. 229 Infortunio
- [313] CAPO XI – Trattamento di fine rapporto
- [314] Art. 230 Trattamento di fine rapporto
- [315] CAPO XII – Norme per gli Ostelli
- [316] Art. 231 Norme per gli Ostelli
- [317] CAPO XIII – Norme per le Residenze Turistico Alberghiere
- [318] Art. 232 Norme per le Residenze Turistico Alberghiere
- [319] CAPO XIV – Norme per i Centri benessere
- [320] Art. 233 Norme per i Centri benessere
- [321] CAPO XV – Norme per i Porti e gli Approdi Turistici
- [322] Art. 234 Classificazione del personale
- [323] Art. 235 Locali aziendali
- [324] Art. 236 Divieto di concorrenza
- [325] Art. 237 Formazione
- [326] Art. 238 Scatti di anzianità
- [327] Art. 239 Trattamento di fine rapporto
- [328] Art. 240 Premio di anzianità
- [329] Art. 241 Premio di risultato
- [330] Art. 242 Disposizioni di raccordo
- [331] CAPO XVI – Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
- [332] Art. 243 Funzionamento
- [333] TITOLO XI – Complessi Turistico – Ricettivi dell’aria aperta
- [334] CAPO I – Classificazione del personale
- [335] Art. 244 – Classificazione del personale
- [336] CAPO II – Contratti a termine e aziende di stagione
- [337] Art. 245 Contratti a termine
- [338] Art. 246 Aziende di stagione
- [339] Art. 247 Rapporti di lavoro
- [340] Art. 248 Trattamenti
- [341] Art. 246 Periodo di prova
- [342] Art. 250 Licenza matrimoniale
- [343] Art. 251 Conservazione del posto
- [344] Art. 252 Maggiorazioni
- [345] Art. 253 Preavviso
- [346] Art. 254 Indennizzi
- [347] Art. 255 Spese di viaggio
- [348] Art. 256 Forza maggiore
- [349] CAPO III Orario di lavoro
- [350] Art. 257 Distribuzione orario settimanale
- [351] Art. 258 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
- [352] Art. 259 Maggiorazioni per lavoro notturno
- [353] Art. 260 Distribuzione dell’orario notturno
- [354] Art. 261 Lavoratori notturni
- [355] Art. 262 Maggiorazioni per lavoro straordinario
- [356] CAPO IV – Festività
- [357] Art. 263 Festività
- [358] CAPO V – Ferie
- [359] Art. 264 Ferie
- [360] CAPO VII – Elementi economici
- [361] Art. 265 Paga base Aziende Minori
- [362] Art. 266 Trattamenti salariali integrativi
- [363] Art. 267 Perequazioni
- [364] Art. 268 Scatti di anzianità – Norma transitoria
- [365] Art. 269 Calcolo dei ratei
- [366] CAPO VII – Malattia
- [367] Art. 270 Trattamento economico
- [368] CAPO IX – Infortunio
- [369] Art. 271 Personale impiegatizio
- [370] CAPO IX – Trattamento di fine rapporto
- [371] Art. 272 Trattamento di fine rapporto
- [372] CAPO XI – Funzionamento delle commissioni paritetiche
- [373] Art. 273 Funzionamento
- [374] TITOLO XII – Pubblici Esercizi
- [375] CAPO I – Classificazione del personale
- [376] Art. 274 Classificazione del personale
- [377] Art. 275 Disposizioni applicative
- [378] CAPO II – Contratti a termine e aziende di stagione
- [379] Art. 276 Disciplina
- [380] Art. 277 Maggiorazione contratti a termine aziende di stagione
- [381] Art. 278 Cessazione anticipata dell’attività nelle aziende di stagione
- [382] Art. 279 Risoluzione anticipata del contratto a termine
- [383] Art. 280 Trattamento
- [384] Art. 281 Personale retribuito a percentuale
- [385] CAPO III – Orario di lavoro
- [386] Art. 282 Distribuzione orario settimanale
- [387] Art. 283 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
- [388] Art. 284 Maggiorazione per lavoro notturno
- [389] Art. 285 Lavoratori notturni
- [390] Art. 286 Maggiorazioni per lavoro straordinario
- [391] Art. 287 Maggiorazione per festività
- [392] Art. 288 Ferie
- [393] Art. 289 Permessi e congedi
- [394] CAPO IV – Trattamenti salariali integrativi
- [395] Art. 290 Terzi elementi
- [396] CAPO VI – Paga base Pubblici Esercizi di Terza e Quarta Categoria
- [397] Art. 291 Retribuzione Esercizi di III e IV Categoria
- [398] CAPO VI – Trattamento economico dei percentualisti
- [399] Art. 292 Indennità di contingenza
- [400] Art. 293 Percentuale di servizio
- [401] Art. 294 Percentuale di servizio ristoranti e similari
- [402] Art. 295 Percentuale di servizio bar caffè e similari
- [403] Art. 296 Percentuale di servizio banchetti e servizi affini
- [404] Art. 297 Sistemi di calcolo percentuale
- [405] Art. 298 Disposizioni varie
- [406] Art. 299 Percentuale per i familiari del datore di lavoro
- [407] Art. 300 Percentuali di servizio accordi provinciali
- [408] Art. 301 Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti
- [409] Art. 302 Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante
- [410] Art. 303 Sistemi di retribuzione – Disposizioni varie
- [411] Art. 304 Mensilità supplementari
- [412] Art. 305 Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
- [413] CAPO VII – Malattia ed infortunio
- [414] Art. 306 Malattia
- [415] Art. 307 Infortunio
- [416] CAPO VIII – Pulizia dei locali
- [417] Art. 308 Pulizia dei locali e del posto di lavoro
- [418] CAPO IX – Trattamento di fine rapporto
- [419] Art. 309 Trattamento di fine rapporto
- [420] CAPO X – Norme per i Locali Notturni
- [421] Art. 310 Locali notturni
- [422] Art. 311 Percentuale di servizio
- [423] Art. 312 Ulteriori disposizioni
- [424] CAPO XII – Norme per Ristoranti e Buffets di Stazione
- [425] Art. 313 Ristoranti e Buffets di stazione
- [426] Art. 314 Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto
- [427] CAPO XII – Norme per la Ristorazione Collettiva (Mense Aziendali)
- [428] Protocollo Appalti
- [429] Art. 315 Disposizioni per la Ristorazione Collettiva
- [430] Art. 316 Cambi di gestione – Finalità
- [431] Art. 317 Cambi di gestione – Procedure
- [432] Art. 318 Cambi di gestione – Incontri di verifica
- [433] Art. 319 Cambi di gestione – Assunzioni
- [434] Art. 320 Cambi di gestione – Riorganizzazione
- [435] Art. 321 Cambi di gestione – Possibilità di reimpiego
- [436] Art. 322 Cambi di gestione – Condizioni
- [437] Art. 323 Cambi di gestione – Garanzie retributive
- [438] Art. 324 Cambi di gestione – Clausola di salvaguardia
- [439] Art. 325 Trattamenti salariali integrativi
- [440] Art. 326 Indennità speciale mense
- [441] Art. 327 Gestione dei permessi retribuiti
- [442] Art. 328 Sciopero nelle mense ospedaliere
- [443] Art. 329 Confronto settoriale
- [444] CAPO XIII – Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali
- [445] Art. 330 Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali
- [446] CAPO XIV – Refezione
- [447] Art. 331 Refezione
- [448] CAPO XV – Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
- [449] Art. 332 Funzionamento
- [450] CAPO XVI – Accordi settoriali
- [451] Art. 333 Accordi settoriali
- [452] TITOLO XIII – Stabilimenti Balneari
- [453] CAPO I – Classificazione del personale
- [454] Art. 334 Classificazione del personale
- [455] CAPO II – Contratti a termine
- [456] Art. 335 Disciplina
- [457] Art. 336 Cessazione anticipata dell’attività
- [458] Art. 337 Risoluzione anticipata del contratto a termine
- [459] Art. 338 Trattamenti retributivi e normativi
- [460] Art. 339 Personale retribuito in percentuale
- [461] CAPO III – Orario di lavoro
- [462] Art. 340 Distribuzione dell’orario di lavoro
- [463] Art. 341 Maggiorazioni per lavoro straordinario
- [464] Art. 342 Maggiorazione per festività
- [465] CAPO IV – Indennità di contingenza
- [466] Art. 343 Indennità di contingenza
- [467] CAPO V – Trattamenti salariali integrativi
- [468] Art. 344 Terzi elementi
- [469] CAPO VI – Riduzione della paga base per gli Stabilimenti Balneari di Terza e Quarta Categoria
- [470] Art. 345 Retribuzioni Stabilimenti Balneari di III e IV categoria
- [471] CAPO VII – Malattia ed infortunio
- [472] Art. 346 Malattia
- [473] Art. 347 Infortunio
- [474] CAPO VIII – Trattamento di fine rapporto
- [475] Art. 348 Trattamento di fine rapporto
- [476] CAPO IX – Funzionamento Commissioni Paritetiche
- [477] Art. 349 Funzionamento
- [478] TITOLO XIV – Alberghi Diurni
- [479] CAPO I – Classificazione del personale
- [480] Art. 350 Classificazione del personale
- [481] CAPO II – Contratto a termine
- [482] Art. 351 Disciplina
- [483] Art. 352 Cessazione anticipata dell’attività
- [484] Art. 353 Risoluzione anticipata del contratto a termine
- [485] Art. 354 Trattamenti retributivi
- [486] Art. 355 Personale retribuito a percentuale
- [487] CAPO III – Orario di lavoro
- [488] Art. 356 Distribuzione orario settimanale
- [489] Art. 357 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
- [490] Art. 358 Maggiorazione per lavoro notturno
- [491] Art. 359 Lavoratori notturni
- [492] Art. 360 Maggiorazione per lavoro straordinario
- [493] Art. 361 Maggiorazione per festività
- [494] CAPO IV – Indennità di contingenza
- [495] Art. 362 Indennità di contingenza
- [496] CAPO V – Trattamenti salariali integrativi
- [497] Art. 363 Terzi elementi
- [498] CAPO VI – Malattia ed infortunio
- [499] Art. 364 Malattia
- [500] Art. 365 Infortunio
- [501] CAPO VII – Trattamento di fine rapporto
- [502] Art. 366 Trattamento di fine rapporto
- [503] Art. 367 Funzionamento
- [504] TITOLO XV – Imprese di Viaggio e Turismo
- [505] CAPO I – Classificazione del personale
- [506] Art. 368 Classificazione del personale
- [507] CAPO II – Orario di lavoro
- [508] Art. 369 Durata dell’orario settimanale
- [509] Art. 370 Distribuzione dell’orario settimanale
- [510] Art. 371 Maggiorazione per lavoro straordinario
- [511] CAPO III – Festività
- [512] Art. 372 Maggiorazione per festività
- [513] CAPO IV – Ferie
- [514] Art. 373 Ferie
- [515] CAPO V – Missioni e trasferimenti
- [516] Art. 374 Missione temporanea
- [517] Art. 375 Trasferimenti di residenza
- [518] Art. 376 Trasferimento
- [519] Art. 377 Lavoratori comandati
- [520] CAPO VII – Trattamenti salariali integrativi
- [521] Art. 378 Trattamenti salariali integrativi
- [522] Art. 379 Eccedenze
- [523] Art. 380 Paga Base Agenzie Minori
- [524] Art. 381 Indennità di contingenza
- [525] Art. 382 Provvigioni
- [526] Art. 383 Indennità di cassa
- [527] Art. 384 Scatti di anzianità
- [528] Art. 385 Norma transitoria
- [529] Art. 386 Cambi di livello
- [530] Art. 387 Anzianità convenzionale
- [531] Art. 388 Mensilità supplementari
- [532] CAPO VII – Malattia
- [533] Art. 389 Malattia
- [534] CAPO VIII – Infortunio
- [535] Art. 390 Personale impiegatizio
- [536] Art. 391 Sospensione dal lavoro
- [537] CAPO IX – Trattamento di fine rapporto
- [538] Art. 392 Trattamento di fine rapporto
- [539] CAPO X – Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
- [540] Art. 393 Funzionamento
- [541] ALLEGATO L – Enti Bilaterali
- [542] Statuto tipo ente bilaterale territoriale turismo
- [543] Art. 1 Costituzione
- [544] Art. 2 Natura
- [545] Art. 3 Durata
- [546] Art. 4 Sede
- [547] Art. 5 Soci e beneficiari
- [548] Art. 6 Scopi
- [549] Art. 7 Finanziamento
- [550] Art. 8 Organi dell’E.B.T.
- [551] Art. 9 Assemblea
- [552] Art. 10 Poteri dell’Assemblea
- [553] Art. 11 Riunioni dell’Assemblea
- [554] Art. 12 Il Presidente
- [555] Art. 13 Il Vice Presidente
- [556] Art. 14 Il Comitato Direttivo
- [557] Art. 15 Poteri del Comitato Direttivo
- [558] Art. 16 Riunioni del Comitato Direttivo
- [559] Art. 17 Il Collegio dei Sindaci
- [560] Art. 18 Il Patrimonio dell’E.B.T.
- [561] Art. 19 Gestione dell’E.B.T.
- [562] Art. 20 Bilancio dell’E.B.T.
- [563] Art. 21 Liquidazione dell’E.B.T.
- [564] Art. 22 Modifiche statutarie
- [565] Art. 23 Controversie
- [566] Art. 24 Disposizioni finali
- [567] ALLEGATO M – Disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori
- [568] ALLEGATO N – Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Turismo
- [569] Disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate
- [570] ALLEGATO D – Vitto e alloggio
- [571] D/1 – Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le Aziende Alberghiere
- [572] D/2 – Convenzione per la somministrazione del vitto per i Pubblici Esercizi
- [573] ALLEGATO G – Premio di anzianità Aziende Alberghiere
- [574] ALLEGATO P – Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie 8/6/1995
- [575] Premessa
- [576] Art. 1
- [577] PARTE PRIMA – Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
- [578] Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione
- [579] Art. 3 Designazione liste
- [580] Art. 4 Composizione delle R.S.U.
- [581] Art. 5 Attribuzione dei seggi
- [582] Art. 6 Composizione delle liste
- [583] Art. 7 Numero dei componenti R.S.U.
- [584] Art. 7/BIS
- [585] Art. 8 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
- [586] Art. 9 Compiti e funzioni
- [587] Art. 10 Durata e sostituzione nell’incarico
- [588] Art. 11 Revoca delle R.S.U.
- [589] Art. 12 Clausola di salvaguardia
- [590] PARTE SECONDA – Disciplina della elezione della R.S.U.
- [591] Art. 1 Validità delle elezioni – Quorum
- [592] Art. 2 Elettorato attivo e passivo
- [593] Art. 3 Presentazione delle liste
- [594] Art. 4 Comitato elettorale
- [595] Art. 5 Compiti del Comitato elettorale
- [596] Art. 6 Scrutatori
- [597] Art. 7 Segretezza del voto
- [598] Art. 8 Schede elettorali
- [599] Art. 9 Preferenze
- [600] Art. 10 Modalità della votazione
- [601] Art. 11 Composizione del seggio elettorale
- [602] Art. 12 Attrezzatura del seggio elettorale
- [603] Art. 13 Riconoscimento degli elettori.
- [604] Art. 14 Compiti del Presidente
- [605] Art. 15 Operazioni di scrutinio
- [606] Art. 16 Ricorsi al Comitato elettorale
- [607] Art. 17 Comitato dei garanti
- [608] Art. 18 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
- [609] Art. 19 Adempimenti della Direzione aziendale
- [610] Art. 20 L’intervento della legge
- [611] Art. 20/BIS Disposizioni varie
- [612] Art. 21 Clausole per la provincia autonoma di Bolzano
- [613] Art. 22 Clausola finale
- [614] ALLEGATO Q – Ipotesi di accordo interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94
- [615] PRIMA PARTE – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Testi Integrati
– VERBALE DI ACCORDO 22/2/2019
– VERBALE DI ACCORDO 15/11/2018
– IPOTESI DI ACCORDO 18/7/2018
– CCNL 4/3/2010
Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 22/9/2019, tra FIEPET, FIBA, ASSOHOTEL, ASSOCAMPING, ASSOVIAGGI, con ASSOTURISMO-CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, si è stipulato il presente Protocollo d’intesa per il rinnovo del CCNL Turismo.
- Le Parti si sono incontrate per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscritto il 4/3/2010 da Fiepet, Fiba, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, con Assoturismo-Confesercenti e Filcams CGIL, Fisascat CISL e UIltucs;
- Le Parti, dopo un lungo e complesso negoziato, hanno convenuto 3 (tre) Verbali di rinnovo contrattuale – Verbale 1. Fiepet/Fiba con Filcams Fisascat e Uiltucs; Verbale 2. Assohotel/Assocamping con Filcams Fisascat e Uiltucs; Verbale 3. Assoviaggi con Filcams Fisascat e Uiltucs – siglati contestualmente al presente Protocollo;
- L’attuale soluzione – che si negozia oggi 18/7/2018 – è finalizzata a determinare il più possibile condizioni coerenti tra ciascun settore (alberghi e campeggi, pubblici esercizi e ristorazione collettiva e commerciale, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio ecc.). Le Parti intendono continuare nel confronto, favorendo una maggiore omogeneità del quadro contrattuale.
Ipotesi di accordo di rinnovo contrattuale Aziende Alberghiere e Complessi Turistico-Ricettivi all’aria aperta e Turismo
Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 18/7/2018, tra ASSOTURISMO, ASSOHOTEL, ASSOCAMPING, con la partecipazione di CONFESERCENTI, e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, si è stipulata la presente Ipotesi di accordo di rinnovo contrattuale aziende alberghiere e complessi turistico-ricettivi all’aria aperta e turismo.
Il presente CCNL decorre dall’1/1/2018 e scadrà il 31/12/2018.
POLITICHE PER IL GOVERNO DEL SETTORE
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatola, mezzi e risorse congrui rispetto all’incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell’occupazione del Paese nonchè nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l’adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonchè le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di “governance” al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo e considerate le attribuzioni del nuovo Ministero del Turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l’accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonchè l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l’occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
– assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
– trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
– trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell’ambito di un contratto a tempo determinato;
– incremento pluriennale dell’occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell’ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l’obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
Ammortizzatori sociali
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all’impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui – in costanza di rapporto di lavoro – la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l’impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che – in caso di sospensione del rapporto di lavoro – l’erogazione dell’indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
Enti bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Semplificazione amministrativa
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l’adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
Buoni vacanza
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l’art. 8 del CCNL Turismo 22/7/2003 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l’art. 10 della legge 29/3/2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
Aziende ricettive – alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Ristorazione collettiva – appalti
Le Parti, considerato
– il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
– il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
– l’emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
- a) l’adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
- b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
- c) l’emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
- d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
- e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d’imprese e/o cooperative, l’individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
- f) l’emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo,così come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17/3/1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Ristorazione collettiva – ritardati pagamenti
Le Parti, considerato:
– che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende fornitrici dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno sempre più crescente;
– che, in questo periodo di crisi economica, tali eventi stanno aggravando la situazione delle imprese del settore, mettendo a grave rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele stesse nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;
– convengono sull’obiettivo comune sul quale impegnarsi, intervenendo nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all’aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
Attività in concessione
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
Politiche fiscali (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
– l’aliquota iva applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all’analoga aliquota applicata dai principali Paesi concorrenti appartenenti all’Unione Europea, quali ad esempio la Francia (5,5%), la Spagna (8%) e la Grecia (9%);
– alcuni Paesi appartenenti all’Unione Europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione dell’aliquota iva applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
– l’aliquota iva applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) nonchè agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo (20%) è notevolmente superiore alle analoghe aliquote applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale iva delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall’art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
tenuto conto del fatto che
– il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell’imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell’occupazione esistente;
– la riduzione dell’aliquota iva applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
– appare necessario assicurare la neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza; richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
– che venga realizzata una riduzione dell’aliquota iva da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione nonchè agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo;
– che venga assicurata l’integrale deducibilità dell’iva relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
– che l’aliquota iva applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all’aliquota iva applicata ai clienti alloggiati;
– che venga garantita l’applicazione dell’iva all’attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate ai servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale iva delle agenzie di viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.
Decontribuzione e detassazione
L’impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonchè delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all’aumento della quota esente del buono pasto.
– Dichiarazione congiunta –
Le parti al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l’adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
PARTE GENERALE
TITOLO I – Validità e sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione
1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
AZIENDE ALBERGHIERE
- a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni, locande e affittacamere, bed and breakfast; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
- b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
- c) ostelli; residences, villaggi turistici;
- d) colonie climatiche e attività similari;
- e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
- a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
- II) COMPLESSI TURISTICO – RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
- a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
- a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
– piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
– caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5 della legge 25/8/1991 n. 287;
– chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
– gelaterie, cremerie;
– negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
- b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
- c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
- d) posti di ristoro sulle autostrade;
posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
– aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
– aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
– spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
- e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
- f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
- g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande.
- h) parchi a tema
- IV) STABILIMENTI BALNEARI
- a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
- V) ALBERGHI DIURNI
- IV) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
- a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
- b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI
- a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) RIFUGI ALPINI
– Dichiarazione a verbale –
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1/7/2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all’art. 16 della legge 13/5/1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31/1/2000, n. 29 (sale bingo).
– Nota a verbale –
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche – esempio: commerciali – svolte all’interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell’azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
– Chiarimento a verbale –
1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Alberghi” ci si è intesi riferire alle “Aziende alberghiere” di cui al punto I dell’art. 1.
2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Pubblici Esercizi” ci si è intesi riferire alle “Aziende Pubblici Esercizi” di cui al punto III dell’art. 1.
3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Agenzie di viaggio” ci si è intesi riferire alle “Imprese di viaggi e turismo” di cui al punto VI dell’art. 1.
4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine “Campeggi” ci si è intesi riferire ai “Complessi turistico – ricettivi dell’aria aperta” di cui al punto II dell’art. 1. Le norme dell’accordo 27/3/1979 con il quale è stata convenuta l’applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli del presente testo a stampa.
– Chiarimento a verbale –
L’applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’esercizio dell’attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 2 Inscindibilità delle norme contrattuali
1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all’art. 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonchè per l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonchè le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente art..
5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
Art. 3 Servizi in comune
1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
TITOLO II – Relazioni sindacali
CAPO I – Diritti di informazione
Art. 4 Livello nazionale
1) Le Parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonchè lo stato di attuazione della legge quadro.
4) In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione.
5) Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell’utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell’equilibrio ambientale.
6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla Premessa del presente Contratto, convengono sull’opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare – avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici – l’impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonchè delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell’occupazione.
Art. 5 Livello territoriale
1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche – come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio – potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
– Chiarimento a verbale –
Per quanto concerne le “Imprese di Viaggi e Turismo” si precisa che per “livello territoriale” ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
Art. 6 Livello aziendale
1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
CAPO II – Pari opportunità, utilizzo degli impianti, politica attiva del lavoro
Art. 7 Pari opportunità
1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
2) In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- a) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
- b) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
- c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento/reinserimento;
- d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell’8/3/2000;
- e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10/4/1991 e dai Fondi comunitari preposti;
- f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
- g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
- h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge n. 53 dell’8/3/2000 e diffondendo le buone pratiche;
- i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
- l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125 del 1991.
3) L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio nazionale.
5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30/6/2010 l’analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore.
7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione – nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali – potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio, EBN, Fonter, Fondo Aster, Marco Polo) nonchè presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
8) L’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Art. 7/BIS Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
E’interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno
Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso, i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che l’impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all’art. 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 198/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 218 legge 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento. Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere ad esempio, da parte di clienti.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: “Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l ’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile.”
Le Parti si impegnano infine a valutare nel l’arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 8 Utilizzo degli impianti
1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” a favore di:
- a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
- b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
- c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
- d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
Art. 9 Politiche attive del lavoro
1) Le Parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l’intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
- a) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
- b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente art..
2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
- a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo art. 126;
- b) l’accertamento delle strutture finalizzate all’addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l’utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.
3) Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
4) Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
5) Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell’occupazione.
CAPO III – Secondo livello di contrattazione
Art. 10 Contrattazione integrativa
1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
– a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
– a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
– a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso.
5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata entro il 30/4/2019. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate entro il 31/1/2019. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma – o dalla scadenza del contratto in essere se successiva – senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
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Articolo modificato dal Verbale di accordo 15/11/2018
Art. 11 Premio di risultato
1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie delle imprese – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente art. sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall’art. 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall’art. 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli artt. 206 – 207 – 208 – 253 – 254 – 255 – 284 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
Art. 12 Indicatori
1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23/7/1993, per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
aziende alberghiere
– capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– dipendenti (INPS, ISTAT)
– giornate lavorate (INPS)
complessi turistico ricettivi dell’aria aperta
– capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– dipendenti (INPS, ISTAT)
– giornate lavorate (INPS)
pubblici esercizi e stabilimenti balneari
– produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale
– prodotto interno lordo provinciale pro capite (Unioncamere)
– consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)
– flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
– dipendenti (INPS, ISTAT)
ristorazione collettiva
– fatturato
– ore lavorate
– dipendenti
imprese viaggi e turismo
– composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)
– vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)
– vendita biglietteria ferroviaria
– dipendenti (INPS, ISTAT)
3) Le parti si danno atto che l’elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Art. 13 Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1/7/1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
2) Per la pratica attuazione di quanto previsto all’articolo precedente sono stanziati i seguenti importi lordi massimi:
Livello | Importi in euro |
A, B | 296,00 |
1, 2, 3 | 251,00 |
4, 5 | 222,00 |
6S, 6, 7 | 178,00 |
3) L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
4) Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel LUL (libro unico del lavoro) da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorative prestate alle proprie dipendenze nell’anno precedente.
6) Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in ‘ proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente all’1/1/2018. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima dell’1/7/1993.
9) L’accordo integrativo individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l’azienda non sarà tenuta all’erogazione del premio.
10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 30/4/2019, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di maggio 2019, i seguenti importi:
Livello | Importi in euro |
A, B | 186,00 |
1, 2, 3 | 158,00 |
4, 5 | 140,00 |
6S, 6, 7 | 11200 |
11) In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l’azienda destinerà la so mina di euro 140 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te.
