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Indice

  • [1] Testi Integrati
  • [2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [3] Premesso
    • [3.1] concordano
  • [4] Premessa
  • [5] Commissioni Bilaterali
  • [6] DISCIPLINA GENERALE
  • [7] Sfera di applicazione
  • [8] Sistemi di concertazione e di informazione
  • [9] Mobilità
  • [10] Osservatorio nazionale ed osservatori regionali
  • [11] PARTE PRIMA – Regolamentazione per gli operai
  • [12] Art. 1 Assunzione
  • [13] Art. 2 Documenti
  • [14] Art. 3 Periodo di prova
  • [15] Art. 4 Mutamento di mansioni
  • [16] Art. 5 Mansioni promiscue
  • [17] Art. 6 Orario di lavoro
  • [18] Art. 7 Riposi annui
  • [19] Art. 8 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
  • [20] Art. 9 Flessibilità di orario e lavoro a turni
  • [21] Art. 10 Riposo settimanale
  • [22] Art. 11 Soste di lavoro
  • [23] Art. 12 Sospensione e riduzione di orario
  • [24] Art. 13 Recuperi
  • [25] Art. 14 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
  • [26] Art. 15 Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)
  • [27] Art. 16 Lavoro a cottimo
  • [28] Art. 17 Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
  • [29] Art. 18 Ferie
  • [30] Art. 19 Gratifica natalizia
  • [31] Art. 20 Festività
  • [32] Art. 21 Accantonamenti presso la cassa edile artigiana
  • [33] Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e festivo
  • [34] Art. 23 Indennità per lavori speciali disagiati
  • [35] Art. 24 Trasferta
  • [36] Art. 25 Elementi della retribuzione
  • [37] Art. 26 Modalità di pagamento
  • [38] Art. 27 Trattamento in caso di malattia
  • [39] Art. 28 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
  • [40] Art. 29 Congedo matrimoniale
  • [41] Art. 30 Aspettativa
  • [42] Art. 31 Anzianità professionale edile
  • [43] Art. 32 Conservazione degli utensili
  • [44] Art. 33 Preavviso
  • [45] Art. 34 Indennità in caso di morte
  • [46] Art. 35 Controversie
  • [47] Art. 36 Reclami
  • [48] Art. 37 Comitati tecnici paritetici per le controversie
  • [49] Art. 38 Trattamento di fine rapporto
  • [50] Art. 39 Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro
  • [51] Art. 40 Formazione professionale
  • [52] Art. 41 Quote sindacali
  • [53] Art. 42 Accordi locali
  • [54] Art. 43 Casse edili
  • [55] PARTE SECONDA – Regolamentazione per gli impiegati
  • [56] Art. 44 Assunzione
  • [57] Art. 45 Documenti
  • [58] Art. 46 Periodo di prova
  • [59] Art. 47 Orario di lavoro
  • [60] Art. 48 Elementi del trattamento economico globale
  • [61] Art. 49 Stipendio minimo mensile
  • [62] Art. 50 Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)
  • [63] Art. 51 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
  • [64] Art. 52 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
  • [65] Art. 53 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
  • [66] Art. 54 Indennità di cassa e maneggio denaro
  • [67] Art. 55 Mense aziendali
  • [68] Art. 56 Aumenti periodici di anzianità
  • [69] Art. 57 Lavoro straordinario, notturno e festivo
  • [70] Art. 58 Trasferta
  • [71] Art. 59 Mutamento mansioni
  • [72] Art. 60 Pagamento della retribuzione
  • [73] Art. 61 Giorni festivi e riposo settimanale
  • [74] Art. 62 Ferie
  • [75] Art. 63 Tredicesima mensilità
  • [76] Art. 64 Premio annuo
  • [77] Art. 65 Premio di fedeltà
  • [78] Art. 66 Trattamento in caso di malattia
  • [79] Art. 67 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
  • [80] Art. 68 Congedo matrimoniale
  • [81] Art. 69 Aspettativa
  • [82] Art. 70 Trattamento di fine rapporto
  • [83] Art. 71 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
  • [84] Art. 72 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
  • [85] Art. 73 Indennità in caso di morte
  • [86] Art. 74 Certificato di lavoro
  • [87] Art. 75 Controversie
  • [88] Art. 76 Quote sindacali
  • [89] PARTE TERZA – Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
  • [90] Art. 77 Classificazione dei lavoratori
  • [91] Art. 78 Quadri
  • [92] Art. 79 Lavoro delle donne e dei fanciulli
  • [93] Art. 80 Chiamata e richiamo alle armi
  • [94] Art. 81 Diritti
  • [95] Art. 82 Tutela della dignità personale dei lavoratori
  • [96] Art. 83 Sicurezza del lavoro
  • [97] Art. 84 Rappresentante per la sicurezza
  • [98] Art. 85 Aspettative
  • [99] Art. 86 Diritto allo studio
  • [100] Art. 87 Assenze e permessi
  • [101] Art. 88 Provvedimenti disciplinari
  • [102] Art. 89 Passaggio da operaio ad impiegato
  • [103] Art. 90 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
  • [104] Art. 91 Cariche sindacali e pubbliche
  • [105] Art. 92 Previdenza integrativa
  • [106] Art. 93 Contratto a termine
  • [107] Art. 94 Distacco temporaneo
  • [108] Art. 95 Somministrazione di lavoro
  • [109] Art. 96 Contratti di inserimento
  • [110] Art. 97 Lavoro a tempo parziale
  • [111] Art. 98 Prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale
  • [112] Art. 99 Disposizioni generali
  • [113] Art. 100 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali. Condizioni di migliore favore
  • [114] Art. 101 Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio
  • [115] Art. 102 Una tantum
  • [116] Art. 103 Decorrenza e durata
  • [117] Art. 104 Esclusiva di stampa
  • [118] Art. 105 Modalità attuative
  • [119] ALLEGATI
  • [120] ALLEGATO A – Tabella dei minimi di paga base mensile per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati
  • [121] ALLEGATO B – Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore
  • [122] ALLEGATO C – Sistema contrattuale
  • [123] ALLEGATO D – Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato
  • [124] Premessa
  • [125] Art. 1 Norme generali
  • [126] Art. 2 Età dell’apprendista
  • [127] Art. 3 Periodo di prova
  • [128] Art. 4 Forma e contenuto del contratto
  • [129] Art. 5 Apprendistato presso aziende diverse
  • [130] Art. 6 Durata del contratto
  • [131] Art. 7 Retribuzione
  • [132] Art. 8 Inquadramento
  • [133] Art. 9 Piano formativo individuale
  • [134] Art. 10 Formazione dell’apprendista
  • [135] Art. 11 Tutore o Referente aziendale
  • [136] Art. 12 Attribuzione della qualifica
  • [137] Art. 13 Registrazione della formazione e della qualifica
  • [138] Art. 14 Disciplina del recesso
  • [139] Art. 15 Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
  • [140] Art. 16 Decorrenza
  • [141] Art. 17 Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti
  • [142] ALLEGATO E – Casse edili
  • [143] ALLEGATO F – Regolamento dell’anzianità professionale edile
    • [143.1] Verbale di accordo 22/9/2022
  • [144] ALLEGATO G – Relazioni sindacali
  • [145] ALLEGATO H – Protocollo sulla trasferta
  • [146] ALLEGATO I – Protocollo sull’inserimento della manodopera proveniente dai paesi extracomunitari nel settore dell’edilizia
  • [147] ALLEGATO L – Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti
  • [148] ALLEGATO M – Protocollo di intesa 18/12/1998
  • [149] Art. 1
  • [150] Art. 2
  • [151] Art. 3
  • [152] Art. 4
  • [153] Art. 5
  • [154] Art. 6
  • [155] Art. 7
  • [156] Art. 8
  • [157] Art. 9
  • [158] Art. 10
  • [159] Art. 11
  • [160] ALLEGATO UNO – Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza
  • [161] ALLEGATO DUE – Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
  • [162] ALLEGATO N – Accordo nazionale 19/5/2000
  • [163] 1. Previdenza complementare
  • [164] 2. Casse Edili
  • [165] 3. Quote di adesione contrattuale
  • [166] ALLEGATO O – Protocollo sugli organismi bilaterali 23/7/2008
  • [167] Formazione
  • [168] Istituzione della borsa del lavoro dell’artigianato delle costruzioni
  • [169] Lavoratori Migranti
  • [170] Sistema Bilaterale per la Sicurezza
  • [171] Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili
  • [172] Enti Bilaterali
  • [173] Cartellino di riconoscimento
  • [174] Verbale di accordo 31/1/2019
  • [175] ALLEGATO P – Nuove forme di Welfare contrattuale
  • [176] Fondo Sanitario
  • [177] Fondo Prepensionamenti
  • [178] Fondo Incentivo Occupazione
  • [179] Verbale di accordo 23/12/2008
  • [180] Elementi Retributivi Nazionali
  • [181] Protocollo sul Prevedi
  • [182] Avviso Comune – Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile
  • [183] Accordo sul sistema delle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse
  • [184] Protocollo RLST
  • [185] Art. 1 Ambito di attività
  • [186] Art. 2 Designazione elezione e nomina
  • [187] Art. 3 Attribuzioni
  • [188] Verbale di accordo 23/3/2011
  • [189] ALLEGATO ACCORDO TERRITORIALE
  • [190] Verbale di accordo 31/3/2011
  • [191] Elementi Retributivi Nazionali
  • [192] Verbale di accordo 22/6/2011
  • [193] Verbale di accordo 19/7/2012
  • [194] TABELLA
  • [195] Protocollo sull’intervento delle Parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti Paritetici nazionali e territoriali
  • [196] Accordo sull’incompatibilità negli Enti paritetici
  • [197] Verbale di accordo 5/12/2012
  • [198] Verbale di accordo 12/12/2012
  • [199] Verbale di accordo 9/4/2013 sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere in Italia
  • [200] Verbale di accordo 6/5/2013 – Proroga apprendistato
  • [201] VERBALE DI ACCORDO 24/1/2014
  • [202] Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro
  • [203] Protocollo sulla Bilateralità
  • [204] Verbale di accordo 18/11/2014 sul Fondo Complementare
  • [205] Verbale di accordo 13/1/2015
  • [206] Verbale di accordo 3/2/2015
  • [207] TABELLA
  • [208] Verbale di accordo 4/2/2015
  • [209] Verbale di accordo 5/3/2015
  • [210] Verbale di accordo 15/9/2015
  • [211] Verbale di intenti comuni del 24/6/2015
  • [212] Comitato della Bilateralità – Delibera n. 3 del 1/9/2015
  • [213] Verbale di accordo 22/12/2012 – Sospensione della contribuzione CIGO Apprendisti
  • [214] Verbale di accordo 10/2/2016
  • [215] Art. 31 Anzianità professionale edile
    • [215.1] ***
  • [216] ALLEGATO “F” – Regolamento dell’anzianità professionale edile
  • [217] Verbale di accordo 14/3/2016
  • [218] Verbale di accordo 6/4/2016
  • [219] Allegato 1 – Tabella decorrenza contributi Fondo Nazionale APE
  • [220] Verbale di accordo 6/4/2016
  • [221] Verbale di accordo 8/9/2016
  • [222] Verbale di accordo 8/11/2016
  • [223] Verbale di accordo 21/12/2017 – Prevedi
  • [224] Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi
  • [225] Verbale di accordo 30/1/2018
  • [226] Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi
  • [227] Verbale di accordo 31/1/2018
  • [228] Documento Commissione APE
  • [229] TABELLA 1
  • [230] TABELLA 2
  • [231] Verbale di accordo 21/2/2018
  • [232] SISTEMA DI RELAZIONI
  • [233] MATERIE
  • [234] RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
  • [235] SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI
  • [236] SICUREZZA
  • [237] DIRITTI DEI LAVORATORI
  • [238] CLAUSOLA SOCIALE
  • [239] Verbale di accordo 27/4/2018
  • [240] Verbale di accordo 6/2/2019
  • [241] Testo del comunicato
  • [242] CNCE – Comunicato 15/2/2019 – Chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali
  • [243] ALLEGATO A – Disciplinare tecnico
  • [244] A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale
  • [245] A2. Importo fondo sanitario impiegati
  • [246] A3. Imponibile fondo incentivo occupazione
  • [247] Verbale di accordo 16/4/2019
  • [248] Verbale di accordo 20/5/2019
  • [249] CASSE EDILI ARTIGIANE/EDILCASSE
  • [250] ENTE UNIFICATO NAZIONALE FORMAZIONE/SICUREZZA
  • [251] Verbale di accordo 19/11/2019
  • [252] Verbale di accordo 23/6/2020
  • [253] Verbale di accordo 10/9/2020
  • [254] 1. REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
  • [255] Art. 1 Costituzione e regolamento
  • [256] Art. 2 Caratteristiche della prestazione
  • [257] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione
  • [258] Art. 4 Erogazione della prestazione e decorrenza
  • [259] TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE
  • [260] DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO
  • [261] DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE
  • [262] 2. REGOLAMENTO FONDO “PREPENSIONAMENTI”
  • [263] PRESTAZIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO
  • [264] Art. 1 Costituzione e regolamento
  • [265] Art. 2 Caratteristiche della prestazione
  • [266] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione
  • [267] Art. 4 Presentazione domanda – erogazione
  • [268] Art. 5 Fondo territoriale
  • [269] Art. 6 Norme generali
  • [270] Art. 7 Vigenza
  • [271] PREMESSA
  • [272] 3. CONGRUITA’
  • [273] 4. RATEIZZAZIONI IN CASSA EDILE
  • [274] ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO 10/9/2020
  • [275] Verbale di accordo 22/2/2021
  • [276] Verbale di accordo 19/4/2021 – Documento unitario Rilanciare il settore, Rilanciare il Paese
  • [277] Verbale di accordo 4/5/2022
  • [278] PROTOCOLLO FORMAZIONE E SICUREZZA
  • [279] Verbale di accordo 24/6/2022
  • [280] Tabella allegata all’accordo nazionale

 

[1] Testi Integrati

– VERBALE DI ACCORDO 22/9/2022

– VERBALE DI ACCORDO 24/6/2022

– VERBALE DI ACCORDO 4/5/2022

– VERBALE DI ACCORDO 19/4/2021

– VERBALE DI ACCORDO 22/2/2021

– VERBALE DI ACCORDO 10/9/2020

– VERBALE DI ACCORDO 23/6/2020

– COMUNICATO REDAZIONALE 31/3/2020 – CNCE Contributo Prevedi

– VERBALE DI ACCORDO 31/1/2020

– VERBALE DI ACCORDO 30/1/2020

– VERBALE DI ACCORDO 19/11/2019

– VERBALE DI ACCORDO 20/5/2019

– VERBALE DI ACCORDO 16/4/2019

– VERBALE DI ACCORDO 14/5/2019

– VERBALE DI ACCORDO 3/4/2019

– CNCE – COMUNICATO 15/2/2019 – Chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali

– VERBALE DI ACCORDO 6/2/2019

– VERBALE DI ACCORDO 31/1/2019

– VERBALE DI ACCORDO 27/4/2018

– VERBALE DI ACCORDO 21/2/2018

– VERBALE DI ACCORDO 31/1/2018

– VERBALE DI ACCORDO 30/1/2018

– VERBALE DI ACCORDO 21/12/2017

– VERBALE DI ACCORDO 8/11/2016

– VERBALE DI ACCORDO 8/9/2016

– VERBALE DI ACCORDO 6/4/2016

– VERBALE DI ACCORDO 14/3/2016

– VERBALE DI ACCORDO 10/2/2016

– VERBALE DI ACCORDO 22/12/2015

– VERBALE DI ACCORDO 15/9/2015

– VERBALE DI ACCORDO 5/3/2015

– VERBALE DI ACCORDO 4/2/2015

– VERBALE DI ACCORDO 3/2/2015

– VERBALE DI ACCORDO 13/1/2015

– VERBALE DI ACCORDO 18/11/2014

– VERBALE DI ACCORDO 16/10/2014

– VERBALE DI ACCORDO 24/1/2014

– VERBALE DI ACCORDO 19/6/2013

– VERBALE DI ACCORDO 6/5/2013

– VERBALE DI ACCORDO 6/5/2013

– VERBALE DI ACCORDO 9/4/2013

– VERBALE DI ACCORDO 12/12/2012

– VERBALE DI ACCORDO 5/12/2012

– VERBALE DI ACCORDO 26/7/2012

– VERBALE DI ACCORDO 19/7/2012

– VERBALE DI ACCORDO 21/3/2012

– VERBALE DI ACCORDO 22/6/2011

– VERBALE DI ACCORDO 31/3/2011

– VERBALE DI ACCORDO 30/3/2011

– VERBALE DI ACCORDO 25/3/2011 – Detassazione

– VERBALE DI ACCORDO 16/12/2010

– VERBALE DI ACCORDO 9/3/2010 – Interpretazione del part-time

– VERBALE DI ACCORDO 9/3/2010 – Importi Apeo

– VERBALE DI ACCORDO 21/1/2010

– VERBALE DI ACCORDO 25/3/2009

– VERBALE DI ACCORDO 23/12/2008

– CCNL 23/7/2008.

 

[2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

 

Il giorno 22/9/2022, tra l’ANAEPA, la CNA Costruzioni, la FIAE-CASARTIGIANI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL 30 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.

 

Il presente contratto si applica dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024.

 

[3] Premesso

 

– che le Parti Sociali in data odierna hanno sottoscritto il presente rinnovo contrattuale nell’ambito di una fase in cui il settore Edile è in un periodo di espansione produttiva ma soggetto ad influenze endogene che ne variano il mercato di riferimento, ponendo, comunque, la Sicurezza, la Formazione e la qualificazione alla base dello stesso rinnovo;

 

– che le Parti ritengono imprescindibile premiare le imprese virtuose che garantiscono qualità del lavoro e adeguamenti alle normative attraverso forme di premialità in materia di formazione e sicurezza unitamente a interventi normativi la cui richiesta le Parti richiederanno congiuntamente presso le istituzioni competenti;

 

– che le Parti confermano e ribadiscono che il presente Contratto deve essere riconosciuto e applicato in tutte le Casse Edili/Edilcasse, impegnandosi a richiedere alla CNCE un costante monitoraggio nazionale;

 

[3.1] concordano

 

– di impegnarsi ad armonizzare gli Statuti degli Enti unificati regionali/territoriali, laddove già esistenti, allo Statuto dell’Ente unico di Formazione e Sicurezza nazionale con la partecipazione di tutte le PPSS che compongono il Sistema bilaterale nazionale Edile:

 

– di attivarsi congiuntamente al fine di definire valide proposte per l’introduzione di previsioni normative che regolamentino l’accesso alla professione in edilizia mediante l’individuazione di requisiti di qualificazione dell’imprenditore e dell’impresa in armonia con le previsioni normative in essere utili anche ai fini dello svolgimento di interventi agevolati da incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori tenendo conto anche di quanto previsto nel presente Accordo sulla formazione dei lavoratori dipendenti;

 

– di attivarsi al fine di avviare una politica attiva dei inserimento nel mondo del lavoro edile che faciliti e sia propedeutica all’inserimento nel settore dei giovani e giovanissimi, tramite il coinvolgimento e la valorizzazione degli enti bilaterali di settore, in un’ottica di riconoscimento, per sussidiarietà, dell’assolvimento dell’obbligo scolastico nel biennio successivo la scuola media inferiore utilizzando e perfezionando il sistema dell’alternanza scuola/lavoro all’interno e con la collaborazione del comparto artigiano;

 

– di approvare in tempi brevi lo Statuto del Fondo FNAPE e di provvedere alla sua istituzione entro il 30 giugno 2022 impegnando, contestualmente, le Parti Sociali del settore alla condivisione del percorso di definizione delle aliquote Ape che dovrà tener conto delle risultanze e del gettito contabilizzato negli ultimi esercizi;

 

– di impegnarsi per l’immediata individuazione della “Casa della bilateralità Edile” nella quale trovano la corretta allocazione gli Enti nazionali bilaterali di settore;

 

Inoltre le Parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:

 

1) promuovere l’introduzione di una normativa ad hoc finalizzata ad attuare un tempestivo aggiornamento dei prezzari alla luce dell’incremento dei costi connessi ai materiali ed alle difficoltà di reperimento delle attrezzature, con lo scopo di adeguare gli importi a base di gara degli appalti pubblici con gli attuali prezzi di mercato, consentendo allo stesso tempo anche un adeguamento flessibile delle relative condizioni contrattuali

 

2) individuare soluzioni idonee a consentire un celere adeguamento dei prezzi dei contratti in corso con le stazioni appaltanti pubbliche, in modo da salvaguardare la regolare esecuzione dei contratti di appalto con particolare riguardo agli standard qualitativi delle opere, nonché per salvaguardare la continua attenzione a temi particolarmente sensibili quali la formazione e la sicurezza sul lavoro;

 

3) Introdurre strumenti che favoriscano l’inclusione delle Micro e Piccole Imprese nel mercato degli appalti pubblici assicurando, nella predisposizione dei bandi, il costante e ponderato equilibrio fra libertà d’impresa e tutela della manodopera prevedendo l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

 

4) emanare una norma in base alla quale il costo della manodopera, negli appalti pubblici, non sia soggetto, in analogia con quanto previsto per i costi sulla sicurezza, a ribasso d’asta;

 

5) prevedere una disciplina normativa strutturale destinata ad assicurare la piena detassazione e decontribuzione della retribuzione connessa alle ore destinate alla formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte nell’ambito della bilateralità costituita dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

6) destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all’Inps e non destinato a Fondartigianato, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell’edilizia;

 

7) prevedere l’emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;

 

8) ridurre l’aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, rendendola più coerente con le effettive esigenze del comparto e assicurando al contempo un più efficiente equilibrio tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i rispettivi trattamenti.

 

9) Reintrodurre l’art. 29 del D.L n. 244/1995 abrogato dalla Legge di Bilancio 2019, con riferimento alla riduzione annuale in misura pari all’11,50% dei premi Inail, al fine di sostenere il lavoro di qualità anche mediante l’implementazione di condizionalità volte ad escludere l’accesso a tale agevolazione per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione stessa;

 

10) Prevedere ulteriori risorse pubbliche da riconoscere alle imprese che si distinguono per il particolare impegno in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ispirate anche ad una logica di premialità per l’impegno profuso nella costante e virtuosa attenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riconoscendo al contempo alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa la possibilità di intervento nell’ambito della predetta premialità al fine di valorizzare le best practices.

 

 

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Premessa inserita dal Verbale di accordo 4/5/2022

 

[4] Premessa

 

Le Parti, nel ribadire la persistente e strutturale crisi che da alcuni anni sta colpendo il comparto delle costruzioni con pesanti e drammatiche ripercussioni sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali, traducendosi nella chiusura di migliaia di imprese e nella perdita di migliaia di posti di lavoro e consapevoli della responsabilità sociale derivante dal proprio ruolo e nell’ambito dei mandati politici e sindacali assunti, ritengono di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del CCNL, pur in un contesto economico e produttivo non pienamente favorevole.

Le Parti prendono atto che si assiste sempre di più ad un esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente sia in termini salariali che in termini di formazione e sicurezza determinando, pertanto, oltre ad una concorrenza sleale verso le imprese sane anche una chiara forma di lavoro irregolare e di illegalità sostanziale anche con ripercussioni negative su salute e sicurezza, che le sottoscritte Parti confermano di voler contrastare.

Per di più tale illegale applicazione contrattuale rischia di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie per il settore con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale sostenuto, invece, dal sistema bilaterale edile.

 

Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 30/1/2020

 

[5] Commissioni Bilaterali

 

Le parti affermano e condividono che il comparto Artigiano e della piccola impresa esprime ed evidenzia una specificità declinabile nelle varie fasi dell’attività lavorativa e dell’organizzazione aziendale.

Per questo vanno legittimate le peculiarità che differenziano l’approccio al lavoro dell’impresa artigiana a partire dal tema della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, della formazione, sia quella obbligatoria che quella di aggiornamento professionale, che nell’impresa artigiana è di fatto attuata per ogni addetto e per molteplici ambiti, piuttosto che eseguita puntualmente sul singolo a beneficio di più lavoratori, passando per il trasferimento delle competenze ai giovani attraverso l’apprendistato, nonché per l’organizzazione delle attività lavorative e produttive che vanno adeguate ai repentini cambiamenti ed alle esigenze che il mercato presenta e presenterà negli anni futuri, in particolare per modalità e tempistiche d’esecuzione, anche in relazione alle nuove fasi lavorative relative alla green economy, all’efficientamento energetico degli edifici, all’adeguamento sismico, alle costruzioni eseguite completamente in legno, all’adeguamento e riqualificazione antincendio degli edifici, all’innovazione di processi e prodotti nonché dall’economia circolare.

Le parti concordano che per dare stabilità e armonizzare l’intero comparto edile sia necessario addivenire al rinnovo del Contratto nazionale per quanto già concordato, senza protrarre ulteriormente il confronto sindacale per argomenti più complessi, recependo gli accordi sottoscritti il 31/1/2019 e il 20/5/2019.

Pur consapevoli dell’inderogabilità di declinare modifiche e nuove norme per regolare le specificità del comparto artigiano, le parti ritengono che per questi temi sia necessario una riflessione approfondita con modalità e tempi dedicati, e che vi procederanno in merito all’indomani del presente rinnovo contrattuale.

In questo contesto le parti concordano sulla costituzione immediata di due Commissioni Bilaterali.

Una Commissione Bilaterale, denominata “Commissione Apprendistato e Specificità”, che dovrà redigere, entro le data stabilita più avanti, testi normativi e contrattuali su Apprendistato e Specificità del comparto Artigiano.

Una Commissione Bilaterale, denominata “Commissione Revisione, Semplificazione e – Armonizzazione normativa del CCNL”, che si occuperà della revisione generale dell’impianto contrattuale, adeguandolo ed integrandolo con gli Accordi e/o rinnovi intercorsi dall’ultima stesura contrattuale del 2008.

La “Commissione Bilaterale Apprendistato e Specificità”, che dovrà produrre la nuova stesura dell’articolato in base alla nuova normativa e alle richieste avanzate in sede di trattativa contrattuale dalla parte datoriale, si occuperà contestualmente anche di prevedere nuove ed innovative previsioni contrattuali sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, all’aggiornamento ed implementazione dei profili professionali e della declaratoria, ecc.., e dovrà concludere i propri lavori entro il 31/5/2020.

Per l’altra Commissione Bilaterale, “Commissione Revisione, Semplificazione e Armonizzazione normativa del CCNL”, si definisce nel 31/7/2020 il termine ultimo per la definizione del nuovo e aggiornato articolato contrattuale.

Le Parti concordano che, contestualmente alle due nuove commissioni sopra indicate, sia costituita la commissione della Bilateralità paritetica già prevista nell’Accordo del 20/5/2019.

Resta inteso che ogni qualvolta le Commissioni Bilaterali raggiungano un accordo su un argomento specifico, anche prima delle scadenze sopra definite, lo stesso dovrà essere ratificato dalle parti firmatarie, integrato nel presente rinnovo, e reso immediatamente operativo.

 

Articolo inserito dal Verbale di accordo 30/1/2020

 

[6] DISCIPLINA GENERALE

 

[7] Sfera di applicazione

 

Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8/8/1985 n. 443 e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:

 

– costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;

 

– intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;

 

– decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;

 

– pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

 

– preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

 

– posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

 

– posa in opera di attrezzature varie di servizio;

 

– lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;

 

– spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;

 

– costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;

 

– pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema auto affondante) per uso potabile, industriale o irriguo;

 

– costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;

 

– costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

 

– costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali;

 

– costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;

 

– messa in opera di pali, tralicci e simili;

 

– costruzione di linee elettriche e telefoniche;

 

– scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;

 

– realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;

 

– costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;

 

– movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);

 

– esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica;

 

– lavorazioni in amianto collegate all’edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica.

 

In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;

 

– costruzioni di opere marittime e lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;

 

– opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l’ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;

 

– infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;

 

– demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

 

– demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;

 

– progettazione lavori di opere edili;

 

– manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

 

– fabbricati ad uso abitazioni;

 

– fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

 

– opere monumentali;

 

– attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

 

– Dichiarazione congiunta –

Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.

 

– Nota a verbale –

Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall’impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all’edilizia, compresi gli installatori di impianti, o le stesse attività regolate da contratti artigiani di altre categorie.

 

[8] Sistemi di concertazione e di informazione

 

Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Il sistema di concertazione si inserisce nell’ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL.

Il sistema di informazione si inserisce nell’ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.

La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti.

 

  1. Sistema di concertazione

 

Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:

 

– sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale.

 

– definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell’ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

Per l’appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell’Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.

La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

 

Livello nazionale

 

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli seguenti indirizzi generali del settore:

 

– politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;

 

– politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;

 

– politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell’occupazione;

 

– struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all’evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;

 

– azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.

 

Livello regionale

 

Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l’esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell’Ente Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili, del settore edili ed affini.

Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all’occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell’Ente Regione per le sue specifiche competenze.

Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell’occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.

“Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali dell’artigianato e della piccola impresa industriale firmatarie del presente CCNL forniranno anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario”.

 

Livello Territoriale

 

A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell’edilizia operanti nel territorio ed in ordine all’ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive occupazionali e del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento all’occupazione giovanile ed in particolare sull’andamento dell’occupazione nel comparto dell’apprendistato:

 

– nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell’Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:

 

– mercato locale degli investimenti in relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all’artigianato ed alle piccole imprese.

 

– Nota a verbale –

1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d’intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell’esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.

2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall’istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

 

[9] Mobilità

 

Per affrontare in modo completo i problemi occupazionali derivanti dalla particolarità del lavoro nel settore nonché dei processi di ristrutturazione in atto, ferma restando l’applicazione integrale delle norme legislative in materia di collocamento e mercato del lavoro, si concorda quanto segue:

 

  1. a) le imprese informeranno le Associazioni Artigiane e per loro tramite il sindacato territoriale sulla eventuale eccedenza di manodopera nonché sulle prevedibili offerte di lavoro;

 

  1. b) a partire dai dati di cui al punto a) le Associazioni Artigiane ed il sindacato territoriale opereranno, anche con il contributo della informazione degli enti paritetici (Casse, Scuole Edili) affinché la domanda e l’offerta di lavoro siano concordate nel miglior modo possibile;

 

  1. c) le parti sono impegnate, laddove ne esistono i presupposti, a sperimentare forme di orientamento ed agevolazione della ricollocazione in altre imprese artigiane del lavoro in esubero.

 

[10] Osservatorio nazionale ed osservatori regionali

 

Le parti firmatarie del presente contratto condividono l’interesse a costituire un osservatorio nazionale.

Entrambe convengono che l’istituzione di un osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.

Detto osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, a fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.

Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l’osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e subappalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.

Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.

In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle associazioni firmatarie.

Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni del Mezzogiorno ed ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano ed ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l’esigenza di più avanzate relazioni sindacali.

Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire osservatori regionali composti da tutte le associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.

Tale organismo utilizzerà le potenzialità operative dell’intero sistema delle Casse Edili per acquisire dati ed informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all’uso di CIG e DS ed ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.

Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli osservatori pubblici del lavoro.

Al fine di arricchire il confronto previsto all’art. 89, destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie. Fermo restando l’impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di comitati regionali tra le associazioni firmatarie con i compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Sulla base dei dati acquisiti da tali comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l’attività delle Commissioni regionali e territoriali dell’impiego e delle Agenzie di lavoro, nell’ambito delle quali si ritiene utile ed opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.

Nell’ambito dell’osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da sei membri delle Associazioni artigiane e sei membri delle Organizzazioni sindacali.

Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno una volta l’anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta tra i componenti di parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.

L’Osservatorio nazionale, nell’espletamento delle sue funzioni, attiverà le opportune sinergie utilizzando istituti di ricerca ivi compresi quelli esistenti nelle organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la potenzialità degli enti paritetici previsti dal CCNL, quali le Casse Edili Artigiane, le Scuole Edili, i Comitati Tecnici di cui all’art. 39 del CCNL.

 

[11] PARTE PRIMA – Regolamentazione per gli operai

 

[12] Art. 1 Assunzione

 

Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con lettera di assunzione nella quale l’impresa deve specificare:

 

– la data di assunzione;

 

– la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;

 

– la durata dell’eventuale periodo di prova;

 

– l’apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;

 

– il trattamento economico iniziale;

 

– il Contratto nazionale di lavoro applicato;

 

– la sede di lavoro;

 

– gli estremi di registrazione previsti dalla legge.

 

[13] Art. 2 Documenti

 

All’atto dell’assunzione l’operaio deve presentare:

 

1) la carta d’identità o altro documento equipollente;

 

2) la scheda professionale rilasciata dal Centri per l’Impiego;

 

3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;

 

4) il codice fiscale.

 

Il lavoratore è tenuto, all’atto dell’assunzione, a dichiarare all’azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a comunicare per iscritto all’azienda i successivi eventuali mutamenti.

È in facoltà dell’impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l’operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari, alle deduzioni e detrazioni fiscali.

L’impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell’impresa, questa provvederà nei tempi previsti.

Cessato il rapporto di lavoro, l’impresa deve restituire all’operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

 

[14] Art. 3 Periodo di prova

 

L’assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 35 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 30 giorni di lavoro per operai specializzati, 25 giorni di lavoro per operai qualificati e 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.

L’assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all’atto dell’assunzione.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell’anzianità dell’operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

 

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

 

[15] Art. 4 Mutamento di mansioni

 

All’operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l’operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Decorsi i due mesi, su richiesta formale del lavoratore, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate allo stesso, salvo quanto previsto al comma 2.

Nell’ipotesi che l’operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro con l’indicazione della decorrenza.

 

[16] Art. 5 Mansioni promiscue

 

L’operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività da lui svolta.

L’eventuale assegnazione di una categoria superiore a quella di assunzione, derivante dalla casistica di cui al comma 1, dovrà essere regolarmente registrata da parte dell’impresa sul libro unico del lavoro e comunicata per iscritto al lavoratore.

 

[17] Art. 6 Orario di lavoro

 

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all’art. 22.

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.

Resta salvo quanto previsto dall’art. 13 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Agli operai che eseguono Ì lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6, del RDL 15 marzo 1923. n. 692. vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 22 del presente contratto.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le imprese a cui si applichi l’art. 29 della legge 341/1995, verificato presso la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento e le imprese che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 (cinque) anni precedenti, in caso:

 

  1. a) di lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali,

 

  1. b) di rimodulazioni organizzative finalizzate a favorire l’attività psico-fisica dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es: lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche, ecc.),

 

potranno attivare un regime di orario, rispondente alle temporanee esigenze e prescrizioni sopra indicate nel rispetto dei limiti previsti dalla norma e dal presente articolo, con preventiva comunicazione, inviata alle tre organizzazioni sindacali territoriali Feneal, Filca e Fillea e, se presenti, alle Rsu/Rsa, per il tramite delle associazioni imprenditoriali artigiane firmatarie dei presente contratto.

 

La comunicazione dovrà contenere le ragioni che determinano la temporanea variazione dell’orario di lavoro contrattuale, l’inizio e la fine presunta, l’indicazione del cantiere, e il numero di maestranze impiegate.

A far data dalla ricezione della suddetta comunicazione le OO.SS entro 7 (sette) gg possono richiedere l’attivazione di un confronto con l’impresa finalizzato ad analizzare le esigenze e le eventuali prescrizioni e a definire con accordo la conseguente organizzazione del lavoro.

Tale rimodulazione dell’orario non è ammessa nei periodi in cui l’impresa abbia attivato ammortizzatori sociali e nelle giornate per le quali sia stata richiesta cassa integrazione per eventi metereologici.

 

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Articolo sostitutio dal Verbale di accordo 4/5/2022

 

[18] Art. 7 Riposi annui

 

A decorrere dall’1/10/2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui all’allegato A, lett. b), i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 24 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli articoli 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell’art. 20.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata sul:

 

– eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

 

– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

 

– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

 

– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

 

– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

 

– la diaria e le indennità di cui all’articolo 24;

 

– i premi ed emolumenti similari.

 

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

 

– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 20.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5/3/1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28/12/1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

[19] Art. 8 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6/12/1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell’art. 6.

In considerazione delle particolari attività svolte , l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori , dei guardiani , portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A lettera a del presente contratto, ad eccezione di:

 

A – custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane o baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;

 

Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 20.

 

Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 5.

 

All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliere.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6/12/1923 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

 

[20] Art. 9 Flessibilità di orario e lavoro a turni

 

Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all’opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, tra l’impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.

Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

L’operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

L’impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS. territoriali.

 

[21] Art. 10 Riposo settimanale

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 sempre che non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 22 punto 12).

L’eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all’operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

 

[22] Art. 11 Soste di lavoro

 

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata; qualora l’impresa trattenga l’operaio nel cantiere, l’operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste dovute a cause meteorologiche l’operaio a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l’operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 12.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

 

[23] Art. 12 Sospensione e riduzione di orario

 

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l’esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti. Inoltre, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell’orario.

A decorrere dall’1/6/1976, nel caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause metereologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese. Per il singolo operaio sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni – l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall’I.N.P.S.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione Provinciale dell’I.N.P.S. l’impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.

 

[24] Art. 13 Recuperi

 

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell’orario normale concordato tra l’impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l’interruzione.

In caso di ripartizione su 5 giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

 

[25] Art. 14 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza

 

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell’indennità di caropane per i lavori pesanti) di cui alla tabella allegato A) che forma parte integrante del presente articolo.

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti articoli 6 e 8 resta convenuto che il valore orario dell’indennità di cui all’allegata tabella, è ragguagliato:

 

  1. A) per gli operai di produzione: a 1/173 della contingenza mensile;

 

  1. B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche e simili: a 1/208 della contingenza mensile;

 

– per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base di cui alla lettera a) della tabella allegata A) del presente contratto, il valore orario dell’indennità di contingenza a decorrere dall’agosto 1976, è ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile.

 

[26] Art. 15 Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

 

Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, per la circoscrizione di propria competenza, l’Elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all’art. 42. L’EVR è fissato dalle Partì Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore.

L’Elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e specificatamente dell’artigianato.

Le Parti convengono che, l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) sia tassato con l’imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente, in quanto trattasi di “incrementi di risultato” di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità. Efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188 così come previsto dall’art. 1, commi 182-191 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificata dall’art. 1 commi 160 e ss. della legge 232 del 2016.

L’EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

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Articolo integrato dal Verbale di accordo 16/12/2010

Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

Articolo modificato dal Verbale di accordo 15/10/2014

Articolo modificato dal Verbale di accordo 4/5/2022

 

[27] Art. 16 Lavoro a cottimo

 

Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoratori a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore all’8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell’inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all’Albo del cantiere ove possibile.

Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

 

  1. a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con la indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;

 

  1. b) descrizione della lavorazione da eseguire;

 

  1. c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

 

  1. d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;

 

  1. e) tariffa di cottimo per unità di misura.

 

Le tariffe di cottimo così determinate fra le parti direttamente interessante, non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori o in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l’operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come cottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall’impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate nell’esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al secondo comma ed all’operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l’operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha il diritto al mantenimento dell’utile di cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l’impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli articoli 34 e 39 del presente contratto di lavoro.

L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra.

 

[28] Art. 17 Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti

 

  1. A) L’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto e del subappalto.

All’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

 

  1. B) L’impresa artigiana che nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’articolo 42 dello stesso.

L’impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa Edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L’impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all’art. 42, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale – per il tramite dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti – deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.

 

  1. C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera B), l’impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice la quale esegua i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera B).

 

  1. D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere B) e C), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversa forma l’applicazione delle norme di cui all’art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante e subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.

 

  1. E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.

 

  1. F) È compito del rappresentante sindacale di cui all’art. 9, lettera B), d’intervenire nei confronti dell’impresa, per il tramite l’Organizzazione territoriale dell’artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

 

– Chiarimenti a verbale –

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

 

[29] Art. 18 Ferie

 

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell’art. 20.

All’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso le imprese.

L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi stipulati a norma dell’art. 42 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 21.

Le suddette norme contenute nell’art. 21 sono compatibili con l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

 

– malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;

 

– malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

 

L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

 

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell’art. 42 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell’arco di 12 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, fermo restando l’obbligo di concordare con l’azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione delle stesse.

 

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Articolo integrato dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[30] Art. 19 Gratifica natalizia

 

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso l’impresa ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l’impresa.

Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le norme dell’articolo 21.

 

[31] Art. 20 Festività

 

1) Tutte le domeniche;

 

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

 

3) le seguenti festività nazionali:

 

– 1° gennaio – Capodanno;

 

– 6 gennaio – Epifania;

 

– lunedì successivo alla Pasqua;

 

– 25 aprile – Anniversario della liberazione;

 

– 1° maggio – Festa del lavoro;

 

– 2 giugno – Festa della Repubblica;

 

– 15 agosto – Assunzione;

 

– 1° novembre – Ognissanti;

 

– 8 dicembre – Immacolata Concezione;

 

– 25 dicembre – Santo Natale;

 

– 26 dicembre – Santo Stefano.

 

– Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

 

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

A decorrere dall’1/7/1985 per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall’impresa all’operaio a norma di legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l’orario normale settimanale di 48 ore in attuazione dell’art. 8, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.

A norma della legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell’ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane. A decorrere dall’1/7/1985 per la festività soppressa del 4 novembre agli operai è corrisposto dall’impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell’art. 25.

 

[32] Art. 21 Accantonamenti presso la cassa edile artigiana

 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 18) e per la gratifica natalizia (art. 19) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 25 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell’art. 20.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata sul:

 

– eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

 

– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

 

– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

 

– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

 

– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale notturno;

 

– la diaria e le indennità di cui all’articolo 24;

 

– i premi ed emolumenti similari.

 

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

 

– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 20.

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 28, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato E).

Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (Allegato E).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

La Cassa Edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 18 e 19, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

 

– Dichiarazione a verbale –

– Premesso che talune sentenze hanno affermato l’obbligo della Cassa Edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell’impresa, in tale modo alterandosi l’assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall’art. 9, comma 3 del D.L. 103/91 sub 1 conv. 166/91;

– considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l’erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell’impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato;

– al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell’art. 1362 del c.c..

Le parti hanno convenuto l’inserimento del quattordicesimo comma del presente articolo.

 

[33] Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto.

Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni del lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10/9/1923 n. 1955 e R.D. 10/9/1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.

La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 48 ore, salvo casi di necessità urgenti, indifferibili ed occasionali.

Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione , per il tramite dell’organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla rappresentanza sindacale unitaria territoriale indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 20, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

1. Lavoro straordinario 35%
2. Lavoro festivo 45%
3. Lavoro festivo straordinario 55%
4. Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 28%
5. Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 12%
6. Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 14%
7. Lavoro notturno del guardiano 8%
8. Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono

lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi

esclusivamente di notte

16%
9. Lavoro notturno straordinario 40%
10. Lavoro festivo notturno 50%
11. Lavoro festivo notturno straordinario 70%
12. Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti 8%

 

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano in economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 lettera a) dell’art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci n. 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.

Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del Ministero del Lavoro, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 66/03, dovranno essere effettuate nei termini stabiliti della legge e dalle disposizioni amministrative.

La media di 48 ore settimanali viene calcolata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.

Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

 

[34] Art. 23 Indennità per lavori speciali disagiati

 

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a) dell’art. 25 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

 

Gruppo A) Lavori vari

 

  Tab. Unica

nazionale

Situazione

Extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni

continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)

4 5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati

su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti

e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango

5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15
5) Lavori su punti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare,

lago o fiume

8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione,

quando l’elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto

elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai

addetti condizioni di effettivo disagio

10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria

compressa oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di

stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei

prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di

effettivo disagio

10 10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze

nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni

di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli

operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli

operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.

La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali

che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali

non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi

e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in

sospensione)

12 20
11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore

ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali

malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa l’operaio è costretto a lavorare

con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni

con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra,

se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto

del fabbricato stesso

   
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri 17 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55

 

In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

 

Gruppo B) Lavori in galleria

 

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:

 

  1. a) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

 

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.

Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.

 

– Dichiarazione a verbale –

Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all’art. 24 – Gruppo C costruzione linee elettriche e telefoniche del CCNL 15/11/1991 – restano confermati ad personam per gli importi in atto alla data del 30/9/1995.

 

[35] Art. 24 Trasferta

 

  1. A) Norme generali

 

All’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall’accordo locale di cui all’art. 42 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l’operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai contini territoriali del Comune di assunzione, spetta all’operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26, per ogni ora di effettivo lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l’alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.

Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza (2° livello di contrattazione), non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.

L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

L’operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile Artigiana di provenienza di cui all’art. 43 del CCNL. Tuttavia, nel caso di cantieri per i quali è prevista una durata superiore a tre mesi al di fuori della circoscrizione territoriale di provenienza, l’impresa è tenuta ad iscrivere gli operai impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa Edile di quest’ultima circoscrizione a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempre che gli operai in tale secondo periodo di paga siano in trasferta per l’intero mese.

L’impresa ha facoltà di iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte; riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero e manutenzione, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale. Le Associazioni nazionali stipulanti possono integrare la suddetta elencazione.

Con riferimento all’art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55, l’impresa esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l’impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.

Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.

In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche, compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori l’obbligo di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell’impresa o del committente.

Il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell’attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.

Fermo restando il rispetto della normativa e delle procedure su previste, nel caso di trasferta di durata inferiore a 3 mesi, la Cassa Edile Artigiana di provenienza, alla quale l’impresa resta iscritta, è abilitata al rilascio dell’attestato di regolarità contributiva per i lavoratori in trasferta.

 

– Dichiarazione delle Parti –

Le Parti convengono che la normativa prevista all’ultimo comma del presente articolo si applica nel caso in cui la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, rifiuti di convalidare l’attestazione di regolarità contributiva della Cassa Edile di provenienza o, entro 15 giorni dalla data della richiesta di quest’ultima, non abbia ottemperato a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

 

– Dichiarazione a verbale –

La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entra in vigore dall’1/1/1996, a seguito dell’accertamento in sede di Ministero del Lavoro di conformità alla norma di cui all’art. 18 della Legge 19/3/1990 n. 55 e dell’applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dall’art. 12 della legge 30/4/1969 n. 153.

Le parti si danno atto, altresì, che l’ambito di competenza territoriale delle Casse Edili Artigiane può essere provinciale o regionale, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti e regolamenti.

 

  1. B) Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario

 

Nei lavori dell’armamento delle linee ferroviarie, per “cantiere” s’intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per “posto di lavoro” si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nella esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l’operaio deve prestare la sua opera.

L’operaio si deve trovare sul posto di lavoro all’ora fissata dall’orario di cantiere munito degli attrezzi di lavoro.

Resta stabilito che all’operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario – qualunque sia la natura del committente; pubblica o privata, e qualunque sia l’estensione del cantiere e/o l’ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto – è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro.

La predetta indennità s’intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali ove spettante nei casi di passaggio dell’operaio da un cantiere a un altro e/o da un Comune ad un altro.

L’impresa qualora richieda il pernottamento in luogo dell’operaio, deve provvedere al vitto e alloggio ed al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

 

– Nota a verbale –

Le parti chiariscono che il presente articolo si riferisce unicamente al trattamento di trasferta.

Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, art. 51, D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni.

Dette indennità non competono quindi per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.

Non si configura nella fattispecie la normativa del trasfertista di cui al comma 6 del succitato art. 5, D.P.R. n. 917/1986.

 

– Dichiarazione comune –

Le parti verificheranno entro il 30/6/2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l’attuazione, entro e non oltre il 31/12/2006, della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l’operaio dalla data di attuazione di cui sopra rimane iscritto alla cassa edile di provenienza.

 

[36] Art. 25 Elementi della retribuzione

 

Agli effetti della applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

 

1) Minimi di paga base oraria. Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

 

2) Paga base oraria di fatto. Si intende la paga attribuita all’operaio ad personam (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

 

3) Ai fini dell’applicazione degli articoli 77 (classificazione dei lavoratori) 8, 11, 23, 24, 25, 30, 31 e 43 debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

 

  1. a) per gli operai che lavorano ad economia:

 

– paga base di fatto;

 

– indennità di contingenza;

 

– indennità territoriale di settore;

 

– elemento economico territoriale;

 

  1. b) per gli operai che lavorano a cottimo:

 

– paga base di fatto;

 

– indennità di contingenza;

 

– indennità territoriale di settore;

 

– elemento economico territoriale;

 

– utile minimo contrattuale di cottimo;

 

– utile medio ed effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 22, 23, 33 e 38 del presente contratto.

 

4) Ai fini dell’applicazione degli artt. 21 e 22 oltre gli elementi retributivi di cui al punto 3) del presente articolo deve essere assunta a base di calcolo, per i caposquadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

 

5) Agli effetti dell’applicazione degli artt. 3, 4, 5, 11, 22, 33, 87 e 91, oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) del presente articolo, deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.

 

[37] Art. 26 Modalità di pagamento

 

La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, possono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati. Qualunque sia il periodo di paga adottata, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

Nel caso che l’impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l’operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell’indennità del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all’operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All’atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all’operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento.

 

[38] Art. 27 Trattamento in caso di malattia

 

L’assenza per malattia deve essere comunicata entro il giorno dell’evento, salvo i casi di giustificato impedimento; l’operaio o l’apprendista deve trasmettere entro due giorni dall’inizio dell’assenza il relativo certificato medico.

In caso di malattia l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.

Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la malattia, debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all’art. 38. Ove l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

L’operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell’art. 38, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza di malattia agli operai dell’industria.

Durante l’assenza del lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo è tenuta, ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore, dell’elemento economico territoriale e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

 

  1. a) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;

 

  1. b) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;

 

  1. c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate, dall’I.N.P.S.: 0,3795;

 

  1. d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’I.N.P.S.: 0,1565;

 

  1. e) dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’I.N.P.S.: 0,5495;

 

Le parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che, dal livello di contrattazione collettiva regionale, nel rispetto delle regole e delle procedure del sistema di relazioni sindacali, possono essere previsti eventuali e diversi coefficienti di cui al punto a) e b) del comma precedente, ivi comprese le modalità di attuazione ed erogazione della prestazione stessa.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg. la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettera b) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall’I.N.P.S., vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell’I.N.P.S. medesimo. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell’operaio soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 6 nel mese di calendario precedente l’inizio della malattia il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all’art. 21, salvo l’ipotesi di cui al nono comma dello stesso articolo.

Per i casi di TBC, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

La malattia insorta durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.

 

[39] Art. 28 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale

 

In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio o la infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all’art. 38.

L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell’art. 38.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell’industria.

Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore, dall’elemento economico territoriale e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per infortunio o malattia professionale.

A partire dall’1/11/2004 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

 

  1. a) dal 1° giorno successivo al giorno di infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;

 

  1. b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.

 

Per il giorno dell’infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 7, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettere b) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’I.N.A.I.L. comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 88 – nel mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all’ottavo comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuale di cui all’art. 21, nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l’ipotesi di cui al nono comma dello stesso articolo.

Ove, invece, l’infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.

In conseguenza di quanto sopra , ai fini del rimborso o conguaglio da parte delle Casse Edili all’impresa, a partire dall’1/11/2004 la disciplina è la seguente:

 

1) dal 1° giorno successivo al giorno dell’infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;

 

2) dal 91° giorno in poi: 0,045.

 

[40] Art. 29 Congedo matrimoniale

 

All’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, è concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’art. 25 per 104 ore.

L’impresa anticipa la somma corrispondente alle giornate di congedo ,subordinatamente agli adempimenti da parte dell’operaio richiesti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l’Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all’operaio per lo stesso titolo.

Tramite accordi locali, la parte del trattamento economico che resta a carico dell’impresa può essere messa a carico delle Casse Edili.

 

[41] Art. 30 Aspettativa

 

All’operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’impresa e per una sola volta l’anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio straniero dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane.

E’ possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L’impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell’osservanza dell’orario di lavoro di cui all’art. 29 della legge 8/8/1995, n. 341.

 

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

 

[42] Art. 31 Anzianità professionale edile

 

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile.

Con decorrenza dal 1/10/2015, è istituito il Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile (di seguito Fondo Unico) che opererà, nell’ambito di SBC, secondo le modalità che saranno indicate nel Regolamento Generale del nuovo fondo.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l’erogazione di tali benefici sono regolamentati dal nuovo Allegato “F”, che sostituisce il testo precedentemente vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale, (vedi allegato “A”) dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fomite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto della successiva norma transitoria, secondo le modalità del nuovo allegato “F”.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 20.

 

***

 

Norma transitoria

 

La commissione Ape che si riunirà per definire il regolamento del Fondo unico stabilirà la data della messa a regime dell’intero sistema.

Nelle more dell’applicazione del nuovo Fondo Unico, fermo restando che le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE:

 

1) e data facoltà alle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale (1) in data antecedente al 1/10/2015 con l’adozione, con accordo contrattuale, dal 1/10/2014, delle aliquote contributive indicate nell’allegato “A”. In questo caso l’erogazione dell’Ape di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;

 

2) è data facoltà alle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse di aderire al Fondo Unico successivamente alla data del 1/10/2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell’adesione al Fondo Unico, si continueranno a seguire, per l’istituto dell’APE, le modalità previste dal nuovo allegato “F”. Le Parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo Unico e/o eventuali mancati accordi territoriali al fine di favorirne le condizioni d’ingresso. In ogni caso l’adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.

Le parti concordano che con l’adesione al Fondo Unico dal 1/10/2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:

 

  1. i versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Casse Edili Artigiane/Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi (es: contributi ottobre -> riscossi a novembre -> versati a febbraio);

 

  1. i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fondo Unico,

 

  1. agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell’anno successivo la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell’anno successivo a tale “congelamento”, gli stessi operai avranno la  prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per fascia “successiva

 

  1. le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo minimo definito dalla Commissione Ape;

 

  1. nel caso di cui alla norma transitoria, punto 2), viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.

 

Alla Commissione bilaterale costituita con l’Accordo del 24/1/2014, è altresì assegnato il compito di monitorare l’andamento del Fondo Unico anche ai fini dell’individuazione di un contributo APE unico e di formulare, alle parti sociali nazionali, ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall’analisi dell’andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ciascun anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il successivo mese di ottobre, i conseguenti correttivi in relazione alle esigenze della gestione, con l’obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori al vincolo di sostenibilità economica.

 

Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 10/2/2016

 

[43] Art. 32 Conservazione degli utensili

 

L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

 

[44] Art. 33 Preavviso

 

Il licenziamento o le dimissioni dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno lavorativo con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’edilizia, è stabilito in 7 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni e 10 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.

Ai sensi dell’art. 2118 c.c., in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione (v. punto 3 dell’art. 25) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato per iscritto dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.

Da tale data decorrerà l’ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.

Tanto il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate per iscritto nel rispetto della normativa vigente.

 

——

Articolo modificato dal Verbale di accordo 4/5/2022

 

[45] Art. 34 Indennità in caso di morte

 

In caso di morte dell’operaio, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte a norma dell’articolo 2122 del c.c., al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell’operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione dell’indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

È nullo ogni patto anteriore alla morte dell’operaio circa l’attribuzione e la ripartizione dell’indennità.

 

[46] Art. 35 Controversie

 

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.

Quando la controversia individuale o plurima riguarda l’attribuzione della categoria, ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l’intervento del Comitato Tecnico paritetico previsto all’art. 38, per l’accertamento degli elementi di fatto.

Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 gg. dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata all’Associazione sindacale dirimpettaia.

La richiesta d’intervento del Comitato Tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.

Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.

Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.

 

[47] Art. 36 Reclami

 

In considerazione delle particolari caratteristiche dell’edilizia e della possibilità che al termine delle opere l’organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi, dalla cessazione del rapporto di lavoro dell’operaio stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell’art. 2113 del c.c., come modificato dalla legge 11/8/1973 n. 533.

In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.

 

[48] Art. 37 Comitati tecnici paritetici per le controversie

 

In ciascuna delle Circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a norma dell’art. 42 è istituito un Comitato Tecnico paritetico a carattere permanente per l’applicazione dei compiti di cui al secondo comma dell’articolo 35.

I componenti del Comitato sono nominati in eguale numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 42 primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.

Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

 

[49] Art. 38 Trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20/5/1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2120 c.c. – sub art. 1 della legge n. 297.

 

  1. A) Per l’anzianità maturata dall’1/6/1982 al 30/6/1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 c.c.

 

Dall’1/7/1983, con riferimento al sopra citato comma dell’art. 2120 del c.c. la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

 

– minimo di paga base;

 

– indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge 297/1982;

 

– indennità territoriale di settore;

 

– elemento economico territoriale;

 

– superminimi ad personam di merito o collettivi;

 

– trattamento economico di cui all’art. 21;

 

– utile di cottimo e concottimo;

 

– indennità sostitutiva di mensa;

 

– indennità di trasporto;

 

– indennità per lavori speciali disagiati di cui all’art. 23, lettere B), C), D) e F);

 

– indennità per lavori in alta montagna;

 

– indennità di cantiere ferroviario di cui all’art. 24, lett. B);

 

– percentuali per riposi annui di cui all’art. 7.

 

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa ai sensi e con la gradualità di cui all’art. 5 secondo e terzo comma della citata legge numero 297, anche la indennità di contingenza maturata dall’1/2/1977 al 31/5/1982.

Fino al 31/12/1986, il trattamento di fine rapporto, in base all’articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 297,, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3% e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92% e al 50,77%, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8, della retribuzione di ciascun anno computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5.

Con decorrenza dall’1/1/1987 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del secondo comma della presente lettera A), divisa per 13,5.

 

  1. B) Per l’anzianità maturata fino al 31/5/1982, ferma restando l’applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto spetta all’operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell’indennità di contingenza maturata dal febbraio 1979.

L’indennità nella misura stabilita al primo comma della presente lettera B), deve essere corrisposta per l’anzianità decorrente dall’1/9/1979.

 

[50] Art. 39 Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro

 

È data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera aderenti alle associazioni nazionali contraenti di istituire un comitato paritetico a carattere permanente per lo studio ed i problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene e in generale al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali.

Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all’attuazione delle norme di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.

Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all’igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s’impegnano a promuovere il funzionamento dei comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l’azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all’art. 40 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, mediante altro contributo previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale.

La costituzione ed il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un protocollo nazionale d’intesa.

Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull’esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale.

 

[51] Art. 40 Formazione professionale

 

Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e/o perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.

Le associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l’attuazione pratica di tale principio, addivenendo all’istituzione di apposito Ente Scuola o al potenziamento di quello esistente.

Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante l’istituzione di scuole professionali edili o laddove queste, per obiettive accertate difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati sotto controllo degli Enti Scuola stessi, ad Istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.

Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20%o e 1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.

Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Il C.d.A. nominerà il Presidente nella persona di un rappresentante degli artigiani, il Vice Presidente nella persona di una rappresentante dei lavoratori ed il Direttore al di fuori del Consiglio stesso su designazione delle Associazioni territoriali dei lavoratori.

Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e lavoratori stabiliranno in armonia con i principi su esposti le norme statutarie che dovranno regolare l’esercizio degli Enti Scuola.

Le clausole difformi dagli Statuti esistenti dalla data dell’entrata in vigore del presente contratto dovranno essere adeguate secondo i principi sopra esposti.

I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.

Gli Enti Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.

I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.

Agli operai che avranno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali.

Gli operai muniti di tale attestato ed assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell’addestramento dovranno effettuare un periodo di addestramento pratico non superiore a 30 giorni alle lavorazioni di cantiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.

Durante tale periodo di addestramento, gli operai avranno diritto ad un trattamento economico, non inferiore a quello del primo livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all’art. 3.

Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all’art. 3, valgono anche per gli operai già in servizio che presentato l’attestato anzidetto.

Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti Scuola, gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.

Le Organizzazioni regionali e territoriali di categoria realizzano l’attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo avendo cura, in particolare di:

 

– svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell’Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

 

– assumere funzioni e compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative che consentono altresì di realizzare il coordinamento della progettazione formativa, la realizzazione di un sistema di validazione e diffusione dei supporti didattici, l’individuazione dei fabbisogni formativi e quant’altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;

 

– promuovere la formazione dei formatori.

 

I soggetti che a livello regionale e territoriale, sono chiamati a sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria, cureranno, in particolare: adeguate iniziative di prima formazione dei giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell’ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all’infortunistica ed all’igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19/9/1994, n. 626.

L’attività suddetta dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell’organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall’innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte a livello nazionale delle patti contraenti e anche dallo stesso Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.

Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:

 

– Giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;

 

– Giovani neo diplomati e neo laureati;

 

– Giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione lavoro (formazione teorica);

 

– Personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;

 

– Manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;

 

– Lavoratori in mobilità;

 

– Imprenditori e lavoratori autonomi per particolari corsi di formazione – informazione.

 

Ai partecipanti che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.

Le parti nazionali contraenti o il Formedil nazionale cureranno la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali.

Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore i singoli Enti di formazione sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dalle parti contraenti o dal Formedil nazionale.

Le parti, in sede di contrattazione del secondo livello, possono definire una disciplina del seguente articolo che tenga conto della situazione presente nelle singole realtà territoriali.

Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dall’1/1/2009, un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.

 

  1. a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque, di norma, non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile (Edilcassa) territoriale che trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile o all’ente bilaterale di formazione.

 

  1. b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà prima dell’assunzione o entro 30 giorni dalla comunicazione alla Scuola Edile o all’ente bilaterale di formazione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall’art. 83 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione sarà organizzata dalla Scuola Edile o dall’ente bilaterale per la formazione; il costo del lavoro, eventualmente sostenuto dall’impresa, sarà rimborsato dalla Cassa Edile (Edilcassa) competente, con le modalità stabilite da accordi territoriali.

Le parti si attiveranno a livello territoriale per la costituzione di strumenti bilaterali per la formazione di emanazione contrattuale, ove questi siano assenti nei sistemi bilaterali territoriali artigiani.

 

  1. c) La Cassa Edile (Edilcassa) territoriale invierà al domicilio di ciascuno dei lavoratori, di cui alla precedente lettera b), una comunicazione personale con l’invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile o ente bilaterale per la formazione e trasmetterà a CNCE e Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia.

Le Organizzazioni territoriali firmatarie del presente CCNL, possono concordare le modalità applicative di cui ai punti a), b) e c).

 

  1. d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati potranno concordare con la Scuola Edile o l’ente bilaterale per la formazione un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti, nell’ambito dei bandi promossi da Fondartigianato, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l’insieme della forza lavoro occupata.

 

[52] Art. 41 Quote sindacali

 

Le Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili Artigiane.

 

[53] Art. 42 Accordi locali

 

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell’artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari cogenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

 

  1. a) alla ripartizione, a norma dell’art. 6, 3° comma, dell’orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;

 

  1. b) alla determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt. 15 e 50;

 

  1. c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

 

  1. d) all’attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;

 

  1. e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 24;

 

  1. f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;

 

  1. g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;

 

  1. h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;

 

  1. i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;

 

  1. I) alle eventuali determinazioni in ordine all’attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all’art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;

 

  1. m) all’eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;

 

  1. n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;

 

  1. o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell’azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;

 

  1. p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all’art. 27 del presente CCNL;

 

  1. q) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

 

L’elemento economico di 2° livello, di cui alla lettera b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e specificatamente dell’artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione a livello territoriale e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:

 

1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile artigiana o di riferimento;

 

2) monte salari denunciato alla Cassa edile artigiana o di riferimento;

 

3) ore dichiarate alla Cassa edile artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

 

e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati, riconducendo, laddove possibile, Ì parametri alle imprese e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto:

 

– dinamica del numero e dell’importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell’artigianato e della piccola industria;

 

– dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

 

– dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;

 

– attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

 

– prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;

 

– ulteriori indicatori concordati in sede territoriale.

 

Le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l’andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.

Provvederanno poi, al raffronto dei parametri territoriali, che di norma saranno eseguiti su base triennale, e/o secondo quanto concordato in sede territoriale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

In linea di principio, ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l’E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello nazionale; nell’ipotesi di cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l’E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello nazionale; nell’ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l’E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% dei quanto definito a livello nazionale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l’E.v.r. sarà riconosciuto nell’interezza di quanto stabilito a livello nazionale.

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l’erogazione dell’E.v.r. in quote mensili al personale in forza.

 

Livello aziendale

 

Ai fini della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa, a livello aziendale, ogni impresa potrà provvedere a valutare l’incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione secondo le seguenti modalità.

Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

 

1) ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;

 

2) volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

 

Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale dì riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino:

 

  1. a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.

 

  1. b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.

 

  1. c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 50% dell’importo determinato dal livello territoriale.

 

Nei casi b) e c) di cui sopra, l’impresa attiverà la seguente procedura:

 

1) l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento dì uno o entrambi i parametri aziendali all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

 

2) la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

 

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Le parti riprendendo quanto previsto dal CCNL (art. 15), convengono che l’EVR sia tassato con I’ imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di ” incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale , la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188″ così come previsto dall’art 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’art. 1 commi 160 e ss. della legge 232/2016.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

 

1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane, alla determinazione delle prestazioni e delle premialità per i lavoratori e per le imprese;

 

2) all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;

 

3) alla determinazione di cui all’art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;

 

4) alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile;

 

5) all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 40 e nel Protocollo Formazione e Sicurezza del presente Accordo;

 

6) all’istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, previsti dall’art. 39.

 

Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di 2° livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

– Dichiaratone a verbale –

Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non, oltre tre mesi dall’avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

Sono fatti salvi gli Accordi territoriali in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

 

 

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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 16/12/2010

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

Articolo modificato dal Verbale di accordo 10/2/2016

Articolo modificato dal Verbale di accordo 4/5/2022

 

[54] Art. 43 Casse edili

 

In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile Artigiana. Essa è lo strumento per l’attuazione per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni artigiane A.N.A.E.PA. -ASSOEDILI/ANSE – FIAE – C.L.A.A.I. e le Federazioni Nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

L’Organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili Artigiane sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili Artigiane stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento. Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25.

Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse Edili Artigiane accertate dall’organismo paritetico di cui al presente articolo.

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile Artigiana.

La Cassa Edile Artigiana è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori dall’altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile Artigiana deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale. Il presidente del Collegio Sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

Le prestazioni della Cassa Edile Artigiana sono stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni Nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione.

Le prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro sono disciplinate dall’allegato che forma parte integrante del presente articolo.

Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l’automatica ed integrale applicazione.

Gli organi delle Casse Edili Artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

I bilanci consuntivi, situazioni patrimoniali, conto economico, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile Artigiana e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le Associazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile Artigiana nonché alla Commissione Nazionale per le Casse Edili Artigiane.

Entro i successivi 30 giorni, le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmesso, entro i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile artigiana il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.

L’esercizio finanziario della Cassa Edile Artigiana decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse Edili Artigiane sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente (Commissione Nazionale per le Casse Edili Artigiane) costituito tra le Associazioni Nazionali di cui al primo comma del presente articolo.

In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:

 

– la valutazione delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse Edili Artigiane;

 

– la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere delle Casse Edili Artigiane. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Consiglio di Amministrazione delle Casse Edili Artigiane;

 

– la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse Edili Artigiane.

 

La disciplina delle Casse Edili Artigiane è contenuta nell’allegato al presente contratto.

Entro il 30/9/2000 si darà attuazione ad un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili.

Fermo restando i termini su indicati, in relazione agli accordi sottoscritti dalle Associazioni Artigiane e Sindacali contraenti e dall’ANCE del 19/12/1999 e del 19/5/2000, nelle more della costituzione del sistema unitario di Casse Edili, le parti convengono sulla necessità di costruire un sistema informatico a rete delle Casse Edili Artigiane che sia in collegamento con le Casse Edili Industriali anche in relazione al protocollo sulla trasferta.

 

[55] PARTE SECONDA – Regolamentazione per gli impiegati

 

[56] Art. 44 Assunzione

 

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto d’impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l’impresa deve specificare:

 

1) la data di assunzione;

 

2) la categoria e il livello cui l’impiegato viene assegnato e, in modo sommario le mansioni cui deve attendere;

 

3) la durata dell’eventuale periodo di prova;

 

4) l’apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;

 

5) il trattamento economico iniziale.

 

6) numero posizione nel libro matricola

 

[57] Art. 45 Documenti

 

All’atto dell’assunzione l’impiegato deve presentare:

 

1) la carta d’identità o altro documento equipollente;

 

2) la scheda professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego;

 

3) i documenti atti a comprovare l’eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare;

 

4) i documenti comprovanti il diritto all’assistenza malattia;

 

5) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;

 

6) numero del codice fiscale.

 

Nel corso del rapporto di lavoro l’impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.

È in facoltà dell’impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

L’impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L’impiegato deve dichiarare all’impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell’impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l’impresa deve restituire all’impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

 

[58] Art. 46 Periodo di prova

 

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di 7° livello (categoria super), a 5 mesi per gli impiegati di 6° livello (categoria prima), a 3 mesi per gli impiegati di 5° livello (seconda categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello, a due mesi per quelli di 4°, 3°, 2°, 1° livello.

Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.

La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino a guarigione clinica. Durante l’assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.

Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità. In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell’impresa deve essere corrisposto all’impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L’impiegato, che in epoca precedente di non oltre un anno abbia, prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l’impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

 

[59] Art. 47 Orario di lavoro

 

  1. A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Gli impiegati sia tecnici che amministrativi, entro i limiti consentiti dalla legge, eseguiranno lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 58 del presente contratto.

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell’art. 48.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 6 e dagli accordi integrativi dello stesso.

 

  1. B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 48.

La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5/3/1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28/12/1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.

In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile 1/25 della retribuzione stessa.

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

 

– Chiarimenti a verbale –

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6/12/1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrarti con qualifica impiegatizia.

 

[60] Art. 48 Elementi del trattamento economico globale

 

Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:

 

1) stipendio mensile: s’intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;

 

2) superminimi;

 

3) indennità di contingenza;

 

4) premio di produzione territoriale;

 

5) elemento economico territoriale

 

6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 51);

 

7) aumenti periodici di anzianità (v. art. 56);

 

8) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;

 

9) provvigioni, interesse e partecipazione agli utili;

 

10) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 54);

 

11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 55);

 

12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (art.53);

 

13) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se in misura forfetaria;

 

14) rateo della tredicesima mensilità (v. art. 63);

 

15) rateo del premio annuo (v. art. 64);

 

16) rateo del premio fedeltà (v. art. 65).

 

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per 173.

 

[61] Art. 49 Stipendio minimo mensile

 

Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui alla allegata tabella che forma parte integrante del presente contratto.

 

[62] Art. 50 Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

 

Agli impiegati è corrisposto mensilmente un Elemento Variabile della Retribuzione così come previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 15.

Il Premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

– Dichiarazione comune –

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dall’1/7/2011 nel premio di produzione.

 

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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[63] Art. 51 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario

 

Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo – escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro – quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D. 10/9/1923 n. 1955).

Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile, dell’indennità di contingenza, del premio di produzione e dell’elemento economico territoriale.

È in facoltà dell’impresa di dedurre l’importo dell’indennità suddetta dall’eventuale superminimo, sempre che questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.

 

[64] Art. 52 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato

 

All’impiegato che, a richiesta dell’impresa, usi in via consecutiva mezzi di trasporto di sua proprietà per l’espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.

 

[65] Art. 53 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria

 

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

 

  1. a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 48;

 

  1. b) per lavori in galleria una indennità di € 7,75,00 mensili.

 

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

 

[66] Art. 54 Indennità di cassa e maneggio denaro

 

All’impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell’8% dello stipendio minimo mensile e dell’indennità di contingenza della sua categoria. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell’impiegato.

 

[67] Art. 55 Mense aziendali

 

Per le mense aziendali e per l’indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

[68] Art. 56 Aumenti periodici di anzianità

 

A decorrere dall’1/1/2009 l’impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa società ovvero consorzio o associazione temporanea di imprese o società di progetto), ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascuna categoria:

 

Impiegato 1a super (7° livello) € 16,73
Impiegato 1a (6° livello) € 15,42
Impiegato 2a A (5° livello) € 12,55
Impiegato 2a B (4° livello) € 11,54
Impiegato 3a (3° livello) € 10,78
Impiegato 4a (2° livello) €   9,86

 

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all’impiegato l’importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.

 

[69] Art. 57 Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 48 del presente contratto.

Nessun impiegato tecnico o amministrativo può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

L’impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del c.c. in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

Lavoro straordinario diurno 35%
Lavoro festivo 45%
Lavoro straordinario 55%
Lavoro notturno non compreso in turni periodici 34%
Lavoro notturno compreso in turni periodici 10%
Lavoro straordinario notturno 47%
Lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici) 50%
Lavoro notturno festivo straordinario 70%

 

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1-2-3-4-5-7 e 8 dell’art. 48. Qualora l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1-2-3-4-5 e 7 dell’art. 48.

Qualora venga richiesto all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

 

[70] Art. 58 Trasferta

 

All’impiegato occasionalmente e temporaneamente mandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio.

Inoltre all’impiegato deve essere corrisposto:

 

– nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15% sull’ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio);

 

– nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l’intera giornata, una indennità del 15% sull’ammontare delle spese di vitto;

 

– nel caso in cui l’impresa provveda all’alloggio e/o al vitto, corrisponderà all’impiegato in missione, in luogo dell’indennità del 15% di cui sopra, un compenso forfetario preventivamente convenuto con l’impiegato stesso.

 

Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l’impresa in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà convenire con l’impiegato una diaria giornaliera a titolo forfetario.

 

[71] Art. 59 Mutamento mansioni

 

All’impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz’altro il passaggio dell’impiegato, a tutti gi effetti, nella categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l’impresa l’obbligo della conservazione del posto. Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l’impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l’importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione s’intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1-2-3-4 e 5 dell’art. 48.

Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuamente.

In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere rispettivamente sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.

 

[72] Art. 60 Pagamento della retribuzione

 

Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese all’impiegato deve essere consegnato all’atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Nel caso che l’impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell’impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto. L’impiegato in dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento. In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l’impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può superare il 10% dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

[73] Art. 61 Giorni festivi e riposo settimanale

 

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

 

  1. a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;

 

  1. b) le festività nazionali del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;

 

  1. c) le seguenti festività:

 

– Capodanno;

 

– 6 gennaio – Epifania;

 

– lunedì successivo alla Pasqua;

 

– 15 agosto – Assunzione;

 

– 1° novembre – Ognissanti;

 

– 8 dicembre – Immacolata Concezione;

 

– 25 dicembre – Santo Natale;

 

– 26 dicembre – Santo Stefano.

 

Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l’impiegato.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali o infrasettimanali di cui al presente elenco, sarà considerato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lettere B) e C), agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto. Detto importo sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il risposo viene considerato giorno festivo.

 

[74] Art. 62 Ferie

 

L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario, escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 61. In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l’orario normale è distribuito su cinque giorni, ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall’1 al 12 dell’art. 48.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, l’impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell’impiegato anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.

Se l’impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse.

L’eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l’impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall’impresa, egli ha diritto al rimborso dell’eventuale anticipo corrisposto per l’alloggio prenotato per il periodo di ferie sempre che dia la precisa documentazione del versamento dell’anticipo stesso.

 

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell’art. 42 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell’arco di 12 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, fermo restando l’obbligo di concordare con l’azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione delle stesse.

 

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Articolo integrato dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[75] Art. 63 Tredicesima mensilità

 

L’impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall’1 al 12 dell’art. 48.

Il pagamento di tale mensilità va normalmente effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

 

[76] Art. 64 Premio annuo

 

Per l’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo è dovuto all’impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall’1 al 12 dell’art. 48.

Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno. Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno di maturazione, debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso la impresa.

La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

 

[77] Art. 65 Premio di fedeltà

 

All’impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di venti anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall’1 al 12 dell’art. 48.

Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.

Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell’impiegato.

L’impiegato che avendo già maturato il diritto al premio venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono in mesi interi di servizio prestato alla epoca della maturazione del precedente premio.

 

[78] Art. 66 Trattamento in caso di malattia

 

L’assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore salvo i casi di giustificato impedimento, inoltre l’impiegato deve trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.

Per il controllo della malattia dell’impiegato valgono le norme di legge. Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all’impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolare sugli elementi di cui ai nn. dall’1 all’8 dell’art. 48.

 

1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per sei mesi;

 

2) per anzianità di servizio fino a sei anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per sei mesi e del 50% per i restanti mesi;

 

3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.

 

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

 

  1. a) mesi nove in un periodo di dodici mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);

 

  1. b) mesi dodici in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);

 

  1. c) mesi quindici in un periodo di ventiquattro mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

 

Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l’impiegato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l’impresa, se procede al licenziamento dell’impiegato, gli deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui all’art. 70.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere servizio, l’impiegato stesso potrà risolvere il contratto d’impiego con diritto al solo trattamento di cui all’art. 70 del presente contratto.

Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. L’impiegato che cada ammalato in periodi di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.

All’impiegato in prova, colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.

Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

 

[79] Art. 67 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

 

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all’art. 66, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto e dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall’anzianità fino alla data di rilascio da parte di competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa di lavoro.

In considerazione della particolare natura dell’attività dell’edilizia nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro dell’impiegato oltre i limiti previsti dall’art. 66, l’impresa è tenuta a corrispondere all’impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell’articolo stesso per l’ulteriore maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l’impiegato fruisca durante l’assenza di lavoro di un trattamento economico a carico dell’INAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall’impresa, quest’ultima è tenuta a corrispondere all’impiegato la differenza tra l’importo di detto trattamento e l’eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.

Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’impiegato conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Per l’assistenza a favore dell’impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Organizzazioni artigiane dichiarano che per il trattamento integrativo di infortunio sul lavoro e malattia professionale, limitatamente ai soli impiegati le aziende hanno facoltà di ricorrere a forme assicurative.

 

[80] Art. 68 Congedo matrimoniale

 

Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall’1 all’8 dell’art. 48 percepiti nel normale periodo di lavoro.

 

[81] Art. 69 Aspettativa

 

All’impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto. L’impiegato, che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio, è considerato dimissionario.

L’impresa, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione, può invitare l’impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.

 

[82] Art. 70 Trattamento di fine rapporto

 

  1. A) Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20/5/1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono la norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2120 c.c. sub art. 1 della legge n. 297.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all’art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l’indennità di contingenza maturata dall’1/2/1977 al 31/5/1982.

 

  1. B) Per l’anzianità maturata fino al 31/5/1982, ferma restando la applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione di rapporto di lavoro, all’impiegato non in prova spetterà un’indennità di anzianità pari a tante mensilità dell’ultimo trattamento economico da computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.

Inoltre all’impiegato proveniente dalla categoria operaia spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, una indennità nella misura di 15/30 (quindici/trentesimi) della retribuzione mensile per l’anzianità maturata fino al 31/5/1982.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

L’indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall’1 al 15 dell’art. 48 computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dall’1/2/1977 in poi. Se l’impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

È in facoltà dell’impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall’indennità di cui al presente articolo quanto l’impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall’art. 73 del presente contratto.

 

– Chiarimento a verbale –

La disposizione di cui al 2° comma della lettera B) si applica agli impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operaia è avvenuto dopo il 31/5/1973 e, ai sensi dell’art. 89 del presente contratto, non ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

[83] Art. 71 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale

 

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.

L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni inerenti al lavoro ed alla produzione.

Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.

Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi della impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell’impresa.

Risolto il contratto di impiego, essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie ottenute durante il servizio.

 

[84] Art. 72 Preavviso di licenziamento e di dimissioni

 

Salva l’ipotesi di cui alla lettera E) dell’art. 88, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

 

  1. a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

 

– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

 

– mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di quarto livello;

 

– mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quinta categoria primo impiego;

 

  1. b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:

 

– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

 

– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti tecnici di quarto livello;

 

– mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;

 

  1. c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

 

– mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

 

– mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli assistenti, tecnici di quarto livello;

 

– mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

 

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra l’effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del c.c.

L’impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l’impresa concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene ad personam l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

 

[85] Art. 73 Indennità in caso di morte

 

In caso di morte dell’impiegato le indennità indicate agli articoli 70 e 72 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono a carico dell’impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall’impresa.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall’art. 2122 del c.c.

È nullo ogni patto anteriore alla morte dell’impiegato circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.

In caso di licenziamento dell’impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso di morte prima che l’impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nel R.D.L. 8/1/1942 n. 5 e del D.L.L. 1/8/1945 n. 708, relativi al “fondo anzianità agli impiegati”.

 

[86] Art. 74 Certificato di lavoro

 

In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa dell’impiegato, l’impresa ha l’obbligo di mettere a disposizione dello stesso all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale l’impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.

 

[87] Art. 75 Controversie

 

La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame delle competenti Associazioni degli artigiani e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta avanzata dalla Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell’obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra le parti interessate.

Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

 

[88] Art. 76 Quote sindacali

 

È in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e a tempo determinato, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito per contributi a favore delle organizzazioni sindacali.

 

[89] PARTE TERZA – Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

 

[90] Art. 77 Classificazione dei lavoratori

 

La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli

 

Livelli Categoria Parametri
Settimo Impiegati di 1a super 205
Sesto Impiegati di 1° 180
Quinto Impiegati di 2a- Operai 5° livello 150
Quarto Assistenti tecnici già inquadrati in 3a e Operai di 4° livello 139
Terzo Impiegati terzo e Operai specializzati 130
Secondo Impiegati di 4a e Operai qualificati 115
Primo Impiegati di 4a primo impiego e Operai comuni 100

 

La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l’altro, l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente, per gli impiegati e per gli operai dalle disposizioni di legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.

 

– Norma transitoria –

La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto.

 

– Dichiarazione verbale –

Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13/5/1985 n. 190.

 

7° Livello

 

Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l’attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell’impresa.

 

6° Livello

 

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare o dai superiori di livello per grado di responsabilità.

 

– Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell’opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell’opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere.

Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Sovrintendenze per quanto di competenza.

Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

 

– Responsabile del recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico scientifica. Cura il coordinamento dell’intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell’opera.

 

– Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovrintende e coordina l’attività di più centrali di betonaggio.

 

5° Livello

 

Appartengono a questo livello operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell’ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i sotto indicati impiegati -operai.

 

– Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo all’approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia operai, nell’ambito delle direttive impartite dall’impresa.

 

– Tecnico che provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi.

 

– Disegnatore di concetto con responsabilità di interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni. Impiegati amministrativi di seconda categoria.

 

– Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori, secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.

 

– Impiegato che cura l’applicazione e l’integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso istituti ed enti di assicurazioni, di previdenza ed assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.

 

– Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.

 

– Lavoratori che, oltre alle caratteristiche di “tecnico consollista”, traducono in programmi le metodologie di lavoro tecnico, con utilizzo di elaboratore quale elemento d’uso della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi informatici.

 

– Appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione di cantieri con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.

Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su specifica delega dell’azienda, provvede alla segnalazione dei materiali occorrenti per l’approvvigionamento.

 

– Restauratore di beni culturali: lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate. È in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio. Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell’intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.

Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro. Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di ‘Restauratore di beni culturali.

 

– Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico; opera in un singolo settore di scavo anche coordinando più individui.

 

– Capocantiere di edilizia storica: lavoratore altamente qualificato che ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere.

Ha conoscenze e competenze specialistiche nell’intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.

 

– Assistente di cantiere del recupero

Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l’esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell’ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.

Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l’area recupero e conservazione.

 

– Assistente di cantiere del recupero

Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l’esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell’ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.

Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l’area recupero e conservazione.

 

– Progettista CAD, impiegato capace di sviluppare, sulla base di indicazioni tecniche impartite dalla dirigenza aziendale, elaborati progettuali utilizzando le tecniche di disegno e progettazione assistita del calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici.

 

– Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovrintende e coordina l’attività di più centrali di betonaggio.

 

– Capo specialista conduttore di macchine complesse: è colui che, oltre ad operare su macchine complesse per lavori di fondazioni e consolidamenti, coordina altri operatori in possesso di specifico patentino con autonomia e responsabilità operativa.

 

4° Livello

 

Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori.

Sono inquadrati in tale livello i sotto indicati lavoratori:

 

– Programmatore EDP, impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni ed istruzioni di linguaggio di codifica: predispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.

 

– Operai di quarto livello sono coloro che essendo altamente specializzati, dirigono e coordinano l’attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o direttore tecnico e partecipano anche alla esecuzione del lavoro con competenza e materia.

 

– Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni e direzioni cui sono addetti.

 

Esempio: operatore di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti macchinari.

 

– Lavoratori che eseguono a regola d’arte opere di particolare complessità non solo nell’edilizia tradizionale ma anche nell’ambito delle nuove tecnologie di industrializzazione.

 

– Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.

 

– Lavoratore che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la elaborazione di schemi e studi predeterminati.

 

– Addetto alla preparazione di elementi prefabbricati di opere speciali in cemento armato che interpreta, su disegno, le tipologie di montaggio, dispone i necessari componenti nelle diverse disposizioni, impartisce mandati ai lavoratori per il montaggio.

