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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge 18.11.2022 n. 176, così detto “Decreto Aiuti Quater”, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

 

L’art. 3 comma 10 del Decreto in esame, rivedendo il precedente intervento legislativo in materia previsto dal c.d. Decreto Aiuti Bis (si veda nostra circolare n. 26/2022) per il periodo d’imposta 2022 innalza la soglia di esenzione contributiva e fiscale del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti o assimilati da € 600,00 a € 3.000,00.

Viene confermato che all’interno dei “beni ceduti e dei servizi prestatiper un valore, ora, di € 3.000,00 possono essere ricomprese, per l’anno 2022, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle proprie utenze domestiche (bollette) del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Precisiamo che tale quota, riconoscibile ai lavoratori in modo facoltativo e discrezionale, si somma all’ulteriore bonus facoltativo di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 21/2022, volto alla cessione entro la soglia massima di € 200,00 di buoni per l’acquisto di carburante (c.d. “bonus carburante” (si veda sul tema nostra Circolare n. 14/2022).

 

Si coglie a tal proposito l’occasione per alcune importanti precisazioni in merito al rimborso delle utenze domestiche, come da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 35/E del 04.11.2022.

Anzitutto in caso di superamento del limite di euro 3.000 è previsto l’assoggettamento dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche). Pertanto, nelle suddette ipotesi, andrà assoggettata anche la quota inferiore al predetto limite e non solo l’eccedenza rispetto allo stesso.

Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia dispone che le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Ai predetti fini, a parere dell’Agenzia è, inoltre, possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Infine l’Agenzia, relativamente alla documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro individua due alternative:

  • l’acquisizione e la conservazione della documentazione in oggetto nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali;
  • l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

 

Lo Studio resta a disposizione dei Clienti per ogni eventuale necessaria esigenza di chiarimento o approfondimento.