A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall’importo previsto al comma 10.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Articolo modificato dal Verbale di accordo 15/11/2018
Art. 14 Materie della contrattazione
1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell’attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell’art. 10 sono demandate le seguenti materie:
- a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13/12/1984 e della legge n. 125 del 10/4/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
- b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’art. 69;
- d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonchè il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo;
- e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 89;
- f) interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 108, 116, 340);
- g) intervallo per la consumazione dei pasti (artt. 119);
- h) ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (artt. 283 e 357);
- i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
- j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
- k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
- l) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’art. 114;
- m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
- n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’art. 118;
- o) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’art. 115;
- p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
- q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
- r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 141);
- s) premio di risultato di cui all’art. 11;
- t) regolamentazione nastro orario stagionali (art. 207);
- u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20/5/1970, n. 300;
3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
- a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero di apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto all’art. 21, quarto comma, legge 28/2/1987, n. 56;
- b) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall’art. 95 volti ad agevolare ulteriormente l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
- c) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’art. 93;
- d) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato, nonchè la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
- e) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
- f) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell’art. 61, comma 2;
- g) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant’altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
- h) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall’art. 155;
- i) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (art. 296);
- j) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 311);
- k) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
- l) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 325);
- m) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (art. 301);
- n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (art. 298);
- o) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (artt. 279, 337, 353);
- p) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (art. 293);
- q) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
- r) eventuali deroghe a quanto stabilito dall’art. 345;
- s) clausole di uscita (art. 15);
- t) contratti a termine ed aziende di stagione (artt. 209, 248, 252, 277);
- u) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’art. 64;
- v) retribuzione onnicomprensiva (art. 16);
- w) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (artt. 213, 256, 278, 352);
- x) funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 243, 273, 401);
- y) costituzione dei Centri di servizio di cui all’art. 22.
- z) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l’attivazione degli istituti di cui all’art. 8 del presente contratto e degli altri istituti contemplati dalla legge e dalla contrattazione.
4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
- a) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato, nonchè la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
- b) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
- c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- d) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
- e) premio di risultato di cui all’art. 11;
- f) clausole di uscita (art. 15);
5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell’unità produttiva:
- a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13/12/1984 e dalla legge n. 125 del 10/4/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
- b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’art. 69;
- c) intervallo per la consumazione dei pasti (art. 119);
- d) ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (art. 258);
- e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
- f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
- g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
- h) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’art. 114;
- i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’art. 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
- j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’art. 118;
- k) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’art. 115;
- l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
- m) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 141);
- n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle norme dell’art. 9 della legge 20/5/1970, n. 300;
Art. 15 Clausole di uscita
1) Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non ricompresi nell’obiettivo 1, accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL, salvo successiva proroga concordata dalle stesse parti.
Art. 16 Retribuzione onnicomprensiva
1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all’art. 13 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
2) Ai fini di cui sopra, l’eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
– Dichiarazione congiunta –
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l’adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’art. 6 del regio decreto legge 14/4/1939, n. 636 e dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/1955, n. 797.
Art. 17 Archivio dei contratti
1) I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l’archivio dei contratti istituito presso l’ente bilaterale nazionale del settore turismo e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
CAPO IV – Enti Bilaterali
Premessa
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l’attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l’attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l’istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti affidano all’EBNUT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
– DIchiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori –
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del Turismo.
Art. 18 Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo
1) Le Parti convengono di istituire l’Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
2) L’EBN costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’EBN attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
- a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
- b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
- d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936 del 1986;
- e) istituisce la banca dati per l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
- f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
- g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonchè dei contratti a termine;
- h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
- m) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
- n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
3) Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Art. 19 Sostegno al reddito
1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività, previo accordo tra l’associazione territoriale di categoria a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall’Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
2) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell’Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBN nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un’unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3) Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente Bilaterale integra l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura.
4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell’esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente art., restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27/2/2007, come già individuate dall’EBN, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
6) Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante:
– il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente art.;
– il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all’art. 19, comma 2, del presente CCNL.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti si impegnano a verificare – entro il 31/10/2010 – la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell’aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell’effettiva cogenza di tale soluzione e dell’invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese.
– Dichiarazione a verbale –
Dopo la stipula del presente accordo, le parti si rivolgeranno al Ministero dell’Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dall’art. 18 del CCNL Turismo 22/7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all’art. 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917.
Art. 20 Enti Bilaterali Territoriali del Settore Turismo
1) L’Ente Bilaterale del settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l’Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le Parti, per singole aree omogenee subregionali.
3) L’E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
- a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
- c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonchè altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
- d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
- e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
- f) le azioni più opportune affinchè dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
- g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
4) L’E.B.T. istituisce l’Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l’Osservatorio:
- a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
- b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonchè di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
- c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonchè di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- d) cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
– Dichiarazione a verbale –
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dall’1/1/1999 gli enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonchè quanto previsto dal comma 5 dell’art. 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6/10/1994.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente art., si impegnano a promuovere iniziative finalizzate all’armonizzazione ed unificazione degli enti bilaterali territoriali entro la vigenza del CCNL Turismo.
Art. 21 Statuto tipo
1) E’ allegato al presente accordo il nuovo statuto tipo dell’Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo.
2) Gli enti bilaterali già costituiti alla data del 31/7/2007 – stipula dell’accordo – adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
3) Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l’adozione.
Art. 22 Centri di servizio
1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio – che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti – si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
2) Il Centro di Servizio:
– cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 74 e 75 del CCNL Turismo 22/1/1999;
– assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui agli artt. 80 e 87 del presente CCNL;
– può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente art. e dagli artt. 18 e 20 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonchè quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
3) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
– tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonchè la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente art. e dagli artt. 17 e 19 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’art. 19 del presente Contratto;
– per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
4) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla ASSOVIAGGI nazionale.
Art. 23 Finanziamento
1) Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
2) Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo di cui al precedente comma 1.
3) Conseguentemente l’azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. ___ e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale.
4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del Settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 5/5/2004, il sistema si avvale della Convenzione stipulata l’8/7/2004 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia.
7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo. La quota residua verrà ripartita ~ in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBN continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBN è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2008, Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBN.
8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.
9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBN, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dall’Accordo del 12/7/2016.
10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 24 Analisi del funzionamento
1) Le parti convengono sull’opportunità di svolgere un’analisi approfondita delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli enti bilaterali del turismo.
2) In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi dagli enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.
3) Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell’assistenza tecnica dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati e di assumere le conseguenti determinazioni entro il 30/6/2010.
Art. 25 Conciliazione delle controversie
1) Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 25 del presente CCNL.
CAPO V – Formazione
Art. 26 Formazione professionale
1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.
3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
5) Il sistema degli enti bilaterali del Turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi.
6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l’ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l’esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
- a) sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
- b) riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
- c) consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro.
8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all’attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.
9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
10) Le Parti ritengono necessaria l’attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinchè simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
Art. 27 Formazione continua
1) Le parti, considerato che ai sensi dell’art. 118 della legge 23/12/2000, n. 388 e successive modificazioni fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonchè eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- a) visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo;
- b) reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.
2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (FONTER.).
3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Art. 28 Sicurezza sul lavoro
1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà – anche avvalendosi del supporto dell’EBN – i compiti affidati alle parti sociali dal D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31/3/2010 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.
2) In attesa di completamento dei lavori della istituenza commissione, le Parti convengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 – la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome – sono affidate alla competenza dell’EBN per le aziende multilocalizzate ed alla competenza degli Enti Bilaterali territoriali per le altre aziende.
3) All’atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – o determinato di durata superiore ai tre mesi – i datori di lavoro rilasciano al dipendente un’autocertificazione dell’attività formativa svolta presso altra azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
CAPO VI – Commissioni paritetiche, conciliazione, arbitrato
Art. 29 Composizione della Commissione Paritetica Nazionale
1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della FILCAMS, quattro della FISASCAT, quattro della UILTuCS, e da tre rappresentanti della ASSHOTEL, da tre della FIEPET, da tre della ASSOVIAGGI e da tre della ASSOCAMPING.
2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
Art. 30 Compiti della Commissione Paritetica Nazionale
1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
- a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
- b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse Parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
- c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli E.B.T.;
- d) esamina le vertenze collettive concernenti l’applicazione, l’interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
2) Le vertenze di carattere generale concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all’esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
3) L’Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente art., dovrà investirne la Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all’oggetto della vertenza.
4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le Parti interessate.
6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l’intervento del Ministero del Lavoro.
Art. 31 Commissioni Paritetiche Territoriali
1) Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.
Art. 32 Procedure per la composizione delle controversie collettive
1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l’applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
2) Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
3) Trascorso tale termine, le parti – senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d’azione – si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.
4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale della FILCAMS, della FISASCAT, dell’UILTuCS e da tanti rappresentanti dell’Associazione locale imprenditoriale aderente alla ASSHOTEL o alla FIEPET o alla ASSOVIAGGI o alla ASSOCAMPING quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
7) La Commissione è convocata dall’Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della Parti rappresentate.
8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell’oggetto di controversia.
9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con l’intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle Parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo art. 29. In tali contesti si terrà periodicamente una valutazione dell’andamento delle attività di conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte per il miglior funzionamento dell’attività conciliativa.
Art. 33 Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
1) Ai sensi degli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo personale dipendente saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una Commissione di conciliazione.
2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale degli imprenditori alla quale l’azienda aderisce e/o conferisce mandato (ASSHOTEL o FIEPeT o ASSOCAMPING o ASSOVIAGGI) e da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (Filcams Cgil o Fisascat Cisl o Uiltucs Uil).
3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l’Ente bilaterale territoriale, cui compete l’istituzione di un’apposita segreteria.
4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
8) Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
9) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
10) I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
11) La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
12) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto, nè degli accordi territoriali. L’interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente, alla Commissione Paritetica Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di Conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
13) Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. Copia dell’accordo dovrà essere inviata all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo per l’inclusione nell’archivio dei contratti.
Art. 34 Collegio arbitrale
1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 del codice di procedura civile o all’art. 29 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11/8/1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al primo comma. Il collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3) L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (ASSHOTEL o FIEPeT o ASSOVIAGGI o ASSOCAMPING), un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale (Filcams o Fisascat o Uiltucs) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
- a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
- b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
- c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all’art. 29.
11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11/8/1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater del codice di procedura civile.
Art. 35 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
1) Ferme restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato.
2) Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.
3) L’elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di comune accordo dalle locali Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto.
4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.
5) Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
7) Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Art. 36 Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all’art. 29, per il tentativo di conciliazione di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 15/7/1966 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 5 della legge 11/5/1990, n. 108.
2) Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1 dell’art. 6 della legge n. 604 del 15/7/1966 per l’impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all’esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.
3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all’Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
4) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal precedente art. fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni potrà promuovere, anche attraverso l’Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
5) Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla legge 15/7/1966, n. 604 e dalla legge 11/51990, n. 108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
6) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l’anzidetto termine di tre giorni senza che l’azienda abbia provveduto alla riassunzione determina l’indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.
7) L’importo dell’indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo nè superiore a sei dell’ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al comportamento ed alle condizioni delle parti.
8) La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
9) Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 37 Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
- A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all’art. 25 e delle Commissioni Paritetiche territoriali di cui all’art. 27 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
- B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettera precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonchè per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale denominato CO.RE.SI. a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La parte contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza di ASSHOTEL, FIEPeT, ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING e FIBA, mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti.
- C) Il CO.RE.SI. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4/6/1973, n. 311 e successive integrazioni.
- D) Il CO.RE.SI. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percenutali appresso indicate:
- a) l’aliquota del contributo CO.RE.SI. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza ASSOHOTEL, FIEPeT, ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING e FIBA è compresa nei contributi associativi;
- b) l’aliquota a carico dei lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.
- E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente capo.
Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta dei datori di lavoro, da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione.
Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa alla commissione locale per le vertenze di lavoro presso l’ASSHOTEL, FIEPeT, ASSOVIAGGI, ASSOCAMPING, o FIBA.
Le norme di cui alla lettera A) fanno parte integrante del presente Contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto stesso si applica.
- F) L’ammontare dei contributi dalla lettera B) 1) sarà versato dai datori di lavoro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori.
Le disposizioni dettate dal presente capo non modificano gli accordi territoriali in materia
CAPO VII – Attività sindacale
Art. 38 Delegato aziendale
1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Art. 39 Dirigenti sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
- a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
- b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della legge 20/5/1970, n. 300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
- c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’accordo interconfederale 8/6/1995.
2) L’elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
3) Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un’altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
4) Il mandato di delegato aziendale di cui all’art. 38 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente art. conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all’elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all’art. 2 dell’accordo interconfederale 8/6/1995 (allegato P)
Art. 40 Permessi sindacali
1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 38 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
- a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
- b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
2) Per le Imprese di Viaggi e Turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell’azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
3) I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c) dell’art. 39 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
4) Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta a:
- a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
- c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
5) Qualora non sia stata costituita la RSU su applicano alle RSA i parametri di cui all’art. 24 del CCNL Turismo del 14/6/1991.
6) I permessi di cui al comma 3 del presente art. saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un’ora all’anno per ciascun dipendente.
7) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
– Chiarimento a verbale –
I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente art. sono cumulabili.
1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 38 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all’anno.
2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Art. 42 Diritto di affissione
1) E’ consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell’esercizio.
Art. 43 Assemblea
1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite.
4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
Art. 44 Referendum
1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti dalla R.S.U. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 45 Norme generali
1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20/5/1970, n. 300 ed all’accordo interconfederale 8/6/1995 (allegato P).
– Dichiarazione a verbale –
Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica con l’incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l’istituzione di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
Art. 46 Norma transitoria
1) Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 14/6/1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.
– Chiarimento a verbale –
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall’art. 2 dell’accordo interconfederale 8/6/1995, le elezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Art. 47 Contributi associativi
1) L’Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL Turismo nella misura dell’uno per cento della paga base e contingenza in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
2) La lettera di delega conterrà l’indicazione delle modalità di versamento a cui l’azienda dovrà attenersi.
3) L’azienda trasmetterà mensilmente l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
TITOLO III – Classificazione del personale
Art. 48 Classificazione del personale declaratorie
1) I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali di cui due relativi alla categoria Quadri ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13/5/1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell’1/7/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda.
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico – funzionale di altri lavoratori.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
Art. 49 Valorizzazione della professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all’esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell’Unione europea e dell’area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza del presente contratto.
Art. 50 Inquadramento
1) L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata nella parte speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto.
2) Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali.
3) Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto di lavoro 16/3/1972 per le aziende alberghiere, nel Contratto nazionale di lavoro 13/3/1970 per le aziende pubblici esercizi, nel Contratto nazionale di lavoro 14/6/1971 per le imprese di viaggi e turismo, nel Contratto nazionale di lavoro 26/6/1974 per gli stabilimenti balneari, nonchè nei rispettivi Contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (allegato P al CCNL Turismo 14/6/1991).
4) I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero contratto.
5) La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.
6) Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni e da Campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti Contratti e dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all’allegato P del CCNL Turismo 14/6/1991.
7) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l’estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
Art. 51 Passaggi di qualifica
1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
2) Fermo restando quanto previsto al comma 1, al fine di valutare la normativa del presente articolo rispetto a quanto a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni, le Parti avvieranno il confronto entro settembre 2018
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 52 Mansioni promiscue
1) In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
TITOLO IV – Mercato del lavoro
Premessa
Le Parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
– il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
– la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali;
– le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato;
– la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell’attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;
– le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
– la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo;
– condividono l’obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali.
In questo quadro, le Parti, preso atto dell’evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:
– riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l’espansione dei livelli occupazionali, nonchè la creazione di nuove occasioni di impiego;
– ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l’esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;
– concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Conseguentemente, le Parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore.
A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall’ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi).
Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con un apposito accordo.
CAPO I – Contratto di apprendistato
Premessa
Le parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuoia ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali un molo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Art. 53 Tipologie di apprendistato
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
- a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante;
- c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
- Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l’indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell’apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell’eventuale periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal CCNL Turismo.
- La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
- Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
- Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, con un preavviso di trenta giorni decorrente dal medesimo termine. Durante II periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, all’apprendista si applica il trattamento previsto dall’art. 188 del CCNL Turismo 4/3/2010. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- L’utilizzo dell’apprendistato è condizionato dall’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, Enti bilaterali e formazione continua.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. ___ Apprendistato professionalizzante
- La presente disciplina contrattuale detta un sistema minimo standard di regole per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l’azienda ne ravvisi l’opportunità, di usufruire dell’assistenza degli Enti bilaterali del turismo.
Art. 54 Durata del contratto di apprendistato professionalizzante
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
Livello di inquadramento | Durata (mesi) |
2°, 3°, 4°, 5°, 6°S | 36 |
6° | 24 |
- Per le figure professionali di seguito elencate, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.
2° Livello – Durata massima 48 mesi
– Capo Cuoco
– Capo laboratorio gelateria / pasticceria
– Capo barista /Capo barman / Primo barman
– Capo banconiere di pasticceria
3° Livello – Durata massima 48 mesi
– Cuoco unico
– Primo pasticcere
– Coordinatore houseKeeping villaggi turistici
– Primo barman/barman unico
– Governante unica
4° Livello – Durata massima 42 mesi
– Gastronomo
– Gelatiere
– Pizzaiolo
– Cuoco capo partita, Cuoco di cucina non organizzata in partita
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 55 Numero di apprendisti
1.a. Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori qualificati in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
- Il numero complessivo di apprendisti, che il datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a dieci unità non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
- Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
- Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il cinquanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 56 Obblighi del datore di lavoro
1) Il datore di lavoro ha l’obbligo:
- a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
- b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quelle a incentivo;
- c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
- d) di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 57 Obblighi dell’apprendista
- L’apprendista deve:
- a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
- c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
- d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 58 Retribuzione
- La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
– primo anno: 80%;
– secondo anno: 85%;
– terzo anno: 90%;
– quarto anno: 95%.
La retribuzione degli apprendisti del 95% si applica nei casi in cui la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è superiore a 36 mesi e per la quarta annualità dei percorsi di apprendistato in cicli stagionali.
1.bis. Durante il periodo di preavviso di cui all’art. ___ continua a trovare applicazione la retribuzione in vigore al momento della scadenza del contratto di apprendistato.
- Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati “ad personam”.
- La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
- Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma anticipata dell’apprendista.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 59 Modalità di erogazione della Formazione
- La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell’Ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità “e-learning”; anche l’attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l’impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
- La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
- L’attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, Qualora l’attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell’orario di lavoro.
- Eliminato
- L’azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto dell’integrale applicazione del presente CCNL, ed in particolare di quanto previsto dall’art. 53 comma 5. Tale certificazione andrà inviata all’Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all’EBN per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
- a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all’art. 42, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 81 del 2015 in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per ll’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze;
- b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati (presente contratto) nel CCNL Turismo 4/3/2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;
- c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.
- d) Registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, nel libretto formativo del cittadino o nel fascicolo elettronico del lavoratore. In assenza dei supporti sopra indicati lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente CCNL.
- Nell’ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
- Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa, del territorio o del settore, tramite il Fondo Fonter.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Articolo modificato dal Verbale di accordo 15/11/2018
Art. 60 Piano formativo
- Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale secondo quanto previsto dall’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015. Per il contratto di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81 del 2015 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
- Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema degli Enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell’attuazione del piano formativo è affidato all’Osservatorio sull’apprendistato appositamente costituito all’interno degli Enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le Associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
- Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall’Ente bilaterale nazionale unitario del turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l’EBN i piani formativi standard previsti dall’azienda per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all’EBN copia della scheda formativa allegata al presente CCNL.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 61 Durata della formazione
. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:
Livello di inquadramento | Ore medie annue |
2°, 3° | 80 |
4°, 5°, 6°S | 60 |
6° | 40 |
- Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero, l’impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
- Eliminato
- Eliminato
- E’ facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
- La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
- All’atto dell’assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 62 Profili formativi
- Sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell’art. 44, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015 di cui agli Allegati all’Accordo 20/4/2012. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla Parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’Ente bilaterale competente. L’Ente bilaterale del turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBN per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
- Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, l’EBN potrà stipulare apposita convenzione con l’INAPP.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 63 Intese con le regioni e le province autonome
- La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le regioni e le province autonome.
- In attesa delle intese di cui al comma precedente, restano valide, in quanto compatibili, le intese esistenti in materia.
In riferimento alle specificità delle Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le norme in materia di apprendistato stabilite nelle contrattazioni integrative territoriali vigenti.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 64 Apprendistato in cicli stagionali
- Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 2015, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
- L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
- Sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 65 Trattamenti normativi
- Si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 66 Assistenza sanitaria integrativa
- Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo Aster.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 66/BIS Previdenza complementare
- Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria (Fon.Te.).
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 67 Clausola di salvaguardia
1) Sono fatti salvi i contenuti degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del D.Lgs. n. 276 del 2003.
Art. ___ Disciplina contrattuale del l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca
1) Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure:
– 1° anno 50%;
– 2° anno 50%;
– 3° anno 65%;
– 4° anno 70%.
La retribuzione degli apprendisti del 70% si applica nei casi in cui la cui durata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.
2) Ai sensi dell’art. 43 comma 9, del D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante nell’articolo del presente CCNL.
3) Per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del medesimo decreto per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, si applica – anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare – quanto previsto per l’apprendistato professionalizzante all’articolo del presente CCNL, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015.
4) L’inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione di cui al comma precedente.
5) Le disposizioni di cui all’art. 15 trovano applicazione anche con riferimento alle tipologie di apprendistato disciplinate dal presente articolo.
6) La disciplina dei contratti di apprendistato di cui al presente articolo costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
CAPO II – Contratto a tempo parziale
Art. 68 Lavoro a tempo parziale
1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui agli artt. da 4 a 11 del D.Lgs. 81/2015, è considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
2) Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l’assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell’azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. 81/2015, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. ___ del presente Contratto. Il rapporto di lavorò part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo art. 69.
5) L’assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza di norma con le seguenti modalità:
- a) con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 108 per il personale a tempo pieno;
- b) con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno;
- c) con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lettere a) e b).
6) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 69 – Instaurazione del rapporto
1) L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
– il periodo di prova per i nuovi assunti;
– la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
– il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
– la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
– tutte le altre condizioni di impiego.
2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
- a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
- b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
- c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
4) In relazione alle caratteristiche peculiari del Settore a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 70 Caratteristiche del rapporto
1) Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
- a) volontarietà di entrambe le parti;
- b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
- c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
- d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
3) Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
4) Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
5) In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del trenta per cento.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 71 Esame congiunto
1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell’istituto dei permessi retribuiti.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 72 Condizioni di miglior favore
1) Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente capo.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 73 Clausole elastiche
1) Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
2) Ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
3) L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili c/o elastiche deve risultare da atto scritto.
4) Eliminato
5) Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole elastiche è di almeno due giorni.
6) Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare sia clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione sia clausole di variazione della durata in aumento della prestazione; queste ultime entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
7) Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di una variazione della collocazione temporale della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
8) Per quanto concerne le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito di variazione in aumento della durata della prestazione verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione del 30% + 1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 74 Disciplina delle clausole flessibili
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Articolo eliminato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 75 Disciplina delle clausole elastiche
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Articolo eliminato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 76 Modalità applicative
1) Le maggiorazioni previste dal precedente articolo non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto.
2) In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dal precedente articolo le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
3) L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
4) L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei seguenti casi:
– esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
– comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
– esigenze personali di cui all’art. 134 del presente CCNL debitamente comprovate.
– sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
– sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
– a fronte di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
– lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
5) La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata al verificarsi delle condizioni oggettive richiamate al comma che precede.
6) A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
7) Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 77 Part time week-end
1) Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali, per il fine settimana, nelle seguenti ipotesi:
- a) studenti;
- b) percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito.
Ulteriori casistiche rispetto a quelle sopra individuate e modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale.
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell’ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all’obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
CAPO III – Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 78 Disciplina del lavoro a tempo determinato
1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale del presente Contratto.
2) L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 79 Limiti quantitativi
1) Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. 5/6/2015, n. 81, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna azienda:
base di computo | n. lavoratori |
0 – 4 | 4 |
5 – 9 | 6 |
10 – 25 | 7 |
26 – 35 | 9 |
36 – 50 | 12 |
oltre 50 | 20% |
2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato può essere ampliato dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale. Al medesimo livello contrattuale possono essere definiti percorsi di stabilizzazione.
3) La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza al momento dell’assunzione. Le frazioni di unità si computano per intero. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione nonché ai contratti a termine stipulati a fronte delle ipotesi indicate agli artt. 80, 81, 82, 83 e 84 del presente contratto.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 80 Nuove attività
1) I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 81 Sostituzione e affiancamento
1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che; rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo afflancamento di lavoratori, quali:
– lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
– lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
– lavoratori impegnati in attività formative;
– lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale.
2) L’afflancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
3) In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell’inizio dell’astensione.
4) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione e/o afflancamento.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 82 Stagionalità
1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7/10/1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11/7/1995, n. 378.
– Dichiarazione a verbale –
1) Le parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione ritengono opportuno sviluppare una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali attraverso l’istituzione di una Commissione paritetica per la stagionalità.
2) Le parti, inoltre, condividendo l’analisi delle caratteristiche strutturali dell’impiego nelle aziende di stagione, concordano di elaborare soluzioni condivise sulle principali problematiche del lavoro stagionale in materia fiscale, previdenziale, da sottoporre congiuntamente alle competenti autorità.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 83 Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, quali:
– periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
– periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
– periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
– periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
2) Nell’ambito delle informazioni rese ai sensi dell’art. 85, sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente articolo.
Dichiarazione congiunta
Premesso che
– il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 4/3/2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18/7/2018 al Titolo IV – Mercato del Lavoro, disciplinano, tra le altre tipologie contrattuali, nel Capo III il contratto a tempo determinato;
– una delle principali caratteristiche dei settori è la diretta correlazione tra l’andamento dell’occupazione e l’intensificazione dell’ attività legata al flusso della clientela. Tali intensificazioni sono riconducibili alla stagionalità, da intendersi come tale non solo per le aziende che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, osservano nel corso dell’anno uno o più periodi di chiusura al pubblico, ma anche per le aziende ad apertura annuale;
– in tal senso, si condivide l’esigenza di valorizzare e preservare la permanenza nei settori delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione.
Tutto ciò premesso
le Parti concordano che quanto definito dall’art. 83 del CCNL del 4/3/2010 e la successiva Ipotesi di Accordo del 18/7/2018 soddisfa i requisiti legali richiesti dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 ai fini dell’applicazione delle specifiche normative.
Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, sono fatte salve le ulteriori disposizioni del CCNL e successive Ipotesi di Accordo in tema di stagionalità.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Articolo modificato dal Verbale di accordo 22/2/2019
Art. 84 Cause di forza maggiore
1) Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 85 Comunicazioni
1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistemi degli enti bilaterali in tema di ausilio all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l’impresa che ricorra ai contratti a tempo determinato comunica quadrimestralmente alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.
