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Indice

  • [1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [2] PARTE PRIMA – Le relazioni e i diritti sindacali
  • [3] PREMESSA
  • [4] A) RELAZIONI SINDACALI
  • [5] Art. 1 Ente Bilaterale Nazionale
  • [6] Art. 2 Osservatorio Nazionale
  • [7] Art. 3 Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
  • [8] Art. 4 Composizione delle controversie
  • [9] Art. 5 Igiene e sicurezza del lavoro
  • [10] B) DIRITTI SINDACALI
  • [11] Art. 6 Informazione
  • [12] Art. 7 Rappresentanza sindacale
  • [13] Art. 8 Assemblea
  • [14] Art. 9 Permessi ai Dirigenti Sindacali
  • [15] Art. 10 Affissioni
  • [16] Art. 11 Ritenute sindacali
  • [17] Art. 12 Pari opportunità
  • [18] C) LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
  • [19] Art. 13 Il secondo livello di contrattazione
  • [20] Art. 14 Tutele del personale
  • [21] PARTE SECONDA – Disciplina del rapporto di lavoro
  • [22] I – SFERA DI APPLICAZIONE
  • [23] Art. 15 Sfera di applicazione del Contratto
  • [24] Art. 16 Decorrenza e durata
  • [25] Art. 17 Inscindibilità
  • [26] Art. 18 Ambito del rapporto
  • [27] II – COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
  • [28] Art. 19 Assunzione
  • [29] Art. 20 Tirocinio
  • [30] Art. 21 Insegnanti statali
  • [31] Art. 22 Periodo di prova
  • [32] III – TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO
  • [33] Art. 23 Durata del rapporto di lavoro
  • [34] Art. 24 Part-time
  • [35] Art. 25 Apprendistato professionalizzante
  • [36] Art. 26 Somministrazione di lavoro
  • [37] Art. 27 Contratto di lavoro intermittente
  • [38] Art. 28 Collaborazioni coordinate e continuative
  • [39] IV – TRATTAMENTO ECONOMICO
  • [40] Art. 29 Retribuzione mensile globale
  • [41] Art. 30 Retribuzione tabellare
  • [42] Art. 31 Indennità di contingenza
  • [43] Art. 32 Salario di anzianità
  • [44] Art. 33 Tredicesima mensilità
  • [45] Art. 34 Assistenza Sanitaria Integrativa
  • [46] Art. 35 Incentivo economico di produttività
  • [47] Art. 36 Servizio fuori sede
  • [48] Art. 37 Indennità di funzione
  • [49] Art. 38 Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
  • [50] Art. 39 Prospetto paga
  • [51] Art. 40 Trattamento previdenziale
  • [52] V – MANSIONI E QUALIFICHE
  • [53] Art. 41 Classificazione
  • [54] Art. 42 Trasferimento di Istituzioni scolastiche e ramo di azienda
  • [55] Art. 43 Mutamenti di qualifica
  • [56] Art. 44 Mansioni promiscue
  • [57] Art. 45 Composizione delle sezioni
  • [58] Art. 46 Attività integrative e parascolastiche
  • [59] Art. 47 Commissione esami
  • [60] Art. 48 Supplenza personale docente
  • [61] VI – ORARIO DI LAVORO
  • [62] Art. 49 Orario di lavoro
  • [63] Art. 50 Autonomia didattica
  • [64] Art. 51 Completamento orario
  • [65] Art. 52 Lavoro notturno, festivo e straordinario
  • [66] Art. 53 Banca delle ore – Personale non docente
  • [67] Art. 54 Riposo settimanale
  • [68] Art. 55 Vitto e alloggio
  • [69] Art. 56 Ferie
  • [70] Art. 57 Le ferie solidali
  • [71] Art. 58 Permessi retribuiti
  • [72] Art. 59 Permessi brevi e recupero ritardo
  • [73] Art. 60 Permessi non retribuiti
  • [74] Art. 61 Permessi elettorali
  • [75] VII – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
  • [76] Art. 62 Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
  • [77] Art. 63 Infortunio sul lavoro
  • [78] Art. 64 Lavoratori affetti da patologie oncologiche
  • [79] Art. 65 Permessi per lavoratori invalidi
  • [80] Art. 66 Congedo matrimoniale
  • [81] Art. 67 Tutela della maternità e della paternità
  • [82] Art. 68 Servizio militare
  • [83] Art. 69 Congedi per eventi e cause particolari
  • [84] Art. 70 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
  • [85] Art. 71 Aspettativa non retribuita
  • [86] Art. 72 Diritto allo studio
  • [87] Art. 73 Crescita professionale
  • [88] VIII – NORME DISCIPLINARI
  • [89] Art. 74 Regolamento interno
  • [90] Art. 75 Doveri dei lavoratori
  • [91] Art. 76 Provvedimenti disciplinari
  • [92] Art. 77 Richiamo scritto, multa e sospensione
  • [93] Art. 78 Licenziamento per mancanze
  • [94] IX – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
  • [95] Art. 79 Risoluzione del rapporto di lavoro
  • [96] Art. 80 Disciplina dei licenziamenti individuali
  • [97] Art. 81 Disciplina dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
  • [98] Art. 82 Licenziamento o riduzione d’orario per causa di forza maggiore
  • [99] Art. 83 Licenziamento collettivo
  • [100] Art. 84 Formulazione delle graduatorie
  • [101] Art. 85 Reimpiego
  • [102] Art. 86 Chiusura degli Istituti
  • [103] Art. 87 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
  • [104] Art. 88 Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
  • [105] Art. 89 Decesso del lavoratore
  • [106] Art. 90 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
  • [107] Art. 91 Restituzione dei documenti di lavoro
  • [108] Art. 92 Tentativo di conciliazione
  • [109] Art. 93 Collocamento obbligatorio dei disabili: criteri di determinazione della base di computo
  • [110] Art. 94 Rinvio alle leggi

( Dal 01/01/2021) Testo Unico Vigente 8/2/2022

 

[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/2/2022, tra l’AGIDAE – Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica e FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL, SINASCA, è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’AGIDAE.

Il presente Contratto decorre dall’1/1/2021 e scade il 31/12/2023.

Il presente Contratto si compone di 3 parti tra loro inscindibili:

– Parte prima: il sistema delle relazioni sindacali;

– Parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro;

– Parte terza: allegati.

 

[2] PARTE PRIMA – Le relazioni e i diritti sindacali

 

[3] PREMESSA

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali, in particolare le parti:

– si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti da essi rappresentati aderenti al Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;

 

– si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;

 

– confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione; concordano sull’opportunità di definire momenti d’incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione – aggiornamento.

L’AGIDAE conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell’occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.

Le OO.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.

Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l’obiettivo di migliorare le con-dizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività.

Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:

 

– CONCERTAZIONE, INFORMAZIONE, BILATERALITÀ.

Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un’architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.

Tale rapporto ha come obiettivo l’innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attraverso anche l’istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.

Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dall’allegato di cui al presente CCNL.

Le OO.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

 

[4] A) RELAZIONI SINDACALI

 

Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali e dei Sindacati, perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi.

Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:

 

– l’Ente Bilaterale

 

– l’Osservatorio

 

– la Commissione Paritetica Bilaterale.

 

[5] Art. 1 Ente Bilaterale Nazionale

 

  1. Nell’ottica di favorire l’evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. e l’AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità imo dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.

 

  1. L’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della Scuola non statale religiosa.

 

  1. Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della Scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.

 

  1. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.

 

  1. L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da Statuto e per Contratto.

 

  1. Nell’ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l’Ente Bilaterale Nazionale.

 

  1. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

 

  1. a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;

 

  1. b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;

 

  1. c) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo articolo, nonché coordinare l’attività degli Osservatori Regionali;

 

  1. d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

 

  1. e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

 

  1. f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;

 

  1. g) promuovere forme di previdenza complementare.

 

[6] Art. 2 Osservatorio Nazionale

 

  1. Le parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale, l’Osservatorio Razionale Permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi /economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.

 

  1. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.

 

  1. Nell’ambito dell’Osservatorio sono costituite le seguenti Sezioni:

 

2.1 AMBIENTE, IGIENE E SICUREZZA

 

  1. Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell’esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l’attività della presente Sezione dell’Osservatorio Nazionale e Regionale.

 

  1. A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti obiettivi:

 

– migliorare ed intensificare l’azione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni Ambiente/R.L.S., delle R.S.A. e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;

 

– predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l’esigenza di collegamento con l’Organismo Bilaterale Interconfederale;

 

– confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull’ambiente e la sicurezza;

 

– attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.

 

2.2 FORMAZIONE

 

  1. La Sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:

 

– valorizzazione professionale delle risorse umane;

 

– aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il FOND.E.R.;

 

– monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;

 

– realizzazione di sinergie con l’Organismo Bilaterale Nazionale e con gli Organismi Bilaterali Regionali.

 

2.3 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell’Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri Enti competenti pubblici e privati.

 

2.4 SEZIONE MERCATO DEL LAVORO

 

  1. Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le moda-lità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all’apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.

 

2.5 NORMA TRANSITORIA

 

  1. Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell’Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui al successivo art. 3 A.

 

[7] Art. 3 Commissione Paritetica Nazionale e Regionale

 

  1. NAZIONALE

 

  1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.

 

  1. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:

 

– esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;

 

– esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;

 

– individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’attuale classificazione;

 

– porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;

 

– concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.

 

  1. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l’AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti.

 

  1. L’AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

 

  1. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall’Associazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.

 

  1. La data della convocazione sarà fissata, d’accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

 

  1. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia dell’argomento.

 

  1. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.

 

  1. In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.

 

  1. REGIONALE

 

  1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l’organo preposto a garantire:

 

– il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;

 

– l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;

 

– la composizione delle controversie.

 

In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:

 

– l’Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall’AGIDAE;

 

– l’Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall’AGIDAE.

 

Compiti della Commissione Paritetica Regionale:

 

– verificare l’esatta applicazione dell’art. 19 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;

 

– esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/1990 e n. 223/1991 e delle relative procedure;

 

– verificare, in caso di conflitto, l’esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 79 del CCNL.

 

La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all’art. 13 del presente CCNL.

Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

 

[8] Art. 4 Composizione delle controversie

 

  1. Fatta salva la facoltà di ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 300/1970, per tutte le controversie individuali di lavoro il lavoratore e il datore di lavoro potranno esperire, prima dell’azione indiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui agli artt. 410 e seguenti c.p.c., presso l’AGIDAE o presso una sede delle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali stipulanti il presente contratto.

 

  1. Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione Sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto, alla quale sia iscritto e/o abbia conferito mandato, e il datore di lavoro, salvo rinuncia, dal rappresentante dell’AGIDAE.

 

  1. La conciliazione che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° comma, c.c., o il mancato accordo, dovrà risultare da apposito verbale da depositare, a richiesta di una delle parti, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e da inviare all’AGIDAE e alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

 

[9] Art. 5 Igiene e sicurezza del lavoro

 

  1. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.

 

  1. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.

 

  1. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali dell’11/4/1997 e dell’8/10/1997 allegati 1 e 2 e parte integrante del presente CCNL.

 

[10] B) DIRITTI SINDACALI

 

[11] Art. 6 Informazione

 

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l’AGIDAE e le Scuole/Istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL nazionali e territoriali e alle R.S.A. sugli atti che riguardano il rapporto di lavoro del personale dipendente, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

 

[12] Art. 7 Rappresentanza sindacale

 

  1. Possono essere costituite negli Istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:

 

– in Istituti con oltre 15 dipendenti: una R.S.A. per ogni Organizzazione sindacale.

 

– in Istituti fino a 15 dipendenti, le RSA costituite si dividono il monte ore previsto per quadrimestre di cui al comma 2.

 

I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20/5/1970, n. 300.

 

  1. Ogni rappresentanza sindacale ha diritto a 20 ore quadrimestrali cumulabili annualmente di permesso retribuito per l’esplicazione del proprio mandato.

 

  1. I permessi dovranno essere richiesti con almeno 4 gg. lavorativi di anticipo alla Direzione dell’Istituto dalle Organizzazioni territoriali delle OO.SS. e/o dalle R.S.A.

 

  1. I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell’Istituto per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.

 

[13] Art. 8 Assemblea

 

  1. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all’interno dell’Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle OO.SS. territoriali.

Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue retribuite per tenere l’assemblea dei dipendenti in orario di lavoro, all’interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne.

 

  1. L’assemblea viene convocata dalle R.S.A. e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell’anno scolastico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.

 

  1. Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della Scuola o in altra sede.

 

  1. Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all’albo della Scuola.

 

Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.

 

  1. All’assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

 

  1. La richiesta presentata dai membri delle R.S.A. o dalle Organizzazioni Sindacali dovrà contenere:

 

– luogo, data, ora e durata dell’assemblea;

 

– ordine del giorno;

 

– eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS., solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.

 

  1. Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.

 

  1. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell’Istituto.

 

[14] Art. 9 Permessi ai Dirigenti Sindacali

 

  1. Ai Dirigenti delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto vengono concessi complessivamente permessi retribuiti nel limite massimo di 10 gg., cumulabili, per ogni anno scolastico.

 

  1. Nell’ipotesi di cumulo di cariche sindacali la concessione più ampia assorbe la minore.

 

[15] Art. 10 Affissioni

 

  1. Le R.S.A. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

 

[16] Art. 11 Ritenute sindacali

 

  1. L’Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.

 

  1. II Sindacato competente fa pervenire alla Scuola:

 

– elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;

 

– parte della delega firmata dal dipendente.

 

  1. I contributi sindacali sono fissati nella misura percentuale sulla retribuzione dei singoli lavoratori secondo i deliberati degli organi dirigenti dei rispettivi Sindacati.

 

  1. II contributo per l’intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio di ciascun anno per 13 mensilità.

 

  1. La delega decorre dalla data indicata nella stessa ed è permanente, salvo revoca scritta del lavoratore o cessazione del rapporto di lavoro.

 

[17] Art. 12 Pari opportunità

 

  1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

 

– accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;

 

– flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;

 

– perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali.

 

[18] C) LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

 

[19] Art. 13 Il secondo livello di contrattazione

 

  1. Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.

 

  1. Tra l’AGIDAE e tra tutte le OO.SS. firmatarie del presente Contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello.

 

  1. La contrattazione decentrata regionale è prevista per le seguenti materie:

 

– qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;

 

– erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti e/o sulla base di interventi legislativi a sostegno della Scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio e le attività per il mantenimento dei requisiti di qualità certificati;

 

– erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli eventualmente già utilizzati, correlate ai risultati conseguiti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituto;

 

– regolamentazione del lavoro agile in base alla vigente normativa legale di cui all’allegato n. 3 – accordo del 9/12/2020;;

 

– materie previste dagli articoli del presente Contratto.

 

– tutele occupazionali in caso di crisi aziendali di cui al successivo art. 14

 

  1. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale, al fine di armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli Istituti che abbiano più di quindici dipendenti, le parti individuano le seguenti materie che vengono delegate alle R.S.A. o, in assenza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, materie che concorrono alla definizione del contratto integrativo di Istituto con particolare riferimento a:

 

– distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;

 

– distribuzione delle ferie per il personale non docente;

 

– eventuali indennità, anche di carattere temporaneo, a figure non previste e non obbligatorie per legge;

 

– eventuale salario accessorio erogato dal singolo Istituto;

 

– ogni altra materia concordata dalle parti.

 

Le eventuali richieste presentate all’AGIDAE di competenza dalle strutture sindacali regionali, vengono altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto e all’AGIDAE nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL.

 

  1. Durante la vigenza contrattuale, la contrattazione decentrata, sia a livello regionale, sia a livello d’istituto, potrà aver luogo una sola volta con la specifica precisazione della durata.

 

[20] Art. 14 Tutele del personale

 

Al fine di garantire il sostegno al reddito e l’occupazione, gli Istituti si impegnano, nel caso di crisi accertata, che possa anche contemplare licenziamenti collettivi o plurimi, e ristrutturazione o cessazione di attività, a dar seguito agli strumenti previsti dalla normativa vigente, comunque denominati, e agli ammortizzatori sociali.

 

[21] PARTE SECONDA – Disciplina del rapporto di lavoro

 

[22] I – SFERA DI APPLICAZIONE

 

[23] Art. 15 Sfera di applicazione del Contratto

 

  1. Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall’autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all’AGIDAE, in Italia e all’Estero.

Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:

 

– Asili nido

 

– Micronido

 

– Scuola dell’infanzia

 

– Scuola primaria

 

– Scuola secondaria di ogni ordine e grado

 

– Accademie

 

– Conservatori musicali

 

– Istituzioni scolastiche post-secondarie

 

– Scuole interpreti e traduttori

 

– Scuole speciali per minori

 

– Corsi di doposcuola

 

– Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici.

 

  1. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali Convitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.

 

  1. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.

 

  1. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

[24] Art. 16 Decorrenza e durata

 

Il presente Contratto decorre dall’1/1/2021 e scade il 31/12/2023.

Almeno sei mesi prima della scadenza le Parti firmatarie comunicano, con raccomandata a.r., formale disdetta del presente CCNL, che rimane vigente e continua ad applicarsi fino al successivo rinnovo.

Entro sei mesi dalla scadenza suddetta le Parti che hanno inviato la disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a.r.

Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.

Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.

In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del Contratto precedente, salvo diversa indicazione del CCNL.

 

[25] Art. 17 Inscindibilità

 

  1. Le parti stipulanti convengono che le norme del presente Contratto in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituiscono ad ogni effetto il precedente CCNL.

 

[26] Art. 18 Ambito del rapporto

 

  1. Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico-formative svolte in una determinata sede.

 

  1. L’Istituto è retto dal Superiore o Direttore dello stesso o, comunque, da chi ha la responsabilità dei rapporti con i terzi.

 

  1. Ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell’Istituto nel rispetto delle norme costituzionali.

 

  1. Nell’ambito dell’indirizzo dell’Istituto i docenti partecipano collegialmente con la Direzione della Scuola alla realizzazione del programma e alle iniziative del progetto educativo.

 

[27] II – COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

 

[28] Art. 19 Assunzione

 

  1. L’assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l’interessato dichiari di essere consapevole dell’indirizzo educativo e del carattere cattolico dell’Istituzione.

 

  1. Il personale che accetti l’assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l’Istituzione.

 

  1. Gli Istituti riconoscono l’importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell’Istituto.

 

  1. Per le nuove assunzioni il personale docente dovrà essere in possesso dell’abilitazione ove richiesta. Per abilitazione si intende quella relativa alla materia di insegnamento indipendentemente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di studi in cui la materia viene impartita, purché nell’ ambito dello stesso ordine di scuola.

 

  1. L’assunzione deve essere comunicata al Servizio competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, ai sensi dell’art. 9/bis, D.L. 1/10/1996, n. 510; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data d’inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

Le Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.L. 7/9/2007, n. 147, possono effettuare la comunicazione entro il termine di dieci giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro.

 

  1. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal Regolamento interno dell’Istituto ove esista.

 

  1. Esso deve inoltre contenere:

 

  1. a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell’art. 23;

 

  1. b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie d’insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico;

 

  1. c) l’orario di lavoro settimanale;

 

  1. d) il trattamento economico;

 

  1. e) la durata del periodo di prova;

 

  1. f) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine anche la data di cessazione presunta; nel caso di contratto a termine per ragioni sostitutive il nome del lavoratore sostituito.

 

  1. g) la sede di lavoro;

 

  1. h) l’eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;

 

  1. i) la possibilità di trasferimento da sede a sede;

 

  1. j) l’elenco dei documenti trattenuti.

 

 

  1. All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:

 

  1. a) carta d’identità o documento equipollente;

 

  1. b) codice fiscale;

 

  1. c) certificato di abilitazione professionale, nei casi di assunzione di personale docente;

 

  1. d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;

 

  1. e) certificato generale penale e dei carichi pendenti;

 

  1. f) libretto sanitario, ove richiesto;

 

  1. g) certificati di servizio prestato;

 

  1. h) certificato penale del casellario giudiziale (art. 2 D.Lgs. n. 39/2014);

 

  1. i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi vigenti.

 

  1. E’ a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla legge.

 

  1. L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

 

  1. Entro 5 giorni dall’assunzione il datore di lavoro consegna al lavoratore copia del proprio contratto individuale di lavoro.

 

[29] Art. 20 Tirocinio

 

  1. Ogni forma di tirocinio, effettuata negli Istituti e comunque denominata, prevista e consentita dalla legge, non comporta, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

 

[30] Art. 21 Insegnanti statali

 

  1. Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la Scuola statale, fatte salve le disposizioni di legge sul part-time.

 

  1. Il personale che accetta l’incarico a tempo indeterminato nella Scuola statale è obbligato ad optare ed a comunicarlo all’Istituto in forma scritta.

 

  1. La presa di servizio con incarico a tempo indeterminato del lavoratore nella Scuola statale è considerata, a tutti gli effetti, risoluzione automatica del rapporto di lavoro, con obbligo di preavviso da parte del lavoratore.

 

[31] Art. 22 Periodo di prova

 

  1. La durata del periodo di prova, che deve risultare dall’atto scritto di assunzione, non può superare:

 

Livelli Periodo di prova
1 mese
1 mese
2 mesi
3 mesi
3 mesi
4 mesi
Personale a tempo determinato 1 mese

 

Personale in apprendistato
Livello  
30 giorni
30 giorni
30 giorni
60 giorni

 

  1. Il periodo di prova di cui al precedente comma è valido anche se prestato per un orario inferiore a quanto previsto dall’art. 49 del presente Contratto.

 

  1. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nelle mansioni per le quali è stato assunto.

 

  1. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento concordati con l’Istituto e dallo stesso organizzati.

 

  1. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi T.F.R., 13.ma mensilità e ferie.

 

  1. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti.

 

  1. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad ogni effetto.

 

  1. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia e infortunio; il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi.

 

[32] III – TIPOLOGIA DEI RAPPORTI DI LAVORO

 

[33] Art. 23 Durata del rapporto di lavoro

 

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti aderenti all’AGIDAE è a tempo indeterminato.

 

  1. E’ consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle successive norme contrattuali.

 

  1. L’apposizione del termine al contratto a tempo determinato deve risultare da atto scritto, salvo che il rapporto di lavoro abbia durata non superiore a 12 giorni.

 

23.1 – Contratto a tempo determinato – Apposizione del termine e contingente – Proroghe

 

A – Ai sensi del comma 1, art. 19 D.Lgs. 81/2015 s.m.i., è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato, comprensivo di eventuali proroghe, di durata non superiore a dodici mesi, a prescindere dalle ragioni che lo giustificano (contratto acausale) e di durata superiore, fino a 24 mesi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

 

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

 

  1. b) esigenze temporanee connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività lavorativa.

 

Ai sensi del comma 1, art. 21 D.Lgs. 81/2015 s.m.i., nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi il termine del contratto, stipulato in presenza di almeno una delle condizioni giustificatrici indicate dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 s.m.i,. può essere prorogato, con il consenso del lavoratore per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

E’ consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta ad un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo, che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo. La proroga é ammessa, fino ad un massimo di quattro volte per un periodo non superiore a 24 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, sempreché si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa, la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8/3/2000 n. 53, e del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di:

 

  1. a) congedo parentale (astensione facoltativa);

 

  1. b) riposi giornalieri per l’allattamento. In tale ipotesi l’orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.

 

Nei suddetti casi a) e b) è ammessa esclusivamente la variazione dell’orario lavorativo del supplente con il consenso della lavoratrice e/o del lavoratore sostituita/o.

 

 

  1. Per le seguenti ipotesi valgono le specifiche disposizioni:

 

– assunzione di personale docente abilitato.

 

I contratti a tempo determinato con personale docente abilitato possono avere una durata massima di 12 mesi estensibili a 24 mesi secondo il sopra citato comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/2015 s.m.i., Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 4 volte nell’arco dei complessivi 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato.

Concorrono al raggiungimento dei 24 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell’Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell’ultimo quinquennio.

 

– assunzione di personale docente non abilitato.

 

In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione.

II rapporto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe del contratto avente ad oggetto l’incarico iniziale di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non potrà avere una durata superiore a 12 mesi prorogabile di ulteriori 72 mesi e ulteriormente prorogabili fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne permettono il conseguimento.

