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Con la presente facciamo seguito alla circolare n. 13/2021 dello Studio, con cui informavamo i signori clienti di settore della piena operatività del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, per segnalare le importanti modifiche introdotte dal DM 21.05.2024, pubblicato in G.U. 09.07.2024.

Le novità introdotte:

  • estendono il campo di applicazione del Fondo a tutte le attività professionali che occupano dipendenti, quindi comprese le realtà da 1 a 3 lavoratori che ad oggi beneficiavano della generica copertura garantita dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
  • modificano la misura della contribuzione dovuta a finanziamento del Fondo
  • introducono una diversa modalità di durata dell’intervento, anche in relazione alle dimensioni aziendali
  • amplia la platea dei lavoratori beneficiari

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Fondo si applica a tutte le realtà che esercitano la propria attività in ambito professionale, come individuate dall’INPS sulla base dei codici Ateco dell’attività esercitata, e garantisce specifici interventi di integrazione salariale per tutti i dipendenti compresi gli apprendisti.

 

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

Per le aziende che occupano mediamente da 1 a 3 dipendenti, la contribuzione ordinaria di finanziamento è pari al 0,50% della retribuzione imponibile previdenziale mensile dei lavoratori, così determinata:

  • 0,33% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del datore di lavoro
  • 0,17% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del lavoratore

Per le aziende che occupano mediamente più di 3 dipendenti e fino a 15, la contribuzione ordinaria di finanziamento è pari al 0,80% della retribuzione imponibile previdenziale mensile dei lavoratori, così determinata:

  • 0,53% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del datore di lavoro
  • 0,27% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del lavoratore

Per le aziende che occupano mediamente un numero di dipendenti superiore a 15, la contribuzione ordinaria di finanziamento è pari al 1,00% della retribuzione imponibile previdenziale mensile dei lavoratori, così determinata:

  • 0,67% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del datore di lavoro
  • 0,33% della retribuzione imponibile previdenziale mensile a carico del lavoratore

Il calcolo dell’organico viene effettuato sulla base della media degli occupati nel semestre precedente.

 

PRESTAZIONI GARANTITE DAL FONDO

Il Fondo prevede un assegno ordinario, di durata massima di 26 settimane in un biennio mobile (e massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile), di importo pari al trattamento di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti per cause quali:

  • Temporanea crisi di mercato o di lavoro
  • Eventi transitori che incidono sulla attività produttiva (mancanza energia elettrica, sisma, ecc.)
  • Riorganizzazione aziendale
  • Crisi aziendale

Inoltre è prevista una estensione dell’intervento, solo per le realtà che occupano più di 15 dipendenti, per ulteriori 26 settimane in un biennio mobile, esclusivamente per causali di riorganizzazione o crisi aziendale.

 

MISURA DELLE PRESTAZIONI

L’ammontare dell’assegno ordinario è pari al trattamento di integrazione salariale, cioè l’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di attività non prestata per effetto della riduzione o sospensione, con l’applicazione di specifici massimali (massimale lordo 2024 € 1.392,89), da rapportare su base oraria.

 

CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni saranno erogate alle seguenti condizioni:

  • Il dipendente deve possedere, al momento dell’intervento, una anzianità aziendale di almeno 30 giorni di calendario;
  • Durante la sospensione/riduzione il dipendente destinatario deve impegnarsi in un percorso di riqualificazione;
  • Invio alle Parti sindacali di una preventiva informativa contenente le cause della riduzione/sospensione dell’attività, l’entità, la durata attesa ed il numero di lavoratori interessati;

 

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA

In caso di accesso alla prestazione è previsto a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori in conseguenza dell’intervento del Fondo.

 

Le novità introdotte avranno pratica applicazione solo dopo che l’INPS avrà fornito le necessarie istruzioni applicative.