3) Al fine di evitare l’aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l’ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente articolo, predisponendo a tal fine idonea modulistica.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 86 Diritto di precedenza
1) I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e 83 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
2) Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
3) La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all’azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
4) Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 87 Disciplina della successione dei contratti
1) Le Parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, con riferimento all’avviso comune 17/6/2008 (allegato ___) così come integrato dal presente accordo, hanno convenuto quanto segue:
- a) Eliminato
- b) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 5/6/2015, n. 81, non trova applicazione:
– nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 82 e 83, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 86;
b.bis) La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. 5/6/2015, n. 81, non trova applicazione:
– nell’ipotesi in cui il successivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo di cui all’art. 81;
– nell’ipotesi di cui all’art. 80;
– in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello;
– nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 82 e 83 del presente Contratto, per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 86;
- c) in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. 5/6/2015, n. 81, considerata l’esigenza di favorire la stabilizzazione dei lavoratori stagionali e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le aziende terranno prioritariamente conto delle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui agli artt. 82 e 83 del presente Contratto.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 88 Informazioni
1) Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annunciò pubblico in un luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento o presso l’ente bilaterale territoriale competente.
2) In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate dai lavoratori a tempo determinato in forza.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 89 Formazione
1) Le parti concordano di affidare alla rete degli enti bilaterali del turismo il compito di sviluppare iniziative utili ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
CAPO IV – Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 90 Casi di ricorso
1) Le parti nell’ambito della propria autonomia contrattuale, stante quanto previsto dal comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs. 5/6/2015, n. 81, stabiliscono che
2) In ciascuna unità produttiva, Il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro il 10 per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.
3) Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è sempre consentito nei casi di sostituzione di lavoratori assenti e in occasione di eventi fieristici e similari per i quali non si applica il limite previsto al comma precedente.
4) La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti.
Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
5) La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 91 Comunicazioni
1) In coerenza con lo spirito del presente accordo e con i compiti attribuiti al sistema degli enti bilaterali in tema di ausilio all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l’impresa che ricorra alla fornitura di lavoro temporaneo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA / RSU) ovvero, in mancanza, alle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo:
- a) il numero ed i motivi del ricorso somministrazione di lavoro a tempo determinato prima della stipula del contratto somministrazione di lavoro a tempo determinato; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
- b) entro il 20 febbraio di ogni anno, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi nell’anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
2) La comunicazione potrà essere effettuata per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisca o conferisca mandato.
3) Al fine di evitare l’aggravio degli oneri burocratici posti a carico delle aziende, con particolare riferimento alle caratteristiche delle piccole e medie imprese, l’ente bilaterale territoriale potrà attivare un servizio di domiciliazione presso la propria sede delle comunicazioni di cui al presente art., predisponendo a tal fine idonea modulistica.
Art. 92 Formazione
1) L’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
CAPO V – Lavoro extra e di surroga
Art. 93 Lavoro extra e di surroga
1) Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni:
– banquetting;
– meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonchè eventi similari;
– attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari;
– prestazioni rese in occasione de fine settimana;
– prestazioni rese in occasione delle festività;
– ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all’Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.
3) Ai fini dell’impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.
CAPO VI – Lavoratori studenti
Art. 94 Lavoratori studenti
1) Considerata la necessità di favorire momenti di alternanza tra scuola e lavoro anche utilizzando i periodi di intervallo dei corsi scolastici, la contrattazione integrativa può prevedere, ai sensi del comma 1 dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonchè il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l’iter formativo.
CAPO VII – Contratto di inserimento
Art. 95 Contratto di inserimento
1) In caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, qualora in ragione dell’età o del titolo di studio non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o il contratto di formazione e lavoro, si applica per un periodo di dodici mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.
2) E’ allegato al presente Contratto l’Accordo interconfederale 11/2/2004 per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento (Allegato R).
CAPO VIII
Art. 96 Lavoro ripartito
1) Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.
2) Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.
3) Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
4) I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
5) Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’ente stesso.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
CAPO IX – Appalto di servizi
Art. 97 Appalto di servizi
1) L’azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o la RSU, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai seguenti punti:
– attività che vengono conferite in appalto;
– lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
– assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
– esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
2) Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
3) Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell’unicità contrattuale nonchè al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda appaltante, con particolare riferimento agli eventuali servizi offerti ai lavoratori della stessa.
4) Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.
5) Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto delle camere, l’appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell’assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall’appaltante ai propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, l’appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
6) Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi d’appalto semprechè dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione all’esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
7) Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi dell’aria aperta.
8) L’azienda potrà rivolgersi alla commissione paritetica di cui all’art. 29 o 31 per richiedere di attestare la sussistenza di un appalto genuino.
9) Ai fini del raggiungimento degli accordi individuali di cui alla lettera a) del comma 5, il datore di lavoro e il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all’art. 33 del presente CCNL, con l’assistenza dell’organizzazione alla quale ciascuna delle parti aderisce o conferisce mandato.
10) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal presente art..
CAPO X – Telelavoro/Lavoro Agile
Con riferimento al lavoro agile di cui alla Legge 81/2017, le Parti avvieranno il confronto entro il 30/9/2018.
Art. 98 Telelavoro
1) In relazione alla disciplina del telelavoro nel Settore, le parti concordano nel fare riferimento all’accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16/7/2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9/6/2004, allegato al presente Contratto.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
CAPO XI – Lavoratori stranieri
Art. 99 Promozione dell’integrazione
1) Le parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall’occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
2) Le parti si impegnano altresì a promuovere l’accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
3) Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le parti si impegnano altresì a promuovere azioni concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.
Art. 100 Lavoro stagionale
1) L’esercizio, da parte del lavoratore straniero, del diritto di precedenza di cui all’art. 86 del presente contratto costituisce titolo di priorità per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 25/7/1998, n. 286.
Art. 101 Convenzioni
1) Le parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/12/1997, n. 469, dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
2) Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
3) I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale del settore turismo, per il tramite del competente ente bilaterale territoriale.
Art. 102 Competenze linguistiche
1) Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali sarà richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua per il settore terziario.
Art. 103 Rinnovo del permesso di soggiorno
1) Gli Enti Bilaterali territoriali del settore Turismo possono svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2) Le parti convengono che i contratti di lavoro di cui all’art. 87 del presente contratto (lavoro extra e di surroga) possono costituire uno strumento utile a concorrere alla realizzazione dei requisiti che la legge richiede per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Art. 104 Traduzione del testo contrattuale
1) Le parti affidano all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori, che sarà predisposta dalle parti stesse.
CAPO XII – Esclusione dalle quote di riserva
Art. 105 Quote di riserva
1) Ai sensi del terzo comma dell’art. 4-bis del D.Lgs. 21/4/2000, n. 181, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
– le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3;
– le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5, 6, 6s e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere;
– le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.
TITOLO V – Rapporto di lavoro
CAPO I – Instaurazione del rapporto
Art. 106 Assunzione
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.Lgs. 26/5/1997, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in forma scritta al lavoratore il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la durata del periodo di prova se previsto, l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi.
2) Il lavoratore è tenuto a consegnare all’azienda i documenti dalla stessa richiesti, quali ad esempio un documento di identità e il codice fiscale, il libretto di idoneità sanitaria, le certificazioni dei titoli di studio posseduti, delle competenze acquisite, delle esperienze professionali maturate.
3) Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare in forma scritta al datore di lavoro la sua residenza e dimora e a notificare immediatamente ogni eventuale successivo cambiamento.
CAPO II – Periodo di prova
Art. 107 Periodo di prova
1) La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
4) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Livello | Periodo di prova |
Quadri A e B | 180 giorni |
I | 150 giorni |
II | 75 giorni |
III | 45 giorni |
IV e V | 30 giorni |
VI S | 20 giorni |
VI e VII | 15 giorni |
5) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 10 della legge 15/7/1966, n. 604.
6) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova.
7) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
CAPO III – Orario di lavoro
Art. 108 Orario normale settimanale
1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell’aria aperta.
2) I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
3) Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’art. 1 del regio decreto legge 15/3/1923, n. 692 in relazione all’art. 3 del regio decreto 10/9/1923, n. 1955 e cioè ai capi di agenzia, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 109 Durata massima dell’orario di lavoro
1) Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4 del decreto 8/4/2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
2) La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.
Art. 110 Riposo giornaliero
1) Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 17 del decreto 8/4/2003, n. 66, in caso di attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
Art. 111 Riduzione dell’orario
1) Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’art. 97, viene concordata una riduzione dell’orario annuale per Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi pari a 104 ore.
2) Per gli Stabilimenti Balneari la riduzione dell’orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania reintrodotta con D.P.R. 28/12/1985, n. 792) e delle 24 ore di cui al secondo comma dell’art. 52 del CCNL 8/7/1982.
4) Le riduzioni di cui al presente art. verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda.
5) Salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 2, lettera m) e comma 5, lettera i), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, nè, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
6) Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10/4/1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
7) I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.
8) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente art., le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonchè per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 269.
9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
10) Il pagamento dei permessi non goduti entro l’anno di maturazione al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio avverrà secondo quanto previsto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 112 Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero
1) La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 113 Distribuzione dell’orario settimanale
1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
2) In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l’indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
Art. 114 Flessibilità
1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 108 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
2) Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’art. 108 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso art. 97 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell’art. 108 non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane consecutive.
4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far data dall’inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
5) Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell’orario prevedano l’estensione dei periodi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente, a dodici e ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all’art. 100 è elevato a 116 ore.
6) Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell’anno, non consecutive, l’adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell’impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e giustificati impedimenti.
7) Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora successiva all’orario comunicato al lavoratore.
8) In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, in relazione alle peculiarità del settore turistico e alle conseguenti esigenze produttive e organizzative, l’orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per una volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari ad un’ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi di cui all’art. 111 del presente Contratto.
Art. 115 Distribuzione multi periodale dell’orario di lavoro
1) In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere intesa e assunta come capacità di adattare l’organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto sistema, l’adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli artt. 38, 39, nel corso del quale la Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell’impresa e i relativi programmi.
Dopo questa fase, concluso l’esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell’avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell’orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per il medesimo periodo.
Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 115/BIS Part time e orario multi periodale
Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale o aziendale, l’estensione del sistema orario come previsto dal precedente articolo.
Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni, potranno essere valutati percorsi di trasformazione dell’orario individuale di lavoro, anche temporanei, a tempo pieno.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 116 Orario di lavoro dei minori
1) L’orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
2) I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz’ora dell’orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
3) L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonchè l’interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente art.: l’interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
4) L’ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all’art. 113.
Art. 117 Riposo dei minori
1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della legge 17/10/1967 n. 977, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
2) Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonchè, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
Art. 118 Recuperi
1) E ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purchè esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
Art. 119 Intervallo per la consumazione dei pasti
1) E’ demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz’ora ed un massimo di un’ora al giorno.
Art. 120 Lavoro notturno
1) Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 121 Lavoratori notturni
1) A decorrere dall’1/7/2001, esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 26/11/1999, n. 532, il periodo notturno, è quello specificato per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto agli artt. 218, 261, 285, 359.
2) L’orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie giornaliere. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del regio decreto 10/9/1923, n. 1955.
3) I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
4) Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l’applicazione degli orari plurisettimanali di cui agli artt. 114 e 115 del presente contratto.
5) Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli artt. 1 e 3 della legge 22/2/1934, n. 370, non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.
6) Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al D.Lgs. n. 532 del 1999, il lavoratore è assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
7) Qualora l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione di cui all’art. 29 del presente Contratto.
8) I contratti integrativi possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l’assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile.
9) Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le aziende provvederanno agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 532 del 1999.
Art. 122 Lavoro straordinario
1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 97 e 104 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
2) Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
3) I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente art..
4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
5) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
6) La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
7) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui al secondo comma la aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
8) Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Art. 123 Riposi compensativi
1) Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anzichè al trattamento economico di cui all’art. 122, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
2) I congedi di conguaglio di cui all’art. 114 nonchè i permessi non goduti di cui all’art. 100 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
3) Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima mensilità terrà conto dell’intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
4) E’ comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
5) Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente art. è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
– Dichiarazione a verbale –
Le Parti, nel darsi atto che con il presente CCNL sono state individuate soluzioni negoziali che tengono conto delle particolari esigenze delle aziende di stagione, ritengono comunque opportuno sviluppare ulteriormente una maggiore specializzazione dei relativi strumenti ed istituti contrattuali. A tal fine, sarà istituita un’apposita Commissione Paritetica.
– Nota a verbale –
Le parti prendono atto del parere favorevole espresso da INPS e INAIL (allegato F) relativamente all’attuazione del presente art..
– Dichiarazione a verbale –
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.
CAPO IV – Riposo settimanale
Art. 124 Riposo settimanale
1) Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
2) Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.
Art. 125 Modalità di godimento del riposo settimanale
1) Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione e confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
2) Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:
– l’organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
– la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.
Art. 126 Lavoro domenicale
1) A partire dall’1/1/1991, ai lavoratori che, ai sensi della legge 22/2/1934, n. 370, godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al dieci per cento della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
2) Relativamente al periodo precedente all’entrata in vigore del trattamento di cui al primo comma del presente art., le Parti si danno nuovamente reciproco atto di avere tenuto conto di dette prestazioni lavorative domenicali nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente definiti dalla contrattazione collettiva.
3) Sino al 31/12/1990 si conferma la disciplina di cui all’art. 44 del CCNL 16/2/1987, di seguito riportato.
“In relazione a quanto stabilito dalla legge 22/2/1934, n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle del settore turistico, le Parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e normativi complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le Parti, pertanto, riconfermano, sulla base della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di una ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale”.
CAPO V – Festività
Art. 127 Festività
1) Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui al presente art. sono le seguenti:
– Festività nazionali
Anniversario della Liberazione 25 aprile
Festa del Lavoro 1° maggio
Festa della Repubblica 2 giugno
Festività infrasettimanali
– Festività infrasettimanali
Capodanno 1° gennaio
Epifania 6 gennaio
Lunedì di Pasqua mobile
Assunzione 15 agosto
Ognissanti 1° novembre
Immacolata Concezione 8 dicembre
- Natale 25 dicembre
- Stefano 26 dicembre
Patrono della Città
2) In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende turistiche il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.
3) Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di mancata prestazione di lavoro nelle su indicate festività.
4) A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio, dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
5) Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell’INPS da corrispondersi a carico del datore di lavoro.
6) Il trattamento di cui al presente art. non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
7) Al personale che presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
8) Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si rinvia alla parte speciale del presente Contratto.
9) L’inclusione della festività del 2 giugno nell’elenco di cui al comma 1 del presente art. decorre dall’anno 2001, giusto quanto previsto dall’art. 1 della legge 20/11/2000, n. 336.
Art. 128 IV Novembre
1) A partire dall’1/1/1979 il trattamento del giorno della Unità Nazionale 4 Novembre, dichiarato non più festivo agli effetti civili della legge 5/3/1977, n. 54 è quello previsto dai commi seguenti.
2) Al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo.
3) Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata.
4) Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
5) Al lavoratore assente nella suddetta giornata per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio, tenuto conto delle disposizioni degli Istituti assicuratori in materia di festività soppresse, dovrà essere corrisposta secondo le norme e con i criteri in proposito previsti dal presente Contratto Nazionale di Lavoro, la integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti medesimi fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione giornaliera.
6) Per il personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio si fa rinvio alla parte speciale del presente Contratto.
CAPO VI – Ferie
Art. 129 Determinazione del periodo di ferie
1) Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
2) Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui all’art. 127, le giornate non più festive agli effetti civili di cui all’art. 128, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente art. costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. I lavoratori che all’1/7/1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti Contratti Nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.
Art. 130 Modalità di fruizione
1) Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo nè da quello stabilito per l’eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato.
2) Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.
3) Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero.
4) L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali.
5) Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto.
6) Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
7) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonchè per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 269.
8) Resta salvo quanto diversamente previsto per i contratti a termine, all’art. 123.
9) Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonchè per malattia od infortunio.
10) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
11) Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
12) L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
13) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
14) Per i casi di prolungamento delle ferie o sospensione dell’attività aziendale previsti per le aziende alberghiere e per i campeggi, si rinvia alla disciplina contenuta nella parte speciale del presente Contratto artt. 221 e 264.
Art. 131 Ricongiungimento familiare
1) Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori che prestano servizio in località diverse da quella di residenza, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e dei picchi di attività, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la flessibilità dell’orario di lavoro.
Art. 132 Rinvio alla contrattazione integrativa
1) E’ affidata alla contrattazione integrativa la disciplina delle ulteriori deroghe che la contrattazione collettiva ha la facoltà di regolamentare ai sensi della legislazione vigente.
CAPO VII – Permessi e congedi
Art. 133 Congedo per matrimonio
1) Il personale, che non sia in periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di quindici giorni di calendario per contrarre matrimonio.
2) La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno dieci giorni di anticipo.
3) Il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio.
4) Il personale ha l’obbligo di esibire alla fine del congedo regolare documentazione dell’avvenuta celebrazione.
5) Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri cinque giorni senza retribuzione.
Art. 134 Congedo per motivi familiari
) In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o di affinità: coniuge, componente di unione civile, figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri, nuore, generi e cognati, nonché nei casi di gravi calamità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dell’evento calamitoso, con un limite massimo di cinque giorni di calendario. Tale congedo potrà essere prolungato sino ad un limite massimo di ulteriori tre giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della legge 8/3/2002, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21/7/2000, n. 278, nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso retribuito e complessivamente per un massimo di tre giorni all’anno dei cinque sopra citati, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro.
3) La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere gli interventi terapeutici.
4) In altri casi di forza maggiore il lavoratore potrà usufruire di congedi retribuiti deducibili dalle ferie annuali.
5) In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un’ora al giorno.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 135 Permessi per elezioni
1) Ai sensi dell’art. 11 della legge 21/3/1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2) I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 136 Permessi per lavoratori studenti – Diritto allo studio
1) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore turistico le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31/12/1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19/1/1942, n. 86.
2) I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dall’1/10/1978 – moltiplicando le centocinquanta ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data.
3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
4) In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
5) Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente art. dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
6) A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
7) Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e quarto comma del presente art., la direzione aziendale d’accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell’azienda e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
8) I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
9) Le norme del presente art. non si applicano alle aziende con meno di cinquanta dipendenti.
10) E’ demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinchè dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano la acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attività turistica.
11) Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula del presente Contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente art..
12) A decorrere dal 31/7/2007, i permessi retribuiti di cui al presente art. possono essere richiesti anche per frequentare corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di qualifica professionale riferito al settore turismo.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti condividono l’obiettivo di adeguare ulteriormente il contenuto del presente art., in collegamento con la progressiva elevazione dell’obbligo scolastico sino all’età di diciotto anni, sino a riferirlo anche all’acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore.
CAPO VIII – Norme di comportamento
Art. 137 Doveri del lavoratore
1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
- a) osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;
- b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonchè le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
- c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda;
- d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell’Azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività nè assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8 del regio decreto legge 13/11/1924 n. 1825;
- e) usare modi cortesi con il pubblico;
- f) non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
- g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonchè ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
- h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
– Dichiarazione a verbale –
Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali. Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.
Art. 138 Sanzioni disciplinari
1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
2) Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
3) La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
4) La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.
5) Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6) L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
- a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
- b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
- d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
- e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
- f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall’ordine di elencazione delle mancanze.
9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
10) L’importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi.
11) Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
12) Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 7, comma 4, della legge 20/5/1970, n. 300.
13) Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all’impresa nei limiti ad esso imputabili.
Art. 139 Assenze non giustificate
1) Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al dipendente l’onere della prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto entro le ventiquattro ore, per gli eventuali accertamenti.
2) Nel caso di assenza non giustificata oltre alla mancata corresponsione della retribuzione potrà essere applicata, nel caso di assenza fino a tre giorni, una multa non eccedente l’importo del cinque per cento della retribuzione non corrisposta e nel caso di assenza fino a cinque giorni una multa non eccedente l’importo del dieci per cento della retribuzione non corrisposta.
Art. 140 Divieto di accettazione delle mance
1) Le mance sono vietate. Il personale che comunque le solleciti potrà essere punito dal datore di lavoro con provvedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 138.
Art. 141 Consegne e rotture
1) Il personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.
2) Il personale designato dal datore di lavoro per la consegna del materiale non potrà rifiutarsi.
3) In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi negli Accordi Integrativi territoriali.
4) Nessuna trattenuta preventiva potrà essere fatta a tale titolo dal datore di lavoro. Le trattenute saranno effettuate posteriormente all’accertamento del danno.
5) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure preventive atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di rottura o deterioramento del materiale specialmente se pregiato.
6) In particolare egli fornirà al personale che prende in consegna il materiale infrangibile un armadio munito di chiusura.
7) In caso di sottrazione imputabile al personale, senza pregiudizio delle sanzioni contrattuali e di legge, il personale è tenuto all’immediato risarcimento del danno, e per questo il datore di lavoro ha facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sulle somme che dovessero essere dovute all’interessato a qualsiasi titolo.
8) In caso di furto a opera di terzi il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’azienda, dimostrando di aver usato la normale diligenza nella custodia ove trattasi di materiale a lui affidato in consegna.
Art. 142 Corredo – Abiti di servizio
1) Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali di cui all’art. 98 del CCNL 14/7/1976, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
2) Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l’uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina. office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
4) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.
5) Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
CAPO XI – Norme specifiche per l’area quadri
Art. 143 Disposizioni generali
1) Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
2) Le Parti concordano che con l’individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica Quadro e con la presente disciplina per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13/5/1985, n. 190.
Art. 144 Assistenza sanitaria integrativa
1) A decorrere dall’1/1/2007, i Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto saranno iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i Quadri del Settore terziario (Qu.A.S.), secondo la convenzione in essere, previa armonizzazione statutaria da effettuarsi entro il 31/12/2008, fermo restando che dovrà essere assicurata dalle Aziende interessate la relativa quota d’iscrizione “una tantum”.
2) Il contributo annuo a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 344,00, di cui euro 42,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri e euro 302,00 a carico dell’azienda. A decorrere dall’1/1/2008, la relativa quota costitutiva annua è fissata in euro 340,00 a carico dell’azienda e in euro 50,00 a carico del dipendente.
3) A decorrere dall’1/1/2009 la quota costitutiva “una tantum” è fissata in euro 340,00 a carico dell’azienda.
Art. 145 Indennità di funzione
1) Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile, assorbibile fino a concorrenza dai trattamenti economici individuali comunque denominati riconosciuti aziendalmente, nelle seguenti misure:
Categoria | da gennaio 1997 | da gennaio 2008 | da gennaio 2009 |
A | 46,48 | 60,00 | 75,00 |
B | 41,32 | 55,00 | 70,00 |
Art. 146 Formazione ed aggiornamento
1) Ai fini di valorizzare l’apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento professionale.
2) I Quadri del settore turismo saranno iscritti allo istituto per lo sviluppo della formazione dei Quadri-Quadrifor.
3) Il contributo annuo a favore della formazione è pari a € 75,00, di cui € 50,00 a carico dell’azienda e di € 25,00 a carico del Quadro.
4) La decorrenza della contribuzione di cui al comma precedente sarà stabilita dalle parti, previa definizione di apposita convenzione e relativa armonizzazione statutaria.
Art. 147 Responsabilità civile
1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro di rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.
TITOLO VI – Trattamento economico
CAPO I – Elementi della retribuzione
Art. 148 Elementi della retribuzione
1) Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
- a) paga base nazionale conglobata di cui all’art. 152 comprensiva dell’indennità di caro pane prevista dalla legge;
- b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente Contratto;
- c) indennità di contingenza (allegato B);
- d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto del presente Contratto.
2) Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità previste nella parte speciale.
3) A decorrere dall’1/1/1995, l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’accordo interconfederale 31/7/1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26/2/1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13/7/1990, n. 91.
4) Conseguentemente, alla data dell’1/1/1995, l’importo della indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data dell’1/11/1991 sarà aumentato di lire ventimila per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.
Art. 149 Competenza della contrattazione collettiva
1) La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale rientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali ed alla contrattazione integrativa aziendale.
Art. 150 Determinazione della retribuzione giornaliera
1) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei.
2) Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.
Art. 151 Determinazione della retribuzione oraria
1) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:
– 192 per il personale con orario normale di quarantacinque ore settimanali;
– 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
– 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.
CAPO II – Paga base nazionale
Art. 152 Paga base nazionale
Per gli alberghi e compiessi turistico recettivi all’aria aperta e per le imprese di viaggio e turismo gli importi di paga base in vigore al 31/12/2017 sono incrementati e riparametrati per ciascun livello, con la misura e la decorrenza di seguito indicate:
Aziende Alberghiere
Livello | P.B. 31/12/2017 | Aumenti 1/1/2018 |
QA | 1.542,04 | 125,42 |
QB | 1.392,49 | 116,12 |
1 | 1.261,54 | 108,19 |
2 | 1.112,00 | 98,88 |
3 | 1.021,85 | 93,26 |
4 | 937,75 | 88,00 |
5 | 849,38 | 82,53 |
6S | 798,37 | 79,36 |
6 | 779,81 | 78,23 |
7 | 700,05 | 73,31 |
Resta inteso che gli importi di paga base nazionale sono ridotti secondo quanto disposto dall’art. 152, comma 2, per il personale delle aziende minori degli alberghi, dei campeggi, di terza e quarta categoria.
Gli aumenti retributivi decorrenti dall’1/1/2018 sono erogati esclusivamente ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Tali aumenti retributivi saranno corrisposti con la busta paga di agosto 2018.
Gli eventuali aumenti retributivi unilateralmente corrisposti a titolo di futuri incrementi contrattuali sono assorbiti dagli importi sopra stabiliti sino a concorrenza.
—
Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 153 Una tantum
A parziale copertura del periodo di carenza contrattuale, esclusivamente ai lavoratori dei comparti Aziende Alberghiere e Complessi Turistlco-Ricettivi all’Aria Aperta, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum”, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra è pari ad euro 936,00 lordi al IV livello riparametrato e sarà erogata in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla retribuzione di agosto 2018 ai lavoratori che siano in forza alla data di decorrenza di tali rate. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui all’art. 7 dell’Accordo di Riordino della disciplina dell’Apprendistato del 28/3/2012 con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale.
L’”una tantum” non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il t.f.r..
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. Pertanto le eventuali anticipazioni cessano di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2018.
Con l’erogazione dell’importo forfettario “una tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto periodo di carenza contrattuale, a qualsivoglia titolo.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
CAPO III – Contingenza
Art. 154 Contingenza
L’indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, salvo quanto diversamente previsto nella parte speciale del presente contratto, è regolata sino al 31/1/1986 dagli accordi allegati in calce al CCNL 6/10/1994 e dall’1/2/1986 dalla legge n. 38 del 26/2/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 155 Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga
1) La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.
2) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l’eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
3) In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:
Retribuzione lavoratori extra di surroga
Personale Extra | Aziende Alberghiere e altri settori | ||
Livello | Paga oraria 31/12/2017 | Aumento 1/1/2018 | Paga oraria 1/1/2018 |
4 | 13,44 | 0,81 | 14,25 |
5 | 12,81 | 0,77 | 13,58 |
6S | 12,25 | 0,74 | 12,99 |
6 | 12,10 | 0,73 | 12,83 |
7 | 11,33 | 0,68 | 12,01 |
4) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
CAPO IV – Corresponsione della retribuzione
Art. 156 Corresponsione della retribuzione
1) La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.