La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato non sono soggetti alla procedura di stipula presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.

Qualora superati i 12 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga della durata sopra indicata, un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l’abilitazione richiesta.

Qualora il docente acquisisca l’abilitazione richiesta nel corso dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata; qualora l’abilitazione sia conseguita entro i primi 12 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 12 mesi complessivi.

Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell’attività didattica, non possono essere richieste le 70 ore annue di cui al successivo art. 4*.

 

– assunzione di coordinatore didattico

 

Nel caso di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore didattico così come definito all’art. 49 (classificazione), data la natura strettamente fiduciaria dell’incarico, il contratto sarà a tempo determinato per la durata di 12 mesi prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico e comunque per un massimo di 60 mesi.

 

 

  1. Limiti quantitativi

 

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.Lgs. n.81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione anche a progetto, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000, ovvero conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.

 

 

  1. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

 

  1. a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;

 

  1. b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);

 

  1. c) per lo svolgimento di attività stagionali, quali campi scuola, colonie estive … ;

 

  1. d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;

 

  1. e) con il personale docente privo di abilitazione.

 

  1. Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2022.

 

 

B – E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la sostituzione di personale religioso in servizio, appartenente alla Congregazione che gestisce l’Istituto dispensato temporaneamente per esigenze di salute, formazione, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione, anche per parte dell’orario di servizio.

E’ consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo previsto nel successivo art. 23.5.

E’ inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell’Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’Istituto stesso.

 

  1. L’apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A) e B), è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate la data di presunta scadenza del rapporto e, nei casi di sostituzione, le ragioni e il nominativo del lavoratore assente.

 

  1. Al fine di garantire la continuità didattica, è facoltà dell’Istituto impiegare nella Scuola sede di servizio il personale docente che sia stato assente con diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della Scuola medesima nel rispetto delle proprie funzioni.

 

  1. Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui sopra è ridotto, ai fini predetti, a 90 giorni.

 

  1. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.

 

  1. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non è superiore a 12 giorni.

 

 

23.2 – Divieti

 

  1. Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:

 

– per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

 

– presso Scuole/Istituti nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23/7/1991, n. 223 e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;

 

– presso Scuole/Istituti nelle quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto dall’art. 46 “supplenza personale docente” e dall’art. 49 “completamento orario” del presente CCNL, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;

 

– da parte delle Scuole/Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

23.3 – Scadenza del termine

 

  1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.

 

  1. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

 

23.4 – Successione dei contratti

 

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 convengono quanto segue:

 

  1. nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.

 

  1. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

 

  1. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l’Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d’interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato. Sono fatte salve le seguenti eccezioni: la deroga di cui al precedente art. 23.1 lettera A punto 1 riguardante i docenti non abilitati e i coordinatori didattici.

 

  1. Ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato si tiene conto del periodo di somministrazione di lavoro a tempo determinato prestato dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro.

 

  1. Ai sensi dell’art. 21 comma 2 della L. 133/2008, il periodo complessivo di 24 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si computa sull’ultimo quinquennio.

 

23.5 – Esclusioni

 

  1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:

 

  1. i contratti di inserimento e somministrazione;

 

  1. i contratti di apprendistato;

 

  1. le attività di stage e tirocinio.

 

23.6 – Principio di non discriminazione

 

  1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

 

  1. Per le attività di cui al precedente punto 1, lettera A, affidate con orario aggiuntivo al personale a tempo indeterminato, viene riconosciuta la retribuzione anche inerente a ferie, ratei di tredicesima e T.F.R.

 

23.7 – Diritto di precedenza e informazione

 

  1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 48 “supplenza personale docente”, 51 “completamento orario”, 85 “reimpiego” del presente CCNL, in caso di nuove assunzioni:

 

– il dipendente che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;

 

– il disposto di cui al comma precedente non si applica nel caso di personale docente non abilitato;

 

– il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

 

  1. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi (o tre mesi per attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest’ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente lavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione individuale.

 

  1. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

 

  1. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

 

[34] Art. 24 Part-time

 

A – NORME DI CARATTERE GENERALE

 

  1. Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 e del D.Lgs. n. 81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

 

  1. Al personale docente di Scuole dell’infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il part-time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno.

 

  1. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall’art. 19 del presente CCNL.

 

  1. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

 

  1. II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.

 

  1. L’orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le parti interessate.

 

  1. Nei casi previsti dall’art. 82 la riduzione dell’orario è comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di un mese e prescinde dall’accordo iniziale fra le parti. In tutti gli altri casi la variazione dell’orario di lavoro è concordata tra le parti e deve risultare da atto scritto.

 

  1. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche.

 

  1. II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full-time.

 

  1. L’eventuale trasformazione dell’orario da part-time a full-time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.

 

B – LAVORO SUPPLEMENTARE

 

  1. Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all’orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale.

 

  1. II lavoro supplementare, svolto in aggiunta all’orario part-time concordato, nei limiti dell’orario pieno contrattuale, viene retribuito come ordinario, senza maggiorazione.

 

  1. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento.

 

  1. Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

C – CLAUSOLE ELASTICHE

 

  1. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono di comune accordo pattuire per iscritto all’inizio di ogni anno scolastico la presenza di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. In tal caso il prestatore di lavoro ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi. La disponibilità del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione pari al 20% della retribuzione globale in atto per le ore cui si riferisce la variazione.

 

  1. Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall’art. 10, primo comma della legge 20/5/1970 n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice, abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992.

 

  1. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 82 del presente CCNL), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

 

D – DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

 

  1. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.Lgs. n.81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.

 

E – PRIORITA’ ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

 

  1. Ai sensi dell’art. 8 comma 4 D.Lgs. n. 81/2015, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

 

  1. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

 

  1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

  1. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.

 

  1. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a dame tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.

 

[35] Art. 25 Apprendistato professionalizzante

 

Il contratto di apprendistato professionalizzante è regolamentato dall’Allegato 4, parte integrante del presente CCNL.

 

[36] Art. 26 Somministrazione di lavoro

 

  1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:

 

– per particolari punte di attività;

 

– per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;

 

– per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola.

 

  1. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell’Istituto.

 

  1. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.

 

  1. L’AGIDAE comunica preventivamente alle R.S.A. o in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e il motivo del ricorso degli stessi.

 

  1. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

 

  1. E’ vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:

 

  1. che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

 

  1. nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all’applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

 

  1. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

 

  1. da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

[37] Art. 27 Contratto di lavoro intermittente

 

  1. Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni lavorative con frequenza non predeterminabile.

 

Per il personale non docente

 

  1. a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);

 

  1. b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;

 

Per il personale docente

 

per lo svolgimento di supplenze brevi, non superiori a 12 giorni, nell’arco deLL’anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’art. 48, “Supplenza personale docente”.

 

  1. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6/9/2001, n. 368, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015.

 

  1. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo Datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento di detto limite, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

 

  1. Nei periodi temporali in cui non viene utilizzata la prestazione lavorativa, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In tal caso spetta l’indennità di disponibilità di cui al comma 8.

 

  1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

 

– durata ed ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del contratto;

 

– il luogo di lavoro, la disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore, il relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;

 

– il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente spettante per la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole a quella percepita dal lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

 

– la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;

 

– i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura della eventuale indennità di disponibilità;

 

– le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.

 

  1. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.A. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo il numero dei contratti di lavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la qualifica dei lavoratori/lavoratrici interessati.

 

  1. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

 

  1. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di inquadramento corrispondente del presente CCNL. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma é esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

 

  1. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro (entro 24 ore). Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.

 

  1. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata e può costituire motivo di licenziamento.

 

  1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

 

  1. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni, il Datore di lavoro deve dame comunicazione all’ITL, competente per territorio mediante sms o posta elettronica.

 

  1. E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:

 

– per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

 

– presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli artt. 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

 

– ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

[38] Art. 28 Collaborazioni coordinate e continuative

 

Le modalità di applicazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, in ragione delle particolare esigenze produttive e organizzative del settore, sono riportate nell’ALLEGATO n. 5.

 

[39] IV – TRATTAMENTO ECONOMICO

 

[40] Art. 29 Retribuzione mensile globale

 

  1. La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:

 

– retribuzione tabellare comprensiva dell’indennità di contingenza maturata al 30/11/1991;

 

– salario di anzianità maturato al 31/12/2005;

 

– eventuale superminimo ex-categoria al 31/12/2005;

 

– eventuale superminimo;

 

– eventuale salario accessorio.

 

– quota mensile dell’Assistenza sanitaria integrativa ASI.

 

  1. La retribuzione deve essere corrisposta entro il giorno 8 del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come previsto al successivo art. 39.

 

  1. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività d’insegnamento, nonché per le attività proprie della funzione docente: correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, ricevimento/colloquio settimanale individuale dei genitori, e in un piano programmato dal Collegio docenti e secondo gli ordinamenti scolastici vigenti: scrutini, Consigli di classe, interclasse, intersezione e Collegio docenti.

 

  1. Il personale docente non è tenuto ad alcuna prestazione durante la sospensione dell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua ferma restando la normale retribuzione.

 

  1. Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall’art. 49, la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate.

 

  1. Quando lo stesso docente insegni in tipi di scuola diversi, per la retribuzione mensile si fa riferimento all’art. 44 del presente CCNL.

 

  1. Agli educatori e assistenti di Convitto si può richiedere di prestare vigilanza notturna nell’Istituto stesso e/o di consumarvi i pasti. In tal caso sarà loro corrisposta un’indennità aggiuntiva per l’assistenza notturna pari a 2 ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13.ma, della malattia e del TFR. La richiesta dei Gestori come l’adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso. In caso di vigilanza attiva, la suddetta viene retribuita secondo quanto stabilito dall’art. 52.

 

  1. Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto.

 

  1. Per retribuzione globale si intende quella individuale comprensiva di tutti gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo.

 

  1. In caso di astensione dal lavoro per adesione ad uno sciopero proclamato dalle OO.SS., si effettua una ritenuta sul salario corrispondente all’effettiva quantità oraria dell’astensione medesima.

 

 

[41] Art. 30 Retribuzione tabellare

 

  1. Ai livelli di inquadramento definiti all’art. 41, sono correlati i livelli retribuitivi delle tabelle del presente articolo.

 

  1. Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30/6/1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

 

  1. Gli aumenti contrattuali previsti dal presente articolo saranno corrisposti a tutto il personale in servizio alla firma del presente CCNL, secondo le scadenze riportate nelle successive tabelle.

 

Livello 31/12/2018 1/12/2021 1/12/2021 1/9/2022 1/9/2022 1/12/2023 1/12/2023
1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598,40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829.80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

 

Liv. Ex I Cat. Liv. Ex II Cat. Liv. Ex III Cat.
Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005
I 125,88 I 93,39 I 58,55
II 153,51 II 122,57 II 72,88
III 207,64 III 165,61 III 75,98
IV 214,72 IV 150,85 IV 72,21
V 273,61 V 198,75 V 100,36
VI 396,07 VI 309,12 VI 151,07

 

  1. Gli aumenti contrattuali sopra previsti comprendono anche il periodo dall’1/1/2019.

 

[42] Art. 31 Indennità di contingenza

 

L’indennità di contingenza riportata nella tabella del CCNL 2002/2005 è inserita nella retribuzione tabellare.

 

[43] Art. 32 Salario di anzianità

 

Il salario di anzianità è costituito da quanto, a questo titolo maturato alla data del 31/12/2005, non rivalutabile e non riassorbibile.

 

[44] Art. 33 Tredicesima mensilità

 

  1. A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.

 

  1. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell’ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.

 

  1. Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.

 

  1. Nel caso di variazione dell’orario di lavoro in più/in meno nel corso dell’anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.

 

[45] Art. 34 Assistenza Sanitaria Integrativa

 

  1. A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI), per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a € 7,00 a carico del datore di lavoro; tale importo è parte integrante della retribuzione di cui agli artt. 29 e 30.

 

  1. In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI.

 

  1. Le parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva.

 

  1. Il contributo di cui al presente articolo non costituisce ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. f) della Legge 153/1969 e s.m.i., reddito imponibile ed è assoggettato al solo contributo di solidarietà pari al 10 per cento.