 

– Addetto, con carattere di continuità, al coordinamento ed alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della “terra armata” (cioè con la posta ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi sub-paralleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all’approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere.

 

– Operatore per il recupero architettonico

Lavoratore che, nell’ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. È in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.

Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale.

 

– Operatore per il restauro di beni culturali

Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.

Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d’arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici-

Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.

 

– operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.

 

– Lavoratore che possiede ampia e comprovata esperienza e professionalità che presta la sua opera nella conduzione di macchine operatrici cosiddette greder motolivellatore e vibrofinitrici, che è in grado di intervenire in riparazioni e manutenzione di queste e, in autonomia, esegue compiti affidatigli dai superiori per responsabilità.

 

– Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo.

 

– Lavoratore che con ampia autonomia funzionale, conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione “in situ” dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento.

 

– Riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario.

 

– Lavoratore che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo organizzativa, conduce gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio.

 

– Addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito.

 

– Colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere espletare le mansioni dell’operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi; conosce ed applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l’ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.

 

– Operatore Derrik o Blondin.

 

– Tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, la assiematura, la curvatura di elementi di tubazione su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti.

 

– Giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in ascendente, discendente, e CO2 di qualità di 10 e 20 passata, di riempimento e finitura su tubazione in acciaio al carbonio.

 

– Operai che eseguono lavori di riparazione muraria e restauro di archi, piattabande, volte a crociera, ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (cuci e scuci).

 

– Decoratore restauratore che utilizzi tecniche artistiche.

 

– Posatore restauratore di rivestimento capace di eseguire con autonomia funzionale e su disegno lavori che portano particolari difficoltà.

 

– operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento delle centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell’impianto.

 

– rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.

Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l’operaio di 3° livello e le ulteriori seguenti:

 

– ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;

 

– elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;

 

– legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;

 

– coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico – progettuali.

 

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto che comportano un’adeguata autonomia nell’ambito delle direttive impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo tecnico e amministrativo.

 

Impiegati tecnici:

 

– assistente tecnico è colui che pur svolgendo in linea si massima, compiti analoghi a quelli dell’assistente di categoria superiore, compie tuttavia la propria opera in cantieri in cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.

 

– Addetto ai calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori.

 

– Disegnatore particolarista.

 

Impiegati amministrativi:

 

– Addetto all’ufficio amministrativo del personale.

 

– Addetto ai servizi contabili.

 

3° Livello

 

Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.

 

Profili:

 

– Operatore EDP impiegato che provvede alla preparazione e all’avviamento dell’elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.

 

– Disegnatore esecutivista, colui che predispone, da un progetto articolato, elaborati particolari su indicazioni o direttive del livello superiore.

 

– Impiegato d’ordine che svolge all’interno dell’impresa operazioni esecutive di tipo amministrativo (esempio fatturazione, compilazione documenti accompagnatori, semplice scrittura contabile, prima nota, registro delle presenze e/o segnatore).

 

– Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni ricevute e senza diretta responsabilità curano calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

 

Esempio: addetto a calcoli, impiegato alle paghe e ai contributi, addetto alla contabilità fiscale o di cantiere. Cura contratti e preventivi sempre che sotto direzione.

 

Operai specializzati

 

Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

 

– Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti.

 

– Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scule in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di davanzali e stipiti.

 

– Camionista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.

 

– Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro.

 

– Ferraiolo capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato.

 

– Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti.

 

– Addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale.

 

– Addetto alla tesatura, con l’uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato e precompresso.

 

– Addetto alla guida di mezzi di trasporto dell’azienda, destinato all’approvvigionamento, smistamento mezzi, materiali, collocazione maestranze sui cantieri, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo; provvede anche alla sua riparazione con la eventuale sostituzione di pezzi di ricambio.

 

– Imboscatore o armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera.

 

– Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori di mina e predispone e sorveglia l’armamento.

 

– Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed al suo brillamento.

 

– Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l’impiego delle macchine.

 

– Cementista forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi tipo, forme di gesso ed in cemento, su modello o disegno.

 

– Operaio ornatista o modellista: capace di eseguire ornati o modelli richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore.

 

– Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomerati sia al banco che sul posto.

 

– Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera.

 

– Tappezziere di parati speciali (industria, tekko, salubra, in plastica o similari).

 

– Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.

 

– Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica: marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.

 

– Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in gres, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione.

 

– Parquettista: che sa posare in opera ogni tipo di parquette.

 

– Linoleista che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.

 

– Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati quali vetro, klinker e ceramica mosaico.

 

– Scalpellino: che sa eseguire su disegno qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su marmo, che su pietra.

 

– Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione o coibentazione per costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:

 

  1. a) manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;

 

  1. b) manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;

 

  1. c) manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico;

 

  1. d) esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per riparazione su strati isolanti;

 

  1. e) posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti.

 

Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti, al suo lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all’applicazione di vernici (riflettenti e colorate} sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiature degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.

 

– Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l’attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che la stessa deve svolgere nel caso specifico dell’armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 spettante all’operaio specializzato (compreso l’utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Quando la mansione di caposquadra si eserciti su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14% (quattordici per cento).

 

– Addetto ai lavori di armamento ferroviario colui che indica e controlla l’esattezza del livello dei binari e dei deviatori. Colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatori.

 

– Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere anche per i lavori per l’armamento ferroviario o in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.

 

– Autista e motoscafista meccanico: addetto alla conduzione della macchina e capace di provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in genere; anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

 

– Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a dieci quintali, che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle.

 

– Macchinista di locomotiva a vapore per decauvill e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

 

– Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale.

 

Installatore: Colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere.

 

Montatore: Addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.

 

Tesatore: linee AT – MT.

 

Amarragista: linee AT – MT.

 

Addetto al tracciamento linee di livellamento delle basi dei tralicci.

 

Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.

 

– Conducente di copertura e di macchine di mezzi d’opera natanti, forniti di motori, per l’esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in questa voce sono compresi: il capitano e cioè: il marinaio autorizzato o padrone del comando, il capo puntone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati.

 

– Nostromo di prima.

 

– Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee.

 

– Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina.

 

– Operatore Cartogessista, Controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.

 

– Decoratore, verniciatore, applicatore di parti speciali, suddividere e distinguere, specificando le professionalità che prevedono l’utilizzo di tecniche artistiche, da quelle non artistiche sono proprie dei pittori edili che prevedono una ampia competenza su specifici materiali e tecnologie.

 

– Posatore di rivestimenti, mosaicista capace di eseguire e ripristinare e su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo) che per essere eseguito richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (conei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

 

– Operaio specializzato area recupero: operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi superiori, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche nel sistema di formazione professionale.

 

– Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.

 

– Lavoratore che nell’ambito di lavori di ristrutturazione e realizzazione, dopo adeguata e certificata formazione teorico pratica, esegue operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi.

 

– Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore – pesatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al funzionamento della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel secondo livello, provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.

 

– Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.

 

Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l’operaio di 2° livello e le ulteriori seguenti:

 

– disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali;

 

– ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;

 

– redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;

 

– rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;

 

– disbosco su pendii e pareti rocciose;

 

– effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.

 

2° Livello

 

Appartengono al 2° livello, i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione.

 

Profili:

 

– Lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive.

 

Esempio:

 

– Centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede meccanografiche, stenodattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il movimento del materiale.

 

– Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità conseguite con normale tirocinio.

 

Operai qualificati

 

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

 

– Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria;

 

– Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature;

 

– Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell’operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno;

 

– Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a dosatura, miscelatura a caldo di asfalti colati e a malte asfaltiche, eseguire manti impermeabili, mettere in opera strati termoisolanti in piano e verticale;

 

– Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.;

 

– Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l’impiego di attrezzature di sostegno;

 

– Addetto alla sigillatura di giunti con l’uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.;

 

– Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l’armatura di struttura in cemento armato precompresso;

 

– Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori in armamento di galleria, pozzi, di scavi, di fognature;

 

– Minatore capace di eseguire tutti i lavori inerenti all’impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino;

 

– Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro;

 

– Cementista per pietra artificiale;

 

– Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra e marmo;

 

– Lucidatore in pietra artificiale;

 

– Squadratore in tufo;

 

– Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere;

 

– Stuccatore comune di soffitti e pareti;

 

– Stuccatore da banco comune;

 

– Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati);

 

– Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature;

 

– Tappezziere: capace di eseguire lavori proprio della categoria con materiali diversi da quelli indicati per gli specializzati;

 

– Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento;

 

– Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà;

 

– Parquettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune;

 

– Linoleista: che non abbia la capacità specifica dell’operaio specializzato;

 

– Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno;

 

– Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione;

 

– Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi;

 

– Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze;

 

– Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze;

 

– Scalpellino stradale;

 

– Addetto ai lavori di armamento ferroviario;

 

– Colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatori;

 

– Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;

 

– Colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);

 

– Colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;

 

– Colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;

 

– Colui che con mezzi meccanici a motore, esegue l’allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatori;

 

– Colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro e dei passaggi a livello, abilitato dall’azienda ferroviaria. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione;

 

– Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore – pesatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura e pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell’impianto.

 

– Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire da direttive generali.

 

Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:

 

– pulitura di pareti rocciose con reti protettive;

 

– montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;

 

– opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di piattaforme mobili;

 

– perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;

– provvede all’ordinaria manutenzione dell’attrezzatura individuale e di cantiere.

 

– Saldatore: capace di eseguire lavori normali con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche;

 

– Motorista o meccanico elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori dell’armamento ferroviario;

 

– Guardiafili: colui che effettua la tesature delle linee dei conduttori elettrici e/o inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà;

 

– Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere;

 

– Montatori di tralicci in ferro e sostegni in genere;

 

– Addetto, nel settore di linee elettriche (installazione), alla manutenzione di officina;

 

– Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei;

 

– Aiuto tesatore linee AT – MT;

 

– Aiuto amarragisca linee AT – MT;

 

– Installatore: addetto alla installazione di impianti speciali telefonici, elettrici di segnalamento in genere;

 

– Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere;

 

– Autista o motoscafista: addetto alla conduzione della macchina capace di provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso;

 

– Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

 

– Meccanico ed elettricista comune;

 

– Fuochista e conduttore di generatori a vapore, motorista di seconda su natanti per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; anche conduttore di locomobili a vapore con patente di 4° grado;

 

– Conduttore di coperta, di mezzi d’opera natanti sforniti di motore a produzione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;

 

– Fabbro di cantiere;

 

– Lattoniere e tubista comune;

 

– Nostromo di seconda;

 

– Guida palombaro;

 

– Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio;

 

– Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti proprio del mestiere;

 

– Addetto alla potatura di piante di giardini e parchi con conoscenza dei sistemi di innesto e simili;

 

– Operatore Cartogessista, Controsoffittatore: addetto alla realizzazione di opere di finitura sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere;

 

– Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al finanziamento di sistemi a rete.

 

1° Livello

 

Appartengono alla categoria gli impiegati qui di seguito specificati:

 

-Dattilografi;

 

-Centralinisti telefonici;

 

– Addetti a mansioni di scritturazione e copia;

 

– Addetti alla perforazione di schede meccanografiche ed all’inserimento dati nell’elaboratore.

 

Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

Resta inteso che l’anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione.

 

Operai comuni

 

– Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori.

 

– Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

 

– Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell’esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l’esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo per l’esecuzione delle murature nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione; l’esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi).

 

– Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. propria dei cantieri di prefabbricazione:

 

– al montaggio o smontaggio di stampi preformati e delle relative parti competenti già predisposte;

 

– al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l’impiego di attrezzature di sostegno;

 

– alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tasserine, piastrelle in cottogres, klinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;

 

– al getto di calcestruzzo negli stampi;

 

– alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.;

 

– alla tesatura con l’uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso;

 

– all’iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio testati per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso; al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni ecc., nelle costruzioni di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale;

 

– alla sigillatura di giunti con l’uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.

 

– Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.

 

– Terrazziere: l’operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligatoria, nonché la profilature di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiature (non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchiettatura.

 

– Calcinato o calcinaiolo.

 

– Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati.

 

– Massicciatore stradale.

 

– Spalatore di neve senza impiego di mezzi meccanici.

 

– Addetto alla pulizia ed innalzamento dei giardini.

 

– Battitore o aiutante posatore stradale.

 

– Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.

 

– Aiuto decoratore, aiuto verniciatore che esegue come aiutante e sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.

 

– Gettatore o tubista in cemento.

 

– Addetto all’uso di vibratori per strutture cementizie.

 

– Addetto all’uso di martelli pneumatici.

 

– Addetto all’uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa.

 

– Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati.

 

– Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti.

 

– Aiutante posatore di coperture impermeabili. Bitumatore o catramista stradale.

 

– Canneggiatore.

 

– Addetto ai lavori di armamento ferroviario.

 

– Colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami.

 

– Colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l’allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli argani di attacco del binario o deviatoi.

 

– Colui che colloca in sede le rotaie e gli argani di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario o dei deviatori, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatori esegue le operazioni inverse.

 

– Colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami.

 

– Colui che nei lavori di scarico compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere.

 

– Colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.

 

– Addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, i benne raschianti, montacarichi, biocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, ecc.).

 

– Frenatore: addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.

 

– Aiuto pontatore.

 

– Aiutante fuochista.

 

– Addetto a trasporti con decauville.

 

– Addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di diserbamento nell’armamento ferroviario.

 

– Magazziniere: l’operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell’armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione.

 

– Carrettiere, barcaiolo, battellante.

 

– Marinaio.

 

– Cuciniere o aiutante di cucina.

 

Resta fermo che l’assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.

 

Laureati e diplomati

 

I laureati in specialità tecniche inerenti all’industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili), e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all’industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza per i diplomati, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.

 

Terminato il periodo di prova:

 

– agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all’art. 49;

 

– agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una maggiorazione dell’otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all’art. 49.

 

Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla impresa all’atto dell’assunzione o del conseguimento di esso.

 

Caposquadra

 

Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall’impresa a sorvegliare ed a guidare l’attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all’esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del dieci per cento da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 26 (compreso l’utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell’operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 (compreso l’utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

 

Commissione paritetica

 

E’ istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 30/6/2006.

La medesima Commissione è chiamata , altresì , a definire il nuovo sistema di inquadramento dei lavoratori, anche alla luce delle risultanze della ricerca sui fabbisogni formativi realizzata per il settore artigiano, giusta quanto previsto dalla lettera C, punto 4 dell’Accordo interconfederale 17/3/2004. In particolare, entro il 30/6/2006, la Commissione dovrà effettuare:

 

– l’analisi e l’eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione;

 

– l’introduzione di nuove figure professionali;

 

– la revisione delle competenze delle figure tradizionali;

 

– la revisione dei periodi di preavviso.

 

Le Parti, stabiliscono che alla Commissione paritetica già prevista all’art. 77 del CCNL, i cui lavori dovranno essere definiti entro il 31/12/2009, viene attribuito il compito di rivedere, nell’ambito dell’attuale sistema di classificazione dei lavoratori, anche la definizione dei profili professionali attinenti i lavori stradali e la segnaletica.

 

Patentino per operatori macchine complesse

 

Dall’1/7/2009 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, devono essere in possesso di un patentino rilasciato da enti del sistema formativo bilaterale o da enti formativi accreditati, conformemente alle normative vigenti negli stati UE.

 

– Norma transitoria –

Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.

 

Abilitazione per operatori macchine complesse.

 

Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, si applicano le disposizioni contenute nell’accordo Stato Regioni del 22/2/2013 in attuazione dell’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza).

Le Parti confermano che al Formedil nazionale è stata demandata la progettazione del percorsi formativi specifici e delle procedure per il rilascio di attestati di abilitazione o patentino.

Le Parti concordano di aggiornare l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.

 

Articolo integrato dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

 

[91] Art. 78 Quadri

 

Ai sensi della legge 13/5/1985 n. 190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

 

Assicurazione

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 13/5/1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, con l’esclusione del caso di colpa grave o dolo.

Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

Indennità di funzione

 

A far data dall’1/10/2008, al personale con qualifica di quadro verrà corrisposta una indennità di funzione di importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 72.

 

Cambiamento di mansioni

 

In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.

Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.

Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della legge 13/5/1985, n. 190.

 

[92] Art. 79 Lavoro delle donne e dei fanciulli

 

L’ammissione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge.

 

[93] Art. 80 Chiamata e richiamo alle armi

 

Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità di servizio, sempre che si sia messo a disposizione dell’impresa nel termine di 30 giorni di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 303.

 

[94] Art. 81 Diritti

 

Tutela della maternità e paternità

 

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge.

La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22, primo comma, del D.Lgs. 26/3/2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione.

I periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’allegato F) del presente CCNL.

 

Occupazione femminile

 

Le Parti concordano, anche ai fini dell’attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9/12/1977 n. 903 e 10/4/1991 n. 125, di verificare l’andamento dell’occupazione femminile nell’ambito dell’Osservatorio nazionale e regionali previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti di cui all’art. 40 del CCNL.

 

Videoterminali

 

In relazione alle problematiche relative all’uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento le parti concordano sull’attivazione di progetti pilota da parte del Comitato Tecnico di cui all’art. 39 del CCNL, che permettano l’approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l’igiene e la sicurezza nel lavoro d’ufficio.

 

Lavoratori invalidi

 

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

 

Portatori di handicap

 

Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l’inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.

Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:

 

  1. a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture Sanitarie pubbliche;

 

  1. b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell’attività dei lavoratori stessi in azienda.

 

Lavoratori extracomunitari

 

Al fine di favorire l’inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola previsti dall’art. 40 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.

A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola, per il tramite delle Associazioni territoriali artigiane, la presenza di lavoratori extracomunitari.

 

Tossicodipendenti

 

Ai lavoratori di cui è stato accertato dalle competenti strutture sanitarie pubbliche lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.

Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 162 del 26/6/1990.

I lavoratori in aspettativa dovranno, inoltre, presentare all’azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono. In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l’aspettativa si intende contestualmente terminata ed il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l’attività lavorativa.

Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. In questo caso, l’aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.

 

[95] Art. 82 Tutela della dignità personale dei lavoratori

 

Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisica del lavoratore.

In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

 

[96] Art. 83 Sicurezza del lavoro

 

  1. A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni

 

Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all’attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell’ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.

In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l’impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizio igienico-sanitari.

Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.

Secondo quanto previsto dall’art. 46 del DPR 303/56 e successive modifiche, gli alloggiamenti ed i servizi devono essere differenziati nel caso in cui ci sia la presenza nel cantiere di lavoratori di entrambi i sessi.

Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall’avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.

È istituito il libretto sanitario ed i dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:

 

– eventuali visite di assunzione;

 

– visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;

 

– controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 399 del 1970;

 

– infortuni sul lavoro;

 

– malattie professionali;

 

– assenze per malattie e infortunio.

 

Il libretto sarà fornito a cura delle Casse Edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.

Le modalità per le registrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.

Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all’istituto servizio sanitario nazionale.

 

  1. B) Prevenzione e sicurezza del lavoro

 

Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l’analisi costi – benefici dell’intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.

Le parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l’individuazione e l’applicazione di programmi e progetti comuni.

Le parti concordano, infine, che le direttive della Comunità Economica Europea, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l’attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione del lavoro e nell’assetto tecnologico del Settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese ed all’artigianato.

 

Sedi e strumenti di confronto

 

Le parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.

In particolare le parti concordano la costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (C.P.N.), il cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle parti, avente le finalità previste dall’art. 38 del CCNL, entro il 31/12/1995, predisponendo entro lo stesso termine analoga normativa statutaria e regolamentare per i Comitati paritetici regionali.

Alla determinazione dei finanziamento dei Comitati Paritetici Regionali, provvedono le competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.

I Comitati e gli Organismi di cui sopra assumeranno la funzione prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.

In relazione all’importanza del ruolo demandato ai CPT ed agli organismi paritetici analoghi istituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti il presente CCNL a livello regionale e/o territoriale, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l’attività.

 

– Si demanda alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine il Formedil e la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle Associazioni nazionali contraenti.

 

– I Comitati operano sulla base dello schema tipo di Statuto allegato al presente contratto.

 

– La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali, da portare a conoscenza delle parti nazionali.

 

Formazione professionale per la sicurezza

 

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un’azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.

La formazione professionale svolta dagli Enti Scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati Tecnici di Prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l’attività produttiva.

A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il Comitato Paritetico Nazionale al fine di fornire gli opportuni indirizzi alle Scuole Edili ed ai Comitati paritetici regionali.

Le parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:

 

– lavoratori che accedono per la prima volta al settore;

 

– lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato;

 

– tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;

 

– lavoratori occupati.

 

Le parti, in collaborazione con il Comitato Paritetico Nazionale, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali parteciperanno i lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.

Le parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole Edili di cui all’art. 40 del CCNL.

 

Organizzazione della prevenzione – Piani di sicurezza

 

Le parti concordano sulla funzionalità del “Piano di Sicurezza” nell’ambito dei diversi approcci utilizzabili nell’organizzazione della prevenzione antinfortunistica. Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all’art. 91, lett. B), del CCNL.

In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l’impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese esecutrici.

In riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55 e dell’art. 9 del D.P.C.M. 10/1/1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall’impresa prima dell’inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.

 

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

 

Le Parti rilevano che sull’artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all’INAIL e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.

 

Normativa tecnica

 

Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956 le Parti concordano sulla esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell’art. 24 della legge 23/12/1978 n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione produttiva e nell’assetto tecnologico dell’industria delle costruzioni.

 

[97] Art. 84 Rappresentante per la sicurezza

 

  1. In ciascuna circoscrizione vengono istituiti rappresentanti territoriali per la sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.

 

  1. In presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico di cui all’art. 39 del CCNL, per il tramite dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.

 

  1. L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, avviene con l’assistenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.

 

  1. Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti sono concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.

 

  1. Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori dell’industria e/o della cooperazione, il rappresentante alla sicurezza assolve ai propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per la sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate.

 

  1. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare proprie proposte a riguardo con l’assistenza dell’Associazione cui l’impresa artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi in tale attività del Comitato paritetico di cui all’art. 39 del vigente CCNL. Il rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 626/1994.

 

  1. Il rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo in condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato nel Fondo di categoria di cui al Punto 9.

 

  1. Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità.

 

  1. In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno presso le Casse Edili Artigiane o, in assenza di esse, in un Fondo regionale di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate a € 6,00 annue per dipendente, di cui € 4,00 per l’attività di rappresentanza di cui al punto 7.

 

  1. A livello regionale le Parti, all’interno di programmi decisi congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità del rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali i rapporti tra rappresentante alla sicurezza ed il Comitato paritetico di cui all’art. 39 del CCNL.

 

  1. La gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle risorse sopra indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 626/1994 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento alle mansioni svolte.

 

  1. Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione ed il Comitato paritetico di cui all’art. 39 del CCNL terrà un’anagrafe in merito.

 

  1. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, nel caso in cui le imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti, ne informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione del rappresentante per la sicurezza cessa l’obbligo degli accantonamenti di cui al punto 9.

 

  1. Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13, ha diritto, per l’esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a:

 

– 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;

 

– 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.

 

  1. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 alla formazione del rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l’hanno eletto provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori addetti a nuove lavorazioni o in presenza di nuovi macchinari ed impianti tecnologici.

 

  1. La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni. Le Parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

 

– Dichiarazione congiunta –

Le parti sociali, nel riservarsi di regolamentare il presente articolo in attuazione del D.Lgs. n. 81/08, ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui alla Legge n. 81/08.

 

La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.

In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell’autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.

Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Nell’ambito del suddetto confronto le parti si impegnano anche ad effettuare tutte le necessarie verifiche affinché si dia concreta attuazione alla previsione di cui all’ultimo capoverso del punto b) dell’art. 40.

 

[98] Art. 85 Aspettative

 

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi ed aspettative, con facoltà per l’impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori stranieri possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di una settimana l’anno. Tali aspettative debbono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte dell’impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell’osservanza dell’orario di lavoro di cui all’art. 29 della legge 8/8/1995, n. 341.

 

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

 

[99] Art. 86 Diritto allo studio

 

“Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell’ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti o università pubblici o legalmente riconosciuti.”

“I corsi di cui al comma precedente non potranno avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.”

Tale norma si applica nelle imprese con almeno 8 dipendenti con esclusione del computo degli apprendisti soggetti all’obbligo di frequenza dei corsi professionali della legge n. 25 del 19/1/1955, nonché del D.Lgs. 276/2003.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’impresa almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’impresa almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Al fine di agevolare l’integrazione socio culturale dei lavoratori migranti, le parti si attiveranno per favorire l’avvio di corsi di lingua italiana da tenersi presso enti pubblici o presso enti di formazione accreditati.

Inoltre le parti interverranno nei confronti del Ministero competente per far pervenire agli organismi pubblici locali le risorse per le attività previste dal comma precedente e per il riconoscimento delle ore di studio effettuate dal lavoratore; la partecipazione ai corsi del comma precedente non dovranno comportare costi aggiuntivi a carico delle imprese.

 

—-

Articolo modificato dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[100] Art. 87 Assenze e permessi

 

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo caso di impedimento giustificato.

L’assenza ingiustificata può essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate.

L’importo della multa non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base. Prolungandosi l’assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o ripetendosi per tre volte in un anno nel giorno seguente la festività, il lavoratore può essere licenziato ai sensi della lettera f) dell’art. 87.

L’assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.

Durante le ore di lavoro, l’operaio non può lasciare l’impresa senza regolare autorizzazione.

L’impresa ha facoltà di far controllare l’infermità del lavoratore da parte degli Istituti previdenziali competenti.

Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della legge 20/5/1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislativa o amministrative.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all’impresa. Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, sulle quali il lavoratore darà preventiva, informazione all’impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall’impresa e dalla Cassa Edile per l’intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.

 

[101] Art. 88 Provvedimenti disciplinari

 

  1. Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:

 

  1. a) con richiamo verbale;

 

  1. b) con ammonizione scritta;

 

  1. c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;

 

  1. d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;

 

  1. e) con il licenziamento ai sensi della lettera E).

 

  1. I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla Cassa Edile.

 

  1. Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:

 

– abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

 

– non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;

 

– ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;

 

– non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;

 

– arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;

 

– sia trovato addormentato;

 

– introduca nei locali dell’impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;

 

– si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;

 

– in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro.

 

  1. Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.

 

  1. L’azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:

 

– insubordinazione non lieve verso i superiori;

 

– reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

 

– rissa nell’interno dell’impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell’impresa o di materiali di lavorazione;

 

– trafugamento di disegni, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell’impresa;

 

– lavori fuori dell’impresa in concorrenza con la stessa;

 

– lavorazione e costruzione nell’interno dell’impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;

 

– assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno, ovvero ripetendosi per cinque volte nel periodo di un anno;

 

– recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.

 

  1. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

 

[102] Art. 89 Passaggio da operaio ad impiegato

 

Il passaggio dell’operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

L’anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all’articolo 70, a norma del secondo comma della lettera B) dello stesso articolo.

 

[103] Art. 90 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda

 

La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti, nei confronti del nuovo titolare. Il caso di fallimento o di cessazione dell’azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all’indennità di anzianità ed a quant’altro gli compete in base al presente contratto.

 

[104] Art. 91 Cariche sindacali e pubbliche

 

In attuazione della Legge n. 300/70, art. 3 ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali di categoria, potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti. La concessione dei permessi suddetti è subordinata ad espressa richiesta presentata per iscritto dalle Organizzazioni su menzionate e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dell’artigianato e delle PMI stipulanti il presente contratto, le quali provvederanno a comunicarle all’impresa da cui il lavoratore dipende.

I permessi di cui al secondo comma sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.

Nei casi suddetti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’articolo 25 e della maggiorazione di cui all’art. 21.

Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori delle imprese suddette chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20/5/1970 n. 300.

 

Diritti sindacali

 

  1. A) Diritto di assemblea

 

Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.

L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all’interno, previi accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.

La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’orario di svolgimento.

 

  1. B) Rappresentanze sindacali

 

Le parti, confermano la validità delle soluzioni adottate per le rappresentanze sindacali, all’interno dell’accordo interconfederale 21/7/1988, allegato al presente CCNL, di cui salvaguardano la piena ed integrale applicazione.

In attuazione di quanto previsto dalla nota a chiarimento all’accordo su indicato del 4/4/1990, allegata al presente CCNL, le parti convengono quanto segue:

 

1) per le particolari caratteristiche del settore, i rappresentanti sindacali, nei limiti e con le modalità previsti dall’Accordo Interconfederale, verranno istituiti dalle OO.SS.LL. di categoria firmatarie su indicazioni dei lavoratori dipendenti di imprese edili artigiane;

 

2) le imprese edili artigiane assolveranno a quanto previsto al punto 2 del Regolamento attuativo dell’Accordo interconfederale versando gli importi di cui al punto 5) dell’Accordo medesimo tramite le Casse Edili Artigiane.

 

La verifica e le modalità di attuazione di quanto sopra definito vengono demandate alle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti. Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall’attuazione del presente articolo, verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle strutture territoriali interessate.

Le parti, nel confermare le soluzioni adottate nell’art. 90 punto B), per le rappresentanze sindacali in attuazione di quanto previsto dalla nota del 4/4/1990, convengono di verificare, a livello territoriale attraverso appositi incontri tra le parti e di concerto con le rispettive organizzazioni territoriali, da tenersi entro il 31/12/1991, le modalità e lo stato di attuazione della normativa contrattuale.

È costituita una commissione paritetica nazionale per la verifica dell’applicazione dei sistemi di rappresentanze di categoria e di versamento contributivo di cui punto B, secondo capoverso, del su citato art. 89.

Resta inteso che dall’1/11/1991 il versamento contributivo su richiamato va effettuato attraverso il sistema delle Casse Edili Artigiane.

 

  1. C) Tutela dei licenziamenti individuali

 

Premessa

 

Le parti, nel concorde intento di tutelare il diritto al lavoro ed allo scopo di assicurare ai lavoratori dell’impresa artigiana l’esercizio delle libertà sindacali, affermano che è contrario allo spirito del presente accordo ogni atto effettuato in contrasto a quanto sopra espresso e in particolare i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa, di credo politico, di appartenenza ad un sindacato.

Le organizzazioni firmatarie del presente CCNL, in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 21/12/1983, nell’ambito di un corretto rapporto tra le parti sociali, si danno le seguenti procedure allo scopo di svolgere un ruolo costruttivo nella discussione di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento a licenziamenti individuali.

I licenziamenti dei lavoratori non in prova e non ai sensi delle norme previste dal CCNL (licenziamenti per mancanze) potranno aver luogo in qualsiasi giorno della settimana con i periodi di preavviso previsti dal presente CCNL.

 

Punto 2

 

La decorrenza del licenziamento, effettuato ai sensi dell’articolo 2118 del c.c., sarà comunicato per iscritto al lavoratore a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano. La data della comunicazione deve risultare dall’avviso di ricevimento o, in caso di raccomandata a mano, da ricevuta datata, direttamente sottoscritta dal lavoratore.

 

Punto 3

 

Ferme restando la decorrenza del licenziamento e l’efficacia del provvedimento, l’organizzazione sindacale firmataria del CCNL, su istanza del lavoratore licenziato, potrà richiedere, entro e non oltre sei giorni lavorativi dalla data di ricevuta comunicazione del provvedimento stesso di cui al punto 2) un incontro a livello di organizzazioni sindacali provinciali per le organizzazioni artigiane, o comunque nel rispetto delle proprie autonomie organizzative e territoriali per le organizzazioni dei lavoratori, per un tentativo di conciliazione che dovrà essere espletato entro 15 giorni dalla data di ricevuta comunicazione.

 

Punto 4

 

In caso di mancato accordo, entro sei giorni lavorativi dall’avvenuto espletamento del tentativo di conciliazione di cui al punto 3), su richiesta di una delle parti, le organizzazioni di cui sopra potranno procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione che sarà effettuato con l’assistenza tecnica del Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro o di un suo delegato.

Dette procedure dovranno esaurirsi entro 40 giorni dalla data di licenziamento.

 

Punto 5

 

Nel corso dei tentativi di conciliazione potrà essere proposta una indennità completare al T.F.R. non inferiore a settanta ore e non superiore a centottanta ore di retribuzione contrattuale.

Il risultato dei tentativi sarà comunicato alle parti interessate dalle rispettive organizzazioni sindacali, qualora queste abbiano individuato di comune accordo una soluzione da proporre per l’eventuale adesione delle parti stesse.

In caso di accordo delle parti (datore di lavoro e lavoratore) sarà redatto processo verbale ai sensi dell’art. 411 c.p.c..

La procedura conciliativa è esaurita con il secondo tentativo di conciliazione.

L’impegno delle organizzazioni sindacali si considera come sopra esaurito.

 

Punto 6

 

La presente normativa si applica nelle imprese artigiane che abbiano almeno otto dipendenti (nel computo vengono inclusi anche gli apprendisti). Le parti convengono che le procedure sopra concordate non si applicano nei confronti dei lavoratori licenziati per motivi già previsti dal CCNL che comportino il licenziamento senza preavviso di cui all’art. 88 (licenziamenti per mancanze), nonché ai lavoratori assunti con contratto a termine a norma di legge, anche in sostituzione di altri lavoratori ammalati o temporaneamente assenti.

Convengono, inoltre, che le procedure sopra richiamate si applicano esclusivamente ai lavoratori non in prova con almeno tre mesi di anzianità ed agli apprendisti con un anno compiuto di anzianità nell’azienda.

Su richiesta delle parti stipulanti si procederà, a livello nazionale, ad una verifica degli eventuali problemi derivanti dalla applicazione delle procedure sopra elencate, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali interessate.

 

– Nota a verbale –

Con la precedente procedura non si è inteso apportare contrattualmente innovazione alcuna alla normativa vigente in materia (art. 35 della legge 300/1970, leggi 604/1966 e 533/1973 ed articoli nn. 2118 e 2119 del c.c.).

 

Allo stesso modo le parti convengono che le procedure descritte sono complete ed esaustive in se e, pertanto, non recepiscono né direttamente né in via analogica quanto pattuito sui medesimi argomenti in altri accordi o contratti collettivi vigenti, ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 2/12/1983.

 

[105] Art. 92 Previdenza integrativa

 

Le parti rinviano a quanto previsto dagli accordi contrattuali in materia.

Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio dell’adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile.

Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa Edile, per la gestione di un fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l’accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.

 

Viene istituito a partire dall’1/1/2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8,00 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

 

Livello Parametro Importo
205 16,40
180 14,40
150 12,00
139 11,12
130 10,40
115 9,20
100 8,00

 

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all’1/1/2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

 

 

Le parti sottoscritte concordano sull’inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi “La informiamo che, per effetto dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro, l’azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL.”

 

 

– Dall’1/3/2020:

Le Parti concordano che il contributo primario a PREVEDI, Fondo di previdenza complementare nazionale di settore edile previsto all’art. 92, viene incrementato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dall’1/3/2020 come definito nella seguente tabella:

 

Livello Parametro Importo
7 205 4,10
6 180 3,60
5 150 3,00
4 139 2,78
3 130 2,60
2 115 2,30
1 100 2,00

 

 

– Comunicato redazionale – Cnce 31/3/2020

La CNCE con Comunicato del 31/3/2020, alla luce delle disposizioni contrattuali contenute nel Verbale di accordo siglato per mil settore dell’artigianato il 30/1/2020, pubblica la tabella approvata dalle parti sociali relativa ai nuovi valori mensili e orari del contributo contrattuale Prevedi, a valere sul CCNL Artigianato, in vigore dall’1/3/2020.

 

TABELLA VALORI MENSILI E ORARI

IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE

(Valori mensili)

Livelli 1° marzo 2020
7 20,50
6 18,00
5 15,00
4 13,90
3 13,00
2 11,50
1 10,00

 

OPERAI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE

(Valori orari) (*)

Livelli 1° marzo 2020
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello 0,1027
Operaio di quarto livello 0,0952
Operaio specializzato 0,0890
Operaio qualificato 0,0788
Operaio comune 0,0685
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti 0,0570
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,0570

 

APPRENDISTI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE

   
IMPIEGATI 10,00 euro mensili
OPERAI 0,07 euro orari (*)

 

(*) il contributo complessivo di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro.

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 16/10/2014

Articolo modificato dal Verbale di accordo 21/12/2017

Articolo modificato dal Verbale di accordo 30/1/2020

Articolo modificato dal Comunicato redazionale 31/3/2020 – CNCE

 

[106] Art. 93 Contratto a termine

 

In relazione a quanto disposto dal DLgs n. 81/2015 e dalla legge n. 96/2018, al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.

Le proroghe ed i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 21 del DLgs 81/2015 e dal comma successivo.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà inoltre essere apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L n. 341/1995, anche per le seguenti specifiche condizioni:

 

– avvio di un nuovo cantiere;

 

– proroga dei termini di un appalto;

 

– avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata;

 

– assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;

 

– assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi.

 

– assunzione di cassaintegrati

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1.1. del DLgs 81/2015, il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30 settembre 2022, fatte salve eventuali modifiche del citato comma 1.1..

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato eseguite dal datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte (Art. 24 DLgs n. 81/2015).

 

 

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

Articolo modificato dal Verbale di accordo 4/5/2022

 

[107] Art. 94 Distacco temporaneo

 

Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.

L’impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.

 

[108] Art. 95 Somministrazione di lavoro

 

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003, e s.m.i. che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell’edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18/2/2002 e 2/10/2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:

 

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori;

 

2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

 

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;

 

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

 

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

 

6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

 

Per gli impiegati dell’edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

 

Il ricorso alla somministrazione è vietato:

 

  1. a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

 

  1. b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;

 

  1. c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche;

 

  1. d) per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo IX del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche;

 

  1. e) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

 

  1. f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

 

Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nel confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate

Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle Ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all’art. 93, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’Impresa.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368 del 6/9/2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.

Resta ferma In ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’Impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua del lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle Imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

 

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

 

[109] Art. 96 Contratti di inserimento

 

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.

La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.

Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.

Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

 

– la durata;

 

– il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;

 

– l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.

 

L’inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello.

 

Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

 

Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.

Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

 

Nel progetto verranno indicati:

 

  1. a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

 

  1. b) la durata e le modalità della formazione.

 

Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.

Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

La formazione teorica sarà effettuata presso Enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell’ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia.

La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.

La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra.

Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 3 e 46 del vigente CCNL.

L’orario di lavoro è disciplinato dall’art. 6 del vigente CCNL.

Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.

Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il CCNL e il Contratto di secondo livello.

Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

 

[110] Art. 97 Lavoro a tempo parziale

 

Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo; l’organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:

 

  1. volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;

 

  1. compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell’ufficio, unità produttiva e dell’azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;

 

  1. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;

 

  1. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.

 

Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).

L’instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l’orario di lavoro – con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno – l’eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell’assistenza delle RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali.

Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

Si concorda che, ferme restando le percentuali indicate ai commi 7 e 8, le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell’impresa. A tal fine, il datore di lavoro, attraverso le Associazioni di categoria firmatarie del presente CCNL, comunicherà alle OO.SS. territoriali l’intenzione di procedere all’assunzione dell’operaio; trascorsi 10 giorni dalla comunicazione senza che siano pervenute comunicazioni in merito da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali, l’impresa potrà procedere all’assunzione ed alle relative comunicazioni agli Istituti di competenza e alla Cassa Edile del territorio.

 

“I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente Accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all’impresa del Dure di regolarità.”

La suddetta norma, specificatamente in materia di rilascio del Dure, avrà efficacia dal momento in cui la CNCE, recependo gli accordi contrattuali, emanerà le istruzioni operative a tutte le Casse Edili Artigiane, alle Edilcasse e alle Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE.

 

Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all’INPS del ricorso all’istituto del part-time e dell’orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.

Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7, 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.

Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 48 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul TFR.

Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli articoli 24 e 58 del presente contratto.

Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).

La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.

In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 48. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.

In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.

Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l’impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali.

Le Parti concordano che le percentuali e quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 si applicano per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall’1/8/2008.

 

– Dichiarazione a verbale –

E’ istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.

 

– Dichiarazioni a verbale –

Le Parti dichiarano che in data 9/3/2010, hanno sottoscritto un’intesa per l’Interpretazione ed applicazione del comma 9 dell’art. 97 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle impresa artigiane e PMI dell’edilizia e affini del 23/7/2008 (lavoro a tempo parziale)” di cui si riporta il comma 5:

“Le Parti firmatane l’accordo del 23/7/2008, convengono che il comma 9 sopra indicato, va interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente con contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile”.

 

Si concorda inoltre che, al fine di un costante monitoraggio sulla materia, a livello territoriale le Parti verificheranno l’effettiva applicazione del nuovo comma 10, con particolare riferimento alla comunicazione preventiva attuabile esclusivamente attraverso le Associazioni artigiane di categoria firmatarie il CCNL.

 

Le Parti convengono che le 912 ore stabilite dall’accordo interpretativo del 9/3/2010 come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.

 

Comma 9 del presente Articolo interpretato dal Verbale di accordo 9/3/2010 – Interpretazione del part-time

Articolo integrato dal Verbale di accordo 16/12/2010

Articolo integrato dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

 

[111] Art. 98 Prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale

 

Le parti si riservano di definire entro il 31/12/2006 con accordo nazionale l’elenco delle prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione è demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni stipulanti il presente CCNL.

Alle spese per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno portare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto dal comma 3 dell’art. 43.

A tal fine è dato incarico alla commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili a cui parteciperanno i rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane firmatarie del presente CCNL, con voto deliberativo, di formulare uno schema di regolamentazione tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edile dell’evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.

La proposta della Commissione conterrà anche l’ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie che tengano conto, nelle forme da convenirsi, di situazioni già in essere.

La commissione formulerà la propria proposta entro il 30/9/2000 in modo da consentire a tutte le parti nazionali di sottoscrivere l’accordo di cui al primo comma, realizzato secondo le modalità previste dal terzo comma, entro il 31/12/2000.

Per gli impiegati, l’accordo nazionale verificherà le possibili modalità di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative secondo quanto previsto al quarto comma.

Le parti convengono sull’opportunità di valutare proposte per l’estensione delle prestazioni ai lavoratori autonomi a fronte di una corrispondente contribuzione.

Le parti, a seguito dell’avviata modalità di copertura a favore dei lavoratori iscritti alle Casse Edili di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio sanitario nazionale (EDILCARD) ed in ottemperanza a quanto già previsto dall’ultimo comma del presente articolo nel rinnovo dell’1/10/2004, concordano di definire, entro il 31/12/2008, con accordo nazionale, l’estensione della copertura delle prestazioni di cui sopra, anche ai titolari d’impresa, iscritti presso le Casse edili e soggetti al rischio infortuni determinandone le modalità applicative ed i relativi oneri.