2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell’amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.
3) Ai sensi della legge 5/1/1953 n. 4 le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l’importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.
CAPO V – Assorbimenti
Art. 157 Assorbimenti
1) Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all’art. 152 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.
2) Per quanto riguarda le Imprese di viaggi e turismo si fa riferimento inoltre a quanto previsto dall’art. 386.
CAPO VI – Scatti di anzianità
1) A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal capo XII del titolo XII.
2) L’anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità è:
– quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale assunto a partire dall’1/6/1986;
– quella maturata dall’1/6/1986 per il personale di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in servizio alla data dell’1/6/1986;
– quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale di età inferiore al diciottesimo anno, in servizio alla stessa data dell’1/6/1986;
– quella maturata dal compimento del ventunesimo anno di età per il personale di età superiore al ventunesimo anno, in servizio alla data dell’1/6/1986.
3) Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
4) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dall’1/5/1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
Livelli | Importi |
A | 40,80 |
B | 39,25 |
1 | 37,70 |
2 | 36,15 |
3 | 34,86 |
4 | 33,05 |
5 | 32,54 |
6S | 31,25 |
6 | 30,99 |
7 | 30,47 |
5) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
6) Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
7) Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente CCNL sono definite per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
Art. 159 Anzianità ai fini della maturazione
1) Relativamente a quanto stabilito dall’art. 158 sulla anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto per il personale di età superiore a ventuno anni in servizio alla data di entrata in vigore del presente Contratto, resta confermato, in conformità di quanto stabilito rispettivamente dagli artt. 258, 299 e 301 del CCNL 8/7/1982, il riconoscimento del primo scatto a partire:
– dall’1/1/1970 per il personale dipendente dai pubblici esercizi di età pari o superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni dalla data suddetta;
– dall’1/5/1974 per il personale dipendente dagli stabilimenti balneari con età superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30/4/1974;
– dall’1/6/1978 per il personale dipendente dagli alberghi diurni con età pari o superiore a ventuno anni e con anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale pari o superiore a tre anni alla data del 30/6/1978.
CAPO VII – Mensilità supplementari
Art. 160 Tredicesima mensilità
1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
2) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonchè per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 269.
3) Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso per i soli pubblici esercizi quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia nella relativa parte speciale.
4) Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il venti per cento della gratifica (art. 30, decreto Presidente della Repubblica 21/3/1953, n. 568).
Art. 161 Quattordicesima mensilità
1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
2) La gratifica di ferie dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la gratifica di ferie nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.
4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonchè per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 225 e 269.
5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del precedente art..
6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente art..
CAPO VIII – Previdenza complementare
Art. 162 Previdenza complementare
1) Il presente CCNL istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo.
2) Le parti stipulanti il CCNL Turismo convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 24/1/2000, di seguito denominato in breve Marco Polo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.
3) L’associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonchè i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
4) Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
– 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo;
– una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,50 di cui 11,88 a carico dell’azienda e 3,62 a carico del lavoratore.
5) Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l’integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo.
6) Al momento dell’adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
7) Le parti concordano di provvedere entro il 30/9/1999 alla definizione delle modifiche delle norme che regolano il funzionamento del fondo di cui al protocollo allegato all’accordo del 22/1/1999 al fine di dare conseguente applicazione alle disposizioni di cui al presente art..
8) Gli enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l’erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.
9) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.
– Dichiarazione a verbale –
Dall’anno 2011 la forma pensionistica complementare Marco Polo è stata trasferita presso il fondo FON. TE. per effetto dell’Accordo 15/9/2010 (Allegato Z).
CAPO IX – Assistenza sanitaria integrativa
Art. 163 Assistenza sanitaria integrativa
1) Assoturismo Confesercenti Fiepet Assohotel Assoviaggi Fiba Assocamping e Filcams, Fisascat e Uiitucs ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito l’Ente di assistenza sanitaria integrativa (ASTER ).
2) Le parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all’Ente di assistenza sanitaria integrativa (ASTER) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti.
3) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 144 del presente Contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.
4) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’articolo 144 del presente Contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di lavoro.
5) A decorrere dall’1/2/2018, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. A decorrere dall’1/1/2019, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.
6) Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’Assistenza sanitaria di categoria.
7) I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dai regolamento del Fondo stesso.
8) E’ consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.
9) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa / economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote di iscrizione e dei contributi dovuti all’Ente di assistenza sanitaria integrativa.
10) Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. II contributo di cui al comma 5), nonché la quota di iscrizione di cui ai commi 3) e 4), sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
11) Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. II diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
12) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. ___, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 164 Welfare contrattuale
1) Le Parti, ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, hanno concordato l’istituzione, a totale carico dei datori di lavoro, del fondo nazionale di cui all’art. 163 del presente Contratto, con l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2) Sulla base dello stesso art. 163 i datori di lavoro sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi ivi previsti.
3) Le Parti si danno, pertanto, atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL Turismo si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’art. 163 per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
4) L’aumento complessivo, derivante dall’applicazione dell’accordo 23/7/1993, risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono parte integrante del trattamento economico.
5) Conseguentemente, i lavoratori individuati dall’art. 163 del CCNL Turismo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
6) L’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.
Art. 165 Contribuzione
1) A decorrere dall’1/7/2008, il contributo dovuto ai fondi di assistenza sanitaria integrativa ai sensi del comma 5 dell’art. 163 è pari a euro 10,00 mensili.
TITOLO VII – Sospensione del rapporto
CAPO I – Malattia
Art. 166 Definizione
1) Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo si intende per “malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni di cui al successivo art. 170.
Art. 167 Adempimenti
1) Eliminato
2) Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare immediata notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia.
2.bis) Di norma nei casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro.
2.ter) Nel caso di certificazione medica cartacea il lavoratore ammalato ha l’obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante l’attestazione dell’inizio e della durata presunta della malattia.
2.quater) Con le modalità descritte ai commi 2 bis e 2 ter il lavoratore ammalato ha l’obbligo di comunicare i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione di malattia.
3) In mancanza di tali certificazioni mediche, salvo giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
4) Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda,
5) Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il datore di lavoro resta esonerato dall’obbligo della conservazione del posto di cui al successivo art. 173 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l’indennità di mancato preavviso.
6) In mancanza di comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di indirizzo, durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, l’azienda presume che esso dimori all’ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
7) Eliminato
8) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 168 Visite di controllo
1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
2) Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore diciassette alle ore diciannove di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro.
3) Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente art., questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
4) Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonchè le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al secondo comma del presente art. comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 63 D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, nonchè l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.
Art. 169 Prestazioni
1) Durante il periodo di malattia al lavoratore competono oltre alle prestazioni sanitarie assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale quelle economiche previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
2) Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel corso dei trecentosessantacinque giorni precedenti tale data, che il lavoratore è tenuto a consegnare al nuovo datore di lavoro.
CAPO II – Infortunio
Art. 170 Infortunio
1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’INAIL il personale soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30/6/1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
3) Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30/6/1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).
Art. 171 Divieto di cumulo
1) Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni corrisposte dall’INPS.
Art. 172 Anticipazione indennità Inail
1) In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all’Istituto assicuratore.
2) Per il recupero della somma erogata, all’atto della denuncia di infortunio l’azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell’art. 70 del decreto presidente della Repubblica 30/6/1965, n. 1124.
3) Qualora l’INAIL non riconosca il diritto all’indennità o, comunque, non ne rimborsi l’importo al datore di lavoro, l’anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.
4) Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare saranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto.
5) Le parti si danno atto che la pratica attuazione di quanto previsto dal presente art. è soggetta all’autorizzazione dell’INAIL. Al fine di agevolare le relative procedure, le parti notificheranno all’istituto il contenuto del presente art..
CAPO III – Conservazione del posto
Art. 173 Conservazione del posto
1) In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
2) Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell’anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.
3) Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.
4) Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso.
Art. 174 Aspettativa generica
1) Nei confronti dei lavoratori ammalati e infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di centottanta giorni dall’art. 173 del presente Contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore a centoventi giorni, alle seguenti condizioni:
- a) che non si tratti di malattie croniche e/o psichiche, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 175 (malattie oncologiche);
- b) che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici o di degenza ospedaliera;
- c) che la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni sia fatta dal lavoratore come “aspettativa generica” senza retribuzione e senza diritto a maturazione di alcun istituto contrattuale;
- d) che il lavoratore non abbia già fruito dell’aspettativa in precedenza.
2) I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa dichiarazione di accettazione delle suddette condizioni.
3) Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 173; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 175 Malattie oncologiche
1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’art. 174 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
2) Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.
Art. 176 Rinvio ad altre disposizioni
1) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le province redente.
Art. 177 Lavoratori affetti da tubercolosi
1) I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
2) Ai sensi dell’art. 9 della legge 14/12/1970, n. 1088 le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da tbc fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
3) Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio Provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28/2/1953 n. 86.
4) Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di centottanta giorni.
CAPO IV – Gravidanza e puerperio
Art. 178 Tutela della genitorialità
1) Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia (D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 e successive modifiche e/o integrazioni).
- Durante Io stato di gravidanza e puerperio o adozione o affidamento la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
- a) per “congedo di maternità”: si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice nei 2 mesi precedenti la data del parto e nei 3 mesi successivi al parto; in alternativa 1 mese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi alla nascita a condizione che nel corso del settimo mese di gravidanza il medico specialista del servizio sanitario, o con esso convenzionato e il medico competente nel caso di attività sottoposta sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro;
- b) per “congedo di paternità”: si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità. Fermo restando il congedo per la nascita del figlio previsto e normato dall’art. 4 comma 24 Legge 92 del 2012 e s.i.m.
- c) per “congedo parentale”: si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore, nei primi 12 mesi di vita del bambino nel limite massimo individuale pari a 6 mesi per la madre, a 7 mesi per il padre; il limite complessivo tra i genitori è pari a 11 mesi, fermi restando i limiti massimi individuali. Tale diritto è riconoscibile per ogni figlio nato e può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per lo stesso bambino.
- d) per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
2) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato. Il divieto di licenziamento si applica anche nei casi di adozione e di affidamento fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità. In caso di adozione internazionale il divieto di licenziamento opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore o della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
3) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di adozioni e affidamenti il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
In caso di adozione internazionale il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, o dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.
4) Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo il cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 196 e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso, secondo le modalità previste dall’art. 187.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità ovvero per il genitore che abbia fruito dei congedi nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di dimissioni di cui al precedente comma, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
5) Ai sensi dell’art. 4 del decreto del presidente della Repubblica 25/11/1976 n. 1026 la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non da luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
6) In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
7) I periodi di congedo di maternità devono essere computati agli effetti indicati dall’art. 22 del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 e s.m.i.. Il periodo di congedo parentale è computabile solo ai fini di cui al comma 5, dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i.
8) Durante il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22 del D.Lgs. 151 del 2001 la lavoratrice ha diritto a una indennità a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione. Durante il periodo di congedo parentale di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i., il genitore che ne fruisce ha diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione.. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33.
9) Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l’Inps provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità, ai sensi del sesto comma dell’art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33.
10) Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli artt. 26 e 36 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
11) Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di congedo di maternità e parentale, fatto salvo quanto previsto all’art. 160 del presente Contratto.
12) La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice o del genitore padre che avesse usufruito del congedo di paternità determina di diritto lo scioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all’atto dell’assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 179 Integrazione
1) Durante il congedo di maternità l’astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto ivi compresa la tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 160 del presente contratto.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 180 Congedo parentale
1) Nei primi 12 anni di vita del figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2) I congedi parentali (astensione facoltativa) possono essere frazionati, anche a ore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. La contrattazione integrativa potrà stabilire diverse modalità di fruizione.
3) Salvo i casi di oggettiva impossibilità il preavviso per la richiesta di fruizione del congedo parentale è di 5 giorni, ridotto a 2 giorni nei casi di congedo parentale su base oraria. Il diritto al congedo parentale è riconosciuto al genitore anche se l’altro non ne ha diritto.
4) I periodi di assenza di cui ai precedenti comma sono computati agli effetti indicati dagli artt. 26, e 36 del D.Lgs. n. 151 del 2001.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 181 Permessi giornalieri
1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2) Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ed in alternativa al padre ad uscire dall’azienda; sono di mezz’ora ciascuno così come previsto dall’art. 39 comma 3 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i.. In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Per i genitori adottivi ed affidatari i riposi si applicano entro il primo anno dell’ingresso del minore nella famiglia.
3) Per detti riposi, è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
4) L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 151/2001.
5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli artt. 116 e 119 del presente Contratto e da quelle previste sulla tutela del lavoro della donna.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 181/BIS Congedo per la malattia del figlio
1) Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2) Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3) La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26/2/2010, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. Tale procedura vale anche in caso di adozione o affidamento sia nazionale o internazionale.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei periodi di congedo per la malattia del figlio sono disciplinati dall’art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 151/2001.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 182 Obblighi della lavoratrice
1) La lavoratrice in stato di gravidanza ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il datore di lavoro è tenuto a dame ricevuta.
2) Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro il trentesimo giorno successivo al parto la dichiarazione sostitutiva come previsto dalla normativa vigente.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 183 Part time post partum
1) Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del cinque per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta avanzata dal genitore che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 68.
2) Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato compreso tra 16 e 33 non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
3) La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 183/BIS Ulteriori ipotesi di part time
1) In caso di problemi di salute del figlio che comportino difficoltà di apprendimento, ai sensi della Legge 8/10/2010, n 170, a seguito di certificazione DSA o DSP, da parte del servizio sanitario pubblico o di comunicazione intervenuta da parte degli istituti scolastici alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre che ne avanzi richiesta verranno concessi turni di lavoro agevolati o, in alternativa, la possibilità di trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 68, nell’ambito del cinque per cento della forza occupata nell’unità produttiva.
2) Le modalità di fruizione di suddette agevolazioni saranno determinate a livello aziendale o comunque tenendo conto delle esigenze organizzative dell’azienda e della lavoratrice madre o del lavoratore padre.
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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
CAPO V – Chiamata alle armi
Art. 184 Servizio militare di leva
1) A norma dell’art. 1929, primo comma, del D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dall’1/1/2005.
2) Il servizio di leva è ripristinato nei casi contemplati dall’art. 1929, secondo comma, del D.Lgs. n. 66 del 2010. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
3) Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
4) Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31/5/1982, e del preavviso.
5) A decorrere dall’1/6/1982, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120 del codice civile come modificato dalla legge 29/5/1982, n. 297.
6) Non saranno, invece, computati a nessun effetto, nell’anzianità, i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.
7) Nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.
8) Le norme di cui al presente art. si applicano, per effetto dell’art. 2097, comma 2, del D.Lgs. n. 66 del 2010, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonchè ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile in paesi in via di sviluppo, ai sensi dell’art. 33 della legge 26/2/1987, n. 49.
9) Le norme del presente art. si applicano nel caso di contratto a termine, limitatamente alla durata del contratto stesso.
Art. 185 Richiamo alle armi
1) In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
2) Tale periodo va computato nella anzianità di servizio ai soli effetti della indennità di anzianità in vigore fino alla data del 31/5/1982, nonchè degli scatti di anzianità e del preavviso.
3) Durante il periodo di richiamo alle armi tutto il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10/6/1940, n. 653 (Cfr. Sentenza Corte Costituzionale 4/5/1984, n. 136).
4) Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuale a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attività dell’azienda.
5) Gli assegni di cui sopra saranno liquidati al personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 140.
6) Alla fine del richiamo – sia in caso di invio in congedo come quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo – il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi; nel caso che, senza giustificato impedimento il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
TITOLO VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro
CAPO I – Recesso
Art. 186 Recesso
1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, così come modificate dalla legge n. 108 del 1990, nei casi consentiti dalla legge, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini stabiliti dal successivo art. 187.
CAPO II – Preavviso
Art. 187 Preavviso
1) Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti:
- a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
Quadri A e B | quattro mesi |
livello I | Due mesi |
livello II e III | un mese |
livello IV e V | 20 giorni |
livello VIS, VI e VII | 15 giorni |
- b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
Quadri A e B | cinque mesi |
livello I | tre mesi |
livello II e III | 45 giorni |
livello IV e V | 30 giorni |
livello VIS, VI e VII | 20 giorni |
- c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
Quadri A e B | sei mesi |
livello I | quattro mesi |
livello II e III | Due mesi |
livello IV e V | 45 giorni |
livello VIS, VI e VII | 20 giorni |
2) Durante il periodo di preavviso per licenziamento, il dipendente avrà diritto ad un permesso straordinario di due ore giornaliere per le pratiche relative alla ricerca di altra occupazione.
Art. 188 Indennità sostitutiva del preavviso
1) Il datore di lavoro, in luogo del preavviso, potrà dare al personale licenziato, per l’intero periodo di preavviso stesso, la normale retribuzione salvo quanto diversamente previsto per i pubblici esercizi all’art. 305.
2) Il dipendente avrà uguale obbligo di indennizzo verso il datore di lavoro, laddove si dimetta senza rispettare i termini di preavviso.
3) Il datore di lavoro avrà diritto di rivalersi di tale indennizzo sulle competenze di spettanza del dipendente dimissionario, oppure su altri crediti eventualmente in sue mani in dipendenza del rapporto di lavoro e di proprietà dello stesso dipendente.
4) Nei casi di licenziamento il preavviso non può avere inizio nè durante la malattia nè durante le ferie. Le ferie non possono essere concesse durante il preavviso.
CAPO III – Dimissioni
Art. 189 Dimissioni
1) Le dimissioni del dipendente, che sia o non in servizio, devono essere presentate con disdetta scritta e con i termini di preavviso stabiliti all’art. 187 ferme restando in difetto le norme di cui all’art. 188.
1.bis) A tal fine, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, e s.m.i., e di altre ipotesi previste dalla normativa vigente, il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni del rapporto lavorativo attraverso la procedura on line, ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 26, del D.Lgs. 14/9/2015, n. 151.
2) Il datore di lavoro può rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario facendo cessare subito il rapporto di lavoro. Quando il datore di lavoro voglia di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del termine di preavviso, potrà farlo corrispondendo però al dimissionario l’indennità relativa al periodo di anticipata risoluzione del rapporto.
3) Al dipendente in ogni caso di dimissioni spetta il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 196,
4) In applicazione dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 14/9/2015, n. 151, la comunicazione di cui al comma 1 bis può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nonchè degli enti bilaterali.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 190 Giusta causa
1) Il lavoratore che si dimette per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all’indennità sostitutiva del preavviso.
2) Non avrà diritto ad alcun preavviso o corrispondente indennità quel datore di lavoro che si fosse reso colpevole di ingiurie od atti lesivi per l’onore e per la dignità del dipendente; e se per tali fatti il dipendente ritenesse opportuno risolvere il rapporto, avrà diritto alle indennità stabilite dagli artt. 188 e 196 salvo ogni maggior diritto per il risarcimento di danni morali e materiali.
Art. 191 Matrimonio
1) In conformità all’art. 35, comma 34, D.Lgs. n. 198 del 2006, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa sono nulle se non risultano confermate entro un mese alla Direzione provinciale del Lavoro.
2) La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto sempre che abbia compiuto il periodo di prova al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 187 con esclusione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
3) Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’art. 187 e confermate, a pena di nullità, alla Direzione provinciale del Lavoro entro il termine di un mese.
4) L’indennità di cui al secondo comma del presente art. sarà corrisposta alla lavoratrice dimissionaria all’atto della esibizione del certificato di matrimonio, purchè tale esibizione sia effettuata entro sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
CAPO IV – Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 192 Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15/7/1966 n. 604, 20/5/1970, n. 300, 11/5/1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
- a) “giusta causa” senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 del Codice Civile).
- b) “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
2) Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
3) Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace.
4) Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo, i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le deroghe di legge emanate ed emanande.
5) In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per “giusta causa” le seguenti infrazioni:
- a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell’art. 138;
- b) assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
- c) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d’aria);
- e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
- f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all’onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
- g) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
- h) asportazione di materiale dall’interno dell’azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
- i) rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell’ambito delle mansioni afferenti alla qualifica d’inquadramento, ferma restando la norma dell’art. 13 della legge 20/5/1970, n. 300, dopo l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 138;
- l) accertata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- m) reiterato stato di ubriachezza.
Art. 193 Licenziamento simulato
1) Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
2) Il licenziamento si presume comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
Art. 194 Licenziamento discriminatorio
1) Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 4 della legge 15/7/1966 n. 604, e dell’art. 15 della legge 20/5/1970 n. 300, come modificato dall’art. 13 della legge 9/12/1977, n. 903 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’art. 18 della legge 20/5/1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.
Art. 195 Matrimonio
1) Ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 198 del 2006, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
2) Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 151 del 2001, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione della attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
3) Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente art., si rinvia al precedente art. 191.
CAPO V – Trattamento di fine rapporto
Art. 196 Trattamento di fine rapporto
1) In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
2) Per i periodi di servizio prestati a partire dall’1/6/1982 il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto stabilito dalla legge 29/5/1982 n. 297.
3) Per i periodi di servizio prestati sino al 31/5/1982 il trattamento suddetto verrà calcolato, salvo quant’altro stabilito dalla stessa legge n. 297 del 1982, nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di calendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in considerazione.
4) Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
5) Per quant’altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29/5/1982 n. 297.
Art. 197 Modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto
1) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all’atto della cessazione dal servizio.
2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3) In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda, il personale conserva
i diritti acquisiti.
4) Il nuovo proprietario è esonerato dall’obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente proprietario.
5) In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all’indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente Contratto ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di legge.
6) In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.
CAPO VI – Restituzione documenti di lavoro
Art. 198 Restituzione documenti di lavoro
1) L’azienda riconsegnerà al lavoratore ogni documento di sua pertinenza entro tre giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ne rilascerà ricevuta.
2) A richiesta del lavoratore, l’azienda consegnerà anche un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore è stato alle sue dipendenze e delle mansioni dallo stesso svolte.
TITOLO IX – Vigenza contrattuale
Art. 199 Decorrenza e durata
- Fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, il presente contratto decorre dall’1/1/2018 e sarà valido sino al 31/12/2018.
- Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
- Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
Art. 200 Procedure per il rinnovo del CCNL
1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
2) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.
3) Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
– Dichiarazione a verbale –
Le Parti concordano sull’impostazione di una semplificazione normativa del CCNL quale strumento di diffusione e generalizzazione della disciplina contrattuale. Le stesse, pertanto, nell’ottica di un processo di progressiva semplificazione delle norme contrattuali e al fine di rendere più semplice e più facilmente leggibile il contratto collettivo nazionale, anche con l’obiettivo di consentire una gestione corretta e trasparente dei suoi contenuti istituiscono una Commissione Nazionale tecnica che entro il 30/6/2010 proporrà alle Parti stipulanti il presente CCNL le opportune modifiche da apportare al testo contrattuale.
PARTE SPECIALE
TITOLO X – Aziende alberghiere
CAPO I – Classificazione del personale
Art. 201 Classificazione del personale
1) La classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere è la seguente.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13/5/1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell’1/7/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– Direttore
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:
– Vice Direttore;
– Food and Beverage Manager, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell’organizzazione dei servizi e formulando standards di qualità, quantità e costo;
– Room Division Manager, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo inoltre proiezione di dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all’attività gestionale;
– Capo Settore Commerciale – Capo Settore Marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della direzione esecutiva, dell’organizzazione e pianificazione delle varie attività di programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati, formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive;
– Capo Settore amministrativo – Capo Settore Personale, intendendosi per tali quei lavoratori che, in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi e/o attinenti all’amministrazione del personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o consuntive;
– Capo Settore Acquisti – Economato, intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse strutture organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori interessati, la politica di tutti gli acquisti;
– Capo Settore Tecnico, intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di gestione, coordini ed organizzi l’attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
– Capo Centro Edp, intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la responsabilità delle direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
– Capo Settore Sedi Congressuali Alberghiere e Manifestazioni, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e pianificazione delle varie attività – programmazione, promozione, vendita – che si svolgono in una sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente i risultati e formulando sintesi di situazioni preventive e consuntive.
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioè:
– responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmente complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce tutta l’attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing e di relazioni esterne;
– responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell’organizzazione del settore turistico, l’attività del servizio, sovrintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
– responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell’ambito di strutture commerciali articolate e complesse nonchè avvalendosi di qualificate conoscenze professionali, coordina e sovrintende all’attività della rete di vendita, avendo cura che siano rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing dell’azienda;
– responsabile tecnico di area;
– analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria attività in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
– responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
– responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici, intendendosi per tale colui che coordina e gestisce il servizio di ricevimento, portineria e camere (housekeeping);
– capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
– Capo ricevimento;
– Primo portiere;
– Primo maître d’ hotel;
– Capo cuoco;
– Prima governante;
– Responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell’ambito delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l’attività del personale addetto, nonchè nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
– Capo Barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti contemporaneamente e/o autonomamente;
– Coordinatore del centro prenotazioni;
– Capo servizio amministrativo;
– Capo servizio personale;
– Capo C.E.D.;
– Analista – Programmatore C.E.D.;
– Assistente del Direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa, nell’ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza professionale, acquisita nell’ambito dei diversi settori;
– Funzionario di vendita;
– Cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell’ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico – funzionale di altri lavoratori e cioè:
– impiegato addetto all’amministrazione del personale senza capo;
– controllo amministrativo;
– corrispondente in lingue estere;
– segretario ricevimento cassa o amministrazione (il primo segretario di cui al CCNL 14/7/1976, che svolga funzioni di capo ricevimento, verrà inquadrato al secondo livello come capo ricevimento, restando, viceversa, al terzo livello con le qualifiche di segretario ricevimento e cassa o amministrazione, il primo segretario che non svolga le funzioni di capo ricevimento; la figura di cassiere di cui al CCNL 14/7/1976 confluisce in quella di segretario ricevimento e cassa o amministrazione);
– portiere unico;
– segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a quelle di portineria;
– coordinatore ricevimento villaggi turistici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità del coordinamento tecnico-funzionale del servizio di ricevimento;
– prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l’incarico di predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l’attività delle altre guardarobiere;
– dietologo diplomato;
– infermiere diplomato professionale;
– fisiochinesiterapista diplomato;
– coordinatore reparto cure sanitarie;
– cuoco unico;
– sotto capo cuoco;
– governante unica;
– coordinatore housekeeping villaggi turistici;
– capo operaio;
– primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va inquadrato al secondo livello);
– maître (nella nuova qualifica di maître confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo maître in subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
– primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di coordinamento tecnico funzionale di più chef ai vini (sommelier);
– capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che in complesse strutture organizzative sia responsabile del controllo, verifica e coordinamento dell’attività dei centralinisti e svolga altresì mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con adeguata conoscenza delle lingue estere;
– barman unico;
– economo e/o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
– portiere di notte;
– operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico – specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità d’intervento, i mezzi di esecuzione, nonchè di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse;
– programmatore c.e.d.;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico – pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
– Segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di corrispondenza;
– Stenodattilografa con funzioni di segreteria;
– Addetto a macchine elettrocontabili;
– Guardarobiera unica consegnataria;
– Portiere (ex secondo portiere ed ex turnante);
– Cuoco capo partita;
– Chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore
– Seconda governante;
– barman, barwoman;
– Capo lavandaio, Dispensiere, Cantiniere e Caffettiere;
– Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
– Capo garage;
– Capo giardiniere;
– Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
– Addetto fangoterapia;
– Massoterapista;
– Infermiere;
– Estetista;
– Istruttore di nuoto con brevetto;
– Istruttore di ginnastica correttiva;
– Operatore C.E.D., intendendosi per tale colui che pur operando a livello di procedura non è in grado di agire in completa autonomia tecnica ma svolge funzioni raccogliendo informazioni e dati necessari onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica nonchè intervenire su programmi preesistenti secondo istruzioni logiche;
– Conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico – pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– Centralinista;
– Telescriventista;
– Magazziniere comune con funzioni operaie;
– Assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio);
– Addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine;
– Cassiere bar ristorante;
– Dattilografo;
– Conduttore con lingue;
– Autista;
– Giardiniere;
– Pulitore, lavatore a secco;
– Lavandaio unico;
– Capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
– Caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;
– Facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti;
– Guardia giurata;
– Cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di ristorazione;
– Conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400 Kg;
– Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate
indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
– Demi Chef de Rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
– Cuoco, Cameriere, Barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene in molte aziende alberghiere minori;
– operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
– addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all’interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni,
– assicura l’ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda;
– Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;
– Addetto alle operazioni di trasporto del fango;
– Addetto alle inalazioni;
– Assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzione temporanea;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO SUPER LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– Commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni;
– Addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– Addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
– Addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;
– Addetto portineria;
– Lavandaio;
– Conduttore;
– Garagista;
– Rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
– Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
– Cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
– Cameriera villaggi turistici;
– Addetto mensa personale;
– Vetturiere;
– Aiuto reparto cure sanitarie;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SETTIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
– Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni;
– Vestiarista;
– Addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;
– Commissioniere;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
– Nota a verbale –
Fermo restando che il rapporto di lavoro nel settore termale è disciplinato dal CCNL 29/6/1979, laddove a livello territoriale siano stati stipulati accordi per effetto dei quali ai lavoratori addetti al servizio delle cure termali all’interno di strutture alberghiere sia stata concordata l’applicazione del CCNL del Turismo 10/4/1979. si conviene che il loro inquadramento verrà coordinato, a livello territoriale, d’intesa con le organizzazioni nazionali, con la classificazione del presente contratto.