 

[46] Art. 35 Incentivo economico di produttività

 

E’ prevista, per il personale assunto a tempo indeterminato, una progressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici:

 

  1. PER IL PERSONALE DOCENTE

 

  Elementi di progressione economica Punti
1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendosi per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale. Si considera servizio anche il periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore di cui all’art. 97 PUNTO 2 + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 10
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
5 Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici e/o privati, da effettuarsi in orario extracurriculare + 2 per ciascun evento

 

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :

 

– sono escluse le ferie ordinarie (art. 56) e i periodi di sospensione dell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua (art. 29), fermo restando che gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane;

 

– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);

 

– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5;

 

– i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

 

  1. PER IL PERSONALE NON DOCENTE

 

  Elementi di progressione economica Punti
1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale (minimo 35 settimane) + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 5
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso

 

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 sono escluse:

 

– le ferie ordinarie (art. 56);

 

– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);

 

– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola;

 

– i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

 

  1. PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE:

 

– L’orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si considera assolto anche nei casi di fruizione dei permessi di cui all’art. 9 e dei permessi orari retribuiti.

 

– Ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il periodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità.

 

– In caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno (c.d. ciclico), le 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in proporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.

 

Sarà riconosciuto un premio annuale di professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento, al personale che abbia raggiunto:

 

– 35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;

 

– da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;

 

– oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.

 

Ai lavoratori che per tre anni consecutivi avranno ottenuto il Premio Annuale di merito, verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti.

Tale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di Carriera).

Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico.

 

[47] Art. 36 Servizio fuori sede

 

  1. Il personale impegnato nell’accompagnamento e nella vigilanza fuori sede di lavoro (per gite di istruzione, settimane bianche, ritiri, trasferimenti a sedi estive o invernali, colonie, scambi culturali con l’estero ecc.), ha diritto alla normale retribuzione e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le spese di vitto e alloggio qualora non previste.

 

  1. Allo stesso personale, impegnato per più giorni, verrà inoltre riconosciuta un’indennità di 40,00 euro lordi al giorno con riposo compensativo per le domeniche e le festività infrasettimanali.

 

  1. Per visite didattiche di una sola giornata si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 49, Punto 2.

 

[48] Art. 37 Indennità di funzione

 

  1. Al personale docente con incarico temporaneo di vice coordinamento o di vice presidenza viene riconosciuta un’indennità mensile pari alla quota oraria globale lorda del livello di appartenenza per ogni ora effettivamente prestata oltre il normale orario individuale.

 

  1. L’indennità di cui al comma precedente sarà anche corrisposta alle varie figure di sistema previste dalla normativa scolastica e dall’attuazione del P.O.F., fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 ai PUNTI 1 e 2.

 

[49] Art. 38 Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile

 

  1. La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per 26.

 

  1. La quota oraria mensile viene determinata come segue:

 

– per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 164;

 

– per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 160;

 

– per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 147;

 

– per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 139;

 

– per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 134;

 

– per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 130;

 

– per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 104;

 

– per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 95;

 

– per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 78.

 

[50] Art. 39 Prospetto paga

 

  1. In applicazione di quanto disposto dalla Legge 5/1/1953, n. 4, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto-paga, nel quale dovranno essere specificate le generalità del lavoratore, il livello d’inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata nonché tutte le ritenute effettuate.

 

  1. Il prospetto-paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla retribuzione, deve recare il timbro dell’Istituto.

 

[51] Art. 40 Trattamento previdenziale

 

  1. Il trattamento previdenziale è attuato con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

 

  1. In applicazione di quanto previsto dall’art. 7/bis DPR 600/1973, dal DM 27/10/1997 e dal DM 22/12/1998, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della cosiddetta certificazione unica (CU).

 

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione (dichiarazione sostitutiva del CU) deve essere richiesta dal dipendente e consegnata dal datore di lavoro entro 12 giorni dalla richiesta.

 

[52] V – MANSIONI E QUALIFICHE

 

[53] Art. 41 Classificazione

 

Tutto il personale dipendente è inquadrato in tre aree funzionali – professionali:

 

AREA PRIMA

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI ED AUSILIARI (ATA)

 

  1. In quest’area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli primo, secondo, terzo, quarto e quinto, adibiti ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.

 

LIVELLO I

 

  1. Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una preparazione professionale non specialistica.

 

  1. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

 

– addetti alle pulizie;

 

– bidelli;

 

– personale di fatica;

 

– manovali comuni;

 

– lavoranti di cucina;

 

– addetti alle mense;

 

– fattorini;

 

– portieri;

 

– personale di custodia;

 

– addetti alla manutenzione ordinaria della Casa e del giardino;

 

– accompagnatrici/ori su bus.

 

LIVELLO II

 

  1. Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti attività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le quali necessitano conoscenze pratiche.

 

  1. Essi eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, un’attività lavorativa caratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione professionale specifica.

 

  1. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

 

– tecnici alle caldaie;

 

– autisti di bus;

 

– portieri centralinisti;

 

– bagnini;

 

– addetti alla manutenzione degli impianti;

 

– falegnami;

 

– meccanici;

 

– cuochi;

 

– guardarobieri al Convitto;

 

– camerieri specializzati;

 

– infermieri patentati.

 

LIVELLO III

 

  1. Esegue, nell’ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede prepa-razione professionale specialistica, adeguate conoscenze e capacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia di esecuzione del lavoro con margini valutativi nell’applicazione delle procedure.

 

  1. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

 

– capo-cuochi in possesso di diploma;

 

– capi-sala e camerieri in possesso di diploma di Scuola alberghiera;

 

– addetti amministrativi e di segreteria.

 

LIVELLO IV

 

  1. Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell’ambito delle direttive di massima ricevute, hanno compiti caratterizzati da autonomia e responsabilità.

 

  1. Esegue attività lavorativa complessa, che richiede specifica preparazione professionale o conoscenza delle procedure amministrativo-contabili e tecniche.

 

  1. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

 

– segretari;

 

– contabili, economi;

 

– referenti della privacy;

 

– periti informatici;

 

– fisioterapisti;

 

– infermieri professionali.

 

LIVELLO V

 

Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

 

– responsabili Sistema Gestione Qualità;

 

– responsabili di biblioteca

 

– responsabili di area (amministrativa, segreteria, informatica)

 

 

AREA SECONDA

 

SERVIZI D’ISTRUZIONE, FORMATIVI ED EDUCATIVI

 

In quest’area rientrano i dipendenti inquadrati nei livelli secondo, terzo, quarto e quinto con funzioni formative e di docenza.

 

LIVELLO II

 

Rientrano in questo livello le figure professionali comunque di supporto alla docenza:

 

– ausiliari Asili nido;

 

– modelli viventi;

 

– assistenti di Colonia;

 

– assistenti ai non autosufficienti;

 

– assistenti agli alunni, con esclusione dei doposcuolisti di cui al livello III.

 

LIVELLO III

 

Il personale esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio, per l’espletamento di attività educative-formative in genere comprese quelle del personale che nelle strutture convittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extracurriculari.

 

Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

 

– operatori di biblioteca;

 

– tecnici di laboratorio;

 

– assistenti di vigilanza al doposcuola di scuola primaria e secondaria

 

– istruttori di attività parascolastiche anche sportive;

 

– specialisti di lingua straniera anche in compresenza;

 

– assistenti di Convitto;

 

– tutor.

 

LIVELLO IV

 

  1. Esegue mansione con funzione docente educativa e tecnica, atta a promuovere lo sviluppo della cultura, delle competenze e della personalità del discente in età evolutiva o a recuperare gli svantaggi psico-fisici.

 

  1. Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la programmazione didattica e curriculare, l’attività di studio e ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e culturale dell’allievo.

 

  1. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

 

– docenti di Scuola dell’infanzia

 

– docenti di scuola primaria compresi i docenti di lingua straniera, informatica, scienze motorie e sportive, musica;

 

– docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria;

 

– docenti in Scuole secondarie di I e II grado paritarie, legalmente riconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è richiesto il diploma d’istruzione secondaria superiore o titolo equipollente;

 

– puericultrici;

 

– personale educativo Micronido e Asili nido;

 

– educatori di Convitto;

 

– educatori per supporto educativo-comportamentale;

 

– logopedisti/logoterapisti in possesso di titolo;

 

– docenti tecnico-pratici.

 

LIVELLO V

 

  1. E’ inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d’insegnamento, sia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi d’istruzione.

 

  1. Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la programmazione didattica e curriculare, l’attività di studio e ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e culturale dell’allievo.

 

  1. Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

 

– docenti in Scuole secondarie di I e II grado paritarie, legalmente riconosciute o ad esse conformate che insegnino materie per le quali è richiesto il diploma di laurea;

 

– docenti tutor dell’alternanza scuola-lavoro;

 

– docenti di sostegno con relativo titolo nella Scuola secondaria;

 

– docenti in corsi liberi d’arte, di cultura varia e di lingue;

 

– docenti in corsi di istruzione professionale;

 

– docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale;

 

– docenti di madrelingua e docenti di conversazione in lingua straniera;

 

– psicologi;

 

– psicoterapeuti.

 

 

AREA TERZA

 

SERVIZI DIRETTIVI

 

LIVELLO VI

 

La funzione direttiva

 

  1. La funzione direttiva richiede particolare preparazione, capacità e responsabilità professionale. Tale funzione è caratterizzata da piena autonomia nell’ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale impartite dal titolare, o dal Legale Rappresentante, o dal Consiglio di Amministrazione della società che gestisce l’attività scolastico-formativa.

Nell’osservanza delle leggi e delle disposizioni nazionali e nel rispetto della libertà d’insegnamento, tale ruolo comporta la direzione e il coordinamento dell’attività didattica, del controllo e della verifica del complesso delle attività svolte nell’ambito del plesso scolastico-educativo e formativo.

 

  1. Rientrano nel livello funzionale VI le seguenti figure professionali in possesso di laurea salvo che per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola primaria:

 

– coordinatori dell’attività educativa e didattica presso scuole di ogni ordine e grado, corsi di corrispondenza, lingue e cultura varia;

 

– coordinatori dei servizi amministrativi, compresi i servizi di segreteria e informatici, con responsabilità nella conduzione di risorse e di personale.

 

[54] Art. 42 Trasferimento di Istituzioni scolastiche e ramo di azienda

 

  1. Nei casi in cui si configuri l’ipotesi di trasferimento di Istituzioni scolastiche e di ramo di azienda, di appalto e convenzione, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste dall’art. 2112 comma 5 del c.c., dalla Legge n. 428 del 1990 e dal D.Lgs. 2/2/2001, n. 18 e comunque al personale si continuano ad applicare le condizioni di migliore favore in atto

 

  1. La comunicazione per l’apertura delle procedure di trasferimento di cui al comma precedente deve essere inviata alle strutture nazionali e territoriali di competenza di tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

 

[55] Art. 43 Mutamenti di qualifica

 

  1. Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno 6 giorni consecutivi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l’intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.

 

  1. Quando il periodo superi i tre mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano.

 

  1. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso ed il livello economico della qualifica di provenienza nella voce retribuzione tabellare.

 

  1. Il salario di anzianità sarà pari in proporzione a quanto maturato nel livello di provenienza e a quanto maturato nel nuovo livello di appartenenza.

 

  1. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo la differenza di retribuzione per il periodo di sostituzione.

 

 

Nomina di Coordinatori didattici

 

L’incarico di Coordinatore didattico, come definito all’art. 41, può essere affidato ad un dipendente ed ha durata del ciclo scolastico e comunque non superiore a 60 mesi comprese le proroghe.

Al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati nell’area terza, nonché il relativo trattamento normativo e contrattuale. Alla scadenza del termine il docente ha diritto a riprendere orario e funzioni precedenti con relativo trattamento normativo e contrattuale, salvo che, previo consenso delle parti, non venga confermato per iscritto nelle mansioni dell’area direttiva; in questo caso l’inquadramento nell’area terza si trasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla data d’inizio dell’incarico.

L’Istituto potrà assumere in sostituzione del coordinatore di cui al presente articolo, un docente con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore alla permanenza del sostituito nell’incarico.

Nel caso in cui il mandato non venga riconfermato il lavoratore, in deroga ai commi precedenti, non matura alcun diritto rispetto alle mansioni superiori svolte come coordinatore didattico.

 

[56] Art. 44 Mansioni promiscue

 

  1. Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest’ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l’obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.

