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È stata pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 La Legge di Bilancio n. 178 del 30.12.2020 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”, in vigore dal 01 Gennaio 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

 

Articolo 1 Contenuto
Comma 8 e Comma 9 Stabilizzazione ulteriore detrazione lavoro dipendente

Prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente introdotta dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020.

La detrazione è pari a 1.200 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Commi da 10 a 15 Incentivo all’occupazione giovanile

Per le nuove assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro effettuate nel 2021 e nel 2022 viene previsto un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Commi da 16 a 19  Sgravio contributivo per l’assunzione di donne

Per le assunzioni di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 è riconosciuto un esonero nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 6.000 euro annui con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di:

–          Massimo 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

–          18 mesi, in caso di assunzione o successiva trasformazione a tempo indeterminato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

Commi 34 – 35 Sgravi contributivi nel settore sportivo dilettantistico

Prevista l’istituzione di un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Commi 36 – 37 Sospensione versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche

Sospesi fino al 28 febbraio 2021 i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in

un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di

24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Commi 161 – 169  Decontribuzione Sud

Prevista per il periodo dal 2021 al 2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Lo sgravio è pari:

–          al 30% dei contributi previdenziali INPS dovuti dal datore di lavoro, fino al 31 dicembre 2025;

–          al 20% dei contributi previdenziali INPS dovuti dal datore di lavoro, per gli anni 2026 e 2027;

–          al 10% dei contributi previdenziali INPS dovuti dal datore di lavoro, per gli anni 2028 e 2029.

Comma 279  Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Disposta la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle causali giustificative eventualmente previste dalla vigente normativa.

Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi di durata del rapporto a termine.

Si specifica che i datori di lavoro che abbiano già fruito della proroga in deroga entro il 31.12.2020 non potranno utilizzare nuovamente tale agevolazione.

Commi 299-303, Commi 305-308,

Commi 312-314

Ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale Covid-19

Prevista la concessione di ulteriori 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario FIS previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tali 12 settimane, per le quali non è previsto alcun contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario, di cassa integrazione in deroga e dei Fondi di solidarietà bilaterale (esempio, EBER per il settore artigiano).

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti norme in materia, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

Possono rientrare nei trattamenti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.

Commi 306 – 308  Esonero Contributivo alternativo al trattamento di integrazione salariale

Viene riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i sopra citati interventi di integrazione salariale, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.

Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Commi 309 – 311  Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

–          dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

–          in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;

–          nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Comma 336  Opzione donna

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la così detta “Opzione donna”.

Commi 363 – 364  Congedo di paternità

Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.

Previsto inoltre che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Il comma 25 della legge di Bilancio estende il diritto anche al caso di morte perinatale.

Commi 386 – 401  Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)

Istituita una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e non titolari di trattamento pensionistico diretto (né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza.

Commi 481 – 484  Lavoratori fragili

Estesa fino al 28 febbraio 2021 l’applicazione delle disposizioni che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori così detti “fragili, cioè i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Disposto inoltre che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Lo studio rimane a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti sui singoli temi.

Distinti saluti.