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È stata pubblicata sulla G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 il Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021, ribattezzato Decreto Sostegni Bis, in vigore dal 26 maggio 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse in materia di lavoro.

 

Articolo Contenuto
Articolo 9 Proroga della sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni

Viene disposta l’ulteriore proroga al 30 giugno 2021 della sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni. Fino al 30 giugno 2021, dunque, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore. Salvo ulteriori proroghe, gli obblighi di pignoramento riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2021.

Articolo 38      Indennità di disoccupazione NASPI

Per le prestazioni di NASPI in pagamento al 01 giugno 2021, fino al 31 dicembre 2021 non verrà applicata la decurtazione mensile del 3% dell’importo rispetto all’indennità del mese precedente.

Articolo 40

Commi 1 e 2

Cassa Integrazione Straordinaria in Deroga

Per le aziende soggette alla disciplina della Cassa Integrazione Ordinaria, per le quali la precedente normativa emergenziale riconosceva ammortizzatori sociali con causale Covid19 fino al 30.06.2021, all’esaurimento degli stessi viene prevista la possibilità di richiedere in presenza di un calo di fatturato del 50% tra il primo semestre 2021 ed il primo semestre 2019, una specifica domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in Deroga per una durata massima di 26 settimane ricomprese nel periodo dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.

La domanda di accesso a tale strumento, alternativo rispetto all’accesso alla cassa integrazione ordinaria, è subordinata:

–          Alla stipula di un accordo sindacale che individui la riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza;

–          Alla previsione di una riduzione di orario, per i dipendenti interessati, non superiore all’80% del normale orario di lavoro nel periodo interessato dall’intervento;

In caso di intervento all’azienda non sarà richiesto nessun contributo addizionale.

Ai lavoratori interessati viene riconosciuta una indennità salariale pari al 70% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, senza applicazione di massimali.

Articolo 40

Commi da 3 a 5

Cassa Integrazione Ordinaria

Per le aziende soggette alla disciplina della Cassa Integrazione Ordinaria resta comunque ferma la possibilità di richiedere, a decorrere dal 01 luglio 2021, il normale ammortizzatore sociale di riferimento (cassa integrazione ordinaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 148/2015, quindi non per causale Covid19).

L’eventuale richiesta non comporterà, fino al 31 dicembre 2021, il versamento di nessun contributo aggiuntivo.

Per chi ricorre alla cassa integrazione ordinaria resta confermata l’impossibilità di attivare procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, individuale o collettivo.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

–          dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

–          dal fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;

Articolo 41 Contratto di rioccupazione

Viene istituito il nuovo contratto di rioccupazione, volto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati.

Il contratto sarà applicabile:

–          in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati

–          per assunzioni effettuate dal 01 luglio 2021 al 31 ottobre 2021

–          con la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi finalizzato ad assicurare l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo

Al termine del periodo di inserimento sarà facoltà delle parti di recedere liberamente dal contratto con il dovuto preavviso contrattuale.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione dei settori agricolo e domestico, che assumono mediante il presente contratto è riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% dei contributi INPS dovuti a carico del datore di lavoro, per un periodo di 6 mesi, entro il limite massimo di € 3.000.

L’incentivo non spetta in caso di:

–          licenziamento intimato al lavoratore assunto durante o al termine del periodo di inserimento;

–          licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato presso la medesima unità produttiva inquadrato con lo stesso livello e categoria del lavoratore inserito, entro 6 mesi dall’assunzione.

Articolo 42

 

Indennità per lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi, dello spettacolo

Viene riconosciuta una ulteriore indennità onnicomprensiva una tantum pari a 1.600 euro alle categorie di soggetti già beneficiarie ai sensi dell’articolo 10 del D.L. “Sostegni” n. 41/2021.

Viene inoltre riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro alle seguenti categorie di soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI:

A.                 Dipendenti stagionali del settore turismo che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

B.                 Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

C.                 lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

D.                 lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 26 maggio 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

E.                 Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 26 maggio 2021, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo, non stagionali, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data del 22 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Infine ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso alternativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a)      almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 al medesimo Fondo, con reddito non superiore a 75.000 euro nell’anno 2019, e non titolari di pensione o di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b)      almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 al medesimo Fondo, con reddito non superiore a 35.000 euro nell’anno 2019;

Le sopra descritte indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percettore.

Articolo 43 Decontribuzione settori turismo, stabilimenti termali e commercio

Ai datori di lavoro dei settori del turismo, del commercio e degli stabilimenti termali è riconosciuto uno sgravio contributivo, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi da gennaio a marzo 2021.

L’accesso allo sgravio è subordinato alla mancata effettuazione, fino al 31 dicembre 2021, di licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo.

Articolo 44 Lavoratori Sportivi

Viene riconosciuta un’indennità a tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno ridotto, sospeso o cessato la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si considerano cessati tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati.

L’ammontare dell’indennità è determinato nelle seguenti misure:

–          € 2.400, ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;

–          € 1.600, ai soggetti che nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;

–          € 800, ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

Il suddetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori:

–           di altro reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonché di pensione di ogni genere;

–           del Reddito di cittadinanza;

–           del Reddito di emergenza;

–           delle prestazioni di integrazioni salariali;

–           di una delle varie indennità previste per lavoratori di altri settori;

 

Si coglie infine l’occasione per segnalare che la legge 21.05.2021 n. 69, di conversione del decreto Legge 41/2021 così detto “Decreto Sostegni”, ha previsto, anche per il 2021, così come per il 2020, l’innalzamento del limite a € 516,46 (rispetto all’ordinario limite di € 258,23) per la detassazione dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

 

Lo studio rimane a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti sui singoli temi.

Distinti saluti