CAPO II – Classifica Esercizi Alberghieri
Art. 202 Classifica Esercizi Alberghieri
1) Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente Contratto, si fa riferimento a quella determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2) Pertanto, allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
– Alberghi: cinque stelle (ex ctg.lusso); quattro stelle (ex I); tre stelle (ex II): due stelle (ex III); una stella (ex IV);
– Pensioni: tre stelle (ex ctg. I); due stelle (ex II); una stella (ex III). Locande: una stella.
3) Nei casi di diversa classificazione ufficiale degli esercizi alberghieri stabilita dalle apposite leggi regionali, le parti si incontreranno per adeguare ad essa la disciplina contrattuale che risultasse difforme rispetto al nuovo assetto classificatorio.
CAPO III – Stagiaires
Art. 203 Stagiaires
1) Per il periodo di esercitazione, nell’intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purchè non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
CAPO IV – Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 204 Contratti a termine
1) La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall’art. 70 del CCNL Turismo 22/1/1999.
Art. 205 Aziende di stagione
1) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall’art. 1 del presente Contratto che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno.
Art. 206 Rapporti di lavoro
1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termini fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
2) Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale.
Art. 207 Trattamento
1) Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
2) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, semprechè non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
3) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
4) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
5) Agli effetti della conservazione del posto di cui all’art. 134 (disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo non superiore a sei giorni.
6) La disposizione dell’art. 133 (licenza matrimoniale) non si applica alle aziende a carattere stagionale.
Art. 208 Periodo di prova
1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.
Art. 209 Maggiorazioni
1) Fermi restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi territoriali determinano le quote di maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.
2) I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente art..
3) Analogo trattamento di cui agli artt. 206 e 207 competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari.
Art. 210 Preavviso
1) Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di quindici giorni.
Art. 211 Indennizzi
1) Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per effetto di chiusura dell’azienda per colpa e fatto dell’imprenditore, durante il periodo di stagione, avrà diritto ad un indennizzo pari all’ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.
2) Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro di trattenersi l’ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.
3) Tale diritto permane anche nel verificarsi dell’ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
Art. 212 Spese di viaggio
1) Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall’estero).
2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonchè nella ipotesi di licenziamento – nel contratto a tempo determinato – prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’imprenditore.
Art. 213 Forza maggiore
1) In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore che obbligassero il proprietario a chiudere l’esercizio o a diminuire il personale prima della fine della stagione, le competenti Organizzazioni locali decideranno a norma dell’art. 2119 del codice civile.
CAPO V – Orario di lavoro
Art. 214 Distribuzione orario settimanale
1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Art. 215 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
Art. 216 Maggiorazione per lavoro notturno
1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento, fatte salve le condizioni di miglior favore.
2) A decorrere dall’1/6/1990, al personale con qualifica notturna la maggiorazione di cui sopra compete nella misura del 12 per cento in quanto della specificità delle loro prestazioni si è già tenuto conto ai fini dell’inquadramento e dei relativi livelli retributivi.
3) Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per altra causa, compete la normale maggiorazione del 25 per cento.
Art. 217 Distribuzione dell’orario notturno
1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell’orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.
Art. 218 Lavoratori notturni
1) Ai fini di cui al comma 1 dell’art. 121, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino.
2) A decorrere dall’1/7/2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell’art. 121, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’art. 215 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23:30 alle ore 6:30 del mattino, salvo diverse previsioni della contrattazione integrativa.
Art. 219 Lavoro straordinario
1) Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento.
2) Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 60 per cento.
3) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
4) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
5) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
CAPO VI – Festività
Art. 220 Festività
1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all’art. 127 è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
CAPO VII – Ferie
Art. 221 ferie
1) Il periodo di ferie di cui all’art. 129 potrà essere prolungato previi accordi tra le parti con l’obbligo di comunicazione alla Commissione Paritetica territorialmente competente.
2) Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.
3) La disciplina di cui al secondo comma può essere applicata anche in caso di sospensione dell’attività aziendale di durata non superiore ad un mese a causa di riparazioni.
CAPO VIII – Elementi economici
Art. 222 Paga base Aziende Alberghiere Minori
1) Negli alberghi di 2 e 1 stelle e nelle pensioni e locande, le paghe base indicate all’art. 152 del presente Contratto, sono ridotte dei seguenti importi:
Livelli | Euro |
A | 11,36 |
B | 10,33 |
I | 10,33 |
II | 8,78 |
III | 7,75 |
IV | 6,71 |
V | 6,20 |
VIS | 5,68 |
VI | 5,68 |
VII | 5,16 |
2) Le riduzioni di cui al presente art. non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello.
Art. 223 Trattamenti salariali integrativi
1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b) dell’art. 148 le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei contratti integrativi e le quote salariali aggiuntive aziendali di cui all’art. 39 del CCNL del 16/3/1972.
Art. 224 Perequazione
1) Poichè dalla nuova classificazione di cui all’art. 201 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote “ad qualifica aziendali” o comunque definite nel settore degli alberghi, se stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna perequazione.
Art. 225 Calcolo dei ratei
1) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi, i giorni lavorati – determinati in ventiseiesimi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.
2) Resta fermo quanto stabilito agli artt. 160 comma 3, 161 comma 5 e 111, comma 9.
Art. 226 Scatti di anzianità – Norme transitorie
1) La misura degli scatti di anzianità spettante al singolo dipendente deve tener conto delle norme transitorie di cui all’art. 184 del CCNL Turismo 30/5/1991.
Art. 227 Premio di anzianità
1) Il premio di anzianità di cui all’art. 153 del CCNL 8/7/1982 con decorrenza dalla data del 31/5/1986 viene soppresso.
2) Vengono fatti salvi i diritti acquisiti dai lavoratori in servizio al 31/5/1986 per i quali l’istituto continua a produrre i suoi effetti (allegato G).
CAPO IX – Malattia
Art. 228 Trattamento economico
1) Durante il periodo di malattia previsto dall’art. 166 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
- a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33;
- b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
2) L’integrazione è dovuta per centottanta giorni all’anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l’integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
4) L’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità a suo carico; se l’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.
5) Il periodo di carenza stabilito dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l’intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
6) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell’azienda stessa oppure di richiedere l’allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
7) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per i medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
8) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell’azienda – per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero – le spese per la retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
9) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
CAPO X – Infortunio
Art. 229 Infortunio
1) Il personale impiegatizio, non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 euro per l’invalidità permanente e 5.164,57 euro per la morte.
CAPO XI – Trattamento di fine rapporto
Art. 230 Trattamento di fine rapporto
1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui agli artt. 189 e 190 del CCNL Turismo 30/5/1991.
CAPO XII – Norme per gli Ostelli
Art. 231 Norme per gli Ostelli
1) Non si applicano ai dipendenti degli ostelli le riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell’art. 152 e dell’art. 222 del presente contratto.
CAPO XIII – Norme per le Residenze Turistico Alberghiere
Art. 232 Norme per le Residenze Turistico Alberghiere
1) Ai fini dell’applicazione delle riduzioni retributive previste per le aziende minori ai sensi dell’art. 134, comma 2 e dell’art. 205 del CCNL turismo 22/1/1999, le residenze turistico alberghiere sono inquadrate a norma della legislazione regionale applicabile.
CAPO XIV – Norme per i Centri benessere
Art. 233 Norme per i Centri benessere
1) Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica per l’esame delle problematiche concernenti i Centri benessere, al fine di favorire l’adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty farm, fitness, wellness, health through water e similari in seno alle aziende alberghiere.
CAPO XV – Norme per i Porti e gli Approdi Turistici
Art. 234 Classificazione del personale
Ferme restando le declaratorie previste, per ciascun livello, all’art. 48 del presente Contratto, la classificazione del personale per i porti e gli approdi turistici è la seguente.
QUADRO A
– Direttore del porto
QUADRO B
– Vice Direttore del porto
PRIMO LIVELLO
– Responsabile tecnico o amministrativo del porto; Nostromo (qualora al Nostromo siano attribuite anche le mansioni di responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza e le mansioni di responsabile tecnico dei mezzi nautici e incarichi di progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al livello superiore);
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
– Capo ufficio tecnico o amministrativo;
– Responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza;
– Responsabile tecnico dei mezzi nautici;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
TERZO LIVELLO
– Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore (qualora le mansioni di sommozzatore siano svolte con carattere di saltuarietà, lo stesso sarà inquadrato al quarto livello); operaio specializzato provetto;
– Addetto alla torre di controllo;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUARTO LIVELLO
– Ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all’ormeggiatore vengano attribuite con carattere di continuità anche le mansioni di addetto alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al terzo livello); operaio specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d’ordine;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUINTO LIVELLO
– Operaio qualificato addetto ai servizi portuali ivi compresi quelli di ausilio all’ormeggio in banchina;
– giardiniere;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO SUPER LIVELLO
– Operaio comune addetto ai servizi portuali;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO LIVELLO
– Operatore unico dei servizi di pulizia;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SETTIMO LIVELLO
– Inserviente generico;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
– Dichiarazione a verbale –
Le Parti si danno atto che la definizione della classificazione del personale non pregiudica le facoltà di cui all’art. 52 del presente Contratto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste per i lavoratori dalla contrattazione integrativa aziendale o territoriale vigente.
Eventuali controversie concernenti la classificazione del personale saranno esaminate con le procedure di cui all’art. 50 del presente Contratto.
– Chiarimento a verbale –
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento. La retribuzione deve essere quella corrispondente alle nuove mansioni, se sono di categoria superiore.
In particolare, data la peculiarità e ciclicità dell’attività svolta, per i dipendenti dei porti ed approdi turistici viene prevista la possibilità di cumulare le mansioni di ormeggiatore durante il periodo estivo e quelle di manutentore durante la stagione invernale.
Art. 235 Locali aziendali
1) In relazione a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 137 del presente contratto, per i lavoratori dipendenti di porti ed approdi turistici, devono intendersi quali locali dell’impresa tutti gli spazi ricadenti all’interno dell’area in concessione, ivi comprese le imbarcazioni ormeggiate all’interno del porto o dell’approdo.
Art. 236 Divieto di concorrenza
1) E’ fatto divieto al lavoratore di recarsi a bordo delle imbarcazioni ormeggiate all’interno del porto o dell’approdo allo scopo di eseguire dei servizi e delle opere, di qualsiasi natura, in concorrenza con le attività economicamente rilevanti svolte, dal datore di lavoro o da terzi autorizzati, all’interno del porto e/o dell’approdo.
Art. 237 Formazione
1) Le parti assegnano alla formazione professionale una funzione strategica orientata a favorire una maggiore e migliore qualificazione tecnico professionale dei lavoratori e, per tal via, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficienza e di qualità del servizio offerto alla clientela.
2) Per sviluppare tale funzione, le organizzazioni stipulanti promuoveranno l’organizzazione di iniziative tese a valorizzare le risorse umane mediante l’addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi di formazione (lingue; nuove tecnologie; informatica; sicurezza sul lavoro; ecc.) anche avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli enti bilaterali del turismo.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti si impegnano ad attivare una sede di confronto per l’esame delle materie che influenzano le condizioni di sviluppo del settore. Da tale confronto potrà scaturire l’adozione di orientamenti condivisi da sottoporre all’esame delle istituzioni, nonchè la proposta di attivare tavoli di concertazione, ai vari livelli.
Art. 238 Scatti di anzianità
1) Entro il 30/9/1995 le Parti si incontreranno per disciplinare il raccordo tra la disciplina degli scatti di anzianità di cui all’art. 158 e le prassi aziendali in atto.
2) Tale raccordo sarà definito in base ai seguenti criteri:
- a) salvaguardia degli importi maturati alla data dell’1/8/1995;
- b) corresponsione degli scatti di anzianità in base alla disciplina di cui all’art. 158, fermo restando l’assorbimento, sino a concorrenza, degli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) riconoscimento di un’anzianità convenzionale massima di tre anni nei confronti di coloro che, alla data dell’1/8/1995, non percepiscono importi comunque denominati, a titolo di scatti di anzianità.
Art. 239 Trattamento di fine rapporto
1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31/5/1982, il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui alle normative aziendalmente applicate nei corrispondenti periodi.
Art. 240 Premio di anzianità
1) Il premio di anzianità di cui all’art. 153 del CCNL 8/7/1982 (allegato G) non trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei porti e degli approdi turistici, salvo che in precedenza non venisse applicato il presente Contratto.
Art. 241 Premio di risultato
Le parti convengono di incontrarsi per aggiornare la disciplina del premio di risultato di cui all’art. 11 del presente Contratto, inserendo disposizioni specifiche per i porti turistici.
Art. 242 Disposizioni di raccordo
1) Per quanto non espressamente stabilito dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui alla parte speciale aziende alberghiere.
2) Le Parti si danno reciprocamente atto che la definizione della disciplina di cui al presente capo ha costituito il comune presupposto per la applicazione del CCNL Turismo ai porti ed agli approdi turistici.
3) Il presente capo, costituendo trattamento complessivo di miglior favore, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto, fatto salvo quanto qui espressamente previsto, le norme di tutti i contratti nazionali in precedenza applicati.
4) L’applicazione del presente Contratto ai porti ed agli approdi turistici decorre dall’1/8/1995.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti, preso atto delle problematiche indotte dall’applicazione ai porti turistici del decreto del Ministero della Marina Mercantile 2/2/1982, si impegnano ad incontrarsi per esaminare la materia e formulare una proposta di soluzione volta a salvaguardare le professionalità esistenti, tenendo conto delle effettive esigenze di sicurezza sul lavoro.
CAPO XVI – Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
Art. 243 Funzionamento
Per il funzionamento delle commissioni paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dagli artt. 29, 31, 37 parte generale del presente CCNL.
TITOLO XI – Complessi Turistico – Ricettivi dell’aria aperta
CAPO I – Classificazione del personale
Art. 244 – Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto dei complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta è la seguente.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13/5/1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell’1/7/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– Direttore
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa e cioè:
– Direttore di campeggio o villaggio turistico nel quale la natura e la struttura del servizio nonchè la semplicità dei modelli organizzativi adottati escluda la figura di direttore di categoria A.
– Vice Direttore di A.
– Vice Direttore commerciale, tecnico, turistico amministrativo.
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioè:
– Capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti alla
ristorazione e vendita di alimenti e merci varie, intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e amministrativa di gestione.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
– Responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita di alimenti e merci varie) senza autonomia amministrativa di gestione;
– Responsabile impianti tecnici;
– Capo servizio amministrativo;
– Capo Cuoco;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori e cioè:
– Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere.
– Capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello inferiore.
– Magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di conduzione.
– Segretario ricevimento e cassa o amministrazione.
– Cuoco unico che presti la propria attività in aziende nelle quali la natura, la struttura e la complessità del servizio di ristorazione richieda autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali.
– Impiegato di concetto.
– Capo ufficio contabile – impiegato di concetto.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
– Capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami, capo squadra dipintori, capo squadra muratori, coordinatori del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori.
– Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature.
– Infermiere.
– Stenodattilografa con funzioni di segreteria.
– Commesso vendita al pubblico intendendosi per tale il lavoratore addetto al complesso delle operazioni connesse alla vendita.
– Cameriere, Chef de Rang che presti la propria attività in aziende nelle quali la natura la struttura e la complessità del servizio di ristorazione richieda autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– Centralinista.
– Magazziniere comune.
– Addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla cassa bar, alla cassa ristorante, alla cassa negozi vari etc, alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale con mansioni d’ordine.
– Controllore di campeggio senza autonomia decisionale.
– Sorvegliante di infanzia non diplomato
– Dattilografo.
– Conducente automezzi e natanti.
– Aiuto commesso.
– Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita ed alla ristorazione – impiegato d’ordine.
– Cameriere di bar.
– Barista.
– Banconiere di tavola calda.
– Cuoco, cameriere che prestino la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorante, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menù fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo, sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande.
– Pizzaiolo.
– Addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto esclusivamente alle pulizie;
– Addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni.
– Assistente ai bagnanti (bagnino) (previo accordo tra le parti può essere adibito anche ai servizi di spiaggia)
– Operaio qualificato intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
– Addetto a mansioni di ordine;
– Capo squadra del personale di fatica e/o pulizie.
– Addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione intendendosi per tale colui/colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni di riassetto e pulizia degli alloggi e ambienti comuni operi anche nel servizio di ristorazione.
– addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all’interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni,assicura l’ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO SUPER LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– Commis di cucina.
– Commis di ristorante.
– Commis di bar.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
SESTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– Operaio comune e/o generico.
– Guardiano notturno e diurno.
– Sorvegliante di ingresso.
– Accompagnatore su campo.
– Commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda.
– Stiratrice.
– Lavandaio.
– Addetto ai servizi di spiaggia.
– Custode.
– Cameriera/e villaggi turistici, intendendosi per tale colei/colui che provvede alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto dei locali destinati all’alloggio.
– Cameriera/e camping, intendendosi per tale colei/colui che provvede alle tradizionali mansioni di pulizia e riassetto dei locali e degli ambienti comuni.
– Aiuto ricezionista.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SETTIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
– Personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici.
– Fattorino.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
CAPO II – Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 245 Contratti a termine
1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall’art. 70 del CCNL Turismo 22/1/1999.
Art. 246 Aziende di stagione
1) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall’art. 1 del presente Contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno.
Art. 247 Rapporti di lavoro
1) I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso per la stagione o a tempo indeterminato.
2) Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo dell’attività stagionale.
Art. 248 Trattamenti
1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, semprechè non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
2) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l’indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l’opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
3) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
4) La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate.
Art. 246 Periodo di prova
1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.
Art. 250 Licenza matrimoniale
1) La disposizione dell’art. 133 (licenza matrimoniale) non si applica alle aziende a carattere stagionale.
Art. 251 Conservazione del posto
1) Agli effetti della conservazione del posto di cui all’art. 134 (disgrazie familiari) si stabilisce che essa è obbligatoria per un periodo non superiore a giorni sei.
Art. 252 Maggiorazioni
1) Fermi restando i valori della paga-base nazionale, i contratti integrativi territoriali determineranno le quote di maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui lavoratori.
2) I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.
3) Analogo trattamento di cui ai commi 1 e 2 competerà al personale assunto nei periodi di stagione, da aziende ad apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari.
Art. 253 Preavviso
1) Il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di quindici giorni.
Art. 254 Indennizzi
1) Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato motivo o per effetto di chiusura dell’azienda per colpa o fatto dell’imprenditore, durante il periodo di stagione, avrà diritto ad un indennizzo pari all’ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al termine del periodo di ingaggio, meno le somme già percepite.
2) Uguale indennizzo, ad eccezione del viaggio, spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte del personale, con diritto ad esso datore di lavoro, di trattenersi l’ammontare di tale indennizzo sulle somme in sue mani di spettanza del dipendente.
3) Tale diritto permane anche nel verificarsi dell’ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
Art. 255 Spese di viaggio
1) Il personale delle aziende stagionali avrà diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall’estero).
2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale in caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonchè nella ipotesi di licenziamento – nel contratto a tempo determinato – prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’imprenditore.
Art. 256 Forza maggiore
1) In caso di epidemia o di altra causa di forza maggiore che obbligasse il proprietario a chiudere l’esercizio o a diminuire il personale prima della fine della stagione, le Organizzazioni competenti locali decideranno a norma dell’art. 2119 del codice civile.
CAPO III Orario di lavoro
Art. 257 Distribuzione orario settimanale
1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
2) La norma di cui al secondo comma dell’art. 114 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.
Art. 258 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell’attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2) Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
Art. 259 Maggiorazioni per lavoro notturno
1) Le ore di lavoro svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento.
2) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 260 Distribuzione dell’orario notturno
1) I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell’orario di lavoro e delle pause durante il periodo notturno.
Art. 261 Lavoratori notturni
1) Ai fini di cui al comma 1 dell’art. 121, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
2) A decorrere dall’1/72001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell’art. 121, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’art. 259 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del mattino.
Art. 262 Maggiorazioni per lavoro straordinario
1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno e del 60 per cento se notturno.
2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
CAPO IV – Festività
Art. 263 Festività
1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all’art. 127 è dovuta oltre la normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
CAPO V – Ferie
Art. 264 Ferie
1) Il periodo di ferie di cui all’art. 129 potrà essere prolungato previi accordi tra le parti con l’obbligo di comunicazioni alla Commissione Paritetica territorialmente competente.
2) Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.
3) La disciplina di cui al secondo comma può essere applicata anche in caso di sospensione dell’attività aziendale di durata non superiore ad un mese a causa di riparazioni.
4) Il calcolo della frazione di mese per la valutazione del rateo di ferie non godute viene rapportato a ventiseiesimi.
CAPO VII – Elementi economici
Art. 265 Paga base Aziende Minori
Per i campeggi con un numero di presenze – licenza non superiore a milleduecento, la paga base di cui all’art. 152 del presente Contratto verrà ridotta dei seguenti importi arrotondati:
Livelli | Euro |
A | 11,36 |
B | 10,33 |
I | 10,33 |
II | 8,78 |
III | 7,75 |
IV | 6,71 |
V | 6,20 |
VIS | 5,68 |
VI | 5,68 |
VII | 5,16 |
2) Le riduzioni di cui al presente art. non si applicano alle qualifiche di cuoco, cameriere e barista inquadrate al quinto livello.
Art. 266 Trattamenti salariali integrativi
1) Costituiscono trattamenti integrativi di cui al comma 1 alla lettera b) dell’art. 148 le eventuali quote salariali aggiuntive determinate nei contratti integrativi al CCNL per il settore Alberghi, in quanto espressamente stipulate con riferimento al settore Campeggi o comunque già corrisposte a tale titolo dalle aziende.
Art. 267 Perequazioni
1) Poichè dalla nuova classificazione di cui all’art. 244 possono determinarsi effetti sulle quote aggiuntive provinciali e/o sulle quote “ad qualificam” aziendali o comunque definite nel settore dei campeggi, se stabilite in misura variabile per i diversi livelli retributivi, le parti convengono che per le sopraddette quote aggiuntive non verrà operata alcuna perequazione.
Art. 268 Scatti di anzianità – Norma transitoria
1) La misura degli scatti di anzianità spettante al singolo dipendente deve tener conto della norma transitoria di cui all’art. 229 del CCNL Turismo 30/5/1991.
Art. 269 Calcolo dei ratei
1) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi, i giorni lavorati – determinati in ventiseiesimi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.
2) Resta fermo quanto stabilito agli art. 160 comma 3, 161 comma 5 e 111, comma 9.
CAPO VII – Malattia
Art. 270 Trattamento economico
1) Durante il periodo di malattia, previsto dall’art. 166 il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
- a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33;
- b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
2) L’integrazione è dovuta per centottanta giorni all’anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale per i quali l’integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto.
3) Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi anni solari.
4) L’integrazione non è dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità a suo carico; se l’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.
5) Il periodo di carenza stabilito dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale è a carico del lavoratore per il primo giorno ed a carico del datore di lavoro per i successivi due giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti tre giorni l’intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro.
6) Per il personale infermo alloggiato nei locali dell’azienda è in facoltà del datore di lavoro di far trascorrere il periodo di infermità nell’azienda stessa oppure di richiederne l’allontanamento in caso di malattie infettive o per necessità di interventi chirurgici o per difficoltà di adeguata assistenza a causa della natura o gravità della malattia.
7) In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro delle spese per medici e medicine a favore dei propri dipendenti questi ultimi saranno tenuti ai relativi rimborsi.
8) Quando il ricovero in ospedale avvenga per comodità dell’azienda – per malattie per le quali il Servizio Sanitario Pubblico non prevede il ricovero – le spese per retta ospedaliera saranno a carico del datore di lavoro.
9) Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
CAPO IX – Infortunio
Art. 271 Personale impiegatizio
1) Il personale impiegatizio, non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 euro in caso di invalidità permanente e 5.164,57 euro in caso di morte.
CAPO IX – Trattamento di fine rapporto
Art. 272 Trattamento di fine rapporto
1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui agli artt. 234 e 235 del CCNL Turismo 30/5/1991.
CAPO XI – Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 273 Funzionamento
1) Per il funzionamento delle Commissioni paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dagli artt. 29, 31, 37 Parte generale del presente CCNL.
