Indice
- [1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
- [2] Premessa
- [3] Sfera di applicazione
- [4] Trattamento Economico di Malattia
- [5] Malattia lavoratore in prova
- [6] Malattia Tempo Determinato
- [7] Formazione continua o con finanziamenti pubblici
- [8] Formazione
- [9] Orario di lavoro
- [10] Assunzioni a termine per cause sostitutive
- [11] Premio di Produttività Annuale
- [12] Quote di adesione contrattuale
- [13] Durata
- [14] ALLEGATO 1
- [15] ALLEGATO 2
- [16] ALLEGATO 3
- [17] ALLEGATO 4
- [18] ALLEGATO 5
- [19] ALLEGATO 6
[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 12/6/2018, tra la CNA Emilia Romagna, la CONFARTIGIANATO Emilia Romagna, la CASARTIGIANI Emilia Romagna, la CLAAI Emilia Romagna e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo a integrazione per le normative precedentemente definite e non comprese nel presente testo, a modifica del contratto collettivo regionale per le parti ivi contenute, a valere per i dipendenti delle imprese artigiane operanti nel settore legno – arredamento dell’Emilia Romagna.
Il presente accordo decorre dall’1/7/2018 al 31/12/2020.
[2] Premessa
Il presente CIRL recepisce interamente l’Accordo Interconfederale – Intercategoriale del 27/9/2017.
Pertanto il premio variabile ed il premio di anzianità correlato del CIRL 17/7/2007 hanno cessato i propri effetti e sono sostituti dal versamento previsto dalle Parti Sociali con il citato accordo Interconfederale – Intercategoriale del 27/9/2017 a favore dalle prestazioni di welfare contrattuale per lavoratori e imprese e dal premio di produttività previsto dal presente Contratto Collettivo Regionale.
[3] Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro ha validità per l’intero territorio della Regione Emilia Romagna per i dipendenti delle aziende artigiane (mestieri Artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese dei settori del legno, arredamento e mobili, cosi come previsto all’art. 1 “Settore Legno, Arredamento e Mobili” del CCNL Area Legno Lapidei del 13/3/2018.
[4] Trattamento Economico di Malattia
A far data dalla sottoscrizione del presente CIRL. ad eccezione delle malattie in corso, il trattamento economico di malattia per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, non in prova, prevede una copertura economica dei primi 3 giorni di malattia, carenza, pari al 70% della retribuzione in caso di malattia inferiore a 7 giorni.
Gli apprendisti percepiranno lo stesso trattamento economico dei lavoratori qualificati nei primi tre giorni di malattia dal 25° mese di anzianità aziendale.
[5] Malattia lavoratore in prova
Il lavoratore in prova in caso di malattia o infortunio non sul lavoro percepirà unicamente l’indennità a carico dell’Istituto previdenziale. Inoltre nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per uno degli eventi di cui sopra, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni lavorativi se operaio o 25 giorni se impiegato con periodo di prova di 6 mesi.
[6] Malattia Tempo Determinato
Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine, e comunque non potrà superare il comporto di malattia del lavoratore a tempo indeterminato, regolato dagli artt. 49 e 54 del CCNL 25/3/2018 a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi.
[7] Formazione continua o con finanziamenti pubblici
Le rappresentanze categoriali si incontreranno con le commissioni bilaterali di bacino di Fondartigianato al fine di sviluppare piani formativi da realizzare nei territori
[8] Formazione
Interventi formativi di carattere professionalizzante e di addestramento, grazie ai quali i lavoratori coinvolti migliorino le loro capacità e il loro grado di occupabilità potranno essere effettuati, in toto o in parte, fuori dall’orario di lavoro, ferma restando la retribuzione. In caso di intervento formativo autofinanziato le ore di formazione effettuate fuori dall’orario di lavoro saranno retribuite nella misura del 50% in considerazione che tali interventi costituiscono per il lavoratore un miglioramento dalla propria capacità professionale.
[9] Orario di lavoro
Per l’orario di lavoro valgono le norme fissate dal CCNL e dalla legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, le ore eccedenti la quarantesima sono da considerarsi prestazioni straordinaria che verrà retribuita o recuperata (flessibilità e banca ore) secondo le modalità previste per questi istituti ai capitoli successivi e, ove non regolamentate, al contratto nazionale.
Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l’individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell’orario lavorativo.
Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo delle capacità produttive, per assecondare la variabilità delle richieste di mercato, per contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario e per i periodi di sospensione del lavoro, le parti riconoscono idonea l’adozione di:
- a) Flessibilità dell’orario di lavoro
Per far Fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell’anno. Le modalità organizzative e le relative maggiorazioni sono quelle previste dall’art. 30 del CCNL 13/3/2018.
- b) Articolazione plurisettimanale dell’orario contrattuale
In coerenza con quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 66/2003 si stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 (quaranta) ore medie settimanali calcolate nell’arco di ogni semestre fisso calcolato dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno.
L’orario settimanale nel periodo di massima estensione non potrà eccedere le 48 ore settimanali, e la prestazione giornaliera non potrà superare le 10 ore; si stabilisce inoltre che nella giornata del sabato l’orario di lavoro terminerà comunque entro le ore 13,00.
L’impresa che intenderà fare ricorso a periodi di flessibilità o diversa articolazione dell’orario di lavoro settimanale, secondo lo schema dell’articolazione plurisettimanale, alternando periodi di incremento dell’orario di lavoro a periodi di decremento o viceversa, dovrà dare comunicazione con un preavviso di almeno 20 gg. alle OO.SS. territoriali di categoria e all’EBER (sede di bacino), utilizzando il modulo Allegato 1, il mancato invio della comunicazione renderà nullo anche l’eventuale accordo.
Le modalità applicative, relative all’articolazione plurisettimanale dell’orario contrattuale saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l’azienda e i lavoratori e nel caso in cui non si addivenisse un accordo è fatta salva la possibilità delle parti, con l’assistenza delle rispettive rappresentanze, di chiedere un confronto nella sede bilaterale di bacino. Gli accordi fra impresa e lavoratori, dovranno essere obbligatoriamente inviati alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e all’Ente Bilaterale e potranno essere soggetti a verifica trimestrale su richiesta di una delle parti presso la sede del bacino territoriale (vedi modello Allegato 2).
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione normale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di lavoro.
Se alla verifica semestrale dell’orario effettuato nel periodo considerato, si riscontrassero ore eccedenti la quarantesima, calcolata come media settimanale del semestre, queste verranno retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario prevista dall’art. 21 del CCNL.
- c) Banca ore
In attuazione con quanto previsto all’art. 30 del CCNL del 13/3/2018 , le parti convengono che il lavoratore, ogni inizio anno e attraverso lettera scritta, possa recuperare le ore di straordinario effettuate, in tutto od in parte, con accumulo in una “banca ore individuale , fermo restando la relativa maggiorazione regolarmente retribuita.
Il recupero di tali ore potrà avvenire entro 18 mesi solari dalla data di effettuazione, attraverso la scelta prioritaria del lavoratore con fruizione di permessi ad ore o multipli delle stesse, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive dell’azienda; comunque i permessi di recupero potranno essere temporaneamente sospesi al verificarsi di assenze non programmate di altri lavoratori.
Trascorso il periodo sopraindicato, le ore maturate in banca ore dovranno essere liquidate al lavoratore sulla base della retribuzione corrente in atto alla data di erogazione.
[10] Assunzioni a termine per cause sostitutive
In caso di assenze di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro (maternità, aspettativa, servizio militare ecc.) l’azienda potrà procedere alla assunzione a tempo determinato di personale in sostituzione prevedendo un periodo di affiancamento pre e post evento.
[11] Premio di Produttività Annuale
Il premio di produttività annuale discende dagli impegni assunti dalle Parti con l’Accordo Interconfederale – Intercategoriale del 27/9/2017 nel quale la quota disponibile era di 162 euro a parametro C.
Il Premio è calcolato su due indicatori di riferimento che ogni azienda dovrà, attraverso il recepimento del Contratto Regionale, verificare in base ai propri risultati. L’adesione al CIRL da parte dell’azienda avviene attraverso il deposito nell’apposito sito del Ministero del Lavoro attraverso la compilazione della modulistica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CIRL (Allegati 3 e 4)
Il primo indicatore è determinato da:
- a) Rapporto tra Fatturato caratteristico al netto dell’inflazione e il numero medio di dipendenti dell’anno. Questo indicatore determina il 30% del premio complessivo.
Il parametro per il raggiungimento della quota di premio deve dare un valore incrementale del 2,0% sull’anno precedente a cui è calcolato.
Il fatturato caratteristico è dedotto dalla dichiarazione annuale IVA.