 

  1. In tutti gli altri casi di mansione promiscua, la retribuzione sarà data dalla somma delle parti della retribuzione globale calcolate proporzionalmente alle ore svolte nei diversi livelli. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

[57] Art. 45 Composizione delle sezioni

 

  1. Le sezioni di Scuola dell’infanzia saranno costituite, di norma, con un massimo di 25 (venticinque alunni) con la possibilità, in presenza di monosezioni e di particolari esigenze organizzative, di un incremento pari al 25% di alunni in più.

 

  1. In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare, di norma, il numero massimo di 20 alunni e deve essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno che può essere assunto anche a tempo parziale.

 

  1. Negli asili nido e micronido il rapporto numerico educatrice/bambini e ausiliari/bambini è definito dalle singole leggi regionali. Per quanto riguarda le “sezioni primavera” per il rapporto numerico educatrice/bambini si fa riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 29/10/2009 e al decreto MIUR n. 9 dell’11/11/2009 e sue successive modificazioni.

 

[58] Art. 46 Attività integrative e parascolastiche

 

  1. Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, anche non avente carattere straordinario o occasionale sono proposte prioritariamente al personale in servizio a tempo parziale in possesso dei titoli utili. In caso di non accettazione o in mancanza dei requisiti necessari, potranno essere assunti dipendenti con contratto a termine, secondo quanto previsto dall’art. 23.1, “contratto a tempo determinato”, del presente CCNL.

 

  1. L’orario di lavoro sarà determinato all’atto dell’assunzione o dell’attribuzione dell’incarico.

 

  1. Per quanto riguarda la retribuzione, si fa riferimento a quella prevista per i docenti laureati (5° livello) nel caso di attività che richiedono il possesso del diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 44.

 

  1. Le ore assegnate per il doposcuola, anche se a completamento dell’orario scolastico, non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l’attività stessa del doposcuola venisse meno.

 

[59] Art. 47 Commissione esami

 

  1. Ai componenti delle Commissioni di esame di Stato conclusivi della Scuola secondaria di primo grado, spetta il compenso di euro 25,00 lordi per ogni giorno di effettiva presenza.

 

  1. Per i docenti nominati Commissari agli Esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado all’interno dell’Istituto, i giorni di attività effettivamente impegnati nella Commissione, sono considerati come servizio prestato per la Scuola stessa e quindi come lavorativi ad ogni effetto.

 

[60] Art. 48 Supplenza personale docente

 

  1. Nell’ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente Contratto, la supplenza, prima di ricorrere a nuove assunzioni, dovrà essere proposta, con contratto a termine, prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l’orario delle lezioni, seguendo il criterio previsto dall’art. 51 per il completamento d’orario.

 

  1. Resta inteso che nel caso di sostituzione, il termine del rapporto coincide con la sospensione estiva dell’attività didattica quando questa fosse precedente al rientro del titolare.

 

  1. Le misure di retribuzione contemplate nel presente Contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del servizio prestato.

 

  1. Anche ai supplenti secondo la quota parte, vengono corrisposte la 13.ma mensilità, il T.F.R. e i giorni di ferie maturati.

 

  1. La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le eventuali ore eccedenti si retribuiscono con la quota oraria globale in atto.

 

[61] VI – ORARIO DI LAVORO

 

[62] Art. 49 Orario di lavoro

 

  1. L’orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:

 

1° LIVELLO:

 

– 38 ore settimanali.

 

 

2° LIVELLO:

 

– 38 ore settimanali;

 

– 32 ore settimanali per i modelli viventi.

 

 

3° LIVELLO:

 

– 38 ore settimanali;

 

– 30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;

 

– 24 ore settimanali di docenza per i lettori/esperti di lingua madre in compresenza con il docente.

 

 

4° LIVELLO:

 

– 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti, logopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;

 

– 37 ore settimanali per:

educatrici di Asilo nido e Micronido, puericultrici, comprensive delle attività connesse alla funzione quali: la conservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco, i rapporti generali e particolari con le famiglie dei bambini, la collaborazione connessa all’organizzazione della Scuola, la predisposizione dei piani di acquisto in relazione alle proprie competenze, la partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dal Nido o Micronido, le attività collegiali di accoglienza, la partecipazione alle Commissioni di continuità, la cura dell’igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale; educatori di convitto; educatori per supporto educativo-comportamentale.

 

– 31 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di Scuola dell’infanzia e per gli insegnanti di sostegno;

 

– 24 ore settimanali d’insegnamento per i docenti della Scuola primaria e per quelli di sostegno della Scuola primaria;

 

– 18 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici.

 

 

5° LIVELLO:

 

– 38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED, responsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;

 

– 22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi;

 

– 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno, docenti tutor dell’alternanza scuola-lavoro;

 

 

6° LIVELLO:

 

– 38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e presidi.

 

 

  1. Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.

 

  1. Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.

 

  1. Qualora intervenissero modifiche strutturali dell’orario di lavoro nell’arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per l’adeguamento alle nuove normative.

 

  1. Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e didattico, di formazione e riqualificazione del personale comprese le attività connesse alla gestione del “sistema qualità”, promossi dalla Scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, vengono recuperate trasformandole in giorni di ferie aggiuntive.

 

  1. La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti per il personale part-time.

 

  1. Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore o per scelta del gestore, il personale docente, ATA ed educativo non è tenuto a recuperare le ore e/o i giorni di lavoro non prestato mantenendo il diritto all’intera retribuzione.

 

 

Per i non docenti

 

  1. Ai dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV, V a 37 e a 38 ore settimanali in servizio al 9/12/2010, vengono confermate 26 ore annuali di permesso retribuito (riferito ad anno scolastico). I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.

 

  1. La distribuzione dell’orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità d’introdurre regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla Direzione dell’Istituto in ambito di contrattazione decentrata in accordo con le R.S.A.

 

  1. Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell’attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze dell’Istituto nel rispetto della propria professionalità.

 

 

Il personale docente

 

  1. La presenza del personale docente nell’intervallo delle lezioni è definita dal Regolamento d’istituto.

 

  1. Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore d’insegnamento variano da un anno all’altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà optare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell’Istituto per eventuali sostituzioni e in attività formative in ore stabilite nell’orario settimanale individuale.

 

  1. A tutti i docenti, le ore assegnate fino alla 18.ma non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL salvo quanto previsto dagli artt. 82 e 83.

 

  1. Le ore oltre la 18.ma nei limiti della 24.ma, assegnate ai docenti del 5° livello anteriormente all’inizio dell’anno scolastico 1984/85, non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL, salvo quanto previsto dagli artt. 82 e 83.
  2. Le ore in esubero, oltre la 18.ma per la scuola secondaria nei limiti della 24.ma, oltre la 24.ma nella scuola primaria nei limiti della 28.ma, oltre la 31.ma nei limiti della 35.ma nella scuola dell’infanzia, possono subire variazioni da un anno scolastico all’altro e vengono retribuite con la quota oraria globale in atto senza alcuna maggiorazione. Eventuali ulteriori ore di insegnamento in esubero oltre i limiti suddetti, verranno retribuite con la maggiorazione del 15%.

 

  1. Prima di assegnare ore in esubero all’orario contrattuale, previsto al primo comma del presente articolo, deve essere completato l’orario di lavoro del personale ad orario ridotto nel rispetto dell’unità didattica e/o funzionale.

 

  1. Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi d’insegnamento nell’ambito dell’orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell’ambito della Scuola Secondaria di 1° o 2° grado e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell’Istituto di norma entro il mese di luglio.

 

  1. Oltre alle ore d’insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 29, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei docenti, è impegnato in attività accessorie per il funzionamento della Scuola:

 

PUNTO 1 – Fino ad un massimo di 50 ore annue per:

 

  1. a) attività di aggiornamento, salvo quanto previsto dal comma 5;

 

  1. b) attività di programmazione;

 

  1. c) progettazione, revisione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa;

 

  1. d) incontri collegiali con genitori o specialisti/esperti.

 

  1. Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un orario individuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario contrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a 20 ore annue.

 

  1. Le ore dedicate alle attività di cui al presente PUNTO 1 rientrano nella retribuzione di cui all’art. 28.3 del presente CCNL nel numero massimo previsto per ogni docente.

 

  1. Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente saranno retribuite in un’unica soluzione, calcolate secondo l’art. 38, con la retribuzione del mese di giugno.

 

  1. Le attività previste dal PUNTO 1, quando svolte in periodo diverso da quello coincidente con l’attività didattica, rientrano nella normale retribuzione fino alla concorrenza dell’orario settimanale individuale. Le ore eccedenti saranno imputate alle 50 ore.

 

PUNTO 2 – 70 ore annue che possono essere richieste per:

 

– attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari, programmate dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami o altre attività deliberate dal Collegio dei docenti proprie della funzione e del livello;

 

– uscite didattiche giornaliere, limitatamente alle ore eccedenti l’orario individuale;

 

– eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico. \\

 

  1. Il personale docente, in mancanza di programmazione del Collegio dei docenti e/o del Consiglio di classe, può richiedere all’Istituto di svolgere le 70 ore annue in attività proprie della funzione e del livello.

 

  1. Le ore di cui al presente PUNTO 2 sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell’orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell’orario settimanale contrattuale.

 

  1. Le ore di cui al presente PUNTO 2 e al precedente comma 24 vanno recuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore effettivamente svolte.

 

  1. Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per malattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno liquidate con la retribuzione del mese di agosto, calcolate sulla base di quanto previsto dall’art. 38.

 

  1. Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è tenuto a svolgere le ore di cui al presente PUNTO 2.

 

  1. In mancanza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di cui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche/formative, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l’assunzione.

 

  1. Le ore annue di cui al PUNTO 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione nelle attività i di Nido e Micronido.

 

  1. Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si riconosce l’unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le parti s’incontreranno per adeguare ad esse la presente normativa.

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 23 lettera A, il personale, che a seguito degli interventi legislativi di ordinamento scolastico vede ridotto il proprio orario d’insegnamento, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente per attività opzionali e/o facoltative stabilite dal Collegio docenti. Nell’individuazione delle attività opzionali e/o facoltative il Collegio docenti dovrà tener conto dell’opportunità di utilizzare tale personale.

 

[63] Art. 50 Autonomia didattica

 

  1. Le norme del presente articolo si applicano, secondo quanto previsto dal DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 49, della legge 15/3/1999, n. 59” senza che ciò possa comportare diminuzione dell’orario individuale di lavoro di ciascun dipendente di cui all’art. 47.

 

  1. In particolare, attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia costruisce le condizioni giuridiche, organizzative, professionali e di relazione per rendere flessibile l’attività educativa e per migliorarne così l’efficacia.

 

  1. Fermo restando che un’ora curriculare d’insegnamento, intesa come unità didattica, corrisponde ad un’ora di lavoro, ovvero ad un 18.mo, un 24.mo, un 31.mo dell’orario contrattuale di riferimento rispettivamente per i docenti di IV e V livello, gli Enti gestori possono adottare le seguenti forme di flessibilità, la cui programmazione è demandata al Collegio dei docenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nel rispetto di quanto stabilito dal presente CCNL in relazione al rapporto di lavoro del personale:

 

– l’articolazione modulare dell’orario annuale di ciascuna disciplina e attività;

 

– la definizione di unità d’insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione degli spazi orari residui;

 

– l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per alunni in situazione di handicap.

 

  1. La regolamentazione didattica di quanto sopra è proposta dal Consiglio di classe ed approvata e programmata dal Collegio dei docenti in un Piano Formativo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, secondo le seguenti modalità:

 

  1. a) il Collegio dei docenti può programmare una diversa articolazione della durata dell’unità d’insegnamento nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline e delle attività comprese nei piani di studio stabiliti dalle disposizioni ministeriali. La differenza tra un’ora d’insegnamento e la durata effettiva della lezione, o la somma di tali differenze, potrà essere utilizzata per recupero, sostegno, e approfondimento nella stessa classe e per la stessa disciplina oggetto della riduzione, ma non potrà essere utilizzata per lezioni curriculari destinate a classi e/o discipline diverse da quelle alle quali è stata effettuata la riduzione della durata oraria delle unità d’insegnamento.