TITOLO XII – Pubblici Esercizi
CAPO I – Classificazione del personale
Art. 274 Classificazione del personale
1) La classificazione del personale per il comparto dei Pubblici Esercizi è la seguente.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13/5/1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell’1/7/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per le corrispondenze delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate:
Quadro A
Appartengono a questa livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attributo, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– capo area di catena di esercizi;
– direttore;
– gerente;
– capo servizi amministrativi catering.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
– Vice Direttore;
– Responsabile area mense;
– Capo del personale;
– Economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
– Responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;
– Capo zona manutenzione.
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioè:
– Superintendente catering;
– Capo servizio catering;
– Ispettore amministrativo catena d’esercizi;
– Assistente Senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
– Direttore Servizio mensa o Capo impianto mensa
– Capo laboratorio gelateria (ex Capo gelatiere)
– Capo laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull’impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti
– Responsabile di amministrazione (ex Segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto)
– Primo maître o capo servizio sala
– Ispettore mensa
– Responsabile impianti tecnici
– Capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva
– Capo contabile
– Operatore o procuratore doganale catering
– Capo ufficio catering
– Supervisore catering
– Primo barman P.E.
– Capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco – bar
– Capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l’addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori
– Magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l’attività di altri magazzinieri comuni
– Cassiere centrale catering
– Capo C.E.D.
– Analista – Programmatore C.E.D.
– Assistente di Direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
– Controllo amministrativo
– Barman unico
– Sotto capo cuoco
– Cuoco unico
– Primo pasticcere
– Capo operaio
– Capo mensa surgelati e/o precotti
– Capo reparto catering
– Assistente o vice o aiuto supervisore catering
– Operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico – specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonchè di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse
– Maître (nella nuova qualifica di Maître confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo Maître in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore o direttamente dal Gerente)
– Dietologo
– Sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri
– Programmatore C.E.D.
– Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale colui che in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
– Segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza
– Cuoco capo partita
– Cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina
– Gastronomo
– Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore
– Barman
– Chef de rang di ristorante
– Cameriere di ristorante
– Secondo pasticcere
– Capo gruppo mensa
– Gelatiere
– Pizzaiolo
– Stenodattilografa con funzioni di segretaria
– Altri impiegati d’ordine
– Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe
– Conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi
– Operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature
– Operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande
– Operatore C.E.D. – Consollista
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– Tablottista e marchiere
– Cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria
– Cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione
– Telescriventista
– Magazziniere comune
– Centralinista
– Cellista surgelati o precotti
– Terzo pasticcere
– Dattilografo
– Altri impiegati d’ordine
– Dispensiere
– Cantiniere
– Banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita
– Banconiere di tavola calda, chiosco di stazione
– Operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature
– Carrelista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine
– Sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.
– Addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande
– Addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonchè alla piccola riparazione e manutenzione
– Controllo merci
– Cameriere bar, tavola calda, self-service
– Demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
– Barista;
– Guardarobiera non consegnataria;
– Allestitore catering;
– Autista di pista catering;
– Secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all’approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
– Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici
– Guardia giurata
– Conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi
– operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l’impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature;
– addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all’interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l’ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO SUPER LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– Commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
– Addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria
– Secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco
– Commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere P.E.)
– Commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all’uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche
– Stiratrice
– Lavandaia
– Guardiano notturno
– Addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore
– Caffettiere non barista
– Caricatore catering
– Aiutante pista catering
– Preparatore catering
– Addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni
– Guardarobiera clienti (vestiarista)
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SETTIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
– Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti)
– Lavatore catering
– Conducente di motocicli
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
Le parti entro il 30/9/2003 si incontreranno in apposita commissione paritetica allo scopo di verificare il corretto inquadramento delle seguenti qualifiche:
– dietista
– operatore pluriservizio
– addetto di cucina di ristorazione a catena.
Per quanto riguarda le ultime due qualifiche, le parti verificheranno se analoghe qualifiche degli altri comparti del settore turismo siano rapportabili o meno alle funzioni espletate.
La commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31/3/2004.
SALE BINGO
– Dichiarazione a verbale –
In riferimento a quanto previsto nel Protocollo aggiuntivo per le Sale Bingo, che sarà allegato al CCNL Turismo, vista la classificazione ivi prevista ed in considerazione dell’evoluzione delle professionalità del settore, le parti condividono la necessità di attivare una Commissione paritetica entro il 30/9/2007. La Commissione, comunque, concluderà i propri lavori entro e non oltre il 31/3/2008.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti convengono di istituire una commissione paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione e alle relative mansioni del personale delle sale bingo alla luce della delicata evoluzione del settore e del relativo stato di salute.
Per intanto ai fini del regolamento apprendistato professionalizzante del settore Turismo, si farà riferimento alle mansioni ed alla classificazione in essere.
Art. 275 Disposizioni applicative
1) La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti di qualifica inferiore.
2) In ogni esercizio il numero dei commis di bar (ex aiuto baristi) non potrà superare le proporzioni appresso indicate:
– pubblico esercizio avente da due a cinque baristi: un commis di bar (ex aiuto barista) ogni due baristi;
– pubblico esercizio avente 6 o più baristi: 1 commis di bar (ex aiuto barista) ogni 3 baristi.
Ai fini di cui sopra, nel computo del numero dei baristi va considerato anche il capo-barista sempre che svolga la sua attività al banco.
CAPO II – Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 276 Disciplina
1) La disciplina del presente Capo è correlata a quanto previsto dall’art. 70 del CCNL Turismo 22/1/1999.
2) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
3) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
4) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonchè nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
Art. 277 Maggiorazione contratti a termine aziende di stagione
1) Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto per effetto degli Accordi Integrativi provinciali, il personale dei Pubblici Esercizi avrà diritto alla retribuzione maggiorata del:
– 20 per cento per ingaggio fino ad un mese
– 15 per cento per ingaggio fino a due mesi
– 8 per cento per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.
Art. 278 Cessazione anticipata dell’attività nelle aziende di stagione
1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l’esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
Art. 279 Risoluzione anticipata del contratto a termine
1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale e medesima retribuzione.
2) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura, che per i Pubblici Esercizi non potrà superare il 50 per cento della maggiorazione di cui all’art. 277, sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.
3) Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l’importo a titolo di risarcimento del danno.
Art. 280 Trattamento
1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, semprechè non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 281 Personale retribuito a percentuale
1) Gli indennizzi che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all’art. 305.
CAPO III – Orario di lavoro
Art. 282 Distribuzione orario settimanale
1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
2) Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Art. 283 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
1) L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonchè i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Art. 284 Maggiorazione per lavoro notturno
1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 285 Lavoratori notturni
1) Ai fini di cui al comma 1 dell’art. 121, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 del mattino.
2) A decorrere dall’1/7/2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell’art. 121, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’art. 284 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del mattino.
Art. 286 Maggiorazioni per lavoro straordinario
1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno o 60 per cento se notturno.
2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
5) Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’art. 305.
Art. 287 Maggiorazione per festività
1) Al personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera nelle festività di cui all’art. 127 è dovuta oltre alla normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del venti per cento.
2) Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festività di cui all’art. 127 ed in caso di assenza nelle medesime giornate di festività per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 305.
3) Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera nelle festività suddette percepirà un compenso pari ad una giornata di retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 305 oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato integrata dalla maggiorazione del 20 per cento calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 305 ragguagliata ad ore di lavoro.
4) Al personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio il trattamento per le giornate di cui all’art. 128 della parte generale verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 305.
Art. 288 Ferie
1) Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 305.
2) Al personale suddetto retribuito con sistema misto verrà corrisposta la differenza tra la parte fissa della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 305.
Art. 289 Permessi e congedi
1) Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio il trattamento per i permessi individuali di cui agli artt. 133 134 e 135 del presente Contratto verrà liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 305.
CAPO IV – Trattamenti salariali integrativi
Art. 290 Terzi elementi
1) Costituisce trattamento salariale integrativo di cui alla lettera b) dell’art. 148 l’eventuale terzo elemento provinciale e/o l’eventuale terzo elemento aziendale in atto di cui all’art. 55 del CCNL 19/10/1973 coordinati con l’attuale classificazione del personale con i criteri di cui all’art. 79 del CCNL 10/4/1979.
CAPO VI – Paga base Pubblici Esercizi di Terza e Quarta Categoria
Art. 291 Retribuzione Esercizi di III e IV Categoria
1) Per i Pubblici Esercizi di terza e quarta categoria le paghe base indicate all’art. 152 del presente Contratto verranno ridotte dei seguenti importi arrotondati:
Livelli | Euro |
A | 5,68 |
B | 5,16 |
I | 5,16 |
II | 4,39 |
III | 3,87 |
IV | 3,36 |
V | 3,10 |
VIS | 2,84 |
VI | 2,84 |
VII | 2,58 |
CAPO VI – Trattamento economico dei percentualisti
Art. 292 Indennità di contingenza
1) L’indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a percentuale.
Art. 293 Percentuale di servizio
1) La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti negli articoli che seguono, mediante punteggi di ripartizione da determinarsi con i Contratti integrativi territoriali.
Art. 294 Percentuale di servizio ristoranti e similari
Per le aziende ristoranti e similari di cui al punto III lettera a) dell’art. 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
- a) negli esercizi extra dal 12 al 15 per cento;
- b) negli esercizi di prima classe dall’11 al 13 per cento;
- c) negli esercizi di seconda e terza classe dall’11 al 12 per cento
- d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10 per cento.
Art. 295 Percentuale di servizio bar caffè e similari
1) Per le aziende bar, caffè e similari, di cui al punto III lettera a) dell’art. 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
- a) negli esercizi extra dal 18 al 22 per cento;
- b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20 per cento;
- c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17 per cento;
- d) negli esercizi di quarta classe il 10 per cento.
2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17 per cento.
3) Nei locali adibiti a biliardi – qualunque sia la loro categoria – la percentuale di servizio sarà del 15 per cento.
Art. 296 Percentuale di servizio banchetti e servizi affini
1) Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di dieci persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12 per cento.
2) E’ consentita l’assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura stabilita dei Contratti integrativi territoriali
Art. 297 Sistemi di calcolo percentuale
1) La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:
- a) col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale di servizio al momento della presentazione del conto;
- b) ovvero col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione l’importo della percentuale di servizio.
2) In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando sull’incasso lordo delle consumazioni la misura della percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente Tabella Amell che garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita contrattualmente:
% sul netto nel sistema addizionale | % sul lordo nel sistema globale | |
10% | corrisponde al | 9,10% |
11% | corrisponde al | 9,99% |
12% | corrisponde al | 10,72% |
13% | corrisponde al | 11,51% |
14% | corrisponde al | 12,29% |
15% | corrisponde al | 13,05% |
16% | corrisponde al | 13,80% |
17% | corrisponde al | 14,53% |
18% | corrisponde al | 15,27% |
19% | corrisponde al | 15,97% |
20% | corrisponde al | 16,67% |
21% | corrisponde al | 17,36% |
22% | corrisponde al | 18,03% |
3) Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovrà essere corrisposta al personale non più tardi della fine di ogni mese con una tolleranza massima di quattro giorni, a meno che tra il personale ed il datore di lavoro non si convenga che la corresponsione sia effettuata settimanalmente o seralmente.
Art. 298 Disposizioni varie
1) La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sull’importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni.
2) La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro per i conti che restassero in sospeso oltre un mese, eccezione fatta per i conti di persone divenute accertatamente insolvibili.
3) Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potrà stabilirsi invece un compenso fisso per i prestatori di opera che vi prendano parte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato dall’art. 155.
4) E’ abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.
Art. 299 Percentuale per i familiari del datore di lavoro
1) Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri prestatori d’opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell’altro personale, la percentuale di servizio competerà anche ad essi nella misura dovuta al percentualista dipendente.
Art. 300 Percentuali di servizio accordi provinciali
1) Debbono intendersi congelate le misure delle percentuali di servizio stabilite dagli Accordi Integrativi Provinciali in atto al 31/10/1973.
Art. 301 Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti
1) Ai maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà corrisposta una integrazione fissa mensile da stabilirsi nei contratti integrativi territoriali.
2) La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in sede territoriale sia dove esiste l’uso della percentuale globale, sia dove esiste l’uso della percentuale individuale in modo che essi non vengano a percepire meno del 5 per cento ne più del 20 per cento oltre quello che spetta ad ogni cameriere.
3) I maitres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di uno ogni quattro camerieri per gli esercizi extra e di uno ogni sei camerieri per gli esercizi di prima classe.
4) Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno di quattro camerieri o meno di sei camerieri è ammesso un maître o capo cameriere.
5) In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la presenza di capi camerieri anche in esercizi di seconda classe.
Art. 302 Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante
1) Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa in luogo della percentuale di servizio.
2) Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale prevista dalla tabella di cui all’art. 152, all’indennità di contingenza e a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal presente Contratto e dai Contratti Integrativi Territoriali e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.
3) L’opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della maggioranza del personale tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di lettera raccomandata sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese.
4) Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione al datore di lavoro.
5) L’opzione di cui al presente art. viene esercitata in via definitiva ed il passaggio a paga fissa è irrevocabile.
Art. 303 Sistemi di retribuzione – Disposizioni varie
1) I sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente Contratto stabiliti con Accordi Integrativi Provinciali in vigore 30/4/1973 in base agli artt. 71 e seguenti del CCNL 13/3/1970 sono da considerarsi congelati, ferma restando la facoltà delle Associazioni Territoriali di abrogarli per stabilire il passaggio a paga fissa del personale tavoleggiante, nel qual caso al personale interno sarà garantita la conservazione dei livelli retributivi mediamente percepiti in precedenza.
Art. 304 Mensilità supplementari
1) Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte le tredicesima mensilità nell’intera misura e la quattordicesima mensilità nella misura del 70 per cento con le modalità di cui all’art. 305.
Art. 305 Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
1) La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto per il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).
2) Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 188 verrà calcolata in base all’art. 2121 codice civile nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, mentre, il trattamento di fine rapporto verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge n. 297 del 1982 per i periodi di servizio prestato dall’1/6/1982, e in base all’art. 2121 codice civile nel testo modificato dalla legge n. 91 del 1977 per i periodi di lavoro antecedenti sulla base della percentuale media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il 31/5/1982.
3) Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione di cui al presente art. e con gli stessi criteri e modalità previsti per il personale retribuito in misura fissa dagli artt. 196 e 309 e per quanto attiene in particolare il trattamento di fine rapporto.
CAPO VII – Malattia ed infortunio
Art. 306 Malattia
1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
- a) all’indennità di malattia da corrispondersi dall’INPS nella misura dell’80 per cento, comprensiva della indennità posta a carico dello stesso Istituto dall’art. 74 della legge 23/12/1978 n. 833 e della relativa integrazione di cui al D.M. 1/2/1957 e al D.M. 6/8/1962, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Ai sensi dell’art. 1 della legge 29/2/1980 n. 33 l’indennità suddetta è anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge 29/2/1980 n. 33;
- b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi dell’art. 305.
2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennità di malattia di cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai periodi di malattia.
Art. 307 Infortunio
1) In caso di infortunio il datore di lavoro corrisponderà una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno di cui si verifica l’infortunio.
2) L’integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennità prevista dalla legge.
3) Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
– invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli artt. 167 e 306, considerandosi l’infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’INPS;
– invalidità permanente: 7.746,85 euro
– morte: 5.164,57 euro
CAPO VIII – Pulizia dei locali
Art. 308 Pulizia dei locali e del posto di lavoro
1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
CAPO IX – Trattamento di fine rapporto
Art. 309 Trattamento di fine rapporto
1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui all’art. 289 del CCNL Turismo 30/5/1991.
CAPO X – Norme per i Locali Notturni
Art. 310 Locali notturni
1) Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.
Art. 311 Percentuale di servizio
1) Nei locali notturni la percentuale sarà del 16 per cento per le consumazioni di ristorante e del 18 per cento per le altre consumazioni, fermo restando che la percentuale di servizio dovrà essere applicata sull’importo netto del conto riguardante esclusivamente le consumazioni.
2) Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono comprensive della maggiorazione per il lavoro notturno di cui agli artt. 284 e 285.
3) Nei Contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità per determinare il suddetto importo netto del conto delle consumazioni.
4) E’ data inoltre facoltà alle Organizzazioni Sindacali territoriali di ragguagliare la percentuale del 18 per cento sopra indicata con diverse misure della percentuale stessa che operino sull’intero importo lordo del conto garantendo lo stesso gettito.
Art. 312 Ulteriori disposizioni
1) Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri osservando le stesse norme stabilite dall’art. 301 del presente Contratto.
2) Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
3) Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del presente Contratto fatte salve le condizioni di miglior favore già fissate dagli Accordi Integrativi provinciali.
CAPO XII – Norme per Ristoranti e Buffets di Stazione
Art. 313 Ristoranti e Buffets di stazione
1) Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l’Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all’art. 6 del regolamento 10/9/1923, n. 1955.
2) Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.
Art. 314 Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto
1) In relazione al Decreto del Ministero dei Trasporti del 22/6/1971, che al comma b) dell’art. 1 precisa, tra l’altro, come condizioni da porre a base delle gare e trattative per le concessioni degli esercizi dei caffè ristoratori di stazioni F.S. e nei relativi contratti, il riconoscimento, a tutti gli effetti, al personale dipendente, dell’anzianità di servizio prestato in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche in continuità di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario presso altro caffè ristoratore di stazione F.S., i trattamenti di fine rapporto del personale suddetto dovranno essere accantonati, mediante polizza di capitalizzazione da stipularsi nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in data 21/11/1972.
CAPO XII – Norme per la Ristorazione Collettiva (Mense Aziendali)
Protocollo Appalti
la FIEPET e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, considerato:
– il Protocollo di intesa inserito nel CCNL Turismo del 22/1/1999;
– il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006,
– l’avviso comune sugli appalti nella ristorazione collettiva sottoscritto il 22/7/2003,
– l’emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
– che è, altresì, necessario garantire la qualità del servizio e l’assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi;
– che la legge Finanziaria del 2002 prevede l’obbligo di aggiudicare le gare di ristorazione ospedaliera e scolastica secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157, dando la prevalenza all’elemento qualità riferito all’offerta di prodotti alimentari d.o.p., i.g.p. e biologici;
hanno inteso affrontare la materia avendo come obiettivi quelli di:
– favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore;
– garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e normativi definiti dal CCNL Turismo stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative e agli oneri previdenziali.
A tal fine nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di attivarsi nei confronti di tutti i soggetti istituzionali per richiedere:
– l’adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
– l’emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l’ effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
– che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
– l’adozione di un provvedimento che stabilisca controlli ufficiali da parte di INPS, INAIL, ASL e conseguente rilascio di certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
– prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d’imprese e/o cooperative, l’individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
– Le parti si impegnano inoltre a richiedere:
– l’emanazione da parte della presidenza del consiglio dei ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo,così come previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17/3/1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
Le parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilità di avvalersi del sistema degli enti bilaterali, al fine di garantire la qualità e la trasparenza del settore.
Art. 315 Disposizioni per la Ristorazione Collettiva
1) Le Parti si danno atto che le norme di cui all’accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9/4/1979, modificato dagli accordi del 13/10/1982, 17/6/1986 e del 3/5/1990, trovano inserimento nel presente capo.
Art. 316 Cambi di gestione – Finalità
1) Rilevato che il settore della ristorazione collettiva – per la parte non propriamente collegata a forme di ristorazione pubblica – è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue.
Art. 317 Cambi di gestione – Procedure
1) La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque prima dell’evento, darà formale notizia della cessazione della gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio e alla Gestione subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione del presente Accordo.
2) La Gestione subentrante – anch’essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell’evento – darà a sua volta formale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio circa l’inizio della nuova gestione.
Art. 318 Cambi di gestione – Incontri di verifica
1) Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione uscente, Gestione subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all’evento considerato, circa le condizioni di applicazione del presente Accordo.
2) Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi saranno comunque effettuati al più presto possibile.
3) L’effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l’invio del servizio presso la nuova unità produttiva.
Art. 319 Cambi di gestione – Assunzioni
1) La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga-matricola della Gestione uscente, riferiti all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonchè dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.
2) I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, fatte salve le disposizioni di legge verranno parimenti assunti in contratto di formazione e lavoro restando a carico della gestione subentrante l’effettuazione del periodo di formazione e lavoro mancante rispetto al termine fissato dall’azienda cedente.”
Art. 320 Cambi di gestione – Riorganizzazione
1) Gli incontri di cui all’art. 318 dovranno essere utilizzati anche per l’esame dei problemi e per la ricerca delle relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell’utenza che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell’impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative:
- a) mutamenti nell’organizzazione e nelle modalità del servizio;
- b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
- c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d’appalto;
- d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo della occupazione nell’azienda appaltante.
2) In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all’impianto, oltre alla possibilità di assunzione in altre unità produttive dell’azienda subentrante non si esclude la possibilità di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonchè il ricorso – ove sussistano le specifiche condizioni di legge – alla CIGS ed ai contratti di solidarietà.
Art. 321 Cambi di gestione – Possibilità di reimpiego
1) Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni Sindacali ogni possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni.
Art. 322 Cambi di gestione – Condizioni
1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l’avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma del precedente art. 319, per il quale peraltro l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso di cui agli artt. 186 e 187 del presente Contratto.
2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni.
Art. 323 Cambi di gestione – Garanzie retributive
1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’art. 320, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9/4/1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall’art. 322, la Gestione subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all’età di decorrenza dell’anzianità utile per gli scatti così come fissata dal secondo comma dell’art. 158 del presente Contratto:
– le annualità intere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente all’1/6/1986;
– l’intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente all’1/6/1986.
3) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente Gestione sarà comunque garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra le parti.
Art. 324 Cambi di gestione – Clausola di salvaguardia
1) Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
2) Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o aziendali in atto. Tali accordi non saranno comunque più negoziabili alla loro scadenza, per le materie in questione.
– Dichiarazione a verbale –
1) Le parti confermano che per i centri di cottura viene applicata la normativa dei cambi di gestione.
2) In sede di confronto settoriale le parti affronteranno la problematica relativa ai centri di produzione pasti.
Art. 325 Trattamenti salariali integrativi
1) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 14 del presente Contratto, per il settore della ristorazione collettiva (mense), i trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla lettera s) del secondo comma dello stesso art. 14 saranno definiti, anzichè con accordi aziendali, con accordi provinciali dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalle Associazioni provinciali dei pubblici esercizi aderenti alla FIEPeT.
Art. 326 Indennità speciale mense
1) Ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data del 1/1/2008 che abbiano prestato servizio continuato nel periodo dall’1/1/2006 al 30/6/2007, verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dall’1/1/2008 e fino al 31/12/2009 una “indennità speciale” pari ai seguenti importi mensili lordi, ai vari livelli:
Livello | Euro |
A – B | 19,42 |
1, 2, 3 | 16,50 |
4, 5 | 14,59 |
6S, 6, 7 | 11,66 |
2) Ai fini di cui sopra si considera servizio continuato, sempre nel periodo dall’1/1/2006 al 30/6/2007, anche il lavoro prestato presso le precedenti gestioni nell’esclusivo caso di riassunzione del personale in base alle norme di cui al presente Capo.
3) Per i casi di anzianità minore, l’importo di cui sopra verrà erogato in diciottesimi pro quota. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia stata corrisposta retribuzione a norma di legge o di contratto.
4) Per il personale in servizio a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. L’indennità speciale, data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’erogazione dell’indennità speciale è a carico delle gestioni in atto alla data dell’1/1/2008.
5) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno dopo la firma del presente accordo, al lavoratore già in forza alla data dell’1/7/2007 verrà corrisposto l’importo di competenza spettante.
6) Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro non conseguenti a cambi di gestione e nei casi di mancata assunzione nei cambi di gestione che si verificheranno nel corso del periodo di erogazione, al lavoratore interessato verrà corrisposta la parte residua; nel caso di cambio di gestione la parte residua verrà corrisposta dall’azienda subentrante.
– Chiarimento a verbale –
In parziale deroga rispetto a quanto disposto dal terzo comma del presente art., le parti si danno atto che nessun riproporzionamento verrà effettuato per assenze complessivamente non superiori, nel periodo di carenza contrattuale, ai trenta giorni.
Art. 327 Gestione dei permessi retribuiti
1) Le parti, prendendo atto che la precedente disciplina ha generato difficoltà interpretative ed applicative, intendono con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e di maggiore certezza. A tal fine convengono che in presenza di particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello di unità produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi di cui all’art. 111 potrà essere attuato, usufruendo degli stessi in misura non inferiore ad un’ora, e assorbendo dal monte ore annuo fino ad un massimo di novantasei ore, usufruendo degli stessi in misura di una o due ore settimanali nell’arco di quarantotto settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a centoventi ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità di cui all’art. 111.
2) La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA o al delegato aziendale, ove esistenti.
3) Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto.
4) Le unità produttive o i singoli lavoratori cui non si applicherà la disciplina di cui sopra, continueranno a godere dei permessi retribuiti, come previsto dall’art. 111, nella misura (104 ore annue) e con le modalità del precitato art..
Art. 328 Sciopero nelle mense ospedaliere
1) Le Parti, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, convengono quanto segue.
2) Nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili.
3) In particolare, sarà garantita l’erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di salute – a giudizio della direzione sanitaria – possano risultare pregiudicate dalla mancata somministrazione dei pasti.
4) Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto e di consentire all’utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni.
5) Le controversie concernenti l’individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili, saranno esaminate e possibilmente risolte, mediante il ricorso alle procedure di cui all’art. 29 del presente Contratto.
6) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o di altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità.
Art. 329 Confronto settoriale
1) Le parti, tenuto conto delle specificità del settore della ristorazione collettiva e della opportunità di definire in sede settoriale una più puntuale normativa di raccordo con quella del CCNL, convengono di avviare, dopo la stipula del contratto stesso, incontri finalizzati a risolvere, tra l’altro, le seguenti questioni:
– durata degli appalti
– aspetti relativi alla C.I.G.
– problematiche relative al mercato del lavoro
– integrazioni ed alcune normative, quale quella del part time per renderle più adeguate alle obiettive esigenze organizzative del settore e a quelle dei lavoratori interessati.
CAPO XIII – Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali
Art. 330 Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali
1) Considerato che il mercato della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande si svolge anche attraverso attività discendenti da concessioni pubbliche o private tramite la partecipazione a bandi di gara, e che questi debbono essere composti e regolamentati, dai soggetti competenti, sulla base di una serie di procedure finalizzate a garantire condizioni di trasparenza, un’adeguata qualità del servizio, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL e dalla contrattazione integrativa aziendale / territoriale stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nonchè a favorire la puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alle norme sulla sicurezza, al rispetto dei trattamenti retributivi e normativi esistenti ed agli oneri previdenziali conseguenti, le parti, nell’obiettivo di favorire la creazione di un mercato delle concessioni nel quale possano affermarsi soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, tutelando nel contempo i lavoratori interessati, convengono di estendere l’area di applicazione degli artt. da 316 a 324 alle ipotesi di subentro di nuovo operatore ad altro, in successivi rapporti di concessione e in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali.