Per fatturato caratteristico si intende il fatturato generato dalla produzione principale e prevalente dell’azienda, sono esclusi pertanto voci di fatturato derivanti da operazioni di vendita e acquisto di altri beni o servizi comunque non aventi correlazione con la produzione.
Il numero medio dei dipendenti dell’anno si ottiene rapportando all’unità il numero dei dipendenti a Tempo Pieno impiegati per l’intero anno e rapportando coloro i quali sono impiegati con contratto a Tempo Parziale o a Tempo determinato a frazioni dell’unità.
Esempio:
2 dipendenti a tempo pieno impiegati per l’intero anno considerato, 12 mesi = 12/12 = 1 x 2= 2
1 dipendente part time impiegato al 50% dell’orario contrattuale per l’intero anno, 12 mesi = 6/12 = 0,50
I dipendente a tempo determinato impiegato a tempo pieno per 4 mesi = 4/12 = 0,33
II numero medio di dipendenti nell’anno risulta 2,83
Il secondo indicatore è determinato da:
- b) Rapporto tra ore lavorate dall’insieme dei lavoratori dell’impresa nell’anno e ore lavorabili dagli stessi lavoratori. 70% del premio complessivo.
Il raggiungimento del premio avverrà se il rapporto è pari o inferiore a 0,97.
Dalle ore lavorabili vanno detratte ferie, permessi, ROL e saranno determinate in un valore concordato dalle parti, non potranno essere sottratte dalle ore lavorate le assenze per infortunio sul lavoro, maternità obbligatoria, malattia per patologie oncologiche e malattia che comporti ricovero ospedaliero, sciopero, permessi ai sensi della L. 104.
Le ore lavorabili in un anno dai dipendenti impiegati a tempo pieno sono convenzionalmente 1.784. Il numero delle ore lavorabili nell’azienda è calcolato dalla somma del numero dei lavoratori impiegati in rapporto al loro orario contrattuale.
Esempio:
2 dipendenti a tempo pieno impiegati per l’intero anno considerato, 12 mesi = 1784 x 2= 3.568
1 dipendente part time impiegato al 50% dell’orario contrattuale per l’intero anno, 12 mesi =1784/2= 892
1 dipendente a tempo determinato impiegato a tempo pieno per 4 mesi = 1784/12 =148,6 x 4= 594,7 Ore lavorabili = 5.054.7
L’importo del premio gode dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa.
Opzione Welfare: l’azienda può mettere a disposizione dei lavoratori l’opzione di trasformare il valore del premio in voucher fino ad un massimo del 50% del valore del premio, tale premio sarà maggiorato del 10%. L’opzione di trasformare parte del premio in voucher spetta comunque al lavoratore.
II premio complessivo di importo 210 € a parametro medio (livello C) è composto dalla somma dei risultati dei due indicatori a) + b).
Il raggiungimento di un solo indicatore comporta l’erogazione della percentuale ad esso attribuita, ovvero 30% indicatore a) o 70% indicatore b).
Livello | AS | A | B | C | D | E |
Parametro | 190 | 171 | 147 | 127 | 113 | 100 |
Importo | 313 | 282 | 243 | 210 | 186 | 165 |
Le imprese che dovessero verificare l’impossibilità di raggiungimento dei risultati che danno luogo all’erogazione del premio dovranno comunicare entro il 30 giugno (Allegato 5). anche per il tramite della propria Associazione di categoria, alle OO.SS. firmatarie del Contratto Regionale la disponibilità a rendere noti in sede di bacino le risultanze comprovanti il mancato raggiungimento dei risultati aziendali utili al conseguimento del premio.
L’incontro dovrà tenersi tassativamente entro 10 gg lavorativi dalla richiesta di incontro presso la sede del bacino territorialmente competente. La mancata risposta da parte delle OO.SS. entro il termine indicato costituirà silenzio assenso. Nel caso la documentazione aziendale comprovante il mancato raggiungimento del premio dimostri il mancato raggiungimento dei risultati ne conseguirà la verbalizzazione. Le risultanze dell’accertamento in sede di Bacino della documentazione contabile e amministrativa attestante il mancato raggiungimento dei parametri rendono impossibile l’erogazione del premio.
Nel caso in cui l’azienda non intenda accedere ai benefici fiscali previsti dalla normativa, attraverso la compilazione e l’invio dell’all. 3, sarà tenuta all’erogazione di un importo pari a 300 € a parametro medio (livello C).
