La presente per informare i signori Clienti che a seguito della pubblicazione della Circolare INPS n. 77 del 26 maggio 2021 viene data piena operatività al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, costituito a decorrere dal mese di marzo 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto n. 104125 del 29 dicembre 2019.
L’operatività del Fondo era ad oggi rimasta sospesa in attesa delle necessarie istruzioni INPS.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Fondo, volto a garantire specifici interventi di integrazione salariale per i dipendenti, si applica ai dipendenti di tutte le realtà che esercitano la propria attività in ambito professionale, come individuate dall’INPS sulla base dei codici Ateco dell’attività esercitata.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Per le aziende che occupano mediamente più di 3 dipendenti e fino a 15, la contribuzione ordinaria di finanziamento è pari al 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale mensile dei lavoratori, così determinata:
- 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del datore di lavoro
- 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del lavoratore
Per le aziende che occupano mediamente un numero di dipendenti superiore a 15, la contribuzione ordinaria di finanziamento è pari al 0,65% della retribuzione imponibile previdenziale mensile dei lavoratori, così determinata:
- 0,43% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del datore di lavoro
- 0,22% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del lavoratore
Il calcolo dell’organico viene effettuato sulla base della media degli occupati nel semestre precedente e nel conteggio vengono ricompresi anche gli apprendisti.
PRESTAZIONI GARANTITE DAL FONDO
Il Fondo prevede un assegno ordinario, di durata massima di 12 mesi in un biennio mobile (e massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile), di importo pari al trattamento di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti per cause quali:
- Temporanea crisi di mercato o di lavoro
- Eventi transitori che incidono sulla attività produttiva (mancanza energia elettrica, sisma, ecc.)
- Riorganizzazione aziendale
- Crisi aziendale
Inoltre è prevista una estensione dell’intervento, solo per le realtà che occupano più di 15 dipendenti, per ulteriori 26 settimane in un biennio mobile, esclusivamente per causali di riorganizzazione o crisi aziendale.
MISURA DELLE PRESTAZIONI
L’ammontare dell’assegno ordinario è pari al trattamento di integrazione salariale, cioè l’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di attività non prestata per effetto della riduzione o sospensione, con l’applicazione di specifici massimali (massimale 2021 € 998,18) da rapportare su base oraria.
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni saranno erogate alle seguenti condizioni:
- Il dipendente deve possedere, al momento dell’intervento, una anzianità aziendale di almeno 90 giorni di calendario;
- Il dipendente destinatario non deve svolgere attività lavorativa in favore di soggetti terzi;
- Sottoscrizione di un apposito Verbale sindacale;
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA
In caso di accesso alla prestazione è previsto a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori in conseguenza dell’intervento del Fondo.
Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento.
Cordiali saluti