 

  1. b) Il Collegio dei docenti può programmare un’articolazione didattica modulare, settimanale o plurisettimanale, che preveda una diversa distribuzione dell’orario di docenza diretta e perciò il superamento dell’effettivo orario individuale settimanale. L’orario di docenza diretta, in attività distribuite su moduli, non potrà essere superiore al 20% dell’orario settimanale effettivo di docenza. La diversa articolazione dell’orario settimanale di docenza .deve avvenire nell’ambito del monte ore annuo della disciplina previsto per ciascuna classe dall’ordinamento scolastico e sarà recuperato dal docente con una pari riduzione di orario d’insegnamento, per le stesse materie/discipline e per la stessa classe, durante i periodi in cui si svolge l’attività didattica. Il recupero delle ore di cui al precedente comma deve essere effettuato nell’ambito dell’anno scolastico.

 

  1. c) Una distribuzione dell’attività didattica in non meno di 5 giorni settimanali nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio ed orari dei docenti previsti dal presente CCNL.

 

Al docente con rapporto di lavoro part-time o ad orario ridotto non potrà essere richiesto quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 4, salvo suo esplicito consenso.

 

[64] Art. 51 Completamento orario

 

  1. I docenti a tempo indeterminato che avessero un orario inferiore a quello contrattuale hanno diritto per le stesse materie e per quelle rientranti nel titolo di studio, fatta salva l’unità didattica e funzionale, al completamento del loro orario prima che si proceda a nuove assunzioni anche a tempo parziale.

 

  1. Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia, terrà conto nell’ordine del titolo abilitante specifico, dell’anzianità di servizio e dei maggiori carichi di famiglia.

 

  1. Il completamento di orario si applica anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ad orario parziale (nel rispetto di quanto al punto 2, art. 5 del D.Lgs. 25/2/2000, n. 61) qualora l’orario disponibile non sia coincidente con l’orario di servizio prestato.

 

[65] Art. 52 Lavoro notturno, festivo e straordinario

 

  1. Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7 ovvero tra le 23 e le 6 ovvero tra le 22 e le 5 ed è retribuito con la maggiorazione della quota oraria lorda del 15% della retribuzione tabellare di cui all’art. 30, ivi compreso il superminimo di ex categoria.

 

  1. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:

 

– la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch’esso lavoratore subordinato;

 

– la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;

 

– la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

 

  1. E’ considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 ° novembre, 8 dicembre, 25/26 dicembre, Santo Patrono.

 

  1. Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26.mo della retribuzione globale.

 

  1. Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo nella misura del 15% della retribuzione globale, con riposo compensativo.

 

  1. Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:

 

– recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;

 

– ottenerne il pagamento come ore straordinarie.

 

  1. Per il personale non docente è considerato lavoro straordinario, quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente Contratto.

 

  1. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi d’impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.

 

  1. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.

 

  1. Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali:

 

– Lavoro straordinario diurno: 35%

 

– Lavoro straordinario notturno: 40%

 

– Lavoro straordinario festivo: 50%

 

– Lavoro straordinario notturno festivo: 60%.

 

  1. Le percentuali superiori assorbono le inferiori.

 

  1. Le festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) coincidenti con la domenica vengono retribuite a tutti i dipendenti con un 26.mo della retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.

 

[66] Art. 53 Banca delle ore – Personale non docente

 

  1. La banca delle ore si costituisce, su accordo tra le parti a livello aziendale, tenendo conto delle articolazioni orarie di cui all’art. 49, con l’accantonamento mensile delle ore di lavoro supplementare e straordinario che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.

 

  1. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’in-tera giornata, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

  1. Nella banca ore verrà accumulato anche l’accantonamento di ore che il lavoratore o la lavoratrice, nel corso dell’anno, maturano a vario titolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, confluiranno nella banca ore le residue ore di riduzione oraria di cui all’art. 49 comma 8, riposi compensativi delle festività lavorate di cui all’art. 52 i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali.

 

  1. Ulteriori articolazioni dell’istituto, la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale.

 

  1. Le Istituzioni pagheranno, entro il 31 agosto di ciascun anno scolastici i residui orari a credito relativi all’anno scolastico in corso e non fruiti.

 

[67] Art. 54 Riposo settimanale

 

Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settima successiva, con la normale retribuzione.

 

[68] Art. 55 Vitto e alloggio

 

  1. La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di due mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.

 

  1. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

 

[69] Art. 56 Ferie

 

  1. I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse.

 

  1. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.

 

  1. La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

 

  1. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati.

 

  1. Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le razioni fino a 15 non saranno considerate.

 

  1. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

 

  1. Tranne quanto previsto per il personale docente dall’art. 29 comma 4, eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.

 

  1. L’utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia documentata.

 

  1. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso.

 

  1. Le ferie sono irrinunciabili.

 

  1. Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. E’ ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente.

 

  1. Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione.

 

  1. Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze dell’Istituto, le ferie saranno godute:

 

Per i docenti: durante la sospensione estiva delle lezioni.

 

Per i non docenti: durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali.

 

  1. Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti.

 

  1. Il calendario delle ferie per i lavoratori non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con la R.S.A. nell’ambito della contrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

 

[70] Art. 57 Le ferie solidali

 

  1. Si istituiscono le ferie solidali, ai sensi della normativa vigente, al fine di permettere l’assistenza di figli minorenni, e dei familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono un’assistenza costante. Le ferie solidali si attivano tra i dipendenti indipendentemente dalle qualifiche di inquadramento.

 

  1. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.

 

  1. E possibile cedere le ferie eccedenti alle 4 settimane (si dovrà fruire di almeno 20 giorni se si articola l’orario settimanale su 5 giorni, ovvero 24 nel caso di orario su 6 giorni). Ne consegue che il dipendente potrà cedere fino a un massimo di 8 giorni.

 

  1. Il dipendente deve produrre specifica richiesta, reiterabile, alla Direzione di appartenenza per massimo 30 giorni di ferie e giornate di riposo.

 

  1. La Direzione appena ricevuta la richiesta rende nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

 

Modalità per la concessione delle ferie solidali

 

  1. I dipendenti che intendano aderire alla richiesta su base volontaria formalizzano la propria decisione, indicando il numero dei giorni di ferie o di riposo che vogliono cedere.

 

  1. Nel caso in cui il numero dei giorni offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

 

  1. Le ferie cedute dai colleghi vengono messe nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

 

[71] Art. 58 Permessi retribuiti

 

  1. Il dipendente può usufruire nell’anno scolastico fino ad un massimo di 10 giorni di permessi retribuiti:

 

– se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: nascite, matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri ed infermità gravi che riguardano il coniuge, anche legalmente separato, un parente entro il secondo grado o un componente della famiglia anagrafica, affine anche non convivente, della lavoratrice o del lavoratore;

 

– per la frequenza di corsi di aggiornamento inerenti alla mansione per la quale è stato assunto e liberamente scelti.

 

  1. Le giornate di cui al punto 1 sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi. Per fruire di tali permessi il dipendente deve fame richiesta scritta alla Direzione dell’Istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale.

 

  1. Sono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata partecipazione ad esami di cui all’art. 10 della Legge n. 300/70 e a concorsi pubblici, inerenti la mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si svolge la prova.

 

  1. Nel caso che la sede d’esami disti oltre 200 Km dalla sede di lavoro verrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue.

 

  1. In caso di assistenza a familiari portatori di handicap, si fa riferimento alla Legge n. 104/92 e successive modifiche e integrazioni.

 

[72] Art. 59 Permessi brevi e recupero ritardo

 

  1. Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di: documentate esigenze personali di carattere medico (analisi, visite mediche, accertamenti clinici, ecc.).

 

  1. Sono inoltre concessi permessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore per anno scolastico, riproporzionati in base ai mesi di lavoro effettivamente prestati per i dipendenti a tempo determinato, da recuperare, di norma, entro il mese successivo anche in attività di supplenza per:

 

– motivi di studio;

 

– rinnovo dei documenti di lavoro;

 

– eventuali ritardi.

 

[73] Art. 60 Permessi non retribuiti

 

In caso di eccezionali motivi e per la partecipazione a concorsi pubblici, esclusi quelli previsti dal precedente art. 58, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell’anno con autorizzazione dell’Istituto.

 

[74] Art. 61 Permessi elettorali

 

  1. Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di elezione, compresi i referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

 

  1. I giorni festivi e la domenica, utilizzati per l’espletamento delle operazioni elettorali, sono recuperati con pari giorni di riposo compensativo dal lavoratore entro l’immediata settimana successiva. In caso di mancato recupero, per esigenze tecnico-organizzative, le suddette giornate vengono retribuite.

 

[75] VII – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

[76] Art. 62 Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro

 

In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:

 

  1. A) Periodo di comporto

 

  1. Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto;

 

  1. mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute anche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà informare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle assenze massime nell’arco dei 3 anni, non sono considerate le,aspettative non retribuite di cui al precedente comma. Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà dell’Istituto risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al T.F.R.

 

  1. B) Trattamento economico

 

1 Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.

 

  1. In caso di mancato riconoscimento da parte dell’INPS del diritto dell’indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell’INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall’inizio della malattia.

 

  1. Per consentire l’effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell’8/1/1985, pubblicato sulla G.U. del 7/2/1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi.

 

  1. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio.

 

  1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata.

In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.

 

[77] Art. 63 Infortunio sul lavoro

 

  1. In presenza d’infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla ne-cessaria certi flessione sanitaria definita e rilasciata dall’Istituto assicuratore.

 

  1. In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà con-servato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o perce-pisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

 

  1. L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio su-periore diretto affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

 

  1. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente.

 

  1. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al rag-giungimento del 100% della normale retribuzione.

 

  1. La corresponsione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente assicuratore.

 

  1. Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professio-nale si rinvia alle disposizioni di legge.

 

[78] Art. 64 Lavoratori affetti da patologie oncologiche

 

  1. Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all’art. 24.

 

  1. L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo priorita-riamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.

 

  1. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

 

[79] Art. 65 Permessi per lavoratori invalidi

 

  1. Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26 L. n. 118/1971 e art. 10 D.Lgs. n. 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. 62.

 

[80] Art. 66 Congedo matrimoniale

 

  1. Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in occasione dell’evento. Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo.

 

  1. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10 gg. di anticipo.

 

  1. Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.

 

[81] Art. 67 Tutela della maternità e della paternità

 

A – NORME DI CARA TTERE GENERALE

 

  1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 e dal D.Lgs. n. 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.

 

  1. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell’astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 oppure per i 5 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN, e il medico competente qualora previsto attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.

 

  1. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post-partum.

 

  1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto dalla legge il divieto di licenziamento, le quali devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente, la lavoratrice madre, così come il lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

 

  1. Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:

 

– la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;

 

– il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;

 

– qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.

 

  1. Per il personale docente, data la specifica caratterizzazione delle istituzioni oggetto del presente CCNL, la fruizione del congedo parentale potrà aver luogo esclusivamente su base giornaliera. Per il personale ATA il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà dell’orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

 

  1. II diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.

 

  1. Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) la lavoratrice madre, o in alternativa il padre lavoratore nell’ipotesi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001, hanno diritto a percepire un’indennità pari al 90% della retribuzione media globale giornaliera.

 

  1. Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità pari al 30% della retribuzione.

 

  1. II beneficio spetta:

 

– fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;

 

– da 6 anni e un giorno fino a 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale obbligatoria;

 

– da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo parentale non è indennizzabile.

 

  1. La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario, (c. 3 art. 7 del D.Lgs. 80/2015). II datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di congedo.

 

  1. Non può essere richiesto l’orario flessibile/potenziato di cui agli artt. 49 (70 ore) e 24 (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla vigente normativa.

 

  1. Il congedo parentale di cui al presente articolo spetta anche nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento.

 

  1. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro gli 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

 

B – CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITÀ

 

  1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisone dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi dì vita e di lavoro:

 

  1. a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni fruibili anche in via non continuativa. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di 1 giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Per i dieci giorni obbligatori di astensione riconosciuti al padre e per il congedo di un giorno eventualmente goduto in sostituzione della madre, è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

 

  1. b) I congedi di cui alla precedente lettera a) si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

 

  1. c) II padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. Il Datore di lavoro, dovrà a sua volta, comunicare all’INPS, attraverso il flusso UNIEMES, le giornate di congedo fruite.