Livello | AS | A | B | C | D | E |
Parametro | 190 | 171 | 147 | 127 | 113 | 100 |
Importo | 448 | 404 | 347 | 300 | 267 | 236 |
Il premio verrà erogato unitamente alla mensilità di luglio ai lavoratori in forza alla data di corresponsione. sulla base dei mesi lavorati nell’anno precedente (le frazioni di mese sono considerate utili a fronte di almeno 16 giorni di calendario lavorati).
I part time riceveranno una quota di premio proporzionale al loro orario contrattuale.
Gli apprendisti percepiranno una quota di premio secondo lo scaglione percentuale di riferimento al momento dell’erogazione.
Le parti si danno atto che il Premio di produttività come sopra determinato costituisce erogazione annua comprensiva di ogni incidenza sugli istituti salariali di legge e di contratto, ivi compreso il TFR, in quanto se ne è tenuto conto in fase di quantificazione dello stesso. Tale criterio opera anche con riferimento al valore di beni, servizi e rimborsi erogati al lavoratore che eserciti l’opzione per la conversione del 50% del premio in strumenti di welfare
Eccezionalmente, per l’anno 2018. il premio potrà essere erogato, secondo le modalità descritte al paragrafo precedente nell’arco temporale compreso tra la mensilità di luglio e quella di ottobre.
L’eventuale comunicazione di mancato raggiungimento dei risultati (all. 5) dovrà pervenire entro il 30/9/2018.
L’incontro dovrà tenersi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta presso la sede del Bacino territorialmente competente.
[12] Quote di adesione contrattuale
A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie, ma comunque beneficiari del presente CIRL, verrà effettuata, salvo delega negativa, in occasione della erogazione del premio di risultato 2018, una trattenuta in busta paga a titolo adesione contrattuale, pari a 15 €. Le aziende anche per il tramite delle loro associazioni, provvederanno all’effettuazione del versamento sul c/c bancario indicato dalle OO.SS. Firmatarie.
[13] Durata
Il presente contratto entra in vigore in data 1/7/2018
Il presente accordo non potrà essere rinnovato prima del 31/12/2020.
[14] ALLEGATO 1
Alle OO.SS. territoriali
FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FeNEAL- UIL
- SS.
All’EBER sede di Bacino
COMUNICAZIONE di utilizzo dell’articolazione plurisettimanale dell’orario di lavoro
RAGIONE SOCIALE _________________
INDIRIZZO CITTA’ _________________
ADERENTE A _________________
– CNA
– CONFARTIGI ANATO
– CLAAI
– CASARTIGIANI
– Altro
La scrivente ritiene di doversi avvalere delle normative previste dal punto _________________ del CIRL del settore artigiano legno per le seguenti motivazioni ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Comunica altresì che il provvedimento riguarderà n. _________________ dipendenti addetti al _________________ su un totale di _________________ (oppure riguarderà tutto il personale dipendete)
DATA _________________
TIMBRO _________________
FIRMA _________________
[15] ALLEGATO 2
(allegato 2 da inviare all’EBER e a tutte le parti)
VERBALE DI ACCORDO PER L’ UTILIZZO dell’Articolazione Plurisettimanale dell’orario di lavoro
In data odierna si sono incontrati: __________________________________
Premesso che
L’azienda ha comunicato ai dipendenti e alle OO.SS. territoriali FILLEA-CGIL, FILCA- CISL.
FENEAL-UIL con lettera del _________________ la sua intenzione di modificare il regime di orario di lavoro per il periodo dal _________________ al _________________.
La necessità di adottare tale misura è motivata dalle seguenti ragioni: _________________
Tutto ciò premesso si è convenuto di:
articolare I orario settimanale di lavoro secondo le modalità indicate dal Contratto Regionale di Lavoro di riferimento:
48 ore massime settimanali;
10 ore massime giornaliere dal lunedì al venerdì; termine del lavoro entro le 13 nella giornata del sabato.
