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Con la presente informiamo i signori clienti sugli ultimi interventi in tema di amministrazione e gestione del personale, al fine di fornire un quadro riepilogativo delle adozioni in tema di:

  • Covid19 – Misure per la cessazione dello stato di emergenza
  • Ucraina – Misure introdotte per fronteggiare la crisi derivante dall’attuale situazione internazionale
  • Lavoro autonomo occasionale – Nuove modalità di adempimento della comunicazione preventiva

 

  • DECRETO n. 24/2022 – Covid 19 – Cessazione dello stato di emergenza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza“.

Il Decreto è in vigore dal 25 marzo 2022.

 

LAVORO AGILE – SMART WORKING

Il Decreto proroga al 30 giugno 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile “Smart Working” mediante l’attuale procedura semplificata per effettuare le comunicazioni e, per i datori di lavoro privati, di fare ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.

 

OBBLIGO GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto in esame prevede che, nel settore privato, dal 1° aprile 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass (base) per accedere ai luoghi di lavoro è prorogato al 30 aprile 2022.

Conseguentemente viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammesso considerare assenti ingiustificati i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Per quanto attiene i soggetti Over 50, dal 25 marzo fino al 30 aprile 2022 possono accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base.

 

  • DECRETO n. 21/2022 – Decreto Ucraina

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina), recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina“.

 

AMMORTIZZATORI PER SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI

Il Decreto prevede ulteriori trattamenti di cassa integrazione e assegno di integrazione salariale per i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi ordinariamente previsti dal D. Lgs. n. 148/2015, nonché un regime di deroga agli oneri contributivi addizionali vigenti in caso di ricorso alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 148/2015 per i datori di lavoro in particolari difficoltà economiche generate dalla crisi ucraina.

Precisamente, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo previsti dal D. Lgs. n. 148/2015 possono ricorrere a ulteriori trattamenti di CIGO:

  • in deroga alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale e di durata degli interventi di cassa integrazione ordinaria;
  • per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Invece i datori di lavoro di determinati settori particolarmente colpiti rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà obbligatori, del Fondo di integrazione salariale FIS e dei Fondi territoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano:

  • che occupano fino a 15 dipendenti;
  • che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo previsti dal D. Lgs. n. 148/2015 ;

possono ricorrere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale:

  • in deroga alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale e di durata degli interventi di assegno di integrazione salariale;
  • per un massimo di otto settimane
  • fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Nell’Allegato n. 1 alla presente Circolare è riportato l’elenco dei settori interessati dal presente intervento legislativo.

 

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER ALCUNI SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI

Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro di determinati settori particolarmente colpiti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, i quali fino al 31 maggio 2022 sospendono o riducono l’attività lavorativa ricorrendo alle integrazioni salariali (Cassa Integrazione, FIS, Fondi di solidarietà obbligatori, ecc.) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

Nell’Allegato n. 1 alla presente Circolare è riportato l’elenco dei settori interessati dal presente intervento legislativo.

 

BUONI CARBURANTE – ESENZIONE FINO A € 200

Il Decreto dispone che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Circa la cumulabilità della presente agevolazione prevista specificamente per i buoni carburante e gli ulteriori beni ceduti ai dipendenti nel limite di esenzione annuo di euro 258,23, lo Studio ritiene che l’esenzione fiscale delle due misure sia cumulabile (per un totale, nel 2022, pari ad € 458,23).

È tuttavia auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.

 

  • LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Facendo seguito a quanto specificato con la nostra recente Circolare n. 10/2022 in tema di comunicazioni preventive per l’instaurazione di contratti o incarichi di lavoro autonomo occasionale, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, in relazione alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del DL n. 146/2021, da lunedì 28 marzo 2022, è disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE al sito www.lavoro.gov.it.

Nell’Allegato Manuale di comunicazione lavoro occasionale si trasmette il relativo manuale operativo per l’utilizzo del canale di comunicazione.

Si segnala che sino al 30 aprile 2022 sarà possibile utilizzare alternativamente, per effettuare le comunicazioni, la nuova applicazione ovvero l’inoltro a mezzo mail come già precedentemente specificato (Circ. Studio n .10/2022).

Dal 01 maggio 2022 la procedura telematica mediante l’utilizzo della nuova applicazione diventerà l’unico canale utile per effettuare la prevista comunicazione.

Precisiamo che lo Studio, quale operatore presso il Ministero, può effettuare le eventuali comunicazioni in nome e per conto dei Clienti, mediante la preposta Piattaforma.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

distinti saluti.

 

 

 

Allegato n. 1

Elenco dei settori interessati dalla possibilità di richiedere

l’intervento degli ammortizzatori sociali in deroga

 

  • Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)
  • Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
  • Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)
  • Ristorazione su treni e navi (codici ATECO 56.10.5)
  • Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)
  • Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)
  • Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)
  • Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ATECO 52.22.09)
  • Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ATECO 59.13.00)
  • Attività di proiezione cinematografica (codici ATECO 59.14.00)
  • Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)

 

Elenco dei settori interessati dall’esonero del contributo addizionale

  • Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe (codice ATECO CH 24.1)
  • Legno grezzo (codice ATECO AA 02.20)
  • Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice ATECO CC 16)
  • Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti (codice ATECO CG 23.31)
  • Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali (codice ATECO CG 23.41)
  • Articoli sanitari in ceramica (codice ATECO CG 23.42)
  • Isolatori e pezzi isolanti in ceramica (codice ATECO CG 23.43)
  • Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale (codice ATECO CG 23.44)
  • Altri prodotti in ceramica n.c.a (codice ATECO CG 23.49)
  • Fabbricazione di autoveicoli (codice ATECO CL 29.1)
  • Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice ATECO CL 29.2)
  • Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (codice ATECO CL 29.3)
  • Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) (codice ATECO CA 10.61.2)
  • Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) (codice ATECO CA 10.62)
  • Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) (codice ATECO CE 20.15)
  • Coltivazione di cereali (escluso il riso) (codice ATECO AA 01.11.1)