Tale copertura avrà carattere sperimentale per la durata del presente Contratto e sarà sottoposta a verifiche annuali, da parte delle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL, per verificarne l’effettiva fruizione da parte dei soggetti beneficiari.

La CNCE provvederà alla predisposizione di uno schema di regolamentazione delle prestazioni, formulando la propria proposta entro il 30/9/2008, in modo di consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l’accordo di cui al 1° comma.

 

[112] Art. 99 Disposizioni generali

 

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti. I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall’impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

 

[113] Art. 100 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali. Condizioni di migliore favore

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento.

La previdenza ed il trattamento economico di fine rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.

Ferma restando la inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

 

[114] Art. 101 Aumenti retributivi e minimi di paga base e stipendio

 

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:

 

Livelli Parametri Aumento complessivo AUMENTI NUOVI MINIMI
1/5/2022 1/7/2023 1/5/2022 1/7/2023
205 188,60 106,60 82,00 1.911,46 1.993,46
180 165,60 93,60 72,00 1.705,08 1.777,08
150 138,00 78,00 60,00 1.421,04 1.481,04
139 127,88 72,28 55,60 1.325,38 1.380,98
130 119,60 67,60 52,00 1.231,72 1.283,72
115 105,80 59,80 46,00 1.107,65 1.153,65
100 92,00 52,00 40,00 947,30 987,30

 

 

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 16/12/2010

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 16/10/2014

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 30/1/2020

Articolo rettificato dal Verbale di accordo 31/1/2020

Articolo modificato dal Verbale di accordo 4/5/2022

 

[115] Art. 102 Una tantum

 

Ai lavoratori in forza alla data dell’1/10/2004 è corrisposto un importo forfetario di € 240,00 lorde, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/5/2004-30/9/2004. Il suddetto importo sarà erogato con le seguenti misure e scadenze temporali:

 

– € 145,00 con la retribuzione del mese di novembre 2004;

 

– € 95,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2005.

 

Dagli importi di “una tantum” dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di IVC e di eventuali acconti su futuri miglioramenti contrattuali.

Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura di 60% in occasione della corresponsione della 1a rata e del 40% alla corresponsione della 2a rata di “una tantum”.

Le Parti convengono che per le imprese che hanno erogato l’IVC, l’importo dell’una tantum su indicata, al netto dell’IVC, è stabilito in via convenzionale in € 190,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione.

L’erogazione avverrà con i citati criteri con le seguenti misure e scadenze temporali:

 

– € 115,00 con la retribuzione del mese di novembre 2004;

 

– € 75,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2005.

 

Agli apprendisti le quote sopraindicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti mediante l’adozione del riproporzionamento unico del 70%.

 

[116] Art. 103 Decorrenza e durata

 

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° maggio 2022 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata AR almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.

 

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 16/12/2010

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

Articolo modificato dal Verbale di accordo 16/10/2014

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 30/1/2020

Articolo modificato dal Verbale di accordo 4/5/2022

 

[117] Art. 104 Esclusiva di stampa

 

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni dei singoli articoli.

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il testo definitive del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL.

 

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

 

[118] Art. 105 Modalità attuative

 

Le Parti concordano che la Commissione di cui all’art. 105 del CCNL per le imprese Edili del comparto Artigianato e PMI, sarà istituita entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Oltre i compiti già indicati nel richiamato articolo contrattuale, la commissione dovrà inoltre effettuare un monitoraggio, anche utilizzando le banche dati della CNCE, sull’incidenza del numero di lavoratori rientranti nella tipologia “Lavori usuranti e pesanti”, specificatamente nel comparto artigianato e piccole imprese che ha a riferimento il presente contratto.

I lavori della commissione dovranno terminare entro e non oltre il 30/6/2011 al fine di fornire elementi di valutazione alle Parti firmatarie anche con riferimento al contributo dello 0,10% previsto per il finanziamento del Fondo mutualistico per i lavori usuranti e pesanti.

Tale contributo, previsto al comma 3 dell’art. 105 del CCNL 23/7/2008, entrerà in vigore dall’1/1/2011.

Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla commissione indicata nei commi precedenti nonché per le finalità condivise e previste al successivo “Protocollo sul Prevedi”, il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.

La Parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dall’1/1/2011 e fino al 30/9/2012, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario al “Fondo di previdenza complementare Prevedi”.

II contributo raccolto dalla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dall’1/10/2011 al 30/9/2012, sarà versato entro il mese di dicembre 2012.

Le Parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dall’1/1/2011, il rimanente 50% del contributo di cui al citato comma 3 dell’art. 105 del CCNL 23/7/2008, ovvero lo 0,05%, sarà versato dalle imprese nell’apposito “Fondo lavori usuranti e pesanti”, con specifica distinzione della fonte contrattuale d’applicazione, da costituirsi presso ogni Cassa Edile Artigiana, Edilcassa nonché nelle Casse Edili di altra emanazione contrattuale aderente al sistema CNCE.

Al 30/9/2012 cessa definitivamente l’obbligo di versare il contributo straordinario al “Fondo di previdenza complementare Prevedi”, e pertanto a decorrere dall’1/10/2012, viene ripristinato nella misura dello 0,10% il contributo per i lavori usuranti e pesanti. Le parti demandano al livello territoriale la definizione delle modalità operative per l’applicazione di quanto definito.

 

Il contributo dello 0,10%, calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell’art. 25 del presente CCNL, continuerà ad essere applicato, salvo diversa determinazione della Commissione, costituita ai sensi del presente articolo, che dovrà intervenire entro il 30/9/2014.

Le Parti concordano che tale contributo, a decorre dall’1/10/2014, potrà rientrare nell’ambito dei costi di gestione previsti da ogni Cassa Edile, senza ciò causare aumenti di costi a carico delle imprese.

 

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 16/12/2010

Articolo integrato dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

 

[119] ALLEGATI

 

[120] ALLEGATO A – Tabella dei minimi di paga base mensile per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati

 

Il giorno 16/10/2014, tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI, Dipartimento Edile CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente verbale di accordo integrativo dell’accordo di rinnovo 24/1/2014.

 

Premesso

 

– che in data 24/1/2014 è stato sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL 23/7/2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini;

 

Tenuto conto

 

– del perdurare della crisi che sta colpendo il comprato delle costruzioni;

 

– della riduzione inflazionistica intervenuta;

 

– della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

 

Convengono

 

  1. che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24/1/2014:

 

Livelli Aumenti Parametri
Totale 1/1/2014 1/7/2015
87,68 52,04 35,64 205
76,98 45,69 31,29 180
64,16 38,08 26,08 150
59,44 35,28 24,16 139
55,60 33,00 22,60 130
49,18 29,19 19,99 115
42,76 25,38 17,38 100

 

Inoltre a partire dall’1/4/2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

 

Livello Importo Parametro
69,38 205
60,92 180
50,77 150
47,05 139
44,00 130
38,92 115
33,82 100

 

– Dichiarazione comune –

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri CCNL sottoscritti nel settore.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali \ maturate per il lavoro dipendente.

Al fine di armonizzare il costo del lavoro gravante sulle imprese edili che applicano il presente contratto, le parti concordano di incontrarsi entro il 30/6/2015 al fine di verificare se sussistono a tale data, condizioni economiche meno onerose di quelle derivanti dall’applicazione del presente CCNL in conseguenza della contrattazione collettiva di settore gestita dalle OO.SS. firmatarie il presente contratto.

In caso affermativo, con Accordo tra le parti firmatarie, si procederà all’armonizzazione economica, anche intervenendo attraverso recuperi nell’ultima tranche.

 

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 24/1/2014

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 16/10/2014

 

[121] ALLEGATO B – Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore

 

Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore.

A norma dell’art. 21 del CCNL, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

 

  1. Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

 

L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 21 del CCNL.

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:

 

Giornate di carenza INPS e INAIL 18,5%
Dal 4° giorno di malattia in poi 18,5%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 7,4%
Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi 4,6%

 

  1. Accantonamento netto presso la Cassa Edile

 

L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,20%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 21. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

 

Giornate di carenza INPS e INAIL 14,2%
Dal 4° giorno di malattia in poi 14,2%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,7%
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 3,6%

 

  1. Retribuzione diretta netta

 

La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1) detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2.

 

  1. Esclusione del criterio convenzionale

 

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia ed infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’art. 21 del CCNL

 

[122] ALLEGATO C – Sistema contrattuale

 

Accordo interconfederale 17/3/2004

 

…. Omissis ….

 

[123] ALLEGATO D – Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato

 

Il giorno 6/5/2013, tra ANAEPA / CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, DIPARTIMENTO EDILE CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è convenuto quanto segue per il rinnovo dell’Allegato D (Apprendistato) del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 23/7/2008 e smi.

 

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dall’1/6/2013.

 

[124] Premessa

 

Considerato che il D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico sull’Apprendistato), ha abrogato le norme del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 relative all’apprendistato, introducendo nuove disposizioni in materia, che prevedono tre distinte tipologie:

 

  1. a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

 

  1. b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

 

  1. c) Apprendistato per alta formazione e ricerca

 

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.

Le parti concordano la seguente regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (d’ora in avanti apprendistato professionalizzante), finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentire il tempestivo utilizzo dell’istituto da parte delle imprese edili che applicano il presente contratto.

L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.

In relazione ai limiti previsti per l’assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente accordo.

 

[125] Art. 1 Norme generali

 

La disciplina dell’apprendistato professionalizzante nell’artigianato e nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente CCNL.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 66 e 67 del presente CCNL.

L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art.6 e dall’art. 47 del vigente CCNL.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi annui contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 47, lettera B).

 

[126] Art. 2 Età dell’apprendista

 

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D.Lgs. 167/2011, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226.

 

[127] Art. 3 Periodo di prova

 

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.

Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto.

Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Superato il periodo di prova, l’assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all’interessato.

 

[128] Art. 4 Forma e contenuto del contratto

 

Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:

 

– la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,

 

– la durata del periodo di apprendistato,

 

– la retribuzione,

 

– la durata del periodo di prova,

 

– il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.

 

Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante dello stesso.

È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23/12/2000, n. 388 e all’art. 12 del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni.

 

[129] Art. 5 Apprendistato presso aziende diverse

 

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul “libretto di formazione professionale edile” o altra documentazione, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere

A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestazione del tutore o referente aziendale nel libretto di formazione o/e con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall’Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

 

[130] Art. 6 Durata del contratto

 

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

 

1° GRUPPO

 

Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all’impresa artigiana, che le parti si impegnano ad individuare nel dettaglio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

 

Durata: 60 mesi.

 

2° GRUPPO

 

Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria non rientranti nel primo gruppo.

Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).

 

Durata: 51 mesi.

 

3° GRUPPO

 

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.

 

Durata: 48 mesi.

 

4° GRUPPO

 

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.

 

Durata: 36 mesi.

 

IMPIEGATI

 

Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l’apprendistato ha la stessa durata del 3° Gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° Gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.

 

[131] Art. 7 Retribuzione

 

A decorrere dall’1/6/2013, la retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, EVR e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

Per i gruppi 1° e 2° l’applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

 

Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. VIII sem. IX sem. X sem.
74 76 79 79 86 86 91 91 96 96
70 74 76 79 81 86 86 91 96  
74 76 79 79 86 86 91 96    
74 76 79 84 91 96        

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 19/6/2013

 

[132] Art. 8 Inquadramento

 

Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

 

– gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° o 5° livello,

 

– gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello,

 

– gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.

 

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 19/6/2013

 

[133] Art. 9 Piano formativo individuale

 

Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel titolare dell’impresa, in un socio o in un familiare coadiuvante.

Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.

Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l’analisi delle competenze generali e professionali dell’apprendista, l’impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo.

Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l’indicazione del tutor.

Nel caso di non utilizzo della suddetta procedura l’impresa dovrà dare evidenza dei piani formativi individuali sottoscritti, alle Organizzazioni Sindacali tramite una delle Associazioni datoriali firmatarie, secondo le modalità che verranno concordate a livello territoriale.

Nel caso di utilizzo da parte dell’impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all’Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:

 

– Supporto e consulenza all’impresa nella definizione del piano formativo individuale;

 

– Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;

 

– Individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa e supporto alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;

 

– Consulenza ed accompagnamento per l’impresa e per l’apprendista nel percorso di inserimento di quest’ultimo;

 

 Verifica ed attestazione dell’avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.

 

[134] Art. 10 Formazione dell’apprendista

 

La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all’apprendista, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL.

Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal D.Lgs. 8/4/2008, n. 81 e dall’Accordo Stato-Reqioni del 21/12/2011)

L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

Le ore di formazione eventualmente svolte all’esterno dell’azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili di cui all’art. 40 del CCNL cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l’apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d’azione (action learning), visite aziendali.

La formazione potrà essere svolta all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, così come regolamentata dalla legislazione regionale, per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.

Le ore di formazione previste al comma 2 del presente articolo, sono ridotte del 50% in caso di età dell’apprendista, all’atto dell’assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 19/6/2013

 

[135] Art. 11 Tutore o Referente aziendale

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o referente aziendale per l’apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI..

Il tutor o referente aziendale interno per l’apprendistato, può essere svolto dal titolare dell’impresa stessa, dal socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:

 

– possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

 

– svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;

 

– possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.

 

In caso l’impresa intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell’Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

 

[136] Art. 12 Attribuzione della qualifica

 

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all’apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.

 

[137] Art. 13 Registrazione della formazione e della qualifica

 

La formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, saranno registrate nel Libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente.

 

[138] Art. 14 Disciplina del recesso

 

Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

[139] Art. 15 Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato

 

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.

Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.

Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all’apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.

I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell’apprendista.

 

[140] Art. 16 Decorrenza

 

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dall’1/6/2013.

I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto.

 

[141] Art. 17 Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti

 

Le Parti stabiliscono che con effetto dall’1/1/2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente CCNL, potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO).

A tal fine, presso ogni Cassa Edile, sarà costituito un Fondo per l’assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l’erogazione delle provvidenze di cui al comma 1.

Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l’impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all’art.12 del presente CCNL e sarà pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L’impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dall’1/1/2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all’1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all’Allegato “L” del CCNL 1/10/2004.

 

Condizioni per l’erogazione della prestazione sono:

 

– la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;

 

– l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;

 

– aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell’apprendista;

 

– la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione.

 

Tale prestazione verrà anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’lnps, dell’autorizzazione all’intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell’ipotesi in cui l’impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l’evento. In questo caso l’impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato.

Le Parti territoriali possono prevedere l’estensione per la copertura dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa anche per mancanza di lavoro.

 

– Nota a verbale –

  1. a) In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
  2. b) Le parti concordano di istituire una commissione tecnica per l’aggiornamento dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed agli accordi in materia stipulati dalle parti firmatarie.

Nel caso di variazioni normative sugli istituti regolamentati nel presente accordo le parti si incontreranno per valutare l’opportunità di apportare eventuali modifiche.

 

DALL’1/9/2015

 

Considerato

 

– che l’art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24/9/2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;

– che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall’art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/2015 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l’INPS;

 

si conviene quanto segue

 

a decorrere dall’1/9/2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:

 

– di cui all’art. 17 dell’allegato “D” (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l’Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini;

 

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dall’1/9/2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 22/12/2015

Allegato D – Regolamento apprendistato sostituito dal Verbale di accordo 6/5/2013

 

[142] ALLEGATO E – Casse edili

 

I rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane e di FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si danno reciprocamente atto che il CCNL 1/10/2004 è coerente con gli impegni previsti:

 

– dall’Accordo nazionale 18/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

– dall’Accordo nazionale 19/9/2002 sullo statuto tipo delle Casse Edili;

 

– dall’Avviso Comune sottoscritto il 16/12/2003 presso il Ministero del Lavoro;

 

– dalla Convenzione 15/4/2004 stipulata con INAIL ed INPS.

 

Pertanto le Casse Edili costituite da ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL sono tenute a riconoscere la legittimità dell’applicazione del CCNL suddetto da parte delle imprese loro iscritte che siano aderenti a ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ASSOEDILI-ANSE-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI.

FENEAL-CGIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si impegnano a procedere, senza ulteriori ritardi, alla modifica degli Statuti e dei Regolamenti delle Casse Edili industriali nelle circoscrizioni in cui ancora non si è proceduto all’adeguamento, ai sensi e nei termini indicati dall’accordo nazionale 19/9/2002, richiamato dalla Convenzione nazionale 15/4/2004 sottoscritta in materia di DURC.

Mediante l’iscrizione alle Casse Edili industriali ovvero alle Casse Edili artigiane già esistenti, le imprese ed i lavoratori alla politica contrattuale delle organizzazioni rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.

La riscossione per il tramite delle Casse Edili industriali ed artigiane dei contributi nazionali di adesione contrattuale è regolata esclusivamente da accordi tra le parti nazionali stipulanti il presente contratto.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni che sono effettuate per il tramite delle Casse Edili al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall’obbligazione di corrisponderle con l’integrale adempimento degli obblighi verso le Casse medesime stabiliti dal presente contratto, dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dagli statuti e dai regolamenti delle Casse Edili.

I predetti obblighi sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale assolvimento.

Le Casse edili, con le modalità stabilite localmente, raccoglieranno dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese industriali che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni delle medesime per i lavoratori da esse dipendenti, una dichiarazione scritta di adesione al presente CCNL, agli accordi locali stipulati a norma del contratto medesimo, con formale impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Con l’iscrizione alle Casse edili le imprese ed i lavoratori sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

E’ posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che applicano il presente contratto una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui. Tale quota può essere aggiornata tramite accordo tra le Parti nazionali stipulanti il presente contratto.

L’importo della quota nazionale a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a proprio carico, alle Casse Edili con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento dei contributi. Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in due parti uguali da attribuire cumulativamente alle Associazioni e Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto di cui una parte di spettanza alla rappresentanza dei datori di lavoro e l’altra alla rappresentanza dei lavoratori.

Le Casse edili provvederanno a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza, salvo il caso di accordi diversi stabiliti tra le Parti nazionali stipulanti e le rispettive organizzazioni territoriali.

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto possono prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.25, maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui.

L’importo della quota a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alle Casse edili secondo le modalità ed alle condizioni da concordare localmente dalle Associazioni predette.

Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali, di cui una di spettanza delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e l’altra da attribuire cumulativamente alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.

 

– Dichiarazione comune –

Le Parti, al fine di operare una ricognizione dello stato di attuazione degli impegni sottoscritti e pervenire ad una razionalizzazione della situazione degli Enti bilaterali, concordano di aprire un tavolo di confronto che dovrà concludersi entro il 31/12/2004, contestualmente con il termine della stesura definitiva del presente CCNL.

 

[143] ALLEGATO F – Regolamento dell’anzianità professionale edile

 

1) All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

 

2) L’operaio matura l’anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dai lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.

L’erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

 

3) La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la pre^-vione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

 

Importi da valere per l’erogazione di maggio 2016:

 

N. delle erogazioni percepite Operaio 5° liv. Operaio 4° livello Operaio 3° livello Operaio 2° livello Operaio 10° livello
1a e 2a erogazione 0,1740 0,1612 0,1501 0,1337 0,1171
3a e 4a erogazione 0,3650 0,3382 0,3149 0,2806 0,2459
5B erogazione 0,5476 0,5075 0,4724 0,4207 0,3689
6a erogazione 0,5737 0,5317 0,4949 0,4407 0,3864
7a e 8a erogazione 0,7652 0,7090 0,6596 0,5876 0,5154
9a e successive erogazioni 0,9562 0,8860 0,8247 0,7344 0,6442

 

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell’art. 8 l’importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all’80% di quello dell’operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l’operaio al momento dell’accertamento del requisito, qualora risulti che l’operaio ha prestato la sua attività nell’ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l’importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall’INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all’operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.

 

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali, nel biennio precedente l’evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all’art. 21 del CCNL e erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell’operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.

 

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici dì cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

 

  1. a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al par. 6;

 

  1. b) a versare alla Cassa edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione al punto 3 dell’art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino per ogni lavoratore un numero di ore utili ai fini Ape inferiori a 100 ore e non giustificate, dovranno Integrare la contribuzione Ape ad un minimo di € 35,00 (trentacinque). Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato “Fondo per anzianità professionale edile”.

 

6) Agli effetti dell’accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a:

 

-assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall’INPS;

 

– assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;

 

– periodi dì astensione obbligatoria prima e dopo il parto;

 

– periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001

 

– assenze per donazione del sangue.

 

La Cassa edile artigiana registra altresì:

 

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell’operaio munita della necessaria documentazione, compresa l’attestazione dell’impresa in ordine all’effettivo godimento del congedo suddetto;

 

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell’operaio munita della certificazione necessaria e dell’attestazione dell’impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro;

 

3) agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1 e 2 nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS e dall’INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell’operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito;

 

4) nel caso in cui l’operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell’operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all’anzianità professionale edile;

 

5) l’operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si é trasferito;

 

6) lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti;

 

7) qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente regolamento e deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del “Fondo per l’anzianità professionale edile” è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive;

 

8) le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo:

 

 

9) la disciplina dell’istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

 

Principi d’indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC).

 

Le Parti sottoscritte

 

– viste le norme degli ultimi CCNL del settore in essere che prevedono la costituzione di un unico ente nazionale di coordinamento della bilateralità edile denominato SBC ed in particolare il capitolo “Sistema bilaterale delle costruzioni” del “Protocollo sulla bilateralità” inserito nell’accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato e PMI del 24/1/2014, di cui si riconferma la validità,

 

– considerato che SBC dovrà provvedere al coordinamento dell’attività degli enti bilaterali territoriali deputati alla attuazione di quanto previsto da tutti i contratti nazionali del settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative,

 

– considerata la necessità di conferire a detto ente anche la gestione del nuovo Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile,

 

convengono

 

che in virtù del Verbale d’intenti del 24/6/2015, nel processo di costituzione di SBC si applichino le seguenti linee d’indirizzo generali:

le sottoscritte Associazioni datoriali e sindacali di categoria, in quanto firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, saranno parti costituenti del nuovo Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale. Le stesse Parti, riunite nel Comitato della Bilateralità, concorreranno alla redazione dello Statuto e del Regolamento per definirne regole e governance.

Il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da CNCE, CNCPT e Formedil, sia il nuovo Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile;

Le parti sottoscritte si impegnano altresì ad attivarsi affinché i principi sopra richiamati ili materia di pari dignità e rappresentatività, vengano applicati anche negli enti territoriali, attraverso le opportune modifiche agli statuti in essere o in fase di revisione.

Le parti sottoscritte si impegnano infine a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della Bilateralità, al cui interno si preveda la costituzione di una apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall’attuazione dei principi sopra condivisi. All’esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.

 

 

Verbale di accordo 3/4/2019

 

Il giorno 3/4/2019, tra ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è sottoscritto Il presente verbale di accordo.

 

Le parti sottoscritte, in merito al Fondo Fnape convengono quanto segue.

 

– L’aumento, dall’1/4/2019, nella misura del 3% calcolato sulle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per le sole Casse Edili che, nel triennio settembre 2014/settembre 2017, risultano aver beneficiato di un differenziale positivo tra quanto ricevuto dal Fnape per l’erogazione Ape ordinaria e Ape 300 ore e quanto versato al Fnape stesso;

 

– l’incremento, dall’1/4/2019, dell’1% delle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per tutte le altre Casse Edili;

 

– le nuove aliquote risultanti dai precedenti punti sono riportate nell’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo;

 

– il calcolo del contributo minimo Ape su 130 ore.

 

Le parti convengono sulla necessità di un monitoraggio costante delle entrate e delle uscite del Fondo stesso, attraverso una rendicontazione trimestrale, che la Cnce invierà alla Commissione Fnape, nonché alle parti sociali per le relative valutazioni, ai fini della sua sostenibilità.

 

 

[143.1] Verbale di accordo 22/9/2022

 

Il giorno 22 settembre 2022, tra ANCE, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ACCI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è sottoscritto il presente verbale di accordo.

 

 

Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell’istituto dell’APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all’interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.

 

Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all’approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1° gennaio 2023.

Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull’andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell’Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l’attività concernente l’istituto dell’APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1° ottobre 2022, l’applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili/Edilcasse aderenti al FNAPE.

Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell’aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d’Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l’attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.

Al fine di perseguire l’azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che II numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1° ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1° ottobre 2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024.

 

Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un Tondo di garanzia, privilegiando i territori nonché lo Casse Edili/Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.

Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili/Edilcasse ancora non presenti.

 

FNAPE (tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)

 

Cassa Edile/Edilcassa aderente al FNAPE Aliquote regionali
VALLE D’AOSTA 3,91%
   
PIEMONTE  
Alessandria  
Asti  
Biella  
Cuneo  
Novara  
Torino  
Verbania  
Vercelli  
PIEMONTE 3,66%
   
LIGURIA  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona  
LIGURIA 3,59%
   
LOMBARDIA  
Bergamo  
Brescia  
Como e Lecco  
Cremona  
Mantova  
Milano  
Pavia  
Sondrio  
Varese  
Edilcassa Bergamo  
LOMBARDIA 3,70%
   
TRENTINO ALTO ADIGE  
Bolzano  
Trento  
TRENTINO ALTO ADIGE 4,00%
   
FRIULI VENEZIA GIULIA  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine  
FRIULI VENEZIA GIULIA 4,13%
   
VENETO  
Belluno  
CEIV PD+TV  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza  
VENETO 3,98%
   
EMILIA ROMAGNA  
Bologna  
Calec  
Cedaiier  
FCR  
Ferrara/Celcof/Cedaf  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Edili Reggio Emilia  
EMILIA ROMAGNA 3,43%
   
TOSCANA  
Arezzo  
Cert  
Falea  
Firenze  
Grosseto  
Livorno  
Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia  
Prato  
Siena  
TOSCANA 3,60%
   
MARCHE  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Macerata  
Pesaro  
CEDAM  
MARCHE 3,30%
   
UMBRIA  
Perugia  
Terni  
UMBRIA 3,95%
   
LAZIO  
Frosinone  
Latina  
Rieti  
Roma  
Viterbo  
Edilcassa Lazio  
LAZIO 3,18%
   
ABRUZZO  
Chieti  
L’Aquila  
Pescara  
Teramo  
ABRUZZO 3,43%
   
MOLISE  
Campobasso  
Edilcassa Molise  
MOLISE 3,04%
   
CAMPANIA  
Avellino  
Benevento  
Caserta  
Napoli  
Salerno 2,40%
   
PUGLIA  
Bari  
Brindisi  
Foggia  
Lecce  
Taranto  
Edilcassa Puglia  
PUGLIA 2,92%
   
BASILICATA  
Matera  
Potenza  
Edilcassa Basilicata  
BASILICATA 2,76%
   
CALABRIA  
Catanzaro  
Cosenza  
Reggio Calabria  
Edilcassa Calabria  
CALABRIA 2,17%
   
SICILIA  
Agrigento  
Caltanissetta  
Catania  
Enna  
Messina  
Palermo  
Ragusa  
Siracusa  
Trapani  
Edilcassa Sicilia  
SICILIA 2,43%
   
SARDEGNA  
Cagliari  
Nuoro  
Oristano  
Sassari  
SARDEGNA 2,86%

 

 

CNCE – COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

 

FNAPE – NUOVA ALIQUOTA REGIONALE ACCORDO 22 SETTEMBRE 2022

 

Contributo minimo APE mensile per lavoratore riparametrato in vigore da 1° ottobre 2022

 

CASSA EDILE/EDILCASSA che aderiscono al FNAPE NUOVA ALIQUOTA REGIONALE CONTRIBUTO APE CONTRIBUTO MINIMO 140 H CONTRIBUTO MINIMO 140 H (arrotondamento)
       
VALLE D’AOSTA 3,91 54,74 55
       
PIEMONTE 3,66 51,24 51
       
LIGURIA 3,59 50,26 50
       
LOMBARDIA 3,70 51,80 52
       
TRENTINO ALTO ADIGE 4,00 56,00 56
       
FRIULI VENEZIA GIULIA 4,13 57,82 58
       
VENETO 3,98 55,72 56
       
EMILIA ROMAGNA 3,43 48,02 48
       
TOSCANA 3,60 50,40 50
       
MARCHE 3,30 46,20 46
       
UMBRIA 3,95 55,30 55
       
LAZIO 3,18 44,52 45
       
ABRUZZO 3,43 48,02 48
       
MOLISE 3,04 42,56 43
       
CAMPANIA 2,40 33,60 34
       
PUGLIA 2,92 40,88 41
       
BASILICATA 2,76 38,64 39
       
CALABRIA 2,17 30,38 30
       
SICILIA 2,43 34,02 34
       
SARDEGNA 2,86 40,04 40

 

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Articolo modificato dal Verbale di accordo 25/3/2009

Articolo modificato dal Verbale di accordo 9/3/2010

Articolo modificato dal Verbale di accordo 30/3/2011

Articolo modificato dal Verbale di accordo 21/3/2012

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 10/2/2016

Articolo modificato dal Verbale di accordo 3/4/2019

Articolo modificato dal Verbale di accordo 14/5/2019

Articolo modificato dal Verbale di accordo 22/9/2022

 

[144] ALLEGATO G – Relazioni sindacali

 

Confartigianato, CNA, CASA, C.L.A.A.I., C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell’accordo interconfederale del 27/2/1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.

Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell’accordo del 27/2/1987 (previdenza, assistenza malattia, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l’impegno all’attuazione di quanto sopra indicato.

Nell’ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l’intesa delle parti.

Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:

 

  1. a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell’artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dal CCNL;

 

  1. b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;

 

  1. c) l’intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell’artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell’associazionismo dell’imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;

 

  1. d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche la fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;

 

  1. e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;

 

  1. f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopraindicati le parti realizzino le auspicate convergenze.

 

Al fine di verificare l’attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.

A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), h), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l’artigianato di competenza dell’ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le commissioni bilaterali regionali previste nell’accordo del 27/2/1987.

Le organizzazioni artigiane Confartigianato CNA, CASA, C.L.A.A.I. e le Confederazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., concordando sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.

In attuazione di quanto sopra si conviene:

 

1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.

In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.

 

2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.

 

3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l’articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal CCNL, dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l’istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.

 

4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.

 

5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell’accordo del 21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui allo comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.

Convenzionalmente ed i ai soli fini contabili delle quantità saranno ragguagliate rispettivamente:

 

– a lire 7.500 annue per dipendente per l’attività della rappresentanza (1° comma punto 1);

 

– a lire 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).

 

Detti valori varranno per l’attuale vigenza contrattuale.

 

6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.

 

7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l’unicità della rappresentanza dei lavoratori.

A partire dall’entrata in vigore del presente accordo e fino all’armonizzazione suddetta non si procederà all’elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.

 

8) Le parti riconfermano l’impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.

 

Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell’avviso scritto.

Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente la assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.

 

9) I rappresentanti di C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.

 

10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia – Legge 300/1970 – Legge 604/1966 – Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 c.c..

 

– Dichiarazione a verbale del ministro –

Il ministro dichiara che l’accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.

 

– Dichiarazione a verbale di C.I.S.L. e U.I.L. –

C.I.S.L. e U.I.L. dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell’attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture C.I.S.L. e U.I.L. presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3° e 4° comma dell’art. 31 della Legge 300/70 – Statuto dei diritti dei lavoratori.

 

La Confartigianato, la CNA, la CASA e la C.L.A.A.I. prendono atto di tale dichiarazione.

 

– Dichiarazione a verbale della C.G.I.L. –

La C.G.I.L. dichiara che procederà a designare ai livelli previsti congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.

Dato che l’accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la C.G.I.L. dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.

La C.G.I.L. definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.

Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.

 

Protocollo per il regolamento del fondo

 

1) Ai fini della gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS..

 

2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l’I.N.P.S. e secondo modalità previste nella specifica convenzione.

 

3) In carenza di attivazione della specifica convenzione I.N.P.S. entro il 31/7/1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.

 

4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo I.N.P.S. e in caso di costituzione e funzionamento dell’Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.

 

5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.

 

6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell’effettivo versamento.

 

7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.

 

8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.

 

9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuali e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.

A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.

 

10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.

 

11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.

 

12) Per l’attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell’accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al B punto 5) dello stesso.

 

13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1° del punto 7) resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo.

 

Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.

 

– Nota a verbale –

C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.

 

Confartigianato, CNA, CASA e C.L.A.A.I. prendono atto della nota a verbale.

Sono tenute all’applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20/5/1970, n. 300.

 

– Nota a chiarimento del settore edile –

A chiarimento dell’Accordo Interconfederale del 21/7/1988, tenendo conto della specificità dell’organizzazione del lavoro presente nei cantieri edili, C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e le Confederazioni dell’Artigianato firmatarie dell’Accordo sopra richiamato, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali di categoria del settore edile, precisano quanto segue:

 

– per il settore dell’edilizia, nel confermare la validità delle soluzioni adottate all’interno dell’Accordo interconfederale in merito alla rappresentanza sindacale, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell’accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categoria possono essere individuate diverse modalità applicative, fermo restando quanto previsto al punto 5 dell’Accordo interconfederale, in ordine al punto 2 del relativo Regolamento, tenuto conto della realtà delle Casse Edili Artigiane e dell’impegno di una loro estensione su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall’accordo di categoria del 19/3/1990.

 

[145] ALLEGATO H – Protocollo sulla trasferta

 

  1. Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sarà avviata a decorrere dall’1/7/2000 sulla base dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera B. La sperimentazione avverrà in ambito regionale in quanto fuori dall’ambito territoriale regionale resta l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove ha sede il cantiere salvo il caso di ambiti territoriali limitrofi appartenenti a Regioni diverse.

Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL, le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

 

  1. Fermo restando quanto stabilito in materia alla successiva intesa “Casse Edili” le parti demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE):

 

  1. di realizzare e rendere operativo il progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;

 

  1. di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.

 

C.1. Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo del territorio regionale/provinciale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.

L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

 

  1. L’impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.

 

  1. L’impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all’art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l’elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.

 

  1. La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l’importo dei salari ad essa denunciati nonché i versamenti effettuati dall’impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto 5.

 

  1. In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori è tenuta a rilasciare, su richiesta dell’impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del successivo punto D) ancorché appartenenti a diversi sistemi contrattuali.

 

  1. In caso di divergenze interpretative tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

 

  1. La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sarà tempestivamente portata all’esame del Ministero del Lavoro agli effetti dell’osservanza dell’art. 18 della legge 19/3/1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.

Le parti si incontreranno al termine di un anno dall’avvio della sperimentazione, al fine di valutare l’esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.

 

– Dichiarazione di parte –

Le Organizzazioni sindacali dichiarano che gli importi delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta saranno trasmesse alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori.

 

[146] ALLEGATO I – Protocollo sull’inserimento della manodopera proveniente dai paesi extracomunitari nel settore dell’edilizia

 

– Verificata la diffusa richiesta di reperire maestranze da destinare al comparto delle costruzioni, attualmente sempre meno disponibili sul mercato del lavoro nazionale;

 

– nel rispetto della legislazione nazionale vigente sui flussi di migrazione dei lavoratori provenienti da paesi extracomunitari;

 

– condividendo l’obiettivo di fronteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, anche attraverso l’attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni preposte;

 

– nell’intento di sviluppare azioni comuni che possano coordinare e stimolare l’inserimento di manodopera nel settore, anche superando problematiche procedurali e condizionamenti logistici che rischiano di ostacolare tale collocamento.

 

Le Parti:

 

– concordano di attivare iniziative idonee a facilitare le procedure per l’immigrazione di lavoratori extracomunitari, il loro inserimento civile, sociale ed alloggiativo, nonché la loro formazione.

 

A tal fine:

 

– promuoveranno accordi con le rappresentanze di Paesi extracomunitari interessati al collocamento di lavoratori edili nel nostro Paese ed intese con i Ministeri, le Prefetture ed altre Istituzioni nazionali competenti, per definire procedure omogenee allo scopo di facilitare l’inserimento al lavoro delle suddette maestranze;

 

– attiveranno un monitoraggio periodico delle richieste di manodopera sul territorio nazionale da parte delle imprese di costruzione allo scopo d’individuare in particolare: localizzazione territoriale, tipologia professionale delle maestranze, specifici settori d’intervento, eventuale disponibilità sulle fattispecie dei contratti d’assunzione;

 

– definiranno altresì tempi, modalità e procedure d’inserimento e formazione professionale delle maestranze

 

[147] ALLEGATO L – Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti

 

Visto l’art.12 dell’allegato “D” del CCNL 1/10/2004, le Parti stabiliscono che con effetto dall’1/1/2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente CCNL, potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO).

Presso ogni Cassa Edile sarà costituito un Fondo per l’assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l’erogazione delle provvidenze di cui al comma 1. Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l’impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all’art. 12 del presente CCNL e sarà pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L’impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dall’1/1/2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accordo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all’1% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all’Allegato “L” del CCNL 1/10/2004.

Condizioni per l’erogazione della prestazione sono:

 

– la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;

 

– l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;

 

– aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G. dell’apprendista;

 

– la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione;

 

– tale prestazione verrà anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

 

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’INPS, dell’autorizzazione all’intervento C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell’ipotesi in cui l’impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l’evento. In questo caso l’impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato.

 

 

DALL’1/9/2015

 

Considerato

 

– che l’art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24/9/2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;

– che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall’art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/2015 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l’INPS;

 

si conviene quanto segue

 

a decorrere dall’1/9/2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:

 

– di cui all’art. 17 dell’allegato “D” (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l’Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini;

 

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dall’1/9/2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 26/7/2012.

Articolo modificato dal Verbale di accordo 22/12/2015

 

[148] ALLEGATO M – Protocollo di intesa 18/12/1998

 

Il giorno 1/12/1998, tra l’ANCE, l’ANAEPA-CONFARTIGIANATO, l’ASSOEDILI/ANSE-CNA, la FIAE-CASARTIGIANI, la CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL; visto il CCNL 5/7/1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra l’ANCE, la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL che disciplina l’istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile visto il CCNL 27/10/1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell’edilizia ed affini stipulato tra l’ANAEPA CONFARTIGIANATO, l’ASSOEDILI/ANSECNA, la FIAE-CASA, la C.L.A.A.I. e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, che disciplina l’istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile Artigiana premesso che intendono:

 

  1. a) riaffermare comunemente la salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali;

 

  1. b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo a carico delle imprese l’uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;

 

  1. c) garantire alle imprese ed ai lavoratori appartenenti al settore dell’edilizia l’uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema delle casse Edili;

 

  1. d) realizzare l’amministrazione unitaria della gestione finanziaria delle Casse Edili;

 

– considerato che il sistema delle Casse Edili industriali ed artigiane è espressione dell’autonomia collettiva e che, pertanto, la regolamentazione dell’organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi di finanziamento è riservata alla contrattazione collettiva;

 

– ritenuto che l’autonomia contrattuale delle parti sottoscritte sia compatibile con l’applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d);

 

– riaffermato che le parti sottoscritte perseguono una politica di regolarità contrattuale e contributiva e di lotta contro il lavoro sommerso;

 

– considerata l’opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili; tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

 

[149] Art. 1

 

Le Organizzazioni nazionali firmatarie confermano le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali

 

[150] Art. 2

 

La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra ANCE e Federazioni nazionali dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali nonché dei contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni artigiane e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali, ferma restando l’unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.

Qualora tali contratti ed accordi nazionali riguardino istituti a gestione mutualistica non previsti dalla regolamentazione stipulata tra ANCE e Federazioni dei lavoratori sottoscritte, l’attuazione da parte della Cassa Edile avverrà previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte. In caso di aspetti specifici relativi ad istituti a gestione mutualistica derivanti da accordi territoriali, l’attuazione stessa avverrà previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte unitamente a quelle ad esse aderenti.

Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte si impegnano a definire una uguale base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

[151] Art. 3

 

In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile Artigiana, alle Associazioni Artigiane sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all’allegato.

Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni. Medesima rappresentanza diretta sarà assicurata alle Associazioni Artigiane sottoscritte, negli Enti e nelle Commissioni Nazionali costituiti dall’ANCE e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte.

Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui sopra sono indicati nell’allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

 

[152] Art. 4

 

L’ANCE e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte e le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a concordare ed attuare entro il 31/5/1999 le modifiche degli statuti e dei regolamenti degli Enti e delle Commissioni Nazionali e territoriali di cui sopra, necessarie per l’attuazione degli articoli 2 e 3 del presente protocollo.

 

[153] Art. 5

 

Le Associazioni Artigiane e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte assumono l’impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire nuovi Enti bilaterali (Casse Edili Artigiane, Enti Scuola e CPT), a non estendere l’area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare ad Enti bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore. Le Associazioni Artigiane sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese artigiane associate ad iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell’allegato uno.

 

[154] Art. 6

 

Nelle realtà territoriali dove è operante una Cassa Edile Artigiana costituita secondo le previsioni del CCNL di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire modalità e termini per ricondurre ad unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell’ambito di quanto stabilito al punto 2) dell’allegato uno.

Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel primo comma, al fine di dare attuazione anche a quanto previsto dall’art. 37 della legge 109/1994 le parti sottoscritte concordano di definire il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità di cui all’allegato due, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

 

[155] Art. 7

 

Tra le Associazioni sottoscritte sarà costituita una Commissione di nove componenti di cui tre dell’ANCE, tre delle Organizzazioni Artigiane sottoscritte e tre delle Federazioni dei lavoratori sottoscritte che esaminerà i problemi derivanti dall’attuazione del presente Protocollo.

All’esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie di cui all’art. 4.

Entro il 31/5/1999, la Commissione effettuerà inoltre la verifica dello stato di attuazione di quanto convenuto al primo comma dell’art. 6.

 

[156] Art. 8

 

La materia dell’attribuzione delle quote di adesione contrattuale è regolata con separato accordo tra ANCE e Associazioni Artigiane sottoscritte.

 

[157] Art. 9

 

Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Nazionale Unitario di previdenza complementare per i lavoratori del settore. L’accordo attuativo sarà stipulato tra le parti sottoscritte entro il 31/1/1999.

 

[158] Art. 10

 

Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente Protocollo sono correlati ed inscindibili tra loro.

 

[159] Art. 11

 

Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo che entrerà in vigore dalla data di stipula con validità fino al 31/12/2002.

Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle parti sottoscritte unitariamente intese comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.

Il Protocollo ha le caratteristiche dell’ultrattività e potrà essere sostituito solo con nuovo accordo.

 

[160] ALLEGATO UNO – Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza

 

1) Aree ad unicità di sistema

 

La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili negli Enti Scuola e nei CPT delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali Artigiane sottoscritte, è attuata con intesa locale, da definirsi entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula del presente accordo nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile Artigiana.

Eventuali divergenze saranno portate alla Commissione di cui all’art. 7 del presente accordo che deciderà entro i trenta giorni successivi.