Tale orario si svolgerà a partire dal _________________ fino al _________________ compreso
Il numero di dipendenti interessati saranno _________________ su un totale di _________________ con la sola esclusione dei sig. _________________
TIMBRO _________________
FIRMA dell’AZIENDA _________________
I Lavoratori _________________
(nome e cognome e firma associata)
[16] ALLEGATO 3
COMUNICAZIONE DI ADESIONE AL CIRL LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI, ARTIGIANATO E PMI EMILIA ROMAGNA PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ E PER I SERVIZI DI WELFARE
Il sottoscritto ______________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante della Società __________________________________
_________________________________________________________________________
Numero dipendenti __________________________________________________________
Codice fiscale _________________ Partita Iva _________________
Matricola Inps _________________ Codice Ateco _________________
Con sede legale in _________________ Prov _________________
Indirizzo _________________ CAP _________________ TEL _________________
Con sede operativa in __________________________________ Prov. _________________
Email ____________________________________________________________________
Preso atto di quanto contenuto nel CCRL indicato nel Titolo sottoscritto il 12/6/2018 da CNA, Confartigianato, Casartigiani, Claai, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil Emilia Romagna
Dichiara sotto la propria responsabilità:
– la volontà di aderire al CIRL
– di aver istituito il premio di risultato in applicazione del CIRL
– il periodo di riferimento è l’anno solare 1 gennaio – 31 dicembre
– di aver adottato i seguenti indicatori per la misurazione degli incrementi di produttività/efficienza:
- a) Rapporto tra Fatturato caratteristico al netto dell’inflazione e il numero medio di dipendenti dell’anno 30% del premio complessivo
Il parametro per il raggiungimento della quota di premio deve dare un valore incrementale uguale o superiore al 2,0% sull’anno precedente a cui è calcolato.
Il fatturato caratteristico è dedotto dalla dichiarazione annuale IVA.
Per fatturato caratteristico si intende il fatturato generato dalla produzione principale e prevalente dell’azienda, sono esclusi pertanto voci di fatturato derivanti da operazioni di vendita e acquisto di altri beni o servizi non aventi correlazione con la produzione.
Il numero medio dei dipendenti dell’anno si ottiene rapportando all’unità il numero dei dipendenti a Tempo Pieno impiegati per l’intero anno e rapportando coloro i quali sono impiegati con contratto a Tempo Parziale o a Tempo determinato a frazioni dell’unità.
- b) Rapporto tra ore lavorate dall’insieme dei lavoratori dell’impresa nell’anno e ore lavorabili dagli stessi lavoratori. 70% del premio complessivo.
Il raggiungimento del premio avverrà se il rapporto è pari o inferiore a 0,97.
Dalle ore lavorabili vanno detratte ferie, permessi, ROL e saranno determinate in un valore concordato dalle parti. Non potranno essere sottratte dalle ore lavorate le assenze per infortunio sul lavoro, maternità obbligatoria, malattia per patologie oncologiche e malattia che comporti ricovero ospedaliero, sciopero, permessi ai sensi della L. 104.
Le ore lavorabili in un anno dai dipendenti impiegati a tempo pieno sono convenzionalmente 1.784.
Il numero delle ore lavorabili nell’azienda è calcolato dalla somma del numero dei lavoratori impiegati in rapporto al loro orario contrattuale.
L’utilizzo dei suddetti indicatori determina un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, efficienza, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a “Modifiche ai regimi di orario di lavoro” previste dal presente CIRL.
– La previsione del valore medio prò capite della somma complessivamente erogata relativa al periodo di riferimento sopra indicato è di 210 € al livello C, riparametrati come da seguente tabella:
Livello | AS | A | B | C | D | E |
Parametro | 190 | 171 | 147 | 127 | 113 | 100 |
Importo | 313 | 282 | 243 | 210 | 186 | 165 |
La previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in parte, di prestazioni, opere, servizi, corrisposti in voucher (opzione welfare)
– SI
– NO
[17] ALLEGATO 4
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PREMIO EROGATO
Il sottoscritto ___________________________________________________
In qualità di legale rappresentante della Società __________________________________
Numero dipendenti __________________________________
Codice fiscale _________________ Partita Iva _________________
Matricola lnps _________________ Codice Ateco _________________
Con sede legale in _________________ Prov _________________
Indirizzo _________________ CAP _________________ TEL _________________
Con sede operativa in _________________Prov _________________
Email _________________
Preso atto di quanto contenuto nel CIRL sottoscritto da CNA, Confartigianato, Casartigiani, Claai, Fillea Cgil. Filca Cisl, Feneal Uil Emilia Romagna ed in riferimento alla comunicazione di Adesione al CIRL (All.3) trasmessa in data _________________
Dichiara sotto la propria responsabilità:
Di aver raggiunto gli obiettivi dichiarati nella fase di comunicazione del premio per il periodo oggetto di monitoraggio nell’anno __________________________________
Le risultanze alla base della corresponsione del premio sono le seguenti:
Indicatore a): _________________
Indicatore b): _________________
[18] ALLEGATO 5
Spett.