CAPO XIV – Refezione
Art. 331 Refezione
1) Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l’obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio.
2) La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
CAPO XV – Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
Art. 332 Funzionamento
1) Per il funzionamento delle Commissioni paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dagli artt. 29, 31, 37 Parte generale del presente CCNL.
CAPO XVI – Accordi settoriali
Art. 333 Accordi settoriali
1) Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi per quelle aziende che diffuse in più regioni o nell’intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera di applicazione del presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in genere.
– Nota a verbale –
Le Parti si danno atto che – a seguito dell’inserimento nella sfera di applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere – sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.
TITOLO XIII – Stabilimenti Balneari
CAPO I – Classificazione del personale
Art. 334 Classificazione del personale
1) La classificazione del personale per il comparto degli stabilimenti balneari è la seguente.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13/5/1985 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell’1/7/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive, che per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuità un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– Direttore
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioè:
– Vice Direttore
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale cioè:
– Ispettore.
– Cassiere centrale
– Interprete
– Infermiere diplomato.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coodinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
– Capo assistente bagnanti.
– Istruttore di ginnastica correttiva.
– Capo operaio.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
– Segretario
– Operaio specializzato intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l’aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature.
– Infermiere
– Pedicurista
– Manicurista
– Massaggiatore
– Barbiere e Parrucchiere
– Istruttore di nuoto con brevetto
– Stenodattilografo con funzioni di segreteria
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– Cassiere
– Magazziniere comune
– Addetto all’amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d’ordine.
– Assistente ai bagnanti
– Dattilografo
– Addetto vendita biglietti
– Operaio qualificato (intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni esegue i lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature)
– Addetto a mansioni di ordine.
– addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all’interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l’ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell’azienda;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
SESTO SUPER LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– Maschera
– Guardiano notturno
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
SESTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali cioè:
– Operaio comune
– Inserviente di stabilimento o cabina o capanna, o agli spogliatoi (comunemente chiamato bagnino)
– Lavandaio
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
SETTIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
– Guardarobiera clienti
– Addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
CAPO II – Contratti a termine
Art. 335 Disciplina
1) La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall’art. 70 del CCNL Turismo del 22/1/1999.
2) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonchè nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
Art. 336 Cessazione anticipata dell’attività
1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l’esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
2) In caso di epidemia o di similari cause di forza maggiore, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Associazioni Sindacali provinciali e in caso di dissenso a quelle nazionali
Art. 337 Risoluzione anticipata del contratto a termine
1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
2) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata dagli Accordi Integrativi Provinciali.
3) Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l’importo a titolo di risarcimento del danno.
Art. 338 Trattamenti retributivi e normativi
1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, semprechè non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 339 Personale retribuito in percentuale
1) I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbono essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all’art. 305.
CAPO III – Orario di lavoro
Art. 340 Distribuzione dell’orario di lavoro
1) In deroga a quanto previsto dall’art. 108 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
2) Nell’orario di lavoro giornaliero non è compresa l’interruzione meridiana da trascorrersi nell’azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.
3) La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate.
Art. 341 Maggiorazioni per lavoro straordinario
1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno e del 60 per cento se notturno.
2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
5) Per il personale retribuito con una percentuale sugli incassi, il compenso per il lavoro straordinario è dato dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’art. 151.
Art. 342 Maggiorazione per festività
1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all’art. 117 è dovuta oltre alla normale retribuzione, quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
CAPO IV – Indennità di contingenza
Art. 343 Indennità di contingenza
1) Le parti si danno reciprocamente atto:
- a) che in forza dell’art. 40 del CCNL 9/2/1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari e si è adempiuto al conglobamento degli importi dell’indennità di contingenza maturata sino al 31/7/1975 nella paga base del personale dipendente dagli stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
- b) che per il personale suddetto, in forza degli artt. 43 e 46 del CCNL 9/2/1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari si sono adottati, con le diverse decorrenze convenute, gli importi più alti di ciascun raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1/2/1975 – 31/1/1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi, dando attuazione all’art. 2 dell’Accordo Nazionale 14/7/1976 per l’applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi
CAPO V – Trattamenti salariali integrativi
Art. 344 Terzi elementi
1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b) dell’art. 148, l’eventuale terzo elemento provinciale e/o eventuale terzo elemento aziendale in atto di cui all’art. 41 del CCNL 26/6/1974 coordinati con l’attuale classificazione del personale con i criteri di cui all’art. 79 del CCNL 10/4/1979.
CAPO VI – Riduzione della paga base per gli Stabilimenti Balneari di Terza e Quarta Categoria
Art. 345 Retribuzioni Stabilimenti Balneari di III e IV categoria
1) Le riduzioni della paga base prevista dall’art. 291 per il comparto dei pubblici esercizi si applicano ai dipendenti dagli stabilimenti balneari classificati di terza e quarta categoria, a partire dall’1/11/1987, salvo quanto diversamente stabilito da specifici accordi provinciali entro la validità del presente Contratto Nazionale di Lavoro.
2) Resta confermata l’applicazione della riduzione suddetta ai dipendenti dagli stabilimenti balneari addetti ai servizi di bar, ristoranti e similari.
CAPO VII – Malattia ed infortunio
Art. 346 Malattia
1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
- a) ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’ INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33;
- b) ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall’INPS pari al 28 per cento della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
- c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che il dipendente abbia provveduto a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall’art. 167.
2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennità di malattia di cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
3) L’integrazione prevista sub b) non è dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità a suo carico; se l’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.
Art. 347 Infortunio
1) In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio.
2) L’integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennità prevista dalla legge.
3) Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
– invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli artt. 167 e 346 considerandosi l’infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’INPS;
– invalidità permanente: 7.746,85 euro;
– morte: 5.164,57 euro.
CAPO VIII – Trattamento di fine rapporto
Art. 348 Trattamento di fine rapporto
1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui agli artt. 341 e 342 del CCNL Turismo 30/5/1991.
CAPO IX – Funzionamento Commissioni Paritetiche
Art. 349 Funzionamento
I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale di cui all’art. 25 e delle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’art. 27 ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.
TITOLO XIV – Alberghi Diurni
CAPO I – Classificazione del personale
Art. 350 Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto degli Alberghi Diurni è la seguente.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 14/5/1985 n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell’1/7/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione, preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
– direttore
– gerente
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda e cioè:
– Vice Direttore.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
– Responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto)
– responsabile del controllo di più reparti
– Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
– Magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
– Cassiere centrale
– Barbiere
– parrucchiere
– Manicure
– Pedicure
– Massaggiatore
– Visagista
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:
– Magazziniere comune
– Cassiera
– Aiuto parrucchiere
– Pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO SUPER LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– Addetto deposito bagagli
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente ricomprese nella suddetta elencazione
SESTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– Lustrascarpe
– Bagnina
– Sciampista
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SETTIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
– Personale di fatica
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella suddetta elencazione
CAPO II – Contratto a termine
Art. 351 Disciplina
1) La disciplina del presente Capo è correlata con quanto previsto dall’art. 70 del CCNL Turismo 22/1/1999.
2) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
3) E escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
4) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonchè nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.
Art. 352 Cessazione anticipata dell’attività
1) Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l’esercizio o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
2) In caso di epidemia o di altre cause similari, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulla indennità sarà demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali ed in caso di dissenso a quelle nazionali.
Art. 353 Risoluzione anticipata del contratto a termine
1) Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una indennità pari all’ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
2) A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la cui misura sarà determinata dai contratti integrativi territoriali.
3) Tale importo sarà restituito al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l’importo a titolo di risarcimento del danno.
Art. 354 Trattamenti retributivi
1) Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e la quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, semprechè non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 355 Personale retribuito a percentuale
1) I trattamenti che per effetto dei precedenti articoli debbano essere corrisposti al personale retribuito in tutto o in parte a percentuale saranno ragguagliati alla retribuzione di cui all’art. 305.
CAPO III – Orario di lavoro
Art. 356 Distribuzione orario settimanale
1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
2) Ferma restando la ripartizione dell’orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Art. 357 Ripartizione orario di lavoro giornaliero
1) L’orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonchè i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Art. 358 Maggiorazione per lavoro notturno
1) Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 359 Lavoratori notturni
1) Ai fini di cui al comma 1 dell’art. 121, il periodo notturno comprende l’intervallo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 del mattino.
2) A decorrere dall’1/7/2001, per i lavoratori notturni, così come individuati dal comma 1 dell’art. 121, le maggiorazioni per lavoro notturno previste dall’art. 358 sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del mattino.
Art. 360 Maggiorazione per lavoro straordinario
1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento se diurno e del 60 per cento se notturno.
2) Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
3) La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
4) Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte del personale adibito a servizi notturni.
Art. 361 Maggiorazione per festività
1) Al personale che presta la propria opera nelle festività dei cui all’art. 127 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
CAPO IV – Indennità di contingenza
Art. 362 Indennità di contingenza
1) Le parti si danno reciprocamente atto:
- che in forza della lettera b) della norma transitoria all’art. 7 del CCNL 10/4/1979 si è adempiuto ad conglobamento degli importi dell’indennità di contingenza maturata fino al 31/7/1975 nella paga base del personale dipendente dagli Alberghi diurni.
- che per il personale suddetto, in forza della lettera b) della norma transitoria all’art. 7 del CCNL 10/4/1979 si sono adottati, con le diverse decorrenze convenute, gli importi più alti di ciascun raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1/2/1975 – 31/1/1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi, dando attuazione all’art. 2 dell’Accordo Nazionale 14/7/1976 per l’applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi.
CAPO V – Trattamenti salariali integrativi
Art. 363 Terzi elementi
1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b) dell’art. 148 l’eventuale terzo elemento provinciale e/o eventuale elemento aziendale in atto di cui alla norma transitoria in calce all’art. 7 lettera b) del CCNL 10 aprile 1979.
CAPO VI – Malattia ed infortunio
Art. 364 Malattia
1) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
- a) ad una indennità pari al 50 per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33;
- b) ad una integrazione della indennità di malattia corrisposta dall’INPS pari al 28 per cento della retribuzione, da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
- c) alla normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro, sempre che sia stato provveduto da parte del dipendente a denunciare la malattia al proprio datore di lavoro nel termine previsto dall’art. 167.
2) A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennità di malattia di cui alla precedente lettera a) non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relative ai periodi di malattia.
3) L’integrazione prevista sub b) non è dovuta se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità a suo carico: se l’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’INPS.
Art. 365 Infortunio
1) In caso di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il cento per cento della retribuzione, sin dal giorno in cui si verifica l’infortunio.
2) L’integrazione suddetta è dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennità prevista dalla legge.
3) Per il restante personale non soggetto per legge all’obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:
– -invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli articoli 158 e 364 considerandosi l’infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall’assicurazione dei dipendenti all’INPS;
– invalidità permanente: 7.746,85 euro;
– morte: 5.164,57 euro.
CAPO VII – Trattamento di fine rapporto
Art. 366 Trattamento di fine rapporto
1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui agli artt. 371 e 372 del CCNL Turismo 30/5/1991.
Art. 367 Funzionamento
1) Per il funzionamento delle Commissioni paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dagli artt. 29, 31, 37 Parte generale del presente CCNL.
TITOLO XV – Imprese di Viaggio e Turismo
CAPO I – Classificazione del personale
Art. 368 Classificazione del personale
La classificazione del personale del comparto delle Imprese di viaggi e turismo è la seguente:
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13/5/1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati Quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei Dirigenti di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1130 dell’1/7/1926, siano in possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata formazione professionale specialistica.
Conseguentemente rientrano in quest’area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche successivamente specificate:
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell’azienda.
– capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse, compresi i network di agenzie di viaggio.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l’attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale ed amministrativa.
– capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
– responsabile dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggio con attività centralizzata;
– responsabile marketing di network di agenzie di viaggio;
– responsabile sviluppo e assistenza di network di agenzie di viaggio.
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’agenzia e cioè:
– capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;
– capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
– capo c.e.d.;
– addetto assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di viaggio;
– analista – programmatore c.e.d.;
– addetto ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio;
– altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
– Responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi i reparti o servizi con attribuzioni puramente esecutive e di ordine quali archivio, copia e spedizione
– Capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione
– Capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
– Addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue;
– Programmatore di acquisita capacità, intendendosi per tale l’impiegato tecnico qualificato per la creazione di programmi e determinazione di costi per viaggi nazionali ed internazionali di gruppi ed individuali con conoscenza completa di lingue estere con o senza l’ausilio di apparecchiature elettroniche;
– Promotore commerciale addetto allo sviluppo ed alla illustrazione dell’attività di Agenzia, di provata esperienza tecnica e con conoscenza di almeno due lingue estere;
– Stenodattilografa in lingue estere;
– Segretario di Direzione corrispondente in lingue estere;
– Traduttore e/o corrispondente in lingue estere;
– Cassiere e/o addetto al cambio delle valute;
– Impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;
– Impiegato con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all’assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all’estero;
– Programmatore C.E.D.;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnicopratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite e cioè:
– Addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica
– Impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere
– Impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia
– Impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all’assistenza e/o all’accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale
– Contabile d’ordine
– Stenodattilografo
– Transferista (addetto all’assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze)
– Impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati
– Operatore C.E.D.
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione pratica di lavoro e cioè:
– Hostess
– Dattilografo
– Addetto esclusivamente alle macchine contabili
– Addetto al centralino e/o telescriventi
– Fatturista
– Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici
– Archivista
– Autista
– Portavalori
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione
SESTO SUPER LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:
– Personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante guida di mezzi di trasporto ed operazioni complementari;
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SESTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè:
– Custode
– Portiere
– Personale addetto a mansioni di semplice attesa
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
SETTIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplice attività anche con macchine già attrezzate e cioè:
– Personale di fatica ed addetto alle pulizie
– Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
– Chiarimento a verbale –
1) Le parti si danno atto che per le imprese di viaggi e turismo il “Dirigente Tecnico” o “Direttore Tecnico” di cui alle norme R.D.L. 23/11/1936, n. 2523, legge 4/4/1940 n. 860, circolare n. 08680 del 25/11/1955 del Commissariato per il Turismo, analoghi provvedimenti modificativi ed integrativi, non costituisce una qualifica a sè stante ma deve essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni.
2) Per le imprese di viaggi e turismo, il “direttore tecnico”, disciplinato dalle leggi regionali in tema di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo, ed analoghi provvedimenti modificativi ed integrativi, è colui che svolge, con continuità ed esclusività, attività di coordinamento tecnico nella medesima agenzia di viaggi e turismo.
CAPO II – Orario di lavoro
Art. 369 Durata dell’orario settimanale
1) A decorrere dall’1/7/ 1974, in deroga a quanto previsto dall’art. 108, la durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
– custodi
– guardiani diurni e notturni
– portieri
– telefonisti
– uscieri ed inservienti
– addetti ai transfert
– autisti
– ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6/12/1923 n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni.
2) Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.
Art. 370 Distribuzione dell’orario settimanale
1) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.
2) La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
3) Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
4) Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
5) I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
6) Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro.
Art. 371 Maggiorazione per lavoro straordinario
1) Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 per cento.
2) Salvo quanto disposto dal successivo art. le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 40 per cento.
3) Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore ventidue alle ore sei del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio – verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50 per cento.
4) Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
5) Le varie maggiorazioni previste dal presente art. non sono cumulabili fra loro.
CAPO III – Festività
Art. 372 Maggiorazione per festività
1) Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all’art. 127 è dovuta oltre alla normale retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del quaranta per cento per lavoro festivo.
CAPO IV – Ferie
Art. 373 Ferie
1) L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie.
2) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto, altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
CAPO V – Missioni e trasferimenti
Art. 374 Missione temporanea
1) L’impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
2) In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
- a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
- b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;
- c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all’espletamento della missione sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);
- d) un’indennità di trasferta pari al quindici per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle sei ore, spetterà il dieci per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile.
3) Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell’indennità di trasferta sarà in ogni caso pari al dieci per cento calcolato come sopra.
4) L’indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data di entrata in vigore del presente Contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro tre mesi, per il trattamento ritenuto più favorevole.
5) Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.
6) In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti a), b) e c) per quanto riguarda l’indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita nel venti per cento calcolato come sopra.
7) Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati preventivamente, di volta in volta, dall’impresa.
8) Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe turistica.
9) Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all’atto della partenza saranno fornite al dipendente opportune istruzioni; in ogni caso non potranno essere indicati alberghi di categoria inferiore alle due stelle.
Art. 375 Trasferimenti di residenza
1) I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con congiunti a carico:
- a) al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sè e per ogni familiare a carico previa presentazione dei relativi giustificativi;
- b) al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa presentazione dei relativi giustificativi;
- c) al rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
- d) ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari).
2) Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art., mentre la indennità di cui al punto d) sarà ridotta al cinquanta per cento.
Art. 376 Trasferimento
1) A norma dell’art. 13 della legge 20/5/1970 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2) Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purchè il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Art. 377 Lavoratori comandati
1) Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
2) In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.
3) Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nel presente capo.
CAPO VII – Trattamenti salariali integrativi
Art. 378 Trattamenti salariali integrativi
1) Costituiscono trattamenti salariali integrativi di cui alla lettera b) dell’art. 140 gli eventuali trattamenti salariali aggiuntivi regionali o provinciali di cui all’art. 124 del CCNL dell’1/7/1974.
2) Alla scadenza del presente contratto le parti si incontreranno per un riesame sulla destinazione dei predetti trattamenti aggiuntivi.
Art. 379 Eccedenze
1) La paga base nazionale di cui all’art. 152 si intende comprensiva degli importi delle eccedenze ad personam previsti all’art. 81 colonna C del CCNL 10/4/1979 e cioè:
Livello | Euro |
1S | 5,42 |
1 | 13,22 |
3 | 0,31 |
Art. 380 Paga Base Agenzie Minori
1) I valori di paga base per le agenzie minori sono ridotti delle seguenti misure:
Livello | Euro |
1 | 17,04 |
2 | 16,01 |
3 | 14,46 |
4 | 13,43 |
5 | 12,39 |
6S | 11,88 |
6 | 11,36 |
7 | 10,85 |
2) Ai fini di cui al comma precedente, si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi.
Art. 381 Indennità di contingenza
1) In conformità a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 14/2/1975 il valore del singolo punto dell’indennità di contingenza a decorrere dal 1 luglio 1978 è il seguente:
– Dipendenti qualificati di età superiore ai 18 anni: euro 1,23
– Dipendenti qualificati di età inferiore ai 18 anni: euro 1,05
– Apprendisti: euro 0,93
2) A decorrere dall’1/5/1981 gli importi dell’indennità di contingenza per i dipendenti di età superiore ai diciotto anni sono uniformati a quelli in vigore alla stessa data per il settore alberghi e pubblici esercizi.
Art. 382 Provvigioni
1) Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte fissa di assegni ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto. Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale di normale capacità una media mensile riferita al periodo non eccedente l’anno, che sia superiore di almeno il cinque per cento rispetto alla paga base nazionale stabilita dall’art. 152 del presente Contratto.
2) Dovrà essere comunque effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo tra stipendio e provvigione non sia raggiunto, e sempre che nei mesi precedenti il lavoratore non abbia percepito di più del minimo tra stipendio e provvigione, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.
Art. 383 Indennità di cassa
1) Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute – quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze – compete una “indennità di cassa o di maneggio denaro” nella misura del cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
Art. 384 Scatti di anzianità
A partire dall’1/5/1990, ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo, verranno riconosciuti sei scatti triennali secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
Livelli | Euro |
A | 40,80 |
B | 39,25 |
1 | 37,70 |
2 | 36,15 |
3 | 34,86 |
4 | 33,05 |
5 | 32,54 |
6S | 31,25 |
6 | 30,99 |
7 | 30,47 |
Art. 385 Norma transitoria
1) Ai dipendenti delle agenzie di viaggio in servizio alla data del 30/4/1990, continuerà ad essere assicurata la maturazione della serie di otto scatti di anzianità; in applicazione di tale disposizione, in occasione della maturazione del nuovo scatto di cui alla precedente tabella, verrà operata la rivalutazione degli scatti già maturati, senza liquidazione degli arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso, secondo le seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
Livelli | Euro |
A | 33,05 |
B | 31,50 |
1 | 30,99 |
2 | 29,44 |
3 | 28,15 |
4 | 26,34 |
5 | 25,82 |
6S | 25,31 |
6 | 25,05 |
7 | 24,53 |
2) Gli scatti che matureranno successivamente all’1/7/1993 verranno riconosciuti nella misura di cui all’art. 158 e secondo le modalità ivi previste ed i criteri di riproporzionamento utilizzati in base all’art. 317. del CCNL Turismo 22/7/2003.
Art. 386 Cambi di livello
1) Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; ove il lavoratore percepisca all’atto della promozione una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno ad personam riassorbibile in caso di futuri aumenti.
Art. 387 Anzianità convenzionale
1) Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonchè del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:
- a) mutilati e invalidi di guerra: un anno;
- b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;
- c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zone di operazioni: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.
2) Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.
3) L’anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.
4) Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all’atto dell’assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.
5) Per i lavoratori in servizio all’atto dell’entrata in vigore del CCNL del 16/2/1987 restano ferme le norme di cui all’art. 76 del CCNL 23/10/1950, in base alle quali i lavoratori stessi per ottenere il riconoscimento dell’anzianità convenzionale, dovranno esibire la documentazione entro sei mesi, se in servizio alla data del 23/10/1950, e denunciare all’atto dell’assunzione i titoli validi, con riserva di presentazione dei documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data.
6) L’entrata in vigore del presente CCNL non riapre i suddetti termini.
7) Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto, retrodatando la data di inizio del rapporto di lavoro.
Art. 388 Mensilità supplementari
1) Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso l’impresa.
2) Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto.
CAPO VII – Malattia
Art. 389 Malattia
1) Durante il periodo di malattia, previsto dall’art. 166, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
- a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS, ai sensi dell’art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 della legge 29/2/1980 n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/2/1980, n. 33;
- b) a una integrazione delle indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
– il cento per cento della normale retribuzione per i primi tre giorni (periodi di carenza);
– il settantacinque per cento della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
– il cento per cento della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
2) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non riconosce per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla precedente lettera a); se l’indennità stessa è riconosciuta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’Istituto.
3) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui agli artt. 170 e 177.
4) Nel caso di malattie o infortuni denunciati dopo la notificazione del preavviso, le norme relative alla conservazione del posto ed al relativo trattamento economico, ove dovuto, sono applicabili nei limiti di scadenza del preavviso stesso; nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme medesime sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
CAPO VIII – Infortunio
Art. 390 Personale impiegatizio
1) Il personale impiegatizio, non soggetto all’assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno, 7.746,85 euro per i casi di invalidità permanente e 5.164,57 euro in caso di morte.
Art. 391 Sospensione dal lavoro
1) Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
2) In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall’impresa al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente CCNL per il caso di dimissioni. Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento per giusta causa, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
CAPO IX – Trattamento di fine rapporto
Art. 392 Trattamento di fine rapporto
1) Per i periodi di servizio prestati fino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è stabilito nelle misure di cui all’art. 409 del CCNL Turismo 30/5/1991.
CAPO X – Funzionamento delle Commissioni Paritetiche
Art. 393 Funzionamento
1) Per il funzionamento delle Commissioni paritetiche si fa riferimento a quanto stabilito dagli artt. 29, 31, 37 Parte generale del presente CCNL.
ALLEGATO L – Enti Bilaterali
Statuto tipo ente bilaterale territoriale turismo
Le parti concordano di modificare come segue lo statuto tipo degli enti bilaterali territoriali del turismo.
Gli enti bilaterali già costituiti alla data di stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
Art. 1 Costituzione
1) Conformemente a quanto previsto dall’art. 19 del CCNL Turismo 22/7/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dall’accordo territoriale del ________________, è costituito l’Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo ________________, di seguito denominato E.B.T.
Art. 2 Natura
1) L’E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 3 Durata
1) La durata dell’E.B.T. è a tempo indeterminato.
Art. 4 Sede
1) L’E.B.T. ha sede in ________________
Art. 5 Soci e beneficiari
1) Sono Soci dell’E.B.T.
– ASSHOTEL
– ASSOCAMPING
– ASSOVIAGGI
– FIBA
– FIEPET
– la FILCAMS-CGIL territoriale;
– la FISASCAT-CISL territoriale;
– la UILTuCS-UIL territoriale.
Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o più delle predette organizzazioni, potrà subentrare – in via transitoria – la competente organizzazione nazionale.
2) La decadenza dal rapporto organizzativo con le organizzazioni nazionali di cui al comma precedente comporta la perdita dello status di socio dell’EBT e il conseguente trasferimento dei relativi diritti in capo alla competente organizzazione nazionale.
3) In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo.
4) La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, nè durante la vita dell’associazione stessa, nè in caso di suo scioglimento.
5) Le iniziative di cui all’art. 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo art. 7.
6) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo art. 7 sono canalizzate con le modalità definite dall’art. 21 del CCNL Turismo 22/7/2003 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al finanziamento del livello territoriale (EBT) e nazionale (EBN).
Art. 6 Scopi
1) L’E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2) A tal fine, l’E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
- a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
- b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
- c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonchè altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
- d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
- e) funzioni di assistenza volte a favorire l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, con la rete degli enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo lavoro;
- f) le azioni più opportune affinchè dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
- g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- h) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi paritetici;
- i) funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e i fondi competenti;
- l) l’istituzione dell’Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali; a tal fine, l’Osservatorio:
– programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
– ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonchè di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
– promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonchè di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
– cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
- m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
- n) attività di sostegno dei buoni vacanza;
- o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
4) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’E.B.T. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell’Assemblea.
5) L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall’Assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Art. 7 Finanziamento
1) L’E.B.T. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a quella a proprio carico.
Art. 8 Organi dell’E.B.T.
1) Sono organi dell’E.B.T.:
– l’Assemblea
– il Presidente
– il Comitato Direttivo
– il Collegio dei Sindaci
Art. 9 Assemblea
1) L’Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei soci di cui all’art. 5.
2) Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:
– ___ voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di cui ___ alla ASSHOTEL, ___ alla FIEPET, ___ alla ASSOCAMPING, ___ alla ASSOVIAGGI, alla FIBA;
– ___ voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui ___ alla FILCAMS-CGIL, ___ alla FISASCAT-CISL, ___ alla UILTuCS-UIL.