Per l’accesso a quanto previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 è richiesta una soglia minima dell’imponibile contributivo delle imprese complessivamente aderenti alle Organizzazioni artigiane di cui al comma precedente, rapportata all’imponibile contributivo complessivo della Cassa Edile, pari all’8%.

Accertata la condizione di cui al comma precedente, alle Organizzazioni territoriali artigiane aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, sarà attribuito un posto nel Comitato di Gestione della Cassa Edile, qualora la rappresentanza paritetica del Comitato medesimo sia stabilita in 6 componenti e fino a 3 posti qualora la rappresentanza sia stabilita in 9 componenti.

Le deliberazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile sono assunte con il voto favorevole di 9 componenti nella prima ipotesi e di 14 componenti nella seconda ipotesi.

Analoga rappresentanza sarà attribuita nel Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

La rappresentanza spettante alle Associazioni Artigiane sottoscritte negli organi di gestione degli Enti e delle Commissioni Nazionali è stabilita in un terzo dei componenti di parte datoriale per ciascun organo.

Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti, salvo proroga di comune accordo tra le parti medesime.

 

– Dichiarazione comune –

Con riferimento al comma 4 del presente punto 1) le parti sottoscritte convengono di privilegiare la soluzione della composizione della rappresentanza in 9 componenti di parte datoriale e 9 componenti di parte sindacale.

 

2) Aree con pluralità di Casse Edili

 

Nei territori in cui è operante una Cassa Edile Artigiana, costituita secondo le previsioni del CCNL di riferimento, l’attuazione del sistema unitario con le condizioni ed i criteri di cui al presente allegato, sarà realizzata sulla base della seguente procedura:

 

  1. a) le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una verifica della situazione finanziaria, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese iscritti ai suddetti enti;

 

  1. b) tale verifica dovrà essere effettuata con l’assistenza di una Società di certificazione scelta di comune accordo a livello territoriale;

 

  1. c) fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza, le parti territoriali potranno pervenire ad intese diverse in relazione alla rilevanza delle imprese artigiane;

 

  1. d) la procedura suddetta dovrà essere esaurita entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo e le risultanze portate a conoscenza della Commissione Nazionale di cui all’art. 7 del presente accordo. Eventuali divergenze saranno ugualmente sottoposte in via definitiva alla suddetta Commissione che dovrà esaurire i lavori entro i successivi sessanta giorni.

 

L’attuazione del sistema unitario sarà completata entro il 31/12/1999.

 

[161] ALLEGATO DUE – Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità

 

1) Anche in attuazione dell’art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal CCNL 5/7/1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili artigiane derivanti dal CCNL 27/10/1995 (di seguito denominate Casse Edili Artigiane).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

 

2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30/9/1998.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.

 

3) Ai fini della maturazione del requisito per l’APE ordinaria a partire dal biennio 1/10/1996 – 30/9/1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili Artigiane.

Agli effetti dell’applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile Artigiana, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile Artigiana cui l’operaio risulta iscritto al momento dell’accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l’accertamento del requisito, l’operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile Artigiana, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile Artigiana, che provvedono ad erogare direttamente all’operaio l’importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

 

4) L’operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l’evento, presso Casse Edili o Casse Edili Artigiane.

La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile Artigiana presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’evento.

Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana deducono dall’importo della prestazione calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile Artigiana o viceversa sia dovuto a recesso dell’impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile Artigiana o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all’operaio interessato.

La quota suddetta è pari al cento per cento dell’importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l’evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, a seconda, rispettivamente, che al momento dell’evento l’operaio sia iscritto presso una Cassa Edile Artigiana o presso una Cassa Edile.

I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile artigiana o viceversa dovuti a recesso dell’impresa antecedente la stipula della presente ipotesi di Protocollo saranno regolati con gli accordi locali di cui all’allegato uno.

 

5) Le modalità per l’applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili Artigiane e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall’art. 7 del Protocollo.

 

6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l’esame di situazioni locali nelle quali l’applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

 

– Nota a verbale al Protocollo del 18/12/1998 –

1) Per gli accordi locali attuativi del Protocollo sono competenti:

– le Associazioni territoriali aderenti all’ANCE;

– le Organizzazioni territoriali degli artigiani aderenti alle Associazione artigiane sottoscritte;

– i sindacati territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

2) Laddove le Casse Edili artigiane sono costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell’applicazione del Protocollo si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna provincia.

3) Le Associazioni nazionali sottoscritte e quelle provinciali ad esse aderenti effettueranno in forma unitaria le nomine di cui all’art. 3 del Protocollo, con specificazione della Organizzazione artigiana di appartenenza.

 

[162] ALLEGATO N – Accordo nazionale 19/5/2000

 

Il 19/5/2000, in Roma, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL:

 

– in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18/12/1998;

 

– considerato che ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29/1/2000 per il rinnovo del CCNL 5/7/1995;

 

– considerato che tra le Organizzazioni artigiane e i sindacati nazionali sottoscritti è in corso la trattativa per il rinnovo del CCNL 27/10/1995.

 

Si conviene quanto segue:

 

[163] 1. Previdenza complementare

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del Protocollo 18/12/1998, è sottoscritto, contestualmente al presente accordo, l’accordo attuativo della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.

Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l’accordo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.

 

[164] 2. Casse Edili

 

Le parti confermano quanto regolamentato con il Protocollo 18/12/1998 per il sistema unitario di Casse Edili.

A decorrere dall’1/6/2000, le Casse Edili daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo 18/12/1998 nel rispetto delle condizioni stabilite in premessa dal Protocollo medesimo.

Le parti promuoveranno apposite riunioni per la definizione degli accordi locali attuativi del sistema unitario, con la partecipazione delle rispettive organizzazioni territoriali e/o regionali, anche per garantire l’uniformità dei costi tra imprese appartenenti a diverse organizzazioni al fine di determinare una generale situazione di perequata concorrenza.

In riferimento a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2 del Protocollo 18/12/1998, la Commissione trilaterale di cui all’art. 7 del Protocollo medesimo provvederà all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale entro il 31/5/2000.

Le parti nazionali sottoscritte procederanno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo ad una verifica delle attuazioni locali del Protocollo 18/12/1998.

L’ANCE e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad approvare entro il 30/9/2000 lo statuto-tipo delle Casse Edili, previo esame da parte della Commissione trilaterale di cui all’art. 7 del Protocollo 18/12/1998, che dovrà essere adottato per ciascuna Cassa entro il 31/12/2000.

A decorrere dall’1/6/2000 alle riunioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, del Formedil e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro saranno invitati a partecipare con voto consultivo due rappresentanti per ciascun organismo nazionale paritetico designati congiuntamente dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Entro il 30/9/2000 saranno ridefiniti gli statuti degli Enti paritetici nazionali al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo dei predetti rappresentanti delle Organizzazioni artigiane sottoscritte.

Nelle more del raggiungimento del sistema unitario degli Enti paritetici, anche gli Enti paritetici territoriali costituiti dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte e dai sindacati nazionali sottoscritti sono vincolati alle soluzioni definite dagli Organismi paritetici nazionali.

 

[165] 3. Quote di adesione contrattuale

 

In attuazione dell’art. 8 del Protocollo 18/12/1998 e della dichiarazione comune sottoscritta in pari data, le parti confermano che la materia dell’attribuzione delle quote territoriali di adesione contrattuale alle Associazioni artigiane sarà definita con gli accordi locali di cui all’Allegato 1 del Protocollo medesimo.

Gli accordi locali già esistenti in materia restano in vigore fino alla loro scadenza e possono essere consensualmente prorogati.

Le parti sottoscritte si riservano di definire con separato accordo la materia relativa alle quote nazionali di adesione contrattuale.

Agli effetti di cui alla presente materia non hanno rilevanza i criteri stabiliti per la composizione degli organi di Amministrazione del Fondo di previdenza complementare.

 

[166] ALLEGATO O – Protocollo sugli organismi bilaterali 23/7/2008

 

Le parti, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore che si è verificata negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti tra le parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso, al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.

Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli organismi paritetici, sia al livello nazionale che territoriale.

Occorre proseguire nell’analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.

In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un’azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e allo sviluppo del mercato del settore.

Non bisogna dimenticare l’importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell’edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al Durc, nonché in tema di sviluppo degli organismi paritetici (Formedil – CNCPT – Casse Edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.

E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell’edilizia hanno inciso sulle decisioni degli organi di Governo, quali l’obbligo di comunicazione delle assunzioni da assolversi il giorno prima della medesima e del cartellino di riconoscimento.

Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell’ottica di incentivare l’accesso al settore, all’avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.

È necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.

 

[167] Formazione

 

Le parti, con riferimento alla formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire otto ore annue di formazione, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l’azienda o presso le Scuole Edili, gli enti bilaterali per la formazione, con certificazione della formazione espletata, attraverso l’utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.

A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un’azione comune nei confronti di Fondartigianato affinché il contributo di cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.

 

[168] Istituzione della borsa del lavoro dell’artigianato delle costruzioni

 

La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: Durc, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14/5/2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell’edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l’intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.

Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil Nazionale un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.

Le parti affidano al Formedil Nazionale, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:

 

  1. ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola Edile e/o Ente paritetico equivalente, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscano i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;

 

  1. fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;

 

  1. favorire l’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;

 

  1. predisporre l’attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;

 

  1. incentivare gli accordi ministeriali per l’ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all’estero per l’inserimento e il collocamento nel settore.

 

Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

 

  1. a) l’assunzione, da parte delle Scuole Edili e/o Ente paritetico equivalente, di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;

 

  1. b) la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili e/o Ente paritetico equivalente;

 

  1. c) la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa in modo da poter prospettare le proprie candidature.

 

L’entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente accordo. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, il Formedil Nazionale presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l’approvazione dello stesso.

La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil Nazionale, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro. La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definitiva a livello ministeriale una norma che preveda l’invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa Edile Artigiana o Edilcassa territorialmente competente:

 

– la Scuola Edile e/o Ente paritetico equivalente nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l’elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;

 

– tali elenchi saranno visionati dalla Scuola Edile e/o Ente paritetico equivalente al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;

 

– la Scuola Edile o Ente paritetico equivalente effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;

 

– la Scuola Edile o Ente paritetico equivalente in una apposita banca dati, condivisa con la Cassa Edile Artigiana o Edilcassa territoriale ed un server nazionale, inserirà i nominativi di cui al punto precedente con la relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;

 

– tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell’impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.

 

Alla Scuola Edile o Ente paritetico è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.

Presso ciascuna Scuola Edile o Ente paritetico equivalente, con finalità formative, sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenza, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil Nazionale ed approvate dalle Parti Sociali firmatarie del presente Accordo.

Gli accordi di cui all’art. 42 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive presso la Cassa Edile Artigiana o Edilcassa.

Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil Nazionale.

 

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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[169] Lavoratori Migranti

 

In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e degli organismi bilaterali per la formazione.

Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell’ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di costituire una apposita Commissione paritetica per definire progetti volti a:

 

– razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d’origine dei lavoratori migranti;

 

– attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole Edili e gli enti bilaterali per la formazione;

 

– attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.

 

La Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.

Il Formedil dovrà determinare, entro il 31/12/2008, un piano di azioni che realizzi:

 

– la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;

 

– la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori emigranti;

 

– l’attuazione dei programmi di formazione interculturale.

 

[170] Sistema Bilaterale per la Sicurezza

 

Alla luce di quanto finora esposto e dell’importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all’argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati Paritetici territoriali e della CNCPT.

Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali Enti, attivandosi per la loro costituzione nei territori non coperti e attribuendo un ruolo di supervisione e di indirizzo degli stessi all’ente istituito al livello nazionale.

In tale ottica spetterà alla CNCPT verificare:

 

– i compiti e le funzioni proprie di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;

 

– il reale funzionamento di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;

 

– la congruità delle risorse spettanti a ciascun Ente sulla base del reale fabbisogno e dell’attività che il medesimo si appresta a svolgere;

 

– la competenza della struttura tecnica operante all’interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi;

 

– l’adozione da parte dei CPT dello statuto tipo.

 

Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri al livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l’attività degli enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall’altro deve essere finalizzato al miglioramento dell’operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.

 

[171] Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili

 

Le parti, considerata la volontà comune e condivisa di regolamentare l’accesso al settore dell’edilizia, attiveranno un confronto per definire i contenuti di una proposta per contribuire in sede parlamentare alla definizione di una normativa in materia.

A tal fine sarà costituita una Commissione che, inoltre, in attesa della emanazione della normativa in itinere, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di sicurezza sul lavoro studi la possibilità e le modalità di creazione di un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza e in termini di aggiornamento professionale.

A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.

Le parti inoltre propongono l’istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciata un apposito attestato di qualificazione.

 

[172] Enti Bilaterali

 

La centralità del ruolo svolto dalle casse edili su tutto il territorio nazionale, quale ente percettore degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l’obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.

Inoltre con l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva – DURC – e con l’evoluzione della normativa in materia di regolarità del rapporto di lavoro, di salute e sicurezza dei lavoratori gli enti bilaterali acquisiscono competenze nuove e, in parte di natura pubblicistica.

Permane poi l’esistenza di situazioni differenziate a livello territoriale riguardo all’attuazione degli accordi collettivi sugli enti bilaterali.

Considerato il comune interesse a valorizzare gli strumenti della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche del settore le parti concordano di attivare immediatamente un confronto sull’insieme delle tematiche della bilateralità, con particolare riguardo alla valutazione dello stato di attuazione e dei contenuti degli accordi pregressi in materia.

Le Parti riconfermando quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 43 del CCNL dell’1/10/2004, concordano di individuare presso la CNCE, la sede prioritaria di incontro del Comitato della Bilateralità in materia di Durc, una volta che tale principio sia stato recepito dall’intero sistema contrattuale delle costruzioni.

 

– Dichiarazione delle associazioni artigiane –

Le scriventi Organizzazioni Artigiane precisano che l’individuazione della sede della C.N.C.E. è da intendersi come scelta puramente logistica, rimanendo naturalmente distinti il ruolo politico e gli scopi del Comitato della Bilateralità istituito dalle parti.

 

[173] Cartellino di riconoscimento

 

Nell’ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (Legge n. 248/2006 – art. 36/bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla Legge n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell’edilizia concordano nell’attribuire alla CNCE l’incarico di predisporre il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del Lavoro quali elementi essenziali.

Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese edili del predetto tesserino da parte della Cassa Edile (Edilcassa) cui sono iscritte o da parte delle organizzazioni datoriali di appartenenza.

 

– Nota a Verbale –

Le Parti ritengono importante far evolvere l’attuale sistema di regolarità contributiva basata sulla correntezza ad un sistema nel quale la regolarità potrà essere certificata attraverso indici di congruità delle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera per i lavori pubblici e privati. A tal fine le Parti si adopereranno sull’apertura di un tavolo settoriale.

Le Parti, inoltre, nella prospettiva di aumentare la competitività delle imprese artigiane e di sostenere i livelli retributivi dei lavoratori, sono impegnate ad intraprendere un’azione comune nei confronti di Governo e Parlamento, agendo, all’interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.

In tale ambito, costituisce quindi un obiettivo strategico su cui converge l’interesse delle parti sociali:

 

1) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

 

E’ necessario ridurre il contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai, parificandolo alle misure in atto per gli altri settori. La riduzione non comporterebbe oneri per l’erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo. Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.

 

2) Decontribuzione dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi

 

Le Parti ritengono fondamentale decontribuire i trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi territoriali, da una parte, riducendo il costo del lavoro e dall’altra recando benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.

La disposizione legislativa infatti dovrà prevedere che:

 

– la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della disposizione stessa;

 

– i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;

 

– è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito;

 

– il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile (Edilcassa).

 

3) Regime contributivo e fiscale delle prestazione di mensa e trasferta

 

Occorre rivalutare, in misura percentuale pari alla variazione degli indici Istat, ai sensi dell’art. 51, co. 9, del D.Lgs. n. 314/97, gli importi e i relativi tetti delle voci retributive che godono di un particolare regime di esenzione dalla base imponibile previdenziale e cioè:

 

– l’indennità di trasferta che, dall’1/1/1998, non concorre a formare reddito nel limite di franchigia di € 46,48 e € 77,47 rispettivamente per le trasferte in Italia e all’estero, ex art. 51, co. 5, del D.Lgs. n. 314/97;

 

– l’indennità sostitutiva di mensa che, a decorrere dall’1/1/1998, ex art. 7 del D.Lgs. n. 56/98 non concorre a formare reddito fino all’importo complessivo di lire 10.240, attuali € 5,29, ex art. 51, co. lett. c) del TUIR.

 

Le Parti concordano di attivarsi affinché in tutti gli Organismi bilaterali presenti sul territorio nazionale (Casse Edili, Scuole Edili e CPT), nei limiti previsti degli Accordi nazionali, venga assicurato l’accesso della rappresentanza delle Associazioni artigiane.

 

[174] Verbale di accordo 31/1/2019

 

Il giorno 31/1/2019, tra ANAEPA – CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE – CASARTIGIANI, CLAAI Edilizia e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

 

Si conviene sul seguente verbale integrativo dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini del 24/1/2014.

 

Le Parti sottoscritte, richiamano le disposizioni contenute nel Protocollo di intesa del 18 dicembre del 1998 con riguardo al riconoscimento della salvaguardia delle autonomie contrattuali, nonché degli accordi sottoscritti il 23 e 24 giugno 2015 (punto 2 in materia di riconoscimento della rappresentanza).

Le Parti riaffermano la necessità di prevedere a carico delle imprese l’omogeneità dei livelli salariali e delle aliquote contributive, al fine di perseguire non solo parità di costi tra le imprese, ma anche di garantire alle stesse e ai lavoratori del settore dell’edilizia l’uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti ed erogati per il tramite del sistema delle Casse Edili e delle Edilcasse.

Per quanto sopra, le Parti affermano l’importanza di definire un assetto del sistema bilaterale, al livello nazionale, volto a garantire unità di intenti, coesione e pari rappresentanza delle parti firmatarie.

Le Parti concordano, altresì, sulla costituzione di un Fondo nazionale prepensionamenti e di un Fondo incentivo per l’occupazione secondo le modalità che saranno stabilite con specifici Regolamenti, sempre comunque nell’ottica di rendere unitario e omogeneo l’assetto della complessiva bilateralità nel settore edile come previsto nei successivi articoli.

 

Al vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i Lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell’edilizia ed affini è aggiunto il seguente allegato:

 

[175] ALLEGATO P – Nuove forme di Welfare contrattuale

 

[176] Fondo Sanitario

 

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA e FENEAL, FILCA e FILLEA si impegnano a partecipare, quali parti costituenti, al Fondo sanitario nazionale edile per l’assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del Regolamento del suddetto Fondo.

Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, con decorrenza dall’1/1/2019 sulle seguenti voci retributive:

 

– Minimo

– Contingenza;

– Edr;

– Its.

 

Tale contributo sarà versato per il tramite delle Cassa Edile o Edilcasse.

 

Resta fermo che, sino all’avvio fattuale del Fondo Sanitario nazionale, l’aliquota del contributo è quantificata nello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il complessivo contributo dello 0,60%; pertanto da tale data decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse Edili e Edilcasse.

Per gli impiegati, la contribuzione, da versarsi dall’1/1/2019, è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive

 

– Minimo;

– Contingenza;

– Edr;

– Premio di produzione.

 

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili/Edilcasse o direttamente al Fondo sanitario.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali

 

[177] Fondo Prepensionamenti

 

Le Parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il fondo “lavori pesanti e usuranti” di cui all’art. 105 del presente CCNL nel costituendo fondo prepensionamenti prevedendo una nuova aliquota dello 0,20% a partire del mese di gennaio 2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell’art. 25 del CCNL delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini del 24/1/2014.

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l’obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.

Le risorse accantonate a tale titolo nelle Casse Edili/Edilcasse fino alla data del 31 Dicembre del 2018 saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai di settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo , che formerà parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da una apposita commissione paritetica entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

 

[178] Fondo Incentivo Occupazione

 

A decorrere dall’1/1/2019 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili/Edilcasse un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione

 

– Minimo;

– Contingenza;

– Edr;

– Its.

 

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

Al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive nel settore, il contributo a favore degli impiegati da destinare al fondo sanitario solo per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 viene stabilito nella misura dello 0,52 mensile da calcolarsi sugli elementi sopra richiamati.

 

Per tutto quanto sopra espresso, le parti concordano, al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore delle maestranze, di alimentare i tre Fondi sopra richiamati con un contributo aggiuntivo di dotazione pari a allo 0,55% a carico delle aziende per i soli mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, di cui, lo 0,35% a favore del Fondo Sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,10% del Fondo Prepensionamenti e lo 0,10% del Fondo Incentivo Occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione

 

– Minimo;

– Contingenza;

– Edr;

– Its.

 

Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, vengano istituite apposite commissioni paritetiche che dovranno definire tutti gli aspetti tecnici, incluso la definizione degli statuti e dei regolamenti dei tre fondi sopra enunciati.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

 

 

– Dichiarazione a verbale –

Alla stregua del Fondo nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa, le Parti concordano che, sia il costituendo Ente unico nazionale Formazione e Sicurezza che assumerà le funzioni attualmente svolte da Formedii e Cncpt, sia tutti i nuovi organismi nazionali della bilateralità edile, le Associazioni artigiane siano soggetti costituenti.

Le parti sottoscrittrici concordano che tale previsione ricada anche per il Fondo nazionale APE che necessita di governance ed autonomia propria, da definirsi in sede di nuova regolamentazione.

Le Parti, in ordine al ruolo e alla funzione della CNCE, Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, confermano e si danno atto che i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili ed Edilcasse, demandati a tale ente, sono esclusivamente quelli affidati e circoscritti dalle Parti Sociali nazionali sulla base della previsioni contenute negli accordi e nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili, sottoscritti dalle Associazioni artigiane, dall’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) delle cooperative e delle piccole imprese con le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e dalle decisioni prese in seno al Comitato per la Bilateralità.

Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariare attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l’incidenza dei costi contrattuali del lavoro per le Imprese.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che le Casse Edili / Edilcasse devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.

In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l’efficacia dei servizi e l’efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariare attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l’incidenza dei costi contrattuali per le Imprese.

A tal proposito le Parti si incontreranno entro il mese di Febbraio 2019 per il prosieguo delle trattative in merito ai punti sopra espressi e ad altre tematiche specifiche del comparto artigiano.

 

Allegato P inserito dal Verbale di accordo 31/1/2019

 

 

[179] Verbale di accordo 23/12/2008

 

Il giorno 23/12/2008, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

– in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del protocollo di intesa 18/12/1998 e dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili;

 

– visto quanto contenuto al punto 5 dell’accordo nazionale del 14/12/2000

 

si conviene quanto segue:

 

  1. A decorrere dall’1/1/2009 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

 

  1. I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili che ne curerà la trasmissione alle Casse Edili.

 

[180] Elementi Retributivi Nazionali

 

(Valori orari)

 

Operai Totale
a) Operai di produzione  
Operai di quarto livello 8,77
Operaio specializzato 8,38
Operaio qualificato 7,75
Operaio comune 7,12
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti 6,21
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 5,80

 

 

[181] Protocollo sul Prevedi

 

In relazione ai dati forniti dal fondo Prevedi da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa:

 

– del non elevato numero di lavoratori iscritti rispetto ad una potenzialità del settore;

 

– dallo scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la COVIP ha concesso l’autorizzazione all’avvio del Fondo Prevedi;

 

– della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa e gestionale del fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali strutturati possono posizionarsi sul mercato in maniera efficace per garantire una valida prospettiva pensionistica ai lavoratori iscritti;

 

le Parti concordano sulla necessità di:

 

1) Favorire ed agevolare l’incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:

 

  1. a) Attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce, direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile. La stessa provvedere a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;

 

  1. b) Rendere praticabile l’adesione al fondo anche senza il versamento del TFR;

 

  1. c) Sottoscrizione nazionale di un protocollo utile a garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;

 

  1. d) Incaricare le Casse edili, coordinate da CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al fondo.

 

2) Avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico/giuridico per l’ipotesi di fusione/integrazione/accorpamento del Fondo Prevedi con altri Fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una commissione paritetica con il compito di prospettare alle Parti sociali nazionali, possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente accordo;

 

3) Mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal fondo.

 

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Protocollo inserito dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[182] Avviso Comune – Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile

 

La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E’ incontrovertibile che nell’edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse, anche nell’ottica di una valorizzazione delle imprese qualificate e di una necessaria normazione di accesso delle imprese al settore.

Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di Cigo e Cigs.

Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l’accesso, cosi come richiesto con gli Stati Generali del 14/5/2009.

Il sistema bilaterale edile, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai loro lavoratori, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l’occupazione.

Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 29 della legge n. 341/95.

Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l’attuale aliquota contributiva della CIGO attraverso un apposito decreto.

Attualmente le imprese edili artigiane versano per gli operai un’aliquota del 5,20%, a fronte dell’1,90% – 2,20% degli altri settori, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve rispetto alle imprese dell’industria edile.

Ad accrescere ulteriormente la disparità a sfavore delle imprese artigiane, grava l’impossibilità della proroga della Cigo, in quanto alle imprese dell’artigianato è concessa solo in presenza di riduzione di orario, a differenza dell’industria per la quale le proroghe sono ammesse anche in assenza di una pur parziale ripresa dell’attività lavorativa.

Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l’Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.

A fronte di questa riduzione, stimata nell’ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse Edili Artigiane territoriali un apposito Fondo finalizzato all’integrazione salariale dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.

I requisiti di accesso, la durata e l’ammontare dell’erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.

Le Parti nazionali, al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà, stabiliranno le percentuali nonché la periodicità con le quali, ciascuna Cassa Edile Artigiana territoriale, verserà in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE i contributi pervenuti nei Fondi territoriali.

 

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Accordo comune inserito dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[183] Accordo sul sistema delle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse

 

Accordo sul sistema delle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse tra l’ANAEPA-Confartigianato, CNA-Costruzioni, FIAE-Casartigiani e CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL,

 

 

premesso che le parti

 

– riconfermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;

 

– riconoscono le Casse Edili Artigiane e le Edilcasse quale strumento per l’attuazione dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali degli imprenditori firmatarie il presente accordo, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali;

 

– hanno ricercato condizioni per addivenire ad un sistema unico degli enti bilaterali di settore, che riconoscesse l’applicazione del presente CCNL in tutte le sue parti, senza peraltro pervenire ancora alla definizione di accordi in tal senso;

 

– continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscrittrici l’Avviso comune del 16/12/2003;

 

 

preso atto che

 

– l’evoluzione normativa e pattizia che affida alle casse edili ruolo e funzioni che rendono l’iscrizione a tali strumenti indispensabile per l’operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;

 

– alle casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;

 

– in diverse realtà territoriali, ove le Associazioni Artigiane hanno una significativa rappresentanza, il sistema delle Casse Edili Artigiane e delle Edilcasse non è operante;

 

– gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l’Avviso comune di settore, vanno confermati e perseguiti in tempi celeri;

 

– ove non si pervenga alla sottoscrizione di un accordo quadro nazionale sulla disciplina unitaria degli enti bilaterali entro e non oltre il 31/12/2010;

 

 

le parti concordano:

 

– di garantire la sottoscrizione delle contrattazione integrativa territoriale;

 

– di garantire la piena attuazione del CCNL attivando le necessarie iniziative, ove possibile, per procedere alla costituzione degli enti bilaterali previsti dal vigente CCNL;

 

– laddove si riscontrino le possibilità operative, anche al fine della non proliferazione di nuovi enti, di pervenire ad accordi per estendere l’operatività delle Casse Edili Artigiane e delle Edilcasse, ad operare in aree limitrofe.

 

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Accordo inserito dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[184] Protocollo RLST

 

[185] Art. 1 Ambito di attività

 

Per tutte le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, le parti convengono che le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza individuato nell’ambito territoriale (RLST).

 

[186] Art. 2 Designazione elezione e nomina

 

Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore tramite comunicazione scritta alle Associazioni Artigiane Edili territoriali, al Comitato Paritetico territoriale ed all’impresa dalla quale proviene il lavoratore.

 

[187] Art. 3 Attribuzioni

 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 il RLST, attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercita, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:

 

  1. a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;

 

  1. b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’impresa ovvero nell’unità produttiva;

 

  1. c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori e del medico competente

 

  1. d) è consultato dal Comitato Paritetico Territoriale e dall’Ente Scuola in merito all’organizzazione della formazione;

 

  1. e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

 

  1. f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

 

  1. g) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

 

  1. h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

 

  1. i) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008;

 

  1. j) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

 

  1. k) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

 

  1. I) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.

 

Il RLST riceve una formazione adeguata come previsto dal successivo art. 7 e, comunque, non inferiore a quella prevista al comma 7 dell’art. 48 del D.Lgs. 81/2008. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, nonché quanto previsto al comma 1, punto r) dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008. Entrambe i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.

 

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Protocollo inserito dal Verbale di accordo 16/12/2010

 

[188] Verbale di accordo 23/3/2011

 

Il giorno 25/3/2011, tra ANCE, ANAEPA – CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL – LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, PSL-AGCI, ANIEM-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente accordo quadro.

 

considerato

 

– l’art. 1 comma 47 della Legge n. 220/2010 che, in attuazione dell’art. 53, comma 1, del D.Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, ha dettato nuove disposizioni in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività quali, a mero titolo esemplificativo, lavoro straordinario, lavoro a turni età;

 

– la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14/2/2011, con la quale sono state date indicazioni in merito a tale disciplina;

 

– l’assetto contrattuale del settore delle costruzioni che ha già un secondo livello di contrattazione territoriale diffuso su tutto il territorio nazionale, integrativo dei rispettivi contratti collettivi nazionali;

 

le parti si danno atto

 

che gli accordi territoriali stipulati in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legislazione in materia, recepiscono integralmente quanto contenuto nei relativi contratti collettivi di settore, relativamente alle voci della retribuzione che potranno essere oggetto, nell’anno 2011, di agevolazione fiscale del 10%, in quanto legate ad incrementi della produttività;

 

– che tali accordi saranno rivolti a tutte le imprese del settore che applicano i relativi contratti collettivi territoriali.

 

Accordo inserito dal Verbale di accordo 25/3/2011

 

[189] ALLEGATO ACCORDO TERRITORIALE

 

Oggi _______________ , presso _____________. sede della ____________ territoriale

 

TraFENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e ANCE (provincia), (eventualmente anche) ANIEM – CONFAPI (provincia), ecc. (provincia),

 

Premesso

 

– che dal combinato disposto dell’art. 53, co. 1 del D.Legge 78/2010 e art. 1, c. 47 della Legge n. 220/2010 emerge che per il 2011 la proroga dell’agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal medesimo D.Legge n. 78/2010 e con l’aliquota del 10% prevista dal D.Legge n. 185/2008;

 

– che, in particolare, l’art. 53, co. 1, del D.Legge n. 78/2010 stabilisce che saranno oggetto di agevolazione fiscale, mediante l’imposizione dell’imposta sostitutiva del 10%, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegata ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

 

le parti concordano che

 

– per l’anno 2011 le disposizioni di cui al Ccnl Nazionale del settore dell’edilizia applicato dalle imprese e dai datori di lavoro, stipulato da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, ANCE, (eventualmente anche) ANIEM – CONFAPI, ecc.. sopra riportate, che non attengano agli elementi fissi della retribuzione, ma siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono recepite dal presente accordo, in base a quanto disposto dalla circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14/2/2011;

 

 

[190] Verbale di accordo 31/3/2011

 

Il giorno 31/3/2011, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, PSL- AGCI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

– in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del protocollo di intesa 18/12/1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

 

si concorda quanto segue

 

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’elemento distinto della retribuzione (EDR), dall’indennità territoriale di settore (ITS) e dall’elemento economico territoriale (EET).

 

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dall’1/3/2011, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

 

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l’Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

 

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

 

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

 

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle partì sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo tenitoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

[191] Elementi Retributivi Nazionali

 

(Valori orari)

 

Operai Totale
a) Operai di produzione  
Operaio di quarto livello 9,29
Operaio specializzato 8,84
Operaio qualificato 8,18
Operaio comune 7,47

 

[192] Verbale di accordo 22/6/2011

 

Il giorno 22/6/2011, tra ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo.

 

In relazione all’Accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 23/7/2008:

 

– vista la previsione contenuta nell’art. 77 relativa al possesso del patentino per i lavoratori che utilizzano macchine complesse;

 

– visto l’Accordo del 16/12/2010 con il quale le Parti rinviano l’entrata in l’entrata in vigore del citato articolo all’1/7/2011;

 

– vista la mancata progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino per il settore Artigianato, da parte del Formedil a cui lo stesso art. 77, demandava la progettazione;

 

Le Parti convengono che l’effettiva entrata in vigore del citato art. 77 del CCNL del 23/7/2008, sia prorogata all’1/1/2012.

 

 

 

[193] Verbale di accordo 19/7/2012

 

Il giorno 19/7/2012, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI PL, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

– in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18/12/1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

 

si concorda quanto segue

 

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall’indennità territoriale di settore (ITS).

 

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dall’1/7/2012, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

 

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l’Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

 

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

 

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

 

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

[194] TABELLA

 

ELEMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI

 

(VALORI ORARI)

 

Operai Totale
a) Operai di produzione  
Operaio di quarto livello 9,50
Operaio specializzato 9,07
Operaio qualificato 8,36
Operaio comune 7,65

 

 

[195] Protocollo sull’intervento delle Parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti Paritetici nazionali e territoriali

 

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Edilcasse, Scuole Edili e CPT Artigiani) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell’operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

In relazione quindi

 

– alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l’operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;

 

– alla necessità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell’Ente medesimo:

 

le parti concordano che:

 

1) per le Casse Edili Artigiane e Edilcasse, la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell’___% della massa salariale dell’esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell’esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.

Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ___% delle rispettive entrate.

Le Parti affidano agli Enti nazionali il compito di monitorare la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi dalla firma del presente protocollo.

Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere comunicate alle parti sociali nazionali di riferimento e segnalate all’Ente paritetico nazionale di riferimento per l’approvazione.

Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.

 

2) L’assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.

 

3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute negli Statuti tipo sottoscritti dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.

Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto negli Statuto tipo definiti dalle parti sociali nazionali di riferimento.

Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare i bilancio tipo secondo quanto definito dalle parti sociali nazionali.

 

4) Viene confermato l’obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali, corredato da una relazione sull’attività degli stessi, venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all’anno del bilancio di riferimento.

 

5) Viene confermato, altresì, l’obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione comune agli altri Enti territoriali scelta tra quelle indicate a livello nazionale.

 

6) Viene istituito l’obbligo, a decorrere dall’attuale esercizio (2011/2012), a carico della Cassa Edile Artigiana o Edilcassa, di affidare alla Società di revisione, l’incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, laddove presenti, nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali.

 

7) Viene affidato ad una Società di certificazione l’incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all’attività che le parti sociali hanno loro affidato.

 

8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l’elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.

 

9) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all’Ente paritetico territoriale, informandone le parti sociali di riferimento, di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l’Ente nazionale provvedere ad intimare all’Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza qualificata con il voto favorevole dei 2/3, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell’Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l’inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali di riferimento, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell’Ente.

Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali dei nuovi organi (Presidente, Vice Presidente e Consiglio di Amministrazione, o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

10) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:

 

– mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;

 

– mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;

 

– mancata attuazione del CCNL e degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;

 

– impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;

 

– rilascio del Dure in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;

 

– mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT;

 

– mancata effettuazione delle iniziative di formazione obbligatorie.

 

11) Gli Enti paritetici nazionali dovranno effettuare periodiche verifiche e controlli potendo, comunque, effettuare in ogni momento una ispezione a campione sull’operato dei propri Enti territoriali, i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali, secondo gli indirizzi definiti dalle parti sociali di riferimento.

 

12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d’accompagno sull’attività preventivata e svolta.

 

13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.

 

14) Le parti concordano che le clausole contenute nel presente protocollo saranno recepite nella prossima stesura del CCNL del 23/7/2008 come integrato dal successivo accordo del 16/12/2010; ritengono altresì necessario che le stesse siano armonizzate con le clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.

 

Nella logica dell’armonizzazione della contrattazione le parti recepiscono quanto segue:

 

Protocollo inserito dal Verbale di accordo 26/7/2012.

 

[196] Accordo sull’incompatibilità negli Enti paritetici

 

nell’eventualità che sussistano casi in cui una stessa persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l’Organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo a far cessare tale situazione di incompatibilità.

Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettueranno una verifica congiunta di tali situazioni.

 

– Dichiarazione delle parti –

Nella logica dell’unicità del sistema bilaterale, le Parti si impegnano al suo generale superamento, sul tavolo della bilateralità.

 

Accordo inserito dal Verbale di accordo 26/7/2012.

 

[197] Verbale di accordo 5/12/2012

 

Il giorno 5/12/2012, tra l’ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAII e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente accordo.

 

In relazione all’Accordo del CCNL Edilizia Artigianato del 23/7/2008:

 

– Vista la previsione contenuta all’art. 77 relativa al possesso del patentino per i lavoratori che utilizzano macchine complesse;

 

– visto l’Accordo del 13/6/2012 con il quale le Parti rinviano l’entrata in vigore del citato articolo al 31/12/2012;

 

– vista la mancata progettazione dei percorsi formativi specifici delle procedure di rilascio del patentino per il settore Artigianato da parte del Formedil a cui lo stesso art. 77 demandava la progettazione;

 

le Parti convengono che l’effettiva entrata in vigore del citato art. 77 del CCNL del 23/7/2008, sia prorogata al 30/6/2013.

 

[198] Verbale di accordo 12/12/2012

 

Il giorno 12/12/2012, tra l’ANAEPA Confartigianato, la CNA Costruzioni, la FIAE Casartigiani, la CLAII e la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEAL-UIL si è stipulato il seguente accordo per la proroga della disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante di cui al “Testo unico dell’apprendistato” (D.Lgs. 167/2011).

 

Considerato che

 

– il D.Lgs. 14/9/2011 n. 167 “Testo unico dell’apprendistato” attuativo della delega contenuta nell’art. 46 della Legge 4/11/2010 n. 183, ha riformato integralmente la normativa in materia di apprendistato;

 

– l’Accordo Interconfederale del 3/5/2012 con cui è stata definita, per tutti i settori dell’Artigianato, la disciplina transitoria dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 14/9/2011 n. 167, scade il 31/12/2012;

 

le parti in epigrafe indicate convengono

 

di prorogare gli effetti del suddetto Accordo Interconfederale fino alla data del 12/5/2013.

 

 

[199] Verbale di accordo 9/4/2013 sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere in Italia

 

Il giorno 9/4/2013, tra il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, l’ANCE, l’ANAEPA-CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, l’ACI – Cooperative di Produzione e Lavoro, l’ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie.

 

Visto

 

– il D.Lgs. n. 72/2000 di attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;

 

– gli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di appalto e distacco;

 

– la nota del Ministero del Lavoro n. 24/2007 in tema di applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere;

 

– la nota del Ministero del Lavoro n. 6/2009 in tema di imprese straniere, distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale, normativa DURC, autocertificazione regolarità contributiva;

 

– la nota del Ministero del Lavoro n. 33/2010 in tema di condizioni di lavoro e regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea;

 

– la Comunicazione CNCE n. 346/2008 e successive in materia di regole Durc;

 

– il vademecum sul distacco dei lavoratori nell’Unione Europea ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese del novembre 2010, pubblicato dal Ministero del Lavoro;

 

 

Si concorda quanto segue

 

  1. la normativa sopra riportata costituisce parte integrante del presente protocollo;

 

  1. le imprese distaccanti comunitarie dovranno provvedere all’iscrizione in Cassa Edile del personale distaccato laddove nel paese di origine non sia prevista una copertura analoga a quella prevista per i lavoratori nazionali;

 

  1. in tal caso, alle Casse Edili, ai fini della verifica della regolarità contributiva e retributiva, dovrà essere presentata la documentazione afferente il distacco stesso contenente, in particolare, il contratto di appalto o subappalto che giustifichi il distacco, il modello A1, copia delle buste paga emesse dall’impresa distaccante, nonché copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, laddove il lavoratore rimanga iscritto presso l’Ente assicuratore del paese d’origine, e il rispetto delle condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia;

 

  1. la CNCE, ai fini di quanto previsto al punto 2, si impegna a stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali sussistano condizioni di reciprocità quanto ai trattamenti erogati dal sistema Casse Edili italiano;

 

  1. le Direzioni Territoriali del Lavoro provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche presso le Casse Edili competenti circa l’iscrizione dei lavoratori distaccati;

 

  1. le Casse Edili provvederanno a segnalare alle Direzioni territoriali del Lavoro eventuali anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio italiano;

 

  1. le parti si impegnano a promuovere un collegamento diretto tra DTL, Parti sociali, Casse Edili, Cpt e Scuole Edili per lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire non solo la regolarità del mercato ma anche l’adeguamento dei livelli di formazione dei lavoratori distaccati nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza nei cantieri;

 

  1. il sistema di reciproca informativa tra le Dtl, le Casse Edili, le Scuole edili e i Cpt sarà attuato anche con riguardo alle imprese straniere non comunitarie che operino in territorio italiano con distacco di personale ai sensi del D.Lgs. n. 72/2000.

 

[200] Verbale di accordo 6/5/2013 – Proroga apprendistato

 

Il giorno 6/5/2013, tra ANAEPA / CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, DIPARTIMENTO EDILE CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

 

Con riferimento al rinnovo dell’Allegato D (Apprendistato) del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili del 23/7/2008 e smi. sottoscritto in data odierna, le Parti, tenuto conto della decorrenza dello stesso previsto per l’1/6/2013, concordano di prorogare fino al 31/5/2013 le disposizioni dell’Accordo interconfederale del 3/5/2013.

 

[201] VERBALE DI ACCORDO 24/1/2014

 

Il giorno 24/1/2014, tra ANAEPA – CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI, Dipartimento Edile CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 23/7/2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini.

 

La presente ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2013 e scadrà il 31/3/2016.

 

[202] Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro

 

Lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nel settore delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata su tutto il territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione ed il coordinamento tra gli Enti scuola ed i Comitati Paritetici Territoriali (CPT).

A tal fine le Parti impegnano le rispettive competenti Associazioni territoriali a promuovere la ricerca di accordi fra tutte le parti sociali del proprio territorio, per la definizione di Enti Bilaterali unitari rappresentativi di tutto il sistema imprenditoriale, possibilmente su scala regionale.