Fillea CGIL bacino di _________________
Filca Cisl bacino di _________________
Feneal Uil bacino di _________________
Oggetto: comunicazione di mancato raggiungimento Risultati per erogazione premio annuale CIRL Legno, Arredamento e Mobili
La presente per comunicare che la scrivente azienda, dopo avere effettuato le verifiche annuali, utili alla erogazione del premio di produttività previsto dal CIRL Legno, Arredamento e Mobili 12/6/2018, non ha raggiunto i livelli minimi per la erogazione del premio di produttività per l’anno _________________
Chiediamo l’incontro presso la sede di bacino entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della presente
Data _________________
Timbro Firma del legale rappresentante _________________
[19] ALLEGATO 6
(allegato 6 elenco sedi sindacali territoriali)
SEDI SINDACALI FILLEA-CGIL EMILIA ROMAGNA
TERRITORIO | INDIRIZZO | TELEFONI/FAX MAIL/PEC |
FILLEA CgiI EMILIA- ROMAGNA
Segretario Generale: Maurizio Matrizzi FILLEA Cgil di Bologna Segretario Generale: Paolo Mancini |
Via Marconi, 67/2 40122 BOLOGNA
Via Marconi, 67/2 40122 BOLOGNA |
Tel. 051 – 60.87.630 er_fillea@er.cgil.it
Fax 051 -24.75.83 pec.er.fillea@pec.er.cgil.i t
Tel. 051 -60.87.630 bo_fillea@er.cgil.it Fax 051 – 24.75.83 pec.bo.fillea@pec.er.cgil. It |
FILLEA Cgil di Imola
Segretario Generale: Sonia Bracone |
Via Emilia, 44 40026 IMOLA BO | Tel. 0542 – 60.56.46 im_fillea@er.cgil.it
Fax 0542 – 60.56.54 cgilimola@pec.it |
FILLEA Cgil di Modena
Segretario Generale: Marcello Beccati FILLEA Cgil di Reggio nell’Emilia Segretario Generale: Sabatino Aliberti |
Piazza Cittadella, 36 41123 MODENA
Via Roma, 53 42121 REGGIO NELL’EMILIA |
Tel. 059 – 32.62.47 filleamo@er.cgil.it
Fax 059 – 20.59.781 filleamodena@pec.er.cgil .it
Tel. 0522-45.73.14 re fillea@er.cgil.it Fax 0522-45.73.00 |
FILLEA Cgil di Parma
Segretario Generale: Antonino Leone |
Via Casati Confalonieri, 5 43125 PARMA | Tel. 0521 – 29.79 fillea@cgilparma.it
Fax 0521 – 29.76.03 pec.pr.fillea@pec.er.cgil.i t |
FILLEA Cgil di Piacenza
Segretario Generale: Filippo Calandra FILLEA Cgil di Ferrara Segretario Generale: Luca Liguori |
Via XXIV Maggio, 18 29121 PIACENZA
Piazza Verdi, 5 44121 FERRARA |
Tel. 0523-45.97.20 DC fillea/S.er.ceil.it
Fax 0523-45.97.57 pec.pc.fillea@pec.er.cgil. It
Tel. 0532 – 78.32.18 fe-fillea@mail.cgilfe.it Fax 0532 – 78.32.62 pec.fe.fillea@pec.er.cgil.i t |
FILLEA Cgil di Cesena
Segretario Generale: Andrea Matassoni |
Via Tito Maccio Plauto, 90 47521 CESENA | Tel. 0547 – 64.21.46 ce_fillea@er.cgil.it
Fax 0547 – 29.590 pec.ce.fillea@pec.er.cgil.i t |
FILLEA Cgil di Forlì
Segretario Generale: Domenico Parigi |
Via Pelacano, 3 47122 FORLI’ | Tel. 0543 – 45.37.47 fo_fillea@er.cgil.it
Fax 0543-45.37.70 Dec.fo.cail(2!pec.er.ceil.it |
FILLEA Cgil di Ravenna
Segretario Generale: Davide Conti |
Via Pellegrino Matteucci, 15 48121 RAVENNA | Tel. 0544 – 24.42.75 ra_fillea@er.cgil.it
Fax 0544 – 24.43.11 fillearavenna@pecgil.it |