 

  1. d) In caso di fruizione di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare alla sua richiesta una dichiarazione di rinuncia della madre al congedo obbligatorio di maternità per il giorno richiesto dal padre. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

 

C – RIPOSI GIORNALIERI

 

  1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.

 

  1. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.

 

  1. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.

 

  1. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.

 

D – MALATTIA FIGLIO

 

  1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, su certificazione del medico curante del SSN o con esso convenzionato. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell’anzianità di servizio.

 

  1. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il relativo periodo di assenza è computato solo nell’anzianità di servizio.

 

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto C, si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della Legge n. 53/2000.

 

E – PERMESSI PER ESAMI PRENATALI

 

  1. Ai sensi del D.Lgs. 25/11/1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

 

[82] Art. 68 Servizio militare

 

Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore viene corrisposta un’indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità della Legge n. 88/1989, art. 24.

 

[83] Art. 69 Congedi per eventi e cause particolari

 

  1. Congedo per gravi motivi personali o familiari

 

Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 53/2000 art. 4 comma 2 e dal D.Lgs. n. 278 del 21/7/2000, un congedo non retribuito per un periodo continuativo o frazionato fino a 2 anni per gravi motivi relativi alla situazione personale o della propria famiglia anagrafica o dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, o di parenti e affini entro il terzo grado portatori di handicap.

 

  1. Prolungamento del congedo parentale

 

  1. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 80/2015, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 5/2/1992, n. 104, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’art. 67, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

 

  1. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti riposi compensativi.

 

  1. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

 

  1. Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente ajla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente.

 

  1. Congedo straordinario

 

Per l’assistenza di un familiare disabile in situazione di gravità, il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dalla Legge n. 53/2000 art. 4 comma 4-bis, e dal D.Lgs. n. 119/2011 art. 4, e successive modifiche e integrazioni, un congedo, con retribuzione a carico dell’Ente previdenziale, per la durata massima di due anni, non valido ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto. Per i soggetti che hanno diritto al congedo straordinario si fa riferimento all’art. 4 del D.Lgs. 119/2011.

 

  1. Congedo per le donne vittime di violenza di genere

 

  1. Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14/8/2013 n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15/10/2013 n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

 

  1. Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

 

  1. Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità economica secondo e modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

  1. Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico, (art. 24 D.Lgs. 80/2015)

 

  1. Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

[84] Art. 70 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive

 

  1. Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene concessa un’aspettativa per la durata della carica.

 

  1. Durante l’aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.

 

  1. I dipendenti che, nelle condizioni di cui ai precedenti commi, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto a permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto dalle vigenti normative di legge e dal presente Contratto.

 

[85] Art. 71 Aspettativa non retribuita

 

  1. Dopo un anno di servizio l’Istituto ha facoltà di concedere al dipendente che ‘lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di un anno.

 

  1. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.

 

  1. L’Istituto risponde per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta.

 

  1. Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.

 

  1. Durante il periodo dell’aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

 

[86] Art. 72 Diritto allo studio

 

  1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue individuali, da utilizzare in un solo anno.

 

  1. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della Scuola secondaria di secondo grado.

 

  1. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

 

– i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica;

 

– a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

 

  1. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

 

  1. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all’iscrizione e alla frequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

 

  1. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la Direzione/Presidenza di Istituto.

 

  1. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessarie, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.

 

  1. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art. 10 della Legge n. 300/70 e alle disposizioni di cui alla Legge n. 53/2000.

 

[87] Art. 73 Crescita professionale

 

Al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento con la frequenza di appositi corsi istituiti dall’autorità scolastica, viene garantita la possibilità di una distribuzione di orario che tenga conto, nei limiti del possibile, delle esigenze di frequenza e l’utilizzo dei permessi di cui all’art. 58 o di aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto.

 

[88] VIII – NORME DISCIPLINARI

 

[89] Art. 74 Regolamento interno

 

  1. Il Regolamento interno predisposto dall’Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.

 

  1. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

 

[90] Art. 75 Doveri dei lavoratori

 

  1. I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.

 

  1. Data la particolarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:

 

  1. a) a espletare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;

 

  1. b) di osservare l’orario di servizio;

 

  1. c) di segnalare le assenze per malattia prima dell’inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;

 

  1. d) di rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno d’Istituto;

 

  1. e) di osservare le eventuali modifiche di orario nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno;

 

  1. f) di mantenere il segreto d’ufficio;

 

  1. g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività;

 

  1. h) di segnalare l’eventuale assenza o ritardo prima dell’inizio del servizio, per garantire adeguata sostituzione;

 

  1. i) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.

 

 

Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:

 

  1. a) di presentare tempestivamente al Preside dell’Istituto il programma dello svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;

 

  1. b) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni ministeriali;

 

  1. c) di comunicare all’Istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l’accettazione di incarichi di insegnamento presso altre scuole legalmente riconosciute o private sempreché compatibili ai sensi della legislazione vigente; è inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l’inizio dell’attività di libera professione, sempreché compatibile;

 

  1. d) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per materia.

 

[91] Art. 76 Provvedimenti disciplinari

 

  1. Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

 

  1. a) richiamo verbale;

 

  1. b) richiamo scritto;

 

  1. c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga base;

 

  1. d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).

 

  1. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alla precedente lettera a).

 

  1. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.

 

  1. Il dipendente potrà farsi assistere dall’Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.

 

  1. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

 

  1. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s’intendono accolte.

 

  1. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

 

  1. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

 

  1. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n. 604/66 e n. 300/70.

 

[92] Art. 77 Richiamo scritto, multa e sospensione

 

  1. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:

 

  1. a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;

 

  1. b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

 

  1. c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

 

  1. d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’Istituto;

 

  1. e) commetta indiscrezioni informative relative a segreti d’ufficio e deliberazioni dei Consigli di classe;

 

L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

 

[93] Art. 78 Licenziamento per mancanze

 

  1. A) Licenziamento con preavviso

 

  1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).

 

  1. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:

 

– comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell’art. 19 all’interno dell’Istituto;

 

– assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;

 

– assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l’anno, prima o dopo i giorni festivi;

 

– gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;

 

– lezioni private agli alunni della propria Scuola in senso stretto;

 

– insubordinazione ai superiori;

 

– abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;

 

– recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 77, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 76, salvo quanto disposto al penultimo comma dell’art. 76.

 

  1. B) Licenziamento senza preavviso

 

  1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

 

  1. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

 

– grave insubordinazione ai superiori;

 

– furto nell’Istituto;

 

– danneggiamento doloso al materiale dell’Istituto;

 

– abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

 

– rissa o passaggio a vie di fatto all’interno dell’Istituto;

 

– percosse nei confronti di alunni e assistiti;

 

– diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell’Istituto e della morale cattolica;

 

– diffamazione nei riguardi dell’Istituto;

 

– sentenza di condanna penale passata in giudicato;

 

– omessa comunicazione di nomina in ruolo nella Scuola statale di cui all’art. 21 del presente CCNL.

 

[94] IX – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

[95] Art. 79 Risoluzione del rapporto di lavoro

 

  1. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve, salvo giusta causa, alla scadenza del termine.

 

  1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

 

  1. Il rapporto di lavoro dipendente può essere risolto, nel rispetto del preavviso, per raggiunti limiti di età, al compimento dell’età per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge in vigore. Gli stessi limiti di età in vigore per la pensione di vecchiaia, che permettono la risoluzione del rapporto di lavoro per gli uomini, valgono anche per le lavoratrici. Per i docenti, la risoluzione del rapporto di lavoro può essere ulteriormente prorogata al termine dell’anno scolastico.

 

  1. Al dipendente che, raggiunti i limiti di età di cui al precedente comma, non abbia maturato i requisiti contributivi minimi per la pensione vecchiaia, è consentito di rimanere in servizio, su richiesta, fino al raggiungimento dei minimi richiesti e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

 

  1. È possibile la prosecuzione dell’attività lavorativa, di cui al c. 4 dell’art. 24 della L. 204/2011.

 

[96] Art. 80 Disciplina dei licenziamenti individuali

 

  1. L’Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore.

 

  1. Il lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, i motivi che han-no determinato il recesso, ove non comunicati contestualmente al licenziamento: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

 

  1. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è inefficace.

 

  1. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o giustificato motivo.

 

  1. L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

 

  1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, o dalla ricezione delle motivazioni se successive, con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’Organizzazione Sindacale firmataria del presente Accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

 

  1. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

 

  1. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

 

[97] Art. 81 Disciplina dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

 

  1. Fermo restando quanto previsto dalla L. 223/1991 e dall’art. 78 del presente CCNL, nel caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, riguardanti i dipendenti assunti prima del 7/3/2015, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori nella stessa unità produttiva o nello stesso Comune o comunque più di sessanta complessivamente, deve seguire la specifica procedura prevista dall’art. 7 della Legge 604/1966, così come modificato dalla legge 28/6/2012 n. 92.

 

  1. Il datore di lavoro che ritenga di trovarsi in una delle situazioni che rendono necessario per , motivi oggettivi il licenziamento di un lavoratore, prima di formalizzare il recesso dal contratto di I lavoro, deve inviare alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e, per conoscenza, al lavoratore , una comunicazione in forma scritta in cui siano indicati:

 

– l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo;

 

– gli specifici motivi alla base del licenziamento;

 

– le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

 

  1. Entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, la Direzione territoriale del lavoro deve convocare il datore di lavoro e il lavoratore per un incontro, consistente in un tentativo di conciliazione, da svolgersi dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione prevista dall’art. 410 c.p.c.

 

  1. L’incontro dovrà svolgersi e concludersi entro venti giorni (di calendario) dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione (salvo, naturalmente, che le parti non ritengano, di comune accordo, di proseguire i contatti nel tentativo di raggiungere un accordo). Durante l’incontro, datore di lavoro e lavoratore potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni di rappresentanza ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro.

 

  1. Al termine dei venti giorni (o del più lungo periodo concordato tra le parti o del periodo di sospensione dovuto a legittimo e documentato impedimento del lavoratore), se non si è trovato un accordo, il datore di lavoro potrà comunicare il licenziamento al lavoratore nel rispetto delle seguenti condizioni:

 

– forma scritta;

 

– specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

 

– rispetto del diritto del lavoratore a prestare il contrattuale periodo di preavviso oppure, in alternativa, a ricevere la relativa indennità sostitutiva.

 

[98] Art. 82 Licenziamento o riduzione d’orario per causa di forza maggiore

 

  1. In caso di ristrutturazione dell’attività o di contrazione della popolazione scolastica, gli Istituti che procedono al licenziamento o alla riduzione dell’orario di lavoro seguono il seguente schema:

 

  1. A) Personale non docente

 

  1. Prima di accedere alla graduatoria di cui ai successivi criteri è soggetto a riduzione di orario o licenziamento nell’ordine:

 

  1. chi gode di pensione ordinaria,

 

  1. chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità;

 

  1. chi ha minore anzianità di servizio per qualifica e livello di appartenenza. Per ciascun anno di anzianità di servizio viene attribuito un punteggio pari a 3 punti. E’ considerato anno, ai fini dell’anzianità, un periodo continuativo di 250 giorni.

 

  1. Non è soggetto al provvedimento di licenziamento o di riduzione di orario, il personale che gode di interdizione ai sensi della Legge n. 151/2000, il personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge.

 

  1. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle maggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore anzianità anagrafica.

 

  1. Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il passaggio a mansioni, inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure previste dalla vigente legislazione.

 

  1. B) Personale docente

 

  1. Prima di accedere alla graduatoria di cui all’art. 84 è soggetto a riduzione d’orario o licenziamento, nell’ordine:

 

  1. chi gode di pensione ordinaria;

 

  1. chi è in possesso dei requisiti massimi di pensionabilità;

 

  1. chi ha ore eccedenti l’orario pieno previsto dall’art. 49 limitatamente alle ore in èccedenza.

Successivamente, nel rispetto della graduatoria di cui al successivo art. 84, vanno assoggettati a licenziamento e/o a riduzione di orario coloro che hanno minore punteggio.

 

  1. Non è soggetto al provvedimento di licenziamento o di riduzione di orario, di cui al presente articolo, il personale che gode di interdizione ai sensi della Legge n. 151/2000, il personale assunto tra le categorie protette nella misura della percentuale prevista dalle norme di legge.