Art. 10 Poteri dell’Assemblea
1) Spetta all’Assemblea di:
– eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
– nominare i componenti il Comitato Direttivo;
– eleggere il presidente del collegio dei sindaci
– nominare due Sindaci effettivi e i relativi supplenti;
– approvare i regolamenti interni dell’E.B.T.;
– stabilire le linee guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 6 del presente Statuto;
– approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’E.B.T.;
– deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
– disciplinare con proprio regolamento l’attività dei Centri di Servizio;
– svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
– approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 11 Riunioni dell’Assemblea
1) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
2) L’Assemblea si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell’Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
3) La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
4) Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
5) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.B.T..
6) L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei voti attribuiti ai suoi componenti ai sensi del comma 2 dell’art. 9, e cioè almeno voti.
7) Ogni rappresentante in Assemblea può delegare altro rappresentante a sostituirlo per una specifica riunione dell’Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di un’organizzazione sindacale dei lavoratori ad un rappresentante di un’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.
Art. 12 Il Presidente
1) Il Presidente dell’E.B.T. viene eletto dall’Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’art. 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’art. 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
2) Spetta al Presidente dell’E.B.T. di:
– rappresentare l’E.B.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
– promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e presiederne le adunanze;
– presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
– sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
– dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
– svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo.
3) Il Presidente ha la firma sociale.
Art. 13 Il Vice Presidente
1) Il Vice Presidente dell’E.B.T. viene eletto dall’Assemblea alternativamente, una volta su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’art. 5 e la volta successiva su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’art. 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto su proposta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e viceversa.
2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Art. 14 Il Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo si compone di…. consiglieri, così ripartiti:
- a) il Presidente dell’E.B.T.;
- b) il Vicepresidente dell’E.B.T.;
- c) consiglieri nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all’art. 5;
d)… consiglieri nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all’art. 5.
2) I componenti il Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E’ però consentito all’Assemblea di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.
Art. 15 Poteri del Comitato Direttivo
1) Spetta al Comitato Direttivo di:
– vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
– vigilare sull’attuazione delle iniziative promosse dall’E.B.T. e riferirne all’Assemblea;
– provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell’E.B.T.;
– assumere e licenziare il personale dell’E.B.T. e regolarne il trattamento economico;
– predisporre i regolamenti interni dell’E.B.T. e sottoporli all’approvazione dell’Assemblea;
– proporre all’Assemblea le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 6 del presente Statuto;
– promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’E.B.T.;
– stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle quote di cui all’art. ___;
– riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
– approvare i verbali delle proprie riunioni.
Art. 16 Riunioni del Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
3) Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.B.T..
5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno ___ componenti.
6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno ___ componenti.
7) Ciascun componente ha un voto.
8) Alle riunioni del Comitato Direttivo possono assistere i sindaci e può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all’art. 5 che non abbia espresso un componente del Comitato medesimo.
9) Ogni componente il Comitato Direttivo, ad eccezione del Presidente e del vice Presidente, può delegare altro componente a sostituirlo per una specifica riunione. Non è ammessa la delega di un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ad un componente eletto in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e viceversa. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.
Art. 17 Il Collegio dei Sindaci
1) Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.
2) I componenti il Collegio dei Sindaci devono essere persone estranee all’Assemblea. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.
3) Il presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea, su proposta congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’art. 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’art. 5. Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall’Assemblea su proposta dei rappresentanti le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all’art. 5.
4) I componenti il Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
6) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
7) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
8) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
9) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea senza voto deliberativo.
Art. 18 Il Patrimonio dell’E.B.T.
1) Le disponibilità dell’E.B.T. sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’E.B.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell’E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 6 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’E.B.T., è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
5) I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’E.B.T. sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
6) E’ fatto espresso divieto durante la vita dell’ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7) In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’E.B.T. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 Gestione dell’E.B.T.
1) Per le spese di impianto e di gestione, l’E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’art. 18.
2) Le risorse dell’E.B.T. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 6, in ragione della provenienza del gettito.
3) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 20 Bilancio dell’E.B.T.
1) Gli esercizi finanziari dell’E.B.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell’E.B.T. e del bilancio preventivo.
2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il Presidente del collegio dei Sindaci trasmette bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci, nonchè il bilancio preventivo, entro dieci giorni dall’approvazione, al Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo ed alle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 5 del presente Statuto.
Art. 21 Liquidazione dell’E.B.T.
1) La messa in liquidazione dell’E.B.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 5 nei seguenti casi:
- a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
- b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
- c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
2) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all’art. 5 provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
3) Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della messa in liquidazione dell’E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
4) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’assemblea o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 Modifiche statutarie
1) Qualunque modifica al presente statuto, nonchè ai regolamenti, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all’art. 5, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e deliberata dall’Assemblea dell’E.B.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l’Assemblea stessa.
Art. 23 Controversie
1) Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonchè del regolamento, è deferita all’esame della Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
Art. 24 Disposizioni finali
1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
ALLEGATO M – Disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori
Finalità del Fondo
1) In applicazione dell’art. 18, comma 1, del CCNL Turismo 22/7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo.
2) Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.
Alimentazione del Fondo
3) Il Fondo è alimentato dal 30% del contributo contrattuale dovuta per il finanziamento degli enti bilaterali, fermo restando quanto previsto dell’art. 18, comma 2, del CCNL Turismo 22/7/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
destinazione del Fondo
4) In ciascun anno (1 gennaio – 31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell’80% della dotazione del Fondo al 31 dicembre dell’anno precedente.
5) Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei dieci anni precedenti.
6) In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 25% del Fondo complessivamente disponibile nell’anno (1 gennaio – 31 dicembre).
7) Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno dal Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale, tenuto conto della consistenza del Fondo.
Accesso al Fondo
8) Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta di intervento ed i lavoratori devono aver superato il periodo di prova.
9) Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l’associazione territoriale di categoria a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali.
10) La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al % della retribuzione mensile lorda (paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell’EBT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai sensi della normativa vigente.
11) La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro corredata dall’accordo sindacale e dalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:
– l’illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione / riorganizzazione;
– l’elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;
– l’indicazione della durata richiesta dell’intervento.
12) L’Ente Bilaterale comunica l’esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai precedenti punti 5 e 6. L’azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi versati ai
lavoratori stessi con i futuri versamenti al fondo. La delibera di cui al presente punto è di competenza del Comitato Direttivo, che può delegarne l’esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al Comitato Direttivo.
13) L’EBT provvederà all’erogazione dell’indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo evidenza all’EBT dei versamenti effettuati.
14) Non sono a carico dell’EBT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in conseguenza dell’erogazione dell’indennità al lavoratore. L’accordo sindacale di cui al precedente punto 9 può stabilire la lordizzazione delle risorse disponibili.
15) Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell’anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del finanziamento dell’anno successivo.
ALLEGATO N – Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Turismo
Disciplina del funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate
Finalità del Fondo
1) In applicazione dell’art. 18, comma 2, del CCNL Turismo 19/7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende multilocalizzate che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un’unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
2) Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività.
Alimentazione del Fondo
3) Il Fondo è alimentato dal 30% della quota di assistenza contrattuale dovuta per il finanziamento degli enti bilaterali.
4) Nei casi previsti al punto che precede l’azienda verserà il contributo del 30% sull’apposito conto “Fondo sostegno al reddito aziende multilocalizzate” intestato all’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.
5) In applicazione del comma 3 dell’art. 18 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo provvederà periodicamente a rendere noto l’elenco degli Enti bilaterali territoriali in favore dei quali andrà versato il contributo del 30%, unitamente a quello dei territori
per i quali il suddetto contributo sarà versato sul Fondo nazionale di cui al punto precedente.
Destinazione del Fondo
6) In ciascun anno (1 gennaio – 31 dicembre), il complesso degli interventi non potrà impegnare più dell’80% della dotazione del Fondo al 31 dicembre dell’anno precedente.
7) Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda nei tre anni precedenti.
8) In ogni caso gli interventi delle stesse aziende non potranno impegnare risorse di ammontare superiore al 60% del Fondo complessivamente disponibile nell’anno (1 gennaio – 31 dicembre).
9) Eventuali variazioni alle percentuali di cui ai punti precedenti potranno essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno dal Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo, tenuto conto della consistenza del Fondo.
Accesso al Fondo
10) Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il CCNL Turismo e siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver versato la quota di finanziamento agli enti bilaterali da almeno due anni dalla richiesta di intervento ed i lavoratori devono aver superato il periodo di prova.
11) Condizione per usufruire degli interventi del Fondo è la sottoscrizione di un apposito accordo tra l’azienda e le competenti strutture sindacali dei lavoratori.
12) La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari al % della retribuzione mensile lorda (paga base e contingenza) per un massimo di tre mesi, salvo situazioni particolari specificamente motivate e approvate dal Comitato Direttivo dell’EBNT. Tali importi potranno integrare quanto spettante ad altro titolo, in quanto compatibili ai sensi della normativa vigente.
13) La domanda per usufruire degli interventi del Fondo è presentata con raccomandata dal singolo datore di lavoro corredata dall’accordo sindacale e dalla prova del versamento agli enti bilaterali, e deve contenere:
– l’illustrazione delle cause della richiesta di intervento con descrizione dei processi di ristrutturazione / riorganizzazione;
– l’elencazione dei nominativi dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, con indicazione degli importi richiesti per ciascun soggetto;
– l’indicazione della durata richiesta dell’intervento.
14) L’Ente Bilaterale Nazionale comunica l’esito delle domande ai richiedenti entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse, previo espletamento della relativa istruttoria, tenuto conto degli importi disponibili e dei limiti indicati ai precedenti punti 7 e 8. L’azienda potrà chiedere di procedere direttamente al versamento ai lavoratori, compensando gli importi versati ai lavoratori stessi con i futuri versamenti al fondo. La delibera di cui al presente punto è di competenza del Comitato Direttivo, che può delegarne l’esercizio ad una apposita Commissione che riferirà del suo operato al Comitato Direttivo.
15) L’EBNT provvederà all’erogazione dell’indennità di sostegno al reddito ai datori di lavoro richiedenti, che provvederanno a versarlo ai dipendenti interessati, fornendo evidenza all’EBNT dei versamenti effettuati.
16) Non sono a carico dell’EBNT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti in conseguenza dell’erogazione dell’indennità al lavoratore. L’accordo sindacale di cui al precedente punto 12 può stabilire la lordizzazione delle risorse disponibili.
17) Le somme stanziate e non utilizzate in tutto o in parte nell’anno di pertinenza vanno ad aumentare la dotazione del finanziamento dell’anno successivo.
ALLEGATO D – Vitto e alloggio
D/1 – Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le Aziende Alberghiere
Le aziende alberghiere provvederanno alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell’alloggio ai lavoratori dipendenti alle condizioni appresso indicate:
- a) ogni pasto, pranzo, o cena, deve essere composto da un primo piatto, da un secondo con contorno, pane, frutta ed un ’mezzo litro di acqua minerale;
- b) la prima colazione deve essere servita secondo gli usi e le consuetudini locali;
- c) le camere adibite ad alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro e di igiene e sanità, in particolare per quanto riguarda la cubatura d’aria a disposizione del dipendente;
d 1) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio, corrisponderà dal 3 maggio 1990 il relativo prezzo all’azienda fornitrice, secondo le seguenti tabelle:
– un pranzo lire 500
– una prima colazione lire 125
– un pernottamento lire 625
corrispondenti a lire 1.250 giornaliere e lire 33.750 mensili per il vitto intero e a lire 18.750 mensili per l’alloggio.
d 2) a decorrere dall’1/7/1996 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
– un pranzo lire 650
– una prima colazione lire 150
– un pernottamento lire 800
corrispondenti a lire 1.600 giornaliere e lire 43.500 mensili per il vitto intero e a lire 24.000 mensili per l’alloggio.
d 3) a decorrere dall’1/1/1999 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
– un pranzo lire 800
– una prima colazione lire 175
– un pernottamento lire 925
d 4) a decorrere dall’1/8/2003 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
– un pranzo euro 0,50
– una prima colazione euro 0,10
– un pernottamento euro 0,60
d 5) a decorrere dall’1/8/2007 il prezzo di cui sopra è determinato come segue:
– un pranzo € 0,70
– una prima colazione € 0,12
– un pernottamento € 0,75
d 6) il lavoratore che usufruirà delle somministrazioni dei pasti e dell’alloggio, corrisponderà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo il prezzo di cui sopra, esclusivamente in caso di effettiva presenza, è determinato come segue
– un pranzo € 0,90;
– una prima colazione € 0,16;
– un pernottamento € 1,00″.
- e) le parti si danno reciprocamente atto che, avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto e alloggio su scala nazionale ai dipendenti dalle aziende alberghiere, tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi;
- f) il dipendente è tenuto ad avvertire all’atto dell’assunzione il datore di lavoro della propria intenzione di usufruire del servizio vitto e alloggio. Di ogni modifica di detta scelta deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 30 giorni;
- g) il datore di lavoro che per accertate oggettive esigenze aziendali non sia in grado di fornire il servizio di vitto e alloggio deve dichiararlo per iscritto all’atto dell’assunzione in servizio del dipendente. Qualora l’impossibilità a prestare il servizio intervenga in un momento successivo il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alle R.S.A. per ricercare le più idonee soluzioni.
– Nota a verbale –
A decorrere dal 3/5/1990, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 1) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di lire 100 per un pranzo, di lire 25 per una prima colazione e di lire 125 per un pernottamento.
A decorrere dall’1/7/1996, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 2) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di lire 150 per un pranzo, di lire 25 per una prima colazione e di lire 125 per un pernottamento.
A decorrere dall’1/1/1999, eventuali valori del vitto e alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d3) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di lire 150 per un pranzo, di lire 25 per una prima colazione e di lire 125 per un pernottamento.
A decorrere dall’1/8/2003 eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 4) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di € 0,09 per un pranzo, di € 0,01 per una prima colazione e di € 0,12 per un pernottamento.
A decorrere dall’1/8/2007 eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 5) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di € 0,20 per un pranzo, di € 0,02 per una prima colazione e di € 0,15 per un pernottamento.
A decorrere dall’1/1/2011, eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui al punto d 6) della presente convenzione verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, 0,02 per una prima colazione e di euro 0,10 per un pernottamento.
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo eventuali valori del vitto e dell’alloggio provincialmente in atto superiori a quelli di cui sopra verranno adeguati nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, di euro 0,02 per una prima colazione e di euro 0,15 per un pernottamento.
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Allegato modificato dall’Ipotesi di accordo 18/7/2018
D/2 – Convenzione per la somministrazione del vitto per i Pubblici Esercizi
I titolari degli esercizi pubblici della ristorazione provvederanno alla somministrazione, nei giorni in cui l’azienda è aperta, di due pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.
1) Ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta ed un quarto di vino. Il pasto deve essere sano ed in quantità sufficiente.
2) I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo da determinarsi con specifici contratti dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro entro un limite massimo di 150 lire a pasto. Il prezzo massimo di ciascun pasto sopra specificato sarà soggetto a verifica annuale da parte delle Organizzazioni contraenti.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto su scala nazionale ai dipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.
– Nota a verbale –
A partire dall’1/6/1986 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A partire dal 3/5/1990 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 100.
A partire dall’1/7/1996 il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A partire dall’1/1/1999, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di lire 150 a pasto.
A decorrere dall’1/8/2003, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0,09 a pasto.
A decorrere dall’1/8/2007, il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di € 0, 20 a pasto.
A decorrere dall’1/1/2011, il prezzo del vitto in atto nelle varie provincie è aumentato di euro 0,10 a pasto.
ALLEGATO G – Premio di anzianità Aziende Alberghiere
I lavoratori hanno diritto ad un premio di anzianità nelle seguenti misure:
– una mensilità di retribuzione dopo un decennio di continuato servizio;
– una mensilità e mezza di retribuzione al compimento del quindicesimo anno;
– due mensilità di retribuzione dopo il secondo decennio;
– tre mensilità di retribuzione dopo il terzo decennio.
L’anzianità utile ai fini della corresponsione del premio decorre per gli impiegati dall’1/1/1950 e per gli intermedi e salariati dal 18/12/1949.
Dopo il decimo anno di anzianità, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente avrà diritto ai ratei ulteriori maturati in frazione di anni.
La retribuzione sulla quale si calcola il premio viene determinata con gli stessi criteri di cui all’art. 140 del presente contratto.
– Nota a verbale –
I premi di anzianità maturati e liquidati agli intermedi e salariati fino al 30/9/1971 non sono soggetti a rivalutazione secondo le misure previste dal presente allegato.
ALLEGATO P – Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie 8/6/1995
Premessa
Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23/7/1993.
Esso soddisfa l’esigenza di darsi un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di “pluralismo” sindacale quale l’attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i lavoratori interessati.
L’andamento occupazionale nel terziario privato e la diffusione dell’occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si pongono.
In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l’adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti l’interpretazione, l’applicazione ed il rinnovo degli accordi collettivi.
Art. 1
Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23/7/1993 tra il Governo e le parti sociali.
PARTE PRIMA – Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione
Nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23/7/1993, nonchè del presente accordo e del CCNL applicato.
Hanno altresì potere d’iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purchè formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5%delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.
Art. 3 Designazione liste
FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.
Art. 4 Composizione delle R.S.U.
Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.
La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.
Art. 5 Attribuzione dei seggi
Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito – secondo il criterio proporzionale puro – in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.
La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall’art. 4, 2° comma, del presente accordo.
Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.
Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l’azienda.
Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella R.S.U., alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all’attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno alle R.S.U..
Art. 6 Composizione delle liste
Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico – organizzativi e socio – professionali nei collegi elettorali.
Nella composizione delle liste sarà perseguita un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni Sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.
Art. 7 Numero dei componenti R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23/7/1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:
- a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
- c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore allavigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:
3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50dipendenti;
4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90dipendenti;
6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120dipendenti;
8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200dipendenti;
9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300dipendenti;
11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600dipendenti;
13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900dipendenti;
15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l’opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.
Art. 7/BIS
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:
- a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
- c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.
In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l’espletamento del mandato.
Art. 8 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dai CCNL (o accordi collettivi di diverso livello) in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.
II monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.
FILCAMS – FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U. il restante 30%sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U..
Art. 9 Compiti e funzioni
FILCAMS,FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nei CCNL nonchè in attuazione delle politiche, confederali delle OO.SS. di categoria. Poichè esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.
Art. 10 Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni.
La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all’attività sindacale che l’azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale.
Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta.
In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
Art. 11 Revoca delle R.S.U.
A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle R.S.U.. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell’assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dai CCNL deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo collegio.
Art. 12 Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20/5/1970 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo oche, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopracitata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.
PARTE SECONDA – Disciplina della elezione della R.S.U.
Art. 1 Validità delle elezioni – Quorum
Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione.
Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.
Art. 2 Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in prova, in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l’eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non in prova in forza all’unità produttiva possono essere candidati nelle liste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato (es. lavoratori stagionali).
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri del Comitato elettorale.
Art. 3 Presentazione delle liste
Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all’art. 2, 1o parte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all’attività sindacale.
Art. 4 Comitato elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un Comitato elettorale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato.
Art. 5 Compiti del Comitato elettorale
Il Comitato elettorale ha il compito di:
- a) ricevere la presentazione delle liste;
- b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo;
- c) verificare la valida presentazione delle liste;
- d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
- e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
- f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
- g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
Art. 6 Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
Art. 7 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per interposta persona.
Art. 8 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 9 Preferenze
L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto aduna lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 10 Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell’attività aziendale. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione dell’albo esistente presso le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 11 Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 6 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.
Art. 12 Attrezzatura del seggio elettorale
A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
Art. 13 Riconoscimento degli elettori.
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
Art. 14 Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco dei votanti, la firma accanto al suo nominativo.
Art. 15 Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc…)- al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della direzione.
Art. 16 Ricorsi al Comitato elettorale
Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il Comitato ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso sempre a cura del Comitato elettorale, alla associazione imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.
Art. 17 Comitato dei garanti
Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS, presentatrici delle liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell’UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 18 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina a seguito di elezione di componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle OO.SS.
Art. 19 Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale l’elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15giorni prima delle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 20 L’intervento della legge
A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e la Confesercenti, le parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e dell’autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinchè eventuali interventi legislativi di sostegno, finalizzati all’efficacia erga omnes e all’eliminazione delle norme legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.
Art. 20/BIS Disposizioni varie
I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, qualora in forza all’unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell’orario di lavoro, nonchè durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge 20/5/1970, n. 300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.
Art. 21 Clausole per la provincia autonoma di Bolzano
II presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l’esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extra confederali, in base all’art. 5 bis della legge 236/93.
Art. 22 Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
ALLEGATO Q – Ipotesi di accordo interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94
Il giorno 20/11/1996, tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
– Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
– constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;
– ravvisato che il D.Lgs. 626/94 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
– preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
– considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
nel comune intento di:
– privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
– evitare l’imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
si è stipulata la presente ipotesi di accordo interconfederale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi e del Turismo.
PRIMA PARTE – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. 626/94 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive;
salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede l’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 626/94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività
e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
- Individuazione della rappresentanza
Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le RSA/RSU laddove costituite. In caso di assenza di RSA/RSU o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
In caso di costituzione delle RSA/RSU successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.
- Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.
Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2, le RSU ovvero le RSA, ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o più dei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico regionale, che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
- Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza
In presenza di RSU le modalità di elezione sono quelle previste dall’accordo Interconfederale 8/6/1995 in materia di RSU.
In presenza di RSA, le stesse concorderanno con il datore di lavoro le modalità di elezione.
In assenza di RSA/RSU le modalità di elezione sono quelle previste al punto 3. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
4 BIS Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario e del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione un massimo di:
– 30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;
– 40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti. Per l’espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 D.Lgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
- Individuazione della rappresentanza
Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 6 a.
In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate all’applicazione del presente accordo, per i rispettivi ambiti di competenza del settore Terziario e del settore Turismo, il rappresentante per la sicurezza, previo accordo a livello territoriale di competenza, può anche essere designato secondo le modalità di cui al punto 6 b.
- Procedure per la individuazione del rappresentante per la sicurezza
6.a Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza
L’elezione si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico regionale che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
6.b Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza
I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all’organismo paritetico regionale.
Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate esperienze nel settore.
L’Organismo paritetico regionale ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di competenza.
Successivamente l’Organismo paritetico regionale comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta lo comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato.
I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall’Organismo paritetico regionale.
II rappresentante della sicurezza designato durerà in carica tre anni ed è ridesignabile.
6/bis Permessi retribuiti
In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario e del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori avrà a disposizione:
– 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;
– 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;
– 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.
Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra e riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 4 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti; di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 D.Lgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
- Disposizioni per le aziende stagionali
Nelle aziende stagionali le elezioni avverranno entro 30 giorni dall’apertura.
Possono essere candidati per l’elezione del rappresentante della sicurezza i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua non inferiore a tre mesi.
Gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla elezione, riassumono tale carica sempre che sussistano i requisiti dimensionali.
- Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.Lgs. 26/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
8.a Strumenti e mezzi
In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 626/94, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’azienda ha destinato alle RSA/RSU.
8.b Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all’interno dell’azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.
Il rappresentante per la sicurezza, designato ai sensi del punto 6. b nell’ambito dell’Organismo paritetico regionale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma accompagnato da
un esponente dell’Associazione datoriale competente per territorio.
8.c Modalità di consultazione.
Laddove il D.Lgs. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione. In presenza del rappresentante designato ai sensi del punto 6. b nell’ambito dell’Organismo paritetico regionale gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell’Organismo paritetico regionale per il tramite dell’Associazione datoriale.
8.d Informazioni e documentazione aziendale.
Ai sensi della lettera e), del comma 1 dell’art. 19, del D.Lgs. 626/94, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
- Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all’impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
- Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. 626/94, si stabilisce quanto segue:
– Il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 626/94;
– la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
– tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:
– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
– conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
– metodologie sulla valutazione del rischio;
– metodologie minime di comunicazione;
– i corsi di formazione sono organizzati dell’Organismo paritetico regionale o in collaborazione con lo stesso.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.
Sono fatti salvi, ai fini del presente art., i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purchè rispondenti ai requisiti su indicati.
- Addetti ai videoterminali.
Per gli addetti ai videoterminali, l’interruzione, di cui all’art. 54 D.Lgs. 626/94, sarà attuata di norma mediante cambiamento di attività nell’ambito delle proprie mansioni.
SECONDA PARTE – Organismi paritetici
- Organismo Paritetico Nazionale.
E’ costituito, all’interno degli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da 6 rappresentanti della CONFESERCENTI e da 6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.
Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario.
L’O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:
– promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli O.P.R.;
– promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali, di cui al successivo art. 13, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 626/94, e coordinarne l’attività;
– verificare l’avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;
– Elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità in applicazione dell’art. 22 comma 7 del D.Lgs. 626/94 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
– Promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa;
– Promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
– Favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’U.E. e nazionali;
– Valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
– Ricevere dagli organismi paritetici regionali l’elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.
- Organismo Paritetico Regionale per i settori del Commercio e del Turismo.
A livello regionale sarà costituito, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, l’O.P.R., composto da 6 rappresentanti della CONFESERCENTI REGIONALE e sei rappresentanti delle tre OO.SS. (due per ciascuna Organizzazione), con i relativi supplenti.
L’Organismo Paritetico di cui al precedente comma, oltre agli adempimenti di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 626 del 1994, ha i seguenti compiti:
– assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’O.P.R. e, in quanto tali, saranno trasmessi all’Organismo Paritetico nazionale.
Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le UUSSLL, l’Ispettorato del lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere
opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
L’O.P.R. potrà inoltre valutare di volta in volta l’opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri:
– promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
– individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli all’O.P.N.;
– elaborare, tenendo conto delle linee guida dell’O.P.N., progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
– ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
– attuare le disposizioni di cui al punto 6 del presente accordo;
– designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.
L’Organismo Paritetico:
– assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
– redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
Le funzioni dell’O.P.R. sono svolte, di norma, nell’ambito degli Enti Bilaterali, laddove costituiti.
- Composizione delle controversie.
Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.
A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all’Organismo Paritetico Regionale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
Procedure:
La parte che ricorre all’O.P.R., ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
– In tal caso la parte ricorrente deve inviare all’O.P.R. il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
– l’esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’organismo paritetico regionale;
– l’O.P.R. assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
– si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
– trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può ricorrere all’Organismo Paritetico Nazionale, prima di adire la Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
- Modalità di attuazione dell’accordo.
Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) ed al punto 6. b le parti stabiliranno a livello regionale la misura del contributo da destinare all’O.P.R. sulla base dei seguenti criteri:
– previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;
– per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6 b, concorrono le sole aziende interessate.
Successivamente al 31/3/1997, le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli O.P.R.
Per le regioni nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli O.P.R., le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminare le cause che non ne hanno consentito la costituzione, al fine di rimuoverle e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura del contributo.
Per i settori del Turismo e del Terziario, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti i CCNL del Turismo e del Terziario potranno accordarsi per l’utilizzo dei fondi derivanti dai contributi già definiti per gli Enti Bilaterali.
- Dichiarazione congiunta.
Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in conformità a quanto dallo stesso previsto.
16 bis Disposizione finale.
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31/12/1999 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima dalla sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.