In mancanza di un accordo intervenuto entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente intesa, le Parti impegnano le rispettive Associazioni Territoriali competenti a provvedere alla costituzione delle Scuole Professionali Edili e/o del Comitati Paritetici per la salute e sicurezza Territoriali o Regionali sul territorio di loro competenza ove sono presenti le Casse Edili Artigiane, o dove non si siano create le condizioni per la partecipazione a pieno titolo agli organismi paritetici di settore delle Parti firmatarie del presente accordo.

Le parti impegnano le competenti Associazioni territoriali a ricercare soluzioni unitarie all’interno del sistema nazionale che fa riferimento a CNCPT e FORMEDIL utilizzando le specifiche competenze di indirizzo e di supporto.

Il CPT è l’Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle Imprese ed ai lavoratori, nell’interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita, nelle Imprese che applicano il presente contratto o aderiscono ad una dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto o partecipano ad una Cassa Edile partecipata dall’organizzazione firmataria cui aderiscono, le seguenti attività:

 

1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nel cantieri edili;

 

2) svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi, secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;

 

3) assiste imprese e lavoratori ad implementare tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

 

4) informa e aggiorna dirigenti e preposti in materia di sicurezza all’interno dei cantieri.

 

Al fine e per l’esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale dalle organizzazioni firmatarie del presente contratto; la quantificazione del contributo deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite nei cantieri, programmabili annualmente nell’ambito territoriale.

Il contributo di cui al comma precedente, individuato a livello territoriale, sarà destinato alle finalità proprie del CPT territorialmente competente, tenendo conto che alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all’interno dei cantieri, non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle Parti sociali nazionali, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Il contributo al CNCPT, dovuto dai CPT aderenti, partecipati dalle parti firmatarie del presente CCNL è stabilito dalle Parti Nazionali suddette.

Per una maggior efficienza ed efficacia degli enti paritetici, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti, le Parti demandano ai prossimo rinnovo del CCNL l’analisi e la costruzione di modelli bilaterali che possano semplificare, razionalizzare e rendere più efficienti l’analisi e la costruzione di modelli bilaterali che possano semplificare, razionalizzare e rendere più efficienti i sistemi oggi esistenti. Nelle more, le parti territoriali, potranno valutare, nell’ambito degli accordi in essere e dei relativi enti bilaterali di categoria, la ricerca di tutte le sinergie possibili sul piano organizzativo ed operativo.

Le Parti nazionali predisporranno, con il supporto degli enti paritetici nazionali, uno schema-tipo di Statuto, al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.

Tale disposizione potrà essere applicata anche nelle realtà in cui, ai sensi dell’art. 83 del suddetto CCNL, già sussistono Enti paritetici territoriali unificati (Scuole edili o enti bilaterali per la formazione e Comitato paritetico territoriale).

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate, su espressa richiesta delle imprese, dai tecnici individuati dal CPT, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, seguendo i criteri stabiliti dagli accordi territoriali, fatti salvi i casi di intervento urgente individuati e segnalati al CPT dai propri tecnici.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell’ambito del singolo cantiere, l’Ente paritetico territoriale procederà, laddove compatibile con le proprie esigenze tecnico-organizzative, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti nella prima visita.

Gli interventi formativi, informativi e l’addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall’impresa in collaborazione con il CPT o l’ente unificato, nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, prevalentemente durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l’Ente scuola, in collaborazione con il CPT, un’adeguata e specifica formazione. L’informazione e l’aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all’interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le organizzazioni firmatarie il presente CCNL provvederanno, con il supporto degli Enti paritetici nazionali alla redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le attività di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale, saranno di norma svolte presso gli Enti paritetici previsti dal presente protocollo; le modalità, la durata minima dei corsi nonché tutte le altre materie inerenti, sono stabilite in ottemperanza a leggi ed accordi.

È affidata ai CPT la formazione specifica di cantiere per la gestione delle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stesso nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.

II CPT e l’Ente scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell’erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle parti sociali nazionali su proposta del FORMEDIL nazionale.

Al fine di omogeneizzare l’attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il coordinamento regionale dei CPT afferenti la regione di appartenenza.

Tali coordinamenti, ferma restando l’autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee-guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell’attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale, e coordinarsi con i CPT di altra derivazione contrattuale.

 

[203] Protocollo sulla Bilateralità

 

Legittimazione contrattuale.

 

L’applicazione su tutto il territorio nazionale dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, compreso, quindi, anche quello per i dipendenti delle imprese artigiane edili e delle medie e piccole imprese industriali ed affini, è alla base di un corretto andamento delle relazioni sindacali tra Associazioni datoriali ed Associazioni sindacali dei laboratori, nonché del riconoscimento degli enti da parte delle istituzioni pubbliche.

In questo ambito, le norme contrattuali e la legislazione vigente, demandano agli organismi paritetici/enti bilaterali la gestione di importanti funzioni nei confronti di imprese e lavoratori del comparto.

Conseguentemente tutti gli enti paritetici previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale dell’edilizia delle parti sottoscrittrici il presente protocollo sono costituiti ed hanno possibilità di operare in quanto strumenti di attuazione della contrattazione sopra citata.

La loro legittimazione, rispetto a funzioni di natura pubblicistica, non può prescindere da tale presupposto.

Ne consegue che gli Enti Bilaterali/Organismi Paritetici sono legittimati allo svolgimento di tali funzioni solo nella misura in cui riconoscano ed attuino, in tutte le loro parti, i contratti di lavoro sottoscritti dalle parti sociali sopra indicate, e siano partecipati, in misura paritetica e secondo criteri di rappresentatività e pari dignità, dai soggetti che tali contratti determinano.

 

Razionalizzazione degli Enti territoriali.

 

L’attuale momento congiunturale del comparto pone l’esigenza di procedere ad una attenta verifica della gestione funzionale ed economica di tutti gli Enti territoriali che gestiscono parti contrattuali e accordi, per conto sia delle imprese rappresentate dalle Organizzazioni Artigiane, sia dei lavoratori, su tutto il territorio nazionale.

Rispetto alle esigenze di razionalizzare l’attuale struttura degli Enti territoriali, le Parti Sociali individuano, come livello tendenziale ottimale, quello regionale, o, in alternativa, di estendere l’operatività degli enti esistenti in aree limitrofe anche interregionali, fatte salve consolidate ed efficienti esperienze territoriali. Resta inteso che il campo di applicazione del secondo livello di contrattazione, deve coincidere, di norma, con quello del nuovo ente bilaterale e sarà definito dalla PPSS interessate.

Ferma restando la necessità di mantenere separate le gestioni finalizzate alla realizzazione dei diversi obiettivi per i quali tali Enti sono stati costituiti (mutualità, formazione, promozione della salute e sicurezza) si ritiene necessario, perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza.

Sussiste la necessità di definire parametri dimensionali e di efficienza minimi sulla base dei quali valutare o promuovere ipotesi di accorpamento delle strutture esistenti.

Tali parametri, in quanto riferiti a situazioni ed impegni contrattuali specifici, saranno definiti congiuntamente dalle Parti sociali.

Rispetto alla questione dell’efficienza, le Parti Sociali, ritengono irrinunciabile l’applicazione da parte di tutte le Casse Edili e su tutto il territorio nazionale, del CCNL sottoscritto dalle Associazioni Artigiane e da FENEAL, FILCA e FILLEA nonché dei relativi Contratti collettivi territoriali di secondo livello, ritenendo che essa vada perseguita anche attraverso una sana gestione delle strutture sulla base della trasparenza nei risultati.

Le Parti inoltre concordano e ribadiscono che, a questo punto, vanno definiti impegni precisi in ordine all’attuazione di quanto previsto dall’accordo del ‘98 in materia di condivisione della gestione degli Enti Bilaterali e che, in questa fase, sia imprescindibile rendere concreti i principi di esclusività e rappresentatività di tutte le Parti, per consentire che gli Enti Bilaterali riformati siano strumenti di reale attuazione di tutti i sistemi contrattuali, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro dipendente del comparto edile.

Le Parti Sociali sono conseguentemente impegnate a promuovere e favorire i processi sopra richiamati e convengono nella impellente esigenza di una revisione dello Statuto tipo.

 

Rappresentatività ed enti bilaterali

 

Al fine di assicurare in maniera uniforme l’applicazione del presente CCNL sull’intero territorio nazionale, le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, si impegnano a realizzare per i territori in cui le Casse Edili non abbiano adottato le disposizioni contenute nell’accordo del 19/9/2002 sugli Statuti Tipo, ovvero laddove non venga garantita l’adeguata e proporzionale partecipazione delle rappresentanze delle OO.AA. con nomine diretta negli organismi direttivi dei sistemi bilaterali territoriali e ove non vengano riconosciute le relative quote di adesione contrattuale, opportune iniziative volte al riconoscimento della piena e completa rappresentatività.

Nel caso di mancata realizzazione di tali obiettivi entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente contratto, le parti firmatarie attueranno le scelte più idonee alla soluzione del problema anche attraverso la realizzazione di enti bilaterali di nuova costituzione, attuando specifiche soluzioni contrattuali concordate tra i livelli territoriali interessati ed il livello nazionale.

Entrambe le soluzioni saranno finalizzate alla salvaguardia ed al riconoscimento dell’autonomia contrattuale del comparto artigiano.

Le parti riconfermano che la contrattazione del comparto artigiano si basa su due livelli contrattuali aventi pari cogenza: uno nazionale ed uno regionale (fatte salve le realtà provinciali attualmente vigenti)

Tutti gli enti Bilaterali saranno lo strumento fondamentale e indispensabile per l’applicazione degli impegni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che, in base ed in ottemperanza ad un congruo piano di fattibilità, consenta di garantire, al costituendo Organismo bilaterale, una gestione economica efficace, efficiente e coerente con i compiti ad essa affidati, rappresentando, in prospettiva, tutto il mondo del lavoro del comparto edile artigiano.

Per l’applicazione di quanto sopra concordato, entro il mese di gennaio 2014 sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per il monitoraggio dell’applicazione del presente paragrafo sull’intero territorio nazionale.

 

Sistema Bilaterale delle Costruzioni.

 

Il sistema bilaterale dell’artigianato si riconosce nel sistema nazionale degli enti paritetici nazionali partecipati da tutte le rappresentanze del settore ed afferma la necessità della sua gestione unitaria.

Le attuali commissioni nazionali, CNCE, FORMEDIL e CNCPT, andranno riorganizzate in base a principi di rappresentanza, efficienza ed efficacia, giungendo alla costituzione di un unico ente nazionale (denominato SBC) che svolga le funzioni attualmente previste dalle richiamate commissioni nazionali, mantenendo intatte le specifiche missioni contrattuali.

Detto Ente sarà finanziato con un contributo specifico stabilito dalle parti nella misura dello 0,05% della massa salari sino al 30/9/2014; a decorrere dall’1/10/2014 tale contributo sarà elevato allo 0,06%.

 

Statuti.

 

Nell’ambito di tale processo, le Parti Sociali ritengono essenziale dare concreta attuazione agli obblighi contrattuali già in precedenza definiti ed in particolare, di giungere, in tempi rapidi, alla definizione di modelli Statutari condivisi, oltre che per le Casse Edili anche per le Scuole, i CPT e gli Enti Unificati.

Si ribadisce che CNCE, FORMEDIL e CNCPT sono organismi nazionali, intesi come strumenti tecnici di coordinamento, indirizzo e di attuazione delle volontà delle Parti sociali.

In questo senso, si ritiene opportuna e necessaria la definizione di nuove regole statutarie, che garantiscano il rispetto dei principi di pariteticità e rappresentatività delle PPSS firmatarie i CCNL.

 

Bilanci.

 

Occorre riprendere e definire linee guida condivise per la redazione dei bilanci degli enti.

SBC si accollerà l’onere della verifica e certificazione dei bilanci senza ulteriori oneri per gli enti territoriali che ne faranno esplicita richiesta.

Si evidenzia, che gli obblighi di certificazione contabile, di recente ribaditi, oltre ad essere, in questa fase, eccessivamente onerosi oltre che, in qualche caso, in netto conflitto di interessi, non forniscano sempre reali garanzie di una corretta gestione economica, essendo basati su verifiche prevalentemente formali e generali sull’andamento dell’ente.

 

Coordinamenti regionali o interregionali.

 

Si rende pressante l’esigenza di promuovere una maggiore collaborazione tra i diversi enti che operano a livello territoriale in attuazione di ciascun contratto.

Tale obiettivo va sicuramente perseguito per gli enti dedicati alla formazione e sicurezza, senza con ciò escludere forme stabili di collaborazione, ovvero di aggregazione, anche tra casse edili, da realizzarsi a livello regionale tra i vari enti che operano sui territori; ciò al fine di avere comportamenti omogenei rispetto alla pubblica amministrazione, alle imprese aderenti ed ai lavoratori.

Si rende necessario, a tal proposito, un coordinamento tra gli enti di diversa derivazione contrattuale che attuino più contratti.

 

Coordinamento della contrattazione nazionale in materia di bilateralità.

 

Ferma restando l’autonomia contrattuale, le Parti Sociali ritengono improrogabile e necessario un coordinamento delle norme inserite nei diversi contratti, relative alla bilateralità ed in tal senso si conviene che il soggetto deputato a ciò sia il Comitato per la Bilateralità.

Le Parti ritengono inoltre che per adattare e rimodulare le modalità operative ed organizzative del Comitato della Bilateralità alle nuove esigenze, ne occorra rivedere e disciplinare l’impianto.

Tanto più che, vista l’esperienza di questi ultimi anni, si rende necessario definire una procedura di condivisione preliminare, tra tutte le Parti del Comparto edile, delle regole che informano questa parte della contrattazione, al fine di addivenire, sui singoli tavoli contrattuali, a testi omogenei e condivisi.

 

 

[204] Verbale di accordo 18/11/2014 sul Fondo Complementare

 

Il giorno 18/11/2014, tra ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

– facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL EDILI INDUSTRIA e CCNL EDILI COOPERATIVE dell’1/7/2014 e nel rinnovo del CCNL EDILI ARTIGIANATO del 24/1/2014 come integrato dal successivo Accordo del 16/10/2014,

 

– premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai Fondi PREVEDI e COOPERLAVORO, ivi previsto, entro il 31/12/2014,

 

si concorda quanto segue:

 

– per i lavoratori già associati al Fondo PREVEDI o COOPERLAVORO alla data del 31/12/2014, il contributo contrattuale di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;

 

– per i lavoratori non già associati al Fondo PREVEDI o COOPERLAVORO alla data del 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale sopra citato determina l’iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l’attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;

 

– il contributo contrattuale ai Fondi PREVEDI e COOPERLAVORO non è revocabile né sospendile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;

 

– la posizione individuale maturata presso i Fondi PREVEDI o COOPERLAVORO, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all’Accordo del 15/1/2003 e successive modifiche e integrazioni;

 

– La contribuzione dovuta al FONDO PREVEDI rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema della casse edili.

 

 

[205] Verbale di accordo 13/1/2015

 

Il giorno 13/1/2015, tra ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili Industria e CCNL Edili Cooperative dell’1/7/2014 e nel rinnovo del CCNL Edili Artigianato del 24/1/2014 come modificato dal successivo Accordo del 16/10/2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18/11/2014,

 

le Parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dall’1/1/2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il CCNL “Cooperative” il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

L’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

 

 

[206] Verbale di accordo 3/2/2015

 

Il giorno 3/2/2015, tra ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

– in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18/12/1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

 

si concorda quanto segue

 

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall’indennità territoriale di settore (ITS).

 

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dall’1/1/2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

 

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l’Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

 

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

 

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

 

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

[207] TABELLA

 

Elementi retributivi nazionali (valori orari)

 

OPERAI TOTALE
a) Operai di produzione  
Operaio di quarto livello 9,67
Operaio specializzato 9,19
Operaio qualificato 8,52
Operaio comune 7,74

 

 

[208] Verbale di accordo 4/2/2015

 

Il giorno 4/2/2015, ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

Ad integrazione dell’accordo 13/1/2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necessarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNC di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.

 

 

[209] Verbale di accordo 5/3/2015

 

Il giorno 5/3/2015, tra ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo.

 

I contratti nazionali dell’edilizia stabiliscono che dovrà essere istituito un unico Ente nazionale, denominato SBC (Sistema Bilaterale delle Costruzioni) che assumerà le funzioni finora svolte da CNCE, CNCPT e Formedil Nazionale.

Nell’attuale fase transitoria, in attesa delle necessarie deliberazioni e delle conseguenti determinazioni procedurali per la costituzione di SBC, il contributo agli enti nazionali deve essere corrisposto con le modalità in essere rispettivamente per ognuno dei 3 enti: Cassa, Scuola, Ctp.

Nel caso di accorpamento di enti, le percentuali vengono sommate e destinate alle rispettive commissioni Nazionali.

 

 

[210] Verbale di accordo 15/9/2015

 

Il giorno 15/9/2015, tra ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

 

– considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell’Ape e sulla necessità della costituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile;

 

– considerate le risultanze dell’analisi dell’andamento della prestazione Ape di maggio 2015;

 

– considerata altresì la proiezione per l’erogazione Ape 2016 effettuata dalla CNCE in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale Ape costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;

 

tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:

 

  1. il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottoscritte, a far data dall’1/10/2015;

 

  1. rimane confermata per le Casse Edili costituite dall’Ance e dalla Cooperazione, la contribuzione al Fnape prevista a decorrere dall’1/10/2014 dal CCNL dell’1/7/2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali Casse;

 

  1. per le Casse di cui al punto 2), l’erogazione Ape di maggio 2016 sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto “industria” e ” cooperazione” dell’1/7/2014.

Per le Casse Edili artigiane e le Edilcasse, l’erogazione Ape 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;

 

  1. è data comunque facoltà alle Casse Edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente all’1/10/2015, con l’adozione, dal 1/10/2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall’elaborazione della CNCE.

In questo caso, l’erogazione Ape maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma uno del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;

 

  1. di prevedere che le Casse Edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data dell’1/10/2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;

 

  1. Qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.

 

 

[211] Verbale di intenti comuni del 24/6/2015

 

Il giorno 24/6/2015, tra ANCE, ACI-PL,ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, è stato firmato il presente verbale di intenti comuni.

 

Le parti sociali sottoscritte riunitesi in data odierna, sulla base delle valutazioni emerse con riferimento alla necessità di omogeneizzazione del sistema a fronte del particolare momento di congiuntura;

 

tenuto conto di quanto previsto dai CCNL dell’industria, della cooperazione, dell’artigianato e della piccola e media industria;

 

preso atto del Verbale d’intenti sottoscritto in data 23/6/2015 tra ANCE, ACI-PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI

 

convengono

 

  1. di istituire una Commissione che definisca tempi e modalità di realizzazione di un unico Sistema Bilaterale delle Costruzioni (SBC) con la partecipazione di tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali dell’edilizia firmatarie del presente accordo;

 

  1. di avviare nell’immediato una Commissione per definire tempi e modalità per l’aggiornamento/istituzione di Protocolli nazionali che regolano la materia della rappresentanza delle parti sociali datoriali negli Enti Paritetici territoriali;

 

  1. di giungere ad una nuova regolamentazione nazionale dell’Ape in base a quanto stabilito nei rispettivi CCNL e, quindi, di istituire una Commissione tecnica che dovrà definirne gli aspetti inerenti l’operatività, per la costituzione di un Fondo unico con decorrenza 1/10/2015;

 

  1. di definire gli impegni contenuti nei punti 1 e 2 sopraindicati entro l’anno corrente.

 

La parti sociali sottoscritte ribadiscono l’importanza del Fondo nazionale di garanzia a rotazione, previsto nella Delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2011 e convengono quindi, altresì, sulla prosecuzione dei lavori della Commissione tecnica per definirne le modalità operative.

 

Le parti sociali sottoscritte indicheranno i nominativi dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni suddette.

 

 

[212] Comitato della Bilateralità – Delibera n. 3 del 1/9/2015

 

Il giorno 15/9/2015, tra ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

– preso atto del perdurare della forte crisi che ha investito il settore, con rilevanti e conseguenti ripercussioni anche sugli assetti finanziari del sistema paritetico;

 

– confermata la necessità di razionalizzazione e di efficienza del sistema della bilateralità, nonché l’esigenza di attuare lo strumento del commissariamento per quegli enti che non rispondano ai dettami di legge e contrattuali, secondo le modalità stabilite dalle parti sociali nazionali,

 

si concorda quanto segue:

 

1) le parti sociali costituiscono un Fondo nazionale di garanzia a rotazione per l’importo totale di euro 1.300.000, governato da una Commissione composta da 6 membri che saranno indicati dalle parti medesime con specifico accordo;

 

2) tale somma sarà messa a disposizione dagli Enti paritetici nazionali Cnce, Formedii e Cncpt secondo le seguenti rispettive quote: euro 500.000, euro 500.000, euro 300.000;

 

3) le parti sociali nazionali potranno deliberare l’impiego di tali risorse per interventi in favore di Enti paritetici territoriali per i quali viene stabilito, dalle parti sociali medesime, il commissariamento degli Enti stessi per gravi problematiche di natura finanziaria, con conseguente contestuale sostituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina di 2 Commissari di parte datoriale e sindacale.

 

4) in ogni caso, la deliberazione di cui al punto 3 sarà articolata come prestito, da restituirsi in un arco temporale massimo di sei anni secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il prestito dovrà essere assicurato da garanzie reali;

 

5) il presente Fondo potrà erogare dette somme tassativamente fino alla data del 31/12/2020. Entro tale data, le parti sottoscritte si incontreranno per la verifica delle somme già restituite e pertanto della risultante entità del patrimonio del Fondo, per le conseguenti determinazioni.

 

 

[213] Verbale di accordo 22/12/2012 – Sospensione della contribuzione CIGO Apprendisti

 

Il giorno 22/12/2015, tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI, ACI-PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente accordo sulla sospensione della contribuzione CIGO Apprendisti.

 

 

– Visto l’Accordo 4/12/2008 con cui ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno demandato alla parti sociali territoriali la definizione e l’attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;

 

– tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1/7/2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1/1/2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;

 

– visto l’art. 17 dell’allegato “D” – Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti – così come modificato dall’Accordo del 6/5/2013 nonché quanto stabilito nell’Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, che prevedevano dall’1/1/2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO) dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi metereologici;

 

– visto l’art. 31 del CCNL Cooperative dell’1/7/2014;

 

– visto l’art. 94 – Disciplina dell’Apprendistato – del CCNL ANIEM, ANIER – FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28/10/2013 in materia di “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”;

 

– visto l’art. 94 del CCNL CONFAPI ANIEM, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12/11/2014, ed in particolare il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”;

 

 

considerato

 

– che l’art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24/9/2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;

 

– che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall’art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/2015 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l’INPS;

 

 

si conviene quanto segue

 

a decorrere dall’1/9/2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:

 

– di cui all’art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1/7/2014 (Apprendistato);

 

– di cui all’art. 17 dell’allegato “D” (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l’Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini;

 

– di cui all’art. 31 del CCNL Cooperative dell’1/7/2014;

 

– il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell’art. 94 – Disciplina dell’ Apprendistato – del CCNL ANIEM ANIER CONFIMI 28/10/2013;

 

– il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell’art. 94 del CCNL CONFAPI ANIEM del 12/11/2014.

 

 

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dall’1/9/2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

 

[214] Verbale di accordo 10/2/2016

 

Il giorno 10/2/2016, tra l’ANAEPA – Confartigianato Edilizia, la CNA Costruzioni, la Casartigiani, il Dipartimento edile CLAAI e la FENEAL-UIL,la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente accordo.

 

Premesso che la gestione dell’anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l’erogazione dell’istituto in assenza di adeguati correttivi.

Considerata inoltre la condivisa esigenza di dare alla bilateralità edile un sistema di regole univoche, condivise ed inclusive.

Fermo restando gli accordi previsti nel Verbale d’intenti del 24/6/2015, a cui è seguito il successivo Accordo del 15/9/2015, col quale tutte le parti sociali nazionali del settore hanno convenuto sulle necessità di una regolamentazione nazionale dell’APE e della costruzione di un nuovo Fondo Unico Nazionale per l ‘Anzianità Professionale Edile:

 

Le parti nazionali firmatarie

 

preso alto dell’istituzione dal 1/10/2015 del Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile e concordano:

 

– che nelle more della costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC) che, a regime, sarà il soggetto deputato alla gestione del suddetto Fondo Unico, di attribuire, in via provvisoria, alla gestione Fondo Unico presso la CNCE, i contributi APE versati a partire dal 1/10/2014, nel caso di accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie da sottoporre alle parti nazionali;

 

– di sostituire il testo dell’Art. 31 del vigente CCNL Edilizia Artigianato e PMI con il seguente;

 

[215] Art. 31 Anzianità professionale edile

 

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile.

Con decorrenza dal 1/10/2015, è istituito il Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile (di seguito Fondo Unico) che opererà, nell’ambito di SBC, secondo le modalità che saranno indicate nel Regolamento Generale del nuovo fondo.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l’erogazione di tali benefici sono regolamentati dal nuovo Allegato “F”, che sostituisce il testo precedentemente vigente.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale, (vedi allegato “A”) dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fomite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto della successiva norma transitoria, secondo le modalità del nuovo allegato “F”.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 20.

 

[215.1] ***

 

– Norma transitoria –

La commissione Ape che si riunirà per definire il regolamento del Fondo unico stabilirà la data della messa a regime dell’intero sistema.

Nelle more dell’applicazione del nuovo Fondo Unico, fermo restando che le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE:

1) e data facoltà alle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale (1) in data antecedente al 1/10/2015 con l’adozione, con accordo contrattuale, dal 1/10/2014, delle aliquote contributive indicate nell’allegato “A”. In questo caso l’erogazione dell’Ape di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;

2) è data facoltà alle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse di aderire al Fondo Unico successivamente alla data del 1/10/2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell’adesione al Fondo Unico, si continueranno a seguire, per l’istituto dell’APE, le modalità previste dal nuovo allegato “F”. Le Parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo Unico e/o eventuali mancati accordi territoriali al fine di favorirne le condizioni d’ingresso. In ogni caso l’adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.

Le parti concordano che con l’adesione al Fondo Unico dal 1/10/2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:

  1. i versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Casse Edili Artigiane/Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi (es: contributi ottobre -> riscossi a novembre -> versati a febbraio);
  2. i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fondo Unico,
  3. agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell’anno successivo la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell’anno successivo a tale “congelamento”, gli stessi operai avranno la  prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per fascia “successiva
  4. le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo minimo definito dalla Commissione Ape;
  5. nel caso di cui alla norma transitoria, punto 2), viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.

Alla Commissione bilaterale costituita con l’Accordo del 24/1/2014, è altresì assegnato il compito di monitorare l’andamento del Fondo Unico anche ai fini dell’individuazione di un contributo APE unico e di formulare, alle parti sociali nazionali, ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall’analisi dell’andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ciascun anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il successivo mese di ottobre, i conseguenti correttivi in relazione alle esigenze della gestione, con l’obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori al vincolo di sostenibilità economica.

– di apportare all’undicesimo comma dell’art. 42 (Accordi locali) del vigente CCNL Edilizia Artigianato e PMI le seguenti modifiche:

– al numero 4 è aggiunto in coda il seguente inciso: “nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l’adesione della Cassa Edile Artigiana/Edilcassa al Fondo Unico nazionale APE (vedi punto 2 della norma transitoria Art. 31)” di sostituire il testo dell’attuale Allegato “F” con quello riportato in allegato.

 

– Nota 1 –

Fondo nazionale APE di cui al punto 2) dell’accordo del 15/9/2015.

 

ALLEGATO “F” – Regolamento dell’anzianità professionale edile

 

1) All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in Casse edili diverse da quelle artigiane, queste ultime corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

 

2) L’operaio matura l’anzianità professionale edile quando, in ciascun biennio, possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dai lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.

L’erogazione è effettuata dalla Cassa edile artigiana in occasione del 1° maggio.

 

3) La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la pre^-vione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile artigiana per il secondo anno del biennio di cui al 2° comma del par. 2.

 

Importi da valere per l’erogazione di maggio 2016:

 

N. delle erogazioni percepite Operaio 5° liv. Operaio 4° livello Operaio 3° livello Operaio 2° livello Operaio 10° livello
1a e 2a erogazione 0,1740 0,1612 0,1501 0,1337 0,1171
3a e 4a erogazione 0,3650 0,3382 0,3149 0,2806 0,2459
5B erogazione 0,5476 0,5075 0,4724 0,4207 0,3689
6a erogazione 0,5737 0,5317 0,4949 0,4407 0,3864
7a e 8a erogazione 0,7652 0,7090 0,6596 0,5876 0,5154
9a e successive erogazioni 0,9562 0,8860 0,8247 0,7344 0,6442

 

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a) e h) dell’art. 8 l’importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all’80% di quello dell’operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa edile artigiana presso la quale è iscritto l’operaio al momento dell’accertamento del requisito, qualora risulti che l’operaio ha prestato la sua attività nell’ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile artigiana l’importo della prestazione di loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall’INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all’operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa edile artigiana anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.

 

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali, nel biennio precedente l’evento, siano stati effettuati presso la Cassa edile artigiana gli accantonamenti di cui all’art. 21 del CCNL e erogata dalla Cassa edile artigiana, su richiesta dell’operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.

 

5) Al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici dì cui al presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

 

  1. a) a dichiarare alla locale Cassa edile artigiana le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al par. 6;

 

  1. b) a versare alla Cassa edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione al punto 3 dell’art. 25 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a). La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino per ogni lavoratore un numero di ore utili ai fini Ape inferiori a 100 ore e non giustificate, dovranno Integrare la contribuzione Ape ad un minimo di € 35,00 (trentacinque). Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato “Fondo per anzianità professionale edile”.

 

6) Agli effetti dell’accertamento del requisito previsto dal par. 2 la Cassa edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa edile artigiana registra anche le ore relative a:

 

-assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall’INPS;

 

– assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale;

 

– periodi dì astensione obbligatoria prima e dopo il parto;

 

– periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001

 

– assenze per donazione del sangue.

 

La Cassa edile artigiana registra altresì:

 

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell’operaio munita della necessaria documentazione, compresa l’attestazione dell’impresa in ordine all’effettivo godimento del congedo suddetto;

 

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell’operaio munita della certificazione necessaria e dell’attestazione dell’impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro;

 

3) agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1 e 2 nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS e dall’INAIL, delle quali la Cassa edile artigiana non sia a conoscenza, la richiesta dell’operaio deve pervenire alla Cassa edile artigiana entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito;

 

4) nel caso in cui l’operaio si trasferisca da una ad altra Cassa edile artigiana, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell’operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all’anzianità professionale edile;

 

5) l’operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile artigiana della circoscrizione nella quale si é trasferito;

 

6) lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti;

 

7) qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente regolamento e deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti alla amministrazione del “Fondo per l’anzianità professionale edile” è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive;

 

8) le Casse edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.

Gli Organi di amministrazione delle Casse edili artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative e integrative del regolamento medesimo:

 

 

9) la disciplina dell’istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

 

Principi d’indirizzo per il governo della bilateralità nel settore delle costruzioni e per la costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC).

 

Le Parti sottoscritte

 

– viste le norme degli ultimi CCNL del settore in essere che prevedono la costituzione di un unico ente nazionale di coordinamento della bilateralità edile denominato SBC ed in particolare il capitolo “Sistema bilaterale delle costruzioni” del “Protocollo sulla bilateralità” inserito nell’accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato e PMI del 24/1/2014, di cui si riconferma la validità,

 

– considerato che SBC dovrà provvedere al coordinamento dell’attività degli enti bilaterali territoriali deputati alla attuazione di quanto previsto da tutti i contratti nazionali del settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative,

 

– considerata la necessità di conferire a detto ente anche la gestione del nuovo Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile,

 

convengono

 

che in virtù del Verbale d’intenti del 24/6/2015, nel processo di costituzione di SBC si applichino le seguenti linee d’indirizzo generali:

le sottoscritte Associazioni datoriali e sindacali di categoria, in quanto firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, saranno parti costituenti del nuovo Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale. Le stesse Parti, riunite nel Comitato della Bilateralità, concorreranno alla redazione dello Statuto e del Regolamento per definirne regole e governance.

Il nuovo sistema gestirà sia le attività attualmente svolte da CNCE, CNCPT e Formedil, sia il nuovo Fondo Unico Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile;

Le parti sottoscritte si impegnano altresì ad attivarsi affinché i principi sopra richiamati ili materia di pari dignità e rappresentatività, vengano applicati anche negli enti territoriali, attraverso le opportune modifiche agli statuti in essere o in fase di revisione.

Le parti sottoscritte si impegnano infine a promuovere la condivisione dei principi sopra indicati attraverso la sottoscrizione di un documento unitario di tutte le parti che partecipano al Comitato della Bilateralità, al cui interno si preveda la costituzione di una apposita Commissione con il compito di verificare e risolvere eventuali problemi derivanti dall’attuazione dei principi sopra condivisi. All’esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie degli enti in via di unificazione.

 

Contribuzione Artigianato al Fondo Unico APE

 

Cassa edile Ipotesi contributo %
VALLE D’AOSTA  
Aosta 3,8
PIEMONTE  
Alessandria 3,8
Asti 3,5
Biella 3,8
Cuneo 4,3
Novara 3,8
Torino 3,5
Verbania 3,8
Vercelli 3,8
LIGURIA  
Genova 3,8
Imperia 3,5
La Spezia 3,8
Savona 4,3
LOMBARDIA  
Bergamo 4,8
Brescia 4,3
Como e Lecco 4,8
Edilcassa Bergamo 4,3
Cremona 4,3
Mantova 4,3
Milano 3,5
Pavia 3,8
Sondrio 4,8
Varese 3,8
TRENTINO AL TO ADIGE  
Bolzano 4,3 4,3
Trento 4fi 4,8
FRIULI VENEZIA GIULIA  
Gorizia 4,3
Pordenone 4,3
Trieste 3,5
Udine 4,3
VENETO  
Belluno 4,3
Edilcassa Veneto * 3,5
Padova 4,3
Rovigo 4,8
Treviso 4,8
Venezia 4,3
Verona 3,8
Vicenza 4,3
EMILIA ROMAGNA  
Bologna 3,5
Calec 4,8
Ceda 3,0
Cedaiier 3,5
Ferrara 3,8
Forli’ 4,3
Forli Coop. 4,8
Casse Edili di Modena 3,8
Parma 3,8
Piacenza 3,8
Ravenna * 4,8
Reggio Emilia * 3,8
Rimini 3,8
TOSCANA  
Arezzo 4,3
Cert 3,5
Falea 3,5
Firenze 3,8
Grosseto 3,8
Livorno 3,8
Lucca 3,8
Massa Carrara 3,0
Pisa 3,8
Pistoia 3,5
Prato 3,5
Siena 3,5
MARCHE  
Ancona 3,8
Cedam 3,5
Ascoli Piceno 3,5
Macerata 3,5
Pesaro 3,5
UMBRIA  
Perugia 3,8
Terni 4,3
LAZIO  
Fresinone 3,5
Edilcassa Lazio 3,5
Latina 3,5
Rieti 3,8
Roma 3,5
Viterbo 3,8
ABRUZZO  
Chieti 3,5
Edilcassa Abruzzo 2,5
L’Aquila 3,5
Pescara 3,8
Teramo 3,5
MOLISE  
Edilcassa Molise 3,0
Campobasso 3,5
CAMPANIA  
Avellino 2,5
Benevento 2,5
Caserta 2,5
Napoli 3,0
Salerno 2,5
PUGLIA  
Bari 3,5
Edilcassa Puglia 3,0
Brindisi 3,5
Foggia 3,0
Lecce 3,0
Taranto 3,0
BASILICATA  
Matera 3,0
Edilcassa Basilicata 3,0
Potenza 2,5
CALABRIA  
Catanzaro 2,5
Edilcassa Calabria 2,5
Cosenza 2,5
Reggio Calabria 2,5
SICILIA  
Agrigento 3,0
Edilcassa Sicilia 2,5
Caltanissetta 3,5
Catania 3,0
Enna 2,5
Messina 3,0
Palermo 2,5
Ragusa 3,0
Siracusa 3,0
Trapani 2,5
SARDEGNA  
Cagliari 3,5
Edilcassa Sardegna 3,5
Caes * 3,0
Nuoro 3,0
Oristano 3,5
Sassari 3,5

 

Per le Casse indicate con asterisco le Parti si riservano di effettuare modifiche delle percentuali indicate, sulla base di una immediata uIteriore verifica dei calcoli, da effettuarsi da parte della CNCE.

 

 

 

[217] Verbale di accordo 14/3/2016

 

Il giorno 14/3/2016, tra ANCE, ACI – Produzione e Lavoro, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

– visto l’Accordo nazionale 10/9/2003, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;

 

– visto l’Accordo nazionale 2/10/2003, sottoscritto da Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;

 

– tenuto conto delle disposizioni inerenti la somministrazione di lavoro contemplate dal D.Lgs. 15/6/2015, n. 81 e dal relativo articolato contrattuale di settore;

 

– considerato quanto previsto dal Protocollo sugli Organismi bilaterali del CCNL Industria 18/6/2008, secondo cui il contributo per il finanziamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (Cpt), definito a livello locale, non può superare, complessivamente con quello delle Scuole Edili, la misura dell’1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del vigente CCNL;

 

– visto il Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all’allegato 8 del CCNL Industria 1/7/2014, che, nell’ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede l’unificazione degli Enti bilaterali a livello provinciale;

 

– visto il Protocollo sulla bilateralità, ed in particolare il capitolo Razionalizzazione degli Enti territoriali, del CCNL Artigianato e PMI del 24/1/2014, che evidenzia la necessità di perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza;

 

– visto il Protocollo sulla Bilateralità sottoscritto il 17/3/2015 tra Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-CGIL che, nell’ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede l’unificazione degli Enti bilaterali a livello territoriale;

 

 

si conviene quanto segue:

 

 

nell’ipotesi di accorpamento in un unico ente degli enti per la formazione e la sicurezza a livello territoriale, il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868% della retribuzione imponibile, versato dalle agenzie di somministrazione alle Casse Edili di competenza, assorbe integralmente l’aliquota contributiva stabilita dalle parti sociali territoriali per l’Ente unificato. Il contributo del 3,868% e sarà interamente devoluto dalla Cassa Edile all’Ente unificato.

 

 

 

[218] Verbale di accordo 6/4/2016

 

Il giorno 6/4/2016, tra ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

– considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell’Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

 

– visto l’accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15/9/2015;

 

Si conviene

 

  1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l’attività del fondo nazionale per l’APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all’approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;

 

  1. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35,00 euro;

 

  1. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell’allegata tabella;

 

  1. che la contribuzione al Fondo Nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all’interno di tali Enti, decorre dall’1/10/2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell’istituto. Per l’Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dall’1/10/2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

 

[219] Allegato 1 – Tabella decorrenza contributi Fondo Nazionale APE

 

Periodo di competenza Mese di versamento entro e non oltre il
Ottobre – Novembre – Dicembre 31 Marzo
Gennaio – Febbraio – Marzo 30 Giugno
Aprile – Maggio – Giugno 30 Settembre
Luglio – Agosto – Settembre 31 Dicembre

 

 

[220] Verbale di accordo 6/4/2016

 

Il giorno 6/4/2016, tra ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

Convengono che

 

– solamente per l’anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell’accordo sulla regolamentazione nazionale dell’Ape sottoscritto in data 6/4/2016 è prorogata al 30/4/2016;

 

– il versamento del contributo minimo (nella misura di 35,00 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6/4/2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

 

 

 

[221] Verbale di accordo 8/9/2016

 

Il giorno 8/9/2016, ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, convengono di dare avvio alle seguenti iniziative in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso.

 

Le Casse Edili territoriali provvederanno, entro la data del 31 ottobre, al versamento di un contributo straordinario pari a 3,00 euro per ciascun operaio denunciato nell’anno Cassa Edile 2015-2016, che potrà essere anche attinto dalle rispettive riserve.

Le parti sociali sottoscritte ratificano e autorizzano i prelievi operati dagli Enti paritetici territoriali ai fini del presente accordo, senza la necessità di ulteriori accordi integrativi territoriali.

Tutti i versamenti di cui al presente accordo dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato alla CNCE presso Banca Prossima

 

IBAN: IT 17 D 03359 01600 100000017245

 

Le somme in tal modo raccolte saranno impiegate, secondo le determinazioni che verranno assunte dalle parti sottoscritte per concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative volte al recupero urbanistico e architettonico dei territori colpiti dal terremoto, attraverso l’utilizzo di tecniche avanzate antisismiche.

Le scriventi parti vigileranno sul corretto utilizzo dei suddetti fondi e sul buon esito dell’intervento di sostegno.

Alle Casse Edili locali interessate dal sisma sono demandate eventuali ulteriori iniziative volte al sostegno dei lavoratori e delle imprese colpite dal sisma.

Solo laddove per gravi ed eccezionali motivi le Casse Edili non potessero ottemperare in tutto o in parte alle indicazioni del presente accordo, le parti sociali territoriali ne daranno comunicazione alle sottoscritte parti sociali nazionali per le determinazioni del caso.

 

[222] Verbale di accordo 8/11/2016

 

Il giorno 8/11/2016, tra l’ANCE, l’ACI – Produzione e Lavoro, l’ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, l’ANIEM Confimi, l’ANIER Confimi, la CONFAPI ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, il seguente accordo.

 

Per le imprese edili che, alla data degli eventi sismici del 24/8/2016, avevano sede operativa o amministrativa (propria o presso terzi) nei Comuni individuati dall’allegato 1 del Decreto-Legge 17/10/2016, n. 189,

 

Si conviene che:

 

– è data facoltà di presentare le denunce periodiche e di effettuare i relativi accantonamenti e versamenti contributivi di competenza del periodo luglio – settembre 2016 entro la data del 31/12/2016, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, e senza l’applicazione della contribuzione minima ai fini APE, previa comunicazione alla cassa edile di competenza dell’avvenuta sospensione dell’attività, corredata da apposita autocertificazione.

 

Sono inoltre prorogati sino al 31/12/2016, senza sanzioni, gli adempimenti affidati a professionisti, consulenti, associazioni che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma suddetto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel suddetto territorio.

Sino a tale data, esclusivamente per effetto di quanto sopra, le imprese interessate dalle situazioni citate risulteranno regolari ai fini del rilascio del DURC.

Le parti si impegnano, nel caso di ulteriori difficoltà operative delle imprese in questione, di incontrarsi al fine di riesaminare i contenuti del presente accordo.

Le parti demandano alla CNCE il compito di diffondere il presente accordo alle Casse Edili per le opportune disposizioni operative.

Le parti emaneranno apposite previsioni per le imprese coinvolte nei fenomeni sismici successivi appena emanati i provvedimenti governativi che individueranno i comuni specificatamente coinvolti.