 

  1. Nel caso di parità, si valuteranno i carichi familiari desumendoli dalle maggiori detrazioni previste dai criteri della dichiarazione IRPEF e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi di chi ha minore anzianità anagrafica.

 

  1. Qualora in alternativa al licenziamento, al personale venga proposto il passaggio a mansioni inferiori, ciò avverrà ai sensi e con le procedure previste dalla vigente legislazione.

 

[99] Art. 83 Licenziamento collettivo

 

  1. Quando in Istituti con più di 15 dipendenti, si dovesse procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni per i motivi di cui al precedente art. 82, si applicherà la procedura di cui alla Legge n. 223/91.

 

  1. Gli Istituti, perciò, devono dame comunicazione preventivamente alle R.S.A. e OO.SS. Territoriali o Nazionali, al Ministero del Lavoro nelle sue articolazioni Provinciali e Regionali e all’AGIDAE.

 

  1. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma, le R.S.A. e/o OO.SS. manifesteranno con richiesta formale all’Istituto e all’AGIDAE la loro disponibilità per un esame congiunto in sede sindacale.

 

  1. La procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del datore di lavoro. Il precedente termine è ridotto alla metà quando i lavoratori interessati sono meno di 10.

 

  1. L’esito dell’esame congiunto deve essere comunicato dal datore di lavoro agli uffici periferici di riferimento del Ministero del Lavoro.

 

  1. Qualora non si sia raggiunto un accordo, verrà espletato, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione agli uffici periferici del Ministero del Lavoro, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa. Il termine di cui al precedente comma è ridotto a 15 giorni se i lavoratori interessati sono meno di 10.

 

  1. A conclusione delle procedure previste ai precedenti commi, l’Istituto potrà procedere alla comunicazione di licenziamento collettivo dei lavoratori in esubero nel rispetto dei termini di preavviso e di quanto previsto dal successivo art. 84 e il lavoratore alla eventuale contestazione dello stesso.

 

[100] Art. 84 Formulazione delle graduatorie

 

  1. In riferimento ai precedenti artt. 81, 82 e 83, saranno formulate dal Gestore graduatorie d’istituto distinte per:

 

– Nido e Micronido;

 

– Scuola dell’infanzia;

 

– Scuola primaria;

 

– Scuola secondaria di primo grado;

 

– Scuola secondaria di secondo grado.

 

  1. Per i docenti di sostegno saranno formulate graduatorie distinte per ciascun ordine di scuola.

 

  1. Le graduatorie devono contenere anche l’orario d’insegnamento individuale di riferimento.

 

  1. I docenti della Scuola secondaria partecipano alla graduatoria per la/le materia/e che insegnano e che subiscono riduzione.

 

  1. I docenti della Scuola primaria partecipano alle graduatorie di:

 

– area comune d’insegnamento;

 

– lingua straniera;

 

– educazione motoria;

 

– educazione musicale;

 

– informatica;

 

a seconda dell’attività di docenza prestata nell’anno di riferimento e soggetta a riduzione di orario.

 

  1. Ai fini dell’inclusione nelle suddette graduatorie saranno sommati nella misura che segue:

 

Titolo di studio punti 12
Abilitazione specifica o corrispondente valida solo per la Scuola secondaria di primo e secondo grado punti 12
Anzianità di docenza anche in tipi di Scuola diversi dello stesso Istituto unti 3 per ciascun a.s.
Servizio di non docenza o docenza senza titolo unti 1 per ciascun a.s.
Specializzazione di sostegno (nella graduatoria specifica) punti 12

 

  1. L’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l’Istituto.

 

  1. E’ considerato “anno” ai fini dell’anzianità un periodo continuativo di almeno 180 giorni per i docenti e 250 giorni per i non docenti, ivi compresi i contratti a tempo determinato purché tra loro consecutivi e immediatamente precedenti al contratto a tempo indeterminato.

 

  1. Il primo anno viene calcolato in dodicesimi dalla data di assunzione.

 

  1. Non vengono considerate frazioni fino a 15 giorni; per frazioni superiori a 15 giorni, si considera, al fine del punteggio, il mese intero.

 

  1. Sono esclusi dal conteggio dell’anzianità i rapporti a tempo determinato in sostituzione di personale con diritto al mantenimento del posto di lavoro, salvo quanto previsto dal precedente comma 5.

 

  1. Sono esclusi dalle graduatorie:

 

– i religiosi appartenenti alla stessa Congregazione che gestisce l’Istituto ed i sacerdoti diocesani appartenenti alla stessa Diocesi che gestisce l’Istituzione scolastica;

 

– i lavoratori con contratto a tempo determinato.

 

  1. Le graduatorie riguardanti il tipo di Scuola soggetto a contrazione o chiusura devono essere pubblicate entro il 15 febbraio.

 

  1. I lavoratori hanno diritto a controllare l’esattezza del proprio punteggio in graduatoria e a presentare ricorso all’Istituto entro il 15 marzo.

 

  1. L’Istituto ha 15 giorni dal ricevimento del ricorso del lavoratore per apportare eventuali correzioni.

 

  1. In caso di conflitto collettivo promosso dalla R.S.A. o dai lavoratori è competente, in prima istanza, la Commissione Paritetica Regionale.

 

  1. Il personale educativo degli Asili nido e Micronido, in analogia con i docenti, è soggetto agli stessi criteri di valutazione per la formulazione delle graduatorie.

 

[101] Art. 85 Reimpiego

 

  1. L’Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell’ordine:

 

  1. a) completare l’orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all’art. 51,

 

  1. b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l’Istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.

 

  1. Il lavoratore conserva tale diritto anche nell’anno scolastico seguente quello del licenziamento.

 

  1. Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l’anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione.

 

  1. Per facilitare le assunzioni, l’AGIDAE informerà gli Istituti dell’elenco del personale già in servizio presso altri Istituti aderenti licenziato per ristrutturazione o contrazione della popolazione scolastica o per chiusura d’istituto nonché di quello del personale in servizio ad orario ridotto presso altri Istituti aderenti, che abbia fatto richiesta di completamento d’orario, elenchi che i Gestori consulteranno.

 

[102] Art. 86 Chiusura degli Istituti

 

  1. Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura dell’Istituto, il Gestore procederà secondo quanto previsto dai precedenti artt. 82 e 83 e dalla Legge n. 223/91 e sue integrazioni e modificazioni. In questi casi il preavviso di cui all’art. 87 è di mesi 4. L’Istituto trasmetterà l’elenco del personale licenziato all’AGIDAE, che provvederà a informare gli Istituti della provincia per favorirne l’eventuale assunzione.

 

[103] Art. 87 Preavviso di licenziamento e di dimissioni

 

  1. La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per di-missioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.

 

  1. La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere completato allo scadere dell’evento o indennizzato.

 

  1. I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono:

 

– dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese

 

– dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi;

 

il periodo è di un mese per i contratti di apprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell’Istituto.

 

  1. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell’art. 2121 c.c.

 

  1. Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

 

  1. Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il dipendente dall’effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.

In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l’indennità sostitutiva.

 

  1. Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, riproporzionato in caso di orario parziale, per le pratiche relative alla ricerca di un’altra occupazione.

 

[104] Art. 88 Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

 

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca del tutto lo svolgimento dell’attività stabilita contrattualmente, dopo aver esperito ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo, anche parziale, anche in funzioni diverse da quelle proprie allo stesso livello retributivo o a livello inferiore.

Il suddetto tentativo è realizzato all’interno della procedura sia sindacale sia amministrativa.

 

[105] Art. 89 Decesso del lavoratore

 

  1. In applicazione dell’art. 2122 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro che avvenga per il decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, al T.F.R. di cui all’art. 90 del presente Contratto e all’indennità di due mensilità in conformità dell’art. 2118 c.c.

 

[106] Art. 90 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

 

  1. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro il lavoratore dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

 

  1. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg. e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

 

  1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

  1. Il trattamento di cui al precedente 1° comma, con esclusione della quota maturata nell’armo, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

 

  1. Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente in caso di frazione di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg. non si considerano.

 

  1. Il lavoratore dipendente, con almeno 8 anni di accantonamento, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, e anticipo per formazione e per aspettativa nei casi previsti dalla Legge n. 53/2000.

 

  1. Le richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 25% degli aventi titolo, di cui al precedente comma.

 

– Nota –

L’indennità di anzianità fino al 31/5/1982 è calcolata nella misura di una mensilità più un dodicesimo della 13.ma per ogni anno di servizio.

Per quanto riguarda il personale di 1° livello ed il personale operaio specializzato del 2° livello, l’anzianità maturata fino al 30/9/1976 viene calcolata rispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun anno.

Per gli insegnanti, la valutazione dell’orario ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità, è il risultato della media delle ore lavorate negli anni di servizio fino al 31/5/1982.

 

[107] Art. 91 Restituzione dei documenti di lavoro

 

  1. Alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente da qualsiasi conte-stazione in atto, spettano al lavoratore dipendente i seguenti documenti:

 

  1. a) Certificazione dei redditi CU

 

  1. b) certificato di servizio con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro, del livello e delle mansioni;

 

  1. c) eventuale certificato di licenziamento valevole per l’indennità di disoccupa-zione (su modulo fornito dall’INPS);

 

  1. d) documenti relativi agli assegni familiari;

 

  1. e) quant’altro previsto dalle leggi vigenti.

 

[108] Art. 92 Tentativo di conciliazione

 

  1. In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 411, 412 e seguenti c.p.c., le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.

 

  1. Per il tentativo di conciliazione in sede sindacale si fa riferimento alla procedura di cui a comma 2 dell’art. 4, del presente CCNL.

 

[109] Art. 93 Collocamento obbligatorio dei disabili: criteri di determinazione della base di computo

 

  1. Ai fini dell’applicazione della Legge 68/1999 e del successivo Regolamento Governativo di attuazione (4/8/2000) le parti concordano che:

 

– Per le istituzioni scolastiche paritarie gestite da Enti ed Associazioni di arte e cultura senza fine di lucro e per gli Istituti scolastici religiosi la quota di riserva si calcola sul personal tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 2, commi 5-6). Non va di conseguenza, considerato né il personale direttivo, né il personale docente, né il personale ausiliario. Ai fini del calcolo si dovrà, quindi, fare riferimento al personale inquadrato contrattualmente nell’AREA PRIMA, ai livelli II, III, IV e V con esclusione degli psicologi e psicoterapeuti (cfr. art. 49 del CCNL);

 

– ai fini del calcolo della base di computo dei lavoratori disabili, il lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità in organico;

 

– non sono considerate “nuove assunzioni” quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto;

 

– sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, somministrazione di lavoro oppure destinati ad attività all’estero (art. 3, comma 1);

 

– non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;

 

– l’assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come “unità lavorativa” a prescindere dall’orario concordato (art. 3, comma 5).

 

[110] Art. 94 Rinvio alle leggi

 

Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.

 

– Note a verbale –

Le Istituzioni associate o aderenti all’AGIDAE, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione ed arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali.

 

– Norme transitorie –

  1. Al personale docente in forza al 30/9/1981 presso Istituti di prima categoria super verrà corrisposto, oltre alla nuova retribuzione prevista dall’art. 29 del presente CCNL, l’importo mensile di euro 30,99 per i docenti laureati e euro 25,82 per i docenti diplomati del IV e V livello quali superminimi non riassorbibili, in sostituzione degli importi previsti all’allegato n. 2 del CCNL 1994/1997, fermi restando i trattamenti di miglior favore in atto. Le somme sopra riportate verranno congelate e mantenute fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e saranno computate a tutti gli effetti retributivi e previdenziali.
  2. Il superminimo evidenziato dalla ristrutturazione della retribuzione dei docenti delle Scuole elementari parificate, in forza all’1/9/1986, non subirà riduzioni nella vigenza del presente CCNL.

 

– Dichiarazione sulla costituzione delle R.S.U. –

Le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL, SINASCA intendono raggiungere intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle Rappresentanze Sindacali di Istituto.

Le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL, SINASCA si impegnano a emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL.

Le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, SNALS-CONFSAL, SINASCA sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all’adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l’obiettivo che precede.

L’AGIDAE si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal Protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi l’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei Sindacati firmatarie del presente Protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.