FILLEA Cgil di RiminiSegretario Generale: Massimo Bellini | Via Caduti di Marzabotto, 30 47922 RIM INI | Tel. 0541 -77.99.15 m_fillea@er.cgil.it
Fax 0541 – 77.41.56 pec.m.fillea@pec.er.cgil.i t |
SEDI SINDACALI FILCA CISL EMILIA ROMAGNA
FILCA REGIONALE EMILIA ROMAGNA
VIA MILAZZO , 16 tel / fax 051/256644
FILCA PARMA – PIACENZA Via Lanfranco,2l/a 43126 Parma
tel 0521/037688 – fax 0521/037653 – Filca.PR00@postepec.cassaedile.it
BOVERI MARCO Segretario Generale
FILCA EMILIA CENTRALE ( MODENA – REGGIO EMILIA ) Via Rainusso,56/58 41124 MODENA Tel 059 /890855 – fax 059/8672169 – filcaemiliacentrale@legamail.it
PERDONI REMO Segretario Generale
FILCA AREA METROPOLITANA BOLOGNESE ( BOLOGNA – IMOLA )
VIA Milazzo,16 40121 Bologna tei 051/256617 – fax 051/256682-
filcabo.bo00@postepec.cassaedile.it
LOMBARDO GAETANO Segretario Generale
FILCA FERRARA Corso Piave , 60 44133 FERRARA
tel 0532/777613 – fax 0532/771644 – filcaferrara@pec.it
POLA CORRADO Segretario Generale
FILCA ROMAGNA (RAVENNA-FORLI’/CESENA-RIMINI ) Piazza del Carmine, 20 47100 FORLI’
Tel 0541/778103 – fax 0541/774109 ( Sede di Rimini) – filcaromagna@legalmail.it
CASANOVA ROBERTO responsabile zona
SEDI SINDACALI FENEAL UIL EMILIA ROMAGNA
FENEAL UIL | |
BOLOGNA | Segretario Generale
Riccardo Galasso Via Cleto Tomba 22/a – Bologna, BO, 40127 Telefono: 051/6333165 fax 051/514415 Email: bologna@fenealuil.it, bologna@pec.fenealuil.it |
CESENA | Segretario Generale
Giuseppe Meglio Via Natale Dell’Amore 42/A 47521 CESENA Tel: 0547/21572 Fax: 0547/21907 Mail: cesena@fenealuil.it; cesena@pec.fenealuil.it |
FERRARA | Segretario Generale
Carlo Rivetti Via Antonio Fortunato Oroboni, 42 Ferrara, FE, 44100 Telefono: 0532/250815 Fax: 0532/768301 Email: feneal.fe@libero.it |
FORLI’ | Segretario Generale
Angelo Spampanato Via Paolo Bonoli 17 47100 FORLI’ Tel: 0543/27001 Fa: 0543/27035 Mail: forli(3>fenealuil.it |
MODENA | Segretario Generale
Silvio D’Acunto Via Leonardo Da Vinci, 5 Modena, MO, 41100 Telefono: 059/345760 Fax: 059/345760 Email: modena@fenealuil.it, modena@pec.fenealuil.it |
PARMA PIACENZA | Segretario Generale
Antonio Cuppone Via Bernini n. 5 , Parma, PR, 43126 Telefono: 0521/992685 Fax: 0521/992676 Sede Distaccata Via Martiri della Resistenza, 4/a, Piacenza, PC, 49122 Telefono: 0523/388515 Fax: 0523/338014 Email: parma@fenealuil.it, parma@pec.fenealuil.it |
RAVENNA | Segretario Generale
Mauro Strada Via Le Corbusier, 29 Ravenna, RA, 48100 Telefono: 0544/292247 0544/292011 Fax: 0544/407616 Email: ravenna@fenealuil.it |
REGGIO EMILIA | Segretario Generale
Giulio Nota Via Paolo Borsellino, 22 Reggio Emilia, RE, 42124 Telefono: 0522/513708 Fax: 0544/407616 Mail: reggioemilia@fenealuil.it – reggioemilia@pec.fenealuil.it |
RIMINI | Segretario Generale
Francesco Lo russo Via Paolo Marconi, 18 Viserba di Rimini, RN, 47922 Telefono: 0541/780107 -0541/784588 Fax: 0541/787274 Email: rimini@fenealuil.it, rimini@pec.fenealuil.it |