 

 

 

[223] Verbale di accordo 21/12/2017 – Prevedi

 

Il giorno 21/12/2017, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM-ANIER-CONFIMI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti ai CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi,

 

al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell’assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo,

 

Le Parti concordano l’obbligo, per i datori di lavoro che applicano i CCNL sopra richiamati e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:

 

– indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento “Fondo Prevedi”;

 

– inserire l’informativa inerente il contributo contrattuale a Prevedi allegata alla presente:

 

– nella busta paga relativa al mese di gennaio p.v.;

e

– nella prima busta paga successiva all’assunzione di ogni lavoratore edile;

e

– in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali.

 

Le parti sottoscritte concordano sull’inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi “La informiamo che, per effetto dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro, l’azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL.”

 

[224] Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi

 

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato “contributo contrattuale”.

Il contributo contrattuale, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’”iscrizione contrattuale” al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento “Guida sul calcolo del contributo contrattuale” nella sezione “Documentazione – Normativa” del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l’1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di Certificazione Unica, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante “Accedi al tuo Fondo Pensione” per accedere (previa registrazione nell’apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione “Chiedi la liquidazione a Prevedi” troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo Statuto e la Nota informativa del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).

 

[225] Verbale di accordo 30/1/2018

 

Il giorno 30/1/2018, tra l’ANCE, l’ANAEPA Confartigianato, la CNA Costruzioni, la FIAE Casartigiani, la CLAAI, l’ANIEM-ANIER-CONFIMI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Facendo seguito a quanto già previsto dalle Parti nazionali sopra indicate, firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier con riferimento al contributo contrattuale a Prevedi dovuto per tutti i lavoratori soggetti ai medesimi Contratti.

 

Le Parti sopra indicate stabiliscono che

 

– come previsto dall’accordo 21/12/2017 ogni datore di lavoro consegni ai propri dipendenti, contestualmente all’assunzione e unitamente al relativo contratto, apposita informativa relativa al suddetto contributo contrattuale predisposta dal Fondo Prevedi ai sensi delle disposizioni vigenti.

A tal fine tale informativa viene fornita in versione elettronica dal Fondo Prevedi a tutte le Casse Edili le quali sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende iscritte alle Casse medesime, affinché le stesse possano stamparla e consegnarla ai propri dipendenti al momento dell’assunzione;

 

– ogni Cassa Edile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunica i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende associate al Fondo Prevedi affinché il Fondo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali (avviso di pubblicazione estratto conto, avviso di liquidazione, ecc.);

 

– le Casse Edili collaborino con Prevedi per la divulgazione, ai lavoratori che ne facciano richiesta, delle comunicazioni informative prodotte dal Fondo secondo le direttive della Covip e che il Fondo renderà a tal fine disponibili, su supporto elettronico, alle stesse Casse Edili.

 

[226] Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi

 

Le comunichiamo che, in applicazione dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi, il Suo datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato “contributo contrattuale”.

Il contributo contrattuale, versato nel Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti di lavoro sopra indicati, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’”iscrizione contrattuale” al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore.

Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo di riferimento per tutti i lavoratori a cui si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati e ha lo scopo di integrarne la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore degli stessi.

Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento “Guida sul calcolo del contributo contrattuale” nella sezione “Documentazione – Normativa” del sito internet www.prevedi.it.

Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale). Tenga conto che, per effetto dei Contratti di lavoro sopra indicati, se il lavoratore versa nel fondo pensione integrativo l’1% della propria retribuzione mensile (1,1% per il CCNL Edili-Aniem-Anier-Confimi), il datore di lavoro è tenuto ad aggiungere un contributo dello stesso importo. Se lo desidera, inoltre, il lavoratore può versare nel fondo pensione integrativo anche il proprio TFR maturando (anche tale versamento può essere, successivamente, sospeso), oppure può liberamente scegliere di tenerlo in azienda.

Il contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro e le ulteriori contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro eventualmente attivate dal lavoratore, sono fiscalmente deducibili dal reddito imponibile Irpef del lavoratore stesso nel limite di 5.164,57 euro annui: il modello di Certificazione Unica, rilasciato annualmente dal datore di lavoro in vista della dichiarazione annuale dei redditi, riporta, in appositi spazi, le contribuzioni versate alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro evidenziando quelle dedotte fiscalmente dal reddito e quelle eventualmente non dedotte.

Sul sito internet www.prevedi.it troverà tutte le informazioni su Prevedi e anche il pulsante “Accedi al tuo Fondo Pensione” per accedere (previa registrazione nell’apposita area riservata) alla Sua posizione individuale e vedere i contributi versati a Suo favore; nella sezione “Chiedi la liquidazione a Prevedi” troverà, invece, le informazioni sulle prestazioni erogabili dal fondo pensione ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Per ogni altra informazione La invitiamo a consultare lo Statuto e la Nota informativa del Fondo Pensione Prevedi disponibili nel sito web www.prevedi.it o a contattarci ai recapiti sotto indicati (preferibilmente via e-mail).

 

[227] Verbale di accordo 31/1/2018

 

Il giorno 31/1/2018, tra l’ANCE, l’ACI PL, l’ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA- CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Considerato quanto previsto dall’accordo nazionale 6/4/2016 con cui si è convenuto di costituire una Commissione paritetica sull’APE;

 

considerato, altresì, quanto previsto dal CCNL “industria” per i dipendenti delle imprese e delle cooperative edili ed affini dell’1/7/2014; dal CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini del 24/1/2014; del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12/11/2014; del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 28/10/2013;

 

visto l’allegato “Documento Commissione Ape” del 13/12/2017 che costituisce parte integrante del presente accordo

 

si concorda

 

1) sulla revisione della contribuzione APE dal mese di ottobre 2017 per le Casse Edili/Edilcasse indicate nella tabella 1 allegata;

 

2) che tale revisione è condizionata all’assenza di debiti pregressi, nei confronti del Fondo, da parte della Cassa Edile interessata;

 

3) la revisione del contributo minimo APE, riparametrato a 120 ore, attualmente fissato a 35 euro mensili per lavoratore, con decorrenza dal mese di gennaio 2018, secondo le modalità indicate nell’allegata tabella 2;

 

4) conferma che il contributo minimo di cui sopra non si applicherà nei seguenti casi:

 

– inizio rapporti di lavoro successivo al giorno 13 del mese;

 

– termine rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;

 

– assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.

 

[228] Documento Commissione APE

 

  1. La Commissione ha preso atto della situazione economica relativa al fondo nazionale APE alla data del 23/10/2017 registrando un disavanzo di circa 4,2 milioni di euro per il primo anno di gestione (erogazione maggio 2016) e un attivo di circa 1 milione di euro per l’anno successivo (erogazione 2017).

 

  1. Prende inoltre atto delle dichiarazioni del Direttore della CNCE, supportato dagli uffici e dalla società di revisione, in merito ai contributi APE dell’esercizio 2015-2016 ancora non versati dalle Casse Edili al fondo nazionale, stimati in circa 1,5 milioni di euro, e all’opportunità che, al fine di facilitare un esame complessivo della gestione del fondo, siano anticipate al mese di febbraio 2018 le richieste di finanziamento da parte delle Casse Edili/Edilcasse.

 

  1. La Commissione, quindi, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, ritiene indispensabile effettuare, entro e non oltre il prossimo mese di aprile, una valutazione completa sull’esistenza delle condizioni di equilibrio economico del fondo, al fine di definire in maniera stabile la contribuzione che entrerà in vigore dal mese di ottobre 2018 e, al contempo, di decidere le modalità, in mancanza di un sostanziale rientro del deficit, di una contribuzione straordinaria gravante sulle situazioni di eccessivo vantaggio tra la contribuzione versata e i finanziamenti ricevuti.

 

  1. Nella more di tale riflessione “strutturale”, la Commissione indica alle Associazioni nazionali la necessità di operare i seguenti interventi:

 

  1. a) la revisione della contribuzione APE dal mese di ottobre 2017 per le Casse Edili/Edilcasse previste nella tabella 1 allegata al presente documento; la revisione è condizionata all’assenza di debiti pregressi, nei confronti del Fondo, da parte della Cassa interessata;

 

  1. b) la revisione del contributo minimo APE, riparametrato a 120 ore, che oggi è fissato a 35 euro mensili per lavoratore, con decorrenza dal mese di gennaio 2018, si articolerà secondo le modalità indicate nella tabella 2.

Si conferma la necessità di definire le esimenti relative all’applicazione del nuovo contributo minimo

Gli interventi previsti alle lettere a) e b) saranno riesaminati a seguito della valutazione stabilita al punto 3.

 

  1. La Commissione si riserva di esaminare, fin dalle prossime riunioni, le tematiche relative alle ulteriori necessità di revisione della contribuzione APE, motivate dall’eccessivo divario tra contribuzioni e finanziamenti, per le Casse Edili/Edilcasse non comprese nella tabella 1.

Si riserva, inoltre, di proporre diverse aliquote contributive nei casi di nuove Casse costituite a seguito della unificazione di enti esistenti, con l’obiettivo di facilitare, anche con tale revisione, i processi di aggregazione in atto.

 

[229] TABELLA 1

 

Contributo APE dall’1/10/2017

 

CASSA EDILE/EDILCASSA NUOVO CONTRIBUTO APE(%)
Pescara 3,5
Campobasso 3,0
Bari 3,0
Brindisi 3,0
Agrigento 2,5
Caltanissetta 2,5
Catania 2,5
Messina 2,5
Ragusa 2,5
Siracusa 2,5
Cagliari 3,0
Oristano 3,0
Sassari 3,0
Roma 3,3
Napoli 2,8

 

[230] TABELLA 2

 

Contributo minimo APE mensile per lavoratore in vigore dal mese di gennaio 2018

 

Contributo APE Contributo minimo (in euro)
2,5% 30,00
2,8% 34,00
3,0% 36,00
3,3% 40,00
3,5% 42,00
3,8% 46,00
4,3% 52,00
4,8% 58,00

 

[231] Verbale di accordo 21/2/2018

 

Il giorno 21/2/2018, tra l’ANAS Spa e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Premesso

 

– che le situazioni ambientali impongono una particolare attenzione da parte dell’Amministrazione nell’adozione di tutte le azioni atte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata in qualsiasi forma nella esecuzione dei lavori, soprattutto per quelle il cui importo ecceda i 50.000.000 di euro o quelle affidate al Contraente Generale;

 

– che è stata ravvisata la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitarie, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell’apparato produttivo locale;

 

– che è stata condivisa l’opportunità del metodo del confronto costante tra il committente e le organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei sindacati nazionali dei lavoratori.

 

Considerato, altresì, che le parti intendono realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali necessarie nella realizzazione delle opere con particolare attenzione ai problemi dell’occupazione, l’organizzazione della forza lavoro, la struttura dei cantieri, la materia della sicurezza e dell’igiene, e che queste problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie il presente Protocollo, affinché le interlocuzioni e relazioni sindacali riescano a comporre l’insorgere di situazioni, di qualsiasi natura, che abbiano a riflettersi negativamente sull’attività realizzativa delle opere,

 

Si conviene quanto segue:

 

– le premesse sono parte integrante del presente protocollo d’intesa;

 

– Il presente Protocollo di Intesa vincola le parti firmatarie al rispetto e alla gestione in ogni livello come definito al successivo capitolo: “SISTEMA DI RELAZIONI”;

 

– con il termine affidatario, le parti intendono il soggetto giuridico titolare del contratto di appalto;

 

– con il termine subaffidatario o subappaltatore, le parti intendono qualunque soggetto Terzo a cui siano subaffidati parte dei lavori, servizi o forniture.

 

A tal fine l’ANAS si impegna a dare apposita comunicazione del presente accordo attraverso la pubblicazione sul sito.

Le parti si impegnano ad attivare, altresì, dei tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati, in particolare sulle questioni relative alle infiltrazioni malavitose nei cantieri.

 

[232] SISTEMA DI RELAZIONI

 

Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

 

1) livello nazionale:

 

– Segreterie nazionali FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL;

 

– Direzione Generale ANAS;

 

2) livello territoriale:

 

– Segreterie territoriali FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL;

 

– Coordinamenti territoriali ANAS S.p.A.;

 

3) livello di cantieri operativi

 

ANAS, al fine di facilitare i rapporti tra le strutture sindacali di cantiere, di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo, unitamente alle OO.SS. territoriali FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL e gli affidatari dei lavori e con le eventuali imprese subaffidatarie/subappaltatrici, promuoverà, anche su proposta di una delle parti, un confronto preventivo sui temi qui richiamati come specificato alla successiva lettera C)

 

[233] MATERIE

 

Nell’ambito del sistema generale di informazioni, articolato su livelli nazionale e periferico, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:

 

  1. a) livello nazionale, attraverso un sistema generale di informazione in merito:

 

– alle opere ed i relativi piani finanziari, nonché all’avanzamento dei lavori;

 

– ai sistemi di qualità e qualificazione;

 

– all’andamento e previsioni generali di produzione ed occupazione: programmazioni cantieri, tempi di realizzazione, mobilità della forza lavoro;

 

– alla sicurezza, all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle evasioni riscontrate;

 

– all’eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale.

 

  1. b) livello territoriale, per ciascuno dei singoli lavori in rapporto con i Coordinamenti Territoriali di Anas Spa, attraverso un sistema di informazioni su:

 

– i singoli appalti ricadenti nelle aree territoriali comprese nelle competenze ANAS;

 

– la pianificazione ed i programmi di intervento, relativi ai lavori ANAS relativamente ad ogni singolo cantiere, nonché eventualmente ai fabbisogni occupazionali;

 

– l’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza igiene e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati: l’andamento degli infortuni e le eventuali malattie professionali denunciate, le valutazioni degli agenti nocivi, gli esiti degli eventuali accertamenti sanitari/visite ispettive. Le OO.SS. si potranno avvalere della presenza di propri esperti precedentemente segnalati, mentre il responsabile territorialmente competente per ANAS potrà avvalersi della propria struttura;

 

– verifiche contributive e verifica della congruità ex art. 105 comma 16 D.Lgs. n. 50/2016.

 

– eventuale contributo alla conciliazione dei conflitti non definiti a livello di cantiere,

 

  1. c) sulla base del punto 3) (livelli di cantieri operativi):

 

ANAS pubblica sul sito, all’atto dell’assegnazione dell’appalto, la comunicazione delle seguenti informazioni:

 

– oggetto dell’appalto;

 

– luogo;

 

– generalità dell’aggiudicatario;

 

– valore contrattuale netto;

 

– ribasso d’asta;

 

– nominativo del RUP.

 

Le OO.SS. territoriali possono chiedere l’attivazione di un confronto entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto per ricevere informazioni sulla conduzione del contratto, sul cronoprogramma di realizzazione delle opere.

Durante lo sviluppo delle attività di realizzazione dell’opera, con cadenza periodica o su richiesta di una delle due parti, si terranno incontri di aggiornamento sulle seguenti materie:

 

– informazione sullo stato di avanzamento del programma dei lavori e tempistica di realizzazione;

 

– situazione occupazionale;

 

– stato dei rapporti con le istituzioni e con gli Enti Bilaterali;

 

– informativa sulla applicazione delle norme inerenti salute, sicurezza ed igiene del lavoro. Quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi. Informazioni su subappalti ed eventuali sub contratti;

 

– eventuale conciliazione di conflitti e vertenzialità;

 

– formazione dei lavoratori, problematiche relative alle condizioni logistiche dei lavoratori;

 

– verifiche della regolarità contributiva e retributiva delle imprese presenti in cantiere anche ai sensi dell’art. 105 comma 16 D.Lgs. n. 50/2016.

 

Le modalità di accesso fisico ai cantieri delle OO.SS. territoriali e degli Rls/Rlst, comunque garantite, verranno definite e concordate in un apposito incontro tra le parti (nel rispetto in ogni caso delle procedure previste dai protocolli di legalità).

 

[234] RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

 

[235] SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI

 

Le parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenze semestrali e comunque su richiesta di una della due parti.

Le cadenze semestrali di questo livello devono essere a chiusura del ciclo di incontri territoriali.

 

[236] SICUREZZA

 

L’ANAS e le OO.SS. ritengono fondamentale l’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In tal senso l’ANAS inserirà quanto disposto da dette norme nei contratti di appalto; inoltre l’ANAS conviene di disporre affinché i propri Uffici operino per l’applicazione, attuazione e verifica delle norme stabilite nel contratto di appalto, che deve essere improntato al rispetto della predetta norma.

Per quanto sopra, l’ANAS è impegnata, sin dalla fase della progettazione preliminare, a porre l’obbligo che vengano osservati i principi e le misure disposti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a definire gli obblighi per l’appaltatore, riguardanti il Piano della Sicurezza.

L’ANAS, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza di ogni singolo appalto, controllerà gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l’opera da realizzare comporta. E’ suo il compito fondamentale di controllare che gli impegni sottoscritti nel contratto di appalto siano integralmente rispettati.

Il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori ha il compito di assicurare che le azioni di prevenzione e sicurezza, predisposte fin dalla fase progettuale, si traducano correttamente nelle scelte tecniche della esecuzione del progetto e nella organizzazione delle operazioni di cantiere. L’ANAS, in conformità delle disposizioni impartite ai propri Uffici ed alle disposizioni di legge, controllerà che l’affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, con particolare riferimento ai locali di refezione, spogliatoi, sale per i lavoratori; porrà particolare attenzione nonché vigilerà affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni tipologia di lavoro.

Inoltre si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Il sistema di relazioni è articolato a livello periferico e a livello nazionale:

 

– trimestralmente, o su richiesta delle parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente protocollo. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive.

Si valuteranno altresì le misure adottate o da adottarsi nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza affinché l’affidatario e/o i subaffidatari, ivi comprese le Ditte per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza.

 

– annualmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o della Direzione Generale ANAS, le parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti oggetto di esame;

In tali incontri potrà essere esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le evasioni riscontrate.

 

Le parti convengono sulla opportunità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.

E’ compito dell’Ufficio del Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori il controllo degli adempimenti sottoscritti nel contratto di appalto in materia di sicurezza.

Qualora l’Affidatario dovesse assegnare a terzi parte dei lavori affidati, rimane in capo ad esso, attraverso il proprio Responsabile alla Sicurezza dei lavori nel cantiere, il compito di controllare che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro. Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni, il Responsabile della Sicurezza dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell’esecuzione dell’appalto, dovrà attivare tutte le funzioni del suo ufficio affinché i lavoratori operino in sicurezza e darne tempestiva informazione al Responsabile dei lavori.

 

[237] DIRITTI DEI LAVORATORI

 

ANAS si impegna ad inserire nei propri contratti la previsione dell’obbligo per le imprese aggiudicatane dei lavori di garantire i diritti dei propri lavoratori, e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici presenti secondo la disciplina normativa vigente applicabile.

Ferma restando la responsabilità in capo all’affidatario/appaltatore riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, l’ANAS, nell’ambito delle informazioni, su richiesta consegnerà alle OO.SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa appaltatrice ed altre imprese operanti in sub-affidamento.

ANAS, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s’impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d’appalto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le clausole a tutela dei lavoratori, che abbiano sostanzialmente il seguente tenore:

 

  1. obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, per le lavorazioni deducibili dalle declaratorie dei CCNL Edili e Affini sottoscritti da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini sottoscritti dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e con gli accordi integrativi dei medesimi, vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle casse edili e ai Comitati Tecnici Paritetici, territorialmente competenti;

 

  1. obbligo dell’affidatario di rispondere in solido dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

 

  1. obbligo da parte di ANAS o concedente di subordinare, per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, il pagamento dello stato avanzamento lavori e del saldo fine lavori alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alla Cassa edile territorialmente competente, così come previsto dalla vigente normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dall’art. 105 comma 16 D.Lgs. n. 50/2016 (congruità).

 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, così come previsto secondo il disposto normativo vigente.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subaffidatario dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, così come previsto dal comma 6 dell’art. 30 e comma 10 art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvederà al pagamento anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia stato previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’eventuale cessione dei crediti deve essere espressamente autorizzata da ANAS S.p.A. previa verifica dell’effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

In caso di risoluzione contrattuale, sulla parte eccedente la quota prevista dalla legge, l’impresa verificherà la possibilità di riassumere le professionalità preesistenti.

ANAS assicurerà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nel cantiere. Ad ogni lavoratore, operante in regime di appalto e/o subappalto, prima dell’accesso in cantiere o impiegato presso i cantieri temporanei e mobili, sarà consegnata dal proprio datore di lavoro una idonea tessera di riconoscimento da tenere sempre esposta, in ottemperanza alle norme di legge, anche allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso soggetti non autorizzati e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo. I lavoratori autonomi operanti in cantiere, per i quali vige lo stesso obbligo, dovranno, ai sensi della normativa vigente, provvedervi per proprio conto.

La citata tessera di riconoscimento dovrà contenere:

 

– la ragione sociale dell’impresa e la partita iva

 

– il nome ed il cognome, la fotografia

 

– il luogo e la data di nascita

 

– la data di assunzione

 

– il numero della tessera e la data di emissione

 

– il gruppo sanguigno

 

– in caso di subappalto, il numero e la data dell’autorizzazione

 

Per il monitoraggio della regolarità contributiva delle imprese e della congruità dei versamenti e delle denunce mensili

presso gli enti contrattuali e di legge, potrà essere sottoscritta, con apposita intesa tra le imprese operanti per la realizzazione dell’opera, una convenzione con il sistema bilaterale delle costruzioni territorialmente competente.

 

[238] CLAUSOLA SOCIALE

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impegnato nella realizzazione delle opere, ANAS si impegna ad inserire negli atti di gara specifiche clausole sociali volte a promuovere il riassorbimento del personale dipendente dell’appaltatore uscente in caso di avvicendamento di operatori economici nell’ambito dell’appalto, secondo la vigente normativa.

 

[239] Verbale di accordo 27/4/2018

 

Il giorno 27/4/2018, tra l’ANCE, l’ANAEPA-CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE-CASARTIGIANI, la CLAAI, l’ANIEM-ANIER-CONFIMI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Le sopra indicate Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria, Edili-artigianato e Edili-Aniem-Anier-Confimi,

 

– considerate le disposizioni contenute nell’art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017 e le indicazioni al riguardo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;

 

– nel rimarcare che il contributo contrattuale introdotto e disciplinato dai CCNL sopra indicati non rappresenta una contribuzione aggiuntiva a quelle previste dal D.Lgs. 252/2005, ma anzi, rappresenta la fonte contributiva primaria alla previdenza complementare nazionale del settore edile, alla quale il lavoratore può liberamente aggiungere ulteriori contributi secondo quanto previsto dalle fonti istitutive del Fondo Prevedi;

 

concordano comunque di adeguare ed estendere il contenuto dell’Accordo già assunto in merito il 13/7/2016 nel modo seguente.

 

  1. a) Per i lavoratori edili che non abbiano destinato a Prevedi contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale e che si iscrivano ad uno dei fondi territoriali Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto destinando allo stesso fonti contributive aggiuntive al contributo contrattuale (contributo percentuale sulla retribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e/o contributo sul TFR maturando), il Fondo Prevedi, in esito ad apposita comunicazione del fondo territoriale interessato, bloccherà la ricezione del contributo contrattuale ove lo stesso sia proveniente dalle Casse Edili aventi competenza sul territorio dello stesso fondo territoriale.

 

  1. b) Le Casse Edili continueranno a ricevere dalle aziende i flussi contributivi relativi al contributo contrattuale e continueranno a trasmettere i relativi flussi informatici al Fondo Prevedi secondo i protocolli attualmente in uso: il Fondo Prevedi, in base alle evidenze tempo per tempo registrate nel proprio database, respingerà il flusso informatico relativo alle contribuzioni contrattuali dei lavoratori interessati dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a). La Cassa Edile di volta in volta interessata provvederà, quindi, a riversare il contributo in questione al fondo territoriale che ne risulterà destinatario.

 

  1. c) Il Fondo Prevedi, inoltre, trasferirà al fondo pensione territoriale destinano del contributo contrattuale ai sensi della precedente lettera b), la posizione maturata grazie all’accantonamento del solo contributo contrattuale.

 

  1. d) Il rigetto del contributo contrattuale da parte del Fondo Prevedi, in applicazione di quanto sopra, continuerà fino a quando il lavoratore interessato non destinerà a Prevedi contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale o non cesserà il suo rapporto contributivo con il fondo territoriale. Il Fondo Prevedi rimarrà, invece, sempre ricettivo delle contribuzioni contrattuali, anche per i lavoratori iscritti ad uno dei tre fondi pensione territoriali sopra indicati, quando tali contribuzioni pervengano da Casse Edili esterne alla regione di competenza dello stesso fondo territoriale.

 

  1. e) I Fondi Pensione Fopadiva, Laborfonds e Solidarietà Veneto e dovranno comunicare mensilmente al

Fondo Prevedi la eventuale sopravvenuta cessazione, nel corso del mese di riferimento, del rapporto contributivo con i lavoratori interessati (ad esempio perché gli stessi destinino le contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale ad altra forma pensionistica complementare, anche senza trasferire la posizione a quest’ultima), affinché sia garantito il regolare accredito nel Fondo Prevedi delle contribuzioni contrattuali successive a tale cessazione.

 

 

 

[240] Verbale di accordo 6/2/2019

 

Il giorno 6/2/2019, tra ANAEPA – CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE – CASARTIGIANI, CLAAI Edilizia e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

 

Si conviene e si stipula il seguente verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini del 16/10/2014 sottoscritta in data 31/1/2019 relativo a Nuove forme di Welfare contrattuale.

 

Le Parti sottoscritte, in considerazione della tempistica della firma del suddetto accordo intervenuta nel pomeriggio del 31 Gennaio scorso, e dei tempi necessari per l’elaborazione delle buste paga, concordano che, ferma restando la decorrenza dei versamenti delle nuove contribuzioni previste per il Fondo Sanitario, per il Fondo Prepensionamenti e per il Fondo Incentivo Occupazione dall’1/1/2019, le imprese che non riescano ad inserirle nelle buste paga di gennaio potranno effettuare detto adempimento con quelle del mese successivo (febbraio 2019).

In tal caso nel cedolino di febbraio 2019 dovrà essere specificamente indicata la voce relativa ai contributi di gennaio 2019 per i tre fondi.

 

 

 

[241] Testo del comunicato

 

[242] CNCE – Comunicato 15/2/2019 – Chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali

 

[243] ALLEGATO A – Disciplinare tecnico

 

Con riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali – CCNL 18/7/2018 e successivo accordo 20/12/2018 industria e cooperazione, CCNL 31/1/2019 e successivo accordo 6/2/2019 artigianato – relativamente alle principali indicazioni contributive da far pervenire alle Casse Edili/Edilcasse, seguono ulteriori chiarimenti tecnici su:

 

1) paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai con minimo a 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale;

 

2) importo Fondo sanitario impiegati;

 

3) imponibile Fondo incentivo all’occupazione per operai.

 

 

[244] A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale

 

L’impresa inserisce nel MUT la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione:

 

– minimo

– contingenza

– EDR

– ITS.

 

Il sistema MUT moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il coefficiente di contribuzione (0,35% fino all’avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60% successivamente, come da accordo 20/12/2018 industria e cooperazione ).

Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l’invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

 

– su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell’attuale vigente normativa;

 

– in una delle casse competenti va denunciata l’integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l’integrazione sarà a discrezione dell’impresa o del suo consulente);

 

– nelle casse in cui non è denunciata l’integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l’integrazione stessa.

 

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

 

– su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell’attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, sia indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.

 

Il MUT metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste:

 

– paga oraria imponibile fondo sanitario

 

– indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l’integrazione

 

– totale delle ore denunciate su altre casse.

 

Esempio caso di lavoratore con 90 ore lavorate distribuite su tre casse diverse (RM00, RM02, CH00) e versamento su RM02:

 

Cassa competenza e visibilità denuncia Ore lavorate denunciate in cassa Indicazione ore denunciate su altre casse Ore soggette integrazione Ore soggette a contribuzione in cassa Indicazione cassa versamento integrazione
RM00 30 60   30 RM02
RM02 20 70 30 50  
CH00 40 50   40 RM02
TOTALE 90   30 120  

 

[245] A2. Importo fondo sanitario impiegati

 

E’ l’importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile:

 

– minimo

– contingenza

– EDR

– premio di produzione

 

moltiplicando l’importo ottenuto per l’attuale aliquota contributiva dello 0,26%.

 

Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l’importo dovuto.

Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o direttamente sul conto corrente provvisorio del Fondo sanitario indicato nella comunicazione n. 639 CNCE indicando come causale “Fondo sanitario impiegati – competenza mese e anno – codice cassa

 

[246] A3. Imponibile fondo incentivo occupazione

 

E’ ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente i seguenti elementi della retribuzione

 

– minimo

– contingenza

– EDR

– ITS

 

per le ore effettivamente lavorate.

 

Il MUT potrà calcolare autonomamente l’importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l’aliquota dello 0,10%.

 

 

[247] Verbale di accordo 16/4/2019

 

Il giorno 16/4/2019, tra ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

 

– considerata la situazione complessiva negli Enti Bilaterali della Sicilia

 

– in attuazione del Protocollo nazionale del 7/3/2019

 

 

concordano quanto segue:

 

– l’Edilcassa Sicilia aderirà al Fondo Nazionale APE a decorrere dall’1/10/2019. Nelle more, l’Edilcasssa Sicilia erogherà l’ape secondo le vigenti modalità, attraverso un’aliquota contributiva transitoria, con decorrenza 1/7/2019 e sino al 30/9/2019, del 2%;

 

– per il semestre aprile-settembre 2019, le Casse Edili Ance della Sicilia verseranno il contributo al Fnape, sulla base dell’aliquota del 2,20%;

 

– dall’1/10/2019 tutte le Casse Edili/Edilcassa della Sicilia verseranno la contribuzione al Fnape sulla base dell’aliquota del 2,50% o della eventuale diversa aliquota fissata al livello nazionale;

 

– la Cassa Edile di Agrigento è impegnata a versare quanto dalla stessa dovuto al Fondo Nazionale APE entro il 30/6/2019;

 

– per l’Ente formazione e sicurezza artigiano della Sicilia, l’attuale aliquota, pari allo 0,50%, è fissata, dal prossimo mese di luglio, nella misura dello 0,70%. Tale aliquota, con decorrenza 1/10/2019, sarà elevata all’1%.

 

 

[248] Verbale di accordo 20/5/2019

 

Il giorno 20/5/2019, tra l’ANAEPA-CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI EDILIZIA e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente protocollo sugli Enti Bilaterali.

 

[249] CASSE EDILI ARTIGIANE/EDILCASSE

 

Le Parti Sociali firmatarie nel confermare gli obiettivi del Protocollo sulla Bilateralità previsto nel rinnovo del CCNL 24/1/2014, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono la specificità del proprio sistema bilaterale e riaffermano la volontà di dare ad esso maggior impulso anche attraverso il rafforzamento delle primarie attività che le Casse Edili Artigiane/Edilcasse devono assolvere a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, anche rispetto ai nuovi compiti affidati dagli accordi contrattuali.

In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse Edili Artigiane/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l’efficacia dei servizi e l’efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

A tal fine, si concorda che il contributo Cassa Edile Artigiana/Edilcassa, è stabilito nella misura del 2,85% della massa salari di ciascuna cassa. A tal fine le Parti Sociali territoriali sono tenute ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il rispetto e il raggiungimento di tale parametro, con particolare attenzione agli enti che necessitano un reale processo di riorganizzazione.

Di tale percentuale e sino alla data di effettiva entrata in vigore del Fondo sanitario nazionale (Sanedil), costituito con l’accordo del 31/1/2019, lo 0,25% potrà assorbire quanto destinato dalla contrattazione territoriale e/o da regolamenti/accordi, per le prestazioni socio sanitarie; dall’avvio del Fondo Sanitario Sanedil, le prestazioni socio sanitarie erogate dalle Casse Edili Artigiane/Edilcasse decadranno e tale percentuale sarà assorbita dal contributo dello 0,60% dovuto al Fondo Sanitario.

Le Patti territoriali disciplineranno la restante aliquota dello 2,25%, che comunque decorrerà dal mese di competenza dell’avvio fattuale del fondo sanitario (SANEDIL) e sarà destinata ai costi di gestione (0,75%), alle ulteriori prestazioni a favore degli operai (0,45%) e al rilancio del contratto di settore mediante premialità a favore delle imprese (1,05%) ivi compreso il rimborso malattia infortunio.

I tre distinti capitoli, dovranno avere evidenza all’interno dei bilanci delle singole Casse.

La percentuale del contributo destinato al costo di gestione di ogni singola cassa, ricomprenderà le spese individuate nel Protocollo che la commissione indicata al punto successivo, sottoscriverà entro 60 giorni dalla firma del rinnovo del presente CCNL.

Sono fatte salve le ulteriori prestazioni ad imprese e lavoratori, ivi compreso il rimborso per malattia e infortunio, nella misura in cui vige specifica contrattazione territoriale che determina aliquote e contribuzioni aggiuntive rispetto alle previsioni del presente accordo.

Le Parti Sociali nazionali sottoscritte concordano di costituire una Commissione della bilateralità paritetica, supportata dalla CNCE, che, oltre a definire tempi e modalità di attivazione di quanto previsto al 5° capoverso, dovrà esaminare in via preliminare le situazioni critiche già in essere in alcune Casse Edili Artigiane/Edilcasse, ovvero in quelle che presentano bilanci in perdita negli ultimi due esercizi nonché quelle nelle quali la massa salari necessita di una particolare attenzione ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria in adempimento di dette condizioni.

La Commissione, nell’ipotesi in cui tali Casse non possano assicurare il rispetto del dettato contrattuale, su richiesta del livello territoriale, si riunisce insieme alle parti sociali territoriali, al fine di individuare soluzioni idonee che mirino al raggiungimento del predetto obiettivo.

 

[250] ENTE UNIFICATO NAZIONALE FORMAZIONE/SICUREZZA

 

Le parti stabiliscono che al finanziamento delle attività enti territoriali per la formazione e la sicurezza si provvederà con un contributo a carico delle imprese fino all’1% degli elementi della retribuzione di cui all’art. 14 del vigente CCNL, da versarsi con le modalità stabilite dal secondo livello di contrattazione.

Con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all’efficienza organizzativa, le Parti Sociali nazionali concordano sull’immediata costituzione dell’Ente nazionale Formazione e Sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Formedil e CNCPT.

Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,03% da destinarsi al 50% per la funzione formativa e per il 50% per la funzione sicurezza. Tale contributo sarà elevato allo 0,04% contestualmente all’effettiva costituzione dell’ente unico.

Le parti sociali ribadiscono altresì la necessità non più procrastinabile che anche sull’intero territorio nazionale si attui l’accorpamento tra Scuola Edile e Cpt.

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell’Ente unificato.

Le parti concordano, fin da ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.

A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall’esercizio finanziario decorrente dall’1/10/2019; in tale previsione non rientrano i tecnici addetti alla formazione e sicurezza.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale sull’applicazione di tale previsione, le parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

Con l’obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli Enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all’addestramento professionale, nonché all’implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.

Ai dipendenti degli enti bilaterali saranno applicate le retribuzioni del CCNL dell’edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.

Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dai CCNL del settore edile.

Le cariche rivestite all’interno della cnce, dell’ente nazionale formazione e sicurezza e degli enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito. In linea con quanto già stabilito all’interno dei rispettivi statuti tipo, a partire dall’approvazione del bilancio 2020/2021 non sarà consentita alcuna forma di compenso laddove previsto dalle prassi in essere, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il collegio sindacale.

 

 

[251] Verbale di accordo 19/11/2019

 

Il giorno 19/11/2019, tra ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGlANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo.

 

 

Le parti sottoscritte, in merito agli adempimenti relativi al Fondo Sanedil, convengono quanto segue.

 

In considerazione dell’avvenuto insediamento degli organi statutari del Sanedil e per completare l’avvio operativo del Fondo stesso, con decorrenza 1° dicembre p.v., le parti sottoscritte deliberano quanto segue,

 

In considerazione che, alla data di novembre 2019 (versamento di competenza fino al mese di ottobre 2019), tutti i contratti collettivi nazionali dell’edilizia si sono allineati, per quanto concerne il Fondo Sanedil, con una dotazione pari a 13 mensilità sia degli operai che degli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al Fondo ma accantonato il contributo presso la Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, si conviene che:

 

– a partire dall’1/12/2019 tutte le Casse Edili e le .Edilcasse dovranno iniziare a versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti i versamenti corrispondenti al mese di competenza (parte corrente, competenze del mese di novembre 2019 nel mese dì Dicembre 2019, parte corrente dei mese di Dicembre 2019 nel mese di Gennaio 2020, e così via), con cadenza mensile, pari allo 0,35% per gli operai e allo 0,26% per gli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al fondo Sanedil ma tramite il sistema casse edili o edilcasse, fino all’effettiva funzionalità del fondo (per cui, successivamente a ciò, dovranno versare lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli impiegati con contestuale decadenza delle prestazioni territoriali come da CCNL vigenti) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste;

 

– entro il 29/2/2020 tutte le Casse Edili e le Edilcasse dovranno versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti le competenze accantonate dal 1/10/2018 al 30/10/2019 per gli operai e per gli impiegati le cui azienda non hanno versato direttamente al Fondo ma tramite accantonamenti presso la Cassa Edile o Edilcassa, con le seguenti modalità:

 

  1. a) entro il 30/11/2019 le prime tre mensilità accantonate (pari a 3/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;

 

  1. b) entro il 31/1/2020 la seconda tranche per un ammontare pari a 6 mensilità dì contribuzione (pari a 6/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente ì lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;

 

  1. c) entro il 29/2/2020 la terza tranche per un ammontare pari a 4 mensilità dì contribuzione (pari a 4/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate.

 

Le parti concordano che, all’atto del totale versamento di quanto dovuto (parie corrente, più arretrati) da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dietro specifica rendicontazione effettuata dalla stessa, avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni sanitarie che la Cassa Edile/Edilcassa abbia anticipato in misura superiore all’aliquota dello 0,25%, per il periodo 1/10/2018 – 30/9/2019, il Fondo rimborserà dette eccedenze, che saranno individuate come segue: le Casse Edili/Edilcasse interessate dovranno presentare al Fondo Sanedil una rendicontazione dettagliata di dette prestazioni sanitarie, con relativo ammontare, firmata congiuntamente dal Presidente e Vice Presidente dell’Ente. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste.

Per le prestazioni sanitarie erogate e anticipate dalle Casse Edili/Edilcasse in misura superiore allo 0,25% nel periodo decorrente dai mese di Ottobre 2019 e fino all’effettiva erogazione delle prestazioni da parie del Fondo Sanedil, le parti daranno seguito a quanto specificato nei punti precedenti.

Le disposizioni dei seguente capoverso non si applicano alle prestazioni sanitarie erogate tramite altri Fondi sanitari.

Le parti convengono, inoltre, al fine di procedere agli inviti ed individuare nei tempi minimi richiesti (inviti da inviare comunque entro il 30 novembre p.v.) il partner assicurativo, di richiedere al Fondo Sanedil di convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario per effettuare l’apposita selezione tra più operatori, sulla base di apposito disciplinare, ai sensi dall’art. 15, lettera f) dello Statuto del Fondo.

In considerazione del ruolo e dei compiti affidati alle Casse Edli/Edilcasse di front office per l’erogazione delle prestazioni dei Fondo, le parti concordano che tale aspetto sarà valutato dalle parti sociali all’esito della gara, ai fine di prevedere una convenzione tra il Fondo e le Casse Edili/Edilcasse.

Nelle more di specifiche convenzioni tra le Casse Edili/Edilcasse e Sanedil, la Cnce provvederà a trasmettere alle Casse Edili/Edilcasse il presente accordo e a verificarne l’applicazione.

 

 

 

[252] Verbale di accordo 23/6/2020

 

Il giorno 23/6/2020, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo

 

Le sopra indicate Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato, tenuto conto delle prerogative offerte dalla legge n. 124 del 4/8/2017 e delle conseguenti indicazioni fornite dalla Covip con circolare prot. n. 5027 del 26/10/2017,

 

concordano di determinare le seguenti percentuali alternative di destinazione del TFR maturando al Fondo Pensione Prevedi per tutti i lavoratori soggetti ai CCNL sopra indicati, a prescindere dalla data di prima occupazione e di prima iscrizione degli stessi alla previdenza obbligatoria:

 

0% – 18% – 100%

 

 

 

[253] Verbale di accordo 10/9/2020

 

Il giorno 10/9/2020, tra l’ANCE, la LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, l’AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l’ ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, la CONFAPI ANIEM e la FENEAL UIL, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:

 

  1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;

 

  1. Regolamento Fondo Prepensionamento – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;

 

  1. Congruità;

 

  1. Rateizzazioni in Cassa Edile.

 

Le parti concordano altresì che dovrà essere portata a compimento l’unificazione del Formedil con la Cncpt entro il 30 novembre p.v., al fine di rendere operativo il nuovo Ente Unico Formazione e Sicurezza dall’1/1/2021.

Dalla suddetta data del 1° gennaio, l’Ente Unico sarà finanziato da un contributo a carico dei rispettivi Enti territoriali pari allo 0,03%.

Dalla medesima data il contributo della Cnce a carico delle Casse Edili/Edilcasse territoriali è fissato nella misura dello 0,03.

 

[254] 1. REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

 

[255] Art. 1 Costituzione e regolamento

 

  1. In attuazione di quanto previsto dall’Allegato 4, del CCNL Ance-Coop-OO.SS. del 18/7/2018, dall’Allegato “P” del CCNL OO.AA-OO.SS. del 30/1/2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem- OO.SS. del 12 marzo a partire dall’1/10/2018, per le Cassa Edile e dall’1/1/2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il “Fondo incentivo all’occupazione”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.

 

  1. Il fondo entra in vigore il 1/9/2020.

 

[256] Art. 2 Caratteristiche della prestazione

 

  1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:

 

– 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.

 

– Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall’assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).

 

– L’impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.

 

– Laddove l’impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell’attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.

 

– Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all’incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.

 

  1. L’incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo incentivo all’occupazione”, costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.

 

  1. Tale incentivo sarà cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell’ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all’effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.

 

[257] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione

 

  1. L’incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dall’1/1/2020.

 

  1. L’incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).

 

  1. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l’avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dall’1/1/2020.

 

  1. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.

 

  1. La priorità per l’accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

 

  1. L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.

 

  1. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell’incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell’arco dei 24 mesi.

 

  1. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

 

  1. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall’ultima compensazione.

 

  1. L’incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.

 

[258] Art. 4 Erogazione della prestazione e decorrenza

 

  1. L’incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.

 

  1. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall’1/1/2020 al 30/9/2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.

 

  1. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

 

  1. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

 

  1. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso all’incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.

