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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 la Legge n. 234 del 30.12.2021, contenente “Bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2022”.

In considerazione della portata degli interventi contenuti, si riassumono di seguito i principali contenuti in materia previdenziale e di lavoro, riservando ad altro documento l’analisi degli ulteriori provvedimenti.

 

Comma Contenuto
Da 73 a 84 REDDITO DI CITTADINANZA

Nell’ambito del riordino della disciplina del reddito di cittadinanza è stabilito il rifinanziamento di tale misura, con un ampliamento delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2029, nonché modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno nell’ipotesi di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.

Commi 87 – 88 “QUOTA 102”

Come noto, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il legislatore aveva introdotto la cosiddetta “Quota 100”, cioè la possibilità per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria alla Gestione Separata di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

La Legge di Bilancio prevede che i suddetti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano determinati in 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2022.

Comma 94 OPZIONE DONNA

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna. In considerazione di ciò, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).

Comma 119 ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI

Introdotto un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

L’incentivo spettante è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Comma 121 RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.

Comma 134 CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

Il congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, viene reso strutturale.

A partire dal 2021, per i figli nati/adottati/affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

–          un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;

–          un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione, mediante corresponsione da parte dal datore di lavoro e conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.

Comma 137 ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre:

–          dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;

–          per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

Commi 221 – 222 NASPI

Viene eliminato, tra i requisiti di accesso alla Naspi, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Pertanto a decorrere dal 01.01.2022 la Naspi sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno involontariamente perso il lavoro e che presentano i seguenti requisiti:

–          stato di disoccupazione;

–          almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Viene disposto che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 01.01.2022, l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più del quarto mese di fruizione). Per i beneficiari di Naspi che abbiano compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, la riduzione decorre dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Comma 223 DIS – COLL

Con riferimento all’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, vengono introdotte le seguenti novità per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

–          riduzione dell’indennità del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese (e non più del quarto mese) di fruizione;

–          erogazione mensile della DIS-COLL per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione (anziché pari alla metà di quelli di contribuzione) accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro fino al verificarsi dello stesso;

–          l’indennità DIS-COLL non può in ogni caso essere corrisposta per un periodo superiore a 12 mesi (in precedenza 6 mesi);

Infine, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori e gli amministratori è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Comma 239 MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME E PARASUBORDINATE

Per le collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, l’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi – a seguire dalla fine del periodo di maternità -.

Commi 243 – 247 INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La Legge di Bilancio 2022 introduce una fattispecie particolare di trattamento straordinario di integrazione salariale volta a sostenere le transizioni occupazionali e della durata massima di 12 mesi.

I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi.

Osta alla concessione dell’incentivo il fatto che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Inoltre il licenziamento del lavoratore assunto con l’incentivo, ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’incentivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito.

Comma 645 INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE

I contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato duale) stipulati nel corso dell’anno 2022 da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, godranno di uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di contratto.

Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

distinti saluti.