 

  1. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all’incentivo riconosciuto all’impresa.

 

  1. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell’andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.

 

[259] TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE

 

Criteri per determinare la graduatoria delle domande. Punteggi

 

CRITERIO PUNTEGGIO NOTE
A: Anzianità contributiva 1*X X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell’azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.

Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.

B: Assunzione tramite Blen.it 20 Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato X/5 X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione.

Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre/1 aprile) quindi X è uguale a 0.

D: Età del lavoratore (30-X)*3 X è l’età (in anni) del lavoratore al momento dell’assunzione/trasformazione.

 

ISTRUZIONI:

 

1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla graduatoria, provvederà a escludere le domande fatte pervenire da imprese successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell’erogazione.

 

2) La graduatoria viene generata sulla base del punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di cui alla tabella (decimali compresi), dal più alto al più basso, secondo la seguente formula:

 

A + B – C + D

 

Determinato il numero di premialità assegnabili sulla base delle risorse disponibili, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all’assegnamento delle premialità alle singole domande, seguendo l’ordine della graduatoria.

Qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l’assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.

 

[260] DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO

 

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di ____________________

 

Oggetto: “Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18/7/2018, dall’Allegato “P” del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30/1/2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem – OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di Incentivo alle imprese per l’assunzione di giovanì’

 

Il sottoscritto ____________________ nato a ____________________ Prov. ___ il _______ il Codice Fiscale ____________________ residente a ____________________ Prov. ____ Via ____________________ n. ___, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa ____________________ P.IVA. ____________________ con sede legale a ____________________ Prov. ________ Via ____________________ n. ____ e sede operativa a ____________________ Prov. ____ Via ____________________ n. ____ Tel. ____________________ e-mail ____________________pec ____________________ persona da contattare ____________________ Tel. ____________________ e-mail ______________________________________

 

CHIEDE

 

il riconoscimento dell’incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad € 600,00 per:

 

– l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data ____________________

 

– l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data ____________________

 

– la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data ____________________

 

del Sig. ____________________ nato a ____________________ Prov. _______ il ______ Codice Fiscale ____________________ residente a ____________________ Prov. ____ Via ____________________ n. ____, in qualità di operaio addetto a ____________________ con inquadramento al ____________________ livello del vigente CCNL di settore

 

– iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell’Edilizia (BLEN);

 

– non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell’Edilizia (BLEN);

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

 

DICHIARA

 

– di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;

 

– di essere in regola con l’applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;

 

– di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;

 

SI IMPEGNA

 

– a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l’invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.

 

Allegati: Mod. Unificato Lav/ASS

 

Luogo e data __________________

Timbro e Firma __________________

 

[261] DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE

 

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

 

Oggetto: “Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18/7/2018, dall’Allegato “P” del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30/1/2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem – OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di voucher per la formazione”

Il sottoscritto __________________ nato a __________________ prov. ____ il __________________ Codice Fiscale __________________ residente a __________________ Prov. ______ Via __________________ n. ____, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa __________________ P. IVA __________________ con sede legale a __________________ Prov. ____ Via __________________ n. _____ Tel. __________________ e-mail __________________ pec __________________ persona da contattare __________________ Tel. __________________ e-mail __________________

 

CHIEDE

 

riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad € 150,00 da spendere:

 

– presso le Scuole Edili del Sistema;

 

– presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell’attestato di formazione

 

del Sig. __________________ nato a __________________ Prov. ___ il ___________ Codice Fiscale __________________ residente a __________________ Prov. _______ Via __________________ n. _______, in qualità di operaio addetto a __________________ con inquadramento al __________________ livello del vigente CCNL di settore

 

– iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell’Edilizia (BLEN);

 

– non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell’Edilizia (BLEN);

 

L’incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN

 

Luogo e data __________________

Timbro e Firma __________________

 

(Si ricorda che l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dall’1/1/2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell’assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).

 

  1. REGOLAMENTO FONDO “PREPENSIONAMENTI”

 

[263] PRESTAZIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO

 

[264] Art. 1 Costituzione e regolamento

 

  1. In attuazione di quanto previsto dai CCNL del settore edile 18/7/2018, 31/1/2019, 12/3/2019, a decorrere dall’1/10/2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale “prepensionamenti”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.

 

  1. Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:

 

– pensione di vecchiaia;

 

– pensione anticipata;

 

– pensione anticipata precoci;

 

– pensione di anzianità per lavori usuranti;

 

– quota 100 (laddove prorogata);

 

– ape sociale (laddove prorogata);

 

entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico “pensionamento”.

 

  1. Le somme già accantonate nelle Casse Edili/Edilcasse territoriali a decorrere dall’1/10/2010 quale contributo per i lavori usuranti (0,05% della retribuzione di cui agli specifici articoli dei predetti CCNL, dalla suddetta data e 0,10% dall’1/10/2012 e fino al 30/9/2018, al Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al “Fondo prepensionamenti” territoriale, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio, fino ad esaurimento dell’importo accantonato.

 

  1. Il presente Regolamento detta le regole e le procedure per i soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, da valersi per il funzionamento del fondo prepensionamenti nazionale e del fondo prepensionamenti territoriale, fino ad esaurimento di quest’ultimo.

 

[265] Art. 2 Caratteristiche della prestazione

 

  1. Possono accedere ai trattamenti di cui al punto 2 dell’art. 1, i lavoratori che si trovano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

 

  1. a) fine del contratto a tempo determinato;

 

  1. b) stipulazione di un accordo collettivo nell’ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;

 

  1. c) stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;

 

  1. d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.

 

  1. Per ottenere le prestazioni di cui al successivo punto 4 i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali stabiliti dal successivo punto 4.

 

  1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della seguente documentazione:

 

– Ecocert o specifica certificazione Inps;

 

– stima ipotetica della Naspi spettante;

 

– ipotesi data presunta di pensionamento.

 

  1. Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

 

– 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;

 

– 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;

 

– 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

 

  1. La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

 

  1. La prestazione contributiva, nei limiti temporali di cui al punto 4, sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’lnps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’lnps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.

Restano fermi i requisiti di legge per l’accesso e autorizzazione dell’lnps alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ovvero:

 

– almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

 

– almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

 

  1. Le prestazioni di cui al punto 4 saranno erogate esclusivamente previa autocertificazione da parte del lavoratore alla Cassa Edile/Edilcassa sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché dell’apposito Modello C2 e saranno corrisposte direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa.

 

[266] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione

 

  1. Fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell’art. 2 e fermi restando i requisiti per l’accesso alla contribuzione volontaria di cui al punto 6 dell’art. 2, i lavoratori interessati dovranno raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni di cui al punto 2 dell’art. 1, sulla base dell’Ecocert rilasciato dall’lnps, entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all’esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente), a seconda della scelta effettuata dal lavoratore. I requisiti di cui al presente Regolamento dovranno essere perfezionati sulla base delle condizioni definite dalla normativa in vigore al momento della richiesta al Fondo.

 

  1. I lavoratori, per accedere alla prestazione, dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquennio mobile) di cigo e cigs prevista per le imprese edili dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 148/2015.

 

[267] Art. 4 Presentazione domanda – erogazione

 

  1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (Fac-simile domanda allegato 1), alla Cassa Edile/Edilcassa di cui al punto 3 dell’art. 2.

 

  1. La Cassa Edile/Edilcassa che riceve la domanda verifica preliminarmente:

 

  1. a) la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell’art. 3 presso la banca dati APE;

 

  1. b) la sussistenza della documentazione di accesso al requisito pensionistico nonché quella rilasciata dall’lnps, di cui al punto 3 dell’art. 2.

 

  1. La Cassa Edile/Edilcassa ricevente la domanda compila l’apposita scheda (Allegato 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE.

 

  1. Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale (con i criteri definiti all’allegato n. 3), in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre.

 

  1. Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.

 

  1. La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo di Naspi, mensilmente, entro la fine del singolo mese di competenza, la dovuta indennità economica di cui al punto 5 dell’art. 2.

 

  1. La Cassa Edile/Edilcassa erogherà la prestazione contributiva al lavoratore secondo le modalità stabilite al punto 6 dell’art. 2.

 

  1. Entro il 31/12/2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dall’1/10/2018 alla CNCE, che provvederà ad accantonarle nell’apposito fondo dedicato.

 

  1. Il fondo inizierà ad erogare le prestazioni dall’1/4/2021.

 

[268] Art. 5 Fondo territoriale

 

  1. Le risorse accumulate fino al 30/9/2018 presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa nel Fondo lavori usuranti, saranno destinante alle prestazioni di cui al presente Regolamento fino al loro esaurimento e secondo le regole in esso esposte

 

  1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cnce per individuare la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell’ultimo biennio; a tale Cassa Edile/Edilcassa dovrà quindi inviare l’istanza, corredata della seguente documentazione:

 

– Ecocert o specifica certificazione Inps;

 

– stima ipotetica della Naspi spettante;

 

– ipotesi data presunta di pensionamento.

 

  1. A tal fine, la CNCE indicherà al richiedente la Cassa Edile/Edilcassa competente.

 

  1. Il fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dall’1/1/2021 e, a tal fine, dall’1/12/2020 le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad effettuare le graduatorie, sulla base delle istanze che saranno presentate dai lavoratori, tramite il Patronato, a decorrere dall’1/10/2020.

 

  1. Eventuali residui potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.

 

  1. Ai fini della presa in carico, da parte del fondo nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del fondo territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31/1/2021.

In assenza di detta rendicontazione, previa segnalazione alle parti sociali territoriali, le istanze trasmesse non potranno essere prese in carico

 

  1. E’ fatto divieto alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un’unica impresa.

 

[269] Art. 6 Norme generali

 

  1. Il fondo nazionale opererà tramite le Casse Edili/Edilcasse che hanno inviato le domande.

 

  1. Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall’inizio dell’erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.

 

  1. Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.

 

  1. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

 

[270] Art. 7 Vigenza

 

  1. Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30/6/2022.

 

  1. In ogni caso le Parti si incontreranno periodicamente per monitorare l’andamento del Fondo e per verificare la sussistenza della normativa pensionistica vigente e, in caso di variazioni, apportare gli opportuni correttivi.

 

[271] PREMESSA

 

Il meccanismo di graduatoria si applica a quei lavoratori che abbiano presentato la richiesta di intervento del Fondo pensionistico e che soddisfino i requisiti stabiliti dall’art. 3 dell’apposito Regolamento.

 

Ai tini della definizione della graduatoria trimestrale dei lavoratori edili che hanno diritto all’accesso all’anticipo pensionistico regolamentato con l’accordo sottoscritto in data 6/8/2020; le parti hanno definito il seguente meccanismo che riconosce ad ogni lavoratore i relativi punti.

La graduatoria, in ordine decrescente, verrà definita a partire dai lavoratori che abbiano perfezionato il maggior punteggio. Essi avranno diritto ad accedere alla prestazione fino a capienza delle risorse disponibili nel trimestre di competenza.

Qualora le risorse del mese di competenza fossero inferiori a quelle necessarie per soddisfare le richieste della graduatoria stilata dal fondo nazionale anticipo pensionistico; le prestazioni verranno erogate il trimestre successivo a quei lavoratori che non hanno avuto il riconoscimento nel trimestre di presentazione della domanda.

 

Meccanismo

 

Ad ogni lavoratore verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

 

– maggiore età anagrafica;

 

– percentuale di invalidità riconosciuta dall’Inail.

 

MAGGIORE ETÀ ANAGRAFICA (anni compiuti alla presentazione della domanda)
PUNTI ETÀ’
6 oltre 66 anni
5 oltre 64 anni
4 oltre 62 anni
3 oltre 60 anni
2 oltre 58 anni
1 oltre 56 anni

 

INVALIDITA’ (percentuale riconosciuta dall’INAIL)
PUNTI %
6 80
5 60
4 40
3 30
2 20
1 16

 

PARITA’ DI PUNTI PERFEZIONATI

 

A parità di punti perfezionati tra lavoratori, di cui alla allegata tabella, per determinare la precedenza nel riconoscimento della prestazione del fondo, si aggiungono i punti in relazione alla data di presentazione della domanda al fondo (che deve essere corredata da tutti i documenti necessari), secondo il seguente meccanismo:

 

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

 

PUNTI DECADI TRIMESTRALI
4,5 Prima decade
4,0 Seconda decade
3,5 Terza decade
3,0 Quarta decade
2,5 Quinta decade
2,0 Sesta decade
1,5 Settima decade
1,0 Ottava decade
0,5 Nona decade

 

In caso di ulteriore parità, la data di nascita del lavoratore che determina la maggiore età tra i due costituirà l’elemento che determina la precedenza di accesso alla prestazione.

 

[272] 3. CONGRUITA’

 

Il giorno 10/9/2020, tra

 

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,

AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO,

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI,

CLAAI,

CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL,

FILCA CISL,

FILLEA CGIL

 

Le parti concordano che il presente Accordo, che recepisce l’Avviso Comune del 28/10/2010, come di seguito integrato e modificato, sia inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l’effettuazione dell’attività edile, sia pubblica che privata.

Le parti concordano altresì che l’attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.

Le parti concordano quindi sulla necessità che:

 

– l’istituto della congruità sia accompagnato, al livello normativo, da disposizioni rigorose sull’obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell’edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020;

 

– sia introdotta una norma in base alla quale l’incidenza minima della manodopera di cui alla tabella allegata non dovrà essere soggetta a ribasso d’asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della sicurezza);

 

– sia ripristinata la riduzione dell’11,50% ai fini Inail per le imprese che versano i contributi sull’orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell’anno precedente, le relative attestazioni di congruità.

 

Quanto sopra premesso, fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le parti concordano quanto segue.

 

  1. a) La tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità – è parte integrante del presente Accordo;

 

  1. b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all’opera complessiva, attraverso l’imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla stessa;

 

  1. c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;

 

  1. d) nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da determinarsi entro il ;

 

  1. e) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con decorrenza dall’1/10/2020 e termine al 30/6/2021;

 

  1. f) entro il 31/5/2021 sarà effettuata una verifica sull’andamento della sperimentazione da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo da riportare, per le eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni, al Comitato della bilateralità;

 

  1. g) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori pubblici aggiudicati e i lavori privati iniziati dall’1/10/2020;

 

  1. h) per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per analogia, le percentuali indicate nell’allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;

 

  1. i) le parti sociali danno incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE: le Casse Edili/Edilcasse dovranno dotarsi di un sistema informatico che permetta alle imprese di monitorare l’andamento della congruità contestualmente alle denunce mensili presentate sul singolo appalto, permettendo così un “dialogo” con il loro sistema operativo. Nell’ottica della semplificazione, l’emissione dell’attestazione dovrà avvenire per via informatica, senza comportare ulteriori aggravi burocratici per le imprese, mediante un’integrazione del MUT o di altro applicativo utilizzato dalle Casse Edili/Edilcasse in cui inserire mensilmente le ore impiegate per ogni cantiere e sistema di alert nell’ipotesi di probabile non raggiungimento della congruità;

 

  1. j) le parti convengono che durante il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori non comporteranno il versamento della differenza di costo del lavoro in Cassa Edile/Edilcassa né determinano effetti sulla regolarità del DOL;

 

  1. k) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione, ovvero dall’1/7/2021, il sistema della verifica della congruità dell’incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera andrà in vigore a regime per tutti i lavori, per i quali venga richiesta, a decorrere dalla suddetta data, la certificazione di congruità, apportando le eventuali modifiche che dovessero emergere nell’ambito delle riunioni di cui alla lettera f);

 

  1. I) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;

 

  1. m) l’attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la procedura di rilascio individuata alla lettera i);

 

  1. n) è fatto obbligo per l’impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente il valore dell’opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;

 

  1. o) laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente, l’impresa dovrà dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate;

 

  1. p) l’impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa;

 

  1. q) nella dimostrazione di cui ai punti precedenti l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce;

 

  1. r) nell’ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento;

 

  1. s) nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata in occasione dell’ultimo stato di avanzamento, prevedendo un meccanismo di intervento sostitutivo, nell’ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa Edile/Edilcassa;

 

  1. t) per i lavori privati l’attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata al completamento dell’opera, come risultante alla Cassa Edile/Edilcassa; a tal fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore dell’appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal contratto e risultante dalla fatturazione;

 

  1. u) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, a monitorare la procedura di congruità e i relativi indici, anche attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE

 

  1. v) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile/Edilcassa equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
  2. w) l’attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL (Dure On Line) laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l’impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa in BNI;

 

  1. x) le parti concordano che, durante il periodo della sperimentazione, la Commissione paritetica congruità elaborerà gli indici di congruità delle categorie specialistiche edili OS da sottoporre all’approvazione delle Parti Sociali sottoscritte;

 

  1. y) le parti concordano che, anche alla luce dei processi di innovazione tecnologica, gli indici di congruità della tabella allegata potranno essere aggiornati dalla Commissione paritetica congruità;

 

  1. z) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale.

 

Allegata tabella indici di congruità

 

Categorie Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera
1 OG1 – nuova edili/iu civile compresi Impianti e Forniture 14,28%
2 OGI – nuova edilizia industriale esclusi Impianti 5,36%
3  ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4  ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti 6,69%
5 OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – opere stradali, ponti, etc.. 13,77%
7 OG4 – opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – dighe 16.07%
9 OG6 – acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – gasdotti 13,66%
11 OG6 – oleodotti 13,66%
12 OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 – opere marittime 12,16%
14 OG8 – opere fluviali 13,31%
15 OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – 0013 – bonifica e protezione ambientale 16,47%

 

[273] 4. RATEIZZAZIONI IN CASSA EDILE

 

I crediti che le Casse Edili / Edilcasse vantano nei confronti delle imprese rappresentano da 10 anni a questa parte un tema di dibattito non privo di asperità, proprio per cercare di avere un comportamento omogeneo ed efficace nei confronti dei creditori ed è bene che le parti ribadiscano e chiariscano definitivamente modalità e tempi delle dilazioni concesse.

Premettendo che è un preciso obbligo dell’ente attivarsi per recuperare il dovuto, in quanto i crediti in oggetto rappresentano per la maggior parte salario differito dei lavoratori che solo convenzionalmente, per tramite del CCNL, viene accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse, è dovere di ogni amministratore fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per recuperare tali somme, anche per non creare elementi di concorrenza sleale tra le imprese.

Pertanto, anche durante la vigenza di un dure on line regolare, la Cassa Edile/Edilcassa, laddove rilevi una irregolarità nelle denunce e/o nei versamenti delle contribuzioni, dovrà segnalare tale aspetto alle imprese, avviando la procedura stabilita nella comunicazione n. 325 della Cnce del 2007, prospettando anche lo strumento della rateizzazione.

Le rateizzazioni rappresentano un elemento bonario di recupero delle somme non accantonate a favore dei lavoratori; a tal proposito si ribadisce che il credito in questione è formato da più elementi, ovvero GNF, contributo istituzionale, accantonamento per altri enti, APE, interessi di mora ecc.

Pertanto, fatto 100 il debito, le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF dei lavoratori.

I crediti vanno anche distinti tra aziende attive che richiedono il DURC, e quindi se non trattate co rigore potrebbero introdurre elementi distorsivi del mercato e aziende cessate o sospese per cu1 credito, fatte salve le indicazione di cui sopra, può essere trattato in maniera differente.

(lettera di accompagnamento)

 

1) DEBITO FINO A 5.000 EURO IMPRESA ATTIVA

 

E’ prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:

 

  1. l’impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell’ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.

 

  1. l’impresa deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al punto 2 (Ore denunciate);

 

  1. l’impresa si impegni a versare come prima rata un importo pari a 1.500 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, suddividendo la parte residua del debito complessivo in massimo 5 rate di pari importo (esempio: debito complessivo 5.000 euro in sei mesi, prima rata 1.500 euro + interessi e spese, ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna); la Cassa Edile/Edilcassa utilizzerà la prima rata e le successive per coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell’ammontare del medesimo; il mancato rispetto di tali ultime modalità di pagamento comporta l’obbligo immediato, per le Casse Edili/ Edilcasse, di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI;

 

  1. nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale, la richiesta dovrà essere corredata da apposito accordo sindacale aziendale che l’impresa, anche assistita dalla propria associazione imprenditoriale di riferimento, dovrà sottoscrivere con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/ Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta;

 

  1. l’impresa all’atto della richiesta riconosca formalmente il debito contributivo verso la Cassa Edile/Edilcassa e rinunci a successiva azione di opposizione nel caso in cui successivamente si proceda all’ azione di recupero credito tramite azione esecutiva;

 

  1. l’impresa presti idonee garanzie, fideiussorie o l’utilizzo del titolo della cambiale purché prestata con tutti i requisiti previsti dalla legge atti a definirla non nulla. La cambiale deve essere corredata da bollo; la durata della stessa deve essere equivalente a quella del piano di rateizzazione;

 

  1. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. In questa fattispecie non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione;

 

  1. I’impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;

 

  1. l’impresa all’atto della sottoscrizione della rateizzazione dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e specificarne il valore economico;

 

  1. gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6 (Interessi di mora) della delibera 2/2015, debbono essere corrisposti unitamente alle singole rate;

 

  1. gli interessi di mora afferenti le rate necessarie a coprire l’importo del Gnf dovranno essere riconosciuti al lavoratore;

 

  1. solo nel caso in cui siano rispettati i suddetti i criteri il comitato di Presidenza potrà deliberare la concessione della rateizzazione. Il comitato di Presidenza dovrà successivamente comunicare al comitato di gestione la suddetta pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l’ente;

 

  1. alla sottoscrizione della rateizzazione l’impresa risulterà immediatamente in regola a fini del DURC;

 

  1. l’intera procedura, attivata dalla richiesta dell’impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa.

 

2) DEBITO DAI 5000 Al 15.000 EURO – IMPRESA ATTIVA

 

Per i debiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di 12 mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l’impresa dovrà impegnarsi a versare nella prima rata un importo pari al valore di due ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

 

Esempio: debito di 15.000 euro in 12 mesi: un rateo (15.000:12= 1.250) + interessi e spese

Prima rata 2 ratei, ovvero (1.250X2) 2.500 euro + interessi e spese

Successive 11 rate (12.500 :11) 1136,36 euro + interessi e spese

 

3) DEBITO DAI 15000 Al 30.000 EURO – IMPRESA ATTIVA

 

Per i debiti che vanno dai 15.000 ai 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di diciotto mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l’impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari al valore di tre ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

 

Esempio: debito di 30.000 euro in 18 mesi: un rateo (30.000:18= 1.66,66) + interessi e spese

Prima rata tre ratei, ovvero (1.666,66 X3) 5.000 euro+ interessi e spese

Successive 17 rate: (25.000:17)1.470,59 euro+ interessi e spese

 

4) DEBITO OLTRE I 30.000 EURO – IMPRESA ATTIVA

 

Per i debiti oltre i 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l’impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari quattro ratei del debito complessivo, + interessi e spese, e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

 

Esempio: debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo (50.000:24=2.083,33)+ interessi e spese

Prima rata quattro ratei, ovvero (2.083,33X4) 8.333,33+ interessi e spese

Successive 23 rate: (41.666,67:23) 1.811,60+ interessi e spese

 

DEBITI DI IMPRESE INATTIVE O SOSPESE

 

Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate/mese; qualora l’impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l’attività, dovrà versare l’intera somma rimanente in un’unica soluzione.

 

[274] ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO 10/9/2020

 

Le parti si danno atto che la procedura della rateizzazione di cui all’allegato verbale di accordo del 10 /9/2020 comporta che le singole rate, all’atto dell’incasso, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate contestualmente al lavoratore con cadenza mensile, fino a copertura integrale del GNF.

Le parti concordano, inoltre, che la Cassa Edile/Edilcassa, il giorno successivo al ricevimento, dovrà inviare copia delle richieste di rateizzazione a tutte le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori (e alle Rsu ove presenti).

 

 

[275] Verbale di accordo 22/2/2021

 

Il giorno 22/2/2021, tra ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci- Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani,CLAAI, CONFAPI – ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

 

Visti gli Accordi istitutivi del Fondo sanitario Sanedil sottoscritti dalle Parti sociali nazionali sopra citate.

 

Considerati gli obblighi contributivi nei confronti del Fondo Sanedil previsti a carico delle aziende del settore edile nella misura pari allo 0,60% per i lavoratori con qualifica operaia e allo 0,26% per i lavoratori con qualifica impiegatizia.

 

Considerato l’automatico diritto di iscrizione al Fondo Sanedil dei lavoratori dipendenti ai quali si applica uno dei CCNL del settore edile.

 

Al fine di poter ottemperare ai compiti istituzionali del Fondo, pur sempre nel rispetto dei principi fondamentale di tutela dei dati personali

 

Le Parti convengono quanto segue

 

I datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai propri lavoratori dipendenti apposita informativa, che contenga indicazioni connesse alle attività del Fondo. In caso di nuove assunzioni, tale informativa dovrà essere consegnata contestualmente all’assunzione e unitamente al relativo contratto.

II Fondo Sanedil si impegna a fornire, in modalità elettronica, a tutte le Casse Edili/EdilCasse il modello di informativa appositamente predisposto.

Le Casse, ricevuta l’informativa, sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende loro iscritte, affinché le stesse possano consegnarne copia ai propri dipendenti.

Per favorire ulteriormente l’attività promozionale del Fondo Sanedil, ogni Cassa Edile/EdilCassa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunicherà i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende rispettivamente iscritti e aderenti alle Casse, affinché il Fondo medesimo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per il conseguimento delle finalità promozionali suddette e per il tempo strettamente necessario.

 

 

[276] Verbale di accordo 19/4/2021 – Documento unitario Rilanciare il settore, Rilanciare il Paese

 

Il giorno 19/4/2021, tra ANCE, ACI-PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è sottoscritto il presente documento unitario “Rilanciare il settore, Rilanciare il Paese”.

 

 

Mai come oggi, di fronte alle importanti risorse nazionali e comunitarie disponibili (risorse “Italia Veloce”, Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari, che si aggiungono alle incentivazioni relative alle varie forme di risparmio energetico e di sicurezza anti-sismica, ecc.), il rilancio del Paese, l’aumento della competitività, la creazione di buona occupazione, la sostenibilità ambientale, la coesione sociale, la riduzione dei divari tra Nord e Sud, coincidono con il rilancio del settore delle costruzioni, delle opere pubbliche (grandi e piccole), della rigenerazione delle città e del patrimonio pubblico e privato, della tutela del territorio.

Un rilancio che per le parti sociali dovrà essere basato sempre di più su innovazione, sostenibilità, qualità del lavoro e dell’impresa, corretta applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore, salute e sicurezza.

Per queste ragioni come parti sociali riteniamo fondamentale collaborare attivamente per ricercare proposte comuni per impegnare presto e bene, in un’ottica di sistema, le risorse a disposizione, contribuendo così alla ripresa economica e sociale del Paese.

A fronte di una ripresa economica le cui opportunità non vanno sprecate, è interesse di tutte le parti sociali, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative, definire proposte comuni e aprire con il Governo un tavolo di confronto per giungere in tempi brevi ad un “Patto per il rilancio del settore delle costruzioni”, valorizzando la qualità delle relazioni industriali.

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale, le parti convengono che, eventuali ulteriori ipotesi di attività e/o coinvolgimento del sistema paritetico nei confronti di terzi, sarà sempre preventivamente concordato, anche al fine di definirne modalità e strumenti.

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello e dalle norme di legge in vigore, le parti si impegnano ad esaminare l’organizzazione del lavoro congiuntamente in eventuali specifiche situazioni che richiedano particolari soluzioni anche innovative.

In particolare, le parti si impegnano ad elaborare proposte congiunte a partire dalle seguenti priorità condivise:

 

– iniziative adeguate per il rilancio dell’immagine e dell’attrattività del settore delle costruzioni al fine di renderlo attrattivo per le giovani generazioni come settore in grado di garantire opportunità di crescita professionale e di attività imprenditoriale;

 

– qualificazione delle stazioni appaltanti e assunzione immediata delle necessarie figure professionali tecniche al fine di garantire velocità e qualità nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, tanto per nuove opere che per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

 

– interventi mirati sul Codice degli Appalti e sulle diverse normative al fine di ridurre i cosiddetti “tempi di attraversamento”, semplificando gli iter per VIA, visti di conformità, Conferenze dei Servizi, ecc. richiedendo tempi perentori e obbligatori per i pareri, possibili interventi sostitutivi, meccanismi certi di silenzio-assenso al fine di garantire, in una logica di massima trasparenza, una rapida cantierizzazione e realizzazione delle opere;

 

– definizione di una normativa specifica e di rapida attuazione per facilitare la rigenerazione nei contesti urbani, anche partendo da alcune positive esperienze a livello regionale (es. legge regionale Emilia Romagna su consumo “a saldo zero”) con alcune specifiche correzioni e con particolare attenzione alle periferie urbane, superando normative e regole di cinquant’anni fa e oltre, non più adeguate alla rapidità delle trasformazioni sociali, demografiche ed economiche in atto;

 

– garantire la continuità dei cantieri in opera, in presenza di contenzioso giuridico- amministrativo, anche dando immediata esecuzione ai Collegi Consultivi Tecnici di cui alla legge 120/2020;

 

– valorizzare nell’assegnazione degli appalti qualità, solidità di impresa, tecnologie, ecc. contro ogni forma esplicita o mascherata di massimo ribasso che si scarica poi su aziende e lavoratori, garantendo al contempo pari opportunità a tutte le imprese nella libera concorrenza sul mercato, tutelando in tal modo tutto il tessuto imprenditoriale che caratterizza il settore sul territorio;

 

– rigore nell’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell’edilizia contro ogni forma di dumping contrattuale e di concorrenza sleale, rafforzamento dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, emanazione immediata del decreto attuativo del Durc di Congruità di cui alla legge 120/2020 in coerenza con l’accordo sindacale sottoscritto da tutte le parti sociali del settore;

 

– rilancio della formazione professionale e per la sicurezza estesa a tutte le figure professionali che operano in cantiere, con particolare attenzione al green building al fine di soddisfare la crescente domanda di operai e tecnici specializzati. In particolare agendo sul sistema bilaterale edile (Scuole e CPT), sulla formazione professionale, secondaria e ITS;

 

– eliminazione di oneri impropri e rischi derivanti da eventi oggettivamente non evitabili in capo alle imprese, introducendo clausole specifiche nei contratti di appalto, pubblici e privati, a tutela delle imprese stesse e dei loro lavoratori.

 

Su queste proposte le parti sociali si impegnano a sostenerle in tutte le varie sedi di confronto con le diverse istituzioni, incontrandosi periodicamente per monitorare eventuali avanzamenti.

 

[277] Verbale di accordo 4/5/2022

 

[278] PROTOCOLLO FORMAZIONE E SICUREZZA

 

Formazione e Inquadramento

 

In coerenza con quanto già condiviso tra le parti, si ribadisce che il comparto Artigiano e della Piccola e Media impresa esprime ed evidenzia una specificità declinabile nelle varie fasi dell’attività lavorativa e dell’organizzazione aziendale.

Le parti condividono, altresì, la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l’effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori assunti e da assumere.

Per tali ragioni Formedil – Ente Unico nazionale Formazione e Sicurezza (d’ora in poi Formedil) è chiamato a riconoscere attraverso specifiche linee di intervento le peculiarità che differenziano l’approccio al lavoro dell’impresa artigiana sia sul tema della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro che sulla formazione.

Formedil in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie, definirà, di concerto con le Parti sociali, raccogliendo e valorizzando anche le esperienze maturate nel territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle Imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione ecc.

Successivamente la predisposizione del CFN, tutto il sistema bilaterale edile territoriale, dovrà obbligatoriamente adeguare l’offerta formativa in tempi celeri e in piena sinergia con gli enti unificati di settore presenti nella stessa Regione.

Il suddetto catalogo formativo avrà come priorità ed obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme.

Le parti stabiliscono, a far data dal 1° ottobre 2022 un’apposita aliquota contributiva pari allo 0,20% destinato specificatamente al “Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” (così come definita nel presente articolo) e istituito presso ogni Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale nonché per premialità a favore delle imprese come di seguito indicato.

Le modalità operative del suddetto Fondo saranno definite da un apposito Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL

I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese iscritte al sistema bilaterale edile e in regola con i versamenti.

Per le medesime imprese sono altresì gratuiti, i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza.

Le Parti concordano che il livello territoriale, dopo 24 mesi dalla decorrenza della contribuzione, verificheranno l’effettiva applicazione ed uso del suddetto Fondo, al fine di ottimizzarne le finalità.

I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti attraverso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata di sabato, esonerando l’impresa dalla corresponsione dello straordinario e dal versamento in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando i! riconoscimento della retribuzione.

Le Parti si attiveranno affinché idonee linee di finanziamento progettuali siano rivolte alle imprese edili iscritte a Fondartigianato, anche al fine di una possibile integrazione con le attività che le scuole edili territoriali promuoveranno in relazione al CFN.

A decorrere dal 1° ottobre 2022, la contribuzione destinata all’Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1%. Si demanda alla contrattazione territoriale di individuare le modalità per addivenire ad una attribuzione paritetica fra le due funzioni dell’ente, entro 12 mesi dalla firma del presente accordo.

Per i territori in cui il contributo per l’ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento Nazionale.

Sulla base dell’aggiornamento dei profili, Formedil si incarica di individuare/aggiornare i programmi formativi indirizzati alle maestranze edili delle imprese artigiane, definendo anche un “format” unico per tutto il territorio nazionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del CCNL vigente, si aggiunge all’art. 40 il seguente paragrafo: “Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino, mediante il sistema bilaterale edile, con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante, previsto dall’offerta formativa vigente delle singole scuole integrata e aggiornata dal CFN, verrà assegnato:

 

– All’operaio comune con almeno un’anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse Edili/Edilcasse, dì cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato;

 

– All’operaio già inquadrato nel livello qualificato, con almeno un’anzianità certificata di 48 mesi presso il sistema delle Casse Edili /Edilcasse, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato entro 60 giorni dal recepimento del suddetto attestato.

 

Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili/Edilcasse, in possesso di attestati formativi rilasciati dal sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.

 

Figura del Mastro Formatore Artigiano e sgravi contributivi.

 

Le parti concordano sulla necessità di evidenziare il ruolo formativo dell’imprenditore artigiano edile nel sistema della formazione continua dei lavoratori dipendenti previsto dalla bilateralità edile nell’ottica di un percorso di qualificazione del settore e delle imprese artigiane.

A tal fine le parti riconoscono ad una specifica figura, identificata nel “Mastro Formatore Artigiano” (MfA) e coincidente con il titolare, socio o collaboratore familiare dell’impresa (così come individuato dall’art. 2 della L 463/1959). la facoltà di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei dipendenti attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti e obbligatori verso i propri lavoratori.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari, possono volontariamente accedere alla qualifica di MfA se in possesso dei seguenti requisiti:

 

1) iscrizione all’albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in qualunque delle diverse forme giuridiche consentite, per un periodo di almeno 15 anni continuativi, riducibili alla metà nel caso di possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente;

 

2) essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell’eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc..), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata;

 

3) essere datore di lavoro da almeno 3 anni con in forza, al momento della richiesta, almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al O3 e applicare il presente CCNL;

 

4) essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in possesso del Dure di regolarità contributiva (Do 1) e dei requisiti previsti per l’accesso ai benefici ex art. 29 L n. 341/1995;

 

5) essere in regola con l’ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge;

 

6) di avere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa;

 

La formazione erogata dal MfA è formalmente riconosciuta nel processo di formazione pratica erogata ai propri dipendenti, anche apprendisti; in merito all’addestramento pratico dei corsi obbligatori erogati dagli enti bilaterali di settore, il MfA potrà apportare il proprio contributo formativo pratico in coordinamento con gli stessi.

L’istruttoria per la qualifica di MfA sarà in capo alla Cassa Edile/Edilcassa presso la quale l’impresa è iscritta, attraverso la verifica della certificazione per il riconoscimento dei requisiti definiti contrattualmente; la Cassa edile/Edilcassa trasmetterà, laddove positiva, l’istruttoria al Formedil, che redigerà e aggiornerà un elenco dei MfA, al fine di costituire una banca dati nazionale dei Mastri formatori Artigiani edili; tale elenco sarà trasmesso semestralmente alle Scuole-Cpt territoriali di riferimento.

Con cadenza triennale, l’Ente paritetico territoriale, organizzerà, per i MfA, un corso di 4 ore per l’aggiornamento normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro la cui frequenza sarà requisito indispensabile per il mantenimento dell’iscrizione in aggiunta ai corsi già previsti per legge. Il corso concorre all’aggiornamento obbligatorio nel caso il MfA ricopra il ruolo di RSPP.

Nel caso il MfA abbia partecipato alla formazione pratica dei propri dipendenti all’interno del corso stesso e la scuola edile/ente unificato territoriale certifichi la capacità di eseguire in autonomia le opere riferibili alle materie del corso effettuato, attraverso la verifica finale per l’attestazione, il passaggio al livello superiore sarà riconosciuto entro 90 giorni dal termine del corso.

Al verificarsi di tale situazione è riconosciuto, per il periodo intercorrente l’assegnazione della qualifica e un massimo di 18 mesi dal termine del corso, una riduzione del contributo alla formazione che l’impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile/Edilcassa a cui è iscritta. La definizione di tale riduzione è demandata alla contrattazione territoriale di secondo livello.

L’attestazione della formazione pratica del MfA, nel caso sia stata eseguita nel percorso formativo dei propri dipendenti, sarà evidenziata nella Carta di Identità Professionale del lavoratore Edile (CIPE).

Le parti condividono altresi che, a seguito del processo di aggiornamento dei profili professionali e dei fabbisogni formativi si dovrà aver cura, nella conseguente programmazione e realizzazione delle attività formative sul territorio, che venga individuato ruolo e spazio anche per la figura del MfA.

Le Parti danno mandato all’Ente unificato formazione e Sicurezza di attivare tutto quanto necessario per dare situazione a quanto previsto dal presente Protocollo.

 

Disposizioni in materia di premialità contributiva per le imprese per favorire i processi di qualificazione del personale dipendente.

 

Le Parti concordano sulla necessità di favorire i processi di qualificazione del personale dipendente. A tal fine condividono che la contrattazione di secondo livello preveda meccanismi premiali a favore delle imprese che riducono la permanenza dei propri dipendenti al 1° livello e che denunciano tutte le ore lavorabili in Cassa Edile/Edilcassa.

La premialità, che sarà determinata a livello territoriale, avverrà mediante una riduzione della percentuale di contribuzione per le imprese che denuncino in Cassa Edile/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiori ad un terzo del totale dei dipendenti in forza.

Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello.

 

Borsa Lavoro

 

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, ribadiscono l’importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l’occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, del CCNL

 

Salute e sicurezza.

 

Le Parti, ribadendo che sono orientate a rafforzare la loro attenzione sul tema della prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, convengono di creare un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento; tale obbligo è condizione fondamentale per beneficiare della decontribuzione sulla quota relativa agli RLST.

 

Formazione su salute e sicurezza

 

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilità per il dirigente (di cui all’art. 2 comma 1, lett. d) del DLgs 81/2008) e per il preposto.

 

Sorveglianza sanitaria

 

Le Parti Sociali in un’ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali nel settore delle costruzioni concordano che presso il Formedil sarà istituita una commissione nazionale per la predisposizione di un progetto nazionale straordinario sulla sorveglianza sanitaria da definire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

 

Carta di identità Professionale Edile (CIPE)

 

Per sostenere i percorsi formativi e professionalizzanti dei lavoratori del settore e per proseguire nella diffusione della sicurezza e regolarità, le Parti convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, la Carta di identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore.

La CIPE conterrà almeno i dati relativi ai corsi formativi effettuati dal dipendente presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

 

Fondo Anticipo Pensionistico.

 

Presso la CNCE sarà istituita una “Commissione Fondo Anticipo Pensionistico” che, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare l’operatività del Fondo stesso nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le riserve ivi accantonate.

 

Gestione Riserve

 

Le parti convengono che, salvo quanto già previsto nella contrattazione collettiva, gli specifici Fondi degli Enti paritetici non dovranno generare riserve che ammontino, singolarmente, a somme che eccedano quanto derivante dal relativo flusso contributivo dell’anno precedente.

Eventuali somme in eccedenza andranno utilizzate secondo modalità individuate dalla contrattazione integrativa territoriale ex art. 42. In caso di integrativi territoriali in corso di validità, nelle more dei rispettivi rinnovi, l’utilizzo delle suddette eccedenze potrà costituire oggetto di accordi territoriali, la cui vigenza sarà vincolata alle scadenze della contrattazione di secondo livello.

Le parti convengono inoltre che, con riguardo agli importi per gratifica e ferie e altri istituti non riscossi dai lavoratori e agli importi per rimborso malattia e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese, decorsi cinque anni (e previa dimostrazione di ciascun tentativo di accredito e/o comunicazione in merito, effettuati annualmente dalla cassa edile rispettivamente al lavoratore e all’impresa beneficiari, ancorché con esito negativo), le relative somme debbano essere utilizzate, nel limite del 70%, rispettivamente per le prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese iscritti alla relativa Cassa Edile/Edilcassa, con modalità che saranno individuate dalle parti sociali territoriali. II restante 30% delle predette somme resta accantonato, al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai singoli beneficiari, nel caso di eventuale successiva richiesta presentata rispettivamente dai lavoratori o loro aventi diritto e dalle imprese.

 

Capitolo Commissioni

 

Le parti concordano di attivare immediatamente la “Commissione bilaterale apprendistato e specificità” già prevista nell’accordo del 30 gennaio 2020, che dovrà terminare i suoi lavori entro il 30 giugno 2022.

Le parti stabiliscono altresì di istituire, negli stessi tempi, in attuazione di quanto previsto dal CCNL vigente, una Commissione specifica che proceda entro il 30 giugno 2022 alla costituzione del Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile.

Si concorda inoltre la costituzione di una Commissione nazionale che, entro 90 gg dalla sottoscrizione del presente accordo, definisca il perimetro contrattuale di applicazione del presente CCNL e la rielaborazione della classificazione dei lavoratori oltre ad una ulteriore Commissione con il compito di effettuare una specifica elaborazione dell’Elemento variabile retributivo.

 

 

[279] Verbale di accordo 24/6/2022

 

Il giorno 24 giugno 2022, tra ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo

 

Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022.

Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.

 

[280] Tabella allegata all’accordo nazionale

 

INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS – INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA

 

OS 1 OS 2 A OS 6 OS 7 OS 8 OS 11 OS 12-A OS 12-B OS 13 OS 21 OS 23 OS 24 OS 25 OS 26 OS 35
10% 35% 14% 18% 18% 12,50% 10% 13% 6% 15% 10% 20% 30% 7% 15%

 

Nota:

OG3: sotto categoria “Lavori di